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Se hai già partecipato alle passate edizioni sai che non puoi mancare, se non sei mai venuto, non perdere l'occasione bile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto (VAN) dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario. Benché non specificato dal Codice deve intendersi che il VAN debba risultare da elaborati economico-finanziari strutturati, e in particolare, come individuato dalla dottrina, dal rendiconto economico finanziario all’interno di un piano economico-finanziario (PEF).

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Interessanti e certamente importanti i seguenti due chiarimenti del nuovo Codice: il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell’operazione economica come concessione, deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti. Invece i rischi connessi alla cattiva gestione, ad inadempimenti contrattuali dell’operatore economico o a cause di forza maggiore non sono caratterizzanti del rischio operativo rilevante ai fini della qualificazione dell’operazione come concessione. Tale ultima esclusione ai fini della sussistenza o meno del rischio operativo lascia qualche perplessità potendosi ravvedere nella causa di forza maggiore un fattore comunque eccezionale non prevedibile e non imputabile alle parti – si pensi alle chiusure forzose degli impianti sportivi imposte nel periodo di pandemia.

È possibile che la PA concedente intervenga con un sostegno pubblico a favore del concessionario, ma esclusivamente laddove l’operazione non possa conseguire da sola l’equilibrio economico-finanziario. L’intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie e finanche nella cessione (vendita) in proprietà di beni immobili o di altri diritti. Tuttavia, se l’intervento a sostegno comportasse il sollevamento dell’operatore da qualsiasi perdita potenziale, non si applicherebbero più le disposizioni sulla concessione, bensì quelle sugli appalti. Ai fini della contabilità dell’ente pubblico, il nuovo Codice rafferma il raccordo con le decisioni Eurostat (SEC2010 e Manual on Government Deficit and Debt), secondo cui la sussistenza di un contributo pubblico in misura superiore alla percentuale indicata e calcolata secondo le modalità contenute nelle decisioni Eurostat, non ne consente la contabilizzazione fuori bilancio (off balance), per la sostanziale assenza della traslazione al privato del rischio operativo, tale che l’operazione va ad impattare sull’indebitamento complessivo dell’ente pubblico stesso (on balance) incidendo sugli equilibri di bilancio previsti dalla contabilità pubblica. In merito, infine, alla durata massima della concessione, maggior flessibilità e discrezionalità viene attribuita alla PA per le concessioni “brevi” (fino a cinque anni), non più commisurata al valore della concessione, ma solamente in funzione dei lavori e dei servizi richiesti. Per le concessioni ultraquinquennali si conferma invece che la durata massima non possa superare il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito. Centrale in queste valutazioni deve ritenersi ancora il piano economico-finanziario benché non più espressamente previsto nelle norme disciplinanti la durata, ma più volte richiamato dal nuovo Codice nella procedura di affidamento della concessione, dal bando iniziale ai documenti di partecipazione alla gara. 

Lorenzo Bolognini lorenzo.bolognini@studiobolognini.com

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