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Verso un nuovo regolamento europeo su imballaggi e rifiuti di imballaggio
Nel numero di aprile abbiamo pubblicato le disposizioni generali e i requisiti di sostenibilità del nuovo regolamento, che persegue tre obiettivi: prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, promuovere il riciclaggio di alta qualità in modo sostenibile entro il 2030 e ridurre il fabbisogno di materie prime “primarie”. In questa seconda e ultima parte affrontiamo tutti gli altri punti del regolamento
La Commissione UE ha presentato il 30 novembre 2022 la proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente e abroga la direttiva 94/62/ CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
La pubblicazione della corposa proposta è solo all’inizio dell’iter di approvazione del documento finale. Essa deve ora essere esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell’ambito della procedura legislativa ordinaria.
R EQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, M ARCATURA E INFORMAZIONI
Questi temi sono normati dal capo III del regolamento in esame.
Etichettatura dell’imballaggio
L’art. 11 dispone che l’imballaggio sia contrassegnato da un’etichetta contenente informazioni relative al materiale di cui è composto, per facilitare la cernita da parte del consumatore. Quest’obbligo non si applica agli imballaggi per il trasporto, ma si applica a quelli per il commercio elettronico. Gli imballaggi per cui sono previsti sistemi di deposito cau- zionale e restituzione sono contraddistinti, oltre che dall’etichettatura di cui sopra, da un’etichetta armonizzata.
Gli imballaggi dovranno recare un’etichetta sulla loro riutilizzabilità e saranno dotati di un codice QR o di un altro tipo di supporto digitale che permetta di accedere alle informazioni utili per facilitare il riutilizzo.
La Commissione, con atti di esecuzione, stabilirà prescrizione e formati di etichettatura armonizzati per gli imballaggi e i contenitori dei rifiuti; nonché la metodologia per identificare la composizione del materiale di imballaggio mediante tecnologie di marcatura digitale.
L’etichetta deve essere apposta, stampata o incisa in modo visibile, chiaramente leggibile e indelebile sull’imballaggio. Se ciò non è possibile per la natura o la dimensione dell’imballaggio, l’etichetta sarà affissa all’imballaggio multiplo.
Etichettatura dei cassonetti dei rifiuti per la raccolta dei rifiuti di imballaggio
Entro il 1° gennaio 2028, le etichette che consentono la raccolta differenziata di ciascuna frazione specifica di rifiuti di imballaggio destinata ad essere smaltita in contenitori separati devono essere apposte, stampate o incise su tutti i cassonetti per la raccolta di rifiuti di imballaggio. Il consumatore sarà così indirizzato ad effettuare uno smaltimento corretto. Anche in questo caso l’etichetta deve essere chiaramente visibile, leggibile e indelebile.
O BBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DIVERSI
D AGLI OBBLIGHI DEI CAPITOLI V E VII
Questi obblighi sono trattati al capo IV del regolamento in oggetto.
Obblighi dei fabbricanti
Ai sensi dell’art. 13 quando immettono un imballaggio sul mercato, i fabbricanti devono assicurare che questo sia progettato e fabbricato secondo i requisiti di sostenibilità previsti dagli articoli da 5 a 10 e sia adeguatamente etichettato. Prima dell’immissione sul mercato, i fabbricanti eseguono o fanno eseguire per loro conto la procedura di valutazione di conformità prevista dall’art. 33 e stilano la documentazione tecnica di cui all’allegato VII. Conservano tale documentazione, oltre la dichiarazione di conformità UE, per dieci anni dall’immissione sul mercato dell’imballaggio.
I fabbricanti devono assicurare che le procedure messe in atto per la produzione in serie degli imballaggi restino conformi al regolamento. Cambiamenti nella progettazione o nella caratteristiche dell’imballaggio, come cambiamenti negli standard armonizzati, devono essere tenuti presenti dai fabbricanti Se essi rilevano una non conformità al provvedimento, devono procedere ad una rivalutazione conformemente all’art. 33 e all’allegato VII.
Devono, inoltre, assicurare che l’imballaggio sia identificabile (comma 5). Inoltre, ai sensi del comma 6, i fabbricanti in dicano sull’imballaggio o su un codice QR o in altro modo, il loro nome, nome commerciale, marchio, indirizzo, indirizzo di posta elettronica per poter essere contattati.
Qualora abbiano ragione di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato non sia conforme ad una o più disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 prendono immediatamente le misure correttive necessarie, compreso un eventuale richiamo del prodotto.
A seguito di una richiesta motivata dell’autorità nazionale, i fabbricanti forniscono tutte le informazioni e la documentazione, compresa la documentazione tecnica, necessaria a dimostrare la conformità dell’imballaggio in una lingua/e facilmente comprensibile dall’autorità. I documenti rilevanti saranno resi disponibili entro dieci giorni dal momento della richiesta.
Obblighi di informazioni dei fornitori di imballaggio o materiale di imballaggio
I fornitori di imballaggio o materiali da imballaggio devono fornire al fabbricante le informazioni e la documentazione necessarie affinché quest’ultimo possa dimostrare la conformità dell’imballaggio o del materiale di imballaggio al regolamento in oggetto.
Informazioni e documentazioni devono essere fornite, in una lingua o lingue facilmente comprensibili dal fabbricante, sia in carta che in formato elettronico.
Obblighi del mandatario
Il fabbricante può nominare, con un mandato scritto, un rappresentante autorizzato (mandatario) unicamente per eseguire le funzioni seguenti:
- tenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per dieci anni dall’immissione sul mercato dell’imballaggio;
- cooperare con le autorità nazionali, su loro richiesta, su qualsiasi misura adottata in merito alla non conformità dell’imballaggio oggetto del mandato;
- a seguito di una richiesta motivata dell’autorità nazionale, fornire alla stessa tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’imballaggio;
- su richiesta dell’autorità competente rendere disponibili i documenti pertinenti, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
- porre fine al mandato se il fabbricante viola gli obblighi che gli derivano dal regolamento in esame.
La predisposizione della documentazione tecnica di cui all’allegato VII e gli obblighi previsti a carico del produttore dall’art. 13 non possono essere oggetto di mandato.
Obblighi degli importatori
Gli importatori possono mettere sul mercato solo gli imballaggi conformi ai requisiti di sostenibilità e alle disposizioni sull’etichettatura previsti dal regolamento (articoli da 5 a 11).
Ci limitiamo a segnalare che, prima di immettere l’imballaggio sul mercato, devono assicurarsi che:
- sia effettuata la procedura di valutazione di conformità di cui all’art. 33 e che venga elaborata da parte del produttore la documentazione tecnica;
- l’imballaggio sia etichettato conformemente all’art. 11;
- l’imballaggio sia accompagnato dai documenti richiesti;
- il produttore abbia adempiuto a quanto previsto dall’art. 13 (commi 5 e 6).
Obblighi dei distributori
Prima di mettere gli imballaggi a disposizione sul mercato, i distributori devono assicurarsi che:
- il produttore, tenuto agli obblighi di responsabilità estesa dei produttori, sia registrato nel registro dei produttori di cui all’art. 40;
- l’imballaggio sia etichettato conformemente all’art. 11;
- il fabbricante e l’importatore si siano rispettivamente conformati alle prescrizioni di cui all’art. 13, commi 5 e 6 e 16, comma 3 (quest’ultimo riguarda le informazioni per poter contattare l’importatore).
Obblighi dei fornitori dei servizi di logistica
I fornitori in questione devono garantire che, per gli imballaggi da essi manipolati, le condizioni durante l’immagazzinamento, la movimentazione e la spedizione non pregiudichino la conformità dell’imballaggio ai requisiti di sostenibilità di cui agli articoli da 5 a 10 e ai requisiti di etichettatura di cui all’art. 11
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e distributori
L’importatore o il distributore sono considerati come fabbricanti al fine del regolamento in esame e sono quindi soggetti agli obblighi del fabbricante se:
- immettono sul mercato l’imballaggio con il proprio nome o marchio;
- modificano l’imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformità dell’imballaggio ai requisiti previsti.
Identificazione degli operatori economici
Gli operatori economici, su richiesta, forniscono all’autorità di vigilanza del mercato informazioni su:
- identità di qualsiasi operatore economico che abbia fornito l’imballaggio;
- identità di qualsiasi operatore economico a cui hanno fornito l’imballaggio.
Gli operatori economici devono poter fornire le informazioni di cui sopra per dieci anni dopo la fornitura dell’imballaggio.
Obblighi relativi agli imballaggi eccessivi
Gli operatori economici che forniscono prodotti al distributore finale o all’utente finale in imballaggi multipli, per il trasporto o per il commercio elettronico, devono garantire che il rapporto tra spazio vuoto nell’imballaggio e prodotto/i confezionato/i sia al massimo del 40%.
Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per la vendita come imballaggi per il commercio elettronico sono esentati dall’obbligo di cui sopra, ma devono rispettare le disposizioni di cui all’art. 9 sulla riduzione al minimo degli imballaggi.
Restrizioni all’uso di certi formati di imballaggio
Gli operatori economici non possono immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli scopi elencati nell’allegato V, che riportiamo nella tabella 2.
La Commissione ha la possibilità di modificare quest’elenco.
Obblighi relativi agli imballaggi riutilizzabili
Gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili garantiscono l’esistenza di uno o più sistemi di riutilizzo. I requisiti per il sistema di riutilizzo e per il ricondizionamento degli imballaggi sono previsti dall’allegato VI del regolamento.
Per sistema di riutilizzo si intende l’insieme delle disposizioni organizzative, tecniche e finanziarie che permettono il riutilizzo sia nei circuiti chiusi che in quelli aperti. Il deposito e i sistemi di restituzione, quando gli imballaggi sono raccolti per il riutilizzo, sono considerati parte del sistema di riutilizzo.
Obblighi relativi alla ricarica
Premettiamo che la ricarica è definita come un’operazione in cui l’utente finale riempie un proprio contenitore, che soddisfa le condizioni dell’imballaggio, con uno o più prodotti offerti dal distributore finale in un contesto di transazione commerciale.
Gli operatori economici che offrono beni tramite la ricarica (art. 25) devono informare gli utenti finali in merito a: