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2 Che cosa si intende per rintracciabilità
La rintracciabilità è “la possibilità di
ricostruire e seguire il percorso di un
alimento o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”. Il Regolamento (CE) n. 178/2002 vieta
l’immissione sul mercato di alimenti
non sicuri e si preoccupa di far sì che l’utilizzatore di un mangime o di un alimento sia correttamente informato sull’origine e sulla tipologia dei prodotti. Anche l’Autorità Sanitaria competente deve avere le informazioni necessarie in caso di rischio sanitario per procedere con il ritiro (quando il prodotto non ha ancora raggiunto l’utilizzatore finale) e/o il richiamo (quando il prodotto ha raggiunto l’utilizzatore finale) del mangime o dell’alimento. Gli operatori devono avere a disposizione le seguenti informazioni, per dimostrare da chi hanno ricevuto un alimento o un mangime: • nominativo e coordinate del fornitore; • natura dei beni ricevuti (denominazione, presentazione); • data di ricevimento; • indicazioni riferite ai fini dell’individuazione del prodotto (partita, lotto, consegna); • altre informazioni previste da norme specifiche.
Inoltre, ciascun operatore deve disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese a cui ha fornito i propri prodotti. La rintracciabilità riguarda anche gli imballaggi, cioè “i materiali e gli oggetti
destinati a venire in contatto con
i prodotti alimentari” (Regolamento CE n. 1935/2004). La rintracciabilità degli imballaggi e dei materiali a contatto con gli alimenti è uno strumento importante per
prevenire il rischio igienico-sanitario di
un alimento perché consente di risalire non solo ai fornitori, ma anche ai destinatari dei materiali stessi.
ESERCIZIO 1 Il ritiro di un prodotto avviene quando esso ha già raggiunto l’utilizzatore finale 2 Il richiamo di un prodotto avviene quando esso non ha ancora raggiunto il consumatore finale 3 La rintracciabilità permette di tenere traccia dell’intero percorso di un alimento (o di una sostanza destinata a far parte di un alimento) 4 La rintracciabilità riguarda gli alimenti, le sostanze destinate a far parte di un alimento ma non i materiali destinati agli imballaggi