N. 0046-15 REG G.C. N. 0047-15 Prop. Del
COMUNE DI BERGAMO
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Autorizzazione a non accettare la proposta di conciliazione giudiziale delle cause riunite NN°560/14-561/14-562/14-563/14
RRGG.
promosse dalla
società
AVIOSTIL
S.r.l.
avanti
alla
Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili. Deliberazione non comportante spesa...... .................................... ... ...... .... ........ ................. ..
VERBALE DELLA DELIBERAZIONE ASSUNTA DALLA GIUNTA COMUNALE NEL GIORNO:
12/02/2015 PRESIDENTE
GIORGIO GORI
Pres SERGIO GANDI
Vice-Sindaco
si
GIACOMO ANGELONI
Assessore
si
MARCO BREMBILLA
Assessore
si
GRAZIELLA LEYLA CIAGÀ NADIA GHISALBERTI
Assessore Assessore
Ass
Pres MARIA CAROLINA MARCHESI LOREDANA POLI
si
Assessore
si si
STEFANO ZENONI
si
si
Sono assenti Assessori n 2
Partecipa il Segretario Generale DANIELE PEROTTI
si
FRANCESCO VALESINI Assessore
E' presente il Sindaco GIORGIO GORI
Sono presenti Assessori n 7
Assessore
Assessore
Ass
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'allegata proposta dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Affari generali e legali, Sicurezza e Protezione civile, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 18 c. 3 del vigente Statuto comunale. Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile della direzione interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 27 c. 2 dello Statuto comunale. Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio. All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge, successivamente e separatamente anche per l'immediata eseguibilità della presente,
DELIBERA
di non accettare la proposta di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n.546/1992 con la società AVIOSTIL S.r.l. per la definizione dei ricorsi riuniti NW560/14-561/14-562/14-563/14 RR.GG. pendenti avanti alla ?ezione n. 8 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo. Dichiara, inoltre, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
DICHIARARE ~MMEOIl1,TAMENTf:
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1 1 FEB, 2015
GIUNTA COMUNALE
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COMUNE DI BERGAMO
Bergamo, 5 febbraio 2015
DIREZIONE AUTONOMA AVVOCATURA COMUNALE
ON.LE GIUNTA COMUNALE
SEDE
n. OJj..(~ - J S
Reg.Delibere
n. 0010-15
Reg. Area
(V.1/F0051-14) (V.1/F0052-14) (V. 1/F0053-14) (V.1/F0054-14)
OGGETTO: Autorizzazione a non accettare la proposta di conciliazione giudiziale delle cause riunite NN°560/14-561/14-562/14-563/14 RR.GG. promosse dalla società AVIOSTIL S.r.l. avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili. (deliberazione non comportante spesa).
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che: • con deliberazione n. 119/129 del 16/04/2014 la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a costituirsi nei 4 ricorsi promossi dalla società AVIOSTIL S.r.l. avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo per l'annullamento di n. 4 avvisi di accertamento notificati il 16/10/2013, relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per gli anni 2008-2009-2010-2011 per un valore complessivo, per il quadriennio, degli accertamenti di Euro 725.740,00 comprensivo di interessi e sanzioni - di cui Euro 350.000,00 a titolo di differenza di imposta, Euro 25.740,00 a titolo di interessi e Euro 350.000.00 per sanzioni applicate nella misura del 100% dell'imposta accertata per omessa denuncia;
• il contenzioso tributario in questione è relativo all'LC.L dovuta per il compendio 2 immobiliare costituito da un'area fabbricabile, con capacità edificatoria di 42.300 m di 3 Superficie Lorda di Pavimento e di 270.000 m di Volumetria, sita in zona adiacente all'aeroporto di Orio al Serio, con destinazione urbanistica oggetto di un accordo di programma approvato dal Consiglio Comunale di Bergamo con delibera n. 47 del 29/4/2013, che prevede la realizzazione di non meno di n. 5000 posti auto in un parcheggio privato a pagamento a servizio dell'attività aeroportuale (intervento denominato "Flypark"). La società AVIOSTIL - che ha acquistato l'area in questione il 18/12/2002 per l'importo di Euro 13.000.000,00 e l'ha venduta il 22/05/2013 per l'importo di Euro 25.500.000,00 - ha corrisposto l'LC.L al Comune di Bergamo negli anni oggetto di accertamento 2008-2009-2010-2011 calcolando l'imposta sul valore di acquisto (Euro 13.000.000,00); il Comune, con gli accertamenti impugnati, ha notificato la richiesta di pagamento della differenza d'imposta, degli interessi e della sanzione per omessa denuncia, calcolando l'ICI, per gli stessi anni 2008-2009-2010-2011, sul valore di vendita (Euro 25.500.000,00); • la fattispecie sottoposta al vaglio del Giudice Tributario verte sulla quantificazione dell'imposta LC.L dovuta, conseguente alla stima di un'area fabbricabile, i cui. parametri sono passibili di margini di valutazione oscillanti fra un minimo e un massimo, sebbene applicativi dei criteri dettati dalla norma vigente, in quanto l'art. 5 del D.Lgs. n.504/1992 pone quale base imponibile per il calcolo dell'imposta ICI il "valore venale in comune commercio". Dunque, ciò che è posto in discussione è la quantificazione dell'LC.1. dovuta, conseguente al valore attribuito all'area fabbricabile: la società ricorrente ha dichiarato, ai fini LC.L, l'avvenuto acquisto dell'area nel 2002 al prezzo di Euro 13.000.000,00 e su tale valore ha corrisposto IlC.1 al Comune per tutti gli anni successivi sino a Maggio 2013. Gli avvisi di accertamento impugnati con il contenzioso in esame, al contrario, hanno posto quale base di calcolo dell'imposta I.C.L per gli anni 2008-2009-2010-2011 il valore dell'area di Euro 25.500.000,00 quale risulta dall'atto di vendita avvenuta a Maggio 2013; ad ognuno degli accertamenti impugnati è stata applicata la sanzione nella misura del 100% dell'imposta accertata, motivata dall'omessa denuncia (da intendersi quale omessa denuncia dell'intervenuto mutamento, negli anni, del valore venale dell'area fabbricabile); • dopo un incontro tenutosi fra i Legali delle parti, chiesto dalla società ricorrente, il 18 Giugno 2014 i difensori della società AVIOSTIL S.r.l. hanno protocollato la propria proposta di conciliazione giudiziale (AII.1), che hanno poi depositato in Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo il 25 Luglio 2014; • la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo ha, nel frattempo, fissato l'udienza per la trattazione del merito delle cause e per la loro conseguente decisione - per il giorno 10 Novembre 2014; • in data 15 Ottobre 2014 i Legali delle parti hanno congiuntamente chiesto il differimento dell'udienza di trattazione per la peculiarità e complessità delle controversie che necessitavano di ulteriori approfondimenti. La Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento dell'istanza, ha disposto il rinvio delle cause all'udienza del 12 Gennaio 2015, poi differita al "9 febbraio 2015 su richiesta delle parti; • la proposta conciliativa della società ricorrente, in luogo di utilizzare quale "valore venale in comune commercio" - base imponibile ai fini del calcolo LC.1. stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. n.504/1992 per le aree fabbricabili - l'importo di Euro 25.500.000,00 contenuto nell'atto di vendita stipulato il 22/05/2013, prevedeva l'utilizzo, quale base di calcolo LC.I., dei seguenti valori: 2
Euro 17.500.000,00 (per entrambi gli anni 2008 e 2009),
Euro 22.000.000,00 (per l'anno 2010)
Euro 24.100.00,00 (per l'anno 2011);
• l'adozione di tali valori dell'area fabbricabile comporterebbe il pagamento dell'importo complessivo, per il quadriennio, di Euro 293.996,75 - di cui Euro 203.700,00 a titolo di imposta I.C.I., Euro 17.636,75 a titolo di interessi e Euro 72.660,00 a titolo di sanzioni (sanzioni che, in caso di conciliazione giudiziale, sono stabilite dall'art. 48 del D.Lgs. n.546/1992 nella misura fissa del 40% della sanzione prevista); • nella proposta parte ricorrente specificava che "Sin da ora si chiede la possibilità di rateizzare l'importo dovuto da Aviostil Srl in n.12 rate trimestrali di uguale importo" con applicazione dei relativi ulteriori interessi; • la proposta conciliativa è stata sottoposta all'Ufficio Tributi per una valutazione tecnica; • l'Ufficio Tributi, come risulta dalla nota in data 11 settembre 2014 (ALL. 2) da intendersi qui letteralmente richiamata, ha accertato che se si prendesse a riferimento il listino immobiliare ovvero i valori medi di fabbricati indicati in almeno due listini immobiliari di Bergamo (Osservatorio immobiliare FIAIP Bergamo - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali - Ed. Trizio Terranova; Case & Terreni - Ed. Litostampa Istituto Grafico S.r.l.), si rileverebbe effettivamente un trend di crescita positivo del mercato immobiliare dal 2002 al 2009 pari al + 34,27%, dato dal rapporto percentuale tra i due valori medi per gli immobili artigianali/industriali (capannoni). Applicando tale percentuale al valore noto di compravendita dell'area nel 2002 e, quindi, a Euro 13.000.000,00 (lo stesso dichiarato ai fini LC.1. dalla società AVIOSTIL S.r.l.) si otterrebbe per ciascuno degli anni 2008 e 2009 un valore stimato di Euro 17.456.400,00 di poco inferiore a Euro 17.500.000,00 di cui alla proposta conciliativa. Per gli anni 2010 - 2011, successivi all'adozione del P.G.T., i valori proposti dalla società sono in linea con l'andamento del volume di traffico passeggeri dell'aeroporto, quale unico driver approssimativo della potenzialità e appetibilità economica del bene. L'andamento crescente del traffico che ha contraddistinto nel periodo 2010 - 2011 lo sviluppo del polo aeroportuale di Bergamo, evidenzia un trend da 7.677.224 a 8.419.948 di passeggeri che, se rapportato al valore 2013 dichiarato in compravendita, approderebbe a valori ricompresi tra 21.838.577 per il 2010 e 23.951.324 per il 2011, anch'essi inferiori a quelli proposti da controparte; • i Legali di controparte, con nota in data 4 dicembre 2014 (ALL. 3), in pari data trasmessa agli uffici comunali, hanno rimodulato la proposta conciliativa con riferimento al biennio 2010-2011, accettando l'importo determinato dall'Ufficio nell'avviso di accertamento; • utilizzando i valori sopra indicati dell'area, l'I.C.1. complessivamente dovuta al Comune, comprensiva di interessi e sanzioni, risulterebbe pari a Euro 320.992,00 (in luogo di quanto complessivamente proposto dalla società ricorrente pari a Euro 293.996,00), di cui Euro 238.000,00 a titolo di differenza I.C.I., Euro 21.112,00 a titolo di interessi e Euro 61.880,00 a titolo di sanzioni; • secondo l'Ufficio Tributi, con e-mail datata 30 gennaio 2015 (ALL. 4), tuttavia, anche la proposta del 4 dicembre 2014 ricalca la logica della proposta precedente, limitandosi ad assentire il valore dell'accertamento emesso per le due ultime annualità; resta ferma l'impostazione precedente che applica al primo periodo (2008-2009) un criterio patrimoniale e al secondo periodo (2010-2011) uno ancorato al prezzo di vendita. L'Ufficio ha messo in evidenza i seguenti profili: 3
La valutazìone dell'area non può prescìndere dalla sua vocazione strumentale, che è stata ìdentificata sin dal 2007 con il Protocollo d'Intesa che ha avviato le procedure per la stipula dell'accordo di programma finalizzato alla realizzazione del "Centro Servizi Aeroportuale". L'approvazione del PGr è stata la successiva conferma di tale vocazione, poi concretizzatasi con la sottoscrizione dell'accordo di programma nel 2013. Pertanto la stima del valore di mercato in comune commercio non può prescindere dal tenere in considerazione per /'intero periodo che la destinazione urbanistica finale del bene ha di fatto confermato una sua preesistente vocazione strumentale riconosciuta dal mercato. La considerazione di fondo è che l'area ha, in tutto il periodo considerato, una potenzialità reddituale specifica. /I mero valore immobiliare è inadeguato a individuare un valore "esterno" di riferimento, mentre mancano nella proposta riferimenti utili a dimensionare la valenza economica connessa al falto che il bene è al servizio di un aeroporto e la sua valorizzazione non è influenzata dalla crisi economica che invece i listini riflettono. E infatti la valutazione patrimoniale ha richiesto di assimilare un'area adibita a parcheggio, a una categoria immobiliare che è genericamente, e non specificamente, pertinente in relazione alla destinazione: in altre parole non c'è la possibilità di un benchmarking patrimoniale riferito ad "area destinata a parcheggio aeroportuale" né con riferimento ai valori di listino, né in alternativa a transazioni anche siml1ari e temporalmente o territorialmente paragonabili. In assenza, a listino immobiliare, di una specifica categoria, il riferimento al valore di vendita dei capannoni e dei laboratori è una larga e discutibile approssimazione. Né la valutazione economica è supportata da riferimento a un "business pian" connesso alla realizzazione del parcheggio, che consenta di rilevare opportune quantità di riferimento o driver economico patrimoniali pertinenti. L'utilizzo in alternativa del solo driver costituito dal traffico aeroportuale, è di per se approssimativo e semplificativo, oltre ad essere parziale. La proposta non consente di convergere su un risultato mediante l'utilizzo di più variabili a valenza economico patrimoniale offrendo invece un parametro, solo in senso lato indicativo della usufruibilità e appetibilità economica dell'area. Questi aspetti non emergono né dalla proposta iniziale, nè nella successiva del 4 dicembre, che quindi per gli stessi motivi sopra esposti risulta carente di elementi e motivazioni utili a una eventuale ragionata revisione in riduzione dell'accertamento dell'ufficio.
Considerato che, alla luce di quanto sopra espresso, non risulta possibile l'accoglimento della proposta conciliativa presentata dalla società AVIOSTIL S.r.i.
Tutto ciò premesso e considerato,
SI PROPONE
1) di non accettare la proposta di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n.546/1992 della società AVIOSTIL S.r.l. per la definizione dei ricorsi riuniti NN° 560/14-561/14-562/14-563/14 RR.GG. pendenti avanti alla Sezione n. 8 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo;
4
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4째 comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
" Dirigente Direzione Avvocatu a Avv. 't
L'Assessore al Bilancio, Tributi, Affari Generali e Legali, Sicurezza e Protezione civile
AVV.S~
Allegati: 1) proposta di conciliazione giudiziale del 18/6/2014; 2) nota del Servizio Tributi e Catasto dell'11 settembre 2014 (determinazione valore venale); 3) prospetto conteggi; 4) nota del Servizio Tributi e Catasto del 30 gennaio 2015.
lab
5
DIREZIONE AUTONOMA
Avvocatura Comunale
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere favorevole.
Addì,
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
5 febbraio 2015
(AVV.~
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI e TRIBUTI Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Bilancio, Tributi, Affari Generali e Legali, Sicurezza e Protezione civile, tramite la Direzione Autonoma Avvocatura Comunale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, accertata la rispondenza delle fond}~ioni
procedurali,
(";\J(H/
anche ai fini
fiscali
e finanziari,
si
esprime
parere
sotto l'aspetto contabile.
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rt. 151, comma 4, del D.Lgs.
. 'Si attesta altresì, relativa spesa di .€
/2000, che la
- - - 7 " - - - - è imputata al Cap. _ _--:?'-_ _ (imp. _ _) del
bilancio in corso è finanz' Addì,
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DIREZIONE ASSISTENZA AGLI ORGANI Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonchè espressi, non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica.
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Con parere ---'l-'f--->'~~-- di legittimità. Ad dì, --'--'-""-'------''''----'''-_
IO GENERALE
ENEFt;;lf:
pareri
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LL .J
Comune di Bergamo
STUDIO DONOMI
Z0121374 10/06/2014
Avv. Carlo Bonorni Avv. Giorgio Bonomi Avv. Dario Moresco Avv. Giovanni Bonomi Avv. Paola Colleoni via Verdi. 7 - Bergamo
11~1111111111I11111!llIr rV.1/'
Icl.
COMUNE DI BERGAMO Alla cortese attenzione dell' Avvocatura Comunale.
PropC)stjl di definizione di controversie a sensi dell'art. 48 Digs 546/1922
La società AVIOSTfL S,r.i., con sede in Milano. Corso Matteotti n. IO (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 03751060967), in persona del legale rappresentante, munito degli occorrendi poteri, Ing. Antonio Percassi, elettivamente domiciliata in Bergamo, via Verdi, 7 presso lo Studio e la persona dcll'avv. Dario Moresco (e che chiede di ricevere comunicazione ai seguenti indirizzi pec: mnrjo.voIQj@legaJmajl.i~ guido.fontana@legalmail.it),
espone quanto segue: a)
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il Comune di Bergamo, nel corso dell'anno 2013, notificava all'odierna. deducente avvisi di aecertamento n. 2008f0188, 2009f0276, 2010/0349 e 2011103&0 relativi ad Imposta Comunale sugli Immobili (LC.I.) degli anni 2008, 2009, 2010 e 20[[ su aree edificabili site nel Comune di Bergamo, in zona adiacente all'aeroporto;
b) avverso i suddetti avvisi di accertamento, la società A VIOSTIL S.f.L presentava tempestivi ricorsi in impugnazione avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo; ricorsi attualmente pendenti avanti alla VIIl Sezione COn i numeri di R.G. n. 560/2014, 56112014,56212014 c 56312014;
c) codesto spettabile Comune si costituiva in giudizio, tramite la propria Avvoeatura interna; cl} a seguito di incontri tra le parti, sono s~te sondate possibilità di risolvere
in via conciliativa le liti ut supra; ciò esposto, (a società A VIOSTlL S.r.l., come sopra rappresentata e difes8, senza con ciò. voler riconoscere o ammcttere alcunché, ma al solo ed esclusivo fine di evitare I
una lite dai costi significativi e acquisire certeZ7,R definitiva sui rapporti tributari
-• .
PG E0121374_2014
PGE0121374_2014
()35.2.M~4
in questione segnala: Il
Codesto Ill.mo Ente la possibilità dì l'aggiungere una soluzione conciliativa sui
quattro avvisi di accertamento impugnati secondo il prospetto che qui si allega, previa sua sottoscrizione, sotto la lettera a).
Sin da ord si chiede la possibilità di rateizzare l'importo dovuto da AVIOSTIL S.r.L in numero 12 (dodici) rate trimestrali di uguale importo.
Nell'auspicata ipotesi di condivisione da parte di Codesto Ente dì quanto esposto,
al fine dì poter anche presentare iSlanzn ex BIt. 48 Dlgs 546/1992, resta in attesa
di comunica:6ione da parte dì Codesto"Ente.
Con osservanza.
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AVlOSTIL S.r.l.
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COMUNE DI BERGAMO
AREA: Risorse Finanziarie DIREZIONE: Bilanci e Servizi Finanziari SERVIZIO: Tributi e Catasto Via Sora, 1 - 24122 BERGAMO Tel. 035 399 336/ Fax 035399513 e-mai!: tributi@comune.bg.it
N° 10176779 P.G. Spettle DIREZIONE AUTONOMA AWOCATURA COMUNALE SEDE Bergamo, 11 settembre 2014
Oggetto: Determinazione del valore venale in comune commercio del terreno destinato alla realizzazione Centro Servizi Aeroportuale denominato "Flypark".
1) DESCRIZIONE DELL'AREA E IDENTIFICAZIONE CATASTALE L'area in esame è un appezzamento di terreno inedificato avente una superficie reale complessiva di mq 206.190 (duecentoseimìlacentonivanta) e una superficie catastale complessiva di mq 221.083 (duecentoventunomilaottantatrè), già oggetto di atto di compravendita da società AVIOSTIL SRL a società SACBO SpA, (atto del 20 maggio 2013 repertorio n0 44851 raccolta 20515 - Trascritto a Bergamo il 22 maggio 2013 n0 20691/14276 - notaio Armando Santus). L'area al catasto terreni del Comune di Bergamo è cosI censita: Foglio 105 particella 81
Foglio 105 particella 90
Foglio 105 particella 91
Foglio 105 particella 92
Foglio 105 particella 94
Foglio 105 particella 95
Foglio 105 particella 96 per una prima porzione di ettari 8.75.77 e una seconda di ettari 8.40.00
Foglio 105 particella 583
Foglio 105 particella 1490
Foglio 105 particella 11359
Foglio 105 particella 15103
Foglio 105 particella 15104
Foglio 105 particella 15105
Foglio 105 particella 15108
Foglio 105 particella 15109
Foglio 105 particella 15110
Foglio 105 particella 15111
Foglio 105 particella 15114
Foglio 105 particella 15115
Foglio 105 particella 15116
Foglio 105 particella 15117
Foglio 105 particella 15118
Foglio 105 particella 15120
Foglio 105 particella 15121
Foglio 105 particella 15122
Foglio 105 particella 15123
Foglio 105 particella 15124
Foglio 105 particella 15125
Foglio 105 particella 15126
Foglio Foglio Foglio Foglio Foglio Foglio
105 105 105 105 105 105
particella particella particella particella particella particella
15127 15128 15129 15130 15141 15142
2) PREVISIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO Il Piano Regolatore Generale vigente nel 2008 prevedeva la realizzazione sull'area in oggetto di un insediamento per il centro merci urbano e servizi doganali. Il progetto norma, identificato come PN 16, quantificava un volume edificabile massimo di mc 270.000 destinati a residenze e attività economiche con possibilità di attrezzature e servizi doganali. Il Piano di Governo del Territorio, adottato con delibera di C.C. n. 22 Reg.l93-2008 Prop. Del. in data 16-17 18/02/2009 e 02-03-04/03/2009, ha modificato la destinazione dell'area inserendola nell'ambito di trasformazione At_a/e/s37 UMI 1, che prevede la realizzazione di parcheggi intermodali a raso (per non meno di 5.000 posti auto) e in struttura di supporto allo scalo aereoportuale (intervento definito "Flypark"), per una capacità edificatoria di mc 270.000, dato riportato anche nell'atto di compravendita sopra citato. Un successivo accordo di programma per la realizzazione del nuovo centro servizi aeroportuale approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 47 Reg. CC del 29 aprile 2013 e sottoscritto da Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, SACBO SpA e AVIOSTIL SRL , prevede la realizzazione del parcheggio a servizio dell'attività aereo portuale, oltre a una volumetria massima di mc. 33.000 destinati a funzioni connesse all'attività aereoportuale, conformemente alle previsioni del PGT e l'inizio della procedura di variante urbanistica per la cancellazione dei 237.000 mc di edificabilità residua.
3) PROCESSO DI VALUTAZIONE Ai fini di una valutazione della proposta presentata da AVIOSTIL S.r.l .in data 18/06/2014 avente a oggetto la definizione della controversia insorta a seguito degli atti di accertamento ICI emessi dal Servizio Tributi per le annualità 2008/2009/2010 e 2011, si osserva quanto segue. Ai fini della determinazione del valore rilevano le considerazioni che: a) nell'arco temporale dell'accertamento le modifiche apportate agli strumenti di governo del territorio di cui al precedente paragrafo 2) hanno inciso sulla destinazione dell'area, condizionandone la valorizzazione; b) la destinazione dell'area a servizio dell'aereoporto, comprovata anche dagli oneri in capo alle parti statuiti dagli strumenti urbanistici e dall'accordo di programma, le conferiscono un carattere di elevata specificità, ovvero ne limitano la confrontabilità a fini valutativi con aree simili per caratteristiche fisiche, ma non per quelle funzionali di asservimento al sistema aeroportuale come nella fattispecie oggetto di esame; c) pertanto diventano termini imprescindibili di riferimento i valori attribuiti all'area negli atti di scambio sul mercato e precisamente i seguenti atti di compravendita: • € 13.000.000,00 in atto di compravendita tra BPB Immobiliare SRL e AVIOSTIL SRL;del 17/12/2002 nno5521/1418 registrato a Bergamo 18/12/2002 n° 11784 • € 25.500.000,00 in atto di compravendita tra AVIOSTIL SRL e Sacbo SpA del 20/05/2013 nno44851120515 registrato a Bergamo 22/05/2013 n° 6831. Quanto indicato suggerisce di utilizzare a fini valutativi due metodi diversi, rispettivamente per il periodo antecedente e quello successivo all'adozione del vigente PGT . 1) Per le annualità 2008 e 2009, antecedenti l'adozione del PGT, è possibile prendere a base di riferimento i valori del mercato immobiliare. Se si prendono a riferimento i valori medi di almeno due listini immobiliari di Bergamo si ottiene quanto sotto riportato:. 2
Per l'anno 2003 Listino dei Prezzi e degli Immobili di Bergamo e Provincia - Editore La Rassegna SRL 2003
Valore di vendita di capannoni - minimo 6€ 1 O massimo 8 € 20 medio 7 € 15
Osservatorio Immobiliare FIAP Editore Trizio Terra Nova 2003
€ 00 - massimo €800 - medio € 7 00
Valore di vendita di capannoni artigiano Industr. minimo 6 Per un valore medio di riferimento 2003 arrotondato all'unità di euro di € 707,5 Per gli anni 2008 e 2009 Osservatorio Immobiliare FIAP Editore Trizio Terra Nova 2008 e 2009
Valore di vendita di capannoni - minimo 8 € 00 - massimo €1200 - medio 1€ 000
CASE & TERRENI Editore Litostampa Istituto Grafico SRL 2008 e 2010
Valore di vendita laboratori in via Orio minimo 8 € 00 massimo' 1€ 000 - medio €900
Per un valore medio di riferimento 2008 e 2009 di euro di € 950
Dall'esame dei listini immobiliari di Bergamo si rileva un trend di crescita positivo del mercato immobiliare quantificabile tra il 2003 e il 2009 in un +34,27% - dato dal rapporto percentuale tra i due valori medi sopra riportati - per gli immobili artigianalilindustriali (capannoni). Applicando tale percentuale al valore noto di compravendita dell'area nel 2003 e quindi a € 13.000.000,00, lo stesso dichiarato ai fini ICI dalla società AVIOSTIL SRL., si ottiene per ciascuno degli anni 2008 e 2009 un valore stimato di € 17.456.400,00 di poco inferiore ai .€ 17.500.000,00 della proposta AVIOSTIL SRL in esame
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2} In merito alle annualità 2010 e 2011, successive all'adozione del PGT, risulta rilevante il parametro reddituale, in luogo di quello, non più adeguato e quindi non più proponibile, della quotazione sul mercato immobiliare. Occorre in altri termini considerare che, alla luce delle modifiche apportate dal PGT, l'area, in quanto destinata alla realizzazione di un parcheggio, è idonea a generare profitto. Nel contesto estimativo in esame, la redditività del bene è tanto maggiore quanto maggiore è il tasso di rotazione degli stalli ovvero la frequenza e numerosità della fruizione del servizio di parcheggio. Un riferimento significativo è dunque dato dal dimensionamento della popolazione utente del bene, rilevazione direttamente correlata al volume di traffico che nel periodo ha interessato l'aeroporto. L'aeroporto di Orio al Serio è stato caratterizzato da una consistente crescita dei volumi di traffico serviti e ha fatto registrare nell'arco temporale che va dal 2003 al 2013 una crescita complessiva di movimento passeggeri pari a +215% circa, passando dai 2.844.379 passeggeri del 2003 (dato rilevato dal sito web ufficiale SACBO) ai 8.964.376 del 2013 (dato rilevato dal Bìlancio di esercizio SACBO 2013). Se pertanto si considera il volume di traffico e il suo trend come driver significativo del grado di utilizzo e, in ultima analisi, di redditività dell'area, considerato che a regime, ovvero nel 2013, si assume la valutazione di 25.500.000,00 come da atto di compravendita, si ottiene: -.--_._-------..,.-
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In conclusione i valori proposti per le annualità 2008-2009-2010-2011 possono essere ritenuti congrui rispetto ai valori risultanti dalla presente stima sulla base del processo valutativo come sopra descritto. Per completezza si osserva inoltre che per le annualità 2012 e 2013, non oggetto di accertamento, non oggetto di ricorso e quindi non oggetto di proposta di conciliazione, i valori possono essere cosi determinati applicando la medesima logica:
3
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" Responsabile del Servizio Dott. Marco Mirandoli
4
AVIOSTIL
ago-14 ACCERTATO
ANNI
2008 2009 2010 2011
VERSATO
91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00
ICI
87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00
su valore area € 25.500.000 SANZIONI
INTERESSI
87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00
9.647,99 7.241,75 5.300,29 3.550,31
DIFFERENZE DOVUTE SU VALORI PROPOSTI TOTALE
184.647,99 182.241,75 180.300,29 178.550,31 725.740,341
VALORI
ICI ANNUA SU
PROPOSTA
VALORI PROPOSTI
17.500.000,00 17.500.000,00 22.000.000,00 24.100.000,00
122.500,00 122.500,00 154.000,00 168.700,00
ICI
31.500,00 31.500,00 63.000,00 77.700,00
SANZIONI
40% 12.600,00 12.600,00 25.200,00 31.080,00
INTERESSI
4.065,32 3.199,08 5.031,37 4.651,36
TOTALE
48.165,32 47.299,08 93.231,37 113.431,36 302.127,13
I
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AVIOSTfl S.r.l.
INCONTRO 3.12.2014 At:certameatllq eserdzfo 2008 ·2009·2010 e 2011
data notifica awlsl
1";],~'9#:~A/g;~]
termine per ricorsi
Il~'~f~r~~~i~~
area at:quisita In data 17 dIcembre 2002 Prezzo di acquisizione
$il;i~1ihl1iiiiili)E-i~~{'(~;K'!1!ioo9_~a~;'!fMoltJ~~àWJ:~!i!!:fitf:i.i~k~*,,~
Imponibile rideterminato
2008
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13.000.000,00 (
13.000.000,00 (
13.000.000,00 (
13.000.000,00
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170500.000,00 (
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maggior imponibile
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€
31.500,00
data fine conteggio Interesse
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4.500.000,00
15.750,00 € €
15.750,00 15.750,00
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~~(:lgrlf<frj~5.)ì!!1 da aggiornare: sino alla data df Concl/lazlone
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2401 2218
563 380
1838 1838
€ €
668,08 450,92
€ 1.586,22 € 2.254.30 € € 1.586,22 ( 2.037.14 {: 4.291,00
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1838 1838
1671 1488
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234,96 17.80
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(AVJOSTIL S.r.l.)
Ing. Antonio Percassl
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Vito Gritti/Comune di Bergamo DIREZIONE AUTONOMA AWOCATURA COMUNALE AWOCATO DEL COMUNE
30/0112015 11 :58
Per Silvia Mangili/Comune di Bergamo@Comune di Bergamo, CC CCR Oggetto In: AVIOSTIL srl d COMUNE DI BERGAMO avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo - sezione n. 8 - (n. 4 ricorsi riuniti) nn. 560/14 - 561/14 - 562/14 - 563/14 RR.GG.
Ti inoltro quanto pervenuto.
Predisponi cortesemente deliberazione dando conto del parere negativo ufficio competente e, quindi,
di NON accettazione proposta transattiva.
Prevedere firma anche dottoressa Pasini.
Grazie
Vito
Questo messaggio,corredato dei relativi allegati, non impegna in alcun modo l'Amministrazione
comunale di Bergamo e contiene informazioni appartenenti al mittente, che potrebbero essere di
natura confidenziale, esclusivamente dirette al destinatario indicato. Le comunichiamo che ai sensi
dell'art 616 C.P. e del D. Lgs 196/03, sono severamente proibite la revisione, divulgazione,
rivelazione, copia, inoltro di questo messaggio, nonché ogni azione correlata al contenuto dello stesso
-Inoltrato da Vito Gritti/Comune di Bergamo il 30/01/2015 11:55- Marco Mirandoli/Servizi Finanziari/Comune di Bergamo AREA SERVIZI GENERALI E SICUREZZA DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO
Per Vito GrittilComune di Bergamo@Comune di Bergamo, CC Elena Pasini/Comune di Bergamo@Comune di Bergamo Oggetto In: AVIOSTIL srl cl COMUNE DI BERGAMO avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo - sezione n. 8 - (n. 4 ricorsi riuniti) nn. 560/14 - 561/14 - 562/14 - 563/14 RR.GG.
30/01/201511:32
Buongiorno, la proposta sottoposta all'ufficio il 4 dicembre ricalca la logica della proposta precedente limitandosi ad assentire il valore dell'accertamento emesso per le due ultime annualità; resta ferma l'impostazione metodologica precedente che applica al primo periodo (2008-9) un criterio meramente patrimoniale e al secondo periodo (2010-11) uno ancorato al prezzo di vendita. AI fine di una meditata valutazione occorre tuttavia considerare i seguenti elementi. La valutazione dell'area non può prescindere dalla sua vocazione strumentale, che è stata identificata sin dal 2007 con il Protocollo d'Intesa che ha awiato le procedure per la stipula dell'accordo di programma finalizzato alla realizzazione del "Centro Servizi Aeroportuale". L'approvazione del PGT è stata la successiva conferma di tale vocazione, poi concretizzatasi con la sottoscrizione dell'accordo di programma nel 2013. Pertanto la stima del valore di mercato in comune commercio non può prescindere dal tenere in considerazione per l'intero periodo che la destinazione urbanistica finale del bene ha di fatto confermato una sua preesistente vocazione strumentale riconosciuta dal mercato. La considerazione di fondo è che l'area ha, in tutto il periodo considerato, una potenzialità reddituale specifica. Il mero valore immobiliare è inadeguato a individuare un valore
"esterno" di riferimento, mentre mancano nella proposta riferimenti utili a dimensionare la valenza economica connessa al fatto che il bene è al servizio di un aeroporto e la sua valorizzazione non è influenzata dalla crisi economica che invece i listini riflettono. E infatti la valutazione patrimoniale ha richiesto di assimilare un'area adibita a parcheggio, a una categoria immobiliare che è genericamente, e non specificamente, pertinente in relazione alla destinazione: in altre parole non c'è la possibilità di un benchmanrking patrimoniale riferito ad "area destinata a parcheggio aeroportuale" né con riferimento ai valori di listino, né in alternativa a transazioni anche similari e temporalmente o territorialmente paragonabili. In assenza, a listino immobiliare, di una specifica categoria, il riferimento al valore di vendita dei capannoni e dei laboratori è una larga e discutibile approssimazione. Né la valutazione economica è supportata da riferimento a un businness pian connesso alla realizzazione del parcheggio, che consenta di rilevare opportune quantità di riferimento o driver economico patrimoniali pertinenti. L'utilizzo in alternativa del solo driver costituito dal traffico aeroportuale, è di per se approssimativo e semplificativo, oltre ad essere parziale. La proposta non consente di convergere su un risultato mediante l'utilizzo di più variabili a valenza economico patrimoniale offrendo invece un parametro, solo in senso lato indicativo della usufruibilità e appetibilità economica dell'area. Questi aspetti non emergono né dalla proposta iniziale, né nella successiva del 4 dicembre, che quindi per gli stessi motivi sopra esposti risulta carente di elementi e motivazioni utili a una eventuale ragionata revisione in riduzione dell'accertamento dell'ufficio.
Marco Mirandoli Servizio Tributi e Catasto