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Lo spettacolo del Cavallo Responsabilità

DI AVV. GIULIO MUCELI

Nei casi in cui un cavallo (e in genere sono parecchi) presenzia ad un evento fa spettacolo. Per il pubblico che assiste, per i cavalieri, per i promotori e anche per lo stesso animale, cd. “Cavallo Atleta” assurto a tale rango dal 1 gennaio 2023, ai sensi del Decreto legislativo n 163/2022 entrato in vigore il 17 novembre 2022.

Negli ultimi anni, corroborando una antica tradizione, è aumentato il numero di Enti, società, associazioni di ogni genere, comitati e privati cittadini che organizzano manifestazioni di vario genere con la partecipazione di equidi.

Ci riferiamo alle manifestazioni popolari che si svolgono al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dagli Organi preposti quali Ministero, ASSI, FISE, FEI.

Quali sono le regole da seguire quando si organizza una manifestazione con la partecipazione di equidi?

I promotori dell’iniziativa devono individuare un Responsabile e farsi carico delle complesse procedure burocratiche e, soprattutto, avere contezza delle responsabilità cui vanno incontro, che sono economiche ma anche civili e penali.

Le disposizioni per questi raduni sono previste da un’Ordinanza del Ministero della salute del 21 luglio 2011 (che modifica e conferma la prima emanata nel 2009) prorogata, da ultimo, il 12 agosto 2022 per un ulteriore anno fino al 1 settembre 2023.

Gli organizzatori devono redigere una relazione tecnica che preveda il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell’incolumità pubblica e del benessere dei fantini e degli animali e presentarla alla Commissione provinciale di vigilanza (integrata da un veterinario della ASL) di cui al Regio Decreto n 635 del 1940 per il rilascio di un parere favorevole.

È ammessa la partecipazione di qualunque cavallo e fantino? No.

L’Ordinanza vieta l’utilizzo di cavalli di età inferiore ai 4 anni, la partecipazione di fantini che abbiano riportato condanne per maltrattamenti di animali, il trattamento degli equidi con sostanze dopanti e impone agli organizzatori l’adozione di un regolamento per verificare il rispetto dei divieti.

Devono essere rispettate delle regole per garantire sicurezza e incolumità di fantini e equidi? Si!

L’Ordinanza del Ministero della Salute sopra richiamata stabilisce che il tracciato del percorso deve garantire sicurezza e incolumità dei fantini, cavalieri, equidi e delle persone che assistono ed essere protetto con adeguate paratie, il fondo della pista deve essere idoneo ad attutire l’impatto degli zoccoli, impone la presenza di un medico veterinario di comprovata esperienza nel settore equino, la disponibilità di un’ambulanza veterinaria o di un mezzo di trasporto per animali, che i cavalli siano in buono stato di salute e siano identificati e certificati.

Prima di proseguire dobbiamo evidenziare che il D. Lgs n 163/2022 – integrativo e correttivo del Capo sugli sport equestri del D. Lgs n 36/2021 e sul quale ci impegniamo a tornare in altra occasione - citato all’inizio, non solo definisce il Cavallo Atleta ma prevede che le Manifestazioni con gli equidi cessino di essere regolate con Ordinanze e sono normate con legge che affida la disciplina ad un emanando decreto governativo.

Nelle more dell’adozione di tale decreto restano in vigore le disposizioni esaminate e previste dall’ordinanza del Ministero della salute che, peraltro, non pongono termine agli adempimenti.

Le regole previse per le manifestazioni pubbliche

Trattandosi di Manifestazione pubblica si applicano anche le prescrizioni per il governo e la gestione di tale tipo di eventi che il Ministero dell’Interno ha reso più rigorose - e ne ha emanato nuove - con la Circolare del 7 giugno 2017, anche detta Circolare Gabrielli, a seguito del tragico evento di Torino nel 2017, dove, durante la trasmissione in Piazza S. Carlo della finale di Champions League della Juventus, a seguito della calca è deceduta una ragazza e ci sono stati centinaia di feriti.

Al riguardo sono stati indicati i dispositivi e le misure strutturali, “c. d. condizioni di Safety” a salvaguardia dell’incolumità delle persone, beni, animali indispensabili e peculiari a seconda della fattispecie di evento ponendo l’accertamento e le responsabilità in capo al Comune, Vigili del fuoco, Polizia municipale, Prefettura, organizzatori.

Il responsabile dell’evento deve preliminarmente predisporre un documento informativo (che corrisponde alla relazione prevista nell’Ordinanza esaminata) che consenta di inquadrare la tipologia di evento, con indicazione del programma, degli spazi richiesti, data, orari e, fra gli altri, dell’organizzatore e del responsabile.

Questo sarà poi comunicato, di solito almeno 15 giorni prima, agli Uffici competenti (Comune, Questure, Prefettura fra tutti).

L’art. 18 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e successive modifiche, stabilisce che i promotori di una manifestazione soggetta ad autorizzazioni, segnalazioni certificate o comunicazioni al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive e obbligatorie per trattenimenti e spettacoli, lotterie, fuochi, gare sportive, ecc.) devono darne avviso almeno tre giorni prima, al Questore.

Questo, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, può impartire prescrizioni sui modi, tempi e itinerari di svolgimento della manifestazione.

A seguito di sopralluogo delle autorità competenti e tenendo conto di eventuali suggerimenti o imposizioni viene predisposto il piano di sicurezza ed evacuazione che tenga conto delle aree di svolgimento dell’evento, dell’affollamento possibile, di un adeguato numero di operatori, in rapporto all’entità dell’evento, senza il quale la manifestazione non potrà avere luogo.

Il piano di sicurezza è coordinato dalle Forze di Polizia con il concorso della Polizia Locale, necessariamente integrate in quanto requisiti imprescindibili di sicurezza.

Il soggetto organizzatore della manifestazione, inoltre, dovrà provvedere a sottoscrivere idonea polizza assicurativa R.C. per danni a persone e cose per l’intera durata della manifestazione e deve comprendere anche eventuali infortuni del personale volontario che collabora allo svolgimento della manifestazione stessa, sia nell’allestimento e smantellamento degli impianti o strutture, sia per tenersi indenni dai danni arrecati ai partecipanti.

La responsabilità in caso di verificazione di un danno

Fatte queste necessarie premesse, occorre comunque considerare l’ipotesi in cui dovesse verificarsi un incidente e conseguenti danni.

In tal caso dovrà individuarsi un collegamento tra la condotta umana e l’evento dannoso.

In varie ipotesi si può essere considerati responsabili anche di una condotta omissiva, ovvero un “non fare”, in particolare quando sussista l’“obbligo giuridico di impedire l’evento”, vale a dire una posizione di garanzia del soggetto.

La fonte dell’obbligo di impedire un evento non deve essere necessariamente normativa o pattizia, ma può anche derivare da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui “o ancora da situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza può avere conseguenze di responsabilità civile”.

Ne consegue, per esempio, che il Comune dovrà rispondere dei danni derivanti dal crollo di una gradinata allestita per uno spettacolo qualora risulti che non abbia proceduto alle necessarie verifiche e non abbia predisposto le suddette misure precauzionali.

La responsabilità dell’Amministrazione comunale si intreccia con quella degli organizzatori della manifestazione, essendo entrambi titolari di una posizione giuridica di impedire l’evento, pur alla luce di differenti titoli.

La fonte della posizione giuridica del Comune deve rinvenirsi nell’attribuzione di funzioni di pubblica sicurezza anche nell’ambito di manifestazioni fieristiche o di intrattenimento in ambito locale secondo la normativa menzionata.

Il fatto che l’organizzazione sia in capo ad un’associazione o ad un ente diverso, non esonera l’Ente pubblico, preposto alla sicurezza, dal verificare, anche tramite la richiesta di informazioni e dettagli, che quanto predisposto sia adeguato all’evento.

Non solo, l’obbligo di vigilanza e controllo include anche la prefigurazione di comportamenti anomali anche di animali e pertanto anche la verifica che quanto predisposto dall’organizzatore sia adeguato a scongiurare infausti accadimenti.

Questo è riconducibile al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. a fronte dell’impegno assunto di organizzare la manifestazione, da cui deriva l’obbligo di predisporre la presenza di strutture e luoghi adeguati e di controllare che quanto predisposto non arrechi danni alla salute altrui.

Il caso

Durante una festa paesana, con presenza di cavalli e carrozze, il conducente di una di esse si è trovato a far fronte all’imbizzarrimento dei suoi cavalli a causa dell’avvicinamento maldestro di taluni passanti, ponendo in essere una repentina manovra di emergenza al fine di evitarne la collisione. Nonostante la manovra, i cavalli hanno iniziato a scivolare anche per la presenza di pavimentazione scivolosa e leggermente in discesa, il timone della carrozza si è rotto ed il mezzo è divenuto ingovernabile ed i cavalli hanno iniziato a correre travolgendo i passanti.

I soggetti travolti hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni.

Senza analizzarne tutte le fasi, nel processo è emerso come l’associazione organizzatrice dell’evento abbia omesso di predisporre determinanti cautele in caso di verificazione del sinistro, tra cui l’apposizione di transenne, la richiesta al Comune della chiusura del traffico e della presenza di forze per il controllo e la sicurezza, avendo poi previsto solamente la presenza di volontari, preposti all’assistenza equestre e non alla sicurezza delle persone.

La società organizzatrice dell’evento, infatti, si è assunta l’onere di garantire la sicurezza e l’incolumità degli spettatori e di predisporre gli adeguati presidi e misure di sicurezza.

Non solo, è stata considerato responsabile anche il conducente della carrozza investitrice per mancata apposizione dei paraocchi sui cavalli, spaventati dai numerosi avventori presenti in loco, considerandolo presidio necessario per limitare la loro visuale periferica.

In aggiunta, il conducente, accertato come esperto del settore, non vedendo la presenza di transenne o di personale in numero adeguato ben avrebbe potuto munire la carrozza del cordone di sicurezza, elemento non obbligatorio, ma, l’assenza di generali misure di prudenza, avrebbe suggerito l’adozione di un accorgimento, che presumibilmente avrebbe trattenuto i cavalli ed evitato la fuga di volata dalla carrozza.

In conclusione, il Giudice ha ritenuto sussistente una responsabilità congiunta sia dell’organizzatore che del Comune, ma anche del soggetto partecipante quali titolari di una posizione giuridica di impedire l’evento in specie verificatosi. Questo evidenzia l’importanza della sicurezza nell’organizzazione degli eventi.

Insomma, condividere con gli altri la passione dei cavalli e la gioiosità che sprigiona il nostro mondo comporta dispendio di energie, responsabilità, diffidenze e complessità burocratiche perfino perplessità e avversione ma, tutelando l’incolumità di tutti, ne vale la pena.

A menzus biere!
Studio Legale Muceli&Murreli

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