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Depositato il nuovo accordo per i contratti
Recepisce le direttive della convenzione nazionale, che fissa i nuovi criteri per la stipula degli
Con la sottoscrizione in data 27.12.2022 da parte delle associazioni locali dei proprietari immobiliari A.P.P.C. – APPE Confedilizia - U.P.P.I. e degli inquilini Sunia depositato presso il Comune di Cremona in data 09.01.2023 è entrato in vigore il nuovo accordo territoriale per la Città di Cremona, che sostituisce completamente quello precedente depositato in data 23.06.2010, per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato.
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Il nuovo accordo territoriale è stato redatto in conformità alle disposizioni del Decreto Interministeriale del 16.01.2017. L’accordo recepisce le direttive della convenzione nazionale che fissa i nuovi criteri per la stipula dei contratti a canone concordato e stabilisce, tra l’altro, che tali contratti agevolati debbano essere attestati almeno da un’associazione firmataria dell’accordo territoriale per usufruire delle riduzioni fiscali e tributarie. Per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione, che non era obbligatoria prima del deposito del nuovo accordo territoriale della città di Cremona, fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla Pubblica Amministrazione, sia a livello centrale che Comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accettare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che Comu- nali. Questo accordo permette innanzitutto, per il tramite delle associazioni, di verificare la correttezza e la conformità dei contenuti economici e normativi dei contratti di locazione rispetto all’accordo stesso. Ciò costituisce un adempimento ulteriore per il locatore ma anche un aiuto concreto per verificare che il contratto sia effettivamente in regola con le norme. L’attestazione di rispondenza assicura ai locatori il riconoscimento di benefici fiscali previsti e quindi:
- la riduzione al 75% della Tasi e dell’IMU dovute in base all’aliquota del Comune in cui è sito l’immobile locato (in altri termini l’aliquota del tributo si riduce al 25%);
- l’applicazione dell’aliquota ridotta della cedolare secca (10%);
- l’u lteriore deduzione Irpef (30%) in caso di mancato esercizio dell’opzione della cedolare secca, nonché la riduzione nella stessa misura del 30% con riferimento alla base imponibile dell’imposta di registro.
Per usufruire dei benefici fiscali è obbligatorio utilizzare esclusivamente i nuovi tipi di contratto allegati al decreto ministeriale del 2017, e precisamente il contratto di locazione abitativa 3 + 2, il contratto di locazione abitativa ad uso transitorio e locazione abitativa per studenti universitari.
Ne consegue l’obbligo per i contraenti, locatore e conduttore, di acquisire l’attestazione in argomento, anche per poter dimostrare all’Agenzia delle Entrate, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle deduzioni utilizzate. Nel nuovo accordo, che ha la validità di tre anni, sono state apportate delle modifiche al testo precedente per adeguarlo alla nuova normativa. La novità più importante oltre all’attestazione di rispondenza ex art D.M.
16.01.2017 riguarda la possibilità di affittare le singole stanze dell’appartamento a studenti universitari con l’eccezione che in nessun caso come riportato nell’accordo territoriale la somma dei canoni di locazione delle singole stanze e/o porzioni e relative superfici ad uso comune potrà essere superiore al canone di locazione dell’intera unità immobiliare. Così come già introdotte