#ATTUALITÀ SOLARE B2B - GIUGNO 2022
COMUNITÀ ENERGETICHE: LE NUOVE REGOLE TECNICHE DA GSE E AGENZIA DELLE ENTRATE LE NOVITÀ RIGUARDANO IN PRIMA BATTUTA L’ESTENSIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE DELL’ATTUALE MECCANISMO “TRANSITORIO”. NELLE REGOLE SI PARLA ANCHE DELLA POSSIBILITÀ DI CREARE NUOVE UNITÀ DI PRODUZIONE NEL CASO DI SEZIONI DI IMPIANTO AUTONOME, INDIPENDENTI E MISURABILI DI EMILIO SANI
I EMILIO SANI, AVVOCATO CON SPECIALIZZAZIONE AREE ENERGIA E AMBIENTE, E CONSIGLIERE DI ITALIA SOLARE
l 4 aprile 2022 il GSE ha pubblicato le nuove regole tecniche per comunità di energia rinnovabile e sistemi di autoconsumo collettivo. Queste regole ancora non recepiscono la possibilità prevista dall’Articolo 8 del D. Lgs 199/2021 di incentivare impianti fino a 1 MW e la possibilità di allargare l’ambito della condivisione dell’energia dalla cabina secondaria alla cabina primaria. Pur rimanendo nei limiti degli impianti di cui alla disciplina transitoria (200 kW nella cabina secondaria), il GSE inizia però a introdurre alcuni elementi di flessibilità, che dovrebbero facilitare l’accesso a questi meccanismi. Di seguito una breve rassegna delle novità più significative. Anzitutto si è dato atto che con le nuove disposizioni del D. Lgs 199/2021 la disciplina transitoria si applica sino a quando sia da parte del ministero della Transizione Ecologica che di Arera sono definite le misure di attuazione della nuova disciplina. Considerato che Arera con delibera 22 marzo 2022 n. 120° ha fissato al 30 settembre 2022 la conclusione del procedimento di propria competenza, risulta probabile che fino a settembre 2022 si continuerà ad applicare la disciplina transitoria.
DIFFERENZA NEI REQUISITI Diversamente da quanto previsto nella prima versione delle regole, il GSE oggi distingue nettamente fra requisiti per essere membri e azionisti della comunità e requisiti per essere membri della configurazione che permette di avere gli incentivi. Nella prima versione delle regole era previsto che la comunità dovesse essere controllata da soggetti facenti parte della configurazione e quindi da soggetti all’interno della medesima cabina secondaria. Tale requisito estremamente limitativo oggi è superato. Possono essere membri della comunità anche soggetti esterni al perimetro della cabina secondaria che non partecipano alla condivisione dell’energia ai fini degli incentivi. Dentro alla stessa comunità possono poi aversi più configurazioni per la condivisione riferite a più cabine secondarie e quindi più convenzioni con il GSE per gli incentivi. Può qualificarsi come comunità anche un soggetto preesistente rispetto all’entrata in vigore della disciplina transitoria. Partiamo dai requisiti per essere socio della comunità, che sono più ampi rispetto ai requisiti per essere parte della configurazione e contribuire con i propri consumi all’ottenimento degli incentivi. Per essere socio della comunità, non è necessario essere all’interno della cabina secondaria dove ci sono gli impianti di produzione. I soci con potere di controllo della comunità devono avere sede nel territorio dei Comuni dove ci sono gli impianti di produzione a prescindere da quale sia la cabina secondaria a cui accedono e devono essere persone fisiche, PMI, enti religiosi enti di ricerca e formazione, enti del
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terzo settore e di protezione ambientale o amministrazioni locali. Viene confermato che non possono essere né soci di controllo, né soci senza potere di controllo, soggetti la cui attività principale è la partecipazione alla comunità rinnovabile. A parte questa limitazione per i soggetti che hanno come attività principale la produzione di energia non è però stabilita alcuna limitazione per i soci senza poteri di controllo. Con il che sembra lasciarsi aperta la possibilità di ammettere come soci senza potere di controllo, entità come le grandi imprese o coloro che abitano in comuni diversi da quelli dove sono gli impianti.
I SOCI I soci della comunità sono i soggetti che si possono avvantaggiare della ridistribuzione da parte della comunità dei propri ricavi e che nei limiti di cui sopra partecipano alle decisioni della comunità. Vi è poi la sotto-categoria più ristretta dei soci della comunità che partecipano alla condivisione. Questi sono i soci i cui consumi concorrono a fare maturare l’incentivo e il rimborso degli oneri di trasmissione quantificato da Arera. Per essere un socio che partecipa alla configurazione incentivante e quindi alla condivisione il socio deve dare mandato alla
comunità rinnovabile per la richiesta dei benefici sull’energia condivisa e una liberatoria al GSE per l’uso dei dati afferenti ai propri punti di connessione, ma soprattutto deve avere una utenza sottesa alla stessa cabina secondaria di trasformazione dove vi è un impianto di produzione. La attuale definizione non sembra precludere la possibilità di fare partecipare alle configurazioni anche quei soci che non possono avere il controllo della comunità quali: i soggetti che non sono nei Comuni dove ci sono gli impianti di produzione o le grandi imprese. Se questa interpretazione troverà conferma dal GSE anche tali potranno concorrere alla determinazione dell’incentivo.
LO STATUTO DELLA COMUNITÀ Lo Statuto della Comunità secondo le nuove regole del GSE deve avere i requisiti di seguito: (i) avere come oggetto prevalente quello di fornire benefici ambientali o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali dove opera e non profitti finanziari; (ii) specificare che gli azionisti o membri che esercitano i poteri di controllo devono avere i requisiti sopra menzionati previsti dalla normativa vigente; (iii) specificare che la comunità è autonoma e ha