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LE FONTI
LEGAL LA RIVISTA N°1 DEGLI AVVOCATI
Il ruolo dell’avvocato del lavoro dagli anni di piombo ad oggi Il giuslavorista Salvatore Trifirò racconta l’evoluzione della professione dal periodo delle Brigate Rosse, in cui è scampato a due attentati, fino ai giorni nostri
Salvatore Trifirò
SPECIALIZZAZIONE CRESCE IL PESO DEI GIURISTI D’IMPRESA 837009
LA TUTELA DEL KNOW HOW NELL’ ERA DIGITALE
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MARCHI E BREVETTI
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80029 ISSN 2499-8370
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LOM/MI/5193 - Prima immissione 20/10/2018 | Anno III | N°29| Ottobre 2018
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Ottobre 2018 | N°29 | 20 € Mensile
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EDITORIALE
La cybersecurity per la difesa della privacy ANGELA MARIA SCULLICA
@AngelaScullica
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no dei principali cambiamenti introdotti dal regolamento generale sulla protezione dei dati (meglio noto come Gdpr) è l’avere spostato l’obiettivo della tutela della privacy dal dato sensibile al processo di trattamento. Un riposizionamento concettuale che rende il titolare di un’impresa l’unico responsabile dei rischi legati alle procedure poste in essere. Oggi quindi, a differenza del passato in cui poteva esserci un responsabile interno, se ci fosse una fuga di dati sensibili, la colpa ricadrebbe solo sul titolare. Naturalmente quest’ultimo può prevedere, nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità. Senza però che questo limiti la sua responsabilità. Spetta quindi al titolare valutare, con intelligenza, sensibilità e conoscenza, i rischi del processo di trattamento attivato o da attivare e adottare tutte le misure necessarie per ridurli il più possibile, se non addirittura eliminarli. Misure che possono essere molteplici e richiedere investimenti tecnologici, nuove modalità organizzative ecc. In sostanza il regolamento chiede in diverse norme (articolo 32 sulle misure di sicurezza; 33 relativo alla notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo, 34 sulla comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato; 35 sulla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; ma anche 25 sulla protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita) di valutare il rischio per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche tra cui il diritto alla protezione dei dati personali. Occorre dunque fare riferimento ad un concetto di sicurezza del tratta-
mento per raggiungere un sistema che non causi danni alle persone. Si passa così da un rapporto statico e proprietario tra titolare ed interessato ad uno dinamico tra titolare e collettività basato sulla valutazione del rischio. Ma nel mondo digitale attuale, la safety digitale è la salvaguardia di tutti gli aspetti che riguardano un individuo che non sono tanto il singolo dato e la sommatoria di dati in sé, ma l’insieme di dati che in una dimensione dinamica rappresentano una persona fisica. In questo senso si va oltre il rapporto strettamente biunivoco titolare-interessato perché si tratta di una valutazione del rischio molto simile a quella antinfortunistica che interessa la sfera collettiva. Questa dimensione collettiva e di sicurezza non tanto del corpo fisico quanto di quello digitale è il cambio di prospettiva che il legislatore dovrebbe in qualche modo aiutare. Esso si basa su due parole chiave: una è tutela collettiva, l’altra è cybersecurity. Le imprese che oggi si trovano ad affrontare il Gdpr possono essere paragonate alle imprese italiane che nel 1899 si trovarono di fronte al primo regolamento generale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. I dati sono il petrolio del nostro millennio così come il petrolio è stato la base portante della rivoluzione industriale. Solo una regolamentazione di stampo collettivo riuscì a garantire una tutela effettiva del diritto alla salute dei lavoratori a prescindere dallo specifico rapporto contrattuale di lavoro del singolo lavoratore con il suo datore, ove far valere il diritto alla salute poteva essere assolutamente ostico se non quasi impossibile. Nello stesso modo oggi la rivoluzione digitale, attraverso l’ulteriore passaggio concettuale della cybersecurity, porta verso una dimensione collettiva del diritto alla protezione del dato personale.
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LE FONTI LEGAL LA RIVISTA N°1 DEGLI AVVOCATI
Sommario
PROTAGONISTI
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IMPRESE E LAVORO Dl Dignità, alle imprese conviene il turnover
Dagli anni di Piombo al Dl Dignità: come è cambiato il lavoro DI GABRIELE VENTURA
DI GABRIELE VENTURA
MERCATI E BUSINESS
PROFESSIONE AVVOCATO
SCENARI
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La tutela del know how nell’era digitale DI FEDERICA CHIEZZI
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A caccia di affari oltre confine
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Ecco come cambierà la giustizia DI FILIPPO FATTORE
PENALE E FISCO Gli studi legali più attivi nel tax DI GABRIELE VENTURA
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RUBRICHE
26
In corsa
DI LUIGI DELL’OLIO
Avvocati per sport
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Carriere
70
64
Parola d’Ordine
Gli obiettivi centrati dall’Abf
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LE FONTI AWARDS
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General Counsel
60
BANKING & FINANCE
Cresce il peso dei giuristi d’impresa
DI LUIGI DELL’OLIO
DI LUIGI DELL’OLIO
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Eventi
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Mondo legale
DI FILIPPO CUCUCCIO
LEGAL n. 29 - Ottobre 2018 EDITORE
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comitato scientifico le fonti (in ordine alfabetico)
SCENARI
IL PIANO DEL GOVERNO
Ecco come cambierà la giustizia Tra le priorità indicate dall’esecutivo nel Pnr, lo smaltimento degli arretrati nel civile e l’introduzione di un unico rito semplificato. Ma la riforma a cui punta il ministro Bonafede prevede anche la modifica delle norme sulla prescrizione e una stretta, già passata per il Cdm, sul contrasto alla corruzione. Novità per insolvenza e procedure concorsuali DI FILIPPO FATTORE
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a notizia è che, almeno in materia di giustizia, il governo guidato da Lega e M5S apprezza il lavoro svolto dal precedente esecutivo. Circostanza tutt’altro che scontata considerati i continui annunci fatti dai due schieramenti di maggioranza, e in particolare dal leader grillino Luigi Di Maio, sulla necessità di smantellare tutte le vecchie riforme. Anche il Guardasigilli Alfonso Bonafede, a dire il vero, appena arrivato si era scagliato contro alcune norme a suo dire malfunzionanti. A partire dalla
riforma della prescrizione, messa a punto dall’ex ministro Andrea Orlando nel suo pacchetto di modifiche all’ordinamento penale. Eppure, nel nuovo Piano nazionale delle riforme appena varato dall’esecutivo l’omaggio è scritto nero su bianco. Anche se, va detto, il riconoscimento si limita allo smaltimento delle pratiche nel processo civile. «Le misure adottate negli ultimi anni», si legge «hanno inciso favorevolmente sull’efficienza della giustizia. È stato gradualmente eroso il consistente arretrato dei procedimenti civili pendenti e, per quanto riguarda la giustizia civile, nel 2017 è proseguito il trend positivo della diminuzione dei procedimenti pendenti: dai 3.801.255 di fine 2016 si è passati ai 3.628.936 del 2017, con calo del 4,5 per cento. I dati mostrano come le pendenze siano in costante diminuzione rispetto al 2003, primo anno di rilevazione stabile sui registri informatizzati, quando erano pari a 4.597.480». Lo smaltimento dell’arretrato
I ringraziamenti finiscono qua. Subito dopo, infatti, il governo spiega che «i tempi necessari per risolvere cause civili rimangono tra i più elevati dell’Ue, in tutte le fasi del processo». E che «il permanere delle criticità dovute alla durata dei processi (ultraannuale in Cassazione, ultra-biennale in Appello e ultra-triennale in Tribunale) induce la necessità di programmare interventi normativi idonei a garantire una più celere definizione delle controversie e una più significativa riduzione delle pendenze». Restano, per ora, ignoti i dettagli del piano con cui l’esecutivo intende migliorare la situazione. Sul piano generale, però, Bonafede intende mettere in campo «molteplici interventi, sia in campo penale sia civile, accompagnati da investimenti strutturali per far fronte alle carenze di organico per magistrati e personale ammini-
INVESTIMENTI STRUTTURALI Alfonso Bonafede, Ministro della giustizia, intende mettere in campo molteplici interventi e investimenti strutturali per far fronte alle carenze di organico per magistrati e personale amministrativo
strativo». Con particolare riferimento al civile, per ridurre l’eccessiva durata dei procedimenti, il governo vuole «innanzitutto attuare un’opera di semplificazione, introducendo un unico rito semplificato». Verrà inoltre potenziato il processo telematico, anch’esso opera della scorsa legislatura. A tal fine, si legge nel Pnr, «sono già in corso di svolgimento le relative gare per lo sviluppo dei sistemi dell’area civile e penale e per l’assistenza». Il progetto di riforma si ispira al concetto di case management, che muove dalla premessa secondo cui il rito più efficiente è quello che attribuisce al giudice il potere di declinare le regole processuali sulla concreta complessità del caso in esame, nel rispetto del principio di proporzionalità. Alla luce di tale principio, che ha ispirato i principi procedurali inizialmente introdotti dal Regno Unito, e poi, con modalità diverse, dalla Francia e dalla Spagna, l’investimento di risorse in ciascuna causa dovrebbe essere giustificato da elementi quali il valore, la complessità delle questioni e l’urgenza. Il secondo aspetto da considerare è che il modello di processo disponibile è uno solo, ma può e deve essere declinato secondo canoni di crescente complessità, a seconda di ciò che il giudice ritiene necessario nel caso specifico. Riforma in cinque mosse Muovendo da questi presupposti, il governo propone una riforma articolata su cinque punti. Al primo posto c’è l’eliminazione dell’atto di citazione e la sua sostituzione con il ricorso. Poi, si procederà ad una riduzione dei termini di comparizione, attualmente di novanta giorni, contro i trenta giorni del rito lavoro, del procedimento sommario, dell’opposizione allo stato passivo. Altro punto riguarda l’introduzione di un regime di preclusioni istruttorie già negli atti introduttivi, superabile solo in pre-
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senza di domande riconvenzionali e principio di ragionevole durata del comunque rispetto a necessità difenprocesso». sive sorte, per l’attore, dalle difese del Nel dettaglio, tra le varie opzioni convenuto. d’inter vento vi è «la sospensione Fondamentale sarà, poi, l’attribuziodella decor renza del ter mine di prene al giudice del potere di valutare, scrizione dopo che sia stata emessa discrezionalmente e in relazione alla una sentenza di primo g rado». complessità del caso concreto, l’utiliA questi obiettivi, secondo il g otà della concessione dei termini prever no, si affianca la necessità di visti dall’art. 183, sesto comma, c.p.c. varare un’efficace nor mativa ane l’ampiezza di tali termini, che, atticor r uzione, che coinvolga sia la tualmente, sono stabiliti dalla legge dimensione investigativa per faciin misura fissa, senlitare l’emersione delle za che sia consenti- Il governo ha ribadito l’intenzione fattispecie criminose, to distinguere in rasia la definizione giudi accelerare i processi gione della difficoltà ridica e processuale ritoccando la riforma Orlando dell’affare. La rifordel fenomeno cor r utma prevede, infine, tivo. Su questo fronuna rimodulazione te, il g over no si è già della fase decisoria, attribuendo al mosso, con il disegno di leg ge per giudice il potere di valutare, volta il contrasto della cor r uzione (ddl per volta, l’utilità del deposito di Spazzacor rotti), in cui si rivedocomparse conclusionali e la durano istituti quali la pena accessoria, ta del ter mine a tal fine assegnato l’interdizione dai pubblici uffici o generalizzando la previsione di per alcuni reati contro la Pubbliun’udienza di discussione, consenca Amministrazione e l’incapacità a tendo al giudice nei casi di minocontrattare con essa in presenza di re semplicità di depositare la sentali reati. Tale str umento, il cosidtenza nei trenta gior ni successivi detto Daspo per i cor rotti e coralla discussione e eventualmente r uttori, è accompagnato da una raprevedendo che il deposito della zionalizzazione complessiva delle comparsa conclusionale sia anticicor nici sanzionatorie, a cominciapato rispetto a tale udienza e che re dal traffico di influenze illecite. la stessa ser va per repliche solo in Altre innovazioni in questo ambito for ma orale. riguardano l’estensione di tecniche investigative speciali anche in rifeIl processo penale rimento ai delitti di cor r uzione e Per quanto riguarda il diritto penail potenziamento dello str umento le, nel Piano nazionale di rifor me delle intercettazioni. il g over no ha ribadito l’intenzione In par ticolare, la rifor ma prevedi accelerare i processi ritoccando de il divieto di accesso potenziato la rifor ma Orlando. Sarà necessaad appalti e pubblici uffici per chi rio, si leg ge nel documento, «un viene condannato in via definitiva inter vento str utturale per ridur re il per cor r uzione, per condanne fino numero di procedimenti caduti in a due anni l’interdizione e il divieprescrizione, attualmente in crescito possono durare da 5 a 7 anni. ta. Una rifor ma della prescrizione Oltre i due anni ci sarà l’interdiè quindi prioritaria per incremenzione a vita. La leg ge introduce, tare il g rado di fiducia dei cittadipoi, l’agente sotto coper tura nelni nell’istituzione giudiziaria, ma le operazioni di polizia anche per anche per garantire il rispetto del i reati contro la Pa (misura su cui
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sce sia chi vende, sia chi acquista.
già si sono accese polemiche, ma che i g rillini sosteng ono essere in linea con la convenzione Onu del 2003) e agevolazioni per chi collabora con gli inquirenti, ma solo in presenza di deter minate condizioni (confessione spontanea su fatti non già og getto d’indagine e comunque entro 6 mesi dalla commissione del reato; le infor mazioni rese ai magistrati devono essere davvero utili alle indagini e deve essere esclusa la premeditazione; restituzione del denaro illecitamente percepito). Ci sarà, poi, una sola leg ge per punire chi vende “influenze”, vere o inventate. Il millantato credito viene assorbito dal reato di traffico illecito di influenze, delitto che puni-
SISTEMA PENITENZIARIO Il governo si propone di intervenire per migliorare le condizioni e il funzionamento del sistema penitenziario, al fine di superare le carenze strutturali delle carceri, in coerenza con la funzione rieducativa sancita dalla Costituzione
Il diritto fallimentare Centrale nel piano del g over no è anche il tema del diritto fallimentare, dove continua ad essere necessaria una rifor ma organica dell’intera materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali, anche, si leg ge nel Pnr, «in considerazione delle ricadute economiche sul piano dell’efficienza del sistema Paese, rispetto al quale rivestono un r uolo significativo sia le percezioni degli investitori esteri, che le valutazioni compiute dagli organismi inter nazionali. Tale esigenza si ar monizza con quella di assicurare linearità ad un sistema divenuto nel tempo troppo far raginoso, in modo da evitare inter venti frazionati che, da un lato, deter minano un accentuato scar to tra le disposizioni riformate e quelle rimaste invariate e, dall’altro lato, generano incer tezze applicative. In questa prospettiva, si appor teranno delle modifiche al lavoro svolto dalla Commissione Rordorf per realizzare un quadro nor mativo unitario, nel quale siano ben delineati i principi giuridici comuni al fenomeno dell’insolvenza». Il g over no, infine, si propone di inter venire anche per migliorare le condizioni e il funzionamento del sistema penitenziario, con l’obiettivo di realizzare un processo di riqualificazione che per metta di superare le carenze str utturali delle carceri, in coerenza con la funzione rieducativa sancita dalla Costituzione. Funzionale all’esigenza di assicurare un apprezzabile g rado di sicurezza e dignitose condizioni di per manenza all’inter no degli istituti detentivi sarà anche il tema della dotazione organica della Polizia penitenziaria. A tal fine sarà necessario un rafforzamento e un riequilibrio nella distribuzione del personale del Corpo di polizia.
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