L'autonomia siciliana e lo statuto

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1. Una data storica: 15 maggio 1946

Il 15 maggio 1946 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Statuto per la Regione Siciliana. Si trattava del Decreto n. 455, con il quale veniva istituita la Regione Siciliana. La nostra isola era la prima regione italiana a conquistare uno status di autonomìa nel contesto dello Stato unitario. Dopo la promulgazione, avvenuta il giorno successivo, con la firma di Umberto di Savoia e la controfirma del Guardasigilli Palmiro Togliatti, il testo normativo era pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 giugno 1946. A quasi due anni di distanza, il 26 febbraio 1948, approvato dalla Costituente, lo Statuto dell'Autonomìa Siciliana diveniva parte integrante della Costituzione Italiana. Le principali fonti storiche dello Statuto Siciliano sono da ricercare nellʼelaborazione realizzata dal Consiglio Straordinario di Stato del 1860 e lo Statuto Catalano del 1933. Il Consiglio Straordinario di Stato convocato per il 19 ottobre 1860 si era posto la questione di come conciliare lʼunità italiana con i bisogni della Sicilia.

2. Il vessillum Siciliae: formazione della “Nazione Sicilia”

Le strutture dell'Autonomìa prendevano corpo, appagando il sogno del popolo siciliano. Sulla nascita del sentimento autonomistico nel popolo aveva inciso la particolare realtà geopolitica dell'isola e l'essere stata teatro di contese e di

Umberto II di Savoia

Palazzo dei Normanni, 1947

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conquiste, con il risultato dell'integrazione degli invasori. In particolare dall'epoca normanna, con la sua rigorosa politica statuale, il suo accorto sincretismo, l'ordine, il popolo siciliano trarrà questo sentimento e coscienza di nazione.

3. La seduta inaugurale dellʼAssemblea Regionale

I° Governo Regionale

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Il 25 maggio 1947 aveva luogo a Palermo, nella cornice di Palazzo dei Normanni, la solenne seduta inaugurale dellʼAssemblea Regionale Siciliana. Venivano così riaperti i battenti della sede prestigiosa del Regno Normanno. Proprio lì erano state gettate le basi dello Stato moderno, grazie a un istituto parlamentare che, primo in Europa, esercitava un controllo sul monarca, tramite la presenza di esponenti del mondo nobiliare ed ecclesiastico e tramite il «braccio demaniale», comprendente le rappresentanze delle città libere. Lì era nata la burocrazia moderna: vi avevano avuto sede la cancellerìa, i comandi militari e un vero e proprio ministero, articolato in vari uffici fiscali e politici, il più importante dei quali custodiva i registri che riportavano, in lingua greca e in lingua araba, i confini dei feudi, i nomi dei contadini e i redditi delle tasse. Un clima di commozione regnava tra i 90 deputati protagonisti della seduta inaugurale. LʼOn. Calogero Lo Presti fu chiamato, per la sua anzianità, a presiedere provvisoriamente lʼAssemblea. Tenne il discorso ufficiale interrotto più volte da scroscianti applausi. Lo Presti invocava per la Sicilia una vera solidarietà regionale. La platea fu trascinata dal discorso di grande effetto emozionale.


4. LʼAlto Commissariato per la Sicilia e la Consulta

Il 18 marzo 1944, con Regio Decreto Legge n° 91 fu istituito un Alto Commissariato per la Sicilia alle dipendenze del Capo del Governo, con sede a Palermo. Il momento storico era particolarmente delicato: il Governo dell'isola passava da quello militare degli alleati angloamericani a quello italiano. Il Comitato Di Liberazione aveva assunto una posizione fortemente polemica a proposito dellʼistituzione dellʼAlto Commissario, perché appariva come una manovra tendente a staccare la Sicilia dall'Italia. Il Fronte Unico Siciliano, manifestando forti perplessità sul ruolo che avrebbe avuto il nuovo istituto nella persona del Prefetto di Palermo, On. Francesco Musotto, proponeva al governo Badoglio di procedere alla istituzione di una commissione civile invece di una figura commissariale monocratica. Il Partito Democratico Cristiano era su posizioni analoghe a quelle del Comitato di Liberazione. Cominciò una lunga trattativa tra la Commissione alleata di controllo, il Governo italiano e lo schieramento degli unitari di Sicilia, facenti capo al fronte unico siciliano. Si arrivò infine alla formulazione del Regio Decreto Legge n. 91. Era previsto che questa figura venisse assistita, per il periodo degli eventi bellici fino ad un anno dopo il trattato di pace, da una Giunta Consultiva composta da nove membri, nominati con decreto del Capo dello Stato. Assunse la carica di Commissario lʼOn. Musotto con una cerimonia alla presenza del Maresciallo Badoglio, capo del Governo Italiano.

Francesco Musotto

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Governo Regionale

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Musotto sottolineava, nel suo messaggio alla gente di Sicilia, la portata storica della svolta autonomista. Per imprimere una spinta al processo formativo dellʼordinamento regionale, veniva disposta lʼistituzione, presso lʼAlto Commissariato per la Sicilia, di una Consulta presieduta dallʼAlto Commissario. Suo compito sarebbe stato quello di mettere a fuoco i problemi isolani, di formulare proposte per lʼordinamento regionale e di assistere lʼAlto Commissario nellʼesercizio delle sue funzioni, con facoltà di pronunciarsi in merito ai provvedimenti da sottoporre al suo esame. Lʼorgano era composto da 36 membri e fu istituito tramite il Decreto Legge n. 50 emanato in data 1° febbraio 1945. La metà dei membri era stata designata dai partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, mentre lʼaltra metà era di provenienza esterna. I sei partiti del C.L.N. piazzarono tre rappresentanti ciascuno: per conto del P.C.I. erano presenti Girolamo Li Causi, Cesare Sessa e Giovan Battista Fanales; per conto del P.S.I. Francesco Taormina, Giovanni Cartia e Domenico Albergo; per conto del P.d.A. Antonio Ramirez, Vincenzo Purpura e Francesco Manzo; per conto della Democrazìa Cristiana Pasquale Cortese, Gaetano Vigo e Salvatore Attilio; per conto del Partito Democratico del Lavoro Virgilio Nasi, Roberto Giuffrida e Camillo Ausiello Orlando; per conto del Partito Liberale Dante Maiorana, Giovanni Lo Monte e Nicola Adragna. Per la designazione degli altri diciotto membri mancò un criterio organico predeterminato, pregiudizievole alla possibilità di avere una valida rappresentanza di istituti di credito, camere di commercio e varie attività economiche, finanziarie e culturali. Obiettivo primario della Consulta sarebbe stato quello di dare avvìo ad un grande esperimento di autonomìa regionale, capace di appagare il sentimento autonomista della gente di Sicilia, un sentimento dalle radici antiche, che aveva determinato la formazione di una vera coscienza nazionale.


5. La Commissione per la redazione dello Statuto

Attraverso il voto espresso il 13 maggio 1945 dalla Consulta, prendeva lʼavvìo lʼiter che avrebbe dato vita allo Statuto.Il compito di redigere il testo statutario venne demandato a una Commissione formata solo dai rappresentanti dei partiti del C.L.N. e tecnici dalla provata fede democratica. Intanto, Salvatore Aldisio subentrava a Musotto nellʼAlto Commissariato. Lʼevento veniva visto come una rivincita delle formazioni politiche che facevano capo al Comitato di Liberazione Nazionale. Lo statista gelese Aldisio chiamava a far parte della Commisione Giuseppe Alessi per la Democrazia Cristiana, Giovanni Guarino Amella per il Partito Democratico del Lavoro, Mario Mineo per il Partito Socialista, Alfredo Mirabile per il Partito dʼAzione, Giuseppe Montalbano per il Partito Comunista, Carlo Orlando – figlio di Vittorio Emanuele Orlando – per il Partito Liberale, e tre docenti della Facoltà di Giurisprudenza dellʼAteneo di Palermo: Franco Restivo, Paolo Ricca Salerno e Giovanni Salemi. Benchè in posizione minoritaria rispetto alla delegazione dei partiti del C.L.N., furono proprio i tre giuristi ad apportare un contributo importante alla Commissione. Il ruolo principale, come ispiratore e coordinatore dei lavori, fu ricoperto dallʼesperto amministrativista Giovanni Salemi, chiamato a curare la redazione dellʼintero testo del disegno di legge contenente lo Statuto Regionale.

Seduta Regionale

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6. Lʼarchitettura giuridico-politica del testo statutario

Palazzo dei Normanni

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Il verbale della Commisione relativo alla seduta del 27 ottobre 1945 descrive lʼarchitettura giuridico-politica del testo statutario. La Regione Siciliana, persona giuridica pubblica, assume un'identità che la differenzia dallo Stato e le consente di elaborare autonomamente il diritto e di emanare norme giuridiche di carattere primario. In base allo Statuto, la Regione è costituita dai seguento organi: lʼAssemblea Regionale, la Giunta e il Presidente della Regione. LʼAssemblea è composta da 90 deputati, eletti per quattro anni a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale. Lo scioglimento dell'Assemblea può verificarsi, dietro proposta del Commissario dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, solo per persistente violazione dello Statuto Regionale, e deve essere preceduto dalle deliberazioni delle assemblee legislative dello Stato. AllʼAssemblea Regionale compete una legislazione esclusiva di notevole ampiezza relativamente a materie nelle quali non è prevista analoga competenza esclusiva per le altre regioni a statuto speciale: acque pubbliche (fatta eccezione per quelle che rientrano nellʼambito di opere pubbliche di interesse nazionale), regime degli enti locali, pubblica beneficenza e opere pie, istruzione elementare, industria e commercio. Urbanistica, agricoltura e foreste, lavori pubblici (ad eccezione delle opere di prevalente interesse nazionale), miniere, pesca e caccia, turismo, circoscrizioni comunali, espropriazione per pubblica utilità, sono di competenza anche delle altre quattro regioni italiane a statuto speciale. LʼAssemblea Regionale ha facoltà di emanare, nellʼambito dei principi e degli interessi generali su cui è formata la


legislazione statutaria, leggi inerenti lʼorganizzazione dei servizi di sanità pubblica, lʼistruzione media ed universitaria, la legislazione sociale, lʼassunzione di pubblici servizi e tutte le altre materie di preminente interesse regionale. Ancora, lʼAssemblea ha facoltà di presentare alle Assemblee legislative dello Stato progetti di legge su materie che investono problemi della Regione. Il Presidente della Regione e gli Assessori vengono eletti dallʼAssemblea Regionale a maggioranza assoluta fra i suoi componenti, e nel loro complesso formano la Giunta Regionale, cioè lʼorgano di Governo della Regione. Hanno responsabilità davanti allʼAssemblea Regionale e al Governo dello Stato. Le funzioni che competono al Presidente della Regione sono: promulgare le leggi regionali, convocare la nuova Assemblea Regionale entro i tre mesi successivi allo scadere della legislatura, provvedere al mantenimento dellʼordine pubblico a mezzo della polizia regionale, che dipende disciplinarmente dal governo regionale, prendere parte con il rango di Ministro al Consiglio dei Ministri, con potere di esprimere voto deliberativo nelle materie di interesse regionale. Il Presidente rappresenta a livello locale il Governo dello Stato. Tuttavia lo Stato può disporre lʼinvìo di propri commissari per lʼesplicazione di determinate funzioni statali. Lo Statuto prevede inoltre che gli organi giurisdizionali centrali abbiano in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari che concernono la Regione. Le funzioni del Consiglio di Stato in Sicilia vengono esercitate dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, mentre per lʼesercizio delle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei Conti, c'è una sezione di controllo e una sezione giurisdizionale della Corte stessa con sede a Palermo. La Regione Siciliana subentra allo Stato in tutti i beni demaniali e patrimoniali con esclusione di quelli che interessano la difesa dello Stato. In materia di potestà tributaria, poi, lo Statuto stabilisce che al fabbisogno finanziario della Regione si provveda tramite tributi propri.

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Al momento della redazione dello Statuto si era avvertita lʼesigenza di istituire un organo deputato a garantire il rispetto dei limiti delle reciproche attribuzioni da parte della Regione e dello Stato, nonché dei principi sanciti dalla Costituzione. Pertanto, negli artt. 24-30 dello Statuto fu prevista lʼistituzione di unʼAlta Corte, con sede a Roma, composta da sei membri effettivi e due supplenti, oltre un presidente e un procuratore generale. Lʼorgano era strutturato in modo paritetico: i giudici sarebbero stati eletti in numero pari dalle Assemblee legislative dello Stato (Parlamento in seduta comune delle due Camere) e dalla Regione. Il Presidente e il Procuratore Generale sarebbero stati nominati dai giudici. Anche lʼonere finanziario era equamente distribuito tra Stato e Regione. In una importante sentenza dellʼAlta Corte del 19 luglio 1948 era solennemente sancito il principio della immodificabilità dello Statuto Siciliano con legge ordinaria dello Stato. Lʼatteggiamento della Consulta Nazionale e della Costituente era improntato al rispetto dello Statuto, anche relativamente a questioni complesse come la legislazione esclusiva, la potestà tributaria, il ruolo del Presidente della Regione e quello dellʼAlta Corte.

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