Il Notiziario Agricolo n. 08 - 2019

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Spedizione in abbonamento postale -45% Poste Italiane Spa – Spedizione in A.P. D.L. 353/03 (Conv. 27/02/04 L. 46) Art. 1 comma 1, DCB Asti. Numero 8 Anno 2019 - In caso di mancato recapito rinviare all'Ufficio P.T. 14100 Asti CPO detentore del conto, per la restituzione al mittente che si impegna a pagare il relativo importo

Anno

68° Periodico della Federazione Provinciale COLDIRETTI

numero

ASTI

COLDIRETTI

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AGOSTO 2019



SPECIALE VENDEMMIA 2019

Vendemmia anticipata o ritardata: Dipende...

Anche la qualità e le quantità sono molto diversificate, sarà fondamentale il mese di settembre

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e fra zone limitrofe si sono registrate forti precipitazioni, piuttosto che un andamento quasi siccitoso”. Per questo motivo la vendemmia ha un calendario diversificato, anche all’interno della stessa azienda viticola. “Stando così la situazione – sottolinea Bosca - c’è una forbice di almeno 10 giorni. In alcuni vigneti di barbera si staccheranno le uve a cominciare dalla seconda decade di settembre, in altri non se ne parlerà fino ad inizio ottobre. Ho visto filari lunghi dove in testa le barbera sono quasi da raccogliere e in coda sono solo parzialmente invaiate”. La maturazione delle uve è fondamentale per ottenere un’alta qualità dei vini. Il momento della raccolta diventa quindi decisivo. “E’ importantissimo – evidenzia Rabbione – effettuare i campionamenti delle uve, analizzarli e ottenere le cosiddette “curve di maturazione”. Il nostro laboratorio di analisi consiglia di effettuare almeno tre prelievi settimanali di campioni di uve, più un quarto nell’imminenza della vendemmia. Solo così si può avere un quadro completo e

Il caso limite: in uno stesso lungo filare, in testa l’uva è già matura, in coda ancora in fase di invaiatura un controllo qualità veramente efficace”. Ricapitolando, secondo i tecnici di Coldiretti Asti, la qualità delle uve è buona e tendente all’ottimo, e può variare a seconda della perizia del viticoltore. Le variabili sono infatti molte e spaziano dal fatto di saper cogliere il momento migliore per la raccolta, alla posizione del vigneto (esposizione, altitudine, tipo di terreno), dalle piogge cadute sullo stesso vigneto e in quale periodo, alle escursioni termiche subite e ovviamente dalla perizia nell’effettuare gli interventi agronomici. “Viviamo giornate decisive per trovare un giusto riscontro dell’annata – confida il presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio - contiamo vivamente in un settembre meno variabile che porti le uve barbera a una maturazione ottimale in modo da confermare il trend positivo di annate eccellenti per il nostro vino”.

Date orientative di inizio vendemmia Uve base spumanti Moscato d’Asti Docg Uve per bianchi fermi Prime uve a bacca nera Uve Barbera d’Asti Docg diradata Uve Barbera d’Asti Docg

26 agosto 5/10 settembre 5/10 settembre 15/25 settembre 19/25 settembre 25/9 - 1 ottobre

Previsioni annata

L’andamento climatico bizzarro ha provocato situazioni molto diversificate, ma la qualità è buona e potrebbe diventare ottima

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iamo a fine agosto, ormai il più è fatto, ma quel poco che manca decreterà il valore dell’annata vitivinicola 2019. Per le uve bianche abbiamo già un’idea, ma soprattutto per la Barbera d’Asti, il mese di settembre, come spesso accade, sarà fondamentale per avere un quadro qualitativo completo. Anzi, laddove le uve non sono state diradate, verosimilmente occorrerà attendere la prima decade di ottobre. In questi ultimi giorni il dibattito è stato: vendemmia anticipata o vendemmia nella norma? Sicuramente non è anticipata come qualcuno poteva presupporre nel mese di luglio, quando le temperature hanno superato i 40 gradi. Anche perché, se l’andamento fosse proseguito anche ad agosto, probabilmente sarebbero andati in fumo anche i vigneti. Diciamo che sarà una vendemmia mediamente meno precoce rispetto alle annate recenti, ma con forti diversificazioni e molte casistiche particolari. Detto questo, anche la qualità e quantità dell’annata saranno diversificate. Sicuramente c’è meno uva dell’annata 2018, ma l’anno scorso si è registrata un’abbondanza straordinaria. Altrettanto verificabile è l’attuale buona qualità generale delle uve. Il nemico dell’estate è stato l’oidio, il fungo guastatore dei grappoli. “Giornate con alti picchi di calore ma sempre calde e umide, con un clima mai secco – ci spiega il tecnico viticolo di Coldiretti Asti, Piero Bosca – hanno agevolato un forte sviluppo fogliare specialmente sulla fascia dei grappoli. Per questo i viticoltori hanno riscontrato difficoltà nell’effettuare i dovuti interventi agronomici contro l’oidio”. “La peculiarità dell’annata – rivela Secondo Rabbione, responsabile del Centro Studi Vini di San Damiano d’Asti – è la non uniformità fra i territori anche attigui. L’andamento climatico è stato per lo meno bizzarro,


SPECIALE VENDEMMIA 2019

Comparto Moscato

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Moscato e Asti: resa 90 quintali più 10 di riserva e 20 di “supero”

on inconsueta solerzia, la Regione Piemonte ha fissato le rese produttive previste in quest’annata per le uve Moscato d’Asti Doc e Docg. La determina regionale porta la data del 31 luglio, la stessa della lettera di proposta avanzata dal Consorzio dell’Asti. Questa in sintesi la riduzione delle rese rispetto al disciplinare, ma in aumento rispetto all’anno passato: • Asti: 9 T /Ha Docg + 1 T/Ha Docg Riserva Vendemmiale • Asti Metodo Classico: 8 T/Ha Docg • Moscato D’asti: 9 T /Ha Docg + 1 T/Ha Docg Riserva Vendemmiale • Moscato D’asti Vendemmia Tardiva: 6 T /Ha Docg • Moscato D’asti Canelli E Strevi: 9 T /Ha Docg + 0,5 T/Ha Docg Riserva Vendemmiale • Moscato D’asti Santa Vittoria: 9 T /Ha Docg • Scelte Vendemmiali Da Iscrizione Asti Docg A Piemonte Moscato: 11.5 T /Ha Quindi per Asti e Moscato la resa produttiva di quest’annata sarà di 90 quintali, più 10 di riserva e 20 quintali di aromatico. Proprio il cosiddetto “supero”, verosimilmente il punto nodale per la maggior parte delle industrie (quelle che moltiplicano la produzione con spumantelli vari), nella riunione del 23 luglio del Consorzio dell’Asti era stato l’unico argomento oggetto di discussione. Come logica avrebbe voluto, dal momento che verosimilmente i 10 quintali di aromatico non saranno mai sbloccati, il calcolo del supero si sarebbe dovuto fare sui 90 quintali della Docg, il cui 20% avrebbe prodotto 18 quintali. In realtà, stranamente, le altre organizzazioni agricole hanno espres-

La Regione ha fissato le quantità, il mercato determinerà il prezzo: si va verso i 110 euro al quintale so forti riserve ed è quindi passata la linea di massima produzione, ovvero il 20% di 100 quintali quindi 20 quintali di aromatico. Quest’anno si arriverà così a 120 quintali ad ettaro (90+10+20). Per quanto attiene al valore delle uve, ammesse e non concesse le motivazioni dell’antitrust, in un anno non è stato trovato né proposto un sistema di concertazione alternativo alla “paritetica” e non si intravvede neppure un serio meccanismo di rilevazione dei prezzi. Diciamo quindi che sarà la libera contrattazione sul mercato a determinare quanto incasseranno effettivamente i viticoltori, sempre ammesso che il valore delle loro uve venga effettivamente contrattato e stabilito prima del conferimento, fatto comunque piuttosto improbabile. Come si

sa sull’annata 2019 pende la gabella dell’erga omnes di 250 euro a ettaro e l’aumento della resa produttiva, oltre ad essere deleteria per il mercato, attutirà solo in parte la svalutazione e l’aumento dei costi produttivi, fra l’altro di un’annata meno favorevole rispetto all’anno scorso. A questo punto non rimane che “annusare” il mercato. Per ora i mediatori non si sbilanciano, se non con azioni creative come quella di non ritirare il brachetto se non gli si da il moscato. Secondo nostre rilevazioni informali, le industrie più corrette non mettono in discussione il prezzo dello scorso anno di 108 euro e propongono 110 euro al quintale + Iva e trasporto. D’altra parte già sull’annata 2018 alla fine qualche euro in più era stato elargito.

Erga omnes in stato “confusionale” Difficile capire cosa succederà effettivamente sull’erga omnes, il prelievo di 250 euro su ogni ettaro di moscato, approvato dal Consorzio dell’Asti su proposta dei rappresentanti di parte agricola e da applicare sia per chi conferisce direttamente le uve alle industrie, sia per chi conferisce ai trasformatori, sia per chi le conferisce alle cantine sociali e anche per chi vinifica in proprio e vende direttamente tutto il prodotto, sia Asti spumante che Moscato d’Asti. L’impressione è che ci sia ancora molta confusione e che comunque la stragrande maggioranza del

comparto mal comprenda e quindi mal digerisca il provvedimento. Nell’ultima riunione del Consorzio in cui si è trattato l’argomento i conti non sarebbero stati esposti in modo chiaro e trasparente: il piano di promozione annuale sarebbe solamente di circa 2,5 milioni di euro in quanto altrettanti servirebbero per la gestione del Consorzio. In questo contesto, a confondere ancora di più le idee ai viticoltori c’è stato uno “strampalato” incontro pubblico il 7 agosto, dove ai più gli interventi sarebbero apparsi piuttosto sconclusionati.


Vendemmia “Barbera Amica”: adesioni per 250 ettari Continua a crescere il progetto di Coldiretti Asti sul valore delle uve

tivo, come sempre, si guarda al valore delle uve.

Stadio di maturazione delle uve Un servizio del Centro studi vini del Piemonte La fase finale di maturazione delle uve, impone una corretta definizione del momento ottimale di vendemmia. Per non incorrere in errori, in collaborazione con il laboratorio del Centro Studi Vini del Piemonte (CSVP), Coldiretti Asti annuncia che è possibile realizzare le analisi sull’andamento della maturazione, le cosiddette “curve di maturazione”. Le aziende interessate devono segnalare il proprio interesse al servizio di assistenza tecnica Coldiretti,

che provvederà ad inoltrare le richieste al CSVP. In linea generale, sulla base delle diverse epoche di maturazione dei vari vitigni, il primo campionamento deve essere posizionato in modo da permettere 3 prelievi a cadenza settimanale ed un ultimo prelievo a ridosso della vendemmia. Le analisi riguardano gli zuccheri riduttori, il grado Babo, l’acidità totale, il pH, l’acido malico e l’acido tartarico. Per informazioni si può contattare il numero telefonico 0141-982475.

Comparto Barbera

losamente al protocollo di produzione delle uve e quindi la qualità sarà sicuramente ottima anche quest’anno. D’altra parte non è ormai più un mistero che in media gli aderenti al progetto Coldiretti abbiano performance qualitative superiori rispetto ai colleghi fuori dal “Barbera Amica”. Oltre alle Barbera d’Asti, fanno parte del progetto anche le uve cortese, dolcetto, grignolino e freisa, fra cui le biologiche. Fra gli obbiettivi auspicati per questa vendemmia, oltre al mantenimento dell’alto tenore qualita-

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ontinua a crescere il “Progetto Vino” di Coldiretti Asti per incidere sul valore delle uve, al punto da essere stato ribattezzato progetto “Barbera Amica” per gli evidenti benefici portati alla redditività dei viticoltori con l’uva più rappresentativa del nostro territorio. Questa di quest’anno è la settima vendemmia realizzata da Coldiretti attraverso il Consorzio Terre di Qualità con la consulenza del Centro Studi Vini del Piemonte. Il meccanismo è ormai perfettamente collaudato e, nonostante i tanti passi avanti fatti in questi anni dal comparto vitivinicolo, in primo luogo con il valore delle uve Barbera d’Asti mediamente attorno all’euro al chilogrammo, le adesioni continuano a crescere, sia in termini di produttori che di ettari coinvolti. Per la vendemmia 2019, la superficie coinvolta ha raggiunto i 250 ettari, 50 in più rispetto all’anno scorso, e i viticoltori aderenti sono 110. Oltre alla Cantina Barbera dei Sei Castelli di Agliano Terme, partner ormai storico del progetto Coldiretti per averci creduto fin dall’inizio, fanno parte del progetto la Terre Astesane di Mombercelli, e indirettamente, per le uve biologiche, la Cantina Sociale di Nizza Monferrato. Come per le precedenti vendemmie, i viticoltori si sono e si stanno attenendo scrupo-

SPECIALE VENDEMMIA 2019


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Comparto Brachetto

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Nuova annata e vecchio sistema per il Brachetto d’Acqui Docg

La resa resta a 36 quintali, ma sono pronti i prelievi ai viticoltori di 500 € per ogni ettaro

uova annata e solito vecchio sistema per il Brachetto d’Acqui Docg, il vino a denominazione con la resa produttiva più bassa al mondo, ma con tanto supero da farsi concorrenza da solo. La linea è la stessa tracciata nel 2015 e come l’anno scorso, la determina regionale, su richiesta del Consorzio del Brachetto ha fissato la resa produttiva a 36 quintali ad ettaro per la Docg, più 20 quintali di riserva per lo spumante e 44 per il tappo raso, e a 43 quintali per il Brachetto Piemonte Doc più 20 quintali di riserva per lo spumante e 47 per il tappo raso. La determina contiene anche la possibilità di sblocco totale della riserva, sia su richiesta colletiva che di ogni singolo produttore. I ricavi per i viticoltori non aumenteranno dunque neanche con la vendemmia 2019, come per altro avviene praticamente da oltre un decennio, in più, oltre all’aumento

dei costi di produzione, ci sarà il salasso di 500 euro ad ettaro stabilito dall’erga omnes. Tantè che le ultime riunioni del Consorzio di tutela, per altro partecipate da pochi intimi, hanno visto al centro dell’attenzione quasi esclusivamente la pianificazione della promozione da attuarsi con i soldi versati dai viticoltori con l’erga Periodico Ufficiale di Coldiretti Asti

Direzione, Redazione, Amministrazione: 14100 ASTI Corso Felice Cavallotti, 41 Tel. 0141.380.400 - Fax 0141.355.138 e-mail: stefano.zunino@coldiretti.it www.coldiretti.it Anno 68° numero 8 - Agosto 2019 Stampa Artigrafiche M.A.R. Reg. Trib. di Asti n.44 del 20-04-1949

Direttore Resp.: Antonio Ciotta Vice Direttore: Stefano Zunino Pubblicità: Impresa Verde Asti srl Tel. 0141.380.400 Tel. 335.471017 Abbonamento annuale: Euro 10,00

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Questo periodico è associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

omnes, circa 500 mila euro e con le provvidenze pubbliche ottenute da un Psr sulla promozione di circa 180 mila euro (su 300 mila di spesa). Quindi il piano del Consorzio di tutela prevederebbe una spesa di 2 milioni e 40 mila euro nei prossimi tre anni da investire in spot pubblicitari su Sky e Mediaset. Fra l’altro la campagna pubblcitaria sarebbe pianificata già dal novembre prossimo, pagando un’acconto e saldando in seguito, considerando che l’incasso delle quote dell’erga omnes sarebbe previsto da gennaio a giugno 2020. Sicuramente la promozione rappresenta un’azione importante per una Docg, ma rimane difficile da comprendere come sia possibile investire e ottenere contributi per 680 mila euro da una denominazione che ormai da anni ha ridotto la sua resa produttiva a 36 quintali ad ettaro.

Al 10 settembre i depositi fiscali vino Il riepilogativo di produzione e lavorazione e il bilancio di materia ed energetico E’ in vigore già dall’anno scorso la semplificazione burocratica per gli esercenti dei depositi fiscali di vino. La data per la presentazione del prospetto riepilogativo della produzione e

lavorazione, del bilancio di materia e di quello energetico, è infatti stata unificata al 10 settembre. Lo stabilisce la circolare del 26 luglio 2018 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In ogni caso Coldiretti sollecita la messa a regime delle funzionalità di interscambio tra registro telematico e dogane al fine di una completa eliminazione degli adempimenti stessi.


Documenti per il trasporto delle uve Esonero degli adempimenti entro i 70 chilometri

CANTINA DELLO STESSO PRODUTTORE

ENTRO 70 KM

OLTRE 70 KM

ENTRO 70 KM CANTINA COOPERATIVA OLTRE 70 KM

ENTRO 70 KM ACQUIRENTE VINIFICATORE OLTRE 70 KM

to vitivinicolo (MVV vidimato in comune ex visto partire oppure Doc. IT se ancora in carico all’azienda e vidimato entro il 31/12/16, vidimazione preventiva anche questo documento deve comunque essere vidimato entro la partenza visto partire in comune). Di seguito una tabella riassuntiva delle varie casistiche.

MODALITÀ DEL TRASPORTO

DOCUMENTI NECESSARI PER IL TRASPORTO UVE

LO STESSO PRODUTTORE

NESSUN DOCUMENTO: ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT

VETTORE/CONTO TERZISTA

ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT OBBLIGO DDT (per motivi fiscali)

LO STESSO PRODUTTORE

OBBLIGO DOCUMENTO - ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT

VETTORE/CONTO TERZISTA

OBBLIGO DOCUMENTO - ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT

LO STESSO PRODUTTORE

NESSUN DOCUMENTO: ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT

VETTORE/CONTO TERZISTA SIA PAGATO DAL PRODUTTORE, SIA DALLA CANTINA COOPERATIVA

ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT OBBLIGO DDT (per motivi fiscali)

LO STESSO PRODUTTORE

OBBLIGO DOCUMENTO - ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT

VETTORE/CONTO TERZISTA SIA PAGATO DAL PRODUTTORE, SIA DALLA CANTINA COOPERATIVA

OBBLIGO DOCUMENTO - ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT

LO STESSO PRODUTTORE

NESSUN DOCUMENTO: ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT

VETTORE/CONTO TERZISTA SIA PAGATO DAL PRODUTTORE, SIA DALL’ACQUIRENTE

ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT OBBLIGO DDT (per motivi fiscali)

LO STESSO PRODUTTORE

OBBLIGO DOCUMENTO - ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT

VETTORE/CONTO TERZISTA SIA PAGATO DAL PRODUTTORE, SIA DALL’ACQUIRENTE

OBBLIGO DOCUMENTO - ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT

UTILIZZO DEI DOCUMENTI PER LE CASISTICHE INDICATE IN TABELLA TRASPOSRTO UVE E SOTTOPRODOTTI VITIVINICOLI: - documento IT (utilizzabile fino a esaurimento scorte, solo se pre-convalidato entro il 31/12/2016) deve essere vidimato alla partenza dal Comune. - documento MVV prestampato da tipografia autorizzata non richiede convalida preventiva, ma deve essere vidimato alla partenza dal Comune. - documento MVV stampato direttamente in azienda deve essere preventivamente convalidato prima dell’utilizzo e vidimato dal Comune alla partenza. - documento MVV stampato direttamente in azienda e trasmesso tramite PEC per la relativa convalida, non richiede ulteriori vidimazioni nè convalide. Si precisa che le aziende agricole che come attività annessa effettuano occasionalmente il trasporto delle uve per conto terzi, non sono tenute ad iscriversi all’Albo dei trasportatori, quindi l’indicazione sulla scheda di trasporto interessa solo gli autotrasportatori. TRASPORTO SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE (FECCIA/VINACCIA) UTILIZZO IN QUALSIASI CASO DEI DOCUMENTI “IT – DOCO” O “MVV”.

Spostamento uve

DESTINAZIONE DELLE UVE

• Trasporto da vigneto a cantina propria o verso cantina sociale (vinificazione in proprio o conferimento) esonero totale entro 70 km; • Trasporto da vigneto ad acquirente (vendita uva) esonero del documento vitivinicolo entro 70 km ma obbligo fiscale di emettere DDT seguito, entro i termini, da fattura; • Trasporto uve da vino oltre 70 km obbligo di documen-

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on la semplificazione introdotta dal testo unico legge 238/16 del 12 dicembre e dal regolamento applicativo 2018/273. Il trasporto delle uve da vino può essere effettutao senza la compilazione di documenti, se effettuato entro 70 chilometri di distanza. Tecnicamente si tratta dell’esonero del Documento Vitivinicolo (MVV-IT), secondo le seguneti casistiche e modalità:

SPECIALE VENDEMMIA 2019


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Vademecum Campagna Vitivinicola 2019/2020

Adempimenti in cantina

Le indicazioni dell’ICQRF, da tenere in considerazione in cantina

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ome ogni anno l’ICQRF, in occasione dell’avvio della nuova campagna vitivinicola, emana il prezioso vademecum di seguito riportato , mediante il quale fornisce gli opportuni chiarimenti e aggiornamenti su più argomenti (documenti di accompagnamento e registri di cantina, dichiarazioni di produzione, pratiche enologiche, sottoprodotti, prodotti non consentiti, stabilimenti promiscui) 1 Documenti di accompagnamento e Registri Il Registro telematico Con il DM n. 293 del 20 marzo 2015 sono state stabilite le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il registro è tenuto in forma esclusivamente telematica. Con nota prot. n. 15528 del 16/12/20161 sono state fornite le istruzioni affinché le imprese specializzate diverse dai CAA, alle quali il titolare dell’impresa vitivinicola abbia delegato la tenuta del registro telematico in via esclusiva, possano essere inserite nell’apposito elenco presente nel sistema informativo dell’ICQRF nonché operare sul registro medesimo, attraverso soggetti abilitati. I CAA (Centri autorizzati di assistenza agricola) sono soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 165/1999 e del DM 27 marzo 2008 e sono già presenti nel SIAN.

Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi compresi le uve da tavola destinate alla trasformazione ed i prodotti da esse ottenuti. E’ confermato che per il trasporto delle uve da vino dal vigneto ai locali di vinificazione, anche nel caso della compravendita, non è richiesto il documento di accompagnamento vitivinicolo, purché la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all’interno del territorio nazionale. Invece, il trasporto delle uve da tavola destinate ad essere trasformate deve essere scortato dal documento di accompagnamento vitivinicolo, come anche precisato dal decreto 2 luglio 2013. Per un approfondimento sull’argomento si rinvia all’allegato 2, paragrafo 4, della circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 20133. Documento MVV elettronico Dal 13 aprile 2018, è possibile emettere il documento MVV in formato elettronico (MVV-E), mediante le funzionalità presenti sul portale SIAN, a seguito dell’emanazione del decreto dipartimentale del 13 aprile 2018, in attuazione dell’art. 16 del decreto del 2 luglio 2013. L’emissione del documento MVV-E è al momento facoltativa. In questa vendemmia, quindi, possono essere utilizzate tutte le tipologie di documenti vitivinicoli già in uso e valgono ancora le indicazioni fornite con i quadri sinottici della circolare n. 11289 del 26 luglio 2013 alle quali si aggiunge la possibilità di utilizzare l’MVV-E sia per i prodotti

sfusi che confezionati, secondo le modalità indicate nel DD 13/04/2018. L’MVV-E è emesso solo dopo la sua validazione da parte del sistema, che appone il codice MVV e la marca temporale. Dopo la validazione i dati inseriti sul documento MVV-E non possono più essere modificati. Inoltre, sul documento è presente un QR code, che consente tramite un’applicazione di leggere le principali informazioni contenute nel documento MVV-E. Per l’emissione dell’MVV-E sono state introdotte delle importanti novità. - non sono previsti dei tempi per l’emissione e la validazione del documento MVV-E, ma è obbligatoria l’indicazione della data e dell’ora di partenza, che non può essere antecedente alla data e all’orario di validazione. la partenza deve avvenire entro un’ora da quella indicata sul documento validato. Il trasporto dei prodotti vitivinicoli avviene con la scorta di: • un supporto cartaceo (la stampa dell’MVV-E o un documento commerciale recante i riferimenti all’MVV-E); • un supporto elettronico mobile (ad esempio lo smartphone)4 su cui è visualizzabile l’MVV-E. Il documento commerciale recante il riferimento all’MVV-E e il supporto mobile su cui è visualizzabile l’MVV-E, diversamente dalla stampa dell’MVV-E, possono essere utilizzati soltanto per scortare i trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello


SPECIALE accompagnamento, secondo le istruzioni VENDEMMIA 2019 riportate nell’allegato II del precitato decreto, si evidenzia che l’Agenzia delle Dogane ha precisato che il documento MVV è stato riconosciuto valido agli effetti fiscali nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le spedizioni intracomunitarie dei piccoli produttori di vino. Trasmissione dei documenti di accompagnamento vitivinicoli all’Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico L’art. 14 del Reg. (UE) n. 2018/273 prevede l’obbligo a carico dello speditore, ad eccezione dei trasporti per i quali è stato emesso un e-AD (o, in sostituzione di esso, il documento emesso in procedura di riserva) di trasmettere all’autorità competente del territorio in cui è situato il luogo di carico copia del documento di accompagnamento, anche per i vini destinati a diventare DOP, per i vini destinati a diventare IGP, ovvero vino varietale o di annata nonché per i vini qualificati come DOP, IGP, di annata e varietali che sono trasportati sfusi per essere destinati al condizionamento. La copia del documento, fatti salvi i casi previsti nei § 1.6.1 e § 1.6.2, è trasmessa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. Per i trasporti destinati ad altri Stati membri dell’UE la trasmissione della copia del documento è effettuata al più tardi al momento della partenza del mezzo. Trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso di emissione dell’MVV-E Si evidenza che l’emissione del documento in formato elettronico (MVV-E) assolve agli obblighi di trasmissione della copia del documento agli Uffici ICQRF competenti previsti: - dall’articolo 14 del Reg. (UE) n. 2018/273 (ex art. 29 del Reg. (CE) n. 436/2009) relativo all’invio del documento alle autorità di controllo per talune tipologie/categorie di

Adempimenti in cantina

le prescrizioni stabilite da quest’ultimo. In tal caso lospeditore ai fini della validazione del documento dovrà spuntare il flag “Art. 17 del reg. (UE) n. 2018/273 – convalida Autorità” e il documento rimarrà “sospeso” fino alla validazione (o non validazione) dell’Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico. Documenti di accompagnamento vitivinicoli “Modelli IT” L’articolo 8 del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015 ha abrogato il decreto ministeriale n. 768/1994 a decorrere dal 1° gennaio 2017. Con nota prot. n. 16103 del 29/12/20165 sono state fornite istruzioni per l’utilizzo dei documenti vitivinicoli di cui all’art. 2 del decreto 768/1994 (modelli IT prestampati e prenumerati dalle tipografie autorizzate). Questi modelli, se timbrati entro il 31 dicembre 2016 dagli Uffici territoriali dell’ICQRF o dal Comune, possono continuare ad essere utilizzati per i trasporti nazionali, fino ad esaurimento scorte e fino a quando verrà disposto che il documento MVV deve essere emesso esclusivamente in modalità telematica. Documenti e-AD. Il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, è scortato dalla copia stampata del documento e-AD6 o di un altro documento commerciale recante il codice ARC attribuito dal sistema telematico doganale (EMCS) (vds. Allegato 3, prospetti 1 e 2, della circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 2013). Per la circolazione nazionale, compresi i trasporti dei vini destinati all’esportazione effettuati interamente sul territorio nazionale fino ad Ufficio doganale di uscita dello Stato, non vi è obbligo di emissione dell’e-AD, pertanto tale movimentazione potrà avvenire con la scorta del documento di accompagnamento vitivinicolo secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 2 luglio 2013. Nel sottolineare l’importanza della corretta e completa designazione dei prodotti vitivinicoli nei documenti di

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Stato. Se il documento MVV-E è su smartphone (o su altri supporti elettronici mobili) esso è valido solo ai fini della normativa vitivinicola ed è reso disponibile al: - conducente mediante posta elettronica o direttamente sul cellulare; - destinatario mediante posta elettronica o tramite la funzionalità telematica presente sul registro telematico ad uso del destinatario stesso. Se è debitamente compilata la casella 17l l’MVV-E può essere utilizzato anche come: - certificato della origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell’annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell’IGP di cui all’articolo 11, comma 1, del Reg. (UE) n. 2018/273 - certificazione per l’esportazione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2018/273. La certificazione è disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese). La certificazione non è obbligatoria, ma può essere richiesta dal Paese di destinazione. L’MVV-E contenente la certificazione va stampato e firmato dallo speditore e scorta il trasporto. L’MVV-E deve essere annullato: – per qualsiasi variazione relativa al trasporto che si verifichi dopo la validazione. Tuttavia nel caso di variazione del conducente e/o del mezzo e se il trasporto avviene con il supporto cartaceo, le variazioni possono essere aggiunte sul medesimo supporto cartaceo, in alternativa all’annullamento ed alla emissione di un nuovo MVV-E; – quando l’ora di inizio del trasporto indicata nell’MVV-E e l’orario effettivo di partenza differiscono di oltre un’ora. Nel caso di speditore soggetto alle procedure restrittive di cui art. 17 del Reg. 2018/2073 per aver commesso una violazione grave, la validazione del Documento è effettuata solo a seguito della convalida dell’Ufficio territoriale competente dell’ICQRF, secondo


Adempimenti in cantina

SPECIALE prodotto) VENDEMMIA - dal DM 30 giugno 2019 1995 e DM 19 dicembre

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2000, per gli stabilimenti di intermediazione uve ed i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti Si evidenzia, tra l’altro, che per i prodotti sfusi destinati all’estero il sistema informativo imposta in automatico un flag in funzione dell’indirizzo del destinatario o, se del caso, del luogo di consegna. In tal caso il sistema informativo invia automaticamente un messaggio di notifica mediante posta elettronica all’Ufficio territoriale che, nei casi previsti dall’art. 14 del Reg (UE) 2018/273, inoltrerà l’MVV-E all’Autorità dello Stato membro competente per il luogo di scarico. Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento mediante PEC Per quanto riguarda il documento MVV convalidato mediante PEC, il decreto dipartimentale prot. n. 1021 del 17 giugno 20147 ha previsto specifiche e dettagliate modalità operative. Con il decreto dipartimentale prot. 788 del 21 settembre 20158 è stato sostituito l’Allegato del predetto decreto, al fine di precisare le modalità di convalida e di trasmissione del documento di accompagnamento vitivinicolo MVV utilizzato per scortare il trasporto nazionale dei sottoprodotti della vinificazione verso una distilleria, qualora esso sia predisposto e numerato dall’operatore (art. 5, comma 4, lett. a), del DM 2 luglio 2013). In particolare, è stato disposto che, per la regolare effettuazione delle predette operazioni di convalida e trasmissione, deve essere utilizzato il codice univoco PEC MVVDAV-02. Per un approfondimento sull’argomento si rinvia alla circolare prot. n. 11663 del 21 settembre 20159. Si evidenzia che, per i trasporti che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale, l’invio mediante PEC del documento ai fini della

convalida assolve, a talune condizioni, anche l’adempimento della trasmissione del documento medesimo, previsto dal precitato art. 14 nonché dal DM 30 giugno 1995 e dal DM 19 dicembre 2000. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l’art. 58, comma 2, della legge n. 238/2016 prevede che l’obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. Si evidenzia che la norma, in questione non vieta la possibilità per il titolare dello stabilimento di vendere anche ad altri operatori professionali. Per beneficiare della deroga, le condizioni necessarie e sufficienti sono: • che la produzione annua sia pari o inferiore a 50 ettolitri, • che allo stabilimento enologico sia annessa attività di vendita e/o ristorazione. 2. Dichiarazione di giacenza Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola Dichiarazione di giacenza, bilancio annuo e chiusura del registro telematico. Con decreto n. 7130 del 25 luglio 2018, in fase di registrazione presso la Corte dei Conti, sono state adottate le disposizioni nazionali concernenti alle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti, in attuazione dei Reg. (UE) n. 2018/2073 e Reg. n. 2018/274. Tali disposizioni si applicano a partire dalla campagna vitivinicola 2017-2018. In particolare gli operatori interessati, per adempiere al loro obbligo, devono dichiarare la giacenza dei mosti e dei vini, esclusi i prodotti ottenuti da uve raccolte nell’anno incorso, presenti in cantina alla mezzanotte del 31 luglio 2019 presentando la dichiarazione nel periodo compreso tra il 1° agosto e il

10 settembre c.a., secondo le particolari modalità stabilite dall’Agea o, se del caso, secondo le modalità dettate dal competente organismo pagatore regionale. Gli operatori entro il 10 settembre, tramite un’apposita funzionalità disponibile nel sistema informatico, potranno effettuare il bilancio annuo e la chiusura del registro telematico al 31 luglio. Si sottolinea che dopo la chiusura del registro i dati delle operazioni effettuate fino al 31 luglio non potranno più essere modificati, né integrati. I saldi al 31 luglio verranno riportati al 1° agosto tramite una sequenza di operazioni GIIN generate in automatico dal sistema. Se l’operatore non effettua la chiusura del registro entro il 10 settembre, la stessa verrà eseguita in automatico dal sistema. Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola Con il decreto ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 201512 sono state adottate le ”Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.” Il decreto ha abrogato, a decorrere dal 1 agosto 2016, il decreto ministeriale 8 ottobre 2004 nonché gli articoli 17 e 18, commi 2, 3 e 4, del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010 e, in applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 (oggi artt. 31 e 33 del Reg. (UE) n. 2018/273 e artt. 22 e 24 del Reg. (UE) n. 2018/274), ha previsto nuove modalità e termini per la presentazione delle dichiarazioni esclusivamente in forma telematica. Per una visione d’insieme, si rinvia all’Allegato 1 del decreto, recante per ciascuno dei soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni, i quadri che devono essere compilati nonché dei relativi termini di presentazione. Si evidenzia che non è più prevista la compilazione dei modelli relativi alle


L’art. 9 del Reg. (CE) n. 606/2009 precisa che le specifiche e i requisiti di purezza delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche, se non sono individuati dal Reg. (CE) n. 1333/2008 13, sono quelli fissati e pubblicati nel Codex enologico internazionale dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino. Gli enzimi ed i preparati enzimatici consentiti nelle pratiche e trattamenti enologici devono soddisfare le condizioni indicate dal regolamento (CE) n. 1332/2008. Sull’argomento, si evidenziano le novità apportate dalla legge n. 238/2016 puntualmente descritte nella circolare prot. n. 1522 del 30/12/201614. 3.1 Periodo vendemmiale e delle fermentazioni - verifica delle fermentazioni fuori dal periodo autorizzato (art. 10 della legge n. 238/2016) Il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 238/2016, è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre15. Derogano da questa previsione e, quindi, ai sensi dei successivi commi 3 e 4, possono svolgersi in un periodo diverso da quello sopra menzionato, le fermentazioni e rifermentazioni che sono: - consentite dai disciplinari di determinati prodotti a DOP e IGP; in tal caso, tuttavia, l’effettuazione della fermentazione/ rifermentazione è subordinata ad una comunicazione da inviarsi immediatamente all’ufficio territoriale; - effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini

SPECIALE concentrato rettificato in forma solida VENDEMMIA 2019 (MCRs) ottenuto mediante cristallizzazione. Si precisa che l’MCRs è utilizzabile in enologia alle medesime prescrizioni e condizioni dell’MCR liquido, non essendo previste specifiche disposizioni in tal senso. Con la circolare prot. n. 7244 del 30 maggio 201617 sono stati forniti chiarimenti sulla denominazione del MCR, del MCRs e delle altre sostanze zuccherine ottenute dalla trasformazione delle uve. In particolare, si evidenzia che non possono essere utilizzate denominazioni quali “Succo d’uva concentrato deionizzato”, “Mosto concentrato rettificato ottenuto da uve da tavola da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti dall’Allegato XI-ter del Reg. (CE) n. 1234/2007” (o equivalenti) oppure “Mosto concentrato rettificato” nel caso di prodotti le cui caratteristiche differiscono da quelle previste, rispettivamente, dal D.Lgs. n. 151/2004 o dagli artt. 80 e 81 e dall’Allegato VII, Parte II, punto n. (14) del Reg. (UE) n. 1308/2013. Per quanto riguarda l’utilizzo ed il trasporto dell’MCR, si fa presente quanto segue: • produzione di MC/MCR -ai sensi dell’art. 13, comma 7, della L. n. 238/2016 e del punto 2.1. dell’allegato al DM prot. n. 11294 del 25/09/201718 è previsto che l’acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazionedelle resine a scambio ionico sono denaturate all’atto dell’ottenimento, con cloruro di sodio; - tuttavia, ai sensi del successivo punto 2.2. del predetto decreto, è previsto che l’acqua destinata ad essere riutilizzata per scopi di preriscaldamento dei mosti o per rigenerare le resine o immessa direttamente nel sistema di smaltimento delle acque reflue non deve essere denaturata, fermo restando che la stessa non venga detenuta sfusa all’interno dello stabilimento, ma venga riutilizzata in modo automatico ed in cicli chiusi dall’impianto stesso

Adempimenti in cantina

3. Pratiche enologiche

con la menzione tradizionale «vivace», nonché quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati; - poste in essere in relazione alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG, che, tuttavia, dovranno essere individuati con decreto annuale del Ministro, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate; al momento, per effetto dell’art. 1, comma 2, del DM n. 6706 del 23/11/2017, è ancora possibile, fino al 31 agosto 2018, lo svolgimento delle fermentazioni e rifermentazioni dei prodotti atti a diventare la tipologia “Torchiato di Fregona” della DOCG “Colli di Conegliano”. 3.2 Operazioni di arricchimento Le operazioni di arricchimento sono svolte in conformità ai limiti ed alle prescrizioni stabilite dall’Unione europea (Allegato VIII del Reg. (UE) n. 1308/2013 e Reg. (CE) n. 606/2009) e dal decreto ministeriale del 9 ottobre 2012 (concernente le “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”), che prevede specifici adempimenti amministrativi. In particolare, gli operatori che procedono all’effettuazione della pratica di arricchimento mediante l’aggiunta di MC o di MCR oppure con il metodo della concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa, possono presentare una o più dichiarazioni preventive valide per più operazioni e per un determinato periodo, che comunque non può andare oltre il 31 dicembre. Da tale possibilità sono esclusi, tuttavia, taluni casi considerati più a rischio ed elencati nell’art. 4, comma 3, del citato decreto ministeriale, per i quali è necessario presentare la dichiarazione preventiva entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per l’operazione di arricchimento. Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato. Il Reg. (UE) n. 1308/2013, all’allegato VII, parte II, punto (14), lettera b), prevede la tipologia di mosto di uve

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uve da tavola raccolte, ricevute o cedute (prima del 30 novembre), comunque destinate alla trasformazione in mosto per succhi d’uva, ed ai mosti da esse ottenuti, nonché del relativo attestato di consegna (modelli M2 ed F4, di cui, da ultimo, alla Circolare dell’AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2015.371 del 7 agosto


Adempimenti in cantina

SPECIALE di concentrazione/ VENDEMMIA rettifica. 2019 - la detenzione delle so-

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stanze sopra menzionate nelle cantine (o negli stabilimenti enologici), in difformità dalle richiamate disposizioni, integra la violazione dell’art. 15, comma 1, lett. e), della legge 238/2016, sanzionato a norma dell’art. 73, comma 3, della stessa legge. • utilizzo di MCR solido - per l’aumento del titolo alcolometrico si ritiene applicabile la risoluzione OIV OENO 466-2012 relativa al metodo di analisi dell’O.I.V. “Valutazione del tenore zuccherino dei mosti, dei mosti concentrati e dello zucchero d’uva tramite rifrattometria” (OIV-MA-AS 2-02). Infatti, la tabella III allegata a tale metodo riporta il contenuto in zuccheri espresso in g/l e in g/kg e il corrispondente titolo alcolometrico in % volume, ottenuto applicando il coefficiente di trasformazione 0,0594319; - per l’aumento di volume si può assumere che l’aggiunta di 1 kg di MCR solido determina un aumento in volume di circa 0,66 litri; • utilizzo di MC e MCR liquido - L’articolo 33, punto 3 del Reg. (CE) n. 555/08, è stato soppresso a seguito dell’eliminazione della misura sull’impiego dei MC e MCR prevista dall’OCM. Pertanto, è venuto a mancare anche il riferimento alla specifica tabella di corrispondenza da utilizzare per il calcolo del titolo alcolometrico potenziale dei MC e dei MCR di cui al Reg. (CE) n. 1623/2000. L’Ufficio competente della Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea ha fatto presente che la Commissione Europea non è intervenuta con atti di riferimento successivi, per cui per quanto concerne i MC e MCR liquidi, al solo fine dei calcoli di conversione, la suddetta tabella può ritenersi ancora valida e applicabile. • trasporti di MC/MCR - la deroga dell’esonero dall’emissione del documento di accompagnamento, prevista dall’art. 9, paragrafo 1, lettera e), punto i), primo alinea, del Reg. (UE) n. 2018/273, è applicabile anche al MCRs, alle stesse condizioni di quello

liquido; in tal caso la quantità di riferimento è di 5 kg; - per quantità trasportate superiori a 5 kg per il solido e 5 litri per il liquido, il prodotto dovrà essere accompagnato da un documento convalidato secondo le modalità previste dal DM 2 luglio 2013; - sul documento di accompagnamento dell’ MCRs, nei casi previsti dal Reg. (CE) n. 2018/273, sono riportati l’indicazionedell’indice rifrattometrico espresso dal titolo alcolometrico potenziale (allegato V - parte B, paragrafo 2.1., lettera. c), punto ii) e del tenore di zucchero in g/kg (allegato V - parte B, paragrafo 2.1., lettera. c), punto iv). Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell’articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. È stato pubblicato

sulla GURI n. 201 del 29 agosto 201721 il DM 10 agosto 2017, recante “Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell’articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238”. Con il citato decreto si è proceduto alla revisione delle sostanze, dei componenti dei vini e dei relativi limiti già previsti dal decreto 29 dicembre 1986 (contestualmente abrogato), anche in relazione alle sostanze, ai componenti dei vini ed ai relativi limiti già riportati nella citata legge n. 238/2016 e nella pertinente normativa dell’Unione europea. Inoltre, è stato attuato un allineamento con i limiti massimi accettabili riportati nelle norme armonizzate dell’Organizzazione internazionale della vite e del vino. In particolare, sono stati previsti, all’articolo 1, − comma 1, i limiti massimi di taluni componenti nei vini destinati al consumo diretto; − comma 2, i limiti minimi per l’estratto non riduttore e le ceneri nei vini destinati al consumo diretto diversi dai vini spumanti e dai vini aromatizzati; − al comma 3, i limiti minimi per l’estratto non riduttore e le ceneri nei vini spumanti e nei vini aromatizzati. Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione, nell’affinamento e nell’invecchiamento dei vini DOP italiani. Con il DM 21 giugno 2017, pubblicato nella GURI n. 190 del 16 agosto 2017, è stato


L’art. 13, comma 3, della legge 238/2016, ha previsto che le distillerie e gli utilizzatori per scopi energetici possono istituire i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione previa una mera comunicazione preventiva, una tantum, al competente Ufficio territoriale dell’ICQRF. Per tali centri, l’Agenzia delle Dogane ha precisato, nella recente circolare 11/D, prot. n. 81267 R.U. / DCAFC 6° del 21 luglio 201722, che i registri C41 trovano, attualmente, impiego sia per il regime di vigilanza fiscale dell’Agenzia che per i controlli dell’ICQRF, al fine di soddisfare con un unico adempimento da parte dell’esercente la distilleria di cui il centro di raccolta costituisce appendice, tutte le obbligazioni contabili di registrazione delle materie prime alcoligene previste dalle diverse discipline del settore. Pertanto, tenuto conto che l’art. 13, comma 3, della L. 283/2016, diversamente dall’art. 14, comma 3, della legge n. 82/2006 (abrogata), non prevede più lo specifico obbligo di tenuta dei registri vitivinicoli presso i suddetti centri di raccolta, nelle more dell’attuazione dell’obbligo di invio telematico dei dati contabili relativamente alle materie prime utilizzate dai produttori di alcole e di bevande spiritose, l’obbligo della tenuta del registro telematico vitivinicolo (previsto ai sensi dell’art. 147, pa-

SPECIALE nacce destinate ad usi industriali diversi dal- VENDEMMIA 2019 la distillazione, l’art. 13, comma 4, della legge n. 238/2016 ha confermato l’obbligo di presentare un’apposita comunicazione all’ufficio territoriale, valida per una campagna vitivinicola; la predetta comunicazione deve pervenire antecedentemente alla prima introduzione di vinaccia e contenere l’indicazione dell’indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento. Per quanto riguarda le prescrizioni sui documenti dai accompagnamento per i sottoprodotti si fa presente che nel caso di trasporti di sottoprodotti della vinificazione che si svolgono interamente sul territorio nazionale l’articolo 18, comma 3, del decreto 2 luglio 2013 ha “prorogato” la vigenza dell’articolo 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008 fino alla data di entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento vitivinicolo elettronico. Tuttavia, come già illustrato nel paragrafo relativo al documento MMV-E, poiché l’emissione di tale documento è una facoltà dell’operatore interessato, è ancora possibile scortare il trasporto della vinaccia e delle fecce di vino da un produttore ad una distilleria riconosciuta, utilizzando le bollette di consegna già istituite con il citato art. 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008, redatte secondo le disposizioni ivi richiamate. Parallelamente è possibile utilizzare anche le bollette di consegna di cui all’art. 4, commi 2 e 3 del decreto 2 luglio 2013, le cui modalità di redazione sono state illustrate nell’allegato 2, paragrafo 3, della circolare prot. n. 1128925 del 26 luglio 2013, sia il documento MVV. Quest’ultimo, se predisposto e numerato dall’operatore (art. 5, comma 4, lett. a) del Decreto 2 luglio 2013), deve essere convalidato, anche mediante PEC (vds. § 2.5) mentre, se prestampato e prenumerato da tipografia autorizzata (art. 5, comma 4, lett. b) del Decreto 2 luglio 2013), può essere utilizzato come bolletta di con-

Adempimenti in cantina

4. Sottoprodotti

ragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, del Capo V del Reg. (UE) n. 2018/273, del Capo IV del Reg. (UE) n. 2018/274 e dell’art. 2, comma 1, del DM n. 293 del 20 marzo 201523) deve ritenersi soddisfatto con la tenuta dei richiamati registri C41. Come già chiarito nella citata circolare prot. n. 1522 del 30 dicembre 201624, i richiamati centri di raccolta non possono in nessun caso coincidere con una cantina/stabilimento enologico, a meno che nel predetto stabilimento siano, in via esclusiva, introdotti, detenuti o estratti prodotti sottoposti a denaturazionSi ricorda, inoltre, che la legge 238/2016 consente esplicitamente la cessione di fecce e vinacce tra le distillerie autorizzate e tra gli utilizzatori dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico. Per quanto riguarda gli stabilimenti industriali detentori ed utilizzatori di vi-

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previsto il “Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione, nell’affinamento e nell’invecchiamento dei vini DOP italiani, si sensi dell’articolo 23 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.” ed è stato abrogato il DM 2 novembre 2006.


Adempimenti in cantina

SPECIALE segna (Le bollette VENDEMMIA di consegna di cui 2019 sopra possono esse-

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re utilizzate anche per i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola (art. 15, comma 3, del decreto 2 luglio 2013). Ai sensi dell’art. 16 del DM 2 luglio 2013, questi ultimi sono soggetti alle disposizioni del DM 27 novembre 2008, pertanto potranno essere destinati al ritiro sotto controllo, in alternativa alla distillazione. In proposito, posto che tali uve non possono essere vinificate si precisa che per le stesse non trovano applicazione né le prescrizioni concernenti il divieto di sovrappressione delle uve stesse, né i conseguenti obblighi relativi al quantitativo minimo di alcol che deve essere contenuto nei sottoprodotti (allegato VIII, parte II, sezione D, del Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 14 del regolamento (CE) n. e. 606/2009 e art. 4 del DM 27 novembre 2008). Di conseguenza non trovano applicazione, nel caso della distillazione di tali sottoprodotti, il regime degli aiuti di cui all’articolo 52 Reg. (UE) n. 1308/2013 ed i connessi obblighi ed adempimenti. Si ricorda, infine, che, ai sensi del punto 1.2. dell’Allegato al DM n. 11294 del 25 settembre 2017, le fecce di vino destinate all’uso agronomico sono denaturate con l’aggiunta di solfato ferroso per uso agricolo, prima della loro estrazione dalla cantina e, comunque, entro i termini stabiliti ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, della legge n. 238/2016. 5. Centri d’intermediazione uve e sugli stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola I centri d’intermediazione uve e gli stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola sono sottoposti agli adempimenti contabili più restrittivi contenuti rispettivamente nel DM 30 giugno 1995 e nel DM 19 dicembre 2000.

Tali prescrizioni sono tese ad evitare che le uve da tavola e i succhi siano destinati alla vinificazione, pratica non consentita dalle norme UE. Tali adempimenti, in sintesi, consistono nell’invio periodico all’Ufficio territoriale competente per territorio di copia della documentazione contabile vitivinicola. Tuttavia, devono intendersi superate le disposizioni inerenti all’invio all’Ufficio territoriale dell’ICQRF della copia delle pagine del registro di carico e scarico a seguito dell’avvenuta dematerializzazione dello stesso. Ciò vale anche per la trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso in cui sia stato emesso l’MVV-E o il documento MVV convalidato tramite PEC, E’ comunque opportuno precisare che l’Allegato del Decreto dipartimentale n. 1021 del 17 giugno 2014 (come sostituito dal Decreto dipartimentale n. 788 del 21 settembre 2015), prevede degli specifici “codici univoci PEC” per l’invio mediante PEC dei documenti ai fini della convalida e/o della trasmissione per i trasporti di uve da tavola destinate alla trasformazione, di prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola e di uve dirette a/spedite da un centro di intermediazione. L’articolo 24, comma 5, della legge 238/2016, ha confermato il divieto di lavorazione e di detenzione delle uve da tavola e dei relativi prodotti in stabilimenti ove si lavorano e/o si detengono uve da vino e i prodotti trasformati ottenute da tali uve, introducendo, tuttavia, una importante novità. In particolare, il precitato comma 5 prevede che il divieto di detenzione delle uve da tavola (varietà di uve diverse da quelle da vino) e dei prodotti da esse ottenuti non si applica agli stabilimenti “promiscui” (così definiti nel testo del DM n. 748/2017) che lavorano uve da vino, mosti e succhi destinati all’alimentazione umana il cui processo produttivo non prevede la fermentazione, purché sia garantita, secondo le prescrizioni previste con decreto

ministeriale, la rintracciabilità dei prodotti lavorati. In tal senso è stato emanato il decreto ministeriale n. 748 del 7 luglio 201727. Si sottolinea che qualora si effettui la lavorazione e la detenzione delle uve da tavola e delle uve da vino e dei prodotti da esse ottenuti in stabilimenti separati continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel citato DM 19 dicembre 2000. Qualora, invece, si intendano effettuare lavorazioni in “stabilimenti promiscui”, usufruendo della novità introdotta dall’art. 24, comma 5, della legge 238/2016, queste devono avvenire secondo le regole di rintracciabilità previste dal decreto ministeriale n. 748/2017, più restrittive rispetto a quelle “ordinarie”. Inoltre, il decreto prevede specifici adempimenti/prescrizioni di rintracciabilità (informazioni sul tenore zuccherino, tempi di registrazione) per gli stabilimenti “promiscui” ove siano ottenuti/detenuti/commercializzati anche mosti concentrati e mosti concentrati rettificati che, diversamente dagli altri prodotti ottenuti/detenuti in tali stabilimenti, possono essere destinati alla vinificazione. Tra le regole di rintracciabilità previste dal decreto si evidenzia l’obbligo di utilizzare esclusivamente le attuali modalità informatiche per l’emissione e la convalida dei documenti di accompagnamento vitivinicoli (MVV-E e convalida tramite PEC). Solo per il trasporto delle uve è possibile utilizzare le altre modalità di convalida previste per i documenti cartacei. Per quanto riguarda i centri di intermediazione delle uve, si ricorda l’obbligo introdotto dal decreto ministeriale 2 luglio 2013 concernente l’acquisto di uve pendenti sulla pianta. In particolare, il trasporto delle uve in questione verso il centro intermediazione è scortato da un documento di accompagnamento (MVV-E oppure documento MVV convalidato oppure modello “IT”, questi ultimi purché già timbrati entro il 31 dicembre 2016 dagli Uffici


L’Articolo 17 della legge n. 238/2016 vieta la detenzione negli stabilimenti enologici e nelle cantine dei vini e dei prodotti a monte del vino con titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 8% vol non denaturati. Con il decreto ministeriale prot. n. 944 del 6 settembre 201729, è stata stabilita la disciplina della detenzione nelle cantine e negli stabilimenti enologici di mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all’8% in volume, senza la prescritta denaturazione, (in applicazione dell’art. 15, comma 1, primo periodo e lettera g), nonché 17, comma 1, primo periodo, della L. n. 238/2016). Il decreto stabilisce specifiche modalità da osservarsi per la detenzione dei predetti mosti, in vista della loro definitiva destinazione obbligatoria alla produzione di succhi di uve e succhi di uve concentrati presso un diverso stabilimento, nel quale sia consentita ed effettivamente posta in essere la predetta trasformazione. I mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all’8 per cento in volume, qualora separatamente vinificati per l’invio alla distillazione, sono denaturati con l’aggiunta di cloruro di litio, all’atto dell’ottenimento, trovando applicazione il punto 3 dell’Allegato al DM n. 11294 del 25/09/2017.

L’articolo 14 della legge n. 238/2016 consente, nelle cantine e negli stabilimenti enologici, l’elaborazione di prodotti ottenuti con l’impiego di mosti e vini nonché di saccarosio, acquavite di vino, alcool e sostanze consentite dal regolamento (UE) n. 251/2014, a condizione che siano inviate apposite comunicazioni preventive all’Ufficio territorialmente competente di questo Ispettorato. Si ricorda che l’articolo 14 della legge n. 238/2016 conferma la possibilità introdotta dal D.L. n. 91 del 24 giugno 2104, relativa alla preparazione di bevande spiritose ottenute a seguito di una semplice miscelazione di materie prime e dei prodotti consentiti dal citato regolamento. Inoltre, l’articolo 15, comma 4, della legge sopra richiamata prevede che nei locali di un’impresa agricola che produce mosti o vini sono consentiti anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo articolo e la detenzione e l’impiego degli alimenti e delle bevande di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché rientrino nell’ambito delle attività comunque connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile. Tali imprese agricole non devono effettuare alcuna comunicazione preventiva all’Ufficio territoriale dell’ICQRF per l’effettuazione delle predette attività 8. Sostanze zuccherine L’articolo 60 della legge n. 238/2016 ha confermato l’obbligo della tenuta del registro delle sostanze zuccherine da parte dei produttori, confezionatori, grossisti e utilizzatori, già previsto dall’articolo 28 dell’abrogata legge n. 82/2006, ma ha apportato alcune importanti novità, illustrate nella citata circolare prot. n. 1522 del 30/12/2016,32 alla quale si rinvia per il dettaglio. In applicazione del precitato articolo 60 è stato emanato il DM prot. n. 945 del 6 settembre 201733 (che ha

Adempimenti in cantina

6 Detenzione di mosti con titolo alcolometrico inferiore all’8% in volume

7. Regime degli stabilimenti dove si effettuano lavorazioni promiscue

sostituito il DM n. 11 SPECIALE dell’8 gennaio 2015). Si VENDEMMIA 2019 segnala, in particolare, il contenuto dell’Allegato, nel quale sono precisate le esenzioni dall’obbligo della tenuta del registro telematico, le tipologie di sostanze zuccherine oggetto di registrazione nonché le semplificazioni delle modalità di registrazione. In particolare: - sono state individuate le categorie di soggetti esentati dalla tenuta del registro (farmacie, laboratori di analisi, …); - è stata prevista la registrazione riepilogativa giornaliera delle vendite di zucchero al minuto da parte dei grossisti; - è stata prevista la possibilità di effettuare le iscrizioni sul registro telematico entro trenta giorni dalla data dell’operazione, per le aziende che hanno una contabilità computerizzata aggiornata e, nel contempo, altri documenti giustificativi; - sono state esonerate dalla tenuta del registro le microimprese agricole, in quanto assimilate ai laboratori artigiani, a condizione che utilizzino le sostanze zuccherine in locali diversi dalle cantine o stabilimenti enologici e dai locali ad essi annessi o intercomunicanti. Si precisa che per quanto riguarda le sostanze zuccherine estratte dall’uva (zucchero d’uva, glucosio d’uva, fruttosio d’uva e delle loro miscele): - la produzione deve essere annotata nel registro vitivinicolo; - la commercializzazione e l’utilizzazione deve essere annotata nel registro delle sostanze zuccherine.

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9. Norme sul vino” biologico” Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 150/1 del 14 giugno u.s. è stato pubblicato Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 “relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio”. Il predetto regolamento, tuttavia, troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021

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territoriali dell’ICQRF o dal Comune) nel quale sono sempre indicati, a fianco della designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno. Infine, si fa presente che non devono essere considerati centri di intermediazione né sono obbligati alla tenuta del registro vitivinicolo coloro che acquistano uva e la rivendono escluesclusivamente ai soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola, di cui agli articoli 5 e 6 del DM prot. n. 5811 del 26/10/201528.


Adempimenti in cantina

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ed i prodotti ottenuti in conformità del citato regolamento prima di tale data, potranno essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte. Sono ancora applicabili, quindi, le disposizioni contenute nel citato Reg. (CE) n. 834/2007 e nel Reg. (CE) n. 889/2008, così come modificato dal Reg. (UE) n. 203/2012. Dal 28 giugno 2018 è entrato in vigore il DM 8 maggio 2018, “Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazione dell’articolo 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino». Ai sensi delle disposizioni nazionali e comunitarie sopra menzionate, nella produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo si applicano le disposizioni previste dai Reg. (CE) n. 606/2009 e Reg. (CE) n. 607/2009 e le relative disposizioni nazionali. Al riguardo, si evidenzia, tra l’altro, che nelle produzioni vitivinicole biologiche sono consentiti esclusivamente i prodotti e le sostanze elencate nell’allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008, introdotto dal Reg. (UE) n. 203/2012, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (UE) 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 606/2009. Inoltre, l’articolo 29 del Reg. (CE) n. 889/2008, così modificato dal Reg. (UE) n. 203/2012, prevede restrizioni e divieti di talune pratiche e trattamenti enologici nonché disposizioni in materia di etichettatura delle produzioni in questione 34. Infine, l’art. 4 del DM 8 maggio luglio 2018 stabilisce che i prodotti biologici del settore vitivinicolo devono essere contraddistinti dal termine “biologico” e che, in relazione agli obblighi sulla tenuta dei documenti contabili di cui all’art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008, gli operatori utilizzano i documenti ed i registri previsti dal Regolamento (CE) n. 436/2009 (oggi: art. 147, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, Capo

V del Reg. (UE) n. 2018/273 e Capo IV del Reg. (UE) n. 2018/273). Si precisa che, se ne ricorrono le condizioni, solo il “mosto concentrato rettificato”, sia nella forma liquida che solida, può riportare riferimenti al metodo “biologico”, in quanto l’utilizzo di resine a scambio ionico in tale regime di qualità regolamentato è attualmente consentito solo per i prodotti vitivinicoli 35. Pertanto, se nell’elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare è indicato lo “zucchero d’uva biologico”, il preparatore deve essere in grado di giustificare di aver introdotto ed utilizzato soltanto “mosto concentrato rettificato biologico” e non altre sostanze zuccherine provenienti dall’uva non corrispondenti a tale prodotto (vds. la circolare prot. n. 7244 del 30 maggio 2016 36). 10 Norme sugli allergeni Il Regolamento (UE) n. 579/2012 ha modificato il Reg. (CE) n. 607/2009 e, in particolare, ha sostituito l’articolo 51 e l’Allegato X dello stesso, prevedendo che nell’etichettatura dei prodotti vinicoli sia riportata l’indicazione obbligatoria degli allergeni che riguardano oltre i solfiti anche il latte, i prodotti a base di latte, le uova ed i prodotti a base di uova, con le menzioni e con i pittogrammi relativi. Al riguardo, si evidenzia che i pittogrammi possono essere utilizzati facoltativamente ed in aggiunta alle menzioni obbligatorie. Di seguito si riportano le menzioni in lingua italiana degli allergeni ed i relativi pittogrammi: (ndr: v. in fondo alla pag.) Termini riguardanti Termini riguardanti Termini riguardanti i solfiti le uova e i prodotti a base di uova il latte e i prodotti a base di latte «solfiti» o «uovo», «proteina dell’uovo», «latte», «derivati del latte», «anidride solforosa» «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» «caseina del latte» o «ovoalbumina» o «proteina del latte»

Si precisa che, comunque, l’obbligo di etichettatura degli allergeni concernenti derivati dal latte o delle uova è escluso nei vini per i quali: • gli ingredienti potenzialmente allergenici non sono stati utilizzati durante l’elaborazione degli stessi; • la presenza di allergeni non può essere rilevata nel prodotto finale, secondo i metodi di analisi di cui all’articolo 80 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, vale a dire, ad oggi, quelli raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del Vino (OIV). Al riguardo, si fa presente che le norme di cui trattasi sono applicabili ai vini ottenuti interamente o parzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e successivi ed etichettati dopo il 30 giugno 2012. Si evidenzia, inoltre, che la Commissione UE con nota Ares (2015) 1813772 del 29/04/2015 37 ha fornito chiarimenti sull’uso nell’etichettatura e nella presentazione dei vini dell’indicazione ”senza solfiti aggiunti”.


Quanto mi costa un vendemmiatore?

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E c’è pure il Fascicolo aziendale on line, un servizio totalmente gratuito che si è da poco arricchito con le foto dei singoli terreni aziendali. Grazie alla collaborazione con Agea, permette ai soci di monitorare lo stato di avanzamento delle domande Pac e Psr presentate, consultare tutti i dati relativi alla propria azienda così come conosciuti dalla Pubblica Amministrazione (piano colturale, portafoglio titoli, ecc.) e tenere traccia di tutti i pagamenti ricevuti, rendendo più semplici e sicuri i rapporti con gli enti che erogano i fondi comunitari. Il Fascicolo aziendale on line è già disponibile per gli agricoltori delle regioni “di competenza” dell’Organismo Pagatore Agea (Lazio, Puglia, Sicilia, Campania, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna e Val d’Aosta) ma presto sarà esteso anche alle aziende delle regioni che si avvalgono di un proprio Organismo Pagatore Regionale. Oltre a ciò il Portale del Socio offre anche l’agenda on line gratuita e personalizzabile che avvisa delle scadenze d’impresa, le notizie in anteprima e le in-

formazioni sui nuovi bandi del Psr, il meteo, convenzioni riservate ai soci e molto altro. Una proposta che sino ad oggi ha già visto quasi venticinquemila imprese agricole iscriversi per usufruire dei servizi del Portale. Come registrarsi al Portale del Socio Coldiretti. Registrarsi al Portale del Socio Coldiretti è facile e gratuito. Basta andare su internet e digitare l’indirizzohttps://socio.coldiretti.it. Cliccando su “registrati” occorre inserire il numero di Socio Coldiretti che si trova sulla tessera (il numero di socio e non quello di tessera, ndr), la partita Iva o il codice fiscale e un indirizzo mail. Sulla propria posta elettronica riceverete subito una mail che permetterà di completare la registrazione e accedere ai servizi del portale.

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ntrano nel vivo le campagne estive di raccolta con decine di migliaia di lavoratori, compresi gli stagionali, impegnati nei campi, nei frutteti e nei vigneti. Per venire incontro alle esigenze di gestione dei dipendenti il Portale del Socio Coldiretti ha avviato un nuovo servizio per conoscere da subito il costo di un Operaio Agricolo a tempo Determinato (OTD) e l’altra per calcolare l’importo della retribuzione lorda partendo dal netto e viceversa. L’applicazione si affianca a quella della Gestione presenze che consente di registrare on line, sia da pc che da telefonino, le presenze e giustificare le eventuali assenze di ogni lavoratore. L’obiettivo è aiutare le aziende ad abbattere il carico burocratico, per velocizzare e semplificare procedure e conoscenze e per svolgere i vari adempimenti limitando al minimo le carte, facilitando una sempre più completa programmazione e gestione aziendale. Ma sul portale si possono trovare anche altri servizi a partire da quello della Fatturazione digitale – Digit che offre la gestione digitalizzata delle fatture e dell’intero ciclo attivo della contabilità d’impresa grazie a un programma avanzato che consente di monitorare prodotti, listini, clienti e fornitori, direttamente collegato con le Imprese Verdi.

Impresa Verde

Sul “Portale del Socio” l’applicazione per gestire le attività di raccolta


Un’annata tormentata dal maltempo

Danni maltempo

Tempeste raddoppiate, violente grandinate e trombe d’aria nell’Astigiano

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È

stata un’estate funestata dal maltempo, prima, nel mese di luglio, un caldo torrido con temperatore oltre i 40 gradi, poi grandinate e trombe d’aria nel mese di agosto. Come la tempesta dell’11 agosto che ha colpito il nord della provincia di Asti con particolare intensità nei comuni di Castelnuovo don Bosco, Piovà Massaia, Passerano Marmorito, Cerreto d’Asti, Pino d’Asti, Berzano di San Pietro, Montiglio Monferrato. Grandine della dimensione di uova hanno richiesto l’intervento di trattori spazzaneve per liberare le strade. Unita al forte vento, una vera e propria bufera durata decine di minuti, si può immaginare il danno che ha potuto arrecare all’agricoltura, sia alle coltivazioni che alle strutture con tetti scoperchiati, serre orticole divelte, alberi abbattuti e sradicati. Il giorno successivo, 12 agosto, una tromba d’aria, come vai visto prima nel San Damianese ha scoperchiato tetti e arrecato danni irreparabili agli alberi e alle colture in generale. Anche in questo caso una bufera di diversi minuti, un ciclone difficile anche da classificare sul nostro territorio più potente di un tornado, se non paragonabile a un uragano di secondo o terzo grado. Con queste ondate di maltempo l’estate del 2019 fa segnare il doppio di tempeste, grandinate e nubifragi rispetto alla stessa stagione dello

La tromba d’aria verificatasi a San Damiano d’Asti il 12 agosto scorso potrebbe essere classificata come un uragano di secondo grado

Luca Ferrero mostra i danni causati dalla grandinata dell’11 agosto nel suo vigneto di Pino d’Asti: su poche viti sono rimasti pochi grappoli rovinati

Francesco Maccario sconsolato fra i suoi peperoni di frazione Mondonio di Castelnuovo don Bosco, sullo sfondo una serra di pomodori distrutta

scorso anno, tantè che un po’ in tutta Italia sono stati registrati milioni di danni nelle campagne ma anche nelle città. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti sulla base dei dati ESWD, la banca dati europea sugli eventi estremi, stante 760 episodi di maltempo estremo calcolati da gennaio ad agosto, con un balzo dell’101% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Parimente il mese di luglio è stato bollente facendo registrare una temperatura superiore di addirittura 2 gradi rispetto alla media storica, mentre giugno con +3,3 gradi si era

classificato al secondo posto tra i più roventi dal 1800, quando sono iniziate le rilevazioni secondo Isac Cnr.


Ottima stagione per le mele “Divina” Meno produzione nell’Astigiano, ma sempre più buona

H

Produttori di San Marzano in un bel meleto di mele Gala

Filiera melicola

PRODUZIONE DI MELE IN EUROPA POLONIA 2,7 Mln. di T. ITALIA 2,2 Mln. di T FRANCIA 1,7 Mln. di T. U. E. Tot. 10,6 Milioni di Tonnellate

19 Il sindaco di San Marzano, Giovanni Scagliola con un produttore in un campo di mele Golden

abbiamo cercato di raggiungere direttamente il consumatore con il nostro marchio “Divina”, la mela buona e pulita dentro e fuori. Chi l’assaggia poi continua a mangiarla”. In regione Saline di San Marzano incontriamo anche Paolo Albenga ci spiega l’evoluzione dei gusti dei consumatori rispetto alle varietà di mele. Con lui c’è il figlio quattordicenne che si sta già appassionando in questo lavoro, ancor prima di poterlo fare per evidenti ragioni di età. “La regina di queste colline rimane la Golden Delicious – rileva Albenga con in mano una bella mela gialla -, è dolce e croccante, buonissima, e anche adatta per fare confetture e per le torte. Per accontentare la clientela e per organizzare al meglio i tempi di coltivazione, raccolta e anche vendita, abbiamo anche una buona produzione di mele rosse e una produzione limitata di renetta. La raccolta la cominciamo

quindi con le Gala, varietà che si contraddistingue per l’assenza di acidità. Anche in raccolta prestiamo particolare attenzione all’aspetto qualitativo, per ogni pianta scegliamo solamente i frutti già maturi al punto giusto, passando più volte e a distanza di settimane sullo stesso impianto”. Anche quest’anno, sottolineano alla Coldiretti Asti, la qualità delle mele Divina di San Marzano Oliveto, così come quelle delle zone limitrofe che vanno da Moasca a Calamandrana e Nizza Monferrato, sarà ottima, i quantitativi saranno un po’ meno generosi rispetto all’eccezionale precedente annata. “Fortunatamente – sottolinea Vittorio Ravizza, tecnico Coldiretti specializzato in frutticoltura – la grandinata di aprile non ha influito sul raccolto e anche le escursioni termiche non hanno danneggiato le piante come avvenuto con altre colture frutticole”.

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a preso il via nell’ultima settimana di agosto, la raccolta delle mele. Secondo un’analisi di Coldiretti su dati Prognosfruit, in Italia nel 2019 saranno prodotte 2,2 milioni di tonnellate di mele. La mela è anche il frutto nazionale più consumato nel nostro Paese. Nell’Astigiano la produzione maggiore arriva dalle colline di San Marzano Oliveto, dove il terreno è particolarmente adatto per questa coltura che ha avuto i suoi maggiori fasti fra gli anni settanta e ottanta. “Rispetto ad allora, oggi, – sottolinea il produttore Renzo Lovisolo – la coltivazione qui a San Marzano si è ridotta quasi della metà, ma rappresenta ancora la coltura principale. E’ stata soprattutto la grande distribuzione a ridurre le vendite delle nostre mele, qualitativamente molto pregiate ma con costi di produzione più elevati rispetto al resto del mondo e anche ad altre zone d’Italia”. La morfologia del territorio, le colline scoscese e, nei confronti dell’estero, i costi di manodopera per la raccolta, non possono mettere in pari competizione la mela di San Marzano con le altre aree produttive. “Anche quando erano pienamente operativi i voucher – rileva Giovanni Scagliola, Sindaco di San Marzano Oliveto – ossia quando si poteva assumere più agevolmente manodopera, i 10 euro previsti per retribuire i raccoglitori erano troppo pesanti per avere costi produttivi competitivi nei confronti delle mele che arrivano dall’estero. Questo ha fatto in modo di puntare più sulla qualità delle nostre mele che non sulle produzioni quantitative. In pratica ora si producono meno mele, ma tutte ottime e con una particolare attenzione all’ambiente e alla salute sia di chi lavora nei campi, sia dei consumatori”. “Ormai puntiamo esclusivamente sulla qualità – ci spiega Oriano Bianco, un altro storico produttore di San Marzano Oliveto -. Noi dalla nostra abbiamo un prodotto più buono e in questi anni


Causa maltempo, raccolta difficoltosa per le nocciole C’è meno prodotto, il prezzo dovrebbe salire rispetto all’anno passato

Filiera corilicola

L

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a raccolta delle nocciole, nell’Astigiano, è iniziata con difficoltà. I temporali di fine agosto hanno rallentato le operazione e talvolta danneggiato in parte il prodotto, ora sottoposto con cura all’essiccazione. Problematica non uniforme sul territorio, dove anche a distanza di pochi chilometri un po’ di pioggia è scesa quasi giornalmente, mentre in altre zone le nocciole sono rimaste immacolate sulle piante. Tantè che si prevede una riduzione quantitativa rispetto all’anno passato e una qualità tutto da verificare una volta raccolto e stoccato a dovere il prodotto. Di sicuro, al netto delle difficoltà di raccolta e di più o meno temporali sopportati, chi ha saputo lavorare con professionalità avrà maggiori risultati rispetto a chi non si è dedicato con perizia alla coltivazione. Alla fine a fare la differenza sarà anche quest’anno il cimiciato e la presenza di frutti marci e bacati. In considerazione della diminuzione di prodotto sul mercato, il valore delle nocciole dovrebbe aumentare rispetto all’anno passato. Le quotazione di inizio annata 2018 furono di 320/340 euro al quintale, ovvero 350 euro per gli aderenti al progetto Coldiretti con la Novi-Elah-Dufour (con punte di 380 sull’alta qualità). Le prime indicazioni sull’annata 2019 sono emerse il 26 agosto scorso dalla Fiera della Nocciola di Castagnole delle Lanze: siamo attorno ai 340/360 euro al quintale, che nel caso del progetto Coldiretti-Novi diventano almeno 365/380 euro al quintale. Mentre scriviamo siamo però a

fine agosto, quindi in piena raccolta, vedremo come evolveranno le cose, a partire dal punto di vista meteorologico che a questo punto diventa fondamentale per riuscire a portare a casa più nocciole possibile. La situazione, lo ripetiamo, risulta comunque molto diversificata sul territorio, quindi la qualità e la quantità delle nocciole raccol-

te dai corilicoltori sarà diversa a seconda delle zone per via della pioggia, delle escursioni termiche, delle grandinate e delle cimici. Qualche indicazione in più si avrà sicuramente a metà settembre e in particolare in corrispondenza della Fiera della Nocciola di Settime (vedasi programma in questa stessa pagina).


Prodotti fitosanitari, verso la nuova Pac

Per il post 2020 previste sinergie tra il Pan e la Politica Agricola Comunitaria

tramite il SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata), una riduzione dell’immissione in commercio di alcune categorie di sostanze attive; una riduzione della presenza nelle acque superficiali di alcune sostanze attive. Si stanno studiando le possibili sinergie tra il Pan e la riforma della Pac post 2020 ricorrendo alle misure agro-climatico-ambientali, alla previsione di possibili incentivi all’acquisto di macchine irroratrici, alle misure di formazione degli utilizzatori professionali e della consulenza aziendale, alle misure di informazione e sensibilizzazione, nonché di aumento delle superfici ad agricoltura biologica. Le misure dovranno avere carattere volontario e saranno inserite nella strategia nazionale della futura Pac primo e secondo pilastro. Inoltre, gli agricoltori dovranno essere destinatari di misure di formazione e di attività di consulenza mirate perché solo in questo modo si garantisce la migliore gestione dei prodotti.

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food, vedono l’Italia con 1.9% il risultato più basso se confrontato con la media Ue (3.8%), la Spagna (3.2%), la Germania (3.8%), la Gran Bretagna (4.3%) e Francia (6.4%). La riforma della Pac post 2020 offre delle notevoli potenzialità per rafforzare l’armonizzazione e l’attuazione della direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari inserendo, ad esempio, il principio della difesa integrata, tra i criteri di gestione obbligatoria della condizionalità. In ogni caso l’uso dei prodotti fitosanitari è spesso condizione inevitabile per difendere le nostre produzioni da avversità e parassiti, anche a seguito del cambiamento climatico; per contro, si riscontrano vuoti importanti nella difesa fitosanitaria visto che il processo di eliminazione delle sostanze attive non rispondenti più ai criteri di selezione dell’Unione Europea è più rapido del procedimento di autorizzazione all’immissione in commercio delle nuove sostanze alternative, a basso impatto su ambiente e salute umana. Il nuovo Piano, nell’ottica del Mipaaft, punta a raggiungere alcuni obiettivi quantitativi tramite l’adozione di misure che siano supportate dalla Pac e dai Psr: in particolare, un aumento della superficie coltivata con produzione integrata certificata

Si stanno studiando incentivi alle produzioni integrate, all’acquisto di macchine irroratrici, per la formazione, l’informazione e la sensibilizzazione, nonché per l’aumento delle superfici ad agricoltura biologica

Agricoltura sostenibile

I

n occasione della sessione di aggiornamento sulla normativa in materia di prodotti fitosanitari organizzata a Bologna nell’ambito dalle Giornate fitopatologiche, il Ministero delle Politiche Agricole ha fatto il punto sullo stato di attuazione del Piano d’Azione Nazionale (Pan) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che al momento, dopo 5 anni di attuazione, è in corso di aggiornamento, fase che dovrebbe concludersi entro l’anno con l’approvazione del nuovo testo. La Commissione Ue, sulla base dei dati Istat, in occasione della visita ispettiva che si è tenuta nel 2017 in Italia, sullo stato di attuazione della direttiva sull’uso sostenibile dei fitosanitari, ha riscontrato una riduzione nell’impiego di tali mezzi di produzione. La riduzione nella distribuzione nel periodo 2003 – 2017 è pari al -26%. Inoltre, il Mipaaft ha sottolineato come dal report annuale del Ministero della Salute sul Controllo ufficiale sui residui di fitosanitari negli alimenti pubblicato nel 2018, emerga l’elevata professionalità delle imprese agricole italiane nell’impiego dei prodotti fitosanitari, indice anche di un elevato livello di sostenibilità ambientale. L’Italia conferma il suo elevatissimo standard in materia di sicurezza alimentare, con il 99,2% di prodotti regolari rispetto alla presenza di residui di antiparassitari, su un’analisi relativa a oltre 11mila campioni che comprende ortofrutta, cereali, olio, vino. Il primato di sicurezza alimentare rispetto ai residui di fitosanitari dell’Italia, a livello Ue, è indiscusso: secondo l’ultimo rapporto Efsa, le percentuali di irregolarità riferite ad un monitoraggio riguardante alimenti di origine vegetale, animale, alimenti importati, prodotti biologici e baby


Evento

L’agricoltura è sempre più in mano ai giovani

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Crescono, in superficie e fatturato, le aziende agricole under 40

Innovazione nella tradizione” è quasi un mantra per la nostra agricoltura. E’ la parola d’ordine dei giovani che si sono dati per impegnarsi nel settore primario. Creativi e innovati, ma sempre partendo dall’esistente, migliorando e sviluppando quanto di buono hanno saputo fare i nonni e i genitori. Secondo una indagine Coldiretti/Ixè le aziende agricole condotte dai giovani possiedono una superficie superiore alla media di oltre il 54 per cento. Il loro fatturato è mediamente più elevato del 75 per cento. E anche il numero degli occupati è del 50 per cento in più delle media di tutte le altre imprese agricole. Inoltre l’Italia risulta al vertice in Europa per le aziende agricole condotte da under 35, sono la bellezza di 57.621. Una presenza che ha di fatto rivoluzionato il lavoro in campagna, rilevano in Coldiretti, dove il 70% delle imprese giovani opera in attività multifunzionali che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di persone in difficoltà, la sistemazione di parchi, giardini, strade, l’agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili. Tante attività

I vincitori degli Oscar Green con i dirigenti Coldiretti

innovative riscontrate anche alla recente selezione regionale del premio Oscar Green, il concorso che premia l’innovazione imprenditoriale, svoltosi ai Giardini Reali di Torino. “Abbiamo registrato un grande fermento – evidenzia Danilo Merlo leader dei giovani Coldiretti di Asti e di tutto il Piemonte – tante idee originali, ma concrete, che ci fanno rendere conto delle grandi potenzialità dell’imprenditoria nazionale e ci si rinfranca per come il settore primario in questi anni sia riuscito a contrastare le difficoltà di un’economia in crisi. Grazie alle nuove generazioni, il binomio agricoltura e innovazione è diventato sempre più frequente: l’esempio l’abbiamo avuto proprio dalle aziende che hanno partecipato

Due astigiani fra i magnifici nove piemontesi da Oscar: Romina Accossato di Ferrere e Andrea Satragno di Cassinasco

a questo concorso con estro, passione, innovazione e professionalità. In pratica con Oscar Green abbiamo potuto constatare come grazie ai giovani agricoltori possa essere rinnovato e implementato il nostro patrimonio enogastronomico, con imprese che si impegnano con il loro lavoro a preservare la biodiversità e a presidiare territori altrimenti disabitati”. “In effetti – rivela Marco Reggio pre-


no voluto ringraziare le loro famiglie, i genitori e i nonni. Sia Romina che Andrea hanno saputo unire l’innovazione ai processi tradizionali delle

loro rispettive imprese agricole frutto del lavoro di generazioni di agricoltori. A loro vada un grande “in bocca al lupo” per la finalissima di Roma”.

Un uovo quasi miracoloso per gli chef

Le nuove tecnologie aiutano anche l’ambiente

“Grazie all’alimentazione con l’aggiunta di latte, le nostre uova bianche – ha detto Romina Accossato – hanno ora proprietà particolari, sono più leggere, proteiche, incredibilmente adatte per cucinare. Il tuorlo, oltre modo schiumoso, in fase di montatura, incamera il triplo di aria di un uovo normale. Sono stati gli chef i primi a valorizzare le nostre uova, in quanto una frittata diventa due volte più alta rispetto ad una realizzata con uova normali ed anche i dolci hanno tutta un’altra consistenza”.

L’azienda agricola Andrea Satragno è stata soggetto attivo nel progetto “IXEM WINE” (Precision farming system) promosso dal Politecnico di Torino che ha creato una piattaforma che mette in rete le aziende, i tecnici e gli agronomi interessati a condividere dati e esperienze. “Possiamo così realizzare – ha detto Andrea Satragno - monitoraggi meteorologici capillari e continuativi che agevolano l’individuazione dei trattamenti fitosanitari con conseguente risparmio economico e ambientale.

Evento

sidente di Coldiretti Asti - si respira l’aria positiva del rinnovamento, i giovani piemontesi confermano i trend nazionali che vedono l’agricoltura come settore che sa dare concrete prospettive di futuro: le aziende under 40 sono infatti aumentate del 60% rispetto al 2017 e 2018”. Tra i nove finalisti regionali, ci sono anche due astigiani che quest’autunno andranno a Roma alla finalissima nazionale. Romina Accossato di Ferrere si è aggiudicata l’Oscar Green regionale nella categoria creatività, per aver saputo ideare un nuovo prodotto ricollocando l’azienda sul mercato. In particolare Romina, con il fratello Marco, ha aggiunto all’alimentazione delle galline il latte vaccino a chilometro zero. Un toccasana per le ovaiole che hanno così dato alla luce il rinomato uovo da chef “La Piemunteisa”. Andrea Satragno di Cassinasco si è aggiudicato l’Oscar Green regionale nella categoria fare rete, per aver capito l’importanza di introdurre la tecnologia a supporto della tradizione cogliendone anche l’importanza per l’ambiente. “Possiamo essere orgogliosi – sottolinea Diego Furia, direttore Coldiretti Asti - che due astigiani abbiano raggiunto questa importante tappa regionale, accedendo ora all’ulteriore selezione nazionale. E’ bello constatare come tutti i ragazzi premiati, al momento di ricevere il premio, abbia-

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Birra con il malto del Monferrato Per gli esperti e gli appassionati è stata un’occasione imperdibile la serata di degustazione delle birre col malto del Monferrato tenutasi il 27 luglio al ristorante “Madama Vigna” di Baldichieri. Sono state proposte da Malteria Monferrato di Villafranca d’Asti, quattro birre in abbinamento ad altrettanti piatti gourmet. La serata, organizzata dall’esperto Massimo

Piazza, è stata illustrata dai titolari della malteria e del marchio delle birre “Dall’Ombra dell’Orzo”, Davide e Vincenzo Monastra (tutti e tre nella fotografia con le birre sullo sfondo). Nell’Astigiano, grazie a un accordo con il Consorzio Agrario Nord Ovest e Coldiretti Asti, ci sono una quarantina di produttori di orzo che forniscono l’orzo alla Malteria.

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Una cena con i giusti abbinamenti cibo e birra


Stop cibo anonimo: vogliamo sapere ciò che mangiamo Col Ceta sono aumentate le importazioni del grano canadese al glifosato

Petizione

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i intensifica anche nell’Astigiano la raccolta firme “Stop cibo anonimo”. La petizione europea per approdare all’etichettatura obbligatoria di tutti i cibi. Nel mirino di Coldiretti anche gli accordi di libero scambio fra l’Ue e i paese extgraeuropei. Come nel caso del Ceta, la cui entrata in vigore ha visto aumentare di 7 volte la quantità di grano importato dal Canada in Italia nel 2019. Da un’analisi di Coldiretti su dati Istat si registrano, nei primi quattro mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2018, oltre 19 milioni di chili di grano canadese a bordo della motonave ‘Ocean Castle’ battente bandiera maltese al porto di Pozzallo in Sicilia. “Il balzo delle importazioni – sottolinea il direttore di Coldiretti Asti, Diego Furia – arriva proprio al termine della stagione di trebbiatura del grano italiano. Un lavoro che rischia di essere vanificato dalla concorrenza sleale delle importazioni dall’estero di prodotti che non rispettano le stesse regole di sicurezza alimentare e ambientale vigenti nel nostro Paese come il grano duro canadese trattato con l’erbicida glifosato in preraccolta, secondo modalità vietate sul territorio nazionale dove la maturazione avviene grazie al sole”. Una situazione – rilevano in Coldiretti – che mette in pericolo la vita di oltre trecentomila aziende agricole italiane che coltivano grano spesso in aree interne senza alternative produttive e per questo a rischio desertificazione. Alla perdita economica e di posti di lavoro si aggiunge il rischio ambientale in un Paese che con l’ultima generazione ha perso oltre un quarto della terra coltivata per colpa dell’abbandono, della cementificazione e delle speculazioni che sottopagano i prodotti agricoli. Anche per questi motivi Coldiretti ha

Marco Reggio, presidente Coldiretti Asti

avviato, con una coalizione trasversale di cittadini “EatORIGINal” che vede agricoltori e consumatori insieme di Francia, Italia, Spagna, Grecia, Polonia, Svezia e Belgio, la petizione per dire “Stop al cibo anonimo”. L’obbiettivo è di raccogliere un milioni di firme entro la fine del mese di settembre. Anche nell’Astigiano sono già state raccolte migliaia di sottoscrizioni, ma ora è il momento di dare l’ultima accelerata per raggiungere l’obbiettivo. “Chiediamo non solo ai nostri associati e a tutti gli agricoltori – fa appello il presidente provinciale Coldiretti, Marco Reggio – ma anche a tutti i cittadini in generale di firmare questa petizione, in modo da raggiungere il milione di firme nel giro di pochi mesi. E’ infatti interesse di tutti i consumatori bloccare la corsa alla globalizzazione che sta creando un commercio di prodotti che non rispettano le norme

Diego Furia, direttore Coldiretti Asti

Obbiettivo 1 milione di firme, la petizione si può sottoscrivere in tutti gli uffici di Coldiretti Asti e anche on-line

In 4 mesi una motonave battente bandiera maltese ha sbarcato in Sicilia oltre 19 milioni di chili di grano canadese minime di produzione, ambientali, sociali e sanitarie. Anche perché questi prodotti che circolano liberamente a prezzi non concorrenziali mettono in ginocchio i nostri agricoltori”. La sottoscrizione è in corso presso tutti gli uffici di Coldiretti Asti, sul sito internet: http://www.sceglilorigine.coldiretti.it.


Fornitura gasolio e lubrificanti a prezzo agevolato

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irmato l’accordo per l’acquisto agevolato del gasolio agricolo e dei lubrificanti tra Giovani Impresa Coldiretti Piemonte ed il Cap Nord-Ovest. E’ rivolto alle aziende giovani di Coldiretti delle province del Piemonte e della Liguria e, da quest’anno, propone anche una nuova formula che consente ad un’azienda di fissare il prezzo del gasolio, per una quantità ed un periodo fino a 12 mesi, individuato in comune accordo con l’impresa stessa. “Un modo per ridurre i costi di produzione, fare sinergia sul territorio ed offrire un ulteriore servizio ai giovani imprenditori – commenta Danilo Merlo Delegato Giovani Impresa Coldiretti Piemonte – per questo abbiamo deciso di firmare questo accordo, insieme a tutti i delegati provinciali. Fra le nostre finalità, infatti, c’è proprio quella di promuovere la crescita professionale ed impren-

ditoriale dei giovani che scelgono l’agricoltura sviluppando progetti che ne possano aumentare la redditività” “Trovare le formule idonee ad agevolare l’imprenditoria agricola giovanile significa credere ed investire anche nel territorio – spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale – dove sempre di più, infatti, sono proprio i giovani a scegliere questo settore per il loro futuro. I giovani del Piemonte confermano i trend nazionali che vedono l’agricoltura come settore trainante: sono aumentate quest’anno, infatti, le aziende under 40 del 60% rispetto al 2017 e 2018. Un dato sicuramente molto positivo che, però, per rimanere tale necessita del supporto anche delle istituzioni affinché, attraverso specifiche misure, possano attivare progetti che diano impulso

all’economia piemontese”. La segreteria Giovani Impresa Coldiretti Asti è a disposizione per fornire ulteriori informazioni e per spiegare, a chi fosse interessato ad aderire, le modalità nel dettaglio.

Bcs lancia l’inversione senza pedale

News

Grazie a un accordo fra Giovani Impresa Coldiretti e Consorzio Agrario Nord Ovest

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Programma il trattore per frenare e sterzare in automatico nei lavori ripetitivi

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l gruppo “BCS SpA”, proprietaria dei marchi Bcs, Ferrari, Pasquali e Mosa, ha lanciato l’innovativo sistema Easy Drive Premium. Consente una gestione elettronica della manovra di cambio di direzione che fino a ieri poteva essere effettuata soltanto schiacciando il pedale del freno e poi azionando e rilasciando il pedale della frizione. Si tratta di un sistema unico al mondo che entra in funzione azionando con la mano una leva di inversione posta alla sinistra del volante. Così facendo il veicolo frena e cambia autonomamente direzione. Sono cinque le funzioni selezionabili dall’operatore semplificando

al massimo i lavori ripetitivi tipici dell’agricoltura di precisione nei campi di piccole dimensioni o nei

quali è necessaria maggiore manovrabilità, come i frutteti, i vigneti o le serre.


Come prevenire gli incidenti da soffocamento Corso pratico per gestori di agriturismo e attività di somministrazione

Campagna Amica

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l 23 luglio scorso, presso la sede di Coldiretti Asti, si è tenuto un interessante corso organizzato dall’associazione no profit “Form In Life”. Rivolto principalmente ai gestori di agriturismo e di attività che prevedono la somminastrazione di alimenti, il corso si intotolava: MDPED e relazioni allergiche. “MDPED” è l’acronimo di Manovre di Disostruzione in età Pediatrica. Per disostruzione si intende evidentemente liberare il malcapitato dal cibo o cos’altro gli impedisca una regolare respirazione. Il corso è durato circa 2 ore a mezza e nel dettaglio ha trattato tutti i seguenti temi: - Prevenzione degli incidenti da soffocamento in età pediatrica e adulta - Manovre salvavita per la disostruzione delle alte vie aeree su adulto, bambino e lattante - Corretta gestione dei lattanti nel

Un momento del corso sulla disostruzione

primo anno di vita - Reazione allergica lieve, moderata e grave (riconoscimento tempestivo e gestione in emergenza) - Chiamata d’emergenza e funzionamento del Sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale. Nella parte pratica del corso i partecipanti hanno avuto la possibilità

di provare con mano le manovre di disostruzione grazie a manichini e devices all’avanguardia che hanno permesso di eseguire realmente le manovre. Vista la favorevole adesione al corso, è probabile che quest’autunno se ne organizzerà un altro, sempre riservato agli associati Coldiretti.

Siglata una convenzione fra Campagna Amica e Nordic Walking Con l’obiettivo di veicolare i consumatori sensibili al piacere di passeggiare in campagna

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ondazione Campagna Amica e la Scuola Italiana Nordic Walking A.s.d. hanno sottoscritto una convenzione per insegnare a camminare in modo corretto e coinvolgere sempre più le persone che ritrovano il piacere di passeggiare per la città, ma anche in veri e propri percorsi nelle nostre campagne e montagne. Ecco quindi che il benessere del camminare si può sposare perfettamente con il benessere del buon cibo. Un connubio ideale che vede impegnati gli agriturismi di Campagna Amica pronti per l’ospitalità e per far conoscere la vita negli ambienti rurali. La convenzione certifica proprio il coinvolgimento dei camminatori nell’offerta agrituristica e aziendale di Campagna Amica.

Agriturismi, mercati, fattorie sono pronti a ospitare i camminatori e le rispettive organizzazioni si impegneranno a divulgare le iniziative del partner convenzionato. L’obiettivo è poter avere sempre più appassionati del camminare nelle aziende di Cam-

pagna Amica e che tali appassionati ricevano il meglio delle nostre campagne. Un aspetto decisivo dell’accordo è quello che prevede il coinvolgimento dei due attori nell’organizzazione di incontri nelle sedi più opportune in cui le parti possano sviluppare, secondo le rispettive competenze, i temi della corretta alimentazione, stili di vita e del rispetto dell’ambiente. Certamente anche nelle scuole, la didattica potrà avvalersi del contributo di queste due importanti realtà per insegnare ai più giovani l’importanza dell’attività fisica e di un buon regime alimentare. Ricordiamo che anche nell’Astigiano opera, con un’intensa attività, l’asd Nordic Walking: www.nordicwalkingasti.it.


Malattie professionali in agricoltura Consulenza medica gratuita all’EPACA

chiarimento in merito, invitiamo gli interessati a rivolgersi al Patronato Epaca della Coldiretti dove personale qualificato saprà fornire le corrette indicazioni del caso.

Previdenza

simmetrica); Tendiniti (spalla, gomito, polso, mano; Patologie del ginocchio (borsiti, meniscopatie, tendinopatie del quadricipite). Per ogni ulteriore informazione o

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el corso degli ultimi anni specifiche disposizioni di legge e diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno consentito di ampliare la tabella delle malattie professionali riconoscibili dall’INAIL anche in ambito agricolo. Grazie ad una qualificata consulenza medico-legale, il Patronato EPACA della Coldiretti ha presentato numerose istanze finalizzate al riconoscimento delle malattie professionali più frequenti in agricoltura e sono stati riconosciuti numerosi indennizzi da parte dell’Istituto assicuratore. Evidenziamo di seguito tali malattie professionali, piuttosto frequenti in agricoltura ma anche in altri ambiti lavorativi, per le quali è possibile effettuare richiesta all’INAIL di indennizzo; invitiamo tutti coloro che ritengono di poter essere nelle condizioni per richiedere il beneficio a rivolgersi tempestivamente all’ufficio zona Coldiretti più vicino per la valutazione del caso attraverso una qualificata consulenza medica gratuita. Queste le malattie professionali riconosciute: Sindrome del tunnel carpale; Diminuzione della capacità uditiva (ipoacusia percettiva bilaterale


RUBRICA COLTIVA LA SALUTE REDATTA DA C.D.C.

Reni: importanti filtri del corpo umano

Ripuliscono il sangue dai prodotti di scarto espellendoli con le urine

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Sanità

reni sono organi delle dimensioni approssimativamente pari un pugno e si trovano ai lati della spina dorsale, più o meno all’altezza della vita. Sono organi preziosi, la cui funzione è quella di filtrare e ripulire il sangue dai prodotti di scarto, che verranno poi eliminati attraverso le urine. Eventuali malattie renali non manifestano sintomi fino ad arrivare nelle fasi più avanzate; l’unico modo per evidenziare problemi in soggetti a rischio è quindi quello di sottoporsi a specifici esami e indagini strumentali. E’ altrettanto importante tenere monitorata la pressione sanguigna. Quanto più è precoce la diagnosi, tanto maggiori saranno i margini di

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intervento per migliorare o quantomeno rallentare la progressione della malattia renale. I soggetti più a rischio di sviluppare disturbi come l’insufficienza renali sono quelli che soffrono di: • diabete • pressione alta, o che hanno famigliari con problemi ai reni. Le probabilità di svilupparla aumentano con l’età e sono più comuni negli uomini, rispetto alle donne. Il medico potrà ritenere opportuno prescrivere esami di controllo anche ai pazienti a cui è stata diagnosticata • la presenza di sangue e/o proteine nelle urine, • una patologia cardiovascolare, • insufficienza cardiaca,

calcoli renali, ipertrofia prostatica Si raccomanda inoltre di prestare attenzione ai seguenti sintomi: • cambiamento della quantità di urina prodotta (in più o in meno), • stanchezza inspiegabile, • perdita di appetito, • mancanza di fiato, • sensazione di malessere che dura nel tempo • •

COLTIVA LA TUA SALUTE

Da oltre dieci anni, l’accordo tra Coldiretti-Epaca e C.D.C. permette di far crescere il valore della prevenzione e della sicurezza nella cultura dell’impresa agricola ed unire la tutela dell’imprenditore, dei suoi familiari e degli ospiti della sua azienda con l’idea di una nuova agricoltura multifunzionale territorialmente sostenibile. C.D.C. rappresenta una delle realtà sanitarie più significative e dinamiche del Piemonte, con un’attività diagnostica completa presso sedi dislocate in modo capillare su tutto il territorio regionale: a Torino, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e Verbania. Grazie a tale collaborazione, i soci Coldiretti-Epaca possono accedere privatamente a tutte le prestazioni con tariffario agevolato esibendo la Tessera Associativa Coldiretti/Epaca, oppure tramite il SSN presentando la richiesta del medico curante. Inoltre presso gli uffici provinciali o zonali Coldiretti-Epaca possono prenotare visite mediche specialistiche e prestazioni diagnostiche presso tutti i centri C.D.C. e con assoluto rispetto della privacy, il socio, tramite il PIN ricevuto in accettazione, può richiedere la stampa del proprio referto online. Periodicamente, tramite questa rubrica, vi informeremo su temi di interesse generale legati alla prevenzione ed alla cura di patologie tipiche del mondo agricolo. C.DC.: ASTI, C.so Galileo Ferraris, 4/a - EPACA: ASTI, C.so F. Cavallotti, 41, tel 0141.380.400 - CANELLI, Via Cassinasco, 11/13 - CASTELNUOVO D.B., V.le Europa, 12/B - MONCALVO, P.zza Carlo Alberto, 25 - MONTIGLIO M.TO, Via Padre Carpignano, 3 - NIZZA M.TO, C.so Acqui, 42/44 - S. DAMIANO D’ASTI, Via Roma, 23 - VESIME, P.zza V. Emanuele II, 3 - VILLANOVA D’ASTI, Via O. Blandino, 19

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Autorizzo Coldiretti Asti ad inserire i miei dati nelle liste per la gestione degli Annunci Economici sul periodico “Il Notiziario Agricolo”. In qualsiasi momento in base all’Art.13 della legge 675/96 potrò chiedere la modifica o la cancellazione, oppure negare il consenso al loro utilizzo scrivendo a Coldiretti Asti, C.so F. Cavallotti n. 41 – 14100 Asti.

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