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ACI INFORMA Il traino dei veicoli in avaria

Possibile solo ed esclusivamente su strade urbane ed extraurbane secondarie e non è consentito per ciclomotori e motocicli. Negli altri casi è obbligatorio l’intervento dei veicoli autorizzati al soccorso stradale

■ Bisogna subito sfatare una credenza. Molti pensano che trainare veicoli in avaria sia vietato mentre invece questa operazione è consentita, naturalmente con il rispetto degli art. 63 e 165 del c.d.s. Innanzitutto il traino dell’auto in avaria da parte di un’altra macchina privata è possibile per legge solo ed esclusivamente su strade urbane ed extraurbane secondarie. Per quanto riguarda invece le extraurbane principali e le autostrade è obbligatorio richiedere l’intervento dei veicoli autorizzati alle operazioni di soccorso stradale. È vietato il traino di ciclomotori e motocicli. Secondo gli articoli sopra citati, un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali. Per fare un esempio banale, non si può trainare un veicolo che magari abbia il clacson guasto: l’avaria deve essere tale da impedire al mezzo di muoversi autonomamente. Il traino di un veicolo da parte di un altro può anche avvenire per incombente situazione di emergenza e deve essere effettuato con un solido collegamento tra i veicoli stessi, cioè mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida o altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada. Se tale collegamento non è ritenuto idoneo dagli organi di polizia, la sanzione è 87 euro e decurtazione di 2 punti dalla patente. La sanzione si applica anche al conducente del veicolo trainato Durante le operazioni il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente (luci di emergenza cioè le “quattro frecce”), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all’art. 164, comma 6, oppure il segnale mobile di cui all’art. 162 (il triangolo). Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l’apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale. Naturalmente il conducente del veicolo trainato deve essere in possesso della patente idonea per la conduzione del veicolo stesso. Possiamo solo aggiungere che con le autovetture attuali, che di solito sono dotate di servosterzo e servofreno, se si traina un veicolo a motore spento risulta difficoltoso, sia girare il volante che frenare. Ultimo suggerimento: trainare un veicolo non è una manovra semplice e va fatta solo da conducenti esperti.

Rubrica a cura delle Autoscuole Ready2Go

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