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Pratiche sleali, le nuove disposizioni Guido Guidi

Pratiche sleali, le nuove disposizioni

Tempi duri per l’agroalimentare. Guerra, peste e carestia, ma a detta delle imprese più piccole, soprattutto quelle della trasformazione, c’è anche il problema di trovarsi schiacciati tra fornitori e mercato

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di Guido Guidi

È un fatto che le materie prime, alcune più di altre, abbiano raggiunto quotazioni senza precedenti. Complici le speculazioni internazionali, la carenza oggettiva, i problemi derivanti direttamente o indirettamente dal confl itto bellico in atto nell’Est europeo, la questione cibo, in generale, appare seria.

Dai mangimi per gli animali ai principali cereali, da alcuni oli e grassi vegetali, a formaggi e verdure, non c’è produzione primaria che non stia vivendo un momento di forte instabilità nella disponibilità e, conseguentemente, nei prezzi. In alcuni ambiti le annate poco favorevoli hanno fatto il resto. In altre, alcune epidemie come la peste suina o l’aviaria, contribuiscono a rendere ancor più diffi cile una situazione già di per sé preoccupante.

Giunge in questo scenario drammatico un incremento dei prezzi di tutti i materiali non alimentari e — madre di ogni disgrazia — l’aumento fuori controllo delle quotazioni di energia elettrica, gas e carburanti. Non c’è impresa che non subisca le conseguenze nefaste di questa condizione inedita nel recente passato, che ha portato l’infl azione a percentuali mai viste negli ultimi 30 anni. Soffrono le famiglie, ma più di tutti soffrono le imprese, soprattutto quelle della trasformazione, che, a

Dai mangimi per gli animali ai principali cereali, da alcuni oli e grassi vegetali, a formaggi e verdure, non c’è oggi produzione primaria che non stia vivendo un momento di forte instabilità nella disponibilità e, conseguentemente, nei prezzi (photo © Iakov Filimonov).

fronte di maggiori costi, non possono o non riescono a ribaltare gli aumenti sul mercato.

Alcuni imprenditori, per scelta aziendale, non vogliono percorrere questa strada. Sono soprattutto i più piccoli, gli artigiani o i commercianti che operano direttamente con il cliente fi nale ed esitano a ritoccare i listini, sapendo che andranno a colpire una platea già provata.

Molti operatori hanno sofferto in questi ultimi mesi sopportando le perdite, nella vana speranza di una normalizzazione sul breve e medio termine. Molti altri hanno capito subito che non si poteva operare a lungo a quelle condizioni, pena la chiusura.

In questo scenario diffi cile, in cui certe scelte non sono più rinviabili, la stragrande maggioranza dei fornitori della Distribuzione Moderna propone modifi che alle condizioni di vendita. Molti contratti sono stati stipulati in tempi non sospetti, talvolta alla vigilia dei principali aumenti, e adesso quegli accordi risultano inattuabili, se non lavorando in perdita. Giocoforza, la richiesta è

di ritoccare le quotazioni perché con quel prezziario non si riesce

a ripagare nemmeno i costi vivi. La resistenza a rivedere gli accordi appare però diffusa. Lo dichiarano i produttori e molte associazioni datoriali.

La possibilità reale di intervenire su accordi presi prima di quella che in molti hanno defi nito come la “tempesta perfetta dei prezzi”, appare più legata alla capacità di ognuno di intavolare una trattativa commerciale effi cace piuttosto che all’oggettiva presenza di elementi di mercato che non lascerebbero altra soluzione. Nella migliore delle ipotesi, la risposta è quella di introdurre aumenti non proporzionati all’incremento smisurato dei costi e su un lasso di tempo lungo, che espone il fornitore a seri rischi di perdite o addirittura di default.

Ed è a proposito di situazioni come queste che si fa più che mai attuale il tema delle pratiche com-

merciali sleali nella fi liera alimen-

tare. Una normativa nata in ambito europeo che ha il precipuo scopo di regolare i rapporti tra i vari anelli della fi liera, riequilibrandoli, per garantire a tutti, soddisfazione economica e giuste condizioni di lavoro. Il 15 dicembre scorso è infatti entrato in vigore il Decreto Legislativo 198/2021, che attua la Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella fi liera agricola e alimentare. Una norma che contiene molti passaggi nuovi per l’Italia, ma tocca un tema che già regolamentato.

Il Decreto definisce le pratiche commerciali vietate, razionalizza e rafforza il quadro giuridico nella direzione della maggior tutela dei fornitori e degli operatori della fi liera agricola e alimentare e defi nisce le principali regole generali a cui si

devono attenere le parti nei contratti di cessione. Regole che si devono ispirare a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni che, sia chiaro, non sempre vedono soccombere la GDO a danno delle imprese produttrici.

Le relazioni all’interno delle fi liere sono complesse e non è sempre detto che i rapporti di forza generino un vantaggio di chi vende al consumatore fi nale. L’Italia aveva già un impianto normativo che disciplinava i principali aspetti delle relazioni commerciali in ambito alimentare, ma l’Unione Europea ha ampliato il raggio d’azione e la qualità dell’intervento e, parallelamente, ha aperto agli Stati Membri la possibilità di intervenire ulteriormente, tanto più che si possono verifi care nei territori delle situazioni specifi che e riconducibili a dinamiche puramente interne o locali.

L’ambito di applicazione è relativo alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. In più, le disposizioni di alcuni articoli del Decreto — il 3, il 4, il 5 e il 7 —- prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti. È pertanto nullo qualunque accordo contrario, sebbene la nullità della clausola non comporti la nullità del contratto.

Uno degli aspetti degni di nota è che il Decreto, al contrario di quanto previsto nella Direttiva, prevede un’applicazione a tutela sia del fornitore, sia dell’acquirente. È diffusa infatti l’idea nell’opinione pubblica e negli addetti ai lavori che a soccombere sia sempre il fornitore, a vantaggio dell’acquirente. In particolare quando l’acquirente è un’insegna della GDO. Ma nella realtà questo è un fatto tutt’altro che scontato.

Nelle relazioni commerciali non è tanto o solo la posizione che un soggetto rappresenta all’interno della fi liera ad attribuirgli un certo potere, quanto la forza che deriva da altri fattori. Pertanto, può accadere che nella contrattazione tra GDO e industria alimentare fornitrice sia proprio quest’ultima ad avere più elementi per condizionare l’andamento degli accordi commerciali.

Il Decreto ribadisce l’obbligatorietà della forma scritta per i contratti di cessione dei prodotti. Contratti che, tra l’altro, devono essere stipulati precedentemente alla consegna e che devono altresì contemplare elementi essenziali come: la durata, le quantità, le caratteristiche del prodotto, il prezzo, che può essere fi sso o determinabile sulla base di criteri stabiliti, e le modalità di consegna e pagamento.

L’obbligo della forma scritta può essere superato unicamente tramite un accordo quadro e forme equipollenti di consenso. Ci sono però, nella nuova disciplina, delle sacche di non applicabilità della regola, da ricondurre a forme commerciali come la tentata vendita con consegna e pagamento contestuale, la vendita al consumatore fi nale e il conferimento a cooperative o organizzazioni di produttori, effettuato dai soci.

Certamente nello spirito di conferire stabilità ai rapporti di fornitura, e conseguentemente permettere alle imprese una certa programmazione nell’azione aziendale, il Decreto impone una durata minima dei contratti di 12 mesi.

È ammessa la deroga solo per ragioni motivate ed espresse o in relazione alla stagionalità dei prodotti oggetto di contratto, a seguito di accordo tra le parti o in presenza di accordo stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali e di categoria. Qualora, in assenza delle condizioni elencate, il contratto dovesse prevedere una durata inferiore ad un anno, questa verrà comunque considerata di 12 mesi. A questa regola fanno eccezione gli accordi che vedono come acquirente un esercente di attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio.

È l’articolo 3 che entra nel merito, oltre che di quantità e caratteristiche del prodotto, anche delle modalità di consegna e di pagamento. In ordine al prezzo, invece, il contratto può anche solo stabilire dei criteri per

COMMERCIO ALL’INGROSSO E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI NAZIONALI

Allo scopo di coinvolgere il consumatore, i prodotti che rispondono ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza degli accordi e contratti di fi liera che abbiano una durata di almeno 3 anni, nonché i contratti conformi alle condizioni contrattuali defi nite nell’ambito degli accordi quadro, possono fregiarsi di messaggi pubblicitari recanti la dicitura: “prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella fi liera agricola e alimentare” (photo © stock.adobe.com).

determinarlo e nell’elenco delle pratiche commerciali sleali si ricavano principi importanti per la determinazione dei termini del corrispettivo e non solo.

Sono esplicitamente vietati, per ciò che concerne i contratti con consegna pattuita su base periodica, il pagamento di prodotti deperibili dopo 30 giorni dalla consegna e dopo 60 in caso di non deperibili. Inoltre, in merito ai prodotti deperibili — il cui termine indica un prodotto agricolo o alimentare che per sua natura o nella fase della propria trasformazione possa diventare inadatto alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, dalla produzione o dalla trasformazione — è vietato l’annullamento di ordini con un preavviso inferiore a 30 giorni, così come la modifica unilaterale da parte dell’acquirente o anche del fornitore delle condizioni relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi, al volume della fornitura, alla consegna, alla qualità, ai termini di pagamento, al prezzo o alle prestazioni accessorie.

La vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili è consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità, oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.

Resta il fatto che è vietato imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere su di esso le conseguenze economiche derivanti direttamente o indirettamente dal deperimento o dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari venduti sottocosto e non imputabili a negligenza del fornitore.

Tra le pratiche che negli anni i piccoli fornitori hanno mal tollerato e che sono tipiche, questo sì, delle grandi insegne della Distribuzione Moderna, vi sono i pagamenti di somme non legate alla vendita dei prodotti, quali premi di posizionamento, produzione, contributi promozionali e similari. In questo caso il nostro legislatore non le ha del tutto cassate, ma le vieta qualora siano sganciate dalla vendita.

La restituzione di prodotti invenduti, senza corrisponderne il prezzo o il costo di smaltimento (il classico reso, molto odiato soprattutto da certe categorie di operatori), e la richiesta di un prezzo per immagazzinamento, esposizione, inserimento a listino, messa in commercio dei prodotti del fornitore, rientrano ugualmente tra le pratiche non ammesse.

L’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita di segreti commerciali del fornitore e la minaccia di ritorsioni commerciali in caso di esercizio di diritti spettanti al fornitore, non ultima la denuncia alle autorità della violazione del decreto stesso o la richiesta di risarcimento del costo dei reclami dei consumatori benché

non risultino negligenze o colpe del fornitore, sono tutte pratiche che contribuiscono ad allungare un elenco di atteggiamenti o azioni che il legislatore ritiene non più tollerabili in questo campo.

Pur con alcuni distinguo per casi specifi ci, è previsto il divieto di far ricadere la scontistica, in tutto o in parte, sul fornitore in caso di promozioni, salvo che prima dell’operazione commerciale l’acquirente specifi chi il periodo e la quantità dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato; di richiesta di costi pubblicitari sostenuti dall’acquirente; di richiesta, sempre da parte dell’acquirente, di costi di marketing da esso sostenuti; di richiesta di costi del personale incaricato di organizzare spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

Vengono eliminate, senza se e senza ma, le aste al doppio ribasso; le condizioni eccessivamente onerose; l’imposizione diretta o indiretta di condizioni di acquisto, vendita o altre condizioni contrattuali e l’applicazione di condizioni diverse per prodotti oggettivamente uguali.

L’articolo 5 cataloga una quindicina di pratiche vietate, in un elenco comunque indicativo e non esaustivo, mentre ad alcuni passaggi, sono dedicati maggiori spazi ed ulteriori specifi che.

Allo scopo di coinvolgere anche il consumatore sensibilizzandolo all’acquisto di prodotti le cui trattative a monte sono state condotte nel rispetto delle norme, delle imprese e delle persone, i prodotti che rispondono ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza degli accordi e contratti di fi liera che abbiano una durata di almeno tre anni, nonché i contratti conformi alle condizioni contrattuali defi nite nell’ambito degli accordi quadro, ovvero che siano conclusi con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono fregiarsi di messaggi pubblicitari recanti la dicitura: “prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella fi liera agricola e alimentare”.

Ma certamente, tra le novità principali introdotte dalla norma, vi è il fatto che l’autorità di contrasto al fenomeno sia ora l’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi. L’ICQRF opererà avvalendosi, qualora lo ritenga opportuno, di Carabinieri e Guardia di Finanza e restano salve le competenze dell’AGCM.

Un ulteriore cambiamento è rappresentato dal ruolo delle associazioni di categoria, alle quali è garantita massima riservatezza in caso di denuncia. Anche quest’ultimo aspetto rappresenta un elemento di rottura rispetto al passato. Il timore di ritorsioni o di conseguenze negative derivanti dalle denunce ha infatti sempre rappresentato un forte deterrente alla segnalazione di soprusi o illecite azioni di sopraffazione tra operatori.

Guido Guidi

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