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LEA/Soundreef, il diritto d’autore e le richieste inoltrate alle imprese associate

Alcuni associati ci segnalano le richieste, pressanti, di una società di collecting, LEA, emanazione di Soundreef, la società che si pone come concorrente di SIAE per l’esazione del diritto d’autore dei soggetti rappresentati.

Il quadro del diritto d’autore e dei diritti connessi, che risale a una legge di 82 anni fa, è stato recentemente integrato dal recepimento della Direttiva Barnier, che liberalizza la raccolta del diritto d’autore, la quale ha smosso l’immobilismo dei governi. Il Ministro Franceschini ha provveduto, con tre anni di ritardo, a un parziale recepimento della Direttiva con il Decreto Legislativo 35 del 15 marzo 2017 e successivamente, per evitare una sanzione derivante da una procedura di infrazione della Commissione, all’emanazione frettolosa del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017. Viene di fatto liberalizzato la raccolta del diritto d’autore, fino ad allora gestito da SIAE in regime di monopolio. Sono nate così diverse società di collecting sia del diritto d’autore che dei diritti connessi, complicando non poco l’attività degli “utilizzatori”, ovvero dei soggetti che diffondono musica tutelata – ma a questo punto, da chi?

– nelle loro attività commerciali, turistiche e di divertimento.

Di fatto le imprese sono fatte oggetto di richieste da parte di vari soggetti con richiesta di invio dei programmi musicali (borderò) della musica eseguita o diffusa. Un corto circuito derivante da una normativa che rimanda a specifici accordi tra le organizzazioni di categoria degli utilizzatori e le singole organizzazioni di collecting.

Abbiamo chiesto spiegazioni all’AGCOM, che ha tra le sue attività quella di monitoraggio del settore, che ha risposto evidenziando il pieno diritto di LEA di raccogliere il diritto d’autore degli artisti dai quali ha ricevuto mandato, ma segnalando anche che non è il caso di inviare i programmi musicali, soprattutto se si diffondono programmi radiofonici.

Le domande senza risposta

Il problema è molto ampio: posto che il diritto d’autore e i diritti connessi devono essere parametrati per legge alla effettiva utilizzazione delle opere tutelate, non è dato sapere se LEA rappresenti lo 0,1% del repertorio una volta tutelato interamente da SIAE, o il 50%. In questo quadro anche la possibilità di pagare con tariffe forfetarie, come previsto dalla regolamentazione italiana, non è praticabile, in quanto le associazioni di categoria non sono nelle condizioni di quantificare una tariffa. In altre parole, se un bar versa circa 200 euro alla SIAE per la diffusione di musica, quanto dovrebbe versare a LEA? 1 o 10 euro? E a questo punto SIAE non dovrebbe rivedere le sue richieste, visto che le sue tariffe sono state determinate quando aveva il monopolio del diritto d’autore? Si tratta del solito pasticcio all’italiana, con regole di difficile applicazione, che creano gravi problemi alle imprese e ai consumatori.

Questa la risposta del Contact Center di AGICOM alla segnalazione inviata

Con la presente si fornisce riscontro alla segnalazione inviata a mezzo posta elettronica al Contact Center dell’Autorità, in data 24 maggio 2023.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla Legge

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