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Quale futuro per il mercato del private insurance?

Un'analisi di come potrebbe cambiare il quadro regolamentare in funzione dello Schema di Regolamento IVASS posto in consultazione con il documento n. 3 dell’11 marzo 2022.

Il private insurance, come noto, risponde efficacemente alla clientela di alto profilo (c.d. HNWI) che ha la necessità di ottenere una “soluzione” a elevato grado di personalizzazione, tramite la realizzazione di polizze di tipo unit linked di Ramo III ad “architettura aperta”. Si tratta di contratti di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni legate al valore dei Fondi interni dedicati.

Storicamente le polizze private insurance sono emesse da compagnie lussemburghesi, irlandesi e del

Liechtenstein che operano in Italia in libera prestazione dei servizi (LPS) o in regime di stabilimento, e offrono una soluzione efficace dal punto di vista del

“tax deferral”, patrimoniale e del passaggio generazionale. La prestazione di

servizi di private insurance coinvolge una pluralità di soggetti: il broker o distributore italiano, i clienti, i consulenti legali e fiscali, le società fiduciarie, gli asset manager e le banche depositarie (specie se soggetti esteri e non comunitari, come la Svizzera).

Le imprese di assicurazione con sede legale in un Paese dell’Unione europea possono esercitare l’attività in Italia in base all’autorizzazione dell’Autorità competente del Paese di origine (sia in regime di stabilimento sia in libera prestazione dei servizi), che è tenuta a vigilare sulla loro stabilità. Coerentemente, il codice delle assicurazioni private stabilisce che le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati membri diversi dall’Italia sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità dello Stato membro d’origine anche per l’attività svolta nel territorio italiano.

Tale fondamentale principio comunitario (home country control) è ancora in vigore, anche a fronte delle modifiche attuative della Direttiva Solvency II.

LE MODIFICHE

Il quadro regolamentare così delineato potrebbe cambiare radicalmente in funzione dello Schema di Regolamento IVASS posto in consultazione con il documento n. 3 dell’11 marzo 2022.

Con tale documento l’IVASS ha infatti sottoposto agli operatori uno Schema di Regolamento che ha l’obiettivo di introdurre una nuova disciplina dei contratti unit e index linked, andando a modificare profondamente le oramai datate previsioni contenute nel Regolamento n. 32 dell’11 giugno 2009 e nella Circolare n. 474 del 21 febbraio 2002.

La questione afferente le assicurazioni che operano in Italia in regime di LPS o in stabilimento riguarda il “perimetro” di applicazione delle norme contenute nello Schema di Regolamento in consultazione. Infatti l’Ipatti sul mercato del private insurance in Italia. Da oltre 20 anni tale mercato si è sviluppato sulla base del principio dell’home country control sopra richiamato, e ancora esistente nell’ordinamento comunitario e italiano.

Nello Schema di Regolamento l’IVASS, con il ricorso all’“interesse generale”, pare voglia agire nell’interesse dei sottoscrittori delle polizze estere di Ramo III (similmente al “need of protection” dell’investitore in prodotti finanziari), mantenendo il principio dell’home country control relegato alla stabilità delle imprese estere, nell’ottica di porre tutti i soggetti che operano sul mercato italiano sullo stesso “livello” (da qui il richiamo al “level playing field”).

LO SCHEMA DI REGOLAMENTO SOTTOPOSTO DALL'IVASS HA L'OBIETTIVO DI INTRODURRE UNA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI UNIT E INDEX LINKED

VASS, a fronte del più generale principio di libertà di investimento delle imprese, introdotto con Solvency II, da esercitarsi nel rispetto del principio della persona prudente, precisa che con Regolamento, può limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento cui possono essere collegate le prestazioni, nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall’assicurato che sia una “persona fisica”.

L’IVASS sostiene che tali poteri non riguardino solo le imprese italiane, ma che si “estendano” anche alle imprese che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi, tenuto conto delle finalità di assicurare un adeguato “level playing field” tra operatori italiani e di altri Stati membri che collochino prodotti linked nel mercato domestico. Tali previsioni, in quanto attuative dell’articolo 41 del CAP di diretta derivazione comunitaria, vengono adottate nello Schema di Provvedimento e inserite nell’elenco delle disposizioni di interesse generale per le imprese.

Questo nuovo approccio rappresenterebbe, se confermato, un cambiamento rivoluzionario, con evidenti imI LIMITI

Questo implicherebbe una forte limitazione agli attivi investibili da parte dei sottoscrittori di polizze linked estere, in quanto “livellate” a quelle italiane. Attivi che quindi verrebbero assimilati per tipologia e limitazioni a quelle previste per gli OICVM. Si consideri inoltre che IVASS, con il Documento di discussione n. 1/2022 dell’11 marzo 2022 ha proposto, al fine di qualificare come adeguata la prestazione assicurata nel caso di morte, di inserire nei contratti linked una garanzia finanziaria compresa tra il 70-100% del premio versato e di prevedere un rischio demografico ipotizzato in misura pari al 10 per cento. A questo punto sarà interessante conoscere le determinazioni dell’IVASS e le eventuali reazioni, anche in sede comunitaria, delle autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine della polizza. L’auspicio è che l’IVASS non applichi indiscriminatamente il principio “level playing field” a tutte le Ramo III, mettendo sullo stesso piano le soluzioni di private insurance, destinate a clientela sofisticata e con soglie di ingresso molto elevate, con le polizze “retail” standardizzate.

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