Omicidio

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OMICIDIO Prof. Francesco Bruno – Dr.ssa Manuela Settimo

Sommario: 1. Definizione – 2. Configurazione giuridica – 3. Tassonomia degli omicidi

1. Definizione. Si intende con omicidio l’uccisione di un essere umano da parte di un altro. Il termine omicidio deriva dal latino homicidium 1 da homo (uomo) e cidium per cædes uccisione (dal verbo caedo) e sta ad indicare l’uccisione dell’uomo ad opera dell’uomo, in particolar modo se agita con colpa. È il più grave tra tutti i crimini, perché è la massima espressione di violenza e per questo motivo è quello che suscita “la maggiore reazione sociale (sia in termini di opinione pubblica, che in termini di risposta giuridica)” 2. L’omicidio, secondo Freud 3, è alla base della società moderna: è un atto che ha generato la società totemica poi sviluppatasi nella società moderna. Freud collocava un particolare tipo di omicidio, il parricidio, alla base della società totemica e dell’esogamia. L’atto di uccidere il padre, il quale deteneva il potere, portava ai sensi di colpa e alla costruzione di un totem, figura sostitutiva del padre ucciso, che veniva idolatrato. La madre veniva idealizzata e con lei le donne del gruppo chiuso formando un tabù inviolabile. Ciò portava all’esogamia, ovvero a cercare le donne in altri gruppi. Per Freud, l’uccisione fantastica del padre è un vissuto comune nello sviluppo infantile di ogni individuo ed è così che nasce il concetto di complesso edipico ovvero il desiderio di uccidere il padre per possedere la madre. Questa definizione permette di distinguere tra due ampie categorie: ▪

Omicidi non criminali: giustificabile o scusabile. Giustificabile è l’esecuzione di una sentenza legale di morte, o l’uccisione di una persona per legittima difesa, o

1

http://www.etimo.it/ 07/04/2006 F. Ferracuti – F.Bruno, Trattato di criminologia, medicina criminologia e psichiatria forense, Vol. 7 “Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio”, pag. IX, Giuffrè editore, Milano, 1988 3 S.Freud, Totem e tabù, 1913 2


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l’uccisione, commessa da un privato cittadino, di un individuo sorpreso mentre commetteva un reato grave 4. Scusabile l’uccisione non intenzionale senza dolo. ▪

Omicidi criminali: assassinio e omicidio colposo.

L’omicidio, proprio in virtù del fatto che implica l’uccisione di un individuo, si configura come delitto contro la persona che, a sua volta, si compone di quattro reati 5: 1. assassinio e omicidio colposo non negligente. Questa fattispecie consiste nell’uccisione consapevole (non negligente) di un essere umano da parte di un altro. In questa categoria non vengono annoverate la morte causata da negligenza, il suicidio o l’incidente; gli omicidi giustificabili e le aggressioni aggravate. 2. Violenza carnale. È la “conoscenza” carnale di una donna in maniera brutale e contro la sua volontà. In questo reato sono incluse le aggressioni o i tentativi di commettere violenza carnale con la forza o con la minaccia della forza; tuttavia, sono escluse la violenza carnale statutaria (senza la forza) e le altre violazioni sessuali. 3. Furto. Partecipare o tentare di prendere qualsiasi cosa di valore dall’attenzione, dalla custodia o dal controllo di una o più persone con la forza o con la minaccia di forza o di violenza e/o accrescere nella vittima un senso di paura. 4. Aggressione aggravata. È un attacco illegale da una persona su un altra allo scopo di inferire lesioni gravi o aggravate. Questo tipo di aggressione è di solito accompagnato dall’uso di armi o mezzi necessari a causare la morte o a provocare gravosi danni corporei. L’omicidio può assumere, quindi, diverse formulazioni: A. Assassinio e omicidio colposo senza negligenza 6: uccisione consapevole (non negligente) di un essere umano da parte di un altro. Come regola generale, qualsiasi morte dovuta a ferite ricevute in una rissa, una lite, un assalto o una commissione di un reato è classificata in questa categoria. Sebbene i colpevoli possono presentarsi con minori lesioni, se l’uccisione era consapevole o intenzionale deve essere riferita come assassinio e omicidio colposo senza

4

F. Ferracuti, op cit, pag. 5 Rapporto, Crime in the United States, 2003 www.fbi.gov 6 Virginia Beach Polise Department, Crime Classification, http://www.vbgov.com/dept/police/vgn_files/crimedef.pdf 5


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negligenza. Suicidi, morti accidentali, assalti per omicidio, incidenti stradali e tentati assassini non sono classificati come assassinio e omicidio colposo senza Negligenza. Le situazioni in cui una vittima muore di attacco di cuore in seguito a furto o perché testimone di un reato non soddisfano i criteri di inclusione in tale categoria. B. Omicidio colposo negligente 7: uccisione di un’altra persona con negligenza. Sono inclusi in questa violazione gli omicidi che derivano da negligenza come incidenti di caccia, pulizia della pistola, bambini che giocano con le armi, ecc. C. Omicidio giustificabile8: uccisione di un autore di una violazione criminale grave da parte di un rappresentante delle forze dell’ordine mentre compie il proprio dovere; o l’uccisione, durante la commissione di una violazione criminale grave, dell’autore da parte di un cittadino (ad es. per legittima difesa). Verso la fine degli anni ‘80 l’FBI di concerto con la BSU ha predisposto il Manuale di Classificazione del Crimine (CCM) 9 secondo cui l’omicidio comprende quattro categorie:

Omicidio

Progetto criminale

Definizione

Richiede l’omicidio commesso per profitto materiale.

Sottocategorie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Motivazioni personali

7

Ibidem Ibidem 9 www.fbi.gov 8

Giustificato da una motivazione personale e in seguito ad aggressione interpersonale. Questo tipo di omicidio non è motivato da profitto materiale o dal sesso e non è approvato da un gruppo. È il risultato di un inconscio conflitto emotivo che provoca l’uccisione da parte dell’assassino. La vittima è percepita quasi sempre dall’assassino come qualcuno con uno status più elevato.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

uccisione per contratto (terzi) omicidio motivato dal gruppo competizione criminale omicidio per rapimento falsificazione omicidio per droga omicidio per assicurazione (profitto specifico o profitto commerciale) crimine (indiscriminato o situazionale)

uccisione motivata da erotomania domestico (spontaneo o organizzato) omicidio per discussione omicidio per conflitto uccisione dell’autorità uccisione per vendetta omicidio non motivato omicidio (politico, religioso, o socioeconomico) 9. uccisione per pietà 10. uccisione dell’eroe 11. uccisione degli ostaggi


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Sessuale

Causa gruppo

Un elemento sessuale (attività) è la base per la sequenza degli atti che conducono alla morte.

2 o più persone con un’ideologia comune approvano un atto, commesso da uno o più dei membri del gruppo, che porta alla morte.

Omicidio

1. 2. 3. 4. 1. 2.

3.

omicidio con scena del crimine organizzata omicidio con scena del crimine disorganizzata omicidio con scena del crimine mista assassinio sadico omicidio per culto assassinio (paramilitare o con ostaggi) per estremismo (politico, religioso, o socioeconomico) omicidio motivato dall’eccitamento del gruppo-

Adattata da Crime Classification Manual, 1992

2. Configurazione giuridica Per l’ordinamento italiano per parlare di omicidio è sufficiente che un uomo (inteso come essere umano) provochi in qualsiasi modo la morte di un altro uomo (diverso dall’agente). Per definire il concetto di morte ci si riferisce alla medicina forense, depositaria del compito di descrivere quando un essere umano non possa più descriversi come vivo. Generalmente ci si riferisce all’analisi delle funzionalità celebrali, ma non mancano riferimenti al monitoraggio dell’attività cardiocircolatoria. Altro problema è stabilire quando un essere umano sia nato, poichè, infatti, nel nostro ordinamento, l’arresto dello sviluppo dell’embrione non costituisce omicidio, ma semmai è incriminata dalle leggi sull’aborto. Anche qui soccorre la scienza medico-legale, che per lo più richiama l’avvenimento delle doglie come momento iniziale della vita autonoma dalla madre. Il diritto penale, quindi, stabilisce che per omicidio s’intende la morte di un uomo cagionata da un altro uomo con dolo 10, colpa 11 o preterintenzione 12, senza il concorso di cause di giustificazione. “I tipi di omicidio considerati dolosi sono: l’assassinio (cioè l’uccisione illecita di un essere umano con premeditazione e dolo) e l’intento omicida. Questa categoria è ulteriormente suddivisa in vari gradi di omicidio, a seconda del tipo di premeditazione e 10

Il dolo è il criterio normale di imputazione soggettiva per i delitti. Lo stabilisce l’art. 42 c.p. secondo cui “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”. 11 L’articolo 43 c.p. sancisce che il reato “è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. 12 La definizione di preterintenzione è offerta dal Codice Penale all’art. 43, comma 2: “il delitto: […] è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente”. Le fattispecie preterintenzionali conosciute dal nostro ordinamento e nominativamente indicate come tali sono solamente due: il delitto di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) e il delitto di aborto preterintenzionale (art. 18, comma 2 L. 194/78).


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di intenzione criminale presenti. L’omicidio volontario è l’uccisione di un’altra persona, ma senza premeditazione, dolo o intento omicida. Questa categoria è definita dall’FBI anche come «omicidio non casuale»” 13. La principale distinzione della colpa è fra cosciente ed incosciente: la prima ricorre quando l’agente ha previsto l’evento senza però averlo voluto, la seconda senza previsione alcuna. Mentre l’ultima rappresenta il caso più diffuso, la prima è molto più rara ed è stata esaminata solo in tempi recenti. É molto simile al dolo indiretto, ma si differenzia da quest’ultimo perché manca l’accettazione da parte dell’agente dell’evento possibile, e c’è anzi la convinzione che con la condotta antigiuridica o pericolosa posta in essere non accada nulla. La colpa cosciente ovviamente costituisce un’aggravante della pena. Bisogna poi distinguere tra colpa propria e colpa impropria. La colpa propria racchiude la maggior parte dei casi, nei quali è riscontrabile la maggiore caratteristica della colpa in sè, la non volontà dell’evento. Ci sono, tuttavia, casi eccezionali in cui la colpa, in tali frangenti detta impropria, non è caratterizzata da questo elemento, e l’evento è voluto dall’agente. In particolare: Il Codice Penale prevede diverse specie di omicidio, catalogate in base alla volontarietà: •

L’omicidio doloso: vale a dire l’omicidio compiuto con dolo. È previsto dall’art. 575 c.p. 14. Non presenta particolari problemi interpretativi al di là di quanto si può dire per il dolo generale.

L’omicidio preterintenzionale, previsto dall’art. 584 15. L’evento morte non è dunque voluto dall’agente ma si verifica a seguito di percosse e lesioni personali. Questa specie di omicidio costituisce uno dei campi di dibattito più vivi all’interno dei reati contro la persona. Per aversi tale tipo di omicidio secondo alcuni è necessario il mero nesso causale tra la percossa (o la lesione) e l’evento morte, secondo altri è invece necessario che l’evento morte sia quantomeno imputabile all’agente a titolo di colpa.

13

F. Ferracuti, op. cit, pag. 5 Art. 575 (Omicidio) Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. 15 Art. 584 (Omicidio preterintenzionale) Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 (Percosse) e 582 (Lesione personale), cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. 14


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L’omicidio colposo, previsto dall’art. 589 16 c.p. Anche qui, come nei casi precedenti, per spiegare la fattispecie, è in teoria sufficiente applicare la disciplina generale della colpa alla fattispecie oggettiva. Omicidio doloso Art.:

575

Competenza:

Corte d’assise, Tribunale collegiale (nel caso di tentativo)

Procedibilità:

ufficio

Arresto:

obbligatorio

Fermo:

si

Pena prevista:

reclusione non inferiore a 21 anni Omicidio preterintenzionale

Art.:

584

Competenza:

Corte d'assise

Procedibilità:

ufficio

Arresto:

facoltativo

Fermo:

consentito

Pena prevista:

reclusione da 10 a 18 anni Omicidio colposo

Art.:

589

Competenza:

Tribunale monocratico, Tribunale collegiale (nel caso di + morti o di 1 morto + (morto e ferito))

Procedibilità:

ufficio

Arresto:

facoltativo

Fermo:

non consentito

Pena prevista:

reclusione da 6 mesi a 5 anni

Le diverse tipologie di omicidio, sezionate in base all’elemento della colpevolezza, hanno discipline diverse in materia di attenuanti, concorso e aggravanti. Si vedano, per l’omicidio doloso gli art. 576 17 e 577 18; per l’omicidio colposo i capoversi dello stesso articolo e, infine, per l’omicidio preterintenzionale l’articolo 585 19. 16

Art. 589 (Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 17 Art. 576 (Circostanza aggravanti. Pena di morte) . Si applica la pena di morte(1) se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso: 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell’articolo 61; 2) contro l’ascendente o il discendente, quando occorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso


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Omicidio

La morte di un uomo costituisce, come detto, elemento integratore di altre norme penali. Oltre a quanto ricordato sopra, è bene sottolineare che, poiché concorrono alla semplice causazione della morte altre situazioni contingenti, il titolo di reato può mutare, passando dall’omicidio a uno di questi altri comportamenti criminosi, puniti più tenuamente: •

Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

Omicidio del consenziente

Istigazione o aiuto al suicidio

Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale) La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Non si applicano le aggravanti stabilite dall’articolo 61 del codice penale(1). (1)Articolo così sostituito dalla L. 5 agosto 1981, n. 442. Art. 579 (Omicidio del consenziente) Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se ovvero quando vi è premeditazione; 3) dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4) dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5) nell’atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521. È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell’articolo 61. (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo. 18 Art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo) Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso: 1) contro l’ascendente o il discendente; 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3) con premeditazione; 4) con concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta. 19 Art. 585 (Circostanze aggravanti) Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive. Agli effetti della legge penale, per “armi” s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.


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il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizione di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno. Art. 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.

Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale Art.:

578

Competenza:

Tribunale collegiale, Corte d’assise (nel caso di concorso)

Procedibilità:

ufficio

Arresto:

facoltativo, obbligatorio (nel caso di concorso)

Fermo:

consentito

Pena prevista:

reclusione da 4 a 12 anni (nel caso di concorso, 21 anni)

Omicidio del consenziente Art.:

579

Competenza:

Corte d’assise

Procedibilità:

ufficio

Arresto:

facoltativo

Fermo:

consentito

Pena prevista:

reclusione da 6 a 15 anni

Istigazione o aiuto al suicidio Art.: Competenza:

580 Corte d’assise


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Procedibilità:

Omicidio

ufficio

Arresto:

facoltativo (in flagranza), obbligatorio (con minorenne, con incapace di intendere o volere)

Fermo:

consentito, non consentito (se il suicidio non avviene)

Pena prevista:

reclusione da 5 a 12 anni

3. Tassonomia degli omicidi L’azione omicidiaria deriva da una motivazione, anch’essa omicidiaria, altamente soggettiva e per questo motivo è difficile esporre una tassonomia degli omicidi. Tra le diverse motivazioni sottese ad un omicidio alcune sono razionali 20, legate al profitto personale e alla conquista del potere (accumulare denaro, avre potere a livello criminale, avere successo in senso lato) alle ragioni politico-ideologiche (legittima difesa, omicidi per religione), altre hanno carattere emotivo (piacere sessuale, vendetta, gelosia, disturbi psicopatologici, difesa del proprio onore). Per questo l’omicidio può essere classificato in grandi linee in base all’impatto sociale e, in tal senso, si possono individuare due categorie (l’omicidio comune e l’omicidio mostruoso) e in base al numero di vittime coinvolte che permette di distinguere tra omicidio singolo e omicidi multipli.

Omicidio 1. Impatto sociale 2. N. di vittime

1. 2.

Comune Mostruoso Singolo Multiplo

Nell’omicidio comune 21 rientrano i motivi economici, quelli emotivi/passionali, la criminalità comune o quella organizzata, ecc. Nell’omicidio mostruoso 22 si possono individuare: 1. Parenticidi 2. Baby killer 3. Motivi patologici (sette sataniche, futili motivi, ecc) 20

C. J. Groesbeck, Gli omicidi multipli, in Trattato di Criminologia, Medicina Criminologia e Psichiatria Forense, (a cura di) F.Ferracuti, Vol. 7, Giuffrè, Milano, 1988, pag. 117 e segg. 21 P.De Pasquali, Il criminal profiling, dispense lezione presso Master in Scienze Forensi (CriminologiaInvestigazione-Intelligence-Security) A.A. 2004-2005 22 Ibidem


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Omicidio

In entrambe le tipologie, in base al numero di vittime può individuarsi la categoria del pluriomicida che nel caso dell’omicidio a carattere di mostruosità è rappresentato dal serial killer. Per i parenticidi un’ulteriore distinzione deve essere fatta tra 23: ▪

parricidio: uccisione del padre;

matricidio: uccisione della madre;

genitoricidio: uccisione della coppia genitoriale;

famiglicidio: uccisione di tre o più membri della famiglia, tra cui un genitore;

infanticidio o figlicidio: intendendo con infanticidio “l’uccisione del figlio subito dopo la nascita” 24; con figlicidio “uccisione del figlio non neonato ma ancora bambino” 25.

Oltre all’impatto sociale, un’altra classificazione in base al numero di vittime coinvolte permette di distinguere l’omicidio singolo dall’omicidio multiplo26:

OMICIDI MULTIPLI omicida: Prevalentemente maschio Razza bianca Rari stati di ebbrezza da stupefacenti o alcool durante il delitto Comuni i disturbi mentali: - schizofrenia paranoidea - sadismo sessuale (torture, uccisione e mutilazione della vittima) vittima: Vittima di sesso femminile Vittima non conosciuta, scelta in base a certi “attributi simbolici” arma: Arma bianca, contundente, strangolamento Adattata da De Pasquali P., Il Criminal profiling

OMICIDIO SINGOLO omicida: Anche molte femmine Razza negra Comuni gli stati di intossicazione durante il delitto Solitamente sani di mente

vittima: Vittima di sesso maschile Vittima conosciuta o meno arma: Arma da fuoco

Tra gli omicidi multipli e a carattere di mostruosità quelli che destano da sempre maggiore interesse sono gli omicidi seriali. I serial killer sono stati ampiamente e dettagliatamente analizzati dall’FBI che con tale termine “definisce una particolare 23

P. De Pasquali, Figli che uccidono. Da Doretta Graneris a Erika e Omar, Rubettino, Catanzaro, 2002 G.Ponti – P. G. Fiorentini, L’infanticidio e il figlicidio, in Trattato di Criminologia, Medicina Criminologia e Psichiatria Forense, (a cura di) Ferracuti F., Vol. 7, Giuffrè, Milano, 1988, pag. 149 25 Ibidem 26 P. De Pasquali, op. cit. 24


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tipologia di omicidio plurimo caratterizzata dalla mancanza di un obiettivo che riconduca il crimine alle motivazioni che lo hanno originato e dall’aspetto relativo all’intervallo temporale che scandisce le singole azioni omicidiarie” 27. La distinzione proposta dall’FBI 28 prevede: ▪

double killer: assassini seriali che uccidono due vittime nello stesso tempo e in un solo luogo;

triple killer: assassini seriali che uccidono tre vittime nello stesso tempo e in un solo luogo;

mass murderer (assassino di massa): uccide almeno quattro vittime in un medesimo luogo e in uno stesso evento, non conosce le sue vittime, in quanto, sono scelte per lo più casualmente. “L’FBI inserisce l’omicidio di massa nella sottocategoria dell’Authority killing, definendolo come omicidio a scopo di rivendicazione contro l’autorità… Se invece di concentrare la nostra attenzione sull’attore, la rivolgiamo all’azione, potremmo allora dire che il mass murder è un tipo di delitto in cui l’autore uccide (o tenta di uccidere) più persone in uno stesso spazio temporale o fisico” 29.

spree killer (assassino compulsivo): uccide due vittime o più, in luoghi diversi ma adiacenti e in un lasso di tempo molto breve; tali crimini spesso hanno un’unica causa scatenante e sono tra loro concatenati. Il soggetto non conosce le sue vittime e lasciando molte tracce dietro il suo passaggio, tende ad essere catturato facilmente.

serial killer (assassino seriale): uccide almeno tre vittime, in eventi distinti, in luoghi separati e con un periodo di intervallo emotivo fra un omicidio e l’altro; in ciascun evento il soggetto può uccidere più di una vittima. Egli può colpire a caso o scegliere accuratamente le sue vittime e ritiene di non essere mai catturato. Può trasformarsi in spree Killer, se attaccato. Ama sfidare le forze dell’ordine.

27

R.Celebrini, Serial killer. Ipotesi di una griglia di indagine antropologica, in Rassegna italiana di criminologia, Anno XV, N. 3-4, Luglio-Dicembre 2004, Giuffrè, Milano, pag. 328 28 R.De Luca, Anatomia del serial killer. Nuove prospettive per un’analisi psico-socio-criminologica dell’omicidio seriale, Giuffrè, Milano, 1998, pag. 15 29 F.Bruno – M.Minicangeli, Ammazzo tutti. I mass murders italiani. Dadoretta Graneris a Erika e Omar, Nuovi Equilibri, Viterbo, 2004, pagg. 9 e segg.


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Omicidio

De Pasquali 30 identifica nella categoria del Pluriomicida (Multiple Killer) le seguenti tipologie di omicida seriale: 1. Killer professionisti, a pagamento, o sicari. Sono quelli che uccidono dietro compenso economico. Sono i mercenari dell’omicidio. 2. Killer affiliati ad organizzazioni criminali. Killer della mafia, della ‘ndrangheta, della Sacra corona riunita: uccidono per ordine dell’organizzazione. 3. Killer utilitaristici o situazionali. Uccidono, anche più volte, nel corso di altre azioni criminali tese al guadagno personale: possono uccidere per compiere più rapidamente la rapina, per aprirsi una via di fuga, per eliminare un testimone, o a scopo dimostrativo-intimidatorio. 4. Killer a motivazione ideologica. Uccidono spinti da ragioni religiose, patriottiche (guerra), o socio-politiche (guerriglia, atti terroristici). Ciò che differenzia i pluriomicidi dai serial killer è la possibilità di portare a termine la serie omicidiaria; quindi mentre i pluriomicidi se vogliono, possono smettere di uccidere, il serial killer non può smettere di uccidere e continuerà a farlo se ciò non gli verrà impedito da un fattore esterno alla sua volontà: l’arresto, la morte o la cura. In altre parole la serie omicidiaria posta in essere dal pluriomicida può essere interrotta dall’autore stesso, se lo vuole e questo avviene quando cade la motivazione: il killer prezzolato (gruppo 1) non uccide più se non è pagato; il killer affiliato alla criminalità organizzata (gruppo 2) smette di farlo se esce dall’organizzazione; i killer utilitaristici (gruppo 3) smettono di uccidere se acquisiscono un senso morale, cioè se comprendono che uccidere è male; i killer spinti da motivi ideologici (gruppo 4) non ammazzano più qualora finisca la guerra, o terminino i conflitti socio-economici, o per il cambiamento della scena politica.

30

P. De Pasquali, Serial killer, dispense lezione presso Master in Scienze Forensi (CriminologiaInvestigazione-Intelligence-Security) A.A. 2004-2005


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