TENDENZE ISTITUZIONALI
di Sergio Corbello
I PEPP NEL SISTEMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ITALIANA Dal 22 marzo, data di applicabilità del Regolamento (UE) 2019/1238, il palcoscenico della strumentazione per realizzare schemi pensionistici di II pilastro si arricchirà di un nuovo protagonista.
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l ventaglio tipologico dei prodotti di previdenza complementare a disposizione nel nostro Paese, risulta molto ampio, pur avendo generato un modesto sviluppo quantitativo del settore per adesioni e riserve accumulate. Secondo i dati COVIP, al 31 dicembre 2021 (alla soglia dei vent’anni dall’entrata in vigore della normativa sulla materia) il comparto cumula riserve per circa 212,5 miliardi di euro, per una platea di circa 8,8 milioni di teste, in molti (troppi) casi, però, con posizioni individuali di ammontare modesto e del tutto inidoneo alla costituzione di una rendita pensionistica di apprezzabile signific to economico. Quanto ai mezzi tecnici utilizzabili, si va dai fondi pensione di origine collettiva, categoriali, di gruppo o aziendali, siano essi di istituzione anteriore o posteriore all’entrata in vigore del Dlgs 124/1993, ai fondi aperti, fruibili dal singolo individuo o da una collettività, ai PIP assicurativi sottoscrivibili in via esclusivamente individuale. Nell’ambito delle forme collettive sussiste anche la previsione di una tipologia paneuropea (artt. 15-bis e 15-
ter del Dlgs 252/2005), sebbene questa fattispecie risulti sostanzialmente dormiente. Si può ancora rilevare come la ricchezza di strumenti volti a realizzare una pensione privata non caratterizzi solo l’Italia: come segnalato da Deloitte nel corso di un recente seminario di Assoprevidenza dedicato ai PEPP, nel loro complesso gli Stati membri presentano 72 tipologie di schemi pensionistici privati, proposti da un’ampia gamma di fornitori. Dal 22 marzo 2022, data di applicabilità del Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul Prodotto pensionistico individuale paneuropeo, ma di fatto dall’8 maggio, quando dovrebbe entrare in vigore la disciplina applicativa domestica del Regolamento stesso (la pubblica consultazione circa lo schema del decreto legislativo è terminata il 12 marzo), il palcoscenico della strumentazione per realizzare schemi pensionistici di secondo pilastro si arricchirà di un nuovo protagonista. In estrema sintesi: i PEPP sono un istituto previdenziale di II pilastro, di
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