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Presse ENGEL
Maggiore produttività, minimo ingombro
Grande a dabilità, design estremamente compatto e ottima efficienza energetica, grazie al servo-azionamento ecodrive, rendono le presse orizzontali ENGEL da 300 e 440 tonnellate la soluzione ideale per aumentare la produttività nello stampaggio di componenti in gomma e silicone.
a) tipi di contenitori che possono essere utilizzati per l’acquisto di merci ricaricate; b) le norme igieniche per la ricarica; c) la responsabilità dell’utente finale in relazione alla salute e sicurezza riguardo all’uso dei contenitori di cui alla lettera a). Queste informazioni devono essere aggiornate regolarmente ed essere mostrate chiaramente o in altro modo fornite agli utenti finali.
Obiettivi di riutilizzo e di ricarica
L’art. 26 stabilisce molteplici obiettivi di riutilizzo e ricarica. A partire dal 1° gennaio 2030, gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta grandi elettrodomestici avranno l’obbligo di garantire che il 90% di tali merci sia reso disponibile in imballaggi di trasporto riutilizzabili.
I distributori finali che immettono sul mercato di uno Stato membro i seguenti prodotti in imballaggi di vendita perseguono questi obiettivi:
- dal 1° gennaio 2030 il 20% delle bevande fredde o calde destinate al riempimento in un contenitore per l’asporto presso il punto vendita deve essere disponibile in imballaggi riutilizzabili all’interno di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;
- dal 1° gennaio 2040 la percentuale sale all’80%.
Per gli alimenti pronti per l’asporto si prevede che a partire dal 1° gennaio 2030, il 10% di questi prodotti siano disponibili in imballaggi che debbano essere riutilizzabili all’interno di un sistema per il riutilizzo o che sia consentita la ricarica. La percentuale sale al 40% a partire dal 1° gennaio 2040.
Per le bevande alcoliche diverse dal vino e liquori (es. birra) le percentuali di prodotto che devono essere disponibili in imballaggi riutilizzabili (o ricaricabili) sono del 10% dal 1° gennaio 2030 e del 25% dal 1° gennaio 2040. Per i vini le percentuali sono del 5% dal 1° gennaio 2030 e del 15% dal 1° gennaio 2040.
Per le bevande analcoliche le percentuali di prodotto che devono essere disponibili in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo (o ricaricabili) sono del 10% dal 1° gennaio 2030 e del 25% dal 1° gennaio 2040.
Gli operatori economici che utilizzano imballaggi di trasporto (quali pallet, casse, scatole pieghevoli, sacchi e fusti) si pongono i seguenti obiettivi:
- dal 1° gennaio 2030, il 30% degli imballaggi deve essere riutilizzabile in un sistema di riutilizzo;
- la percentuale sale al 90% dal 1° gennaio 2040.
Per l’imballaggio e la consegna di prodotti non alimentari messi a disposizione sul mercato per la prima volta tramite commercio elettronico gli obiettivi da perseguire sono:
- a partire dal 1° gennaio 2030, il 10% di imballaggio riutilizzabile;
- a partire dal 1° gennaio 2040 il 50% di imballaggio riutilizzabile.
Per gli involucri di pallet e cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto gli obiettivi sono del 10% di imballaggi riutilizzabili dal 1° gennaio 2030 e del 30% dal 1° gennaio 2040.
Per gli imballaggi multipli (scatole utilizzate al di fuori dell’imballaggio di vendita per raggruppare un certo numero di merci) ci si pone l’obiettivo del 10% di imballaggi riutilizzabili entro il 1° gennaio 2030 e del 25% entro il 1° gennaio 2040. I target visti sopra sono calcolati in un periodo di un anno. Sono previste altre disposizioni in base alle quali gli imballaggi di trasporto sono considerati riutilizzabili. Sul punto rimandiamo alla lettura del testo.
Gli operatori economici sono esonerati dal raggiungimento degli obiettivi di cui sopra se: a) non immettono sul mercato più di 1000 kg/anno di imballaggio; b) impiegano al massimo cinque dipendenti (microimpresa) secondo quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361; c) la loro area di vendita è al massimo di 100 m2, comprendendo anche le aree di stoccaggio e spedizione.
Norme per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo e riempimento
L’art. 27 stabilisce le norme per il metodo di calcolo per il raggiungimento dei diversi obiettivi di riutilizzo e ricarica di cui al precedente articolo.
Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione adotterà un atto di esecuzione per stabilire le modalità di calcolo dettagliate e la metodologia riguardo agli obiettivi sopra visti.
Comunicazioni alle autorità competenti degli obiettivi in materia di riutilizzo e ricarica
Gli operatori economici devono riferire alle autorità competenti in merito al raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo e ricarica previsti dal regolamento.
In particolare si fa presente che:
- gli operatori economici devono riferire i dati relativi al conseguimento degli obiettivi per ciascun anno entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti;
- il primo periodo di riferimento riguarda l’anno che inizia il 1° gennaio 2030;
- le autorità competenti istituiscono sistemi elettronici attraverso i quali i dati sono loro comunicati e specificano i formati da utilizzare;
- le autorità competenti possono richiedere informazioni aggiuntive necessarie a garantire l’affidabilità dei dati riportati; - gli Stati membri possono rendere pubblici i risultati comunicati dagli operatori economici.
B ORSE DI PLASTICA
Il capo V dispone che, entro il 31 dicembre 2025, il consumo pro-capite di borse di plastica in materiale leggero non potrà eccedere le 40 unità per anno (o l’equivalente in peso). La stessa disposizione varrà per ogni anno.
Gli Stati membri possono prevedere deroghe per le borse di plastica in materiale molto leggero che sono necessarie a fini igienici o sono fornite come imballaggi primari per la vendita di alimenti sfusi per evitare lo spreco degli alimenti stessi.
CONFORMITÀ DELL’IMBALLAGGIO
A questo tema è dedicato il capo VI del regolamento.
Presunzione di conformità
L’art. 31 stabilisce che l’esecuzione di prove, misurazioni e calcoli utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili, garantisce che l’imballaggio sia conforme ai requisiti di sostenibilità e etichettatura previsti dal regolamento. La conformità alle norme armonizzate pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale UE presuppone la conformità a tali requisiti.
Dichiarazione di conformità UE
Il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 5 a 11 può essere dimostrato dalla dichiarazione di conformità UE. La dichiarazione è conforme al modello contenuto nell’allegato VIII, riporta quanto previsto nell’allegato VII ed è continuamente aggiornata.
La dichiarazione di conformità deve essere redatta dal produttore per ogni tipo di imballaggio ed è conservata ad disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dopo l’immissione in commercio del prodotto. Sottoscrivendola il produttore si assume la responsabilità del rispetto dell’imballaggio alle disposizioni del regolamento.
G Estione Degli Imballaggi E Dei Rifiuti
DI IMBALLAGGIO
L’argomento è normato dal capitolo VII (articoli da 35 a 51), suddiviso in sette sezioni.
DESIGN AND PRODUCTION OF MOULDS FOR RUBBER TECHNICAL COMPONENTS
Autorità competenti (sezione 1)
Ogni Stato membro deve designare una o più autorità competenti per il rafforzamento e l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Capo VII, nonché dagli articoli da 26 a 29 del regolamento.
Di interesse l’art. 36 che riguarda la segnalazione preventiva che la Commissione deve elaborare, in collaborazione con l’Agenzia europea sull’Ambiente, in merito ai progressi ottenuti verso il conseguimento degli obiettivi previsti dagli articoli da 38 a 46.
L’art. 37 impone agli Stati membri di introdurre nei loro piani di gestione dei rifiuti di cui all’art. 28 della direttiva 2008/98/ CE, un capitolo dedicato alla gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
Prevenzione dei rifiuti (sezione 2)
Ogni Stato membro deve ridurre progressivamente i rifiuti di imballaggio generati pro capite. Rispetto ai rifiuti di imballaggio prodotti nel 2018 comunicati alla Commissione in conformità alla direttiva 2005/270/CE, la riduzione deve essere del: a) 10% entro il 2030; b) 10% entro il 2035; c) 15% entro il 2040.
Gli Stati membri devono implementare misure, come strumenti economici o altre misure, atte a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e a ridurre al minimo l’impatto ambientale degli imballaggi. A tale scopo, adottano strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle indicate dagli allegati IV e VI A della Direttiva 2008/98/CE.
Registro dei produttori e responsabilità estesa del produttore (sezione 3)
L’art. 39 impone agli Stati membri l’istituzione di un registro che dimostri la conformità dei produttori di imballaggi alle disposizioni previste dal capo VII. I produttori, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore se designate da quest’ultimo o il rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore sono iscritti nel registro dello Stato membro in cui il produttore mette a disposizione gli imballaggi per la prima volta.
Gli articoli 41 e 42 riguardano rispettivamente le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e l’autorizzazione che i produttori o un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore devono richiedere all’autorità competente. Sul punto rimandiamo alla lettura del testo.
Sistemi di restituzione, raccolta e deposito (sezione 4)
L’art. 43 dispone che gli Stati membri debbano provvedere a predisporre sistemi che consentano la restituzione e/o la raccolta di tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio dell’utente finale, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2008/98/ CE e per facilitare la preparazione al riutilizzo e al riciclo di alta qualità.
Tali sistemi: a) sono aperti alla partecipazione degli operatori economici del settore considerato; b) coprono l’intero territorio dello Stato membro e tutti i rifiuti di imballaggio; c) concernono anche prodotti importati.
L’articolo successivo prevede un sistema di deposito cauzionale e restituzione per le bottiglie per bevande di plastica monouso con capacità fino a tre litri e per i contenitori per bevande in metallo monouso con una capacità fino a tre litri. Entro il 1° gennaio 2028 gli Stati membri gli Stati membri devono garantire che tutti i sistemi di deposito cauzionale e restituzione siano conformi alle prescrizioni dell’allegato X. Le disposizioni sul deposito e la restituzione non si applicano al vino, bevande alcoliche, latte e prodotti lattiero caseari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 1308/2013. Gli Stati possono, invece, includere il vetro nel sistema deposito/restituzione.
Uno Stato membro può non dover rispettare gli obblighi di cui sopra se il tasso di raccolta del rispettivo formato di imballaggio è superiore al 90% in peso dell’imballaggio immesso sul mercato di tale Stato negli anni 2026 e 2027. Se il tasso di raccolta di questi imballaggi diminuisce e rimane al di sotto del 90% in peso per tre anni consecutivi, gli Stati membri devono istituire un sistema di deposito e restituzione.
Gli Stati membri si impegnano a istituire e mantenere sistemi di deposito e restituzione, se tecnicamente e economicamente fattibile, anche per i formati di imballaggio monouso, cartoni per bevande e packaging riutilizzabile.
Riutilizzo e ricarica (sezione 5)
Gli Stati membri devono adottare misure per incentivare i sistemi di riutilizzo e ricarica degli imballaggi, nel rispetto dell’ambiente e in modo da non compromettere l’igiene dei prodotti alimentari o la sicurezza dei consumatori.
Queste misure possono comprendere: a) l’uso di sistemi di deposito e restituzione conformi ai requisiti minimi dell’allegato X per imballaggi riutilizzabili o per imballaggi diversi da quelli menzionati nell’art. 44; b) uso di incentivi economici; c) richiesta ai distributori finali di rendere disponibile una certa percentuale di prodotti in imballaggi riutilizzabili.
Riciclaggio (sezione 6)
Ai sensi dell’art. 46, gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per raggiungere , nel loro territorio, i seguenti obiettivi di riciclaggio: a) entro il 31 dicembre 2025, un minimo del 65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio generati; b) entro il 31 dicembre 2025, la seguente percentuale minima in peso riferita ai seguenti materiali:- 50% per la plastica, 25% per il legno, 70% per i metalli ferrosi, 50% per l’alluminio, 70% per il vetro, 75% per la carta e il cartone.
Entro il 31 dicembre 2030 dovrà essere riciclato almeno il 70% di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti. Entro la stessa data dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi di riciclo:
- 55% per la plastica;
- 30% per il legno;
- 80% per i metalli ferrosi;
- 60% per l’ alluminio;
- 75% per il vetro;
- 85% per la carta e il cartone. Sono previste deroghe alle scadenze sopra indicate, alle condizioni stabilite dall’art. 46, comma 2.
L’art. 47 stabilisce le norme per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio sopra ricordati. Il calcolo è effettuato considerando il peso dei rifiuti di imballaggio generati in un anno. Per gli imballaggi composti da più materiali, il calcolo è effettuato per ogni materiale.
L’articolo riguarda anche i rifiuti di imballaggio esportati in un altro Stato membro e stabilisce che i rifiuti esportati al di fuori dell’UE siano considerati, al fine del raggiungimento degli obiettivi, solo in base a determinati requisiti (art. 46, comma 12)
L’articolo seguente detta le regole per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo.
Informazioni sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio (sezione 7)
La sezione contiene un elenco delle informazioni che i produttori (o le organizzazione per la responsabilità del produttore di cui all’art. 41) devono mettere a disposizione in merito alla prevenzione e gestione dei rifiuti.
Sul punto rimandiamo alla lettura del testo.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 50, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione annualmente il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e riutilizzo, il consumo annuale di borse di plastica in materiale ultraleggero, leggero o pesante, nonché il tasso di raccolta degli imballaggi per i quali vige l’obbligo di istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione. Inoltre riferiscono alla Commissione informazioni previste dall’allegato IX
Gli Stati membri, inoltre, devono assicurare che le banche dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio siano predisposte su base armonizzata.
P ROCEDURE DI SALVAGUARDIA
Se ne parla nel capo VIII. In particolare l’art. 52 (procedure per trattare gli imballaggi che presentano un rischio a livello nazionale) stabilisce la procedura che un’autorità di vigilanza sul mercato di uno Stato membro deve seguire quando ha ragione di ritenere che un imballaggio presenti un rischio per la salute o l’ambiente. Se il rischio non è circoscritto al territorio nazionale, tale autorità avvia una procedura per informare le altre autorità di vigilanza del mercato e la Commissione sulle misure correttive adottate. L’articolo seguente stabilisce la procedura di salvaguardia della UE da seguire se uno Stato membro o la Commissione non siano d’accordo su una misura adottata a livello nazionale nell’ambito della procedura di salvaguardia di cui all’art. 52.
Segnaliamo che l’art. 54 detta la procedura da seguire in caso di imballaggi che, pur rispettando il disposto degli articoli da 5 a 11, presentano un rischio per la salute umana o l’ambiente.
A PPALTI PUBBLICI VERDI
Il capo IX riguarda li appalti pubblici verdi e la possibilità per la Commissione di emanare atti delegati in merito, basandosi sui requisiti di sostenibilità del regolamento in esame.
P OTERI DELEGATI E PROCEDURA DI COMITATO
Nel capo X, gli articoli 58 e 59 rispettivamente specificano le condizioni alle quali la Commissione può emanare atti delegati e quelle che si applicano al Comitato che la assiste.
M ODIFICHE (CAPO XI)
Sono stabilite le modifiche al Regolamento (UE) 2019/1020 e alla Direttiva (UE) 2019/904. Si rimanda sul punto alla lettura del testo.
DISPOSIZIONI FINALI (CAPO XII)
Segnaliamo che riguardano:
- sanzioni per inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 (imballaggio eccessivo, restrizioni per certi imballaggi, imballaggi riutilizzabili, sistemi di riutilizzo e obiettivi di riutilizzo e riempimento): l’inosservanza è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell’operatore economico che ha violato la disposizione;
- valutazione: la Commissione effettua una valutazione del regolamento in esame non prima di otto anni dalla sua data d applicazione;
- abrogazione e disposizioni transitorie: la direttiva 94/62/ CE è abrogata, a decorrere da dodici mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento, tranne che per alcune disposizioni riguardanti gli imballaggi compostabili, le restrizioni per le sostanze pericolose negli imballaggi e l’etichettatura dei contenitori dei rifiuti per la raccolta dei rifiuti di imballaggio. Per queste disposizioni sono previsti termini di abrogazione diversi;
- entrata in vigore del regolamento: il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE.
G LI ALLEGATI
R icordiamo i titoli degli allegati nella tabella 3.
O SSERVAZIONI
I l regolamento, sopra esaminato desta preoccupazione in Italia, soprattutto per la forte spinta che dà al riutilizzo e al vuoto a rendere. Fondamentalmente si sollevano i seguenti elementi di criticità:
- il regolamento crea confusione;
- la fattibilità tecnica è da valutare attentamente;
- sono a rischio posti di lavoro;
- ci sarebbe un aumento dei costi di produzione,
- il riutilizzo comporta un uso massivo di acqua e ci sarebbe, quindi, uno spreco;
- l’Italia ha raggiunto traguardi importanti nel riciclaggio che vanno salvaguardati;
- il vantaggio dello spostamento dal riciclo al riutilizzo non è suffragato da dati scientifici;
- si potrebbero profilare rischi di natura igienico-sanitaria e problemi di sicurezza alimentare;
- si ridurrebbe il livello di controllo e di tracciabilità contro le contraffazioni. u