Spedizione in abbonamento postale -45% Poste Italiane Spa – Spedizione in A.P. D.L. 353/03 (Conv. 27/02/04 L. 46) Art. 1 comma 1, DCB Asti. Numero 4 Anno 2020 - In caso di mancato recapito rinviare all'Ufficio P.T. 14100 Asti CPO detentore del conto, per la restituzione al mittente che si impegna a pagare il relativo importo
Anno
69° Periodico della Federazione Provinciale COLDIRETTI
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ASTI
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Che le feste delle nocciole non diventino funerali per corilicoltori
Valore della vendemmia 2020: ripartiamo da dove eravamo rimasti
Diego Furia, Direttore Coldiretti Asti
Periodico Ufficiale di Coldiretti Asti
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Direttore Resp.: Diego Furia Vice Direttore: Stefano Zunino Pubblicità: Impresa Verde Asti srl Tel. 0141.380.400 - Tel. 335.471017 Abbonamento annuale: Euro 10,00 Questo periodico è associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Marco Reggio, Presidente Coldiretti Asti
he il Covid non diventi una scusa per far riemergere i “furbetti” delle filiere, quei personaggi nulla facenti se non comprare a poco i prodotti degli agricoltori per guadagnarci solo loro, cioè rivendendoli sempre a prezzi così bassi da influenzare i mercati verso il basso. Non possiamo più tollerare certi sistemi. Sta di nuovo succedendo con le nocciole. In questi giorni di inizio settembre, stiamo ricevendo dai nostri associati molte segnalazioni della presenza di figure anacronistiche che si attribuiscono un ruolo che non ha motivo di esistere, si spacciano per compratori o pseudo mediatori, ma potremmo definirli “Sciamani delle nocciole”. Quasi per volontà divina, fissano un valore molto basso ai prodotti agricoli e poi battono le campagne cercando di “abbindolare” i corilicoltori. Verosimilmente hanno anche “convinto” gli organizzatori della Fiera di Castagnole Lanze, dove, forse nella smania di dare comunque un valore all’annata 2020, hanno parlato di euro 6,80 punto resa, meno di 300 euro al quintale, praticamente il valore delle nocciole turche, il più basso da almeno un lustro. Se i prezzi dell’annata fossero questi, più che una festa della nocciola, sarebbe un funerale per i corilicoltori che già l’anno scorso, causa carenza di prodotto, in molti casi si sono visti dimezzare i ricavi. D’altra parte il prezzo medio dell’anno scorso è stato di 450 euro al quintale, il che vorrebbe dire quest’anno rinunciare a un ulteriore 33% dei ricavi. Sarebbe obbiettivamente una cosa insostenibile, uno scandalo. E’ inaccettabile! Praticamente questi “sciamani” vorrebbero far ricadere sui corilicotori due anni di disgrazie. Quando in realtà disgrazie all’orizzonte, fortunatamente, non ce ne sono: i magazzini sono vuoti e la nocciola piemontese è sempre la più ricercata e contesa dai trasformatori. Non dimentichiamo che il sistema piemontese, prima ancora di fissare il prezzo, prevede di individuare la qualità di ogni singola partita di nocciole, attraverso la definizione della resa. Nessun trucco. Basta speculazioni. Non svendete le vostre nocciole. Coldiretti vigilerà. Diego Furia, Direttore Coldiretti Asti
Editoriali
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a tenuta economica del Paese, dopo il lockdown causa Covid, è l’argomento di queste settimane. E’ inevitabile che ci possano essere timori, anche perchè il mondo è ancora lontano dal dichiarare il superamento dell’emergenza. In questo momento, facendo i debiti scongiuri, l’Italia appare meno toccata dai rischi della seconda ondata della pandemia. Per questo motivo ci si può concentrare maggiormente sull’effettiva ripresa dell’economia. Il settore primario ha tempi produttivi più lunghi degli altri settori che non devono solitamente attendere un anno per raccogliere i frutti del proprio lavoro, oppure anni per vedere i primi frutti crescere sugli alberi, dopo aver investito molto e lavorato a lungo per mettere a dimora le piante. Basterebbe questo per dimostrare come l’agricoltura dovrebbe essere ora meno esposta degli altri settori alla crisi post Covid. Ma c’è di più. Gran parte degli agricoltori hanno continuato a lavorare anche durante il periodo di chiusura forzata, mentre i consumatori hanno continuato a comprare i prodotti dell’agricoltura e i loro trasformati. Fra questi non fa sicuramente eccezione il vino che su gran parte dei canali di vendita ha addirittura registrato un aumento dei volumi nel periodo di lockdown. Anche altri importanti indici economici fanno ben sperare sul futuro della nostro comparto enologico. I maggiori Consorzi di tutela dei vini hanno confermato in questi giorni che non ci sono particolari eccedenze nelle cantine, sia barbera che moscato registrano un invenduto in linea con le annate precedenti. D’altra parte, anche l’adesione alla distillazione dei vini e la vendemmia verde non ha avuto un’adesione significativa in Piemonte. Cosa dobbiamo quindi attenderci da questa vendemmia la cui qualità si preannuncia comunque buona, se non ottima? Ci attendiamo una conferma del valore delle uve rispetto agli anni passati, per intenderci, con le uve barbere attorno all’euro al chilogrammo. In un anno in cui non c’è stato nulla di normale, questa vendemmia può e deve dare un duraturo segnale di normalità, ripartendo quindi da dove eravamo rimasti prima del Covid. Marco Reggio, Presidente Coldiretti Asti
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Speriamo possa essere un importante e duraturo segnale di normalità, in un anno in cui non c’è stato nulla di normale”. Così il presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio, in merito all’avvio della vendemmia annata 2020. “Facendo gli opportuni scongiuri, per ora, salvo alcune zone colpite dal maltempo, le uve sono sane, di buona qualità e i quantitativi sostanzialmente nella media”. In ogni caso, con settembre, la vendemmia entra nel vivo con l’inizio ufficiale della raccolta delle uve Moscato d’Asti. “Siamo in presenza di un buon prodotto – rileva il direttore di Coldiretti Asti, Diego Furia -, rileviamo gradazioni anche notevoli a seconda dell’esposizione dei terreni. Per ora possiamo sicuramente essere soddisfatti. Per la Barbera d’Asti, l’andamento climatico del mese, sarà fondamentale per decretarne l’effettivo valore dell’annata”. Nell’Astigiano la vendemmia è iniziata con la raccolta di pinot e chardonnay atti alla produzione dell’Alta Langa Docg e degli altri spumanti. Con inizio settembre, alle uve Moscato d’Asti Docg, si è aggiunta la raccolta delle altre uve per la produzione dei vini bianchi fermi come ad esempio il Cortese dell’Alto Monferrato Doc e la nuova Docg Terre Alfieri Arneis, dal 10 settembre è stata la volta delle uve a bacca nera per la produzione dei vini rossi come Dolcetto d’Asti Doc, Grignolino d’Asti Doc, Freisa d’Asti Doc e Ruché di Castagnole Monferrato Docg. Da metà settembre la raccolta delle prime uve Barbera d’Asti Docg, quelle che hanno subito un diradamento volontario dei grappoli, mentre il grosso sarà staccato da inizio ottobre. Come ogni anno la vendemmia si concluderà con le uve nebbiolo, per produrre l’Albugnano Doc e il Terre Alfieri Nebbiolo Docg . “Le piogge di giugno e luglio e in parte anche di agosto – rileva Secondo Rabbione, responsabile del Centro Studi Vini del Piemonte –, hanno posticipato la raccolta rispetto alle primissime previsioni, non siamo quindi in presenza di un’annata particolarmente precoce rispetto all’andamento di questi ultimi
Vendemmia 2020: a parte la manodopera, tutto nella normalità Nell’anno in cui nulla è normale, l’annata potrebbe non dare particolari problemi Con settembre entra nel vivo la raccolta delle uve; Furia: “Vigiliamo su eventuali speculazioni sul mercato delle uve” anni. Per una corretta maturazione delle uve, occorre anche considerare situazioni molto diversificate a seconda degli areali, dell’esposizione dei terreni e delle pratiche colturali messe in atto dai viticoltori. In ogni caso, ci aspettiamo un aumento delle rese produttive mediamente del 20% rispetto all’anno scorso”. Per il resto la prima vendemmia post Covid si presenta con la forte criticità del reperimento della manodopera. “Ci stiamo arrangiando – rileva il presidente Reggio che egli stesso è un produttore di uve con vigneti nella zona del Nizza Docg – con familiari, conoscenti e amici. Di certo la burocrazia non ci ha aiutato, neanche in questo momento difficile. Stiamo ancora aspettando l’attivazione di protocolli di quarantena attiva degli stranieri, ma molti che ogni anno erano disponibili per la vendemmia, quest’anno hanno ormai rinunciato a venire in Italia. Sicuramente, se avessero semplificato i voucher ci sarebbero state meno apprensioni e meno problemi nell’assoldare studenti e pensionati italiani”. Ora molti viticoltori si aspettano, con altrettanta apprensione, i riscontri sul mercato delle uve. “Stiamo vigilando – ammonisce il direttore Furia – su eventuali speculatori. Alcune avvisaglie del risveglio dei “furbetti” delle filiere, le stiamo già rilevando sul mercato delle nocciole. In Piemonte, e tanto più
Le date della vendemmia 2020 nell’Astigiano • Uve base spumanti 16/26 agosto • Moscato d’Asti Docg 1/10 settembre • Uve per bianchi fermi 5/10 settembre • Prime uve a bacca nera 10/20 settembre • Uve Barbera d’Asti Docg diradata 15/20 settembre • Uve Barbera d’Asti Docg 20/9 - 1 ottobre nell’Astigiano, non c’è alcun motivo per una riduzione del valore delle uve rispetto all’anno passato. Ci sono almeno tre motivi importanti da rilevare: le scorte nelle cantine, come hanno anche dichiarato recentemente i Consorzi dei vini, sono in linea con le ultime annate; l’adesione alla distillazione dei vini e la vendemmia verde sulle uve è stata pressoché insignificante; l’unico canale di vendita in forte difficoltà è stato l’Horeca, in cui operano notoriamente le cantine che producono vini direttamente con le loro uve che quindi non vengono contrattate sul mercato”. “Eventuali speculazioni – conclude Reggio –, con il tentativo di acquisire uve a buon mercato, sarebbero una beffa perché rischierebbero di destabilizzare l’intero comparto in un momento in cui si sta riuscendo, nonostante tutto, a mantenere un livello adeguato dei consumi e del valore sui mercati”.
Al via con successo la vendemmia della “Barbera Amica”
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Continuano a crescere le superfici iscritte al progetto di Coldiretti Asti: siamo a 315 ettari storico del progetto Coldiretti per averci creduto fin dall’inizio, fanno parte del progetto la Terre Astesane di Mombercelli, la cantina “Poduttori di Govone” e indirettamente, per le uve biologiche, la Cantina Sociale di Nizza Monferrato. Come per le precedenti vendemmie, i viticoltori si sono e si stanno attenendo scrupolosamente al protocollo di produzione delle uve e quindi la qualità sarà sicuramente ottima anche quest’anno. D’altra parte non è ormai più un
mistero che in media gli aderenti al progetto Coldiretti abbiano performance qualitative superiori rispetto ai colleghi fuori dal “Barbera Amica”. Oltre alle Barbera d’Asti, fanno parte del progetto anche le uve cortese, dolcetto, grignolino e freisa, fra cui la novità delle biologiche. Fra gli obbiettivi auspicati per questa vendemmia, oltre al mantenimento dell’alto tenore qualitativo, come sempre, si guarda al valore delle uve.
Un servizio del Centro studi vini del Piemonte
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a fase finale di maturazione delle uve, impone una corretta definizione del momento ottimale di vendemmia. Per non incorrere in errori, in collaborazione con il laboratorio del Centro Studi Vini del Piemonte (CSVP), Coldiretti Asti annuncia che è possibile realizzare le analisi sull’andamento della maturazione, le cosiddette “curve di maturazione”. Le aziende interessate devono segnalare il proprio interesse al servizio di assistenza tecni-
ca Coldiretti, che provvederà ad inoltrare le richieste al CSVP. In linea generale, sulla base delle diverse epoche di maturazione dei vari vitigni, il primo campionamento deve essere posizionato in modo da permettere 2 prelievi a cadenza settimanale ed un ultimo prelievo a ridosso della vendemmia. Le analisi riguardano i principali parametri enologici. Per informazioni si può contattare il numero telefonico 0141982475.
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Stadio di maturazione delle uve
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l mese di settembre sarà determinare per sancire il valore definitivo dell’annata 2020 per la Barbera d’Asti. Come ogni anno, e forse quest’anno in particolare, si vive con una certa apprensione questo periodo prima della raccolta. C’è comunque una importante e ormai consolidata certezza: il progetto il “Barbera Amica” di Coldiretti Asti che saprà sicuramente incidere ancora positivamente sul valore delle uve più rappresentative della nostra intera regione. Il progetto vino è ormai giunto alla nona vendemmia ed è attuato da Coldiretti Asti attraverso il Consorzio Terre di Qualità con la consulenza del Centro Studi Vini del Piemonte. Il meccanismo è consolidato e, nonostante i tanti passi avanti fatti in questi anni dal comparto vitivinicolo, punta in primo luogo a garantire un valore delle uve Barbera d’Asti mediamente attorno all’euro al chilogrammo. E’ così che le adesioni continuano a crescere, sia in termini di produttori che di ettari coinvolti. Per la vendemmia 2020, la superficie coinvolta ha già raggiunto i 315 ettari, 70 in più rispetto all’anno scorso, e i viticoltori aderenti saranno almeno 120. Oltre alla Cantina Barbera dei Sei Castelli di Agliano Terme, partner ormai
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Moscato e Asti: confermate le rese 90 quintali a ettaro
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La Regione ha fissato le quantità, con 10 q.li di riserva e 20 di “supero”; secondo anno senza prezzo
a Regione Piemonte ha fissato le rese produttive previste in quest’annata per le uve Moscato d’Asti Doc e Docg. In realtà la determina regionale ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno con 90 quintali ad ettaro per Asti e Moscato d’Asti Docg, più 10 quintali di riserva e 20 di “supero”. Tra l’altro, dopo la destituzione
della commissione paritetica, questo sarà il secondo anno senza la fissazione ufficiale del prezzo delle uve. Questa in sintesi la riduzione delle rese rispetto al disciplinare: • Asti: 9 T /Ha Docg + 1 T/Ha Docg Riserva Vendemmiale; Asti Metodo Classico: 8 T/Ha Docg; • Moscato D’asti: 9 T /Ha Docg + 1 T/Ha Docg Riserva Ven-
demmiale; • Moscato d’Asti Vendemmia Tardiva: 6 T /Ha Docg; • Moscato d’Asti Canelli E Strevi: 9 T /Ha Docg + 0,5 T/Ha Docg Riserva Vendemmiale; • Moscato d’Asti Santa Vittoria: 9 T /Ha Docg; • Scelte Vendemmiali da iscrizione Asti Docg a Piemonte Moscato: 11.5 T /Ha.
Tutto tragicamente uguale per il Brachetto d’Acqui Docg Vendemmia
Nonostante la doppia chance (promozione e distillazione) la resa resta striminzita: sempre 36 quintali
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uova annata e solito vecchio sistema per il Brachetto d’Acqui Docg, il vino a denominazione con la resa produttiva più bassa al mondo, ma con tanto supero da farsi concorrenza da solo. La linea è sempre la stessa tracciata ormai da decenni. Fra le novità che possiamo ascrivere a questa annata il prelievo fatto ai produttori per la promozione che per altro ha inciso circa ¼ sui ricavi delle uve e, ironicamente diciamo dopo gli straordinari effetti delle campagne promozionali, la distillazione dell’invenduto causa pandemia. Da notare come il brachetto sia stata l’unica Docg
ad attuare il provvedimento di distillazione, in tutto 42 mila ettolitri per un totale di 4 milioni di euro di spesa. In ogni caso i produttori di uve da anni non vivono più nell’illusione in un rilancio del comparto. Di seguito le rese produttive fis-
sate dalla determina regionale su richiesta del Consorzio del Brachetto: 1. D.O.C.G. Brachetto d’Acqui spumante: 36 q/ha, più 20 q/ ha di riserva vendemmiale; 2. D.O.C.G. Brachetto d’Acqui (tappo raso): 36 q/ha, più 44 q/ha di riserva vendemmiale; 3. D.O.C. Piemonte Brachetto spumante: 43 q/ha, più 20 q/ha di riserva vendemmiale; 4. D.O.C. Piemonte Brachetto (tappo raso): 43 q/ha, più 47 q/ha di riserva vendemmiale.
Al 10 settembre i depositi fiscali vino Il riepilogativo di produzione e lavorazione e il bilancio di materia ed energetico
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in vigore già dall’anno scorso la semplificazione burocratica per gli esercenti dei depositi fiscali di vino. La data per la presentazione del prospetto riepilogativo della
produzione e lavorazione, del bilancio di materia e di quello energetico, è infatti stata unificata al 10 settembre. Lo stabilisce la circolare del 26 luglio 2018 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In
ogni caso Coldiretti sollecita la messa a regime delle funzionalità di interscambio tra registro telematico e dogane al fine di una completa eliminazione degli adempimenti stessi.
Documenti per il trasporto delle uve Esonero degli adempimenti entro i 70 chilometri
CANTINA DELLO STESSO PRODUTTORE
ENTRO 70 KM
OLTRE 70 KM
ENTRO 70 KM CANTINA COOPERATIVA OLTRE 70 KM
ENTRO 70 KM ACQUIRENTE VINIFICATORE OLTRE 70 KM
da fattura; • Trasporto uve da vino oltre 70 km obbligo di documento vitivinicolo (MVV vidimato in comune ex visto partire oppure Doc. IT se ancora in carico all’azienda e vidimato entro il 31/12/16, vidimazione preventiva anche questo documento deve comunque essere vidimato entro la partenza visto partire in comune).
MODALITÀ DEL TRASPORTO
DOCUMENTI NECESSARI PER IL TRASPORTO UVE
LO STESSO PRODUTTORE
NESSUN DOCUMENTO: ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT
VETTORE/CONTO TERZISTA
ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT OBBLIGO DDT (per motivi fiscali)
LO STESSO PRODUTTORE
OBBLIGO DOCUMENTO VITIVINICOLO MVV O IT
VETTORE/CONTO TERZISTA
OBBLIGO DOCUMENTO VITIVINICOLO MVV O IT
LO STESSO PRODUTTORE
NESSUN DOCUMENTO: ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT
VETTORE/CONTO TERZISTA SIA PAGATO DAL PRODUTTORE, SIA DALLA CANTINA COOPERATIVA
ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT OBBLIGO DDT (per motivi fiscali)
LO STESSO PRODUTTORE
OBBLIGO DOCUMENTO VITIVINICOLO MVV O IT
VETTORE/CONTO TERZISTA SIA PAGATO DAL PRODUTTORE, SIA DALLA CANTINA COOPERATIVA
OBBLIGO DOCUMENTO VITIVINICOLO MVV O IT
LO STESSO PRODUTTORE
NESSUN DOCUMENTO: ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT
VETTORE/CONTO TERZISTA SIA PAGATO DAL PRODUTTORE, SIA DALL’ACQUIRENTE
ESONERO DOC. VITIVINICOLO MVV O IT OBBLIGO DDT (per motivi fiscali)
LO STESSO PRODUTTORE
OBBLIGO DOCUMENTO VITIVINICOLO MVV O IT
VETTORE/CONTO TERZISTA SIA PAGATO DAL PRODUTTORE, SIA DALL’ACQUIRENTE
OBBLIGO DOCUMENTO VITIVINICOLO MVV O IT
UTILIZZO DEI DOCUMENTI PER LE CASISTICHE INDICATE IN TABELLA TRASPOSRTO UVE E SOTTOPRODOTTI VITIVINICOLI: - documento IT (utilizzabile fino a esaurimento scorte, solo se pre-convalidato entro il 31/12/2016) deve essere vidimato alla partenza dal Comune. - documento MVV prestampato da tipografia autorizzata non richiede convalida preventiva, ma deve essere vidimato alla partenza dal Comune. - documento MVV stampato direttamente in azienda deve essere preventivamente convalidato prima dell’utilizzo e vidimato dal Comune alla partenza. - documento MVV stampato direttamente in azienda e trasmesso tramite PEC per la relativa convalida, non richiede ulteriori vidimazioni nè convalide. Si precisa che le aziende agricole che come attività annessa effettuano occasionalmente il trasporto delle uve per conto terzi, non sono tenute ad iscriversi all’Albo dei trasportatori, quindi l’indicazione sulla scheda di trasporto interessa solo gli autotrasportatori. TRASPORTO SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE (FECCIA/VINACCIA) UTILIZZO IN QUALSIASI CASO DEI DOCUMENTI “IT – DOCO” O “MVV”.
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DESTINAZIONE DELLE UVE
modalità: • Trasporto da vigneto a cantina propria o verso cantina sociale (vinificazione in proprio o conferimento) esonero totale entro 70 km; • Trasporto da vigneto ad acquirente (vendita uva) esonero del documento vitivinicolo entro 70 km ma obbligo fiscale di emettere doc DDT seguito, entro i termini,
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on la semplificazione introdotta dal testo unico legge 238/16 del 12 dicembre e dal regolamento applicativo 2018/273. Il trasporto delle uve da vino può essere effettuato senza la compilazione di documenti, se effettuato entro 70 chilometri di distanza. Tecnicamente si tratta dell’esonero del Documento Vitivinicolo (MVV-IT), secondo le seguneti casistiche e
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SPECIALE VENDEMMIA 2020
Vademecum Campagna Vitivinicola 2019/2020 Le indicazioni dell’ICQRF, da tenere in considerazione in cantina
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ome ogni anno l’ICQRF, in occasione dell’avvio della nuova campagna vitivinicola, emana il prezioso vademecum di seguito riportato , mediante il quale fornisce gli opportuni chiarimenti e aggiornamenti su più argomenti (documenti di accompagnamento e registri di cantina, dichiarazioni di produzione, pratiche enologiche, sottoprodotti, prodotti non consentiti, stabilimenti promiscui) 1 Documenti di accompagnamento e Registri Il Registro telematico Con il DM n. 293 del 20 marzo 2015 sono state stabilite le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il registro è tenuto in forma esclusivamente telematica. Con nota prot. n. 15528 del 16/12/20161 sono state fornite le istruzioni affinché le imprese specializzate diverse dai CAA, alle quali il titolare dell’impresa vitivinicola abbia delegato la tenuta del registro telematico in via esclusiva, possano essere inserite nell’apposito elenco presente nel sistema informativo dell’ICQRF nonché operare sul registro medesimo, attraverso soggetti abilitati. I CAA (Centri autorizzati di assistenza agricola) sono soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 165/1999 e del DM 27 marzo 2008 e sono già presenti nel SIAN.
Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi compresi le uve da tavola destinate alla trasformazione ed i prodotti da esse ottenuti. E’ confermato che per il trasporto delle uve da vino dal vigneto ai locali di vinificazione, anche nel caso della compravendita, non è richiesto il documento di accompagnamento vitivinicolo, purché la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all’interno del territorio nazionale. Invece, il trasporto delle uve da tavola destinate ad essere trasformate deve essere scortato dal documento di accompagnamento vitivinicolo, come anche precisato dal decreto 2 luglio 2013. Per un approfondimento sull’argomento si rinvia all’allegato 2, paragrafo 4, della circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 20133. Documento MVV elettronico Dal 13 aprile 2018, è possibile emettere il documento MVV in formato elettronico (MVV-E), mediante le funzionalità presenti sul portale SIAN, a seguito dell’emanazione del decreto dipartimentale del 13 aprile 2018, in attuazione dell’art. 16 del decreto del 2 luglio 2013. L’emissione del documento MVV-E è al momento facoltativa. In questa vendemmia, quindi, possono essere utilizzate tutte le tipologie di documenti vitivinicoli già in uso e valgono ancora le indicazioni fornite con i quadri sinottici della circolare n. 11289 del 26 luglio 2013 alle quali si aggiunge la possibilità di utilizzare l’MVV-E sia per i prodotti
sfusi che confezionati, secondo le modalità indicate nel DD 13/04/2018. L’MVV-E è emesso solo dopo la sua validazione da parte del sistema, che appone il codice MVV e la marca temporale. Dopo la validazione i dati inseriti sul documento MVV-E non possono più essere modificati. Inoltre, sul documento è presente un QR code, che consente tramite un’applicazione di leggere le principali informazioni contenute nel documento MVV-E. Per l’emissione dell’MVV-E sono state introdotte delle importanti novità. - non sono previsti dei tempi per l’emissione e la validazione del documento MVV-E, ma è obbligatoria l’indicazione della data e dell’ora di partenza, che non può essere antecedente alla data e all’orario di validazione. la partenza deve avvenire entro un’ora da quella indicata sul documento validato. Il trasporto dei prodotti vitivinicoli avviene con la scorta di: • un supporto cartaceo (la stampa dell’MVV-E o un documento commerciale recante i riferimenti all’MVV-E); • un supporto elettronico mobile (ad esempio lo smartphone)4 su cui è visualizzabile l’MVV-E. Il documento commerciale recante il riferimento all’MVV-E e il supporto mobile su cui è visualizzabile l’MVV-E, diversamente dalla stampa dell’MVV-E, possono essere utilizzati soltanto per scortare i trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello
SPECIALE accompagnamento, secondo le istruzioni VENDEMMIA 2020 riportate nell’allegato II del precitato decreto, si evidenzia che l’Agenzia delle Dogane ha precisato che il documento MVV è stato riconosciuto valido agli effetti fiscali nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le spedizioni intracomunitarie dei piccoli produttori di vino. Trasmissione dei documenti di accompagnamento vitivinicoli all’Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico L’art. 14 del Reg. (UE) n. 2018/273 prevede l’obbligo a carico dello speditore, ad eccezione dei trasporti per i quali è stato emesso un e-AD (o, in sostituzione di esso, il documento emesso in procedura di riserva) di trasmettere all’autorità competente del territorio in cui è situato il luogo di carico copia del documento di accompagnamento, anche per i vini destinati a diventare DOP, per i vini destinati a diventare IGP, ovvero vino varietale o di annata nonché per i vini qualificati come DOP, IGP, di annata e varietali che sono trasportati sfusi per essere destinati al condizionamento. La copia del documento, fatti salvi i casi previsti nei § 1.6.1 e § 1.6.2, è trasmessa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. Per i trasporti destinati ad altri Stati membri dell’UE la trasmissione della copia del documento è effettuata al più tardi al momento della partenza del mezzo. Trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso di emissione dell’MVV-E Si evidenza che l’emissione del documento in formato elettronico (MVV-E) assolve agli obblighi di trasmissione della copia del documento agli Uffici ICQRF competenti previsti: - dall’articolo 14 del Reg. (UE) n. 2018/273 (ex art. 29 del Reg. (CE) n. 436/2009) relativo all’invio del documento alle autorità di controllo per talune tipologie/categorie di
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le prescrizioni stabilite da quest’ultimo. In tal caso lospeditore ai fini della validazione del documento dovrà spuntare il flag “Art. 17 del reg. (UE) n. 2018/273 – convalida Autorità” e il documento rimarrà “sospeso” fino alla validazione (o non validazione) dell’Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico. Documenti di accompagnamento vitivinicoli “Modelli IT” L’articolo 8 del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015 ha abrogato il decreto ministeriale n. 768/1994 a decorrere dal 1° gennaio 2017. Con nota prot. n. 16103 del 29/12/20165 sono state fornite istruzioni per l’utilizzo dei documenti vitivinicoli di cui all’art. 2 del decreto 768/1994 (modelli IT prestampati e prenumerati dalle tipografie autorizzate). Questi modelli, se timbrati entro il 31 dicembre 2016 dagli Uffici territoriali dell’ICQRF o dal Comune, possono continuare ad essere utilizzati per i trasporti nazionali, fino ad esaurimento scorte e fino a quando verrà disposto che il documento MVV deve essere emesso esclusivamente in modalità telematica. Documenti e-AD. Il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, è scortato dalla copia stampata del documento e-AD6 o di un altro documento commerciale recante il codice ARC attribuito dal sistema telematico doganale (EMCS) (vds. Allegato 3, prospetti 1 e 2, della circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 2013). Per la circolazione nazionale, compresi i trasporti dei vini destinati all’esportazione effettuati interamente sul territorio nazionale fino ad Ufficio doganale di uscita dello Stato, non vi è obbligo di emissione dell’e-AD, pertanto tale movimentazione potrà avvenire con la scorta del documento di accompagnamento vitivinicolo secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 2 luglio 2013. Nel sottolineare l’importanza della corretta e completa designazione dei prodotti vitivinicoli nei documenti di
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Stato. Se il documento MVV-E è su smartphone (o su altri supporti elettronici mobili) esso è valido solo ai fini della normativa vitivinicola ed è reso disponibile al: - conducente mediante posta elettronica o direttamente sul cellulare; - destinatario mediante posta elettronica o tramite la funzionalità telematica presente sul registro telematico ad uso del destinatario stesso. Se è debitamente compilata la casella 17l l’MVV-E può essere utilizzato anche come: - certificato della origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell’annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell’IGP di cui all’articolo 11, comma 1, del Reg. (UE) n. 2018/273 - certificazione per l’esportazione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2018/273. La certificazione è disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese). La certificazione non è obbligatoria, ma può essere richiesta dal Paese di destinazione. L’MVV-E contenente la certificazione va stampato e firmato dallo speditore e scorta il trasporto. L’MVV-E deve essere annullato: – per qualsiasi variazione relativa al trasporto che si verifichi dopo la validazione. Tuttavia nel caso di variazione del conducente e/o del mezzo e se il trasporto avviene con il supporto cartaceo, le variazioni possono essere aggiunte sul medesimo supporto cartaceo, in alternativa all’annullamento ed alla emissione di un nuovo MVV-E; – quando l’ora di inizio del trasporto indicata nell’MVV-E e l’orario effettivo di partenza differiscono di oltre un’ora. Nel caso di speditore soggetto alle procedure restrittive di cui art. 17 del Reg. 2018/2073 per aver commesso una violazione grave, la validazione del Documento è effettuata solo a seguito della convalida dell’Ufficio territoriale competente dell’ICQRF, secondo
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SPECIALE VENDEMMIA prodotto) - dal DM 30 giugno 2020
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1995 e DM 19 dicembre 2000, per gli stabilimenti di intermediazione uve ed i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti Si evidenzia, tra l’altro, che per i prodotti sfusi destinati all’estero il sistema informativo imposta in automatico un flag in funzione dell’indirizzo del destinatario o, se del caso, del luogo di consegna. In tal caso il sistema informativo invia automaticamente un messaggio di notifica mediante posta elettronica all’Ufficio territoriale che, nei casi previsti dall’art. 14 del Reg (UE) 2018/273, inoltrerà l’MVV-E all’Autorità dello Stato membro competente per il luogo di scarico. Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento mediante PEC Per quanto riguarda il documento MVV convalidato mediante PEC, il decreto dipartimentale prot. n. 1021 del 17 giugno 20147 ha previsto specifiche e dettagliate modalità operative. Con il decreto dipartimentale prot. 788 del 21 settembre 20158 è stato sostituito l’Allegato del predetto decreto, al fine di precisare le modalità di convalida e di trasmissione del documento di accompagnamento vitivinicolo MVV utilizzato per scortare il trasporto nazionale dei sottoprodotti della vinificazione verso una distilleria, qualora esso sia predisposto e numerato dall’operatore (art. 5, comma 4, lett. a), del DM 2 luglio 2013). In particolare, è stato disposto che, per la regolare effettuazione delle predette operazioni di convalida e trasmissione, deve essere utilizzato il codice univoco PEC MVVDAV-02. Per un approfondimento sull’argomento si rinvia alla circolare prot. n. 11663 del 21 settembre 20159. Si evidenzia che, per i trasporti che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale, l’invio mediante PEC del documento ai fini della
convalida assolve, a talune condizioni, anche l’adempimento della trasmissione del documento medesimo, previsto dal precitato art. 14 nonché dal DM 30 giugno 1995 e dal DM 19 dicembre 2000. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l’art. 58, comma 2, della legge n. 238/2016 prevede che l’obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. Si evidenzia che la norma, in questione non vieta la possibilità per il titolare dello stabilimento di vendere anche ad altri operatori professionali. Per beneficiare della deroga, le condizioni necessarie e sufficienti sono: • che la produzione annua sia pari o inferiore a 50 ettolitri, • che allo stabilimento enologico sia annessa attività di vendita e/o ristorazione. 2. Dichiarazione di giacenza Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola Dichiarazione di giacenza, bilancio annuo e chiusura del registro telematico. Con decreto n. 7130 del 25 luglio 2018, sono state adottate le disposizioni nazionali concernenti alle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti, in attuazione dei Reg. (UE) n. 2018/2073 e Reg. n. 2018/274. Tali disposizioni si applicano a partire dalla campagna vitivinicola 20172018. In particolare gli operatori interessati, per adempiere al loro obbligo, devono dichiarare la giacenza dei mosti e dei vini, esclusi i prodotti ottenuti da uve raccolte nell’anno incorso, presenti in cantina alla mezzanotte del 31 luglio 2020 presentando la dichiarazione nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 10 settembre c.a., secondo le par-
ticolari modalità stabilite dall’Agea o, se del caso, secondo le modalità dettate dal competente organismo pagatore regionale. Gli operatori entro il 10 settembre, tramite un’apposita funzionalità disponibile nel sistema informatico, potranno effettuare il bilancio annuo e la chiusura del registro telematico al 31 luglio. Si sottolinea che dopo la chiusura del registro i dati delle operazioni effettuate fino al 31 luglio non potranno più essere modificati, né integrati. I saldi al 31 luglio verranno riportati al 1° agosto tramite una sequenza di operazioni GIIN generate in automatico dal sistema. Se l’operatore non effettua la chiusura del registro entro il 10 settembre, la stessa verrà eseguita in automatico dal sistema. Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola Con il decreto ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 201512 sono state adottate le ”Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.” Il decreto ha abrogato, a decorrere dal 1 agosto 2016, il decreto ministeriale 8 ottobre 2004 nonché gli articoli 17 e 18, commi 2, 3 e 4, del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010 e, in applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 (oggi artt. 31 e 33 del Reg. (UE) n. 2018/273 e artt. 22 e 24 del Reg. (UE) n. 2018/274), ha previsto nuove modalità e termini per la presentazione delle dichiarazioni esclusivamente in forma telematica. Per una visione d’insieme, si rinvia all’Allegato 1 del decreto, recante per ciascuno dei soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni, i quadri che devono essere compilati nonché dei relativi termini di presentazione. Si evidenzia che non è più prevista la compilazione dei modelli relativi alle
L’art. 9 del Reg. (CE) n. 606/2009 precisa che le specifiche e i requisiti di purezza delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche, se non sono individuati dal Reg. (CE) n. 1333/2008 13, sono quelli fissati e pubblicati nel Codex enologico internazionale dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino. Gli enzimi ed i preparati enzimatici consentiti nelle pratiche e trattamenti enologici devono soddisfare le condizioni indicate dal regolamento (CE) n. 1332/2008. Sull’argomento, si evidenziano le novità apportate dalla legge n. 238/2016 puntualmente descritte nella circolare prot. n. 1522 del 30/12/201614. 3.1 Periodo vendemmiale e delle fermentazioni - verifica delle fermentazioni fuori dal periodo autorizzato (art. 10 della legge n. 238/2016) Il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 238/2016, è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre15. Derogano da questa previsione e, quindi, ai sensi dei successivi commi 3 e 4, possono svolgersi in un periodo diverso da quello sopra menzionato, le fermentazioni e rifermentazioni che sono: - consentite dai disciplinari di determinati prodotti a DOP e IGP; in tal caso, tuttavia, l’effettuazione della fermentazione/ rifermentazione è subordinata ad una comunicazione da inviarsi immediatamente all’ufficio territoriale; - effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini
SPECIALE
concentrato rettifiVENDEMMIA cato in forma solida 2020 (MCRs) ottenuto mediante cristallizzazione. Si precisa che l’MCRs è utilizzabile in enologia alle medesime prescrizioni e condizioni dell’MCR liquido, non essendo previste specifiche disposizioni in tal senso. Con la circolare prot. n. 7244 del 30 maggio 201617 sono stati forniti chiarimenti sulla denominazione del MCR, del MCRs e delle altre sostanze zuccherine ottenute dalla trasformazione delle uve. In particolare, si evidenzia che non possono essere utilizzate denominazioni quali “Succo d’uva concentrato deionizzato”, “Mosto concentrato rettificato ottenuto da uve da tavola da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti dall’Allegato XI-ter del Reg. (CE) n. 1234/2007” (o equivalenti) oppure “Mosto concentrato rettificato” nel caso di prodotti le cui caratteristiche differiscono da quelle previste, rispettivamente, dal D.Lgs. n. 151/2004 o dagli artt. 80 e 81 e dall’Allegato VII, Parte II, punto n. (14) del Reg. (UE) n. 1308/2013. Per quanto riguarda l’utilizzo ed il trasporto dell’MCR, si fa presente quanto segue: • produzione di MC/MCR -ai sensi dell’art. 13, comma 7, della L. n. 238/2016 e del punto 2.1. dell’allegato al DM prot. n. 11294 del 25/09/201718 è previsto che l’acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazionedelle resine a scambio ionico sono denaturate all’atto dell’ottenimento, con cloruro di sodio; - tuttavia, ai sensi del successivo punto 2.2. del predetto decreto, è previsto che l’acqua destinata ad essere riutilizzata per scopi di preriscaldamento dei mosti o per rigenerare le resine o immessa direttamente nel sistema di smaltimento delle acque reflue non deve essere denaturata, fermo restando che la stessa non venga detenuta sfusa all’interno dello stabilimento, ma venga riutilizzata in modo automatico ed in cicli chiusi dall’impianto stesso
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3. Pratiche enologiche
con la menzione tradizionale «vivace», nonché quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati; - poste in essere in relazione alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG, che, tuttavia, dovranno essere individuati con decreto annuale del Ministro, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate; al momento, per effetto dell’art. 1, comma 2, del DM n. 6706 del 23/11/2017, è ancora possibile, fino al 31 agosto 2018, lo svolgimento delle fermentazioni e rifermentazioni dei prodotti atti a diventare la tipologia “Torchiato di Fregona” della DOCG “Colli di Conegliano”. 3.2 Operazioni di arricchimento Le operazioni di arricchimento sono svolte in conformità ai limiti ed alle prescrizioni stabilite dall’Unione europea (Allegato VIII del Reg. (UE) n. 1308/2013 e Reg. (CE) n. 606/2009) e dal decreto ministeriale del 9 ottobre 2012 (concernente le “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”), che prevede specifici adempimenti amministrativi. In particolare, gli operatori che procedono all’effettuazione della pratica di arricchimento mediante l’aggiunta di MC o di MCR oppure con il metodo della concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa, possono presentare una o più dichiarazioni preventive valide per più operazioni e per un determinato periodo, che comunque non può andare oltre il 31 dicembre. Da tale possibilità sono esclusi, tuttavia, taluni casi considerati più a rischio ed elencati nell’art. 4, comma 3, del citato decreto ministeriale, per i quali è necessario presentare la dichiarazione preventiva entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per l’operazione di arricchimento. Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato. Il Reg. (UE) n. 1308/2013, all’allegato VII, parte II, punto (14), lettera b), prevede la tipologia di mosto di uve
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uve da tavola raccolte, ricevute o cedute (prima del 30 novembre), comunque destinate alla trasformazione in mosto per succhi d’uva, ed ai mosti da esse ottenuti, nonché del relativo attestato di consegna (modelli M2 ed F4, di cui, da ultimo, alla Circolare dell’AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2015.371 del 7 agosto
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SPECIALE di concentrazione/ VENDEMMIA rettifica. 2020 - la detenzione delle so-
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stanze sopra menzionate nelle cantine (o negli stabilimenti enologici), in difformità dalle richiamate disposizioni, integra la violazione dell’art. 15, comma 1, lett. e), della legge 238/2016, sanzionato a norma dell’art. 73, comma 3, della stessa legge. • utilizzo di MCR solido - per l’aumento del titolo alcolometrico si ritiene applicabile la risoluzione OIV OENO 466-2012 relativa al metodo di analisi dell’O.I.V. “Valutazione del tenore zuccherino dei mosti, dei mosti concentrati e dello zucchero d’uva tramite rifrattometria” (OIV-MA-AS 2-02). Infatti, la tabella III allegata a tale metodo riporta il contenuto in zuccheri espresso in g/l e in g/kg e il corrispondente titolo alcolometrico in % volume, ottenuto applicando il coefficiente di trasformazione 0,0594319; - per l’aumento di volume si può assumere che l’aggiunta di 1 kg di MCR solido determina un aumento in volume di circa 0,66 litri; • utilizzo di MC e MCR liquido - L’articolo 33, punto 3 del Reg. (CE) n. 555/08, è stato soppresso a seguito dell’eliminazione della misura sull’impiego dei MC e MCR prevista dall’OCM. Pertanto, è venuto a mancare anche il riferimento alla specifica tabella di corrispondenza da utilizzare per il calcolo del titolo alcolometrico potenziale dei MC e dei MCR di cui al Reg. (CE) n. 1623/2000. L’Ufficio competente della Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea ha fatto presente che la Commissione Europea non è intervenuta con atti di riferimento successivi, per cui per quanto concerne i MC e MCR liquidi, al solo fine dei calcoli di conversione, la suddetta tabella può ritenersi ancora valida e applicabile. • trasporti di MC/MCR - la deroga dell’esonero dall’emissione del documento di accompagnamento, prevista dall’art. 9, paragrafo 1, lettera e), punto i), primo alinea, del Reg. (UE) n. 2018/273, è applicabile anche al MCRs, alle stesse condizioni di quello
liquido; in tal caso la quantità di riferimento è di 5 kg; - per quantità trasportate superiori a 5 kg per il solido e 5 litri per il liquido, il prodotto dovrà essere accompagnato da un documento convalidato secondo le modalità previste dal DM 2 luglio 2013; - sul documento di accompagnamento dell’ MCRs, nei casi previsti dal Reg. (CE) n. 2018/273, sono riportati l’indicazionedell’indice rifrattometrico espresso dal titolo alcolometrico potenziale (allegato V - parte B, paragrafo 2.1., lettera. c), punto ii) e del tenore di zucchero in g/kg (allegato V - parte B, paragrafo 2.1., lettera. c), punto iv). Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell’articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. È stato pubblicato
sulla GURI n. 201 del 29 agosto 201721 il DM 10 agosto 2017, recante “Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell’articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238”. Con il citato decreto si è proceduto alla revisione delle sostanze, dei componenti dei vini e dei relativi limiti già previsti dal decreto 29 dicembre 1986 (contestualmente abrogato), anche in relazione alle sostanze, ai componenti dei vini ed ai relativi limiti già riportati nella citata legge n. 238/2016 e nella pertinente normativa dell’Unione europea. Inoltre, è stato attuato un allineamento con i limiti massimi accettabili riportati nelle norme armonizzate dell’Organizzazione internazionale della vite e del vino. In particolare, sono stati previsti, all’articolo 1, − comma 1, i limiti massimi di taluni componenti nei vini destinati al consumo diretto; − comma 2, i limiti minimi per l’estratto non riduttore e le ceneri nei vini destinati al consumo diretto diversi dai vini spumanti e dai vini aromatizzati; − al comma 3, i limiti minimi per l’estratto non riduttore e le ceneri nei vini spumanti e nei vini aromatizzati. Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione, nell’affinamento e nell’invecchiamento dei vini DOP italiani. Con il DM 21 giugno 2017, pubblicato nella GURI n. 190 del 16 agosto 2017, è stato
L’art. 13, comma 3, della legge 238/2016, ha previsto che le distillerie e gli utilizzatori per scopi energetici possono istituire i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione previa una mera comunicazione preventiva, una tantum, al competente Ufficio territoriale dell’ICQRF. Per tali centri, l’Agenzia delle Dogane ha precisato, nella recente circolare 11/D, prot. n. 81267 R.U. / DCAFC 6° del 21 luglio 201722, che i registri C41 trovano, attualmente, impiego sia per il regime di vigilanza fiscale dell’Agenzia che per i controlli dell’ICQRF, al fine di soddisfare con un unico adempimento da parte dell’esercente la distilleria di cui il centro di raccolta costituisce appendice, tutte le obbligazioni contabili di registrazione delle materie prime alcoligene previste dalle diverse discipline del settore. Pertanto, tenuto conto che l’art. 13, comma 3, della L. 283/2016, diversamente dall’art. 14, comma 3, della legge n. 82/2006 (abrogata), non prevede più lo specifico obbligo di tenuta dei registri vitivinicoli presso i suddetti centri di raccolta, nelle more dell’attuazione dell’obbligo di invio telematico dei dati contabili relativamente alle materie prime utilizzate dai produttori di alcole e di bevande spiritose, l’obbligo della tenuta del registro telematico vitivinicolo (previsto ai sensi dell’art. 147, pa-
SPECIALE nacce destinate ad usi industriali diversi dal- VENDEMMIA 2020 la distillazione, l’art. 13, comma 4, della legge n. 238/2016 ha confermato l’obbligo di presentare un’apposita comunicazione all’ufficio territoriale, valida per una campagna vitivinicola; la predetta comunicazione deve pervenire antecedentemente alla prima introduzione di vinaccia e contenere l’indicazione dell’indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento. Per quanto riguarda le prescrizioni sui documenti dai accompagnamento per i sottoprodotti si fa presente che nel caso di trasporti di sottoprodotti della vinificazione che si svolgono interamente sul territorio nazionale l’articolo 18, comma 3, del decreto 2 luglio 2013 ha “prorogato” la vigenza dell’articolo 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008 fino alla data di entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento vitivinicolo elettronico. Tuttavia, come già illustrato nel paragrafo relativo al documento MMV-E, poiché l’emissione di tale documento è una facoltà dell’operatore interessato, è ancora possibile scortare il trasporto della vinaccia e delle fecce di vino da un produttore ad una distilleria riconosciuta, utilizzando le bollette di consegna già istituite con il citato art. 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008, redatte secondo le disposizioni ivi richiamate. Parallelamente è possibile utilizzare anche le bollette di consegna di cui all’art. 4, commi 2 e 3 del decreto 2 luglio 2013, le cui modalità di redazione sono state illustrate nell’allegato 2, paragrafo 3, della circolare prot. n. 1128925 del 26 luglio 2013, sia il documento MVV. Quest’ultimo, se predisposto e numerato dall’operatore (art. 5, comma 4, lett. a) del Decreto 2 luglio 2013), deve essere convalidato, anche mediante PEC (vds. § 2.5) mentre, se prestampato e prenumerato da tipografia autorizzata (art. 5, comma 4, lett. b) del Decreto 2 luglio 2013), può essere utilizzato come bolletta di con
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4. Sottoprodotti
ragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, del Capo V del Reg. (UE) n. 2018/273, del Capo IV del Reg. (UE) n. 2018/274 e dell’art. 2, comma 1, del DM n. 293 del 20 marzo 201523) deve ritenersi soddisfatto con la tenuta dei richiamati registri C41. Come già chiarito nella citata circolare prot. n. 1522 del 30 dicembre 201624, i richiamati centri di raccolta non possono in nessun caso coincidere con una cantina/stabilimento enologico, a meno che nel predetto stabilimento siano, in via esclusiva, introdotti, detenuti o estratti prodotti sottoposti a denaturazionSi ricorda, inoltre, che la legge 238/2016 consente esplicitamente la cessione di fecce e vinacce tra le distillerie autorizzate e tra gli utilizzatori dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico. Per quanto riguarda gli stabilimenti industriali detentori ed utilizzatori di vi-
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previsto il “Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione, nell’affinamento e nell’invecchiamento dei vini DOP italiani, si sensi dell’articolo 23 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.” ed è stato abrogato il DM 2 novembre 2006.
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SPECIALE segna (Le bollette VENDEMMIA di consegna di cui 2020 sopra possono esse-
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re utilizzate anche per i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola (art. 15, comma 3, del decreto 2 luglio 2013). Ai sensi dell’art. 16 del DM 2 luglio 2013, questi ultimi sono soggetti alle disposizioni del DM 27 novembre 2008, pertanto potranno essere destinati al ritiro sotto controllo, in alternativa alla distillazione. In proposito, posto che tali uve non possono essere vinificate si precisa che per le stesse non trovano applicazione né le prescrizioni concernenti il divieto di sovrappressione delle uve stesse, né i conseguenti obblighi relativi al quantitativo minimo di alcol che deve essere contenuto nei sottoprodotti (allegato VIII, parte II, sezione D, del Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 14 del regolamento (CE) n. e. 606/2009 e art. 4 del DM 27 novembre 2008). Di conseguenza non trovano applicazione, nel caso della distillazione di tali sottoprodotti, il regime degli aiuti di cui all’articolo 52 Reg. (UE) n. 1308/2013 ed i connessi obblighi ed adempimenti. Si ricorda, infine, che, ai sensi del punto 1.2. dell’Allegato al DM n. 11294 del 25 settembre 2017, le fecce di vino destinate all’uso agronomico sono denaturate con l’aggiunta di solfato ferroso per uso agricolo, prima della loro estrazione dalla cantina e, comunque, entro i termini stabiliti ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, della legge n. 238/2016. 5. Centri d’intermediazione uve e sugli stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola I centri d’intermediazione uve e gli stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola sono sottoposti agli adempimenti contabili più restrittivi contenuti rispettivamente nel DM 30 giugno 1995 e nel DM 19 dicembre 2000.
Tali prescrizioni sono tese ad evitare che le uve da tavola e i succhi siano destinati alla vinificazione, pratica non consentita dalle norme UE. Tali adempimenti, in sintesi, consistono nell’invio periodico all’Ufficio territoriale competente per territorio di copia della documentazione contabile vitivinicola. Tuttavia, devono intendersi superate le disposizioni inerenti all’invio all’Ufficio territoriale dell’ICQRF della copia delle pagine del registro di carico e scarico a seguito dell’avvenuta dematerializzazione dello stesso. Ciò vale anche per la trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso in cui sia stato emesso l’MVV-E o il documento MVV convalidato tramite PEC, E’ comunque opportuno precisare che l’Allegato del Decreto dipartimentale n. 1021 del 17 giugno 2014 (come sostituito dal Decreto dipartimentale n. 788 del 21 settembre 2015), prevede degli specifici “codici univoci PEC” per l’invio mediante PEC dei documenti ai fini della convalida e/o della trasmissione per i trasporti di uve da tavola destinate alla trasformazione, di prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola e di uve dirette a/spedite da un centro di intermediazione. L’articolo 24, comma 5, della legge 238/2016, ha confermato il divieto di lavorazione e di detenzione delle uve da tavola e dei relativi prodotti in stabilimenti ove si lavorano e/o si detengono uve da vino e i prodotti trasformati ottenute da tali uve, introducendo, tuttavia, una importante novità. In particolare, il precitato comma 5 prevede che il divieto di detenzione delle uve da tavola (varietà di uve diverse da quelle da vino) e dei prodotti da esse ottenuti non si applica agli stabilimenti “promiscui” (così definiti nel testo del DM n. 748/2017) che lavorano uve da vino, mosti e succhi destinati all’alimentazione umana il cui processo produttivo non prevede la fermentazione, purché sia garantita, secondo le prescrizioni previste con decreto
ministeriale, la rintracciabilità dei prodotti lavorati. In tal senso è stato emanato il decreto ministeriale n. 748 del 7 luglio 201727. Si sottolinea che qualora si effettui la lavorazione e la detenzione delle uve da tavola e delle uve da vino e dei prodotti da esse ottenuti in stabilimenti separati continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel citato DM 19 dicembre 2000. Qualora, invece, si intendano effettuare lavorazioni in “stabilimenti promiscui”, usufruendo della novità introdotta dall’art. 24, comma 5, della legge 238/2016, queste devono avvenire secondo le regole di rintracciabilità previste dal decreto ministeriale n. 748/2017, più restrittive rispetto a quelle “ordinarie”. Inoltre, il decreto prevede specifici adempimenti/prescrizioni di rintracciabilità (informazioni sul tenore zuccherino, tempi di registrazione) per gli stabilimenti “promiscui” ove siano ottenuti/detenuti/commercializzati anche mosti concentrati e mosti concentrati rettificati che, diversamente dagli altri prodotti ottenuti/detenuti in tali stabilimenti, possono essere destinati alla vinificazione. Tra le regole di rintracciabilità previste dal decreto si evidenzia l’obbligo di utilizzare esclusivamente le attuali modalità informatiche per l’emissione e la convalida dei documenti di accompagnamento vitivinicoli (MVV-E e convalida tramite PEC). Solo per il trasporto delle uve è possibile utilizzare le altre modalità di convalida previste per i documenti cartacei. Per quanto riguarda i centri di intermediazione delle uve, si ricorda l’obbligo introdotto dal decreto ministeriale 2 luglio 2013 concernente l’acquisto di uve pendenti sulla pianta. In particolare, il trasporto delle uve in questione verso il centro intermediazione è scortato da un documento di accompagnamento (MVV-E oppure documento MVV convalidato oppure modello “IT”, questi ultimi purché già timbrati entro il 31 dicembre 2016 dagli Uffici
L’Articolo 17 della legge n. 238/2016 vieta la detenzione negli stabilimenti enologici e nelle cantine dei vini e dei prodotti a monte del vino con titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 8% vol non denaturati. Con il decreto ministeriale prot. n. 944 del 6 settembre 201729, è stata stabilita la disciplina della detenzione nelle cantine e negli stabilimenti enologici di mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all’8% in volume, senza la prescritta denaturazione, (in applicazione dell’art. 15, comma 1, primo periodo e lettera g), nonché 17, comma 1, primo periodo, della L. n. 238/2016). Il decreto stabilisce specifiche modalità da osservarsi per la detenzione dei predetti mosti, in vista della loro definitiva destinazione obbligatoria alla produzione di succhi di uve e succhi di uve concentrati presso un diverso stabilimento, nel quale sia consentita ed effettivamente posta in essere la predetta trasformazione. I mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all’8 per cento in volume, qualora separatamente vinificati per l’invio alla distillazione, sono denaturati con l’aggiunta di cloruro di litio, all’atto dell’ottenimento, trovando applicazione il punto 3 dell’Allegato al DM n. 11294 del 25/09/2017.
L’articolo 14 della legge n. 238/2016 consente, nelle cantine e negli stabilimenti enologici, l’elaborazione di prodotti ottenuti con l’impiego di mosti e vini nonché di saccarosio, acquavite di vino, alcool e sostanze consentite dal regolamento (UE) n. 251/2014, a condizione che siano inviate apposite comunicazioni preventive all’Ufficio territorialmente competente di questo Ispettorato. Si ricorda che l’articolo 14 della legge n. 238/2016 conferma la possibilità introdotta dal D.L. n. 91 del 24 giugno 2104, relativa alla preparazione di bevande spiritose ottenute a seguito di una semplice miscelazione di materie prime e dei prodotti consentiti dal citato regolamento. Inoltre, l’articolo 15, comma 4, della legge sopra richiamata prevede che nei locali di un’impresa agricola che produce mosti o vini sono consentiti anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo articolo e la detenzione e l’impiego degli alimenti e delle bevande di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché rientrino nell’ambito delle attività comunque connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile. Tali imprese agricole non devono effettuare alcuna comunicazione preventiva all’Ufficio territoriale dell’ICQRF per l’effettuazione delle predette attività 8. Sostanze zuccherine L’articolo 60 della legge n. 238/2016 ha confermato l’obbligo della tenuta del registro delle sostanze zuccherine da parte dei produttori, confezionatori, grossisti e utilizzatori, già previsto dall’articolo 28 dell’abrogata legge n. 82/2006, ma ha apportato alcune importanti novità, illustrate nella citata circolare prot. n. 1522 del 30/12/2016,32 alla quale si rinvia per il dettaglio. In applicazione del precitato articolo 60 è stato emanato il DM prot. n. 945 del 6 settembre 201733 (che ha
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6 Detenzione di mosti con titolo alcolometrico inferiore all’8% in volume
7. Regime degli stabilimenti dove si effettuano lavorazioni promiscue
sostituito il DM n. 11 SPECIALE dell’8 gennaio 2015). Si VENDEMMIA 2020 segnala, in particolare, il contenuto dell’Allegato, nel quale sono precisate le esenzioni dall’obbligo della tenuta del registro telematico, le tipologie di sostanze zuccherine oggetto di registrazione nonché le semplificazioni delle modalità di registrazione. In particolare: - sono state individuate le categorie di soggetti esentati dalla tenuta del registro (farmacie, laboratori di analisi, …); - è stata prevista la registrazione riepilogativa giornaliera delle vendite di zucchero al minuto da parte dei grossisti; - è stata prevista la possibilità di effettuare le iscrizioni sul registro telematico entro trenta giorni dalla data dell’operazione, per le aziende che hanno una contabilità computerizzata aggiornata e, nel contempo, altri documenti giustificativi; - sono state esonerate dalla tenuta del registro le microimprese agricole, in quanto assimilate ai laboratori artigiani, a condizione che utilizzino le sostanze zuccherine in locali diversi dalle cantine o stabilimenti enologici e dai locali ad essi annessi o intercomunicanti. Si precisa che per quanto riguarda le sostanze zuccherine estratte dall’uva (zucchero d’uva, glucosio d’uva, fruttosio d’uva e delle loro miscele): - la produzione deve essere annotata nel registro vitivinicolo; - la commercializzazione e l’utilizzazione deve essere annotata nel registro delle sostanze zuccherine.
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9. Norme sul vino” biologico” Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 150/1 del 14 giugno u.s. è stato pubblicato Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 “relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio”. Il predetto regolamento, tuttavia, troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021
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territoriali dell’ICQRF o dal Comune) nel quale sono sempre indicati, a fianco della designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno. Infine, si fa presente che non devono essere considerati centri di intermediazione né sono obbligati alla tenuta del registro vitivinicolo coloro che acquistano uva e la rivendono escluesclusivamente ai soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola, di cui agli articoli 5 e 6 del DM prot. n. 5811 del 26/10/201528.
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SPECIALE ed i prodotti otteVENDEMMIA nuti in conformità del 2020 citato regolamento pri-
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ma di tale data, potranno essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte. Sono ancora applicabili, quindi, le disposizioni contenute nel citato Reg. (CE) n. 834/2007 e nel Reg. (CE) n. 889/2008, così come modificato dal Reg. (UE) n. 203/2012. Dal 28 giugno 2018 è entrato in vigore il DM 8 maggio 2018, “Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazione dell’articolo 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino». Ai sensi delle disposizioni nazionali e comunitarie sopra menzionate, nella produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo si applicano le disposizioni previste dai Reg. (CE) n. 606/2009 e Reg. (CE) n. 607/2009 e le relative disposizioni nazionali. Al riguardo, si evidenzia, tra l’altro, che nelle produzioni vitivinicole biologiche sono consentiti esclusivamente i prodotti e le sostanze elencate nell’allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008, introdotto dal Reg. (UE) n. 203/2012, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (UE) 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 606/2009. Inoltre, l’articolo 29 del Reg. (CE) n. 889/2008, così modificato dal Reg. (UE) n. 203/2012, prevede restrizioni e divieti di talune pratiche e trattamenti enologici nonché disposizioni in materia di etichettatura delle produzioni in questione 34. Infine, l’art. 4 del DM 8 maggio luglio 2018 stabilisce che i prodotti biologici del settore vitivinicolo devono essere contraddistinti dal termine “biologico” e che, in relazione agli obblighi sulla tenuta dei documenti contabili di cui all’art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008, gli operatori utilizzano i documenti ed i registri previsti dal Regolamento (CE) n. 436/2009 (oggi: art. 147, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, Capo
V del Reg. (UE) n. 2018/273 e Capo IV del Reg. (UE) n. 2018/273). Si precisa che, se ne ricorrono le condizioni, solo il “mosto concentrato rettificato”, sia nella forma liquida che solida, può riportare riferimenti al metodo “biologico”, in quanto l’utilizzo di resine a scambio ionico in tale regime di qualità regolamentato è attualmente consentito solo per i prodotti vitivinicoli 35. Pertanto, se nell’elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare è indicato lo “zucchero d’uva biologico”, il preparatore deve essere in grado di giustificare di aver introdotto ed utilizzato soltanto “mosto concentrato rettificato biologico” e non altre sostanze zuccherine provenienti dall’uva non corrispondenti a tale prodotto (vds. la circolare prot. n. 7244 del 30 maggio 2016 36). 10 Norme sugli allergeni Il Regolamento (UE) n. 579/2012 ha modificato il Reg. (CE) n. 607/2009 e, in particolare, ha sostituito l’articolo 51 e l’Allegato X dello stesso, prevedendo che nell’etichettatura dei prodotti vinicoli sia riportata l’indicazione obbligatoria degli allergeni che riguardano oltre i solfiti anche il latte, i prodotti a base di latte, le uova ed i prodotti a base di uova, con le menzioni e con i pittogrammi relativi. Al riguardo, si evidenzia che i pittogrammi possono essere utilizzati facoltativamente ed in aggiunta alle menzioni obbligatorie. Di seguito si riportano le menzioni in lingua italiana degli allergeni ed i relativi pittogrammi: (ndr: v. in fondo alla pag.) Termini riguardanti Termini riguardanti Termini riguardanti i solfiti le uova e i prodotti a base di uova il latte e i prodotti a base di latte «solfiti» o «uovo», «proteina dell’uovo», «latte», «derivati del latte», «anidride solforosa» «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» «caseina del latte» o «ovoalbumina» o «proteina del latte»
Si precisa che, comunque, l’obbligo di etichettatura degli allergeni concernenti derivati dal latte o delle uova è escluso nei vini per i quali: • gli ingredienti potenzialmente allergenici non sono stati utilizzati durante l’elaborazione degli stessi; • la presenza di allergeni non può essere rilevata nel prodotto finale, secondo i metodi di analisi di cui all’articolo 80 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, vale a dire, ad oggi, quelli raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del Vino (OIV). Al riguardo, si fa presente che le norme di cui trattasi sono applicabili ai vini ottenuti interamente o parzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e successivi ed etichettati dopo il 30 giugno 2012. Si evidenzia, inoltre, che la Commissione UE con nota Ares (2015) 1813772 del 29/04/2015 37 ha fornito chiarimenti sull’uso nell’etichettatura e nella presentazione dei vini dell’indicazione ”senza solfiti aggiunti”.
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ntrano nel vivo le campagne estive di raccolta con decine di migliaia di lavoratori, compresi gli stagionali, impegnati nei campi, nei frutteti e nei vigneti. Per venire incontro alle esigenze di gestione dei dipendenti il Portale del Socio Coldiretti ha avviato un nuovo servizio per conoscere da subito il costo di un Operaio Agricolo a tempo Determinato (OTD) e l’altra per calcolare l’importo della retribuzione lorda partendo dal netto e viceversa. L’applicazione si affianca a quella della Gestione presenze che consente di registrare on line, sia da pc che da telefonino, le presenze e giustificare le eventuali assenze di ogni lavoratore. L’obiettivo è aiutare le aziende ad abbattere il carico burocratico, per velocizzare e semplificare procedure e conoscenze e per svolgere i vari adempimenti limitando al minimo le carte, facilitando una sempre più completa programmazione e gestione aziendale. Ma sul portale si possono trovare anche altri servizi a partire da quello della Fatturazione
digitale – Digit che offre la gestione digitalizzata delle fatture e dell’intero ciclo attivo della contabilità d’impresa grazie a un programma avanzato che consente di monitorare prodotti, listini, clienti e fornitori, direttamente collegato con le Imprese Verdi. E c’è pure il Fascicolo aziendale on line, un servizio totalmente gratuito che si è da poco arricchito con le foto dei singoli terreni aziendali. Grazie alla collaborazione con Agea, permette ai soci di monitorare lo stato di avanzamento delle domande Pac e Psr presentate, consultare tutti i dati relativi alla propria azienda così come conosciuti dalla Pubblica Amministrazione (piano colturale, portafoglio titoli, ecc.) e tenere traccia di tutti i pagamenti ricevuti, rendendo più semplici e sicuri i rapporti con gli enti che erogano i fondi comunitari. Il Fascicolo aziendale on line è già disponibile per gli agricoltori delle regioni “di competenza” dell’Organismo Pagatore Agea (Lazio, Puglia, Sicilia, Campania, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Mo-
lise, Basilicata, Sardegna e Val d’Aosta) ma presto sarà esteso anche alle aziende delle regioni che si avvalgono di un proprio Organismo Pagatore Regionale. Oltre a ciò il Portale del Socio offre anche l’agenda on line gratuita e personalizzabile che avvisa delle scadenze d’impresa, le notizie in anteprima e le informazioni sui nuovi bandi del Psr, il meteo, convenzioni riservate ai soci e molto altro. Una proposta che sino ad oggi ha già visto quasi venticinquemila imprese agricole iscriversi per usufruire dei servizi del Portale. Come registrarsi al Portale del Socio Coldiretti. Registrarsi al Portale del Socio Coldiretti è facile e gratuito. Basta andare su internet e digitare l’indirizzo http://socio.coldiretti.it. Cliccando su “registrati” occorre inserire il numero di Socio Coldiretti che si trova sulla tessera (il numero di socio e non quello di tessera, ndr), la partita Iva o il codice fiscale e un indirizzo mail. Sulla propria posta elettronica riceverete subito una mail che permetterà di completare la registrazione e accedere ai servizi del portale.
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Sul “Portale del Socio” l’applicazione per gestire le attività di raccolta
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Come regolarizzare i dipendenti vendemmiatori
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Terre Alfieri: il successo di un territorio
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Soddisfazione per la diciottesima Docg del Piemonte, l’ottava dell’Astigiano
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l 28 luglio scorso il Comitato vitivinicolo nazionale ha deliberato l’istituzione della Denominazione d’origine controllata e garantita per il vino “Terre Alfieri” ricomprendente le tipologie bianco Arneis e rosso Nebbiolo. Il Piemonte festeggia la sua diciottesima Docg. “L’istituzione della Docg Terre Alfieri – sottolinea il presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio - , è il compimento di un lungo percorso fatto dal Piemonte e dall’Astigiano in particolare e ne testimonia l’impegno e la sinergia, fra tutti gli addetti del comparto, nell’affermazione della vocazione del territorio all’altissima qualità”. “E’ passato poco più di un anno – rileva Diego Furia, direttore Coldiretti Asti – da quando, con i nostri produttori di Terre Alfieri, festeggiavamo il decennale dall’istituzione della denominazione di origine controllata. La Docg è stata ottenuta in virtù dell’aver dimostrato che le carat-
teristiche qualitative intrinseche del Terre Alfieri sono oggi superiori rispetto alla media di quelle degli analoghi vini Doc, per effetto dell’incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici. Per questo dobbiamo ringraziare i 48 produttori di uve fra cui i 37 che oggi vinificano per circa 250 mila bottiglie. Una citazione particolare deve anche essere evidenziata per il nostro Centro Studi Vini del Piemonte (ha sede a San Damiano d’Asti) che ha prodotto le rilevazioni e i risultati analitici e organolettici per ottenere la “G” attraverso la modifica del disciplinare”. Il vino Terre Alfieri Doc viene prodotto nelle tipologie bianco Arneis e rosso Nebbiolo. Le rese produttive sono particolarmente restrittive, sia per la produzione ad ettaro, sia nella trasformazione dell’uva in vino. Ad esempio, per potersi fregiare in etichetta della menzione aggiuntiva “Vigna”, il vigneto di nuovo impianto,
tra il terzo anno ed il settimo, deve avere una resa di uva per ettaro di 63 quintali per l’Arneis e 52,50 per il Nebbiolo. “Terre Alfieri” interessa i territori dei comuni di Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d’Asti, Revigliasco, San Damiano, San Martino Alfieri, Tigliole, in provincia di Asti, e parte dei comuni di Castellinaldo, Govone, Magliano Alfieri e Priocca in provincia di Cuneo. Si tratta dunque tra i non molti esempi di docg “interprovinciale”, che tiene conto, al di là dei confini amministrativi, delle caratteristiche ampelografiche del territorio e della sua storia vitivinicola. “Possiamo dire – rileva il responsabile del Centro Studi Vino, Secondo Rabbione – che anche questi territori abbiano da oggi il loro Barbaresco. Il nuovo disciplinare, contiene anche altre novità, frutto di una lunga sperimentazione, come ad esempio i rinnovati parametri del titolo alco-
- Alta Langa - Asti e Moscato d’Asti - Barbera d’Asti - Barbera del Monferrato Superiore - Brachetto d’Acqui - Nizza - Ruché di Castagnole Monferrato - Terre Alfieri correre dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve, di cui almeno 12 in botti di legno. Infine, per il “Terre Alfieri” Arneis nella versione normale sono stati eliminati i quattro mesi di affinamento. “Era il 2006 – commenta Beppe Guido, dell’azienda vinicola “Pescaja”, capo fila dei produt-
tori Terre Alfieri – quando ci trovammo io, il professor Vincenzo Gerbi, il vice direttore di Coldiretti Asti Luigi Franco, il tecnico Ilario Malandrone e i produttori Beppe Cauda e Vincenzo Bossotti. La mia intuizione di realizzare un marchio collettivo che identificasse questo territorio, possiamo dire essersi rivelata vincente. Aver ottenuto in undici anni la Doc e la Docg penso si possa considerare un guinness dei primati”. “In questi mesi di estrema difficoltà per il settore vitivinicolo, stretto nella morsa fra la crisi economica post Covid e i timori per la carenza di manodopera per l’ormai imminente vendemmia – conclude Reggio –, possiamo sicuramente accogliere e festeggiare con soddisfazione la diciottesima Docg piemontese, l’ottava per la provincia di Asti”.
Rinnovati i vertici dei Consorzi di tutela Barbera: confermato Mobrici; Piemonte Land: Ascheri; Asti: direzione a Pondini
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l 2 luglio scorso, Filippo Mobrici (Bersano Vigneti) è stato confermato per la terza volta consecutiva Presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato. Un mandato triennale che riconferma anche la doppia vicepresidenza di Stefano Chiarlo (Michele Chiarlo Azienda Vitivinicola) e Lorenzo Giordano (Cantina Sociale di Vinchio Vaglio Serra). Dal 2014 a oggi le aziende iscritte al Consorzio sono passate da 160 a 366, con 70 milioni di bottiglie e oltre 11 mila ettari di superficie vitata, pari a circa il 26% della superficie complessiva piemontese. Il sodalizio tutela e promuove 13 denominazioni, 3 Docg (Barbera d’Asti, Nizza, Ruché di Castagnole Monferrato) e 10 Doc (Albugnano, Cortese dell’Alto Monferrato, Dolcetto d’Asti, Freisa d’Asti, Grignolino d’Asti, Loazzolo, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Piemonte, Terre Alfieri).
zio Barolo) è stato nominato Presidente di Piemonte Land of Perfection, il “consorzio dei consorzi” di tutela piemontese sorto nel 2011. Vicepresidenti Filippo Mobrici (presidente uscente e presidente Consorzio Barbera) e Paolo Ricagno (Consorzio Acqui). Attualmente Piemonte Land raggruppa tutti i quattordici consorzi riconosciuti dal Mipaaf, coprendo la quasi totalità della superficie vitivinicola regionale, pari a 44.200 ettari con 17 Docg e 42 Doc.
Dall’alto: Filippo Mobrici, Matteo Ascheri e Giacomo Pondini
PIEMONTE LAND OF PERFECTION Il 22 luglio Matteo Ascheri (Consor-
CONSORZIO DELL’ASTI E DEL MOSCATO D’ASTI DOCG Dal 10 giugno, Giacomo Pondini, 44 anni, toscano, è il nuovo direttore del Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti docg. Proviene dal Consorzio del Brunello di Montalcino di cui è stato direttore dal 2015 e succede a Giorgio Bosticco, in pensione dal settembre 2019.
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LE 8 “MERAVIGLIE” DOCG DELLA PROVINCIA DI ASTI
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lometrico volumico totale minimo al consumo, l’acidità totale e l’estratto non riduttore”. E’ prevista la nuova tipologia di “Terre Alfieri” Arneis superiore, anche con la menzione aggiuntiva vigna, ottenuta con un periodo minimo di invecchiamento di mesi 6, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve. E’ stata introdotta la tipologia “Terre Alfieri” Nebbiolo superiore, anche con la menzione aggiuntiva vigna, ottenuta con un periodo minimo di invecchiamento di mesi 12, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve, di cui almeno 6 in botti di legno. E’ poi contemplata la nuova tipologia di “Terre Alfieri” Nebbiolo riserva, anche con la menzione aggiuntiva vigna, ottenuta con un periodo minimo di invecchiamento di mesi 24, a de-
Avanti con l’etichettatura anche per gli spumanti “astigiani” Dopo i salumi, dare trasparenza anche alle spumantizzazioni locali di prodotti stranieri
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orte di un milione di firme ottenute con la petizione europea e del consenso dell’82% degli italiani, Coldiretti prosegue senza sosta la sua battaglia per l’etichettatura obbligatoria di tutti i prodotti. Attualmente sono in fase di emanazione il decreto ministeriale che proroga l’obbligo di indicazione dell’origine per la pasta, il riso e il pomodoro, mentre è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto sull’origine di latte e formaggi. Nel luglio scorso è quindi finalmente scattato l’obbligo dell’origine delle carni suine trasformate, con la firma del decreto interministeriale durante l’assemblea nazionale Coldiretti, alla presenza dei Ministri delle Politiche Agricole Teresa Bellanova e dello sviluppo economico Stefano Patuanelli “La nostra nazione – sottolinea Marco Reggio, presidente di Coldiretti Asti – rappresenta ormai il primo baluardo di difesa di tutti i consumatori europei nei confronti delle contraffazioni e delle produzioni agroalimentari di scarsa qualità. Il percorso è ancora irto di difficoltà, ma cresce sempre più la consapevolezza che la trasparenza e l’etichettatura rappresentano il volere dei cittadini e il miglior modo per salvaguardare la salute o il tenore di vita di tutti gli europei”. “In questo momento – evidenzia il direttore di Coldiretti Asti, Diego Furia - l’azione di Coldiretti sta portando alla ribalta l’indicazione obbligatoria in etichetta della provenienza della carne dei salumi. Il 93% degli italiani ritiene importante sapere l’origine degli alimenti per dire finalmente ba-
La firma del decreto sull’etichettatura delle carni suine trasformate è avvenuta nel corso dell’assemblea nazionale Coldiretti
sta agli inganni. Due prosciutti su tre venduti in Italia sono ad esempio ottenuti da maiali stranieri, senza alcuna indicazione in etichetta”. “Come si può facilmente intuire, i provvedimenti sull’etichettatura – rivela Reggio -, di cui il nostro Paese ne è promotore a difesa delle proprie produzioni di qualità, sono tanto importanti quanto portatori di interessi economici diversificati. Anche noi astigiani e piemontesi non possiamo essere insensibili all’introduzione della massima trasparenza sull’agroalimentare, anche in un settore, come quello vitivinicolo, che sembra garantista al massimo con la gran parte della produzione a denominazione. In realtà, nel comparto spumanti, a nostro avviso, c’è ancora una
parte di produzione che opera in situazioni non proprio “trasparenti” e che quindi secondo noi non fa completamente il bene del nostro territorio e della nostra economia”. “Si tratta – evidenzia Furia - della spumantizzazione locale di molti mosti e vini provenienti dall’estero e immessi sul mercato con il nome della località in cui si è effettuata quest’ultima operazione di cantina. Stando le normative attuali non c’è nulla di illegale, ma questi spumanti non sono realizzati con le nostre uve, non vengono prodotti in Italia, ma sono solo semplicemente imbottigliati localmente e sfruttano così l’identità del nostro territorio. E poi, se vogliamo dirla tutta, fanno anche concorrenza ai nostri “veri” spumanti”.
Annata positiva per la nocciola: c’è maggior prodotto ed è più buono Mercato: i magazzini sono vuoti, crescono le richieste della pregiata tonda gentile trilobata
inizio campagna), aumentato a € 11,10 punto resa per l’Igp Nocciola Piemonte. Nel frattempo, su iniziativa della CCIAA di Cuneo, da quest’anno è stato ufficialmente stabilito (deliberazione del 14/8 scorso) il metodo piemontese per il calcolo del “Punto Resa” della tonda gentile e della Igp Piemonte. “In questo modo – chiarisce il presidente Reggio – le rilevazioni dei prezzi da parte della Camera di Commercio saranno effettuate esclusivamente su chi si uniforma a tale metodo. Sicuramente è un ulteriore tassello per rendere più trasparente la formazione del prezzo e non rischiare che i produttori finiscano in pasto alle speculazioni”.
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Dal punto di vista del mercato e della collocazione del prodotto non dovrebbero esserci particolari problemi. “I magazzini delle industrie di trasformazione sono vuoti - rileva il presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio - e c’è sicuramente una forte richiesta di prodotto di qualità che sappiamo già non coprirà i fabbisogni anche in quest’annata particolarmente copiosa. Grazie all’accordo Coldiretti/Novi, l’anno passato è stato liquidato un prezzo medio di 470 euro al quintale, aumentato fino a 500 euro per le partite migliori”. Quest’anno dunque i produttori si aspettano che le contrattazione dei prezzi partano al rialzo rispetto alle quotazioni del 2019. Secondo le rilevazioni della Camera di Commercio il prezzo medio dello scorso anno per la tonda gentile trilobata è stato di € 10,50 punto resa (11,10 a
Iniziati i conferimenti all’azienda dolciaria Novi da parte di oltre 200 corillicoltori astigiani aderenti all’accordo di filiera Coldiretti.
Corilicoltura
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i prospetta un’annata positiva per le nocciole astigiane e del Monferrato. “La qualità della varietà tonda gentile trilobata risulta buona – spiega Diego Furia, direttore di Coldiretti Asti – e i quantitativi prodotti sono decisamente superiori all’ultima annata”. “L’andamento climatico favorevole e una maggior produzione – rileva il vice direttore, Luigi Franco - hanno di fatto ridotto notevolmente il prodotto avariato o danneggiato dalla cimice. Solo in alcuni casi si registra una riduzione del calibro del frutto, ma in generale i primi dati rilevati indicano una buona resa alla sgusciatura”. Nell’ultima settimana di agosto sono iniziati i conferimenti dei corilicoltori dell’Astigiano aderenti all’accordo di filiera Coldiretti stipulato con l’industria dolciaria Novi e attuato attraverso la cooperativa Uecoop “Monferrato Frutta”. “Si tratta di un accordo molto importante per l’Astigiano – sottolinea Furia – che coinvolge circa 600 ettari di superficie coltivata, per un valore economico molto rilevante. Anche l’impegno organizzativo è notevole, soprattutto per garantire il ritiro delle nocciole direttamente al domicilio di oltre 200 agricoltori. Siamo sicuri che, anche quest’anno, i nostri sforzi saranno premiati con il giusto prezzo del prodotto, per altro arricchito dalle premialità previste dall’accordo con Novi che sono già fissate fino a 20 euro al quintale in più rispetto ai valori che saranno rilevati dalla Camera di Commercio durante l’annata”.
Raspini firma accordo Coldiretti-FDAI Sarà prodotto il “Gran Paradiso”, prosciutto cotto esclusivamente di suini piemontesi
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I Prosciutti Cotti Alta Qualità a marchio Raspini e Rosa saranno firmati dagli Agricoltori Italiani con il marchio FDAI evidenziato nella confezione, per garantire al consumatore, l’italianità di tutti gli attori della filiera. Si è infatti svolto il 22 luglio, presso la sede Raspini S.p.A. di Scalenghe (TO), l’incontro per la sottoscrizione dell’accordo tra l’azienda piemontese e FDAI /COLDIRETTI a cui hanno preso parte il Direttore Generale Filiera Agricola Italiana, Stefano Albertazzi, il Presidente di Coldiretti Piemonte, Roberto Moncalvo, il Presidente e Amministratore Delegato di Raspini SpA., Umberto Raspini. Un traguardo importante, uno di quei momenti che entrano di diritto nella storia di un’azienda: i prosciutti Cotti di Alta Qualità Raspini e Rosa sono stati scelti, a livello nazionale all’interno del mercato dei cotti, come prodotti che rappresentino quei principi fondamentali che il progetto FDAI intende valorizzare: le produzioni delle Filiere Agroalimentari Italiane, che garantiscono origine e tracciabilità. Il primo prodotto, che si fregia di questa importante distintività, è il Gran Paradiso Raspini, prosciutto cotto ottenuto con l’impiego di sole carni italiane, accuratamente selezionate. I Maestri Salumieri della Raspini mettono a frutto la capacità di saper fare con estrema cura, una lavorazione che preservi tutte le espressioni sensoriali del prodotto, iniziando con una ricetta corta ottenuta solo con l’impiego d’ingredienti naturali e proseguendo con 72 ore di massaggio delle carni, 24 ore di lenta cottura a vapore e 2 settimane di riposo. Il Gran Paradiso sarà disponibile, nel distintivo formato intero e facilmente riconoscibile per il suo stampo che ricorda la legatura a mano e nelle vaschette pronte al consumo. Che dire, una vera eccellenza assoluta-
La filiera suinicola piemontese conta circa 3 mila aziende con un fatturato di quasi 400 milioni di euro e 1 milione e 200 mila capi destinati, soprattutto, ai circuiti tutelati delle principali Dop italiane per la preparazione della miglior salumeria nazionale mente da gustare. “Questo accordo commerciale è un primo importante strumento che segue il decreto a livello interministeriale per il via libera all’etichetta d’origine dei salumi Made in Italy – spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale – e testimonia il nostro impegno e quello di chi crede nel territorio, come Raspini, e intende valorizzare le produzioni locali. In questo modo, infatti, l’azienda si è impegnata ad utilizzare e valorizzare ulteriormente i suini piemontesi. La filiera suinicola piemontese, d’altronde, conta circa 3 mila aziende, un fatturato di quasi 400 milioni di euro e 1 milione e 200 mila capi destinati, soprattutto, ai circuiti tutelati delle principali Dop italiane per la preparazione della miglior salumeria nazionale. Questo progetto di filiera, su cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi, è un passo decisivo che conferma un impegno comune per garantire agli allevatori una reale valorizzazione dei suini Made in Piemonte ed al consumatore finale una elevata qualità del
Il presidente Roberto Moncalvo con l’A.D. Umberto Raspini
prodotto”. “L’accordo firmato, è per la nostra azienda un momento estremamente importante, che conferma il percorso che da sempre portiamo avanti” – commenta, a margine dell’incontro, Umberto Raspini – Presidente e Amministratore Delegato della Raspini SpA – “la nostra azienda si fonda infatti su una filosofia che mette al primo posto la qualità della materia prima, il valore del territorio, nel quale lavoriamo, e i suoi prodotti. Un accordo quindi, che è la naturale prosecuzione di quanto fatto fino a oggi dalla Raspini Salumi. Ma anche un passaggio che consolida, in modo tangibile e concreto, l’importanza della nostra Filiera, quel filo che nasce dai produttori e arriva fino al consumatore”.
Tra Coldiretti e Cap Nord Ovest su oltre 300 mila quintali di frumento tenero
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ilanciare la filiera del frumento tenero piemontese. E’ questo l’obiettivo del progetto di filiera “Gran Piemonte” attivato grazie all’accordo quadro tra Coldiretti Piemonte e Consorzio Agrario del Nord Ovest. Una progettualità innovativa soprattutto perché per la prima
volta la miscela di diversi grani si realizzerà già sul campo, la semente sarà certificata in sacchi griffati “Filiera Gran Piemonte”, le borse merci di riferimento saranno quelle di Milano e Torino ed il pagamento all’imprenditore agricolo avverrà il 15 di settembre. Il Piemonte è particolarmente
vocato alla produzione di frumento tenero con una superficie di circa 84 mila ettari tra tutte le province, da quella di Alessandria con oltre 34 mila ettari e più di 2 milioni di quintali di produzione a quella di Torino con 19500 ettari e più di 1 milioni di quintali, da Cuneo con 17 mila ettari e 934 mila quintali ad Asti
Accordo di filiera
Varato l’accordo di filiera “Gran Piemonte”
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1 Kg di grano € 0,15, 1 Kg di pane € 3,10 Dal grano al pane il prezzo aumenta di quasi 15 volte per effetto delle speculazioni e delle importazioni selvagge di prodotto dall’estero. Molte pagnotte e panini vengono spacciati come italiani all’insaputa dei consumatori. Lo denuncia Coldiretti in riferimento agli ultimi dati diffusi da Eurostat che evidenziano
come in Italia i prezzi del pane siano superiori del 14,5% rispetto alla media in Europa, dove il prezzo più alto è in Danimarca e il più basso in Romania. Oggi un chilo di grano tenero è venduto a meno di 21 centesimi mentre un chilogrammo di pane è acquistato dai cittadini a valori variabili attorno ai 3,1 euro al
chilo, con un rincaro quindi di quasi quindici volte. Fra l’altro il rapporto di peso e grano per fare il pane è pari a 1, infatti per fare un chilogrammo di pane occorre circa un chilo di grano, dal quale si ottengono 800 grammi di farina da impastare con l’acqua per ottenere appunto un chilo di prodotto finito.
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Indagine di Eurostat: in Italia l’aumento è di 15 volte
Accordo di filiera numero 4 - 2020
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con oltre 9 mila ettari e 540 mila quintali fino alle province del Piemonte orientale con 4 mila ettari e 240 mila quintali. “Un nuova sfida – spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale - che lanciamo proprio in un periodo in cui l’economia globale e del nostro territorio è in ristagno, ma questa situazione deve essere di ulteriore stimolo per dare una prospettiva di reddito a medio-lungo periodo alle nostre imprese cerealicole. Con questo importante progetto economico, infatti, saremo in grado di fornire annualmente circa 300 mila quintali di frumento tenero che, come già contrattualizzato, sarà trasformato da agroindustrie nazionali del settore dolciario per creare, così, prodotti da forno veramente 100% Made in Piemonte e valorizzare il lavoro dei nostri imprenditori che investono e ci credono”. “Su questa scia – rileva il presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio - auspichiamo che altre industrie possano in futuro stipulare accordi di questo tipo per garantire tracciabilità ai consumatori. Allo stesso modo contiamo di valorizzare al meglio la cerealicoltura di qualità che contraddistingue il nostro territorio”. “Troppe volte nella nostra provincia – rimarca il direttore di Coldiretti Asti, Diego Furia -, soprattutto a causa dei bassi ricavi garantiti dalla filiera, gli agricoltori sono stati costretti a puntare sulle quantità, piuttosto che sulla qualità. In realtà le nostre terre sono particolarmente vocate alla produzione di ottimo frumento in relazione all’effettiva destinazione dello stesso prodotto. Ecco, il progetto “Gran Piemonte” può effettivamente essere
l’occasione per pianificare e valorizzare al meglio la nostra realtà produttiva”. Come già altri progetti di filiera lanciati negli scorsi anni da Coldiretti, questa è dunque una ulteriore e vera scommessa per rilanciare un comparto e dare nuovo impulso all’economia territoriale puntando sulla distintività. Caratteristica che è alla base del successo della campagna #MangiaItaliano promossa da Coldiretti e Filiera Italia che, a livello nazionale, ha coinvolto industrie e catene della grande distribuzione.
“Un orgoglio per noi essere partner di un progetto così ambizioso – afferma Antonio Gai presidente del Consorzio Agrario del Nord Ovest – per cui insieme a tutte le nostre agenzie dislocate in Piemonte ci impegniamo ad offrire supporto tecnico e logistico. Proprio in questo momento sono necessarie operazioni come queste per valorizzare il ruolo dei consorzi agrari e sottolineare ulteriormente il valore del comparto agroalimentare e di filiere tracciabili davvero al 100%, come quella di Gran Piemonte”.
Contributi del 40% per miglioramenti aziendali Per investimenti da 20 a 100 mila euro; domande entro settembre La Regione Piemonte ha approvato il bando del PSR 20142020 per il “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole” relativo all’Operazione 4.1.1. Gli interessati potranno presentare domanda entro il 30 settembre prossimo. Di seguito le principali disposizioni a cui attenersi per poter accedere ai contributi: - Finalità intervento: sostenere gli investimenti che meglio possono permettere alle aziende agricole di mitigare le conseguenze della situazione venutasi a generare per effetto della condizione emergenziale in atto; - Dotazione finanziaria: a fronte della delibera adottata dalla Giunta che prevede un impegno di risorse per € 4 milioni, la dotazione finanziaria iniziale del bando si attesta in € 2 milioni. L’ulteriore quota di € 2 milioni è previsto venga portata ad incremento del suddetto importo, qualora l’assegnazione iniziale
non sia sufficiente rispetto alle domande di sostegno presentate. La percentuale del plafond destinata alle aree C2, D è fissata nella misura del 25%; - Percentuale di contributo: 40% (unica); - Spesa minima ammissibile: € 20 mila (corrispondente ad un contributo in conto capitale pari a € 8 mila); - Spesa massima ammissibile: € 100 mila (corrispondente ad un contributo in conto capitale pari a € 40 mila); - Tipologia investimenti ammissibili: interventi finalizzati allo stoccaggio, lavorazione, trasformazione, commercializzazione, vendita diretta, consegna a domicilio dei prodotti; possibilità di solo acquisto di macchine/veicoli stradali (autocarri/furgoni non necessariamente attrezzati, ovvero utilizzabili per trasporto merci, consegna prodotti a domicilio, vendita diretta). Le domande si possono presentare tramite gli uffici di Coldiretti, info: 0141 380400.
que direttori, da Stanislao Menozzi a Oldrado Poggio, da Luigi Zepponi ad Antonio Ciotta fino ai giorni nostri di Diego Furia. Possiamo dire abbia “cresciuto” intere generazioni di dirigenti e funzionari Coldiretti, portando ad esempio la sua rettitudine e il profondo rispetto per tutti i colleghi, sempre accompagnato con garbo, grazia e gentilezza. Se dovessimo descrivere una persona perbene, non potremmo che
prendere ad esempio Lorella. Diventa difficile spiegare il profondo cordoglio e il senso di smarrimento fra i colleghi, e fra i molti associati che la conoscevano, appresa la notizia della sua scomparsa, dai più giovani agli anziani che da sempre hanno avuto Lorella al loro fianco negli uffici di viale alla Vittoria prima e ora di corso Felice Cavallotti. In questi ultimi anni si occupava principalmente dell’amministrazione interna, della gestione finanziaria dei clienti e dei fornitori, compresa quella della rivista in cui scriviamo “Il Notiziario Agricolo”. Coldiretti Asti e tutti i suoi organi sono vicini al profondo dolore della sua bella famiglia, al marito Claudio Bruno, già responsabile fiscale e tributario della Federazione e attualmente direttore Ascom-Confcommercio Asti, e ai suoi due figli Massimigliano e Francesca. Cara Lorella, ci hai lascito troppo presto e in un vuoto incolmabile, per questo rimarrà sempre vivo il tuo ricordo.
In ricordo di don Cartello, “parroco beat” Ad un anno dalla sua scomparsa, resta immutato l’affetto e il ricordo per don Francesco Cartello, deceduto il 2 agosto 2019 all’età di 75 anni. La ricorrenza è stata celebrata a Mombercelli dove è stato parrocco per 52 anni. Per chi l’ha conosciuto da ragazzo (quasi tutti), un anno senza don Franco è stato molto difficile, perchè è sempre stato con i giovani e fra i giovani, facendo sentire giovane anche chi non lo era più. Come insegnante alla scuola media, come guida spirituale durante le mitiche vacanze estive a Rhemes Notre Dame, oppure come grande organizzatore di squadre di calcio e altri sport. D’altra parte, lui con i giovani ci ha sempre saputo fare, uomo di infinita cultura, sapeva trovare l’empatia giusta, anche con citazioni che potevano svariare dalla letteratura, alla politica, fino alla musica e al cine-
ma. Franceso Cartello è sempre stato moderno, sia come sacerdote che come insegnante, sia come giornalista di “Gazzetta d’Asti” che come responsabile della Commissione Comunicazione Sociale della Diocesi, sia come Consigliere spirituale del Csi (Centro Sportivo Italiano) che come Consigliere Ecclesiastico di Coldiretti Asti. Cresciuto insieme al Concilio Ecumenico Vaticano II e alla conseguente Riforma Liturgica, trovatosi nel bel
mezzo di un’epoca difficile, dove avanzava la secolarizzazione, don Cartello decise di essere fra i protagonisti del rinnovamento della Chiesa. Portò le chitarre e i gruppi giovani nella messa, coltivando la modernità. Per molti aspetti don Franco, formatosi agli albori del Sessantotto, è sempre stato un “Parroco Beat”. Lo è stato nella Chiesa e lo è stato anche in Coldiretti, seguendo e pilotando spiritualmente il passaggio da un’agricoltura assistita a un’agricoltura che guarda al mercato e che presta una grande attenzione al consumatore, all’ambiente, a un positivo stile di vita per tutti gli uomini. E’ stato protagonista dei grandi progetti innovativi di Coldiretti, da Impresa Verde, a Campagna Amica fino al Patto con il Consumatore e alla Filiera agricola tutta italiana. Grazie don Franco, ci manchi “Parroco Beat”.
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l 7 agosto scorso ci ha lasciato Lorella Mansone. Aveva soli 61 anni e fino a pochi giorni prima era regolarmente al suo posto di lavoro alla Coldiretti di Asti. Ha combattuto per un anno e con grande tenacia contro la malattia. Lo ha fatto con quella signorilità innata che sempre l’ha contraddistinta nella sua vita e in 40 anni di attività per la Federazione provinciale. Un legame indissolubile ha legato la vita di Lorella alla Federazione. E’ entrata in Coldiretti giovanissima e ha vissuto da protagonista, ma con grande discrezione, la grande crescita dell’organizzazione. Dalle conquiste sindacali con le imponenti manifestazioni di piazza degli anni ottanta, alla crescita professionale degli addetti all’agricoltura con Impresa Verde negli anni novanta, dal patto con il consumatore e la nascita di Campagna Amica fino alle battaglie per l’etichettatura obbligatoria dell’origine degli alimenti. Per intenderci ha avuto a che fare con cin-
Lutto
Addio Lorella, signora dell’Amministrazione
Al via la prima scuola di pastorizia d’Italia Iscrizione ai corsi attivi a partire dal mese di ottobre
Formazione
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i diventa pastori con la passione e con l’esperienza… ma non solo. Sempre più servono competenze professionali di carattere generale e specialistico, perché essere pastori oggi significa sviluppare un progetto d’impresa in un contesto di straordinaria bellezza ma anche di particolare fragilità. Si tratta di gestire un patrimonio che occorre conservare e valorizzare, quello dei nostri pascoli di collina e montagna che, se abbandonati o mal gestiti, andranno perduti per sempre. Di qui nasce l’idea di una “Scuola di Pastorizia”, progetto che, almeno nella sua fase iniziale, ha voluto partire proprio dal settore che più di altri è in grado di valorizzare i pascoli oggi maggiormente esposti al rischio di abbandono: l’allevamento degli ovini e dei caprini, animali rustici ma generosi, in grado di fornire prodotti di grandissima qualità. Prima in Italia ma non in Europa, già presente in altri Paesi UE, la Scuola di Pastorizia si prefigge lo scopo di creare nuove opportunità professionali favorendo l’insediamento di giovani imprenditori, sostenere lo sviluppo socio-economico delle aree collinari e montane in un’ottica di sostenibilità ambientale, attraverso processi di diversificazione e valorizzazione dei prodotti. Dunque un’opportunità: 1. sia per coloro che non operano nel settore agricolo e non hanno una specifica formazione ed esperienza professionale in quest’ambito ma desiderano sviluppare un’attività d’impresa in questo settore 2. sia per chi, pur già impegnato in attività di questo tipo o in possesso di un titolo di studio ad indirizzo agricolo, intendono acquisire competenze più specifiche sull’attività di allevamento ovicaprino. Rivolgendosi ad un pubblico ampio e diversificato, la Scuola si articola in diversi moduli formativi che gli al-
lievi potranno scegliere di frequentare singolarmente o in toto: 315 ore di lezione teoriche e pratiche, suddivise in tre moduli da 105 ore ciascuno, e 50 ore di stage in azienda per chi ha partecipato ad almeno uno dei primi due moduli. L’attività formativa, che vedrà coinvolti l’Università degli Studi di Torino e l’Istituto lattiero-caseario di Moretta, si concentrerà in 2-3 giorni a settimana con orario 9:00-17:00 e con sedi in Provincia di Cuneo con la possibilità di risiedere in loco. L’istituzione della scuola è stata fortemente voluta da Coldiretti e dal Comune di Paroldo, con i corsi coordinati da INIPA NordOvest e sostenuti dalla Fondazione CRC. Al centro della formazione ci saranno le corrette tecniche di pascolamento, le conoscenze delle razze ovicaprine e del comportamento degli animali, la sicurezza sui luoghi di lavo-
ro, la trasformazione e valorizzazione dei prodotti dell’allevamento (latte, carne, lana), la multifunzionalità aziendale, la promozione e il marketing. Per maggiori informazioni rivolgersi al numero telefonico 0171 447240 – email segreteria.cn@coldiretti.it.
RIPRENDE L’ATTIVITÀ FORMATIVA INIPA NORD-OVEST Causa pandemia molti corsi erano stati sospesi ad inizio anno Con l’autunno riprende la programmazione della attività corsistica di Inipa Nord-Ovest interrotta a inizio 2020 a seguito della emergenza sanitaria. Sono infatti in via di definizione le date per corsi sulla sicurezza, sui patentini
fitosanitari e formazione finanziata. Per ogni informazione si invitano gli interessati a contattare la Segreteria Provinciale Inipa Nord-Ovest-Sede operativa di Asti (0141/380.409) oppure la propria sede di Zona della Coldiretti
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Emergenza coronavirus e pensioni di reversibilità successivo a quello in cui è avvenuto il decesso a prescindere dal momento in cui viene presentata la domanda. L’importo In linea di massima la pensione ai superstiti si determina secondo i seguenti parametri: 1. il 60% della pensione spettante al defunto se viene erogata in favore del solo coniu-
ge superstite; 2. il 70% della pensione spettante al defunto se viene erogata in favore di un solo figlio superstite (minore, studenti o inabili); 3. l’80% della pensione spettante al defunto se viene erogata in favore del coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge; 4. il 100% della pensione spettante al defunto se viene erogata in favore del coniuge superstite e di due figli oppure di tre o più figli. Viene poi applicata una maggiorazione del 15% per ogni altro familiare (che abbia diritto alla reversibilità) diverso dal coniuge, dai figli o dai nipoti. La somma di denaro che viene erogata ai superstiti potrebbe viene ridotta se il titolare possiede altri redditi. La domanda La domanda relativa alla pensione di reversibilità e alla pensione indiretta si presenta per via telematica; per richie gli Uffici del Patronato EPACA di Coldiretti sono a disposizione per l’inoltro delle domande
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ra i pesanti effetti dell’emergenza Coronavirus c’è anche la ricerca di informazioni da parte dei parenti dei deceduti riguardo il trattamento pensionistico di questi ultimi, e i relativi trattamenti di reversibilità. Cerchiamo di fare chiarezza su questo tipo di trattamenti previdenziali. Pensione di reversibilità e pensione indiretta La pensione di reversibilità è una prestazione economica erogata in favore dei familiari superstiti di un pensionato dal momento del decesso di quest’ultimo. L’importo viene stabilito in una percentuale della pensione a suo tempo goduta dal defunto. La pensione indiretta, invece, è la prestazione erogata in favore dei familiari di un lavoratore non pensionato se il lavoratore aveva maturato, alternativamente: 1. almeno 780 contributi settimanali; 2. almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nei cinque anni precedenti la morte. La pensione spetta a partire dal primo giorno del mese
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RUBRICA COLTIVA LA SALUTE REDATTA DA C.D.C.
Visita di chirurgia della mano Per curare i formicolii e i dolori alle mani
Sanità
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a visita di chirurgia della mano è finalizzata a diagnosticare le cause di formicolii e dolori alle mani. Le patologie che possono colpire le dita o le mani sono: TUNNEL CARPALE È un’infiammazione del nervo mediano causata dalla compressione all’interno del canale carpale esercitata dai tendini flessori che vi scorrono. I sintomi possono essere: formicolii e dolore crampiforme dalla mano all’avambraccio. A supporto dell’attività clinica si può effettuare l’Elettromiografia. RIZOARTROSI È una forma di artrosi degenerativa che colpisce la base del pollice ed in particolare l’articolazione trapezio-metacarpica, causando la deformazione del pollice e rendendo dolorosi i movimenti di presa. TENDINITE DI DE QUERVAIN È un’infiammazione dei tendini che estendono ed allontanano il pollice dalle altre dita. Il dolore è molto intenso e si localizza soprattutto alla base del pollice du-
rante i movimenti di presa. DITO A SCATTO È un’infiammazione dei tendini flessori di un dito che si manifesta con la formazione di un nodulo tendineo doloroso alla base del
dito interessato. Lo scatto è spesso accompagnato da dolore e difficoltà in alcuni movimenti. CISTI DEL POLSO È una tumefazione di natura cistica ripiena di liquido sinoviale proveniente dall’articolazione. MORBO DI DUPUYTREN È un ispessimento di una membrana che si trova nel palmo della mano che può causare una limitazione al movimento delle dita. La malattia è innocua e indolore.
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Da oltre dieci anni, l’accordo tra Coldiretti-Epaca e C.D.C. permette di far crescere il valore della prevenzione e della sicurezza nella cultura dell’impresa agricola ed unire la tutela dell’imprenditore, dei suoi familiari e degli ospiti della sua azienda con l’idea di una nuova agricoltura multifunzionale territorialmente sostenibile. C.D.C. rappresenta una delle realtà sanitarie più significative e dinamiche del Piemonte, con un’attività diagnostica completa presso sedi dislocate in modo capillare su tutto il territorio regionale: a Torino, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e Verbania. Grazie a tale collaborazione, i soci Coldiretti-Epaca possono accedere privatamente a tutte le prestazioni con tariffario agevolato esibendo la Tessera Associativa Coldiretti/Epaca, oppure tramite il SSN presentando la richiesta del medico curante. Inoltre presso gli uffici provinciali o zonali Coldiretti-Epaca possono prenotare visite mediche specialistiche e prestazioni diagnostiche presso tutti i centri C.D.C. e con assoluto rispetto della privacy, il socio, tramite il PIN ricevuto in accettazione, può richiedere la stampa del proprio referto online. Periodicamente, tramite questa rubrica, vi informeremo su temi di interesse generale legati alla prevenzione ed alla cura di patologie tipiche del mondo agricolo. C.DC.: ASTI, C.so Galileo Ferraris, 4/a - EPACA: ASTI, C.so F. Cavallotti, 41, tel 0141.380.400 - CANELLI, Via Cassinasco, 11/13 - CASTELNUOVO D.B., V.le Europa, 12/B - MONCALVO, P.zza Carlo Alberto, 25 - MONTIGLIO M.TO, Via Padre Carpignano, 3 - NIZZA M.TO, C.so Acqui, 42/44 - S. DAMIANO D’ASTI, Via Roma, 23 - VESIME, P.zza V. Emanuele II, 3 - VILLANOVA D’ASTI, Via O. Blandino, 19
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UFFICI COLDIRETTI ASTI Accessibili solo su appuntamento Nel rispetto del DPCM dell’11 marzo 2020 gli uffici di Coldiretti Asti sono accessibili al pubblico soltanto previo appuntamento e in caso di comprovata necessità. Per qualsiasi esigenza si possono contattare telefonicamente o tramite email i vari uffici.
Via C. Botta, 4 - 14015 San Damiano d’Asti
Tel. & Fax 0141.975146
cell. 336.253369
numero 4 - 2020
ANNUNCI A
ANNUNCI H
VENDO - COMPRO - AFFITTO - CERCO - LAVORO
N
OFFRO E CERCO LAVORO ATTIVITÀ - MANODOPERA
Offresi come trattorista per vigneti, nocciole e seminativi, traino rimorchi, munito di patentino e volendo anche trattore. Tel. 3920330260.
L
VENDO CERCO ANIMALI
Cerco cucciolo di cane lupo maschio, anche non di razza pura, offro da 100 a 400 Euro. Tel. 3343358283.
Annunci Economici
M
30
AFFITTO
Cerco cingolo larghezza mt 1,40 e potenza tra 40 e 50 CV, buono o ottimo stato. Tel. 3387632487.
OFFRO E CERCO LAVORO
Cercasi trattorista con patentino per lavori in vigneto tempo pieno Tel. 3486568989.
P
Azienda vitivinicola di Costigliole d’Asti cerca persona motivata da inserire come aiuto cantiniere ed eventuale lavoro vigneto; si richiede elevata predisposizione per la tecnica ed abilità manuale, affidabilità e senso di responsabilità, disponibilità ad orario flessibile. Gradita minima esperienza. Inviare curriculum a et62@libero.it
O
Cercasi terreni agricoli in genere sia in acquisto che in affitto, zona sud astigiano. Tel. 3479484985. Cercasi vigneti in affitto di uve moscato e barbera. Tel. 3355345423 -3332738478. Cercasi nell’Astigiano vigneti e noccioleti in affitto. Tel. 3392603188.
CERCO MACCHINARI ATTREZZI
Affittasi terreno agricolo piano collinare unico appezzamento di mq 20.000 comprensivo di laghetto per irrigazione, in Nizza M.to str baglio 30. Tel. 3355971550.
Cercasi vasca in acciaio da 400 – 500 lt; decespugliatore a filo e disco; motosega di media potenza; tosaerba. Tel. 3497818731.
Moncalvo, affittasi noccioleto bio in produzione, di circa 3 ettari. Per informazioni 337892220.
Cerco trita-mais o macina –mais manuale per uso famiglia. Tel. 0141831265.
CERCO TERRENI - CASE
Q
CERCO - ACQUISTO - REGALO - VARIE
Collezionista militaria autorizzato cerco – compro giornali, medagli, divise, armi, elmetti, pugnali, baionette e oggetti vari della guerra. Tel. 3296424605.
PUBBLICAZIONE ANNUNCIO ECONOMICO
Gli annunci sono riservati agli Associati Coldiretti in regola con il Tesseramento, per i non tesserati è necessario associarsi con tessera da € 15,00. TESTO ANNUNCIO:
Telefonare al n.
E-mail:
SCEGLI LA CATEGORIA NELLA QUALE INSERIRE L’ANNUNCIO A
B
Vendo trattori moto coltivatori motori
Vendo piccoli attrezzi a motore
I
numero 4 - 2020
Cerco terreni - cascine alloggi - case fabbricati - affitti
C Vendo attrezzatura agricola
D
E
Vendo materiale da cantina
L
Vendo materiale vario
M
Vendo o cerco animali
F
G
Vendo auto, furgoni e moto
P
Cerco macchinari trattori - attrezzature varie
Cerco terreni e case
H
Offro e cerco lavoro Vendo terreni, - Attività cascine, alloggi, manodopera case e fabbricati
Q Cerco/acquisto regalo e varie
COSTO DELL’INSERZIONE € 5,00, l’annuncio sarà pubblicato per 1 uscita. Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi ufficio Coldiretti Asti. La pubblicazione degli Annunci de “Il Notiziario Agricolo” è riservata esclusivamente per le compravendite fra privati, non si pubblicano annunci di carattere commerciale. L’annuncio verrà pubblicato a partire dal primo numero utile, in caso di mancanza di spazio le pubblicazioni slitteranno sui numeri successivi. L’editore non è responsabile di quanto pubblicato negli annunci, il presente modulo vale come dichiarazione che quanto richiesto di pubblicare corrisponde al vero.
DATA
FIRMA
Autorizzo Coldiretti Asti ad inserire i miei dati nelle liste per la gestione degli Annunci Economici sul periodico “Il Notiziario Agricolo”. In qualsiasi momento in base all’Art.13 della legge 675/96 potrò chiedere la modifica o la cancellazione, oppure negare il consenso al loro utilizzo scrivendo a Coldiretti Asti, C.so F. Cavallotti n. 41 – 14100 Asti.
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