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L’Avvocato risponde
Viene chiesto alla redazione, come si svolge la somministrazione dei vaccini ai figli in caso di contrato tra i genitori e la volontà del figlio minore. La problematica della vaccinazione da somministrare ai figli è da sempre al centro di particolare interesse delle famiglie. Attualmente il D.L. 73/2017, modificato dalla L. 119/2017, ha reso obbligatorie per i minori di 16 anni dieci vaccinazioni. Non sempre, però i genitori sono favorevoli e sorgono spesso contrasti tra loro, in relazione soprattutto a quelle non obbligatorie. In tale contesto, che peraltro ha creato numerosi contenziosi, si è inserita la vaccinazione contro il Covid – 19, nei confronti dei minori. L’art. 337 ter e quater del codice civile pongono la scelta se sottoporre o meno un figlio a una vaccinazione non obbligatoria, al pari delle altre questioni relative alla salute, tra le decisioni di maggior interesse per i figli, che devono essere assunte di comune accordo tra i genitori tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e dell’aspirazione dei minori. La giurisprudenza di merito in relazione ai tanto discussi vaccini contro il Covid ha precisato “che i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva (tutelate dall’art. 32 Cost.), anche l’interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell’esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore”. In questa linea di pensiero si afferma che “la posizione ideologica di un genitore, non suffragata da evidenze scientifiche, che imponga al figlio di non proteggersi e proteggere il prossimo attraverso le vaccinazioni non può prevalere sulla diversa volontà del genitore che adempia ai doveri di solidarietà collettiva e faccia coincidere l’interesse del minore con l’interesse pubblico alla salute”. La vaccinazione anti-Covid, precisa la giurisprudenza, è fortemente raccomandata dalle auto- rità preposte alla tutela della salute pubblica per tutta la popolazione e anche per i minori. “In quest’ottica, pur senza obbligatorietà, l’autorevolezza propria del consiglio medico e gli studi scientifici inducono a ritenere opportuno che le suddette vaccinazioni vengano somministrate”. Il prevalente orientamento giurisprudenziale propende poi per la limitazione della responsabilità genitoriale in casi di comportamenti pregiudizievoli per la salute dei figli, e tra questi rientrerebbe la negazione del consenso alla somministrazione vaccinale. È stato in tal senso ritenuto possibile sospendere temporaneamente la capacità genitoriale del genitore contrario al vaccino in presenza di condizioni quali: dati oggettivi sulla gravità e sulla diffusione del virus, e efficacia del vaccino sulla base di dati scientifici. Nello stesso modo si è altresì limitata la responsabilità genitoriale nell’ambito delle scelte medico sanitarie sulle cure da far intraprendere al figlio al fine di autorizzare l’altro genitore a sottoscrivere i necessari consensi per sottoporlo ad accertamenti o a cure disposte dai sanitari. In relazione alla sospensione della responsabilità genitoriale si registrano peraltro anche tesi diverse, in quanto è stato sostenuto che qualora il rifiuto dei genitori a sottoporre il figlio alla vaccinazione sia motivato dall’intento di evitare rischi per la sua salute a seguito dello stesso vaccino in aderenza a quanto sostenuto da una non irrilevante corrente nell’ambito della medicina scientifica, non vi è luogo a provvedere ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., in quanto, in simile ipotesi, non è dato ravvisare, nella mera inottemperanza all’obbligo vaccinale da parte dell’esercente la responsabilità genitoriale, la traccia di altri comportamenti negligenti o pregiudizievoli che inducano a ritenerla frutto di trascuratezza nei confronti del minore ovvero di scelte meramente ideologiche, sintomatiche di inadeguatezza del medesimo a svolgere la funzione genitoriale. In tal senso si sostiene che il rifiuto alle vaccinazioni non può essere "sanzionato" qualora frutto di una scelta informata, ponderata e consapevole dei genitori. La limitazione della responsabilità genitoriale può essere disposta, in quest’ordine di idee, soltanto laddove l’inottemperanza al suddetto obbligo si accompagni ad altri comportamenti negligenti, pregiudizievoli per il minore o comunque rivelatori di inidoneità genitoriale. In questo contesto la giurisprudenza ha più volte sottolineato l’importanza di rispettare la volontà del minore, soprattutto nel caso di “grande minore”, ossia colui prossimo al raggiungimento della maggiore età, in coerenza con la concezione del minore come soggetto di diritti e protagonista delle scelte che riguardano la sua vita. Inoltre, è palese come attualmente i ragazzi vivano con difficoltà la mancanza del c.d. green pass a causa delle grosse differenziazioni che si sono create nell’accesso a negozi, cinema, ristoranti, e addirittura in relazione alla frequenza delle stesse lezioni scolastiche. L’omessa vaccinazione, come precisato dai Tribunali, si ripercuote così negativamente sul percorso sociale-educativo del minore, limitando la possibilità di accesso alle strutture socio-educative. Conseguenza di ciò è che gli stessi giovani, spinti per lo più da motivazioni sociali, nonché dal timore delle eventuali conseguenze del Covid, siano a chiedere di essere sottoposti al vaccino, pur contro la volontà dei genitori. E’ stata così più volte accolta, da parte della Giurisprudenza, la richiesta di ragazzi che si sono dimostrati in grado di manifestare in modo chiaro e consapevole opinioni in merito dichiarando, senza incertezze, la volontà di ricevere il vaccino contro il Covid-19. (Fonte: Il Sole 24 Ore).
Avv. Antonio Aquino
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