8 minute read

Verso un nuovo regolamento europeo su imballaggi e rifiuti di imballaggio

Il nuovo regolamento, che desta preoccupazioni in Italia, persegue tre obiettivi: prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, promuovere il riciclaggio di alta qualità in modo sostenibile entro il 2030 e ridurre il fabbisogno di materie prime “primarie”. In questo numero ci occupiamo delle disposizioni generali e dei requisiti di sostenibilità. Nel numero di maggio approfondiremo gli altri aspetti

La Commissione UE ha presentato il 30 novembre 2022 la proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio che modifica il regolamento 2019/1020/ UE sulla vigilanza del mercato e conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

La pubblicazione della corposa proposta è solo all’inizio dell’iter di approvazione del documento finale. Essa deve ora essere esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell’ambito della procedura legislativa ordinaria.

A oggi, si può prevedere che la pubblicazione definitiva del regolamento avverrà ad aprile 2024.

Va osservato che i regolamenti, a differenza delle direttive, sono direttamente operativi in tutta la UE. Un atto identico per tutti i 27 Stati membri garantisce la certezza del diritto e riduce distorsioni nella concorrrenza. Se, da un lato, quindi un provvedimento uniforme può essere visto con favore, dall’altro la mancanza di recepimenti differenziati sui territori nazionali può essere considerato un limite e potrebbe portare a procedimenti di infrazione qualora gli Stati adottassero una normativa non conforme.

Informiamo che la base giuridica della proposta in oggetto è l’art. 114 del trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE) sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno. La proposta del regolamento in esame persegue tre obiettivi principali:

- prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, attraverso soluzioni di riutilizzo e ricarica e limitando gli imballaggi non necessari.

- promuovere il riciclaggio di alta qualità (circuito chiuso) rendendo tutti gli imballaggi sul mercato UE riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030.

- ridurre il fabbisogno di materie prime “primarie” , creando un mercato ben funzionante per le materie prime secondarie e aumentando l’uso della plastica riciclata negli imballaggi attraverso obiettivi obbligatori.

Si segnala che per materie prime secondarie si intendono materie che sono state ottenute attraverso processi di riciclaggio e possono sostituire le materie prime “primarie”.

Disposizioni Generali

Il primo capo della proposta (articoli da 1 a 4) contiene le disposizioni di carattere generale. Per comodità di lettura useremo il termine “regolamento” al posto di “proposta di regolamento”.

Oggetto

Il regolamento stabilisce i requisiti dell’imballaggio durante l’intero ciclo di vita in materia di sostenibilità ambientale, etichettatura, responsabilità estesa del produttore, nonché di raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Chiariamo che per regime di responsabilità estesa del produttore s’intende “una serie di misure adottate dagli Stati membri per garantire che i produttori abbiano la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa per la gestione della fase di rifiuto del ciclo di vita di un prodotto” (art. 3 direttiva 2008/98/CE)

Il provvedimento contribuisce ad un efficiente funzionamento del mercato interno armonizzando le misure nazionali su- gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio con lo scopo di evitare ostacoli al commercio, distorsioni o restrizioni della concorrenza nella UE.

Allo stesso tempo si vogliono prevenire e ridurre gli effetti avversi che gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio possono avere sulla salute umana e l’ambiente.

Il testo s’inserisce nel quadro dell’ economia circolare, adottando misure conformi alla gerarchia dei rifiuti come previsto dall’art. 4 della direttiva quadro 2008/98/CE. L’ordine di priorità è il seguente:

-prevenzione

- preparazione per il riutilizzo

- riciclaggio

- recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia

- smaltimento

Campo d’applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi, a prescindere dal materiale usato, e a tutti i rifiuti di imballaggio. Ciò indipendentemente dal contesto in cui sono usati o da cui provengono (industria,altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione ecc.).

Definizioni

L’art. 3 comprende sessanta definizioni. Tra queste ci pare utile ricordare:

- imballaggi: articoli di qualsiasi materiale, destinati ad essere

Allegato II: categorie e parametri per la valutazione della riciclabilità dell’imballaggio

L ista indicativa dei materiali, tipi e categorie di cui all’articolo 6

Categoria n. Materiale di imballaggio predominante Tipo di imballaggio Formato Colore

1 Vetro Vetro Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti per cosmetici e vaschette di vetro

2 Vetro Imballaggi compositi in cui il componente principale è il vetro Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti per cosmetici

3 Carta/cartone Imballaggi di di carta/cartone S catole, vassoi, imballaggi multipli

4 Carta/cartone Imballaggi compositi in cui il componente principale è in carta/cartone

Include cartoni per bevande, piatti, bicchieri ecc.

5 Metallo Acciaio Imballaggi rigidi (bombolette aerosol, barattoli di vernice, scatole) in acciaio

6 Metallo Imballaggi compositi in cui il componente principale è in acciaio Fusti, tubi, lattine, scatole ecc utilizzati per contenere e proteggere prodotti e consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione e che possono essere differenziati in base alla funzione cui sono adibiti, al materiale di cui sono composti o alla loro progettazione Un elenco indicativo degli imballaggi è contenuto nell’allegato I

- imballaggio per il commercio elettronico: imballaggio per il trasporto utilizzato per la consegna di prodotti al consumatore finale prodotti nell’ambito di una vendita online o di altre modalità di imballaggi di vendita a distanza.

- riutilizzo: ogni operazione con la quale un imballaggio riuti- lizzabile è usato nuovamente per lo stesso scopo per il quale è stato concepito

- imballaggio monouso: imballaggio non riutilizzabile

- operatori economici: fabbricanti, fornitori, importatori, distributori, distributori finali, fornitori di servizi di logistica

- imballaggio composito: unità di imballaggio costituita da due o più materiali differenti (esclusi i materiali per l’etichetta, le chiusure e la sigillatura) che non possono essere separati manualmente, che costituisce pertanto un’unità individuale integrale. Va poi detto che un imballaggio è considerato rici-

Classi di prestazione di riciclabilità

C lassi di prestazione d i riciclabilità

Valutazione della riciclabilità per unità, in peso

Classe A ≥95%

Classe B ≥90%

Classe C ≥80%

Classe D ≥70%

Classe E <70% clabile quando è prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali utilizzati.

Nel riciclaggio un materiale da rifiuto diventa una nuova risorsa in grado di generare un nuovo prodotto. Per la definizione di riciclaggio il regolamento in esame rimanda alla direttiva 2008/98/CE. Riciclaggio è “qualsiasi operazione di recupero mediante la quale i materiali di scarto sono ritrattati in prodotti, materiali o sostanze per gli scopi originari o per altri scopi”.

L’art. 6 specifica meglio, come vedremo, quando un imballaggio debba essere considerato riciclabile.

Libera circolazione

L’art. 4 stabilisce il principio della libera circolazione nel mercato unico degli imballaggi conformi ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura previsti dal regolamento in oggetto.

Requisiti Di Sostenibilit

Il capo II del regolamento in oggetto (articoli da 5 a 10) concerne i requisiti di sostenibilità previsti per il packaging.

Restrizioni

L’art. 5 stabilisce restrizioni all’uso di sostanze pericolose negli imballaggi. Essi devono essere costruiti in modo tale che la presenza e la concentrazione di sostanze pericolose nei materiali che costituiscono gli imballaggi o in qualsiasi componente siano ridotte al minimo, anche considerando i rifiuti che ne derivano.

Fatte salve le disposizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH (restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) e, se applicabili, le restrizioni di cui al regolamento (UE) 1935/2004 sugli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti, la somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presente negli imballaggi o nei componenti dell’imballaggio non deve superare i 100 mg/kg. La conformità a tale prescrizione deve essere dimostrata nella documentazione tecnica stilata ai sensi dell’allegato VII (procedura di valutazione della conformità) del nuovo regolamento europeo sugli imballaggi.

Tenendo conto del progresso tecnico scientifico, la Commissione potrà adottare atti delegati per modificare il regolamento in esame al fine di abbassare il livello di

2

Allegato V: restrizioni all’uso di certi formati di imballaggio

Restrizione all’uso

1

Formato dell’imballaggio

Imballaggi multipli di plastica monouso

Imballaggi di plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi

3 Imballaggi di plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso

4

Imballaggi monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering

5 Piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi

Gli imballaggi di plastica usati nel commercio al dettaglio per raggruppare prodotti venduti in lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire agli utilizzatori finali di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari per facilitare la manipolazione nella distribuzione

Imballaggi monouso per meno di 1,5kg di prodotti ortofrutticoli freschi, a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua, o turgore, rischi microbiologici o urti

Imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e consumati all’interno dei locali nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering

Imballaggi monouso nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering, usati per condimenti, salse ecc.. eccetto take-away di alimenti già pronti destinati al consumo immediato senza ulteriori preparazioni

Per prodotti cosmetici e per l’igiene, inferiore a 50 ml per prodotti liquidi o a 100 g per prodotti non liquidi concentrazione sopra citato e di stabilire eventuali esenzioni. Alcuni di essi potrebbero avere un’efficacia limitata nel tempo, per assicurarsi che l’esenzione sia rivista regolarmente o perché richiedono una marcatura appropriata e requisiti specifici di informazione.

Imballaggi riciclabili

Secondo quanto previsto dall’art. 6, tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili. L’imballaggio è considerato riciclabile se: a) è progettato per essere riciclabile; b) è oggetto di raccolta differenziata efficiente e efficace; c) è smistato in flussi di rifiuti definiti senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti; d) può essere riciclato in modo che le materie prime secondarie siano di qualità sufficiente a sostituire le materie prime primarie; e) può essere riciclato su larga scala.

Si segnala che la disposizione di cui alla precedente lettera a) si applica dal 1° gennaio 2030 e quella di cui alla precedente lettera e) dal 1° gennaio 2035.

Attraverso atti delegati la Commissione dovrà stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità, secondo i parametri minimi dell’allegato II per tutte le categorie di imballaggi elencate nell’allegato stesso (vedi tabella 1). A partire dal 1° gennaio 2030, non saranno considerati riciclabili gli imballaggi che corrisponderanno alla prestazione di classe E in base ai criteri stabiliti negli atti delegati.

L’art. 6 stabilisce anche che i contributi finanziari che i produttori devono versare per conformarsi agli obblighi di responsabilità estesa dei produttori sono modulati in base alla classe di prestazione di riciclabilità e, per gli imballaggi di plastica, in base alla percentuale di contenuto riciclato.

La Commissione per ogni tipo di imballaggio elencato nell’allegato II può stabilire se è riciclabile in scala, utilizzando almeno gli elementi previsti dall’art. 6, comma 6.

Segnaliamo che, dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi innovati-

Esempi illustrativi

Film estensibili, film di plastica termoretraibili

Reti, sacchetti, vassoi, contenitori

Vassoi, piatti e bicchieri usa e getta, sacchetti, scatole

Bustine, vaschette, vassoi, scatole

Flaconi di shampoo e di lozioni, piccoli sacchetti per saponette vi (ovvero gli imballaggi fabbricati utilizzando materiali o processi di progettazione o produzione nuovi, che determinano un miglioramento significativo delle funzioni dell’imballaggio e vantaggi ambientali dimostrabili), possono restare in commercio per un periodo massimo di cinque anni dopo la prima immissione sul mercato. L’imballaggio innovativo sarà accompagnato dalla documentazione tecnica di cui all’allegato VII, che ne dimostra il carattere innovativo. Decorso tale periodo, quest’imballaggio è corredato dalla documentazione tecnica di cui all’art. 6, par. 8.

Contenuto minimo di materiale riciclato negli i mballaggi in plastica

L’art. 7 prevede che, dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi in plastica dovranno contenere un contenuto minimo di materiale riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio pari a: a) 30% per gli imballaggi sensibili al contatto costituiti da PET come componente principale; b) 10% per gli imballaggi sensibili al contatto costituiti da materie plastiche diverse dal PET, eccetto le bottiglie di plastica monouso per bevande. Si osservi che per imballaggi sensibili al contatto si intendono gli imballaggi destinati a essere utilizzati per le finalità previste dai regolamenti (CE) 1831/2003, (CE) 1935/2004, (CE) 767/2009, (CE) 2009/1223, (UE) 2017745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4, (UE) 2019/6 e dalle direttive 2001/83/ CE e 2008/68/CE; c) 30% per le bottiglie di plastica monouso per bevande; d) 35% per gli imballaggi diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Dal 1° gennaio 2040 gli imballaggi in plastica dovranno contenere un contenuto minimo di materiale riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio pari a: a) 50% per gli imballaggi di plastica sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande; b) 65% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;

This article is from: