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L’IMU e l’abitazione principale

Dalla parte del cittadino di Claudio Girardi

IMU E L'ABITAZIONE PRINCIPALE

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Una grossa novità in materia di Imu, imposta municipale propria, a seguito della sentenza n. 209/2022 del 12 settembre 2022, depositata il 13 ottobre 2022, con la quale la Corte Costituzionale ha rivoluzionato la definizione di abitazione principale. L’abitazione principale ai fini dell’esenzione Imu quindi è ora intesa come “l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ai fini dell’esenzione ora rileva la dimora abituale e la contestuale residenza anagrafica unicamente del soggetto passivo Imu e non più quella del suo nucleo familiare. Per tutti i contribuenti che, pur essendo in possesso di queste due condizioni, hanno versato l'Imu, si apre ora la possibilità di chiedere il rimborso di quanto pagato nei cinque anni precedenti. La questione era sorta in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011, prima, e dell'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 160/2019, dall'anno di imposta 2020, in base alle quali l'abitazione principale non soggetta al tributo, nell'ipotesi in cui non appartenga alle categorie catastali A/1-A/8 o A/9, è l'unità immobiliare a uso abitativo destinata a dimora abituale e a residenza anagrafica sia del possessore che del suo nucleo familiare. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del Dl 201/2011 e nell'articolo 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo della legge 160/2019, come anche modificato dall'articolo 5-decies del Dl 146/2021. In particolare, la Corte ritiene che l'abitazione principale debba essere l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il solo possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e non quello, come prevedono le norme ritenute illegittime, di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare. Prima di questa sentenza ogni nucleo familiare, composto per esempio da marito, coniuge e figli, doveva scegliere la propria dimora abituale, sulla quale aveva diritto all’esenzione Imu come abitazione principale, indipendentemente dalla residenza anagrafica, non si fa più riferimento al nucleo familiare ma alla dimora abituale e alla residenza anagrafica del singolo soggetto passivo anche all’interno del nucleo familiare, e pertanto potrebbe capitare che il marito abiti in un immobile e la moglie in un altro con relativa dimora abituale e residenza anagrafica cosi da dare origine a esenzioni dell’imposta su due immobili diversi. Ora le amministrazioni comunali potrebbero trovarsi richieste di rimborso da parte di quei contribuenti che rientrano nel caso indicato dalla Corte Costituzionale, ad eccezione dei casi in cui sia stato emesso un accertamento Imu divenuto definitivo per mancata impugnazione, o sia stata emessa una sentenza passata in giudicato. Sarà comunque onere del contribuente, la dimostrazione della dimora abituale mediante la presentazione di documenti comprovanti i consumi delle utenze, il pagamento della Tari soprattutto nel caso di misurazioni puntuali etc. La Corte Costituzionale ha inoltre sottolineato che questa sentenza vale anche per le unioni civili e i conviventi di fatto.

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