Affitto di poltrona/cabina, come funzionano?

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attivitĂ di acconciatore ed estetista

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attività di acconciatore : la normativa vigente L. 17 agosto 2005, n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore

ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE

(L.174/2005)

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti comprende:  tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli,  i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario,  il taglio e il trattamento estetico della barba, Art.2 co.1 Miranda Corradi

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ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE comprende:

(L.174/2005)

Art.2 co.1, 5 e 7

 ogni altro servizio inerente o complementare  prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico  vendita alla propria clientela di: prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati (solo per la vendita di questi prodotti non si applica la normativa delMiranda commercio - D.lgs 114/1998) Corradi acconciatori ed estetiste

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ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE Art.3 co.1 (L.174/2005)

la può esercitare chi è in possesso di:

Requisito professionale: abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico – pratico preceduto alternativamente da: a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di 2 anni, seguito  da un corso di specializzazione …  ovvero da un periodo di inserimento della durata di 1 anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di 2 anni; Miranda Corradi

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ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE Art.3 co.1 (L.174/2005)

la può esercitare chi è in possesso di:

Requisito professionale: abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico – pratico preceduto alternativamente da: b) da un periodo di inserimento della durata di 3 anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di 5 anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad 1 anno, da effettuare nell'arco di 2 anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della L.25/1955, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. Miranda Corradi

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ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE Art.3 co.4 (L.174/2005)

Attenzione!

Requisito professionale: Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. Miranda Corradi

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ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE

(L.174/2005)

può essere esercitata:

Art.2 co.6 e 7

• avvalendosi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. • unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Miranda Corradi

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(L.174/2005)

Come deve essere esercitata? Art.3 co.5

Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività deve essere designato, almeno una responsabile tecnico, in possesso dell’abilitazione professionale. Può essere: • il titolare, • un socio partecipante al lavoro, • un familiare coadiuvante, • un dipendente dell'impresa Miranda Corradi

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ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE

(L.174/2005)

Come deve essere esercitata? Art.3 co.5-bis

Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività Miranda Corradi

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(L.174/2005) Art.2 co.3

Dove può essere esercitata? • • • •

in un apposito locale presso il domicilio dell’esercente presso la sede designata dal cliente nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni Miranda Corradi

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ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE

(L.174/2005) Art.2 co.4

Dove può essere esercitata?

non è ammesso lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio

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(L.174/2005) Art.2 co.2

TITOLO ABILITATIVO

2. L'esercizio dell'attività di acconciatore … è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico

SCIA (efficacia immediata) Miranda Corradi

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ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE Legge 161/1963 art.1 Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini 1. I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito. Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme legislative vigenti in materia Miranda Corradi

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attività di estetista: la normativa vigente L. 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina dell'attività di estetista

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ATTIVITA’ DI ESTETISTA (L.1/1990) L'attività professionale di estetista, esercitata in forma di impresa individuale o societaria ai sensi delle norme vigenti comprende: tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli Art.1 co.1 e 2 inestetismi presenti. Miranda Corradi acconciatori ed estetiste 17

ATTIVITA’ DI ESTETISTA (L.1/1990) Art.7 co. 1

comprende: • la vendita alla clientela di prodotti cosmetici, come definiti dalla L.713/1986, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso .

(solo per la vendita di questi prodotti non si applica la normativa del commercio - Dlgs 114/1998) Miranda Corradi

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ATTIVITA’ DI ESTETISTA (L.1/1990) Art.1 co. 3

sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

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ATTIVITA’ DI ESTETISTA (L.1/1990) Come può essere svolta?

Art.1 co.2

• con l'attuazione di tecniche manuali, • con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge, • con l'applicazione dei prodotti cosmetici

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ATTIVITA’ DI ESTETISTA (L.1/1990) CHI NON la può esercitare?

Art.2

Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti •all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della L.443/1985, •o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L.580/1993.

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ATTIVITA’ DI ESTETISTA Art.4 co.4 (L.1/1990)

Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

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ATTIVITA’ DI ESTETISTA

Art.3 co.1 (L.1/1990)

può essere esercitata da chi è in possesso di:

Requisito professionale: qualificazione professionale previo superamento di un esame teorico – pratico preceduto dallo svolgimento: a) di un corso regionale della durata di 2 anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di 1 anno oppure da 1 anno di inserimento presso una impresa di estetista; … Miranda Corradi

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Art.3 co.1 (L.1/1990)

può essere esercitata da chi è in possesso di:

Requisito professionale: qualificazione professionale previo superamento di un esame teorico – pratico preceduto dallo svolgimento: b) oppure di 1 anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva ad un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, (ex L.25/1955), della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica; … Miranda Corradi

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ATTIVITA’ DI ESTETISTA

Art.3 co.1 (L.1/1990)

può essere esercitata da chi è in possesso di:

Requisito professionale: qualificazione professionale previo superamento di un esame teorico – pratico preceduto dallo svolgimento: c) oppure di un periodo, non inferiore a 3 anni nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b), di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente. Miranda Corradi

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Art.3 co.1 (L.1/1990)

può essere esercitata da chi è in possesso di requisito professionale, cioè:  APPRENDISTATO seguito da: - 1 anno di lavoro qualificato a tempo pieno - 300 ore di corso + esame finale.  3 ANNI DI LAVORO QUALIFICATO A TEMPO PIENO seguito da: - corso 300 ore + esame finale.  3 ANNI DI COLLABORATORE FAMILIARE seguito da: - 300 ore di corso + esame finale.  CORSO REGIONALE DI QUALIFICAZIONE DELLA DURATA DI 2 ANNI (MINIMO 1.800 ORE) PRESSO SCUOLE RICONOSCIUTE DALLA REGIONE seguito da: a) corso di specializzazione (minimo 900 ore) presso una scuola riconosciuta dalla regione oppure b) un anno presso un'azienda di estetista + esame finale. Miranda Corradi acconciatori ed estetiste 26

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ATTIVITA’ DI ESTETISTA (L.1/1990) devono essere in possesso della qualificazione professionale

Art. 4 co.2 e 3

i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista • nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, • nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (cioè diverse dalle imprese artigiane),

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ATTIVITA’ DI ESTETISTA Art.9 (L.1/1990)

può essere esercitata: anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. Miranda Corradi

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ATTIVITA’ DI ESTETISTA (L.1/1990) Art. 4 co.5 e 6

Dove può essere esercitata? Centro estetico

in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale • anche presso il domicilio dell'esercente • anche presso apposita sede designata dal committente

NON È AMMESSO lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio Miranda Corradi

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ATTIVITA’ DI ESTETISTA (L.1/1990) TITOLO ABILITATIVO

Art.2

Ora L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico

SCIA (efficacia immediata) Miranda Corradi

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ATTIVITA’ DI ESTETISTA (L.1/1990) Come deve essere esercitata? Art.3 co.01

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale Miranda Corradi

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ATTIVITA’ DI ESTETISTA (L.1/1990) Come deve essere esercitata? Art.3 co.01

Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività Miranda Corradi

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Contratto di “affitto di poltrona” e di “affitto di cabina” per le attività di acconciatore ed estetista. Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 Risoluzione prot. n. 32215 dell’8 febbraio 2016 Risoluzione Prot. n. 0035008 del 10/02/2016

Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014

affitto di poltrona o affitto di cabina: di cosa si tratta? “affitto di poltrona” : affitto di spazi per l’esercizio dell’attività di acconciatore “affitto di cabina” affitto di spazi per l’esercizio dell’attività di estetista in un unico locale, senza accessi separati per l’utenza Miranda Corradi

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Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014

affitto di poltrona o affitto di cabina: quando si verifica? • è possibile tra imprese, • mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico • concede in uso una parte dell’immobile e delle attrezzature, verso pagamento di un determinato corrispettivo. Miranda Corradi

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per affitto di poltrona e cabina: La forma contrattuale tipicamente applicabile a questa fattispecie è la “gestione e godimento della cosa produttiva”, così come prevista dall’art.1615 del Codice Civile.

Il contratto deve contenere: - durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata, - superficie data in uso, con l’individuazione delle aree fisiche di lavoro mediante apposita planimetria, - numero e identificazione delle postazioni date in uso, - tipologia dell’attività specificamente esercitata sulla poltrona/nella cabina data in affitto, - eventuale uso di prodotti e attrezzature, - eventuale rimborso delle utenze, - responsabilità, con riferimento agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all’applicazione delle norme in materia di sicurezza di lavoratori e dei luoghi di Miranda lavoro. Miranda Corradi Corradi novità acconciatori acconciatori ed estetiste ed estetiste 36

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Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014

affitto di poltrona o affitto di cabina: chi lo può esercitare? Per l’attività di acconciatore la legge ammette la ulteriore possibilità di prestazione dell’attività anche da parte di soggetti non imprenditori, purché in possesso dei prescritti requisiti professionali. Miranda Corradi

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Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014

Per l’attività di acconciatore

L’art. 2, comma 6 della legge. n. 174/2005 dispone infatti che per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi previsti, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista. E’ altresì disposto che a tale fine, le imprese possono ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. In tal modo risulterebbe quindi già consentito l’“affitto di poltrona” per quanto riguarda l’attività di acconciatore anche a non imprenditori. Ma chi si “avvale” lo fa nell’esercizio della propria attività: questi soggetti devono avere il requisito professionale ma non sono imprenditori perché non si fanno pagare direttamente dai clienti Miranda Corradi

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Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014

Per attività di acconciatore

un gestore di un centro estetico in possesso,  oltre che dell’abilitazione di estetista,  anche dell’abilitazione di acconciatore (TITOLARE perciò di SCIA per l’esercizio dell’attività d’impresa per entrambe le attività) può concedere l’“affitto di poltrona” per l’attività di acconciatore anche a non imprenditori . Miranda Corradi

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Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014

Per attività di estetista

La normativa prevede che l'attività professionale di estetista sia esercitata in forma di impresa, non consentendo l'esercizio ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese. Peraltro il citato art. 9, comma 1, della legge n. 1 del 1990, nell’ammettere l’esercizio congiunto delle attività di estetista e di acconciatore nella medesima sede, fa riferimento unicamente ai requisiti professionali da possedere per l’esercizio delle rispettive attività e non anche all’esercizio di impresa. … Miranda Corradi

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Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014

Per attività di estetista

Ciò significa non solo che l’attività congiunta può essere esercitata tra due distinte imprese, ma anche che all’interno della stessa impresa possono operare soggetti in possesso di titoli abilitativi diversi (estetista e/o acconciatore). Ne deriva che un’impresa singola può esercitare l’attività in entrambi i campi purché al suo interno vi siano operatori in possesso dei rispettivi titoli abilitativi. Miranda Corradi

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Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014

affitto di poltrona o affitto di cabina: chi la può esercitare? Per l’attività di estetista l’attività congiunta può essere esercitata tra due distinte imprese, ma anche all’interno della stessa impresa possono operare soggetti in possesso di titoli abilitativi diversi (estetista e/o acconciatore). Miranda Corradi

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Affitto di poltrona e di cabina: casistica (*) Il Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare 31 gennaio 2014, n. 16361 con il termine “affitto di poltrona o di cabina” ricomprende indistintamente tutti e i tre casi qui suddivisi in “attività presso”, “affitto di poltrona e cabina” vero e proprio e l’“avvalersi di soggetti non imprenditori per determinate prestazioni”. Quest’ultimo caso, pur essendo possibile per l’attività di acconciatore, non può essere formalizzato come contratto di affitto di poltrona o cabina, stante che la tipologia contrattuale prevista dalla legge per questi casi è diversa (v. schema 2). Miranda Corradi

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Risoluzione prot. n. 32215 dell’8 febbraio 2016 Acconciatori ed estetisti. Affitto di poltrona. Coesistenza di più attività negli stessi locali. … A queste condizioni si ritiene possibile la compresenza di differenti imprese esercenti la propria attività all’interno dei medesimi locali, con la conseguenza e l’avviso, tuttavia, che, richiamando quanto già in precedenza affermato dalla scrivente nella nota prot. n. 86335 del 9 giugno 2015, «dalla reciproca indipendenza delle imprese» coinvolte nel rapporto contrattuale in parola «deriva l’esigenza di ridurre per quanto possibile i profili di commistione tra le attività dei due soggetti. Con ogni evidenza ciò si rende necessario sia al fine di perseguire un adeguato livello di tutela del consumatore che si affidi ai servizi dell’impresa concedente ovvero della concessionaria, sia al fine di garantire quella limpida riconducibilità di eventuali responsabilità all’uno o all’altro soggetto che costituisce condizione necessaria per l’efficace espletamento delle attività di ispezione e vigilanza da parte delle Amministrazioni competenti»…. Miranda Corradi

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Affitto di poltrona e di cabina: 1) casistica

attività esercitata PRESSO altra attività è il caso di una impresa (iscritta al registro imprese) che esercita con propria partita IVA nello stesso locale dove è presente un’altra, diversa, attività (acconciatore presso estetista – estetista presso acconciatore; oppure attività esercitata presso attività commerciale o sportiva come palestre, profumerie Miranda Mirandaecc.) Corradi Corradi

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Esercizio dell’attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) ammesso solo per l’attività di acconciatore

è il caso di: - libero professionista (non iscritto al Registro Imprese ma con partita IVA) che è il caso di svolge determinate prestazioni e che una impresa rilascia fattura all’impresa che lo ospita. (iscritta al registro (Attenzione: verificare che non si configuri imprese) il caso della cosiddetta “falsa partita IVA” che esercita cioè di lavoro dipendente mascherato da con propria partita IVA attività professionale); nello stesso locale -collaboratore a progetto (**) per dove determinate prestazioni (non iscritto al è presente analoga Registro Imprese e senza partita IVA), che attività stipula con l’impresa un contratto nel (acconciatore con quale sono stabiliti durata, compenso, acconciatore – oggetto della prestazione, utilizzo dei estetista con locali e delle attrezzature estetista) (Attenzione: verificare che non si tratti di lavoro subordinato mascherato da contratto di collaborazione); acconciatori spettacoli ed2014 estetiste

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Affitto di poltrona e di cabina: casistica (**) COLLABORATORE A PROGETTO

Attenzione: l’art. 61 del D.lgs 276/2003 dal 18 luglio 2012: • non prevedeva la possibilità di ricorrere alle collaborazioni per la realizzazione di un “programma di lavoro” o di “fasi” dello stesso • il progetto doveva essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, • il progetto non poteva consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente e non poteva comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi. a decorrere dal 25 giugno 2015 è stato abrogato dall’ art. 52, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, quindi: - i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, non possono essere più instaurati; - i contratti a progetto già in atto alla data di entrata in vigore del decreto 81/2015, possono continuare fino alla realizzazione del progetto se le parti non procedono ad una risoluzione consensuale. Miranda Corradi

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Affitto di poltrona e di cabina: casistica Attenzione: la L. 14-1-2013 n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate all’art. 2 co.6 prevede: “Ai professionisti di cui all'art.1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.” Miranda Corradi

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Affitto di poltrona e di cabina:

altre professioni? • Il Medico L' attività Medica "presso" il Laboratorio di Artigianato di Servizio è soggetta a specifica Autorizzazione ed è necessario: a) individuare locali ad uso esclusivo che devono possedere i requisiti elencati nella DGR 327/2004 b) richiedere al SUAP l'autorizzazione della Specialità Medica che deve essere "compatibile" con l'attività estetica ( ad es. Dermatologia Chirurgia estetica) c) l'istruttoria ed il parere al Sindaco, così come la preliminare valutazione dei requisiti strutturali /impiantistici e gestionali dell'attività sanitaria, sono di competenza della Commissione ex LR 4/08 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica. 48 Miranda Corradi acconciatori ed estetiste

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Affitto di poltrona e di cabina:

altre professioni? • I Professionisti Sanitari ( Fisioterapisti, Massofisioterapisti, Podologi, Dietisti) NON possono esercitare all'interno di Laboratori di Artigianato di Servizio La loro attività, ai sensi dei diversi Decreti Ministeriali che ne definiscono i profili professionali, può essere esercitata o nel loro personale Studio Professionale o in Strutture Sanitarie ( ad es. Poliambulatori) a supporto delle Specialità Mediche autorizzate La figura del Massaggiatore Sportivo non esercita nè in strutture sanitarie nè in strutture dedicate all'estetica; si colloca a supporto di Centri Sportivi o Associazioni Sportive ed opera non su utenti o pazienti ma su atleti nell'ambito della loro preparazione atletica Miranda Corradi

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Affitto di poltrona e di cabina: 2) tipologia contrattuale attività esercitata PRESSO altra attività

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Esercizio dell’attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) ammesso solo per l’attività di acconciatore

- per il caso di affitto La forma contrattuale di una parte del applicabile a questa locale: sublocazione fattispecie è la di porzione del locale;

“gestione e godimento della cosa - nel caso di professionista: - per il caso affitto di produttiva”, così incarico libero – professionale; una parte del locale, come prevista nel caso di collaboratore a degli arredi e dall’art.1615 del progetto: contratto di dell’attrezzatura: Codice Civile. collaborazione a progetto. “gestione e godimento della cosa Non è necessario l’atto notarile, ma il produttiva”, così contratto deve essere come prevista registrato all’Agenzia dall’art.1615 del delle Entrate Codice Civile. Miranda Miranda Corradi Corradi

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per affitto di poltrona e cabina: Relativamente ai rapporti tra i due imprenditori essi agiscono in qualità di imprenditori distinti senza che nessuno dei due: - impartisca ordini all’altro - fornisca all’altro indicazioni su come effettuare la prestazione, - eserciti controlli sull’operato dell’altro

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per affitto di poltrona e cabina: Relativamente alla gestione della clientela - ogni imprenditore interviene esclusivamente sulla propria clientela (intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la propria ricevuta fiscale) - le due imprese non effettuano scambi di prestazioni tra la clientela dell’uno e quella dell’altro - i ricavi dell’attività sono esclusivamente riconducibili ai servizi resi alla propria clientela, mentre sono escluse le prestazioni d’opera rese a favore dell’altro imprenditore.

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Affitto di poltrona e di cabina: 3) gestione dell’attività attività esercitata PRESSO altra attività

L’impresa che esercita l’attività presso incassa direttamente dai clienti e rilascia ricevuta per le proprie prestazioni Miranda Miranda Corradi Corradi

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Esercizio dell’attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) ammesso solo per l’attività di acconciatore

- nel caso di professionista, lo stesso professionista emette L’impresa fatture a carico del titolare che esercita dell’impresa che lo ospita. in affitto di poltrona - nel caso di collaboratore a o di cabina progetto (**), il incassa committente/titolare direttamente dell’impresa che lo ospita alle dai clienti scadenze pattuite versa il e rilascia compenso al collaboratore; ricevuta per le proprie Collaboratore e professionista prestazioni. non sono pagati direttamente dai clienti. acconciatori ed estetiste

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Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014

Per attività di acconciatore ed estetista e ancora: Il contratto di affitto di poltrona e di affitto di cabina sopra individuato, dovrebbe essere predisposto in modo da rendere tale modalità individuabile rispetto ad altre tipologie contrattuali di prestazione d’opera all’interno del medesimo salone di acconciatore o di estetista. Esso potrebbe essere integrato con specifici elementi quali quello di prevedere una certa stabilità dell’esercizio e di una distinzione delle attività (in termini di spazi, di responsabilità, di tenuta della contabilità, di adempimenti di natura fiscale). Miranda Corradi

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Affitto di poltrona e di cabina: 4) arredi ed attrezzature attività esercitata PRESSO altra attività In un unico locale senza accessi separati per l’utenza: affitto di una parte del locale ad un’attività diversa da quella già esercitata nel locale, che allestisce tale porzione del locale con propri arredi ed attrezzature; affitto di una parte del locale, degli arredi e dell’attrezzatura ad attività diversa da quella già esercitata nel locale. Miranda Miranda Corradi Corradi

affitto poltrona /cabina In un unico locale senza accessi separati per l’utenza: affitto di una parte del locale, degli arredi e dell’attrezzatura ad attività uguale a quella già esercitata nel locale. Attenzione: l’utilizzo dell’area e delle attrezzature può anche non essere riservato ad una sola impresa (ad es. possiamo avere

Esercizio dell’attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) ammesso solo per l’attività di acconciatore

In un unico locale senza accessi separati per l’utenza: utilizzo di una parte del locale, degli arredi e dell’attrezzatura per esercitare determinate prestazioni che rientrano nell’ambito dell’attività che è già svolta nel locale (acconciatore con acconciatore; centro estetico con SCIA e direttore tecnico anche per l’attività di acconciatore, con altro acconciatore)

più imprese che stipulano più contratti di affitto di poltrona/cabina nello stesso locale ma per giornate diverse o l’impresa ospitante che si riserva l’uso della poltrona o della cabina nei giorni in cui non è acconciatori ed estetiste utilizzata da altra impresa)

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Affitto di poltrona e di cabina:

arredi ed attrezzature • Le attrezzature, il locale e le diverse aree dello stesso che ospitano attività diverse (es. cabina per estetista presso acconciatore) devono sempre possedere i requisiti strutturali previsti per l’attività dalle linee guida dell’AUSL (a Modena consultabili in allegato al modello SCIA) Miranda Corradi

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Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014

Per attività di acconciatore ed estetista • Le suddette possibilità di affitto di poltrona e di affitto di cabina, consentite in base alla legislazione statale attualmente vigente come sopra esposto, naturalmente non prescindono dal rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria. • Per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l’uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di poltrona/cabina. Miranda Corradi

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Risoluzione MISE prot. n.0035008 del 10/02/2016

attività di estetista – condivisione locale … si chiede un parere circa la regolarità dello svolgimento di attività di estetista per la quale, da soggetti diversi, sono state presentate due distinte SCIA, con indicazione di avvio di attività in medesimo locale. • La contemporanea presenza di imprese tra loro autonome esercitanti attività in medesimi locali è una problematica già oggetto di precedenti approfondimenti, in relazione al cosiddetto “affitto di poltrona” e “affitto di cabina” per le attività di acconciatore e di estetista. • Analogamente, lo svolgimento in medesimo locale di attività di estetista da parte di due imprese autonome appare consentibile, a condizione che ciascuna di esse individui un diverso responsabile tecnico per lo svolgimento dell’attività, il quale deve essere presente durante lo svolgimento dell’attività medesima. … Miranda Corradi

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Risoluzione MISE prot. n.0035008 del 10/02/2016

attività di estetista – condivisione locale • Il comma 01 dell'art. 3 della legge 1/90 dispone infatti che «per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività».

• Ciò posto, rilevata l’insussistenza di norme ostative rispetto ad una siffatta fattispecie, pare potersi concludere nel senso della legittimità ove chiaramente siano pienamente rispettate tutte le ulteriori disposizioni normative previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia, tra l’altro contrattuale, giuslavoristica, contabile, Miranda Corradi acconciatori ed estetiste 59 fiscale ed igienico-sanitaria

Affitto di poltrona e di cabina: 5) requisito professionale attività esercitata PRESSO altra attività

affitto poltrona /cabina

Necessario per l’esercizio di entrambe le attività: deve esserci un direttore tecnico per ciascuna attività presente per tutto il tempo in cui ognuna viene esercitata

Necessario per l’esercizio di entrambe le attività: deve esserci un direttore tecnico per ciascuna attività e per tutto il tempo in cui ognuna viene esercitata

Miranda Corradi Corradi Miranda

Esercizio dell’attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) ammesso solo per l’attività di acconciatore

Il collaboratore a progetto e il professionista devono essere in possesso del requisito professionale.

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Affitto di poltrona e di cabina:

requisito professionale • •

Il collaboratore a progetto e il professionista devono essere in possesso del requisito professionale. In base all’art. 3 co.5 della L.174/2005 il collaboratore ed il professionista non possono essere nominati direttore tecnico per l’attività di acconciatore che li ospita: “Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo”L’art. 2 co. 6 della L.174/2005 prevede “per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, (volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare) le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge”. Miranda Corradi

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Affitto di poltrona e di cabina:

requisito professionale • La L. 1/1990 non prevede, invece, la possibilità di avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa: tutti i riferimenti di legge rimandano all’esercizio di un’attività imprenditoriale (art.9 co.1 prevede “L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività” e l’art. 3 al co. 01 prevede: “Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale.”) Miranda Corradi

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Risoluzione MISE prot. n. 32215 dell’8 febbraio 2016 Acconciatori ed estetisti. Affitto di poltrona. Coesistenza di più attività negli stessi locali.

… Già nella nota prot. n. 95570 del 7 giugno 2013 la scrivente, …, aveva concordato … «in merito alla necessità di una SCIA, relativa all’impresa che, presa in affitto una determinata dotazione strumentale, avvia ex novo una propria attività – o inizia la propria attività in una nuova diversa sede/unità locale», evidenziando al contempo, … che «appare evidente che in tale caso la presenza presso gli stessi locali di due o più diverse imprese rende necessaria l’individuazione di un diverso responsabile tecnico per ciascuna delle imprese interessate». In conformità con il sopra menzionato parere, il Dipartimento sviluppo economico e attività produttive di Roma Capitale ha affermato nella propria nota prot. n. 21947 del 31 marzo 2014 la necessità per l’affidatario che intenda svolgere la propria attività secondo le modalità dell’affitto di poltrona di presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività. In conclusione sul punto, questa Amministrazione ritiene dunque che tanto il possesso dei prescritti requisiti professionali, quanto la nomina del responsabile tecnico per l’attività esercita siano oneri incidenti sul soggetto Miranda Corradi acconciatori ed estetiste 63 concessionario.

Affitto di poltrona e di cabina: 6) titolo abilitativo: SCIA attività esercitata PRESSO altra attività

affitto poltrona /cabina

Necessario per l’esercizio di ogni attività di acconciatore ed estetista presente in un determinato locale. In caso svolgimento dell’attività in occasione di manifestazioni temporanee è necessaria la SCIA temporanea.

Necessario per l’esercizio di entrambe le attività. In caso svolgimento dell’attività in occasione di manifestazioni temporanee è necessaria la SCIA temporanea.

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Esercizio dell’attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) ammesso solo per l’attività di acconciatore

Non è necessario per il professionista o per il collaboratore a progetto: deve esserci la SCIA per l’attività che si avvale di loro

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Affitto di poltrona e di cabina: 7) responsabilità ai fini civilistici Esercizio dell’attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) ammesso solo per l’attività di acconciatore

attività esercitata PRESSO altra attività

affitto poltrona /cabina

Entrambe le imprese sono responsabili, ognuna per le prestazioni effettuate e pagate dalla propria clientela

Il direttore tecnico è responsabile anche per le prestazioni tecnico – professionali effettuate dal professionista e dal collaboratore Entrambe le a progetto (verso i quali potrà imprese sono rivalersi civilmente). L’impresa che si avvale del responsabili, professionista o del collaboratore ognuna per le a progetto è responsabile: - per le attrezzature fornite; prestazioni - per l’eventuale mancata verifica effettuate e del possesso del requisito pagate dalla professionale da parte del professionista; propria - per l’eventuale mancata verifica clientela che l’attività svolta dal professionista possa essere compatibile con quella già esercitata acconciatori ed estetistenel locale. 65

Miranda Corradi Corradi Miranda

L’affitto di poltrona e di cabina A UN NON IMPRENDITORE (per la sola attività di acconciatore) è l’affitto di una parte del locale, degli arredi e dell’attrezzatura per l’esercizio di una attività per la quale l’impresa che si avvale del professionista è già in possesso del requisito professionale e della SCIA per l’esercizio dell’attività che viene “ospitata”. Finchè non interviene la Regione, è il COMUNE che deve adeguare il proprio regolamento “al fine rendere tale modalità individuabile” facendo riferimento agli aspetti igienico sanitari (altri limiti o divieti sarebbero in contrasto con il D.lgs 59/2010 in quanto non ascrivibili a motivi imperativi di interesse generale). Miranda Corradi

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In tutti i casi, invece, in cui chi prende in affitto una poltrona o una cabina si fa pagare direttamente dai clienti, oltre al requisito professionale deve risultare in possesso della SCIA (titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività), quindi deve essere un’impresa. In questi casi è necessaria : • la presenza di un direttore tecnico per ciascuna attività • e per tutto il tempo in cui ciascuna attività viene esercitata Miranda Corradi

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Risoluzione MISE prot. n. 32215 dell’8 febbraio 2016 Acconciatori ed estetisti. Affitto di poltrona. Coesistenza con tatuatore, piercer, onicotecnico. … Con riferimento alle richieste «delucidazioni sulla possibilità che due diverse attività possano coesistere nel medesimo locale, pur essendo intestate a due titolari diversi, così come previsto per gli artigiani dall’art. 6, comma 4, della L.R. n. 3/2015», nonché alla questione «se è possibile estendere la fattispecie [del c.d. “affitto di poltrona”] ad attività artigianali diverse da quella di acconciatore ed estetista», con espresso riferimento alle «attività artigianali di onicotecnico e di tatuatore e piercing», si rappresenta quanto segue. …

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Risoluzione MISE prot. n. 32215 dell’8 febbraio 2016 Acconciatori ed estetisti. Affitto di poltrona. Coesistenza con tatuatore, piercer, onicotecnico. … Ciò posto e venendo all’ultimo tema, rilevata l’insussistenza di norme ostative rispetto ad una siffatta fattispecie, pare potersi concludere nel senso della legittimità di una estensione della fattispecie dell’affitto di poltrona anche alle richiamate, differenti, attività artigianali di onicotecnico, tatuatore e piercing, ove chiaramente siano pienamente rispettate tutte le ulteriori disposizioni normative previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia, tra l’altro, contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale ed igienico-sanitaria.

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Grazie per l’attenzione

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