Free Service srl Edizioni - Falconara M. (AN) - Supplemento n. 3 al n. 7 Luglio 2010 di Regioni&Ambiente - Poste Italiane s.p.a. - spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1, comma 1, DGB Ancona
N. 7 LUGLIO 2010 - ANNO VI
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SOMMARIO ILLEGALITÀ AMBIENTALE IN AUMENTO … .......................5 LOGIMA L’AUTODEMOLIZIONE PROMUOVE A PIENI VOTI I CANTILEVER ............................................8 IL GRAVE REATO DI DISCARICA ABUSIVA, CHE PREVEDE LA CONFISCA DELL’AREA ........................9 ANCHE A GIUGNO IL TREND È IN DISCESA ....................12 INSERTO NORMATIVO ROTTAMI FERROSI QUANDO SONO RIFIUTI E QUANDO MATERIA PRIMA SECONDARIA ......................................14 VEICOLI FUORI USO LA CASSAZIONE RIBADISCE LA DEFINIZIONE .................17 DIMOSTRARE LA BUONA FEDE PER EVITARE LA CONFISCA DEL MEZZO .............................................20 TRASPORTO ILLECITO DI RIFIUTI NE BASTA UNO A FAR SCATTARE IL REATO ...................22
La Confederazione Autodemolitori Riuniti prosegue la sua Campagna di iscrizioni 2010 Dal Vicepresidente della Confederazione Autodemolitori Riuniti - CAR, Roberto Capocasa, riceviamo e pubblichiamo una Lettera-invito, rivolta a tutti i professionisti del settore End Life Vehicles.
CONTRIBUISCI ANCHE TU AL CAMBIAMENTO DEL SETTORE AUTODEMOLIZIONE! CAR è una Confederazione di Autodemolitori liberi. Nasce per volontà di imprenditori del settore stanchi di non essere rappresentati da nessuno. All’interno di CAR, dal Presidente ai Consiglieri, tutti hanno un impianto di autodemolizione e ogni giorno vivono sulla propria pelle le problematiche che affliggono il settore e le difficoltà applicative di norme ambientali in continua e doverosa evoluzione. Iscrivendosi alla Confederazione, ogni Autodemolitore può contribuire affinché CAR diventi una realtà sempre più forte ed incidente nelle scelte politiche ed economiche del Paese. Inoltre, ogni nuovo Associato può portare il suo contributo in termini di idee e di entusiasmo nell’ottica della partecipazione attiva al cambiamento in meglio del settore e può, inoltre, usufruire dei servizi di informazione ed aggiornamento proposti dalla Confederazione per la maturazione dei professionisti associati (ultimo, in termini di tempo, il Seminario di aggiornamento sul Sistri realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha avuto luogo in Roma, lo scorso 11 giugno). Per informazioni circa modalità e costi di iscrizione, contattare la Segreteria C.A.R. Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma Tel. 06 42272036 - Fax 06 42274000 Cell. 335-7491160 info@carautodemolitori.it - www.carautodemolitori.it
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Presentato il “Primo Rapporto sul contrasto all’illegalità ambientale” a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ILLEGALITÀ AMBIENTALE IN AUMENTO Tra gli eco-reati accertati anche il traffico e smaltimento illecito di rottami, olii esausti, batterie e veicoli fuori uso di Silvia Barchiesi
Il “business ambiente” tira e fa sempre più gola. Ad essere attratti dal flusso di denaro che gira intorno al “sistema ambiente” non ci sono solo organizzazioni criminali, ma anche imprenditori senza scrupoli che, pur di incrementare i propri guadagni o ridurre le spese connesse alla corretta gestione dei rifiuti, non esitano a creare gravi danni all’ambiente. A scattare la fotografia dell’illecito in campo ambientale in Italia è il “Primo Rapporto sul contrasto all’illegalità ambientale”, a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. È lunga la lista degli eco-reati. Accanto a fenomeni di inquinamento dei corsi d’acqua, del suolo e dell’aria, all’abusivismo edilizio, alla cementificazione selvaggia, al traffico di sostanze radioattive o nucleari, tra gli illeciti che pesano sul nostro patrimonio ambientale figura anche il traffico e lo smaltimento illecito dei rifiuti, rottami, olii esausti, batterie e veicoli fuori uso. L’illecito non risparmia così neanche il settore dell’autodemolizione. Anzi, proprio grazie all’autodemolizione l’illecito “nostrano” salta oltre frontiera e sconfina all’estero, soprattutto nei Paesi dell’Est, ove, anziché essere smaltiti, i rifiuti vengono immessi sul mercato sotto veste di altri prodotti; Ma le forme e le tipologie di illeciti ambientali contenuti nel Rappor to sono molteplici; non solo, oltre che variegato e multi-settoriale, il crimine ambientale è anche sempre più frequente. I numeri del Rappor to parlano chiaro e restituiscono l’immagine di un Paese quotidianamente alle prese con l’illegalità ambientale. “L’Italia è un paese in cui le forze dell’ordine rilevano un illecito ambientale ogni 43 minuti” ha detto lo stesso Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Stefania Prestigiacomo, nel corso della presentazione del Rapporto presso la sede del Ministero. Il Rappor to, che aderisce agli indirizzi comunitari ed internazionali, volti a realizzare programmi e misure a tutela
dell’ambiente, snocciola dati e informazioni relative all’“impatto ambientale” della criminalità nell’intero territorio nazionale. L’obiettivo? La prevenzione innanzitutto, ovvero “delineare un quadro delle criticità sistemiche ed endemiche”, ha detto il Ministro Prestigiacomo e dunque sviluppare le più idonee strategie di contrasto. Dati, numeri, grafici non solo raccontano l’avanzata del crimine nel “sistema ambiente”, ma anche il pugno di ferro delle forze dell’ordine nel contrastarlo. “Nel 2009 - ha spiegato il Ministro - sono stati effettuati oltre 12 mila controlli in cui sono state riscontrate attività illecite, con oltre 10 mila persone denunciate, 188 arresti e circa 2800 sequestri. Significa che ogni giorno dello scorso anno in media sono state accertate oltre 30 illegalità ambientali, ogni giorno denunciate 29 persone, effettuati 7 sequestri e che ogni 2 giorni una persona è stata arrestata”. Si tratta di numeri che sottolineano l’impegno e le capacità operative delle forze dell’ordine, di cui, ha detto il Ministro Prestigiacomo, “si sono rafforzate anche competenze, conoscenze, professionalità specifiche” e che “traducono l’impegno politico del governo sulla tolleranza zero in materia di illeciti ambientali in azioni concrete di repressione e prevenzione”. La stesura del Rapporto raccoglie infatti informazioni e azioni proprie delle Forze (ar ticolazioni operative) di cui si avvale il Ministero dell’Ambiente, acquisite nel corso delle attività di contrasto ai fenomeni di illegalità ambientale nel biennio 2008 - 2009 da parte delle seguenti forze dell’ordine: Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Corpo Forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. “Nel rapporto - ha rilevato ancora il Ministro - i dati del 2009 vengono paragonati a quelli del 2008. Dalla comparazione emerge una sostanziale stabilità del numero delle illegalità rilevate, che anche nel 2008 hanno superato le 12 mila, ma un incremento del 31% degli arresti, del 17 % dei sequestri e del 13% delle denunce. Ciò significa, credo, che si sono affinate le capacità
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investigative e la capacità dello stato di andare a fondo nella repressione delle illegalità, nelle individuazione di legami, intrecci, responsabilità. Ciò significa che nelle forze dell’ordine oltre all’impegno che non è si è mai attenuato, oltre al senso di sacrificio di cui tutti dobbiamo essere grati a questi uomini ed a queste donne che lavorano per noi, per la legalità del nostro paese, si sono rafforzate anche competenze, conoscenze, professionalità specifiche. Capacità operative qualificatissime che traducono l’impegno politico del governo sulla tolleranza zero in materia di illeciti ambientali in azioni concrete di repressione e prevenzione i cui risultati sono evidenti”. All’impegno nelle azioni di contrasto fa da contraltare il dilagare dei fenomeni criminosi ai danni dell’ambiente. “Le ecomafie – ha continuato la Prestigiacomo - rappresentano il fronte più preoccupante e complesso, perché se un’organizzazione criminale svolge il suo business in campo ambientale,
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i rifiuti tanto per fare l’esempio più comune e frequente, può farlo solo entrando in relazione con il sistema produttivo e con le istituzioni; con chi produce i rifiuti da smaltire e con chi dovrebbe controllarne e verificarne il corretto smaltimento. È una attività di tipo mafioso che contamina la parte sana della società creando un intreccio legalità/illegalità spesso difficile da dipanare, moltiplicando il numero dei soggetti coinvolti, anche estranei alle cosche, e provocando con criminale indifferenza enormi conseguenze sull’ambiente, le falde, i territori, gli ecosistemi. Non a caso i casi di inquinamento del suolo, cartina tornasole principale del racket dei rifiuti, rappresentano la fonte di reati più gravi che ha indotto quasi il 90% degli arresti effettuati nel 2009, ben 163 con 2759 denunce a fronte di 1652 controlli che hanno rivelato azioni illegali”. Se i dati e i numeri contenuti nel Rapporto registrano l’avanzata del problema e la sua diffusione, le storie e i casi citati
nelle oltre 100 pagine del Dossier ne raccontano la gravità e la pericolosità per l’ambiente. Molti di questi casi riguardano anche il settore dell’autodemolizione, o perché direttamente coinvolto, o perché indirettamente interessato. Traffico e smaltimento illecito di rottami, olii esausti, batterie e veicoli fuori uso sono, infatt, al centro di alcune operazioni messe a segno nel corso del 2009 dalle forze dell’ordine. Ne è un esempio l’operazione “Old Iron”, messa a segno dai Carabinieri del NOE di Caser ta nel febbraio 2009, che racconta di un traffico illegale di “ferro vecchio” tra Napoli, Caser ta e Terni. L’operazione ha, infatti, consentito di sgominare un sodalizio criminale che aveva organizzato un ingente traffico illecito di rifiuti speciali costituiti, prevalentemente, da veicoli fuori uso e rottami ferrosi. Cinque ordinanze di custodia cautelare e tre ordinanze di sequestro impianti è il bilancio dell’operazione. L’attività illecita traeva i propri guadagni dal risparmio delle spese necessarie per lo svolgimento, rigorosamente previsto per legge, delle fasi di recupero, bonifica, trasporto e smaltimento dei rifiuti nei siti autorizzati. Le indagini hanno anche evidenziato che per gestire tali attività venivano utilizzati anche automezzi già sottoposti a sequestro penale in altre province italiane e che, non potendo ovviamente essere registrati con documentazione regolare, necessitavano di false attestazioni per il trasporto. Il traffico illecito di rifiuti speciali, quali batterie al piombo esauste risulta, invece, al centro dell’operazione “Piombo”. L’indagine, eseguita nel maggio del 2009 dai Carabinieri del NOE di Perugia ha consentito di individuare un’organizzazione dedita al traffico ed allo smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi, capeggiata da un pregiudicato laziale che si avvaleva della collaborazione di tre cittadini stranieri, due di origine rumena ed uno di origine albanese, i quali provvedevano a ritirare presso numerose autofficine le batterie al piombo esauste, rilasciando ai rispettivi titolari copia dei formulari di identificazione rifiuto che da un successivo controllo sono risultati falsi, in quanto sia la ditta di traspor to che il sito di destinazione, effettivamente esistenti, erano risultati estranei ai fatti per non averli mai ricevuti. L’ulteriore sviluppo investigativo ha svelato tutta la fase del business, realizzato attraverso la cooperazione di produttori, trasportatore e gestori di centri di rottamazione e raccolta di rifiuti, i quali modulavano i flussi dei rifiuti pericolosi (batterie esauste al piombo) dalle autofficine e ricambisti del centro Italia (Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo) verso centri di rottamazione e raccolta di rifiuti laziali della provincia di Roma e Latina, attraverso la sistematica falsificazione, oltre che dei F.I.R., anche dei registri di carico e scarico, di documentazione e fatture, dichiarandoli quali rottami ferrosi.
Le batterie esauste venivano così prelevate da un falso incaricato C.O.B.A.T. Il traffico di rifiuti accertato, nel solo periodo di osservazione, ha prodotto un illecito profitto stimato in circa 500.000 euro per un totale di 8.000 tonnellate annue di batterie smaltite. Riguarda, invece, lo smaltimento illecito di pneumatici a fine ciclo su terreni demaniali la vasta operazione “Gomme a terra” condotta nell’ottobre dello scorso anno nelle Province di Modena e Reggio Emilia. L’inchiesta, partita con il ritrovamento di alcuni pneumatici a fine ciclo scaricati abusivamente in terreni demaniali in riva al torrente Tiepido, nel comune di Serramazzoni ed estesa a molti comuni del circondario, ha por tato alla luce molteplici smaltimenti abusivi di gomme su terreni agricoli nei pressi di trafficate vie di comunicazione. Nella maggior parte dei casi, gli pneumatici smaltiti provenivano dai cosiddetti “muletti”, i carrelli elevatori utilizzati a livello industriale. E l’analisi dei residui sulle gomme ha consentito di stabilire che le aziende in cui erano stati usati erano quelle ceramiche. I numerosi indizi raccolti hanno consentito di risalire alle industrie di provenienza dei pneumatici, ai gommisti fornitori ed agli intermediari coinvolti nell’organizzazione di traffico illecito di gomme, rifiuti speciali che, osservando la normativa vigente, dovrebbero essere smaltiti con una documentazione di accompagnamento in discariche autorizzate. Gli elementi acquisiti ed i riscontri ottenuti attraverso i dati della telefonia hanno condotto a tre persone, due uomini ed una donna, domicìliati a Scandiano (RE), i quali ritiravano, con il coinvolgimento di alcune ditte compiacenti, i pneumatici usurati, utilizzando furgoni presi a noleggio e praticando prezzi fortemente concorrenziali sul mercato dello smaltimento. Le indagini vedono attualmente cinque soggetti indagati per organizzazione di traffico illecito di rifiuti. Seppur non strettamente riguardanti l’autodemolizione, le operazioni citate raccontano storie di traffici illeciti che spesso riguardano i rifiuti speciali. La criminalità ambientale ruota così attorno anche a veicoli fuori uso, batterie, pneumatici e olii esausti. Per questi non solo l’illecito è quotidianamente dietro l’angolo, ma c’è anche l’aggravante, perché pesa come un macigno sul “sistema ambiente”.
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LogiMa s.r.l.
L’AUTODEMOLIZIONE PROMUOVE A PIENI VOTI I CANTILEVER Parola di Vittorio Iannetti, titolare dell’Autodemolizione Iannetti Società Cooperativa di Tito Scalo (PZ) di Silvia Barchiesi
Comodi, pratici, utili. Così, chi ha scelto le soluzioni LogiMa srl per ri-organizzare logisticamente il proprio centro di autodemolizione, ha descritto i cantilever della Società di Porto d’Ascoli, specializzata nella progettazione e vendita di soluzioni “salva-spazio” per magazzini. Sono numerosi i centri rimasti soddisfatti dell’acquisto di queste scaffalature per autovetture da rottamare che, in versione mono o bi-fronte, consentono un loro sicuro e ordinato stoccaggio. Tra questi figura anche il centro di raccolta e smaltimento autoveicoli Autodemolizione Iannetti Società Cooperativa che dal 1998 opera a Tito Scalo, in Provincia di Potenza. Il Sig. Vittorio Iannetti, titolare del centro, ha, infatti, scelto LogiMa per ri-organizzare la logistica del suo piazzale di 10.000 m2 e del suo magazzino di 1.200 m2 , acquistando ben
6 cantilever (4 bi-fronte e 2 mono-fronte) in grado di stoccare un totale di 30 auto. “Abbiamo acquistato i cantilever lo scorso gennaio - ha commentato soddisfatto il Sig. Iannetti - e da allora il mio centro ne ha guadagnato in comodità ed estetica. Grazie a queste apposite scaffalature che consentono la sistemazione di più autovetture su più livelli, abbiamo potuto recuperare molto spazio. I veicoli, inoltre, non risultano più abbandonati nel piazzale e accatastati l’uno sull’altro. Tutto risulta più ordinato e più gestibile. D’altronde anche l’occhio vuole la sua parte”. Comodi e utili per la gestione ordinata del centro, i cantilever sono anche pratici nell’utilizzo e nell’istallazione. “Oltre che utili, i cantilever sono anche facili da istallare - ha tenuto a precisare il Sig. Iannetti - Abbiamo provveduto noi stessi alla messa in posa e non abbiamo riscontrato alcuna
difficoltà. Sono talmente soddisfatto del mio acquisto che non escludo la possibilità di un ulteriore ordine nel prossimo futuro. Io stesso ho provveduto a consigliare i cantilever ad altri miei colleghi, ma fino ad oggi, nessun altro centro della zona li ha acquistati”. Ordine, pulizia e praticità sono, quindi, solo alcune buone ragioni per scegliere LogiMa che con i suoi prodotti offre molteplici soluzioni all’avanguardia idonee ad ogni tipo di esigenza. LogiMa, infatti, non è solo cantilever, ma anche: scaffalature modulari ad aggancio, scaffali tradizionali, impianti a doppio e triplo piano, accessori, mezzi di movimentazione, carrelli elevatori. Tali articoli compongono la ricca e variegata gamma di tecnologie offerte che fanno di LogiMa l’azienda leader nella progettazione e vendita di soluzioni per l’autodemolizione.
PER CONTATTI: Giovanni Paolini 348 3034493 Giovanni Del Moro 393 9609502
IL GRAVE REATO DI DISCARICA ABUSIVA, CHE PREVEDE LA CONFISCA DELL’AREA Quando il centro di raccolta commette tale reato, con conseguente trasferimento della proprietà dell’area allo Stato? a cura dell’Avv. Rosa Bertuzzi
IL REATO DI DISCARICA ABUSIVA IN GENERALE In tema di reati connessi ai rifiuti, grande importanza riveste il D. lgs. n. 36/2003 che disciplina la discarica, in generale intesa come “area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore stesso, nonché qualsiasi area ove i rifiuti siano sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno” (ar t. 2, comma 1, lett. g). Ai sensi della medesima norma, sono invece esclusi dalla fattispecie “gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio dei rifiuti in
attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno”. La Cor te di Cassazione si è più volte pronunciata in materia, stabilendo che in tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di realizzazione di discarica abusiva “allorché sussiste una organizzazione, anche se rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della medesima, né assume rilevanza in quest’ultima ipotesi il dato che il quantitativo di rifiuti presenti in loco non risulti di particolare entità” (Cass. Pen., sez. fer., 2 agosto 2007, n. 33252). Ha poi specificato la Corte - censurando la sentenza di merito per l’assenza di motivazione sul punto - che la individuazione
di una discarica abusiva richiede l’accertamento delle seguenti condizioni: ¾ una condotta non occasionale di accumulo di rifiuti; ¾ lo scarico ripetuto; ¾ il degrado dell’area, inteso come alterazione permanente dello stato dei luoghi (si ritiene che tale requisito sia cer tamente integrato nel caso in cui sia consistente la quantità dei rifiuti depositata abusivamente, cfr. Cass. Pen., sez. III, 12 luglio 2004, n. 36062); ¾ la definitività dell’abbandono dei rifiuti medesimi. Il reato di discarica abusiva è punito dall’art. 256, comma 1, lett. b): a) con la pena dell’arresto da tre mesi
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a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. CASO PARTICOLARE: I VEICOLI FUORI USO Per quanto specificamente concerne i veicoli fuori uso, manca nel citato decreto legislativo una norma ad hoc; tuttavia, i giudici hanno avuto modo di pronunciarsi più volte sulla questione, dando luogo ad una nutrita giurisprudenza. In primo luogo, non appare sufficiente lo stato di inserivibilità irreversibile dei veicoli e delle loro par ti, dovuto ai soli tempi di giacenza degli stessi nell’area: vi devono infatti essere anche modalità di deposito tali da dare luogo
ad infiltrazioni di oli od altri liquidi nel suolo o ad altre forme di inquinamento ambientale, con esclusione del generico deflusso delle acque di dilavamento. Ad esempio, la Cassazione ha stabilito che “ la attività di custodia di autoveicoli e motoveicoli sequestrati, tenuti a disposizione dell’autorità giudiziaria o amministrativa, non configura attività di realizzazione e gestione di discarica , atteso che i veicoli in sequestro di per sè non possono considerarsi destinati all’abbandono, nè per volontà del detentore nè per obbligo giuridico” (Cass. Pen., sez. III, 20 marzo 2002, 16249), a meno che, ovviamente, non vi sia spargimento sul terreno di carcasse di veicoli in pessime condizioni, di pneumatici o altro materiale (quale olio o liquidi refrigeranti) poiché in tal caso i veicoli sequestrati si trasformano in rifiuti inquinanti destinati all’abban-
dono, dando vita ad una discarica con assoluto degrado ambientale. Inoltre, la Suprema Corte ha rilevato che “I veicoli fuori uso sono rifiuti e i proprietari se ne disfano in concreto mediante consegna all’autodemolitore. Questi, anche se recupera le parti dei veicoli per la sua attività di meccanico, deve sottostare alle disposizioni in tema di gestione dei rifiuti. La collocazione delle vetture in area recintata di dimensioni apprezzabili, in modo disordinato e per tempo prolungato, con consistente e stabile alterazione dello stato dei luoghi e conseguente degrado degli stessi, è idoneo a configurare un’ipotesi di discarica abusiva e non di mero abbandono” (Cass. Pen., sez. III, 1 giugno 2005, n. 20518). Integra, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il reato di realizzazione di discarica abusiva la condotta di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei
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tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e compor tino il degrado dell’area su cui insistono: nella motivazione della sentenza la Corte ha ulteriormente affermato che tale condotta, sulla base di specifici presupposti, può concernere anche l’accumulo di rifiuti in area collocata all’interno dello stabilimento produttivo. Nella specie, si trattava di accumulo di quasi 3.500 mc di materiali vari ed eterogenei, ammassati in modo indifferenziato all’interno di un cortile oramai abbandonato, ma le medesime considerazioni possono essere estese al caso dei veicoli fuori uso (Cass. Pen., sez. III, 18 settembre 2008, n. 41351). Per tanto, in sintesi, ai fini della configurazione del reato di discarica abusiva di veicoli fuori uso devono, secondo la giurisprudenza, ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: • accumulo ripetuto nel medesimo luogo; • veicoli oggettivamente destinati all’abbandono; • stabile alterazione del luogo, con conseguente degrado dello stesso. In par ticolare, la non occasionalità dell’accumulo vale come criterio distintivo del reato di discarica abusiva rispetto alla diversa fattispecie di deposito temporaneo di rifiuti: quest’ultimo è infatti configurabile solo qualora ricorrano precise condizioni stabilite dalla legge, in mancanza delle quali si è in presenza del reato di deposito incontrollato o di
discarica abusiva di rifiuti. Altro aspetto di particolare interesse è l’individuazione del soggetto in concreto responsabile del reato di discarica abusiva. La Suprema Cor te a tal proposito ha stabilito che “è vero che il proprietario del suolo non può essere ritenuto responsabile per questa sua qualifica - o per una eventuale condotta di mera connivenza - dell’abbandono di rifiuti che altri hanno depositato sul suo terreno in quanto non è riscontrabile una fonte formale dalla quale fare derivare l’obbligo giuridico di impedire l’evento. In coerenza con tale principio, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il proprietario sia responsabile della contravvenzione di abbandono di rifiuti, o di discarica abusiva, solo se ha posto in essere la condotta tipica, o ha fornito un apporto morale o materiale all’autore del reato” (Cass. Pen., sez. III, 7 febbraio 2008, n. 6099). Infine, di grande impor tanza risulta essere la sentenza n. 35134 del 18 giugno 2009, secondo cui risponde del reato di dicarica abusiva “chi ha in deposito auto fuori uso, anche se munite di targa, e non rispetta le norme sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi. I veicoli a fine vita, infatti, sono classificabili come rifiuti pericolosi sia ai sensi del d.lg. n. 22/1997 che del vigente d.lgs. n. 152/06 quando non sono stati bonificati mediante l’eliminazione dei materiali inquinanti”. per contatti: rosabertuzzi@libero.it
Corte di Cassazione n. 35134 del 18 giugno 2009 “... risponde del reato di discarica abusiva, e quindi ne consegue la confisca dell’area, chi ha in deposito auto fuori uso, anche se munite di targa, e non rispetta le norme sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi. I veicoli a fine vita, infatti, sono classificabili come rifiuti pericolosi sia ai sensi del d. lg. n. 22/1997 che del vigente d. lgs. n. 152/06 quando non sono stati bonificati mediante l'eliminazione dei materiali inquinanti”.
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Mercato delle auto
ANCHE A GIUGNO IL TREND È IN DISCESA Le immatricolazioni del mese sono le più basse dal 1996 e anche le emissioni di CO2 non danno segnali rassicuranti a cura di Valentina Bellucci
Il mercato italiano dell’auto nuova, in giugno, ha registrato solo 170.625 immatricolazioni, secondo quanto reso noto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Bisogna risalire al 1996 per trovare un giugno inferiore. Rispetto all’analogo mese dello scorso anno, la flessione è del 19,1% con oltre 40.000 targhe in meno rispetto alle 210.972 del 2009. Nel cumulato dei primi sei mesi le immatricolazioni risultano 1.163.602, il 2,9% in più rispetto al primo semestre del 2009. “Il dato del semestre, però - spiega Gianni Filipponi, Direttore Generale dell’UNRAE, l’Associazione che rappresenta le case estere operanti in Italia - può trarre in inganno sul reale andamento della domanda di nuove auto.
gennaio
febbraio
marzo
Le consegne effettuate nei primi tre mesi dell’anno, che in effetti erano la coda delle vendite con incentivi del 2009, continuano ad avere, ancora un considerevole peso sul cumulato”. La conferma viene dalla raccolta di ordini che, sulla base di una prima anticipazione dello scambio di dati tra ANFIA e UNRAE, a giugno i contratti siglati sfiorano le 150.000 unità, circa il 17% in meno rispetto a giugno 2009. Nel primo semestre i contratti siglati sono circa 930.000, il 24% in meno rispetto ai primi sei mesi del 2009. “Prosegue il trend decrescente innescato ad aprile con l’esaurimento, a fine marzo, del portafoglio ordini accumulato negli ultimi mesi del 2009 per effetto degli incentivi- ha dichiarato Eugenio Razelli, Presidente di ANFIA.
aprile
maggio
Nella classifica delle auto più vendute nel mese il podio spetta alle marche nazionali, con Fiat Punto (12.910) che passa al primo posto seguita da Fiat Panda (11.216) e al terzo Fiat 500 (7.153). Un aspetto non trascurabile è che il mercato delle immatricolazioni espresso nel secondo trimestre dell’anno dopo la fine degli incentivi, sta riportando indietro l’operazione di riduzione delle emissioni di CO2, fenomeno che aveva assunto nel corso del periodo di incentivazione aspetti molto positivi e che si era protratto anche nel primo trimestre del 2010. Secondo l’elaborazione effettuata dagli analisti dell’UNRAE, la media ponderata calcolata sulle immatricolazioni di nuove auto del gennaio/marzo - era scesa a prosegue a pag. 13
giugno
luglio2010
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Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010
PUBBLICATE LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO 17/12/2009 CHE ISTITUISCE IL SISTRI Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2010 il Decreto Ministeriale 9 luglio 2010 che proroga al 1° ottobre 2010 il termine “unificato” di operatività del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) per tutti i soggetti obbligati. Il Decreto 9 luglio 2010 entra in vigore il 14 luglio 2010, giorno successivo alla pubblicazione in GU, avvenuta, tra l’altro, in concomitanza con la scadenza del termine di applicazione del Sistri per il primo gruppo di soggetti obbligati, nel quale rientrano i grandi produttori di rifiuti pericolosi e le imprese di recupero e smaltimento. Oltre alla proroga dei termini di operatività del nuovo sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti, il Dm 9 luglio 2010 apporta numerose modifiche alla disciplina del “Sistri”, secondo intervento di “restyling” del Dm 17 dicembre 2009 dopo quello apportato dal Dm 15 febbraio 2010. Officine installatrici delle black box, impianti di coincenerimento (videosorveglianza), imprese produttrici di rifiuti pericolosi e gli imprenditori agricoli (contributi) e associazioni imprenditoriali delegate (nuove modalità semplificate) sono alcuni dei soggetti interessati alle novità normative, in vigore dal 14 luglio 2010.
(ndr: Si avverte che il testo del Decreto inserito nelle pagine di questo Inserto non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea). dalla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 9 luglio 2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilit dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’ar ticolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, conver tito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, conver tito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini» e, in particolare, l’art. 14-bis; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’ar t. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’ar t. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, conver tito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilit dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’ar t. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 conver tito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48, supplemento ordinario; Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009, come modificato dal predetto decreto del 15 febbraio 2010; Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 3134/2010 dell’8 luglio 2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 luglio 2010; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI 1. I termini di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 relativi all’operativit del SISTRI, sono prorogati al 1° ottobre 2010. 2. Il termine, previsto nell’Allegato IA del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, punto 5. «Procedura di ritiro», per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione delle black box è prorogato al 12 settembre 2010. 3. Il termine di trenta giorni previsto all’Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, punto 1. «Individuazione delle officine autorizzate all’installazione delle black box», per la presentazione delle domande di autorizzazione all’installazione delle black box da par te delle imprese in possesso dei requisiti previsti nel citato Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che espletano l’attività di autoriparazione nel settore elettrauto, è soppresso. I corsi di formazione avranno luogo nelle date indicate sul Portale SISTRI, in numero di due per ciascun anno solare a decorrere dal 2011. Per l’anno 2010, fatta salva la validità del corso di formazione già tenuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha luogo un ulteriore corso di formazione. Le modalit di presentazione delle domande di autorizzazione all’installazione delle black box e la procedura per il rilascio delle autorizzazioni predette sono regolate dalle norme contenute nel medesimo Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009. Art. 2 Estensione della videosorveglianza agli impianti dedicati di coincenerimento dei rifiuti 1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 5 del decreto mini-
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steriale 17 dicembre 2009, si applicano anche agli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133. Ar t. 3 Modifiche all’art. 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 1. All’ar t. 3, comma 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al predetto Albo» sono aggiunte le seguenti: «e per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il traspor to dei rifiuti urbani». 2. All’art. 3, comma 11 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di consentire la consultazione del registro cronologico e delle singole schede di movimentazione, i dispositivi USB sono tenuti presso l’unit o la sede dell’impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all’autorit di controllo che ne faccia richiesta.». Ar t. 4 Modifiche all’art. 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 1. All’ar t. 5, comma 9 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, o, per i rifiuti dell’ ”Elenco verde”, l’Allegato VII del medesimo Regolamento.». 2. All’art. 5, comma 13 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, dopo le parole: «il trasporto dei rifiuti non accettati» sono aggiunte le parole: «e restituiti al produttore» e, alla fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Qualora i rifiuti non accettati dall’impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sul registro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.». 3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui all’art. 5, commi 6 e 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’ar t. 7 del decreto ministeriale 15 febbraio 2010, non si applicano all’attivit di microraccolta di cui all’ar t. 193, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. Le schede SISTRI di cui all’Allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal DM 15 febbraio 2010, con le modifiche disposte dal presente ar ticolo, sono pubblicate sul Portale SISTRI. Ar t. 5 Operatività del SISTRI in aree non coperte dalla
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rete 1. All’art. 6, comma 4, primo periodo del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, dopo le parole «o non funzionamento del sistema,» sono aggiunte le parole «anche a causa di una mancanza di copertura della rete di trasmissione dati,». Art. 6 Contributi 1. All’Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 è aggiunta la seguente tabella: ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI ADDETTI PER UNITÀ LOCALE QUANTITATIVI ANNUI Da 1 a 5 Fino a 200 kg Da 1 a 5 Oltre 200 e fino a 400 kg Da 6 a 10 Fino a 400 kg IMPRENDITORI AGRICOLI Da 1 a 5 Fino a 200 kg Da 1 a 5 Oltre 200 e fino a 400 kg Da 6 a 10 Fino a 400 kg COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI
CONTRIBUTO € 50 € 60 € 60 € 30 € 50 € 50 € 60
2 I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unit locali con meno di 10 addetti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall’unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unit locale con più di 10 dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali. 3. I soggetti interessati dalle modifiche di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno gi provveduto al pagamento dei contributi, ed i soggetti che per errore hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti soggetti inoltrano apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello che sar reso disponibile sul sito internet www.sistri.it 4. All’Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2010, al paragrafo «Modalit di pagamento dei contributi», dopo le parole: «Il pagamento potr avvenire nei seguenti modi:», le parole da: «presso qualsiasi ufficio postale» a: «presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia):» sono sostituite dalle seguenti: «presso qualsiasi ufficio postale: mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre
2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA In par ticolare, nella causale di versamento occorrer indicare: contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell’Operatore; il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione; presso gli spor telli del proprio istituto di credito: mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427 Beneficiario: TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44 00147 - ROMA CODICE FISCALE 97222270585 In par ticolare, nella causale di versamento occorrer indicare: contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell’Operatore; il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione; presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia):». Ar t. 7 Modifiche all’art. 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 1. All’ar t. 7, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all’ar t. 2135 del codice civile, i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi, nonche’ i soggetti di cui all’ar t. 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro ar ticolazioni territoriali, o societ di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.». 2. All’ar t. 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e’ aggiunto, dopo il comma 1, il seguente comma: «1-bis. Le Associazioni imprenditoriali delegate, o loro societ di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg all’anno, la compilazione avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Il registro cronologico e le singole schede SISTRI sono conservate
per almeno tre anni presso la sede del delegante e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell’autorit di controllo che ne faccia richiesta.». Art. 8 Moduli di iscrizione 1. Ai punti 2.3 dei moduli di iscrizione 1 e 2 allegati al decreto ministeriale 15 febbraio 2010, l’intero periodo e’ sostituito dal seguente: «Il numero di dipendenti di ciascuna unit locale e’ calcolato con riferimento al numero di addetti, ossia delle persone occupate nell’unit locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unit lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si deve arrotondare all’intero superiore o inferiore più vicino. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero di dipendenti occupato si è modificato rispetto all’anno precedente in modo da incidere sull’impor to del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all’anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.». Art. 9 Definizioni 1. Ai fini dell’applicazione della normativa di cui al presente decreto e ai precedenti decreti 17 dicembre 2009 e 15 febbraio 2010 si intende per : a) dipendenti: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell’unit locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unit lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite; b) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, organizzato, secondo le esigenze territoriali e comunque nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della prossimit, dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro ar ticolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associa-
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zioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; c) associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale: le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936. Ar t. 10 Entrata in vigore 1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2010 Il Ministro: Prestigiacomo Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio Registro n. 8, foglio n. 341
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segue da pag. 12 131,8 g/km di CO2, con un valore ancor più interessante (129,2) se si prendono in considerazione solo le vendite a persone fisiche. Nel secondo trimestre, i valori hanno registrato una netta e progressiva inversione di tendenza: 134,5 g/km di CO2 per il totale mercato e 132,6 per le sole vendite a persone fisiche. “Il netto calo delle vendite di vetture a più basso impatto ambientale - ha sottolineato il Direttore Generale dell’UNRAE, Filipponi - ha frenato il processo di abbattimento delle emissioni di CO2, allontanandoci dagli obbiettivi fissati per il 2012 dall’Unione Europea”. “In un quadro più generale - ha concluso Filipponi - appare indispensabile intervenire al più presto sulla revisione della fiscalità e dei costi di gestione basati sull’effettivo uso del mezzo e non più sulla proprietà dei veicoli. Per quanto riguarda le auto aziendali - poi - l’UNRAE continua a chiedere con forza una sostanziale modifica della fiscalità, tale da allineare
la situazione italiana a quella di tutti i principali paesi europei”. Osservando i dati riscontriamo inoltre la rinnovata crescita delle immatricolazioni di vetture diesel (48,7%), e il recupero nel settore noleggio (salito dal 13,9 al 18,5%). Anche le consegne di veicoli commerciali leggeri ammontano a 16.703 unità, il 3,7% in più rispetto a giugno 2009. “Anche a giugno il mercato dei veicoli commerciali leggeri si mantiene sui livelli previsti, con un lieve incremento delle consegne (+3,7%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno, che aveva chiuso a -21,7% nei confronti di giugno 2008 - ha commentato Eugenio Razelli, Presidente di ANFIA - La chiusura del primo semestre 2010 risulta in crescita per via della pesante flessione subita nel primo semestre 2009 (-30%). Nel panorama dell’attuale congiuntura economica, ancora critica, e in assenza di provvedimenti mirati a risollevare questo specifico comparto, non possiamo attenderci grossi progressi di qui a fine anno, a maggior ragione con l’inizio della stagione estiva”. “Gli investimenti degli operatori professionali, al momento ridotti o rinviati per
far fronte alla situazione congiunturale, ripartiranno quando ripartirà l’economia” In Europa proseguono i segnali negativi. Secondo i dati elaborati dall’ACEA, l’Associazione dei Costruttori europei, sono state immatricolate nei 27 mercati continentali e nei 3 dell’Efta 1.164.994 vetture, con una flessione dell’8,7% rispetto all’analogo mese dello scorso anno. La flessione era già iniziata ad aprile e maggio e le uniche due nazioni che sembrano tener ancora botta sono Spagna, che continua a beneficiare degli effetti positivi del Plan 2000E e Gran Bretagna. In Germania ad esempio, in 5 mesi sono andate già perse 450.000 immatricolazioni. Maggio e giugno hanno fatto registrare la maggiore flessione dell’anno segnalando cosi una accelerazione del declino che dovrebbe proseguire anche nei prossimi mesi. In Francia, la prima flessione consistente è stata in maggio (-11,5%) dopo molti mesi positivi. Il mercato francese si allinea a quello di Germania e Italia, contribuendo così alla flessione generale della domanda continentale. È questo il segno tangibile che l’effetto positivo e benefico degli incentivi alla rottamazione è quasi svanito e che bisogna immediatamente correre ai ripari senza indugiare oltre. Sebbene Gran Bretagna e Spagna mandano segnali incoraggianti e continuano a registrare una crescita, queste due nazioni rappresentano una eccezione che, allo stato attuale delle cose, conferma la regola. È oppor tuno inver tire la rotta e magari cercare di prendere esempio dalle Nazioni che non hanno subito flessioni per capire come e da dove ripar tire in modo da non rendere ancora di più un miraggio l’abbattimento delle emissioni di CO2.
Fonte: UNRAE
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
Rottami ferrosi
QUANDO SONO RIFIUTI E QUANDO MATERIA PRIMA SECONDARIA La Corte di Cassazione fa il doveroso distinguo a cura di Alberto Piastrellini
I materiali ferrosi rientrano nella qualifica di materia prima secondaria solo quando provengono da un centro autorizzato di gestione di trattamento dei rifiuti e presentano caratteristiche rispondenti a quelle elencate dai Decreti Ministeriali per il recupero agevolato. In caso contrario, dopo le modifiche introdotte con D. Lgs. N. 4/2008, i materiali ferrosi rientrano nel campo della disciplina sui rifiuti. A precisarlo, ribadendo peraltro un concetto più volte espresso, è stata la III Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione che con Sentenza n. 22013 del 9 giugno 2010, ha respinto un ricorso avverso ad una condanna precedentemente comminata dal Tribunale di Padova. Per maggior informazione dei Lettori, pubblichiamo il testo della Sentenza.
Dott. Alfredo Teresi Dott. Claudia Squassoni Dott. Guicla Immacolata Mulliri Dott. Giulio Sarno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: (omissis) avverso la Sentenza n. 900/2008 Tribunale di Padova, del 24/02/2009 (omissis) Motivi della decisione
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Terza Sezione Penale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pierluigi Onorato
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Con sentenza 24 febbraio 2009, il Tribunale di Padova ha ritenuto (omissis) responsabili del reato previsto dall’art. 256 c. 2 lett.a, c.4 D. Lgs. 152/2006 (per avere, quali legali rappresentanti di una ditta, omesso di osservare le prescrizioni della autorizzazione per la messa in riserva e recupero dei rifiuti speciali) e ha condannato ciascuno alla pena di euro cinquemila di ammenda.
A sostegno della conclusione, il Giudice ha rilevato come, dalla deposizione di un teste e dalla documentazione fotografica, risultasse che vi erano due cumuli di rottami ferrosi frammisti a materie prime secondarie e la situazione rendeva impossibile la verifica della allocazione del materiale nelle aree prestabilite e la individuazione dei siti destinati ai rifiuti in arrivo, allo stoccaggio, alla messa in sicurezza. Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare rilevando: - che la procedura rappresenta una abnormità per non essere stato revocato il decreto penale di condanna; - che il teste ha riferito del sopralluogo del 7 marzo 2007 (data non inserita nel capo di imputazione) e, quindi, di una condotta diversa da quella contestata ed il Pubblico Ministero non ha provveduto a sensi dell’art. 517 cpp.: nelle epoche indicate nel capo di imputazione non è stata accertata alcuna violazione; - che il Giudice non ha tenuto conto che il materiale ferroso era stato selezionato e, pertanto, doveva qualificarsi materia prima secondaria; - che è immotivata la quantificazione della pena per la quale non è stata effettuata la diminuente del c. 4 dell’art. n. 256 del D. Lgs. Citato. Le cesure degli atti di ricorso non sono meritevoli di accoglimento. La mancata revoca espressa del decreto penale, prima di procedere al giudizio conseguente alla opposizione, non è causa di nullità del procedimento, in quanto la revoca è un antecedente indefettibile del giudizio e si verifica ope legis, per il solo fatto della sua celebrazione, e non ope iudicis (ex plurimis: Cass. Sez. 5 Sentenza 38966/2005). Inoltre, per la violazione dell’art. 424 c. 3 cpp, non è prevista una sanzione processuale per cui non è ravvisabile alcuna nullità per il principio di tassatività enucleato dall’art. 177 cpp. Relativamente alla seconda cesura, si osserva come il presente procedimento origini da accertamenti dei funzionari dell’Arpav che hanno rilevato varie irregolarità nella gestione dei rifiuti che non rispettava le prescrizioni dell’atto autorizzatorio. Nel capo di imputazione, il Pubblico Ministero aveva formulato l’accusa in modo chiaro, preciso, puntuale che ben focalizzava la condotta antigiuridica della quale gli imputati erano chiamati a rispondere. Il rilievo che la contestazione faceva riferimento ai sopralluoghi del 8, 13, 14 aprile 2007 (e non a quello antecedente del 7 marzo 2007 in relazione al quale ha riferito un teste al dibattimento) non ha impedito agli imputati di comprendere l’addebito e di esplicare una completa e fattiva azione difensiva su ogni elemento dell’accusa. La circostanza, accessoria rispetto al nucleo della contestazione, che l’accertamento del reato sia avvenuto anche in data 7 marzo 2007 è emersa in esito ad una testimonianza assunta nel contraddittorio dibattimentale; la nuova emergenza non ha posto agli imputati di fronte ad una contestazione “a sorpresa” e non ha interferito
negativamente sulla loro pregressa linea difensiva. Il fatto ritenuto in sentenza non si è trasformato in modo radicale rispetto allo originario contenuto dell’imputazione per cui non è riscontrabile alcuna violazione dell’art. 521 cpp. Nel merito, gli imputati non negano che l’autorizzazione imponesse loro di collocare in aree distinte le materie prime secondarie ed i rifiuti, ma sostengono che il materiale ferroso, in esito alla selezione, aveva perso la qualifica di rifiuto. La tesi difensiva non tiene conto che, secondo l’originario testo dell’art. 183 c. 1 lett. U del D. Lgs. 152/2006 (vigente all’epoca del commesso reato), i rottami ferrosi erano considerati materie prime secondarie per attività di siderurgia quando la loro utilizzazione fosse certa e fossero rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef o altre specifiche nazionali o internazionali. Attualmente, dopo le modifiche introdotte con il D. Lgs. N. 4/2008, i materiali ferrosi rientrano nel campo della disciplina dei rifiuti salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e di trattamento dei rifiuti, presentino caratteristiche rispondenti a quelle elencate dai Decreti Miniseriali per il recupero agevolato dei rifiuti assumendo, in tale caso la qualifica di materia prima secondaria. Nel caso in esame, manca la prova che i rottami ferrosi corrispondessero alle caratteristiche su specificate. Per quanto concerne la pena, la motivazione (che fa generico riferimento ai parametri indicati dall’art. 133 cp) è sufficiente dal momento che il Giudice ha optato per la sola ammenda inflitta in misura non affittiva. Non era necessaria l’indicazione della diminuzione di pena operata per il c. 4 dell’art. n. 256 del D. Lgs 152/2006 perché il decremento non è lasciato alla discrezione del Giudice, ma determinato dalla legge nella misura della metà; questo in rilievo consente di individuare la pena fissata dal Tribunale pur in mancanza di una precisazione in tale senso. PQM La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, 13 aprile 2010.
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Commercio all’ingrosso di rottami ferrosi e metallici
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Veicolo fuori uso
LA CASSAZIONE RIBADISCE LA DEFINIZIONE Nel caso in esame: abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi sul suolo di un’area di competenza di una società a cura di Alberto Piastrellini
In base alle norme vigenti, va considerato “fuori uso” sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata. L’occasione per tornare sulla definizione di “veicolo fuori uso” è stata offerta alla Corte di Cassazione nel caso di un ricorso presentato dal legale rappresentante di una Società contro una precedente sentenza che gli contestava l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non (costruiti da camion ed autovetture), su suolo di pertinenza della società stessa.
Nella stessa Sentenza la Corte ha ribadito che “il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 51 comma 2, del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, è ipotizzabile non soltanto in capo alle imprese o agli enti che effettuano una delle attività indicate al comma 1 del citato art. 51 (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti), ma a qualsiasi impresa, avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 cod. civ., o ente, con personalità giuridica o operante di fatto, atteso che il precedente riferimento alla attività di gestione dei rifiuti originariamente previsto dal comma in questione risulta soppresso con Legge 9 dicembre 1998 n. 426”. Pubblichiamo, di seguito uno stralcio della Sentenza a maggior informazione dei Lettori.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Terza Sezione Penale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Pierluigi Onorato Dott. Alfredo Teresi Dott. Claudia Squassoni Dott. Guigla Immacolata Mulliri Dott. Giulio Sarno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da (omissis) avverso la sentenza n. 3057/2008 Cor te d’Appello di Firenze, del 20/03/2009. Visti gli atti, la Sentenza, il Ricorso
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
Udita in Pubblica Udienza del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giulio Sarno; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott, Montagna Alfredo che ha concluso per inammissibilità del ricorso. (omissis) propone ricorso per Cassazione accerso la Sentenza in epigrafe con la quale la Cor te d’Appello di Firenze ha confermato la condanna dell’imputato inflitta dal Tribunale di Arezzo, Sezione distaccata di Sansepolcro, per il reato di cui agli ar tt. 81 c.p., 192 co 1 e 256 co. 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 contestato per avere in più occasioni, nella qualità di legale rappresentante della (omissi), abbandonato e depositato incontrollatamente rifiuti pericolosi – camion completo di serbatoio carburante, batteria condensatore, oli, camion incidentato completo con rimorchio ferraglia, camion con motrice incendiata con motore, completi di liquidi con fuoriuscita di olii, camion incidentato con impianto di aria condizionata completa di filtri liquidi, e non pericolosi – quattro autovetture con targa in evidente stato di abbandono e sei cabine di camion, su suolo dell’area di per tinenza della società. Eccepisce in questa sede il ricorrente: violazione dell’art. 183 D. Lgs. 152/2006, in realazione all’art. 1 c.p., agli artt. 3, 13 del D. Lgs. n. 209/03, dell’ar t. 6 D. Lgs. 22/97, con riferimento all’art. 14 D. Lgs. 138/02 sul rilievo che gli automezzi rinvenuti nel piazzale dell’autocarrozzeria non possono essere considerati rifiuti potendosi considerare tali solo gli oggetti di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi mentre, nella specie, i mezzi, targati e con proprietari, erano destinati ad un prossimo futuro riutilizzo dopo le riparazioni necessarie. E si aggiunge anche che solo il decreto del ministero dell’Interno n. 22/1999 disciplina l’iter formale propedeutico per trasformare il veicolo da entità circolante a rifiuto.
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Violazione dell’ar t. 256 D. Lgs. 152/06 in relazione all’ar t. 192 co 1 e 2, all’ar t. 1 c.p. ed all’art. 255 con riferimento agli artt. 1, 3, 13 del D. Lgs. 209/03 sul rilievo che la disposizione in esame sanziona l’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e che si riferisce pertanto a quei soggetti che effettuano le attività di gestione in modo professionale e non può essere applicata quindi all’attività della carrozzeria. Si evidenzia inoltre che alla corte fiorentina sarebbe sfuggita anche la distinzione fra deposito temporaneo occasionale accidentale ed attività organizzata per il trattamento alla gestione di veicolo fuori uso o di altri rifiuti. Violazione dell’art. 184 del D. Lgs. 152/06 con riferimento all’ar t. 231 dovendosi escludere che nella specie si trattasse di rifiuti pericolosi. Il ricorso è infondato e va per tanto rigettato. In ordine al primo motivo occorre rilevare come, anche di recente, questa Sezione abbia affermato che in tema di rifiuti, la circostanza che un veicolo risulti ancora iscritto negli elenchi del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) non ne esclude la natura di rifiuto speciale, nel caso in cui il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione (Sez. 3 n. 20424 del 27/01/2009 Rv. 243504). Tale orientamento va ribadito nella specie non apparendo decisivi i rilievi del ricorrente. L’ar t. 3, comma 1 lett. B) del D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 209, “attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, richiamato dall’ar t. 231 del D. Lgs 152/06, definisce, infatti “veicolo fuori uso, un veicolo… a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell’ar t. 6 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche”. Il successivo comma 2 recita: “Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b): a) con la consegna ad un centro autorizzato di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite
soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell’automercato o della succursale o della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. È, comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario ; b) nei casi previsti dalla presente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; c) a seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria; d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono”. Ora se è vero che alla lettera a) si precisa che è considerato rifiuto il veicolo ufficialmente privato delle targhe per il quale sia stata effettuata la cancellazione al PRA, appare ingiustificatamente riduttivo limitare a questo solo caso l’ipotesi in cui il veicolo fuori uso debba essere considerato rifiuto atteso che il D. Lgs. in questione persegue l’obiettivo di attuare la Direttiva 2000/53/CE che tale limitazione non opera. Ed invero all’art. 2 n. 2) la citata Direttiva prevede che debba intendersi per “veicolo fuori uso” un veicolo che costituisce un rifiuto ai senso dell’art. 1 lettera a), della Direttiva 75/442/CEE. Pertanto, tenuto conto di quanto sancito alla lettera d) del comma 2 dell’ar t. 3 D. Lgs. 309/03, deve essere considerato “fuori uso” sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato della targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che – come nella specie – risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (sul punto, Sez. 3 n. 33789 del
23/06/2005 Rv. 232480). Di qui la considerazione della correttezza del ragionamento della Cor te di merito che non ha ritenuto di doversi soffermare sulla mancata riconsegna delle targhe al PRA ritenendo evidentemente tale accertamento non decisivo e che piuttosto si è concentrata sulla individuazione degli elementi sintomatici dello stato e della volontà di abbandono degli automezzi. In questo senso appaiono logicamente valorizzate le condizioni in cui le motrici ed i veicoli si trovavano. È appena il caso di rilevare infine che la spiegazione fornita dal ricorrente che ha giustificato la presenza dei veicoli in funzione con la necessità di riparazione, in quanto correttamente e logicamente esclusa dalla Cor te di merito, non può formare oggetto di esame in questa sede, essendo notoriamente preclusa nel giudizio di legittimità la verifica di merito delle conclusioni della sentenza impugnata.
tamente si è fatto riferimento da parte dei giudici di appello alle componenti pericolose dei veicoli e si è evidenziato come i veicoli fuori uso abbiano come codice di riferimento CER 160106* (art. 184 co. 5). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali. Così deciso in Roma, il 13/94/2010.
Quanto al secondo motivo questa Sezione ha precisato che il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all’ar t. 51 comma 2, del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, è ipotizzabile non soltanto in capo alle imprese o agli enti che effettuano una delle attività indicate al comma 1 del citato ar t. 51 (raccolta, traspor to, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti), ma a qualsiasi impresa, avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 cod. civ., o ente, con personalità giuridica o operante di fatto, atteso che il precedente riferimento alla attività di gestione dei rifiuti originariamente previsto dal comma in questione risulta soppresso con Legge 9 dicembre 1998 n. 426 (Sez. 3, n. 9544 dell’11/02/2004 Rv. 227570). Tali considerazioni non possono che essere ribadite per l’art. 256 del D. Lgs. 152/06 che riproduce l’art. 51 co. 2 nella più recente formulazione. In ordine al terzo motivo, infine, corret-
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
Trasporto non autorizzato di rifiuti e terzo proprietario del mezzo
DIMOSTRARE LA BUONA FEDE PER EVITARE LA CONFISCA DEL MEZZO a cura di Alberto Piastrellini
Già più volte la Corte di Cassazione ha sottolineato che, in tema di gestione dei rifiuti: “…in caso di trasporto non autorizzato, il terzo proprietario del mezzo adoperato per il trasporto, estraneo alla commissione del reato, per evitare la confisca ed ottenere la restituzione del mezzo deve provare la sua buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell’uso illecito o che tale uso non era collegabile ad un proprio comportamento negligente”. “Incombe, quindi, sul terzo proprietario che chiede la restituzione del bene, la dimostrazione rigorosa del presupposto della sua buona fede, che giustifica la mancata confisca”. L’occasione per ribadire il concetto è stata offerta da un’ennesima Sentenza che riportiamo di seguito a maggior approfondimento dei Lettori.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Terza Sezione Penale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
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Dott. Pierluigi Onorato Dott. Alfredo Teresi Dott. Alfredo Maria Lombardi Dott. Luigi Marini Dott. Santi Gazzara ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dall’Avv. (omissis), difensore di fiducia di (omissis) avverso l’ordinanza in data 19/10/2009 del Tribunale di Macerata, con la quale è stato rigettato l’appello avverso il diniego di restituzione di un automezzo. Udita la Relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi; Visti gli atti, la Ordinanza denunziaa ed il Ricorso, Udito il P. M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per inammissibilità del ricorso; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Macerata ha rigettato
l’appello proposto da (omissis) avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 3/09/2009, che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro di un automezzo; sequestro disposto in relazione al reato di cui all’art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006. Il Tribunale della libertà ha osservato che risulta incontestabile il fumus del reato oggetto di indagine, in quanto l’indagato, (omissis), è stato sorpreso alla guida dell’autocarro mentre traspor tava rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi. L’ordinanza ha altresì affermato che nella specie sussistono le esigenze cautelari connesse al pericolo che l’automezzo venga ulteriormente impiegato per la commissione di analoghe condotte illecite, non risultando, tra l’altro, che lo stesso sia stato adoperato contro la volontà del proprietario; che, inoltre, l’affermazione dell’appellante, secondo la quale egli avrebbe ignorato l’uso che l’indagato intendeva fare del mezzo di traspor to, costituisce una mera asserzione, inidonea a far venire meno l’obbligo di confisca dell’autocarro. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del (omissis), che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova. Si deduce, in sintesi, che l’affermazione del Tribunale della libertà, secondo la quale il (omissis) non è riuscito a provare la sua buona fede, è errata, in quanto fondata su un’illegittima inversione dell’onere della prova, essendo stato posto a carico del terso proprietario l’onere di provare che egli non era consapevole dell’uso che sarebbe stato fatto del mezzo di traspor to. Si deduce inoltre che nel caso in esame non si versa un’ipotesi cer ta di confisca obbligatoria, essendo la misura di sicurezza patrimoniale legata all’accertamento che il terzo proprietario fosse consapevole dell’uso illecito dell’automezzo. Si contesta, infine, la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, essendosi trattato di un episodio del tutto occasionale. Con il successivo ed ultimo mezzo di annullamento si denunciano vizi di motivazione dell’ordinanza. Si deduce genericamente sul punto che la motivazione del provvedimento risulta in contrasto con gli atti processuali cui fa riferimento. Il ricorso non è fondato.
prio comportamento negligente. (Cfr. Sez. III, 2 luglio 2008 n. 26529, Torre, RV 240551: conf. Sez. III 12 dicembre 2008 n. 46012, Castellano, RV 241771; sez. III, 3 agosto 2004 n. 33281, Datola RV 229010). Incombe, quindi, sul terzo proprietario che chiede la restituzione del bene, la dimostrazione rigorosa del presupposto della sua buona fede, che giustifica la mancata confisca. È agevole, poi, osservare, che nel caso in esame non si versa in ipotesi di inversione dell’onere della prova, non consentita in materia penale, in quanto la dimostrazione richiesta al terzo proprietario non riguarda l’accertamento della responsabilità penale. Peraltro, l’accertamento della consapevolezza dell’uso illecito del mezzo di trasporto, che deve essere provata dalla pubblica accusa, comporterebbe la corresponsabilità del proprietario nella commissione del reato. È, invece, onere del proprietario, anche se estraneo al reato, fornire la prova necessaria a contrastare l’obbligo previsto dalla legge di confisca dei mezzi utilizzati per il traspor to illecito di rifiuti. Va anche osservato che, nel caso in esame, il rigetto della richiesta di restituzione dell’autocarro è stata altresì fondata sul pericolo di reiterazione della commissione del reato, esigenza cautelare con riferimento alla quale la cesura del ricorrente è del tutto generica. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, non essendo consentita, ai sensi dell’ar t. 325 cpp, l’impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari reali per vizi di motivazione, che peraltro sono denunciati con formulazione assolutamente generica. Il ricorso, peraltro, deve essere rigettato. Asi sensi dell’ar t. 616 cpp segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM La Cor te rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29/04/2010
È stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, in tema di gestione dei rifiuti, che in caso di traspor to non autorizzato, il terzo proprietario del mezzo adoperato per il trasporto, estraneo alla commissione del reato, per evitare la confisca ed ottenere la restituzione del mezzo deve provare la sua buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell’uso illecito o che tale uso non era collegabile ad un pro-
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
Trasporto illecito di rifiuti
NE BASTA UNO A FAR SCATTARE IL REATO a cura di Alberto Piastrellini
È sufficiente un unico trasporto illecito di rifiuti a far scattare la fattispecie di reato, dal momento che, tale illecito è istantaneo e si concretizza nel momento in cui si realizza la singola condotta. Inoltre, colui che non ha partecipato alla commissione del reato, né a profitti che ne derivano, è ammesso a provare la sua buona fede. A ribadire i due concetti, in parte già trattati dalla precedente Sentenza pubblicata alle pagg. 20 - 21 di questo numero del Notiziario, è ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione che si è pronunciata con una apposita Sentenza lí8 giugno 2010 a conclusione della procedura n. 21655/10. Ne forniamo il testo per una maggiore informazione dei Lettori.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Terza Sezione Penale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Dott. Pierluigi Onorato Dott. Alfredo Teresi Dott. Claudia Squassoni Dott. Guicla Immacolata Mulliri Dott. Giulio Sarno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da (omissis) il 18/01/1980 avverso l’ordinanza n. 1172/2009 Tribunale della libertà di Roma, del 22/09/2009 (omissis)
la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente dall’art. 256 c. l. D. Lgs. 152/2006. La attività di trasporto è inserita tra quelle di gestione dei rifiuti (per la chiara norma definitoria dell’ar t. 183 c. l lett. d D. Lgs. 152/2006) e, per tanto, la mancanza di un provvedimento che la sorregga ha rilevanza penale. La deduzione della difesa, secondo la quale l’indagato esercitava l’attività di traspor to non in via continuativa, non è provata in fatto ed è irrilevante in diritto; la circostanza prospettata non esonerava l’indagato dall’obbligo di munirsi di un titolo abilitativi perché il reato in esame si configura come istantaneo – e non abituale - e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica con la conseguenza che è sufficiente un unico traspor to ad integrare la fattispecie di reato. In merito alla residua censura, si rileva che l’ar t. 259 uc D. Lgs. 152/2006 (che prevede per il reato di traspor to illecito dei rifiuti la confisca ex lege del mezzo) nulla dispone circa la posizione del terzo incolpevole proprietario del mezzo; una interpretazione costituzionalmente orientata della norma (che evita disomogeneità di trattamento con casi analoghi) por ta a concludere che colui che non ha par tecipato alla commissione del reato, né a profitti che ne derivano, sia ammesso a provare la sua buona fede (Cassazione, III Sezione; sentenza 46012/2008). Tale problematica, tuttavia, esula dai limiti cognitivi del presente procedimento incidentale e sarà affrontata nella sede competente. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 13 aprile 2010.
Motivi della decisione Con ordinanza 22 settembre 2009, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava su di un automezzo utilizzato per l’illecito traspor to di rifiuti rilevando la ipotizzabilità del reato previsto dall’ar t. 256 del D. Lgs. 152/2006. I Giudici hanno evidenziato come il vincolo reale fosse necessario perché prodromico alla confisca obbligatoria per il tipo di reato. Per l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione l’indagato (omissis), deducendo: - che l’attività per cui è processo è stata del tutto occasionale; - che il mezzo appartiene ad un soggetto estraneo alla commissione del reato. Le deduzioni sono meritevoli di accoglimento. Tutte le fasi di gestione dei rifiuti, per essere legittime, devono essere precedute da autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
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