La censura in Italia

Page 1


FALSOPIANO

eBOOK

Domenico Liggeri MANI DI FORBICE LA CENSURA CINEMATOGRAFICA IN ITALIA

FALSOPIANO

CINEMA


INDICE A ciascuno la sua forbice Prefazione di Gianni Canova

pag.

7

Introduzione

Avvertenza per l’uso

pag.

9

La parola ai censori

pag.

Capitolo primo

Di cosa parliamo...

Capitolo terzo

Cinema e censura: una lunga storia...

Capitolo secondo

Capitolo quarto Capitolo qunito Capitolo sesto

Capitolo settimo

pag.

18

pag.

92

29

Elenco dei film censurati dall’ 82 al ’96 pag.

276

Mappa Bibliografica

386

Di cosa parleremo...

pag.

“This is the end...” giusto per finire

pag.

pag.

368

389


Capitolo primo

Di cosa parliamo...

Capitolo primo

DI COSA PARLIAMO... Certo, so bene che di censura avrete sentito parlare un po’ tutti, riferita ora al giornalismo ora al cinema, o ancora alla letteratura e alla politica, etc. Basta che qualcuno non riesca a fare ascoltare la propria voce in qualsiasi campo ed ecco il parolone CENSURA gonfiare le gote della sedicente vittima per essere espulso sotto forma di grido di denuncia. A ragione o a torto, forse di censura un po’ tutti ci siamo sentiti oggetto nella vita, perfino in ambiente domestico, magari in età adolescenziale quando i nostri pensieri non venivano ritenuti degni della massima considerazione dagli adulti che sanno e decidono tutto. Causa le sue mille sfaccettature e i suoi ancor più numerosi campi di possibile applicazione, il concetto di censura potrebbe invadere tonnellate di carta nel disperato tentativo di concentrare in un libro tutte le attendibili tesi che vorrebbero definirlo scientificamente o filosoficamente o politicamente o... Ecco, ci risiamo: ogni volta che si tenta di ingabbiare razionalmente l’essenza della censura si finisce inevitabilmente per disperdersi in infiniti rivoli, tutti sfocianti nel mare magnum dell’analisi di un fenomeno che tanto appassiona chi scrive, chi legge, chi parla, chi pensa... Sarete credo d’accordo con me sulla necessità di fissare dei paletti, dei punti di riferimento, perché questo testo che avete in mano non scivoli via verso un ripiano della vostra libreria senza che vi abbia lasciato qualche strumento in più per farvi un’idea del fenomeno censura. 18


Un primo paletto saldissimo ce l’abbiamo: qui si parla di censura cinematografica e da questo territorio non vogliamo mai allontanarci per tutto il percorso del libro. Al bando dunque le tentazioni di tracimare in elucubrazioni filosofiche o indagini politiche o quant’altro vi sia di più o meno connesso alla censura come concetto astratto (e se qualcosa del genere troverete, beh, pardòn, vorrà dire che m’è scappato). Stabilito così che del rapporto tra censura e cinema vogliamo parlare, ciò non ci mette comunque al riparo dal rischio della vaghezza, incombente come ombra sinistra su ogni argomento possa scatenare riferimenti ad ogni meandro dello scibile e del pensabile umano. Occorre dunque un altro punto fermo, o meglio un porto sicuro e scientifico dal quale salpare per solcare il già citato mare magnum di prima. Questo punto di partenza l’ho individuato in una della poche categorie certe in materia, unico (forse...) appiglio che abbia di per sé la natura della concretezza razionale: le leggi di uno stato. Alt! Non cominciamo a discettare della validità e obiettività del concetto di legge dello stato, per favore... Anche io ho le mie idee in merito, ma non mi sono messo davanti a questo foglio di carta che avete in mano per arrogarmi la pretesa di insegnarvi qualcosa su legislazione e società. Su una cosa invece credo saremo d’accordo: ci piaccia o no, le leggi esistono, ci sono, ed hanno effetto sulla comunità in cui viviamo. Per cui, se si vuole scandagliare un fenomeno la cui disciplina è contenuta in norme codificate in leggi dalle quali trae applicazione, ritengo allora che proprio da quelle leggi sia utile partire per capire di cosa stiamo parlando. Tutto questo giro di parole e concetti (sto iniziando male con tutta questa incontinenza verbale, vero?...prometto maggiore sintesi a partire da adesso...) per introdurvi la breve raccolta di norme legislative che trovate in questo stesso tomo del libro. Scusate la tassonomicità, ma è naturale che di leggi dello stato italiano si tratta, limitandosi questo mio lavoro ad occuparsi del parallelo cinema-censura nella sola nazione chiamata Italia. Il florilegio normativo che segue non è enciclopedicamente 19


onnicomprensivo. Riguarda infatti soltanto gli articoli di legge che attualmente regolano l’esercizio della censura cinematografica in Italia. La disciplina vigente scaturisce da una legge specifica del 1962 poi precisata da successivi interventi del legislatore, il cui sunto (delle parti che a noi qui interessano) è articolato in ordine cronologico. Vi propongo questi brani normativi così come sono, senza commenti ulteriori. In primo luogo perché - malgrado il linguaggio tecnico - sono facilmente intellegibili anche da chi non frequenta testi giuridici. In secondo luogo perché ritengo, da giurisprudente felicemente pentito, che a volte sia meglio porsi davanti alla lettura dei testi legislativi con i propri mezzi di discernimento, senza ricorrere a commenti più o meno dotti che spesso pretendono (e ottengono) di complicare arzigogolandola la elementarità espositiva degli estensori delle leggi (quando, come in questo caso, non siano particolarmente contorti). Al bando dunque filosofia del diritto ed esegesi delle fonti: eccovi nudi e crudi gli articoli di legge che sono alla base di tanto discutere e ciarlare di censura in Italia oggi come ieri. Una volta conosciute queste norme, ci verrà più semplice capire tutto ciò che segue, da soli, senza guide boriose o tuttologi che vengano ad illuminarci.

20


Capitolo primo

Di cosa parliamo...

LEGGE 21 aprile 1962, n.161. Revisione dei film e dei lavori teatrali. Art. 1 - Revisione dei film. - La proiezione in pubblico dei film e l’esportazione all’estero di film nazionali (...) sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo. Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere conforme, previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.

Art. 2 - Composizione della Commissione di primo grado. - La Commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro. Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Ciascuna sezione si compone di: a) un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura; b) un professore universitario di ruolo o libero docente di materie giuridiche; c) un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o istituti equiparati, o un insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali; d) un professore di ruolo o libero docente di psicologia nelle università o istituti equiparati; e) tre membri scelti rispettivamente da terne designate dalle associazioni di categoria dei registi, dei rappresentanti dell’industria cinematografica e dei giornalisti cinematografici. Ove le associazioni di categoria non provvedano alle designazioni entro dieci giorni dalla richiesta, il Ministro per il turismo e lo spettacolo sceglie direttamente i membri non designati, sentita la Commissione consultiva per l’esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia (...).

21


I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni. Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione. Art. 3 - Composizione della commissione di secondo grado. - La Commissione di secondo grado è composta di due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate di volta in volta dal Ministero per il turismo e lo spettacolo. La Commissione è presieduta dal magistrato che eserciti funzioni più elevate od, a parità di funzioni, dal più anziano delle due sezioni. Esplica le funzioni di segretario il segretario avente qualifica più elevata od, a parità di qualifica, il più anziano delle due sezioni. Art. 4 - Funzionamento delle Commissioni - Tanto nell’adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l’autore e il richiedente del nulla osta dell’opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 5 - Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori. - Le commissioni di cui agli articoli 2 e 3 , nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell’età evolutiva e dalle esigenze della sua tutela morale. Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi. Nel caso in cui sussista incertezza sull’età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l’accompagna: in difetto, decide della sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l’agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale. E’ vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi. Art. 6 - Parere della Commissione di primo grado - La Commissione di primo grado dà parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singo-

22


le scene o sequenze, offesa al buon costume. Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma si intende fatto ai sensi dell’articolo 21 della Costituzione. Il parere della Commissione è vincolante per l’Ammi-nistrazione. Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all’interessato. Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza che l’amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso.

Art. 7 - Parere della Commissione di secondo grado. - L’interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta o di non ammissione ai minori, può ricorrere alla Commissione di secondo grado. La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso. Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed è vincolante per l’Amministrazione. Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione. In caso di silenzio, si applica l’ultimo comma dell’articolo 6.

Art. 8 - Ricorso al Consiglio di Stato. - Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è ammesso nei modi di legge. Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito. (...) L’udienza di discussione è fissata d’ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione. Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e a altre formalità.

Art. 9 - Rilascio del nulla osta. - Qualora la Commissione non ravvisi nel film elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell’ultimo comma degli articoli 6 e 7, l’Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio dello Stato. Art. 10 - Cinegiornali. - I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui agli articoli 6 e 7 sono ridotti alla metà.

23


(...)

Art. 13 - Diffusione per radio o per televisione. - I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione.

Art. 14 - Competenza a conoscere dei reati. - La cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appartiene al Tribunale salvo che non sia competente la Corte d’Assise. Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogo ove è avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell’opera teatrale. Non è consentita la remissione del procedimento al pretore. Al giudizio si procede con rito direttissimo. Art. 15 - Sanzioni e sequestri. - Salve le sanzioni previste da Codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l’ammenda fino a lire 30.000. Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall’articolo 668 del codice penale o dal precedente comma, l’autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. (...) L’autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all’autorità giudiziaria per il reato previsto dall’articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a che l’autorità giudiziaria non si sia pronunciata. (...)

24


Capitolo primo

Di cosa parliamo...

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1963, n. 2029. Regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali. Art. 1 - La domanda per ottenere il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film e l’esportazione all’estero di film nazionali, di cui all’art. 1 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è presentata al Minitero del turismo e dello spettacolo insieme all’esemplare integrale del film da esaminare completo di colonna sonora. (...) La domanda deve essere sottoscritta dal produttore, dall’importatore o dal distributore e, trattandosi di società dal soggetto che ne ha la rappresentanza: La domanda deve contenere: a) l’indicazione del richiedente e, trattandosi di società, del soggetto che ne ha la rappresentanza; b) il domicilio o la sede del richiedente e, nell’ipotesi di società, del rappresentante; c) il nome o la denominazione del produttore o la sua nazionalità; d) l’indicazione del titolo del film, dei sottotitoli e delle scritture in esso comprese nello stesso ordine in cui si susseguono; e) la particolareggiata descrizione del soggetto; f) la lunghezza in metri della pellicola; g) l’indicazione del tipo della pellicola; h) la dichiarazione (...) che trattasi di film sottoposto per la prima volta alla revisione. I titoli, i sottotitoli, le scritture e i dialoghi dell’esemplare del film da esaminare debbono essere espressi in lingua italiana. Possono tuttavia essere espressi in lingua straniera, purché nella stessa pellicola sia contenuta in forma scritta la contestuale e fedele traduzione in lingua italiana. Essi sono sottoposti a revisione ai fini dell’accertamento della loro corrispondenza al buon costume. Alla domanda deve essere allegato in quattro copie il testo integrale del dialogo contenuto nel film. Per i film esteri in edizione originale devono esse-

25


re esibiti, nello stesso numero, anche i relativi dialoghi nella traduzione in lingua italiana. (...)

Art. 4 - Con le domande (...) si deve altresì informare l’Amministrazione se il richiedente del nulla osta del film (...) e l’autore dell’opera in revisione intendano essere uditi dalla Commissione (...). (...)

Art. 7 - L’esame dei film (...) è eseguito secondo l’ordine di ricezione delle domande. E’ fatta salva la precedenza ai cinegiornali (...).

Art. 8 - L’attribuzione delle opere da revisionare in prima istanza viene effettuata secondo un programma di lavoro che, di volta in volta, viene portato a conoscenza delle Commissioni a cura del segretario di ciascuna di esse. L’avviso di convocazione deve essere comunicato a cura dei segretari delle sezioni, in tempo utile, a ciascun membro della Sezione interessata, previ accordi col presidente della medesima. Qualora il richiedente del nulla osta o l’autore dell’opera in revisione abbia chiesto (...) di essere udito, il segretario della Commissione comunica l’avviso di convocazione anche al richiedente curando che di tale comunicazione sia conservata in atti la relativa documentazione. La detta comunicazione dovrà pervenire all’interessato almeno tre giorni prima del giorno fissato per la convocazione. Le deliberazioni sono valide quando all’adunanza è presente la maggioranza dei componenti, compreso il presidente. Esse vengono adottate a maggioranza assoluta di voti, prevalendo il voto del presidente in caso di parità. Il segretario provvede alla compilazione del verbale delle adunanze della Commissione nel quale deve essere fatta menzione, ove richiesto, dei voti contrari al parere espresso e delle astensioni. I pareri delle Commissioni redatti per iscritto e con le firme del presidente, dei membri presenti e del segretario, vengono raccolti in appositi registri. E’ obbligatoria la motivazione quando la Commissione si pronunci per il divieto della rappresentazione del film o per l’esclusione dei minori dalla visione del film (...). La Commissione può sospendere l’espressione del parere invitando il richiedente a sopprimere o a modificare singole scene o sequenze o battute.

Art. 9 - Debbono ritenersi in ogni caso vietate ai minori le opere cinematografiche (...) che, pur non costituendo offesa al buon costume ai sensi dell’art.6

26


della legge: contengano battute o gesti volgari; indulgano a comportamenti amorali; contengano scene erotiche o di violenza verso uomini o animali, o relative ad operazioni chirurgiche od a fenomeni ipnotici o medianici se rappresentate in forma particolarmente impressionante, o riguardanti l’uso di sostanze stupefacenti; fomentino l’odio o la vendetta; presentino crimini in forma tale da indurre all’imitazione od il suicidio in forma suggestiva. Alla determinazione del diverso limite di età la Commissione provvede tenendo conto della gravità e della insistenza degli elementi indicati nel comma precedente.

Art. 10 - Il nulla osta per la proiezione del film (...) è rilasciato dal Ministero senza o con il divieto di visione ai minori su conforme parere della commissione (...). In caso di non approvazione dell’intera opera o di una parte scenica o dialogata, agli atti del Ministero viene conservata l’opera o la parte non approvata. (...)

Art. 11 - Le opere che non hanno ottenuto il nulla osta possono, in seguito a sostituzione del titolo e di parti sceniche o dialogate, essere presentate a nuovo esame, purché le sostituzioni apportate assicurino in termini inequivoci che si tratta di edizione diversa da quella già revisionata. In tal caso, le domande di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento devono essere altresì corredate da una particolareggiata descrizione delle scene, didascalie e dei dialoghi soppressi, aggiunti o modificati (...). Art. 12 - (...) (...)

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo designa come componenti la Commissione di secondo grado le due sezioni della Commissione di primo grado che seguono immediatamente nell’ordine quella da cui è stato espresso il parere in prima istanza, intendendosi come successiva all’ultima sezione la prima. La disposizione non si applica qualora sussistano particolari impedimenti che non consentano l’osservanza della procedura su esposta.

27


Art. 13 - Colui che ha ottenuto il nulla osta per la proiezione del film (...), ha obbligo di assicurarsi che ogni esemplare , in tutte le sue parti, comunque ceduto per la proiezione(...), sia conforme a quello per il quale il nulla osta o il provvedimento fu concesso. (...)

LEGGE 6 agosto 1990, n. 223. Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. (...)

Art. 15 (...)

11. E’ comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni 18. 12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell’impianto. 13. I film vietati ai minori degli anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7. (...)

28


Capitolo secondo

La parola ai censori

Capitolo secondo

LA PAROLA AI CENSORI

Le leggi, banale a dirsi, resterebbero carta morta se non ci fosse chi le applica. Nel nostro caso gli esecutori della volontà legislativa sono i censori cinematografici. Si, proprio loro, quel coacervo di uomini riuniti sotto il concetto unificante di Censore, oggetto di periodiche levate di scudi in difesa della libertà d’espressione o (secondo la provenienza) del bisogno di repressione. Da oltre trent’anni sono ben cinquantasei persone munite di altrettante forbici, ma per tutti sono il censore o la censura. Invece sono soprattutto decine di teste pensanti che mutano negli anni, di ogni provenienza politico-ideologico-culturale: cattolici e comunisti, libertari ad oltranza e oscurantisti indomiti, tutti messi uno accanto all’altro, riuniti a gruppi e dislocati nelle varie commissioni (sembra) senza un preciso disegno negli accoppiamenti. Ne deriva che la composizione delle commissioni sarebbe quanto di più casuale e variegato possa esserci in natura burocratica. Il censore dalle forbici facili può trovarsi accanto un collega che invece quelle lame le fonderebbe per ricavarne metallo buono per la costruzione di nuove (libere) macchine da presa. L’impronta delle varie composizioni è dunque l’esito di un esercizio di ingegneria genetica scriteriato (nel senso più fedele alla lettera di questo termine...): i cromosomi censori vengono legati l’uno all’altro senza un preventivo check-up dei vari caratteri, ovvero senza che vi sia un’armonizzazione della varie tendenze culturali dei singoli censori. 29


La sindrome di Frankenstein è così sempre in agguato: secondo i vari pezzi assemblati si possono avere commissioni mostruosamente severe o - all’opposto - catatonicamente blande. Basta che il fato metta insieme quattro censori (su sette, quindi la maggioranza) dalle vedute rigide, magari quattro signori anziani dal gusto retro-tradizionalista, nella stessa commissione e questa diverrà inevitabilmente severa: magari guarderà con sospetto le opere sperimentali non allineate (leggi Cronenberg) e quelle improntate al giovanilismo malato (leggi Araki), mentre non colpirà la stupidità dei comici vanziniani, applicando un senso comune del pudore fermo ai canoni di trenta anni fa. Al contrario ci sarà un’altra commissione dove si sono ritrovati invece in buona compagnia quattro cinefili, dal gusto e dalla mentalità moderni, però anch’essi con le loro fissazioni: per cui magari si al sesso e no alla violenza, o viceversa. Se si considera l’altissimo grado (praticamente totale) di discrezionalità che la legge conferisce ai censori nell’eseguire il vaglio dei film, ne consegue uno stato di profonda (e grave) incertezza circa il trattamento che viene riservato alle opere cinematografiche. Infatti un film, approdando in censura, non ha la certezza di diritto di andare incontro a una valutazione oggettiva qualunque sia la commissione tra le otto che la valuterà. Il suo destino sarà piuttosto legato al caso. Più un film è problematico, per il suo contenuto narrativo e/o estetico, più corre il rischio di incappare in un divieto con conseguenze sensibili sulla vita stessa della pellicola. Questo quadro preventivo lo si può evincere già dalla lettura delle norme che hanno istituito e regolano le commissioni di censura cinematografica. Ogni angolo di intervento in qualsiasi materia non sia coperto da norme certe si presta naturalmente all’intervento discrezionale di chi quelle leggi è chiamato ad applicare. Ma quando la materia è così impalpabile come l’arte, che per definizione si presta ad una fruizione soggettiva legata a gusti e discernimenti personali, le cose si complicano. Le discrasie sono in agguato e con esse possibili abusi e più che probabili ingiustizie. Dall’esterno un po’ tutti noi abbiamo udito 30


periodicamente le urla più o meno motivate di autori, produttori e gente di cinema in generale che hanno denunciato all’opinione pubblica aggressioni censorie nei propri confronti: poche volte però - quasi mai per l’esattezza - è stato possibile ascoltare le repliche dei censori stessi. Questo certamente non perché i giornalisti non abbiano voluto dare loro la parola, bensì per due ordini di motivi: il primo è la riluttanza dei censori ad avere contatti esplicativi con la stampa e l’opinione pubblica in genere; il secondo motivo, il più importante, è che nessun componente di una commissione di censura, soprattutto se ancora in carica, ha mai veramente svelato le gravi contraddizioni interne all’istituto, le reali perversioni di cui sono affette le dinamiche interne al corpus censorio. Quale giornalista (serio) può avere interesse a riportare le motivazioni ufficiali tranquillizzanti di un censore? Ma soprattutto: quale lettore ha interesse ad ascoltare le ragioni auto-assolutorie di un commissario di censura di nomina governativa? Ecco perché da sempre qualunque giornalista abbia parlato di vicende censorie ha dovuto attingere necessariamente ai “si dice” e “sembra che” riferiti alle consuete “voci di corridoio”, per quanto l’uso di queste ultime venga deprecato dagli integralisti del giornalismo codificato e velinaro sempre fedeli al verbo della motivazione ufficiale come unica fonte di verità. Avendo invece io il solo culto della verità a tutti i costi, ho deciso di sfidare i fautori delle buone maniere professionali e infischiandomene del galateo giornalistico ho seguito l’unico metodo possibile che possa fare luce su come stanno veramente le cose in censura: garantire l’anonimato a dei censori illuminati in cambio del racconto fedele di ciò che veramente accade dentro le commissioni di censura. Per oltre un anno ho così avuto incontri ripetuti con alcuni componenti delle commissioni di censura ancora in carica nel momento in cui scrivo (metà aprile ‘97). Alcuni, indignati per quanto accade tra i censori, certe cose me le hanno dette spontaneamente, obbedendo ad un proprio istinto, quasi uno sfogo liberatorio di persone che stanno in censura per difendere il cinema dai moralisti incompetenti. Altri 31


censori invece li ho dovuti stimolare con domande scaturite dalla mia insaziabile curiosità. Ad accomunare questi censori c’era però sempre una sorta di reticenza istintiva proveniente dal subconscio: mi dicevano qualche verità particolarmente forte e poi avevano quasi sempre paura di averla detta grossa, quasi volessero ritirare quanto dichiarato. Così, ogni cinque minuti mi sentivo ripetere “...ma forse questo è meglio non dirlo...”, oppure “...ma se scrivi questo scoprono che te l’ho detto io...”. L’anonimato insomma sembrava loro che potesse non coprirli abbastanza. Eppure non sono pentiti di mafia, non mi hanno confessato delitti o illeciti penali, hanno negato che esista corruzione o influenzabilità tra i censori. Il timore però c’era sempre, perché quasi tutti i censori da me intervistati sono gente di cinema, un ambiente che a quanto pare sa essere molto vendicativo con chi non obbedisce al dettato andreottiano dei panni sporchi che vanno lavati in famiglia. Un censore, critico nei confronti della censura, era anche preoccupato di sortire l’effetto contrario con le sue dichiarazioni, ovvero di provocare un giro di vite in direzione repressiva. Molto interessante inoltre quando ho incontrato contemporaneamente due censori di diversa provenienza culturale: mentre parlavano e raccontavano aneddoti, ogni tanto il loro sguardo si incontrava, quasi per verificare se si stessero spingendo troppo oltre oppure per trovare conforto e sostegno, come per non sentirsi soli nel fare certe dichiarazioni. Da decine di incontri sono venute fuori svariate ore di interviste, tutte da me registrate e contenute adesso in audiocassette che custodisco gelosamente. Dico questo per prepararmi alle accuse di chi volesse avanzare il sospetto che io non abbia realmente ascoltato certe dichiarazioni dalla viva voce dei censori: ma dico al tempo stesso che ne proteggerò l’anonimato in ogni sede, anche davanti alla magistratura, come tra l’altro la condizione di giornalista iscritto nell’elenco dei professionisti mi permette per legge di fare. In quanto al pensiero di chi ritiene che riportare dichiarazioni anonime sia un espediente scandalistico, io rispondo preventivamente che quando 32


certe realtà sono tenute volutamente molto sommerse e nascoste, tradendo così la loro dimensione pubblica, a quel punto l’unica cosa lecita e dignitosa è fare emergere le verità, in ogni modo, con limiti dettati soltanto dall’onestà intellettuale. E per quello che mi riguarda, l’onestà intellettuale del sottoscritto può (se lo ritenete) essere testimoniata dalla propria storia professionale: nata come cronista in prima linea su un cateto del cosiddetto “triangolo della morte”, nell’epicentro di una zona ad alta densità mafiosa della Sicilia, e proseguita nella critica cinematografica senza mai legarmi ad uno (dei realmente esistenti) clan che accorpano penne ora a destra ora a sinistra per la gestione di spazi sui giornali e di direzioni artistiche nei festival. Avvertenze per l’uso:

Quanto trovate qui di seguito è dunque un sunto di ore di conversazione con i censori. Per proteggerne ancora di più l’anonimato non vi dirò quanti essi siano stati, né vi darò elementi per identificarli: anche per questo motivo ho fatto in modo di missare le loro voci per renderle un’unica voce, tornando così al concetto esemplificativo del Censore come istituzione. Per comodità espositiva, tutto è raggruppato sotto una sorta di paragrafi introdotti da brevi titoli che accorpano gli argomenti sui quali ho raccolto diverse dichiarazioni di differenti censori. Alle loro parole lascio il compito di spiegare cosa sia la censura in Italia, permettendomi di intervenire soltanto per qualche precisazione che renda più intelligibile le dichiarazioni dei censori. Tutto ciò con il sospetto (diciamo pure la consapevolezza?) che anche a me qualcosa abbiano tenuto nascosto...

33


Capitolo secondo

La parola ai censori

Natura tecnica “ Tecnicamente non si chiama “commissione di censura” ma “commissione di revisione” per le pellicole cinematografiche ed è un organo amministrativo. Qualsiasi film si voglia programmare in una sala cinematografica del territorio nazionale deve passare il vaglio di questa commissione. In questa sede viene eseguito non soltanto un controllo sul contenuto del film - che è la funzione più nota della nostra attività - , bensì anche una verifica delle caratteristiche tecniche di esso. Per esempio il calcolo del metraggio della pellicola, per determinarne la “lunghezza”. Tale misurazione non è una semplice formalità, ma è necessaria per appurare ufficialmente la categoria cui appartiene il film, se si tratta cioè di lungo, medio o cortometraggio. Un simile controllo è necessario anche perché esistono per legge delle agevolazioni dello stato a favore dei prodotti cinematografici, con aiuti economici (nonché adempimenti) che variano significativamente in base alla durata e dunque alla categoria di appartenenza dell’opera. La verifica del metraggio da parte della censura impedisce potenziali truffe allo stato, che potrebbero essere messe in atto da un produttore che presentasse il proprio film come lungometraggio - ottenendone i vantaggi relativi - mentre magari si tratta di un corto” Per questo motivo inoltre la copia della pellicola presentata in censura per essere vagliata rimane a disposizione dell’apposito ufficio del Dipartimento per lo Spettacolo: rappresenterà il documento dell’esistenza stessa del film. Un film infatti esiste ufficialmente per lo stato italiano soltanto dopo la sua consegna definitiva all’ufficio citato, essendo il controllo governativo rite34


nuto condizione indispensabile perché la pellicola abbia diritto di essere proiettato nelle sale di proiezione autorizzate. Questo è il significato del nulla osta di censura che il film è costretto a possedere per legge se vuole circolare nelle sale, il quale nulla osta sancisce che per lo stato niente impedisce la libera circuitazione dell’opera (salvo limiti per l’accesso alla visione da parte dei minori). In realtà anche pellicole prive di nulla osta possono essere proiettate, ma non nel circuito commerciale, bensì relegate nell’ambito di quei luoghi di proiezione come i cineclub dove l’ingresso è riservato ai soci e in cui la proposta di film ha una funzione esclusivamente culturale e dunque senza fini di lucro. Altra zona franca sono i festival e le manifestazioni culturali in genere. I festival non hanno l’obbligo di proiettare film dotati di visto di censura e soltanto alcune kermesse cinematografiche attuano un forma di tutela preventiva del minorenne indicando esplicitamente che l’ingresso alle proiezioni è vietato ai minori di 18 anni: questo in virtù della possibile presenza di contenuti hard in pellicole che solitamente (e chiaramente) non vengono valutate dai selezionatori anche sotto il profilo della tutela del minore, non essendo abitualmente i minorenni in gran numero interessati a tale tipo di proiezione. Tale controllo anagrafico tuttavia non viene quasi mai esercitato all’ingresso dei cinema che ospitano proiezioni festivaliere. Un autentico paradosso si verifica poi nell’ambito di certe rassegne che propongono i film appena presentati al festival di Venezia in sale del circuito commerciale: le pellicole vengono in questo caso proposte nella versione originale e integrale, prima ancora che esse abbiano ottenuto (o perfino richiesto) un visto di censura per l’Italia. Può avvenire così che per esempio a Milano vengano proiettati in sale del normale circuito commerciale alcuni film (soprattutto di nazionalità straniera) direttamente provenienti dal festival di Venezia (in versione originale con sottotitoli) consentendo l’accesso in sala a chiunque, magari anche ai minorenni in mancanza di adeguato controllo. Questi stessi film successivamente, passando il vaglio della censura per ottenere il nulla osta per la distribuzione, potrebbero vedersi negato il visto, ovvero 35


gli potrebbe essere negata la possibilità di essere proiettati nelle sale in Italia, magari perché ritenuti osceni o socialmente pericolosi. Si potrebbe verificare così il paradosso per cui un film proveniente dal festival lagunare, proiettato in una rassegna non (solo) per addetti ai lavori a Milano, non potrebbe più essere riproposto nella stessa sala milanese in seguito alla decisione della censura amministrativa di non concedere il visto. In pratica verrebbe impedito dalla legge allo stesso esercente milanese di proiettare un’altra volta il film, e gli stessi spettatori che hanno potuto vedere già l’opera in quella sala di Milano, secondo i censori improvvisamente non sarebbero più abbastanza maturi per assistere di nuovo alla proiezione dello stesso film. Al di là di questi paradossi, preoccupazione della commissione di censura è (anche) registrare tutti i dati formali che consentono la riconoscibilità della pellicola, partendo dallo stesso titolo del film. “ Nel momento della presentazione della pellicola al Dipartimento, la sua classificazione avviene a partire dal titolo con un preciso sistema di catalogazione, che è più complesso nel caso di una pellicola non italiana. Se il film è straniero, in primo luogo viene indicato il titolo italiano scelto per la distribuzione nazionale, poi il titolo nella lingua originale della pellicola e quindi la sua traduzione letterale in italiano; per fare un esempio, con il film dello scorso anno di Mann con Pacino e De Niro, si può avere una classificazione di questo tipo: “Heat-La sfida”- “Heat”- “Caldo”. Catalogare i film in questo modo è un accorgimento utile non soltanto per l’immediata riconoscibilità del film, ma anche per evitare che un film bocciato o vietato in prima istanza da una commissione di censura possa essere ripresentato tale e quale ma cambiandogli il (solo) titolo: cercando di ingannare in questo modo il Dipartimento e sperando che la pellicola venga valutata da una commissione diversa da quella precedente e possa ottenere quindi un giudizio meno severo confidando in una diversa valutazione da parte degli altri commissari”. 36


Capitolo secondo

La parola ai censori

La tipologia del censore “ I membri delle otto commissioni vengono nominati dal Dipartimento per lo Spettacolo (l’ex ministero), scelti in base all’appartenenza a varie categorie, tra cui quelle degli autori, produttori, psicologi, giornalisti, magistrati. Per ogni seduta ci spetta un “gettone di presenza” che dopo l’ultima finanziaria mi pare sia stato portato adesso a un ammontare di circa trenta/quarantamila lire nette, mentre fino a non molto tempo fa era di cinquemila lire. La tipologia del censore oggi non è più come negli anni sessanta, quando la censura era effettivamente tutta controllata da una determinata corrente cattolica integralista obbediente alle direttive della Democrazia cristiana andreottiana. I componenti delle commissioni da anni sono liberi da vincoli partitici. La distinzione ideologica in seno alla censura è ininfluente. Lo dimostrano i tanti casi in cui psicologi di estrazione cattolica di fronte a film come - per esempio - “Ilona viene dalla pioggia” di Cabrera hanno espresso il giudizio che potessero essere visti da tutti, per i tanti bellissimi messaggi positivi che trasmettevano, mentre altri commissari, di cultura magari di sinistra, hanno mostrato minore apertura verso gli stessi film per il loro contenuto forte. Ci sono infatti dei censori di area culturale progressista aprioristicamente contrari per esempio alla violenza, ritenendola fenomeno di degrado sociale e possibile miccia d’innesto di fenomeni di immedesimazione: quando si trovano a giudicare un’opera dai contenuti violenti esprimono giudizi molto più severi dei colleghi cattolici. Se qualche esterno assistesse a una riunione di una commissione di censura sono sicuro che non sarebbe in grado di distinguere l’a37


rea culturale o ideologica di provenienza dei singoli componenti. Tuttavia se dovessi fare una percentuale circa l’appartenenza dei censori a delle aree di pensiero, direi che ci sono il 40% di cattolici, il 30% di progressisti di sinistra e il 30% di laici assoluti, cioè equidistanti dalle due posizioni in questione, che definirei laici libertari. Va comunque affermato che la violenza e il sesso non hanno colore politico né ideologico quando vengono affrontati in censura: questo l’ho potuto verificare in tutte le commissioni in cui sono stato. L’unica discriminante, in presenza di sesso e violenza, è che il film rappresenti o meno un’opera d’arte. La violenza c’è anche per esempio in “Carla’s song” di Ken Loach, ma è rappresentata in modo artistico, non gratuito, quindi non censurabile. Le commissioni sono molto complesse e articolate nella loro composizione, sia nella coscienza dei singoli che nella loro estrazione politica, culturale e ideologica: questa varietà è garanzia di indipendenza nelle decisioni dei censori. Mai comunque abbiamo subito pressioni esterne. Anche perché i censori di oggi sono persone libere da vincoli partitici, in linea di massima competenti per quanto riguarda la tutela della psicologia dell’età evolutiva. Una competenza che si estende alla valutazione del profilo artistico di un’opera cinematografica, perché anche un censore di quelli non scelti tra gli addetti ai lavori guarda per la sua funzione almeno due film alla settimana, finendo così per comprendere pure il dato estetico di un’opera cinematografica” E’ necessario però fare una puntualizzazione sulla competenza: se essa è (o sarebbe...) implicita per gli addetti ai lavori del settore cinematografico nominati nelle commissioni, invece non è affatto espressamente richiesta dalla legge per quei componenti della censura che non operano professionalmente nel cinema. Significa che alla legge - e dunque a chi la applica - non importa nulla se il magistrato o lo psicologo si intendono di cinema, per cui possono essere nominati censori persone che non capiscono assolutamente niente di arte cinematografica. In pratica, secondo la normativa in materia, dei probabili assoluti incompetenti di estetica cinematografica e dei potenziali igno38


ranti totali di storia del cinema possono essere chiamati a decidere la sorte di un film, assumendo il potere di applicare all’opera un divieto che ne mortificherebbe lo sfruttamento economico. Diverse in merito le posizioni dei censori da me intervistati e contattati nel corso degli ultimi mesi. La prima osservazione che vi riporto di seguito appartiene a un commissario più maturo d’età e tradizionalista ed ha un tono sospeso tra la difesa oggettiva e una parziale ammissione di colpevolezza. “ La commissione di censura è chiamata ad esprimersi non specificamente sull’opera filmica in sé stessa, ovvero su quello che l’opera rappresenta sul piano del suo valore artistico, bensì deve pronunciarsi sulla presenza o meno di elementi che possano turbare il minore oppure offendere il comune senso del pudore. L’estetica non rientra nell’elenco degli elementi da valutare ai fini della censura. La legge 161 del ‘62, che elenca in modo preciso quali sono questi elementi che devono essere vagliati per potere tutelare la sensibilità dei minori in età evolutiva, non prevede criteri estetici per la valutazione dei film. Devo però confermarti che, salvo gli operatori del settore competenti per mestiere, mai ci sono stati dai tempi di Andreotti sottosegretario fino ai giorni nostri componenti delle commissioni che specificamente si intendessero di cinema, salvo magari quello psicologo “casualmente” appassionato di cinema. Anche oggi ci sono censori che di cinema non ne capiscono niente, i quali però hanno compiti specifici importanti, essendo chiamati per esempio a valutare l’impatto che il prodotto filmico può avere sulla sensibilità dei minori, come nel caso dello psicologo, mentre il magistrato dal canto suo deve valutare la fattispecie penale che può turbare o innescare processi imitativi e di immedesimazione” Più duro invece il parere di un altro censore le cui confessioni ho in parte raccolto in precedenza in un’intervista da me realizzata per la rivista Duel, pubblicata nel numero 35 del mese di marzo del 1996. “ La maggior parte dei componenti delle commissioni di cen39


sura non sono esperti di cinema. Pochi sono quelli preparati come i produttori - ma gli altri non sanno assolutamente niente di cinema e forse entrano nelle commissioni solo per vedere qualche film o per ottenere la tessera per entrare gratis nelle sale. Ho assistito a riunioni in cui c’erano componenti che confondevano anche un attore per un altro o che non capivano nemmeno la storia di un film. Per questo motivo arrivano verdetti che appaiono inspiegabili, come è avvenuto negli anni più recenti nei casi dei divieti subiti da una pellicola come “Oltre Rangoon” di Boorman o dai film di Carpenter “Villaggio dei dannati” e il precedente “Il seme della follia”, mentre “Seven” non è stato vietato. Il fatto che la legge non richieda espressamente alla maggior parte dei commissari di essere specificamente competenti in materia cinematografica comporta che c’è gente che viene in censura magari soltanto per la voglia di censurare o per non fare vedere le scopate. Per questo motivo ci sono molti “non addetti ai lavori” appassionati di cinema che cercano di farsi nominare nelle commissioni di censura, perché altrimenti sarebbe uno scempio. Capita per esempio che nelle riunioni di alcune commissioni non sia presente nessuno che capisca di cinema, perché magari in quelle sedute sono assenti tutti i membri scelti tra gli addetti ai lavori. La mancanza di persone veramente esperte di cinema è molto grave per la funzione che ha oggi la censura. Una funzione che non è più politica e moralistica come una volta, ma economica. Quando c’era Andreotti sottosegretario allo Spettacolo (negli anni cinquanta) si vietava tutto e la censura - bacchettona - era un discorso politico e religioso. Oggi invece la censura è un discorso soltanto economico, più che negli anni passati, perché un divieto può perfino impedirti di vendere un film alla televisione oppure costringerti a venderlo a un prezzo più basso. Quando non c’era il mercato televisivo molti produttori auspicavano perfino che i propri film venissero vietati, anche ai minori di 18 anni, perché così facevano i soldi nelle sale grazie al richiamo di pubblico esercitato dal divieto. Adesso invece al cinema va poca gente rispetto ad allora e gli 40


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.