IL MENSILE DEL MERCATO LEGALE
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ISSN 2499-8370
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LEGAL Anno II / N°16 / Settembre 2017 / € 20
COSÌ FAREMO DI MILANO UN HUB FINANZIARIO Il country managing partner in Italia di Dla Piper, Wolf Michael Kühne, illustra il progetto dello studio legale per favorire gli investimenti nel capoluogo lombardo
Anno 2017 - Prima immissione 8/09/2017
DOSSIER
GLI ECOREATI ENTRANO NEL CODICE PENALE
MARKETING E COMUNICAZIONE
Il ruolo strategico dei professionisti del settore
EDITORIALE
L’era robotica e l’impegno del legislatore ANGELA MARIA SCULLICA
@AngelaScullica
L
o sviluppo dell’intelligenza artificiale solleva problematiche giurisprudenziali del tutto nuove che sono destinate ad assumere nel giro di poco tempo un peso rilevante. I rischi, spesso difficili da identificare, e le opportunità connesse a una società sempre più tecnologica non possono infatti prescindere da una serie di interventi di carattere giuridico normativo ad oggi inesistenti. Basti solo pensare all’Internet delle cose che, nel momento in cui entrerà a far parte della nostra vita quotidiana, ci porrà davanti a pericoli derivanti dall’attuabilità di pratiche di controllo sempre più pervasive e nascoste, capaci di mettere a rischio diritti e interessi che costituiscono patrimonio della nostra civiltà giuridica. Non solo, ma più gli oggetti saranno in grado di parlarsi tra loro e di scambiarsi informazioni, più si renderà indispensabile l’elaborazione di modelli di governance del web capaci di combattere le nuove forme di prevaricazione e di criminalità che inevitabilmente saranno rese possibili da un esteso e profondo uso della rete. Con l’avanzare degli studi scientifici, il cui ritmo negli ultimi tempi sta subendo una brusca accelerazione, cambiano in modo radicale le fondamenta della nostra società così come è stata vissuta e pensata nel periodo che va dal dopoguerra ai primi anni duemila, quando cioè il mondo non era ancora fortemente interconnesso e interrelato come quello attuale, grazie allo sviluppo della rete. E, per venire incontro ai nuovi bisogni sollevati dallo sviluppo tecnologico limitandone, nello stesso tempo, i rischi, anche l’adeguamento del diritto dovrà avvenire a ritmi serrati. A questo proposito un argomento destinato a prendere sempre più piede nei prossimi anni è la Roboetica, ovvero l’etica applicata agli aspetti legali e sociali della robotica e delle sue delle applicazioni. Già lo scorso febbraio il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di elaborare una serie di “principi etici di orientamento che riflettano la complessità della robotica e delle sue numerose implicazioni sociali, mediche, bioetiche”; dichiarandosi inoltre del parere che, per integrare le raccomandazioni legali della relazione e l’acquis nazionale e dell’Unione esistente, sia necessario un quadro etico di orientamento chiaro, rigoroso ed efficiente per lo sviluppo, la progettazione, la produzione, l’uso e la modifica dei robot. La richiesta del Parlamento derivava innanzitutto dall’imminente necessità di disciplinare le responsabilità e il codice di comportamento relativo alle automobili senza guidatore che si affacceranno sul mercato nei prossimi anni. A chi può essere attribuita la colpa in caso di incidenti, al progettista? Al produttore? All’utente finale? Come devono evitare gli ostacoli che si possono presentare nel loro percorso? Quale tipo di assicurazione va applicata e via dicendo. Come si può facilmente intuire le questioni sul tappeto già da ora sono molteplici e di diversa natura. Spaziano infatti dall’etica alla filosofia, dal sociale al legale. Sappiamo già che va urgentemente definita e messa a punto una disciplina per i droni ma, quando avremo a che fare con robot che agiscono in modo del tutto autonomo apprendendo dall’esperienza e affrontando efficacemente una quantità sempre più ampia di situazioni e di problemi, l’impegno del legislatore crescerà in maniera esponenziale. Gli scienziati e gli studiosi che si occupano della materia avvertono che l’uomo arriverà in breve a progettare robot talmente efficienti, autonomi, preparati e intelligenti che possono alla fine essere paragonabili a vere e proprie persone giuridiche con diritti e doveri da rispettare. Stando quindi alla velocità con la quale avanza nel mondo la ricerca del settore, si può pensare che nei prossimi anni il legislatore sarà chiamato ad affrontare la convivenza tra uomini e robot intelligenti mentre il diritto dovrà da un lato ridisegnare una società che consenta di utilizzare queste macchine pensanti nel modo migliore possibile e, dall’altro, difendere la società dall’uso scorretto e malevole a cui queste macchine potrebbero essere soggette. La grande trasformazione in atto nella quale la nostra società, per come è stata vissuta finora, sta entrando apre quindi scenari del tutto inediti per il settore legale.
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IL MENSILE DEL MERCATO LEGALE
Sommario Nuovi modelli di business per l’impresa responsabile
PROTAGONISTI
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Così farò di Milano un hub finanziario
DI ROBERTO RANDAZZO
DI GABRIELE VENTURA
BANKING & FINANCE
MERCATI E BUSINESS
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Le competenze richieste per l’utilizzo delle Spac
Le Pmi italiane crescono con m&a
IMPRESE E LAVORO
Perchè conviene puntare sui Paesi Bassi DI JOHAN DE FLINES
Gli ecoreati entrano nel codice penale
Tre anni di lotta alla corruzione
SCENARI
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PENALE E FISCO
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Al via il nuovo processo penale DI FILIPPO FATTORE
PROFESSIONE AVVOCATO Il nuovo ruolo strategico della comunicazione
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Carriere
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Mondo legale
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In corsa
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DI GABRIELE VENTURA
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DI FILIPPO CUCUCCIO
DI FEDERICA CHIEZZI
General Counsel
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DI LUIGI DELL’OLIO
DI MILENIA TRECCARICHI
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SCENARI
RIFORMA
Al via il nuovo processo penale Iniziano a essere operative, tra le perplessità di toghe e avvocati, le modifiche ai codici entrate ufficialmente in vigore lo scorso agosto. Malgrado il lunghissimo iter, il ministro della Giustizia ha già annunciato limature e correzioni al provvedimento approvato prima dell’estate. E ora si apre il duello sul pacchetto di deleghe. Prima sfida: il capitolo intercettazioni che il governo ha promesso di chiudere entro novembre, malgrado la campagna elettorale DI FILIPPO FATTORE
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ono serviti 1.018 giorni dal primo annuncio nel Consiglio dei ministri al voto di fiducia. E c’è chi sostiene che, con una media di dieci giorni a disposizione per discutere nel merito ognuno dei 95 commi di cui si compone l’unico articolo del disegno di legge sul nuovo processo penale, il risultato poteva essere migliore. La riforma del processo penale non ha in effetti raccolto grandi entusiasmi tra gli addetti ai lavori. «Il Csm si è espresso con un parere molto articolato sul ddl penale, per larga parte queste disposizioni sono comunque destinate a migliorare il sistema processuale, soprattutto nella fase dell’appello ci sono norme importanti», ha premesso il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini. Subito dopo, però, il numero due del Consiglio superiore della magistratura ha voluto sottolineare che accanto a numerosissime disposizioni largamente condivise, «ve ne sono alcune divisive su cui non c’è
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consenso». Come per esempio lo strumento dell’avocazione, che «rischia di determinare problemi». Decisive, per sciogliere i nodi, saranno le norme attuative. «Siamo in presenza di un provvedimento di legge», ha proseguito Legnini, «approvato dopo tre anni di discussione. Vi sono numerosi decreti delegati che vanno emanati, quelli che riguardano l’esecuzione penale, penso al tema delle intercettazioni. Aspettiamo di conoscere i contenuti dei provvedimenti attuativi, dei decreti delegati, che costituiranno, esse sì, norme precettive e immediatamente applicabili». I dubbi di Anm e avvocati Perplessità arrivano pure dal sindacato delle toghe. Nella norma che prevede l’avocazione in caso di inerzia da parte del Pm al termine delle indagini preliminari, ha spiegato il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, «c’è una rigidità pericolosa. La norma non ci piace
italiane, «è una riforma che inciderà sui diritti dei cittadini, siano essi imputati o persone offese. Consentire che un processo possa durare all’infinito a scapito della sua ragionevole durata per le inefficienze del sistema non ha nulla di ragionevole bensì solo un sapore di autoritarismo. Consentire che vengano stravolte norme volute dal legislatore quali la formazione della prova in dibattimento nel contraddittorio delle parti, il diritto dell’imputato ad essere presente nel processo celebrato a suo carico è una barbarie civile oltre che giuridica».
anche perché non consente di distinguere tra veri casi di negligenza e altri invece giustificati, per esempio, dai carichi di lavoro sul pubblico ministero». Ma non è l’unico punto critico. Tra le altre misure che non convincono i magistrati c’è, per esempio, quella che autorizza l’utilizzo delle nuove tecnologie solo per le indagini contro la mafia e il terrorismo. Mentre sulla prescrizione «certamente è meglio questo intervento della ex Cirielli, ma bisognerebbe prima ripristinare la piena funzionalità del sistema giustizia attraverso lo stanziamento di risorse, poi andrebbe effettuata una depenalizzazione seria e migliore di quella del 2016. Solo allora si dovrebbe intervenire sui termini. Partire dalla fine non è mai un buon modo di risolvere il problema».Altrettante perplessità sono arrivate dal mondo degli avvocati, che proprio nel giorno del voto hanno lanciato un appello ai parlamentari per bocciare la legge. «Questa», si legge in una nota dell’Unione camere penali
La difesa di Orlando Tutt’altra, ovviamente, l’opinione del Guardasigilli. Le critiche al provvedimento, ha spiegato Andrea Orlando, «erano indirizzate ad alcune parti specifiche della riforma: i processi a distanza e l’inasprimento di alcune fattispecie di reati. Ma il complesso del provvedimento è garantista. Penso», ha proseguito il ministro della Giustizia, «all’avocazione quando le indagini non producono alcun rinvio a giudizio con l’archiviazione; all’estinzione dei reati quando c’è una condotta riparatoria e, infine, credo che daremo un nuovo respiro all’ordinamento penitenziario». L’idea di Orlando, in sintesi, è che «si sia pensato più al bicchiere mezzo vuoto che non alla parte piena del bicchiere. Ma quel bicchiere mezzo pieno era atteso dal Paese da moltissimo tempo e darà una risposta, in termini di efficienza, di tutela dei diritti e di garanzie, a tante persone che oggi ne sono prive». Si allunga la prescrizione Difficile dire con esattezza quali siano esattamente per il ministro piddino le misure che contribuiscano a riempire il bicchiere. Di sicuro gli interventi sul codice penale e su quello di procedura sono numerosi. Tra le norme immediatamente applicabili spicca quella sulla prescrizione, che resta sospesa per 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per altri 18 mesi dopo la condanna in appello. La sospensione però non vale in caso di assoluzione e ha comunque effetto limitatamente agli imputati contro cui si procede. Oltre alle ipotesi già previste dal codice, la prescrizione sarà sospesa anche nel caso di rogatorie all’estero (6 mesi). In linea con le convenzioni internazionali e gli
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IN CERCA DEL CONSENSO Il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, a sinistra, sottolinea che accanto a disposizioni largamente condivise, «ve ne sono alcune su cui non c’è consenso». Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, a destra, ribatte che le critiche al provvedimento «erano indirizzate ai processi a distanza e l’inasprimento di alcune fattispecie di reati. Ma il complesso del provvedimento è garantista»
ordinamenti europei, inoltre, per i più gravi reati contro i minori (violenza sessuale, stalking, prostituzione, pornografia etc.) la prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno della vittima. Mentre per reati di corruzione e induzione indebita, una volta iniziato il processo, il tempo di prescrizione potrà aumentare della metà (anziché 1/4 come oggi). Retromarcia sullo stalking Per quanto riguarda i reati, la proposta di legge disciplina in primo luogo le condotte riparatorie, come nuova causa di estinzione del reato. Si tratta di un altro strumento di deflazione penale che si affianca alla messa alla prova nel processo penale (reati fino a 4 anni) e al proscioglimento per lieve entità del fatto (reati fino a 5 anni). Le condotte riparatorie del danno costituiscono una causa estintiva del reato nei soli casi di procedibilità a querela soggetta a remissione. In tali casi, il giudice deve dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Le nuove disposizioni hanno scatenato la protesta delle opposizioni, di alcune componenti della maggioranza e dei sindacati, secondo cui di fatto si depenalizza il reato di stalking. Interpreta-
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zione contestata da Orlando, poiché «la previsione, nel corpo dello stesso articolo 612-bis, di specifiche ipotesi di procedibilità d’ufficio e di casi di irrevocabilità della querela già riducono ai soli casi di minore gravità la possibilità di applicare in astratto la causa estintiva al reato di stalking». Tuttavia, ammettendo qualche smagliatura nel testo, il ministro si è detto disponibile a un passo indietro. «Nel comprendere l’allarme legittimamente manifestato e al fine di evitare il potenziale consolidarsi di prassi applicative che conducano a una monetizzazione del reato», ha spiegato, «siamo aperti a modifiche normative che potranno essere orientate alla previsione di un ampliamento dei casi di procedibilità d’ufficio per il reato di atti persecutori o a definire chiaramente le ipotesi di minor gravità». Procuratori pigliatutto Si inaspriscono, invece, le pene per reati come il voto di scambio politico mafioso che passa da 6 a 12 anni (ora è 4-10). Ma ci sono condanne più severe anche per furto in abitazione, furto con strappo, rapina ed estorsione. Per quanto riguarda la norma che ha fatto infuriare l’Anm, il ddl stabilisce che i procuratori generali possano avocare a sé i procedimenti se entro tre mesi (prorogabili di altri 3 mesi, che arrivano a 15 mesi nel caso di reati più gravi come mafia e terrorismo) dalla chiusura delle indagini non viene fatta richiesta o di archiviazione o di rinvio a giudizio. Il provvedimento, inoltre,
integra il contenuto della relazione che il gomesi, quindi entro novembre. Il che significa verno deve presentare sull’attuazione della reche la definizione delle norme si accavallerà cente riforma del 2015 delle misure cautelari; con il dibattito sulla legge di bilancio e con modifica la disciplina dell’impugnazione della l’acuirsi delle tensioni pre elettorali che rendesentenza di non luogo a procedere, che viene ranno assai difficile portare a termine il lavoro, riarticolata su un doppio grado di giudizio (di considerate anche la delicatezza del tema e le Appello e di Cassazione), profonde spaccature politie può essere proposta perche. La riforma semplifica il ricorso sonalmente dall’imputato, purché non si tratti di ricorso alle intercettazioni per i reati contro La stretta sulle inper Cassazione (l’atto di imtercettazioni In ogni la pubblica amministrazione pugnazione deve contenere, caso, sulla carta, il governo a pena d’inammissibilità andovrà predisporre norme che l’indicazione delle prove per evitare la pubblicazione e viene reintrodotto il concordato sui motivi in di conversazioni irrilevanti ai fini dell’indagiappello, istituto abrogato nel 2008); modifica ne e comunque riguardanti persone complela disciplina dei procedimenti speciali (giudizio tamente estranee attraverso una selezione del abbreviato, procedimento per decreto, ricorso materiale relativo alle intercettazioni. Gli atti per Cassazione contro la sentenza di patteggianon allegati alla richiesta di misura cautelare mento); precisa i requisiti della sentenza con dovranno essere custoditi in un archivio riserl’intento di rafforzare gli elementi della motivavato, con facoltà di esame e ascolto (ma non zione in fatto; modifica le norme di attuaziodi copia) da parte dei difensori e del giudice. ne, di coordinamento e transitorie del codice Nessuna restrizione quanto ai reati intercettadi procedura penale e la normativa sull’orgabili, ma si semplifica il ricorso alle intercettazionizzazione dell’ufficio del pubblico ministero; ni per i reati contro la Pa. Nella delega non c’è rivede e amplia la disciplina sulla partecipazioprevisione di carcere per i giornalisti. L’esecune a distanza al procedimento penale da parte tivo dovrà, inoltre, introdurre un nuovo delitto dell’imputato o del detenuto. (con reclusione fino a 4 anni) per la diffusione di captazioni fraudolente di conversazioni tra Pioggia di deleghe Tutte queste norme privati diffuse solo per recare danno alla repusono ufficialmente entrate in vigore lo scorso 3 tazione e all’immagine. agosto, a un mese dalla pubblicazione del testo La punibilità è esclusa quando le riprese o le in Gazzetta ufficiale, e, considerata la pausa estiva registrazioni costituiscono prova di un procesiniziano a essere realmente operative proprio so o sono utilizzate per l’esercizio del diritto di in queste settimane. Accanto alle misure imdifesa e del diritto di cronaca. Saranno poi dimediatamente applicabili, però, il provvedisciplinate le intercettazioni ottenute attraverso mento contiene anche un nutrito pacchetto di virus informatici (trojan), stabilendo che l’atdeleghe legislative, su cui i magistrati aspettano tivazione del microfono avvenga solo su cocon i fucili puntati i decreti attuativi. Nel dettamando inviato da remoto (non in automatico) glio, il governo è stato incaricato di intervenire e che il trasferimento della registrazione sia fatsul regime di procedibilità per alcuni reati; sulle to solo verso il server della procura. L’attivaziomisure di sicurezza personali; sul riordino di ne del dispositivo è ammessa in qualsiasi luogo alcuni settori del codice penale; sulla disciplina (compreso il domicilio privato) per mafia e terdel casellario giudiziale, sulla disciplina dei giurorismo. Un emendamento del governo recedizi di impugnazione e sull’ordinamento penipito nel maxiemendamento ripropone infine tenziario. Capitolo a parte merita la questione la legge del 2015 che dava otto mesi di tempo delle intercettazioni, su cui pure l’esecutivo è per razionalizzare le spese delle intercettazioni. delegato a legiferare. In questo caso le novità, Ma la delega non è mai stata esercitata. Così, invece dei 12 mesi previsti per la maggior parte si riparte. Obiettivo: dimezzare la spesa per gli delle altre deleghe, dovrebbero arrivare in tre ascolti e uniformare le tariffe.
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