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L’Avvocato risponde
ell’ambito delle procedure cosiddette Super Bonus, nel caso di cessione del credito, ci viene richiesto se il cessionario ha responsabilità nell’ipotesi in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale dei requisiti, che hanno dato diritto alla detrazione d’imposta, con obbligo alla restituzione. Al fine di meglio far comprendere la questione proposta, si rende necessario fare un breve cenno ai bonus edilizi ed all’istituto della cessione del credito e dello sconto in fattura. Il nostro ordinamento prevede attualmente numerosi bonus edilizi, ultimo dei quali viene denominato Superbonus. Il Superbonus è riconosciuto sotto forma di detrazione di imposta irpef o anche ires. Significando che il bonus può essere utilizzato per ridurre le imposte dovute, secondo la periodicità prevista dalla norma. La detrazione è riconosciuta entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. La quota eccedente annualmente non potrà essere riportata all’anno successivo, né potrà esserne richiesto il rimborso, ma viene perduta. L’utilizzo diretto in dichiarazione è la classica modalità di utilizzo del bonus, ma il legislatore ha previsto anche altre modalità di utilizzo alternative alla detrazione, vale a dire la cessione del credito e lo sconto in fattura. Tra i vari bonus, il superbonus, per alcune tipologie di immobili, è stato esteso fino al 31 dicembre 2025. Tale bonus spetta solo per gli interventi puntualmente stabiliti dalla legge, che possono essere suddivisi in due categorie: la prima, dei cosiddetti trainanti, ovvero di interventi per i quali la detrazione spetta direttamente, fermo restando i requisiti previsti dalla legge; la seconda è quella degli interventi definiti trainati, per i quali il superbonus spetta solo se eseguiti congiuntamente con uno degli interventi trainanti. Gli interventi trainanti sono di tre tipi: i) l’isolamento termico degli edifici (cappotto); ii) la sostituzione degli im- pianti di climatizzazione invernale esistenti; iii) gli interventi antisismici (sismabonus). Invece, gli interventi trainati possono essere raggruppati in quattro categorie: i) interventi di efficientamento energetico (ecobonus); ii) istallazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati; iii) istallazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; iv) eliminazione delle barriere architettoniche. Lo sconto in fattura consiste in un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante. In tal caso il contribuente/committente usufruisce di una decurtazione del corrispettivo, mentre il 10% di maggiorazione sulla parte scontata spetta al fornitore. La cessione del credito consiste nella possibilità di cedere a un terzo soggetto la detrazione spettante a seguito del sostenimento di una spesa per la quale spetta il bonus edilizio. Il committente riceve una fattura per i lavori e la paga al fornitore, diventando beneficiario della detrazione pari all’ammontare della spesa sostenuta. Subito dopo il contribuente trasforma il bonus in un credito che cede a un terzo soggetto. Le cessioni, ad eccezione della prima, possono essere effettuate solo nei confronti di specifici soggetti, vale a dire banche e intermediari finanziari. A questo punto possiamo esaminare la questione delle responsabilità che sorgono nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Innanzi tutto va precisato che in tale ipotesi, l’agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorata degli interessi e delle sanzioni, pari al 30%. La norma in un primo momento disponeva il recupero dell’importo nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che applica lo sconto e dei cessionari. Successivamente, la modifica legislativa della legge originaria prevede che il recupero sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario e che in presenza di concorso nella violazione risponde anche il fornitore che ha applicato lo sconto o il cessionario, aggiungendo però che tale ultima responsabilità scatta solo in presenza di dolo o colpa grave. Pertanto la responsabilità del cessionario è limitata alle sole ipotesi più gravi.Occorre ora specificare cosa deve intendersi per dolo o colpa grave, la normativa attuale afferma che la responsabilità del cessionario va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria e tenendo conto di specifici indici, elencati nel documento di prassi. In tale documento, l’ufficio ha ritenuto che ai fini della solidarietà della responsabilità, rilevano le ipotesi in cui il cessionario ometta il ricorso alla specifica diligenza richiesta. In particolare, per poter considerare colpevole il cessionario non sarà sufficiente che questi abbia omesso la specifica diligenza, ma sarà necessario che lo stesso abbia agito e commesso una vera e propria violazione. Dunque, qualora sia accertata la mancanza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, per i cessionari, i casi possibili sono due: i) qualora sia accertato il loro concorso nella violazione con dolo o colpa grave, questi saranno considerati responsabili solidalmente con il beneficiario della detrazione e, quindi, risponderanno degli importi dovuti; ii) qualora, invece, non sia accertato il loro concorso nella violazione con dolo o colpa grave, risponderanno solo per eventuali indebiti utilizzi del credito.
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