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IL REGISTRO DEGLI EQUIDI: La Normativa

DI TINO NICOLOSI

Oggi più che mai l’argomento è diventato di interesse pubblico sia per i detentori di equidi privati sia per gli appassionati che mantengono il proprio cavallo all’interno di un circolo ippico. Negli ultimi anni si sono fatti passi da gigante nei confronti dei nostri amici cavalli, questo è stato possibile grazie ad un maggior focus sull’argomento dettato dalle esigenze da una parte dei circoli ippici stessi dall’altra dei proprietari di equidi. Primo grande passo è stato fatto proprio dall’agenzia delle entrate che, con la Circolare 18 del 1 agosto 2018, finalmente chiarisce per la prima volta come devono essere trattate le quote di mantenimento cavalli per tutti quegli equidi che lavorano per l’associazione e fanno attività sportiva. Può sembrare ovvio oggi questo tema ma prima del 2018 in fase di controllo non vi era una normativa chiara sulla defiscalizzazione di quelle quote. I requisiti già da quella circolare precisavano che l’equide utilizzato per attività sportiva fosse registrato presso un registro detenuto dalla Federazione, dagli Eps e dalle discipline associate. Di seguito riportiamo parte della circolare:

Pertanto, qualora la custodia riguardi attrezzature o beni (o il ricovero animali) che siano oggetto di univoca identificazione da parte della Federazione Sportiva (Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata) affiliante, potrà riconoscersi il vincolo della diretta attuazione di tali attività con gli scopi istituzionali dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, sempre che, ovviamente, tale identificazione si accompagni all’effettivo utilizzo dell’attrezzatura, del bene o dell’animale nella pratica sportiva dilettantistica e la prestazione di custodia o ricovero sia coerente, per le modalità con cui viene resa, con tali finalità.

Ma fate attenzione questa circolare specifica pure:

Risulta determinante, in altri termini, sempre per la verifica del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali, escludere, in base ad un esame di tutte le circostanze concrete, che la custodia delle attrezzature e dei beni o il ricovero degli animali presso l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non si risolva in un mero espediente per ottenere tali prestazioni a condizioni più vantaggiose in ragione del regime fiscale di favore riservato a tali enti.

Il secondo passo importante che il governo ha attuato è stato proprio il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 Febbraio 2021 dove l’articolo 22 per la prima volta nella normativa si ha la definizione di “Cavallo Atleta”. Questo passo in avanti va a collegarsi perfettamente con la circolare dell’agenzia delle entrate aggiungendo una specifica oggi molto dibattuta ma fondamentale per ottenere l’iscrizione stessa del cavallo nel registro delle Federazioni, enti di promozione sportiva e disciplina associata, e cioè che sia dichiarato di Non destinazione Alimentare dando la possibilità di cambiare la destinazione da cavallo DPA a Cavallo NON DPA.

Riportiamo art.22:

Art. 22 Definizione del «cavallo atleta»

1. Un cavallo e in generale un equide e’ definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) sia definibile «equide registrato», ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme allo stesso Regolamento europeo;

b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell’attivita’ sportiva;

c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.

Nello stesso decreto legge si aggiunge nell’articolo 19 punto 8 un aspetto che molti potrebbero sottovalutare poiché fino ad allora non obbligatorio ma sicuramente di un importanza basilare e cioè “è fatto obbligo stipulare una copertura assicurativa RCT al proprio cavallo”.

In Ottemperanza a questa legge il settore equestre PGS, con la consulenza di Engea, ha istituito già dal settembre 2018 il registro degli equidi e nel Febbraio del 2021 ha reso sempre più operativo il registro e non solo, ideato un tesseramento unico nel panorama nazionale ed internazionale che tutela il proprietario tesserato con ben 4 compagnie assicurative con massimali superiori qualsiasi altro tesseramento, la tessera “Club Liberty”. Ricordiamo altresì che basta anche un normale tesseramento Silver o Gold per avere la copertura RCT di legge.

Potete visionare come tesserare il proprio cavallo sul sito: www.cavalloecavalli.it/associarsi/registro-degli-equidi-pgs/
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