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Istituzionali: I PEPP nel sistema della previdenza complementare italiana

I PEPP NEL SISTEMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ITALIANA

Dal 22 marzo, data di applicabilità del Regolamento (UE) 2019/1238, il palcoscenico della strumentazione per realizzare schemi pensionistici di II pilastro si arricchirà di un nuovo protagonista.

Il ventaglio tipologico dei prodotti di previdenza complementare a disposizione nel nostro Paese, risulta molto ampio, pur avendo generato un modesto sviluppo quantitativo del settore per adesioni e riserve accumulate. Secondo i dati COVIP, al 31 dicembre 2021 (alla soglia dei vent’anni dall’entrata in vigore della normativa sulla materia) il comparto cumula riserve per circa 212,5 miliardi di euro, per una platea di circa 8,8 milioni di teste, in molti (troppi) casi, però, con posizioni individuali di ammontare modesto e del tutto inidoneo alla costituzione di una rendita pensionistica di apprezzabile signific to economico. Quanto ai mezzi tecnici utilizzabili, si va dai fondi pensione di origine collettiva, categoriali, di gruppo o aziendali, siano essi di istituzione anteriore o posteriore all’entrata in vigore del Dlgs 124/1993, ai fondi aperti, fruibili dal singolo individuo o da una collettività, ai PIP assicurativi sottoscrivibili in via esclusivamente individuale. Nell’ambito delle forme collettive sussiste anche la previsione di una tipologia paneuropea (artt. 15-bis e 15ter del Dlgs 252/2005), sebbene questa fattispecie risulti sostanzialmente dormiente. Si può ancora rilevare come la ricchezza di strumenti volti a realizzare una pensione privata non caratterizzi solo l’Italia: come segnalato da Deloitte nel corso di un recente seminario di Assoprevidenza dedicato ai PEPP, nel loro complesso gli Stati membri presentano 72 tipologie di schemi pensionistici privati, proposti da un’ampia gamma di fornitori.

Dal 22 marzo 2022, data di applicabilità del Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul Prodotto pensionistico individuale paneuropeo, ma di fatto dall’8 maggio, quando dovrebbe entrare in vigore la disciplina applicativa domestica del Regolamento stesso (la pubblica consultazione circa lo schema del decreto legislativo è terminata il 12 marzo), il palcoscenico della strumentazione per realizzare schemi pensionistici di secondo pilastro si arricchirà di un nuovo protagonista.

In estrema sintesi: i PEPP sono un istituto previdenziale di II pilastro, di

OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA NORMATIVA EUROPEA

REGOLAMENTO 2019/1238

del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo

Fonte: Deloitte 2022. Nascita di un prodotto pensionistico paneuropeo ad adesione individuale che si affia a ai sistemi di previdenza complementare eventualmente già presenti negli Stati membri

Soggetti che possono istituire e offrie i PEPP: enti creditizi, imprese di assicurazione, enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), imprese di investimento e gestori di fondi di investimento e gestori di fondi di investimento alternativi dell’UE (GEFIA)

Le caratteristiche essenziali del prodotto (requisiti di trasparenza, regole di investimento, diritto di portabilità e transferimento, ...) garantendone la standardizzazione a livello europeo e lasciando alla regolamentazione nazionale la definizione degli asptti specific

Norme uniformi in tema di registrazione del prodotto: il PEPP infatti può essere fornito e distribuito in tutti gli Stati membri solo a seguito di registrazione nel registro pubblico centrale manutenuto dall’EIOPA. L’Autorità competente per la procedura di registrazione in Italia è Covip

... e infine anche norme uniormi in tema di distribuzione e vigilanza, integrate dai Regolamenti Delegati 895 e 896 e dal Regolamento di esecuzione 897

carattere individuale, operante secondo lo schema tecnico della contribuzione definita,connotato da un regime di portabilità fra gli Stati membri. Possono essere istituiti da diversi soggetti: banche, assicurazioni, SGR, enti pensionistici; per loro è previsto l’accreditamento presso un Registro pubblico centrale, mantenuto dall’EIOPA in collegamento con le Authority nazionali. Essi, secondo gli intendimenti di Commissione e Parlamento UE, si pongono quale risposta di risparmio pensionistico agli attuali trend su mobilità, digitalizzazione e sostenibilità, inserendosi in un contesto di mercato sempre più aperto, dinamico e competitivo. Mirano, dunque, a soddisfare le esigenze di consumatori e risparmiatori, in particolare, realizzando impieghi secondo metodologie tecniche volte alla mitigazione del rischio, con una specificaattenzione alle tematiche ESG. Una loro peculiarità risiede nella collocabilità online, sulla base di apposito kit informativo, circostanza che dovrebbe renderli più attraenti, in particolare per le nuove generazioni. I giovani costituiscono, infatti, il segmento di popolazione meno rappresentato tra i citati 8,8 milioni di aderenti ai fondi pensione italiani (ma anche in altri paesi dell’Unione non brillano per attivismo previdenziale). Questa circostanza è paradossale e socialmente deleteria, posto che essi avranno una necessità di maggiore copertura previdenziale privata rispetto alle attuali coorti di pensionati e pensionandi.

Indipendentemente dalla nazione di origine, cioè quello in cui sono basate le entità legittimate a istituire questi “conti personali pensionistici”, si potrà renderli operativi in più na-

“LA NORMATIVA ITALIANA NON SI È ANCORA CONSOLIDATA, MA APPARE CHIARO COME IL LEGISLATORE SIA ORIENTATO A ESTENDERE GLI ISTITUTI GIURIDICI DELLA DISCIPLINA IN VIGORE PER I FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE”

zioni europee (almeno due), creando o meno dei “sottoconti” territoriali, conformi alle diverse discipline emanate da ciascuno Stato, in adeguamento del proprio ordinamento domestico alle previsioni del Regolamento (UE) 2019/1238.

Pertanto, nel nostro Paese, come in ogni altra nazione UE, saranno disponibili tre tipologie di PEPP: 1) PEPP istituiti in Italia 2) PEPP istituiti in altri Paese UE senza sottoconti italiani; 3) PEPP istituiti in un altro Paese UE con sottoconti italiani.

I PEPP IN ITALIA

Nel momento in cui viene stilata questa nota, la normativa sui PEPP italiani non si è ancora consolidata: tuttavia, appare già chiaro come il legislatore sia orientato a estendere a essi, con gli adattamenti del caso, gli istituti giuridici della disciplina in vigore per i fondi di previdenza complementare (Dlgs 252/2005), ivi compresa l’infelice regolamentazione fiscale,connotata dallo schema ETT, escludendo, peraltro, sia la possibilità di conferirvi il TFR, sia la portabilità della posizione individuale al di fuori del circuito dei PEPP medesimi.

Da ultimo, è ragionevole domandarsi quale pronostico si possa avanzare circa il successo del nuovo strumento previdenziale complementare. Esiste a questo proposito una previsione contenuta in uno studio fatto realizzare dalla Commissione che manifesta un notevole ottimismo, accreditando i PEPP di un potenziale di raccolta di riserve per 700 miliardi. L’attivismo che sembrerebbe esservi al riguardo tra le grandi case finanziarie internazionali – non solo europee – pare dare credibilità alla realizzabilità di detta previsione.

Quanto all’Italia, esprimendo una valutazione a titolo personale, le prospettive dei PEPP non sembrerebbero straordinarie, sia in ragione di un’offerta già ricca di numerosi e validi strumenti previdenziali, sia per le scelte limitative a cui sembrerebbe orientato il legislatore domestico, con l’esclusione dell’utilizzabilità nei PEPP del TFR e della circolarità, in entrambi i sensi, della posizione individuale tra fondi pensione e PEPP medesimi. Un’incognita, tuttavia, è rappresentata dalle nuove generazioni: ove, in virtù delle modalità di adesione tramite il canale telematico, i giovani riuscissero a familiarizzare con questo strumento più di quanto non facciano con le altre tipologie di fondi pensione, si farebbe un importante passo avanti di cui dovremmo senz’altro rallegrarci.

L’OPINIONE DI

JAMES TOMLINS Gestore di M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund, M&G Investments

OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE: PROTEGGERE I PORTAFOGLI DAI TASSI

Con gli investitori alla ricerca di protezione dall’inasprimento della politica monetaria e dall’inflazione attraverso obbligazioni a tasso variabile e un reddito più elevato, il fondo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield potrebbe offrire un’importante diversificazione di portafoglio nel prossimo periodo. Riteniamo che i titoli high yield a tasso variabile (high yield floating rate notes, “HY FRNs”) siano posizionati estremamente bene per affrontare lo scenario attuale, caratterizzato da inflazione più elevata e dall’aumento del rischio di credito. Il 2021 si è rivelato un anno eccezionale per gli HY FRNs: grazie alla duration prossima allo zero, che ha isolato gli investitori dalla volatilità dei tassi e del credito, l’asset class ha sovraperformato in modo significativo molti altri mercati obbligazionari, inclusi l’high yield a tasso fisso e il credito investment grade. E anche il contesto macroeconomico del 2022 appare estremamente favorevole, dal momento che le cedole a tasso variabile degli HY FRNs offrono un buon potenziale per mitigare gli effetti degli aumenti dei tassi attesi quest’anno. Infine, i livelli di rendimento più elevati disponibili sul debito high yield dovrebbero offrire un ulteriore cuscinetto contro l’inflazione.

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