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neo-Eubios 69 - Comunità energetich e reddito energetico regionale... Il risvolto sociale dell'energia nella legislazione
di Daniela Petrone
Premessa
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La Regione Puglia ha recentemente pubblicato due interessanti leggi regionali che forniscono una lettura del tema produzione energetica dal punto di vista sociale e sono da stimolo e riflessione per discutere sull’energia non solo per questioni tecnologiche ma anche di carattere sociale. Le due leggi regionali di recente emanazione riguardano l’istituzione delle comunità energetiche e del reddito energetico regionale vediamo in cosa consistono.
Le comunità energetiche
L’aspetto importante è che si possa parlare di comunità e quindi di collettività, di insieme di persone oltre l’individualismo parlando di energia. L’energia può diventare il mezzo per costruire le comunità e questa è forse la lettura più interessante della legge regionale. Condivisione e autoscambio dell’energia prodotta dalle fonti rinnovabili sono la chiave di lettura delle comunità energetiche. L’autoscambio energetico permetterebbe alle società di produrre energia e di scambiarla per soddisfare i propri bisogni personali e si realizza quindi mediante la nascita di comunità energetiche che rappresentano delle vere e proprie associazioni tra produttori di energia elettrica e consumatori della stessa. Lo scopo principale delle comunità energetiche è quello di soddisfare il proprio fabbisogno di energia auto-prodotta mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili che permettono di diminuire le spese e i costi connessi al consumo e avere un impatto positivo nell’ambiente. Si riportano “in toto” gli articoli 2 e 3 della Legge Regionale pugliese che definiscono le comunità energetici e le loro competenze:
Art. 2 Comunità energetiche
1. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell’energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all’esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell’energia a livello locale. A tal fine, la comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell’energia, attraverso l’impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.
2. L’obiettivo primario della comunità energetica è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l’immagazzinamento dell’energia prodotta, al fine di aumentare l’efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.
3. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.
4. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.
5. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente, predispone le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche e descrivono le modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle comunità e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro.
Art. 3 Competenze
1. Le comunità energetiche: a) possono stipulare convenzioni con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l’utilizzo delle reti di energia;
b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;
c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi energetici.
2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c), è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l’attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.
La legge regionale pugliese del 9 agosto 2019, n. 45
Prima della Puglia il Piemonte ha avviato e sperimentato l’istituzione di comunità energetiche. Il Piemonte ha lanciato un progetto di costituzione di un’ associazione all’interno della quale possa concretizzarsi l’autoscambio energetico in modo diretto tra utenti, siano essi enti pubblici, privati o cittadini. E con la prima Legge Regionale sulle comunità energetiche ha approfondito una serie di punti da rispettare per permettere l’autoscambio energetico. In pratica la norma definisce nei minimi particolari tutte le modalità di implementazione per quello che riguarda un sano e corretto scambio di energia che viene auto-prodotta all’interno di una comunità locale mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili. La Puglia, sulla base dell’esperienza già avviata in Piemonte, è tra le prime regioni italiane ad avere una legge in materia, in linea con quanto previsto dalla normativa europea che con la Direttiva ha previsto la promozione e lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile.
La legge prevede l’istituzione di comunità che hanno l’obiettivo di gestire un sistema energetico locale senza finalità di lucro. I Comuni dovranno farsi carico di proporre la costituzione della comunità energetica, attraverso la predisposizione di protocolli di intesa cui possono aderire su base volontaria soggetti pubblici e privati. Viene anche individuato un obiettivo di efficienza delle comunità energetiche: le stesse, in quanto produttrici di energia, mantengono la loro qualifica se annualmente la quota dell’energia prodotta destinata all’autoconsumo da parte dei membri è non minore del 70% del totale. Le comunità energetiche dovranno redigere un bilancio energetico e predisporre un documento strategico che individua le azioni che la comunità intende adottare ai fini dell’efficientamento e della riduzione dei consumi. Un documento che rappresenta anche uno strumento di valutazione delle azioni adottate dalle comunità. Grazie a questa proposta, che ha come fine quello di promuovere l’autoconsumo, il singolo utente, autoconsumatore di energia, potrà scegliere di condividere l’energia rinnovabile in eccesso, creando tanti piccoli poli di distribuzione tali da fare concorrenza ai grandi distributori nazionali. In questo modo, case, uffici e stabilimenti produttivi e fonti rinnovabili saranno connessi tra loro e in grado di gestire gli scambi e i flussi energetici. La Regione, tramite lo strumento del bando pubblico, provvederà a sostenere finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche, tenendo conto nell’erogazione dei contributi delle specificità del territorio di riferimento, in modo da favorire le aree svantaggiate.
Il Reddito energetico
Con il reddito energetico il risvolto sociale è di immediata comprensione e consiste nel dare l’opportunità a chi non potrebbe permetterselo di coprire una buona parte dei propri consumi energetici con fonti rinnovabili. Ridurre dunque le bollette elettriche delle famiglie in difficoltà economiche e sviluppare le energie rinnovabili. L’iniziativa della Regione Puglia giunge sulla scia di un progetto pilota analogo avviato dal Comune di Porto Torres (Sassari), l’anno scorso. Sarà la Regione, a farsi carico dell’acquisto dei pannelli e a mettere a disposizione a titolo di comodato impianti fotovoltaici in favore di utenti in condizioni di disagio socio-economico. Grazie all’autoconsumo dell’energia prodotta, le famiglie potranno abbattere i costi della bolletta elettrica.
Art. 2 Istituzione del Reddito energetico regionale
1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, è istituito il Reddito energetico regionale attraverso la previsione di interventi per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in favore di utenti in condizioni di disagio socioeconomico che si impegnano ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, il cui acquisto è incentivato dalla Regione attraverso la concessione di contributi.
2. Con l’istituzione del Reddito energetico regionale, la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi di pubblico interesse:
a) tutela dell’ambiente, grazie all’abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d’energia elettrica da fonti rinnovabili;
b) promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
c) sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d’energia da fonti rinnovabili.
La legge regionale pugliese del 9 agosto 2019, n. 42
La Puglia è la prima regione ad istituire il Reddito energetico regionale con l’obiettivo di favorire la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle utenze domestiche o condominiali. La legge prevede per il 2019 uno stanziamento di 5,6 milioni di euro a fondo perduto, da usare per installare impianti fotovoltaici, micro-eolici, anche con sistemi di accumulo, e solari termici in comodato d’uso sui tetti delle abitazioni di persone indigenti o di condomini.
Per quanto riguarda i criteri di selezione dei beneficiari: - per le utenze domestiche favoriti, in via prioritaria, i nuclei familiari in stato di indigenza, quelli più numerosi e le giovani coppie; - per le utenze condominiali previsti specifici punteggi sulla base, ad esempio, del numero di unità abitative ad uso residenziale presenti nel condominio.
Per diventare a tutti gli effetti operativa, bisognerà attendere la pubblicazione delle regole applicative da parte della stessa Regione Puglia. Tali regole stabiliranno nello specifico i criteri di selezione dei beneficiari. L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico o micro-eolico potrà essere autoconsumata dai beneficiari nell’ambito delle normali regole dello Scambio sul Posto, amministrato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) impegnandosi a cedere alla Regione eventuali proventi derivanti dall’immissione in rete dell’energia rinnovabile non immediatamente utilizzata e ceduta alla rete e in eccesso rispetto a quella prelevata. Eventuali crediti non finiranno quindi nelle tasche dei titolari dell’utenza, bensì in un fondo regionale, al quale la Regione stessa attingerà per finanziare nuovi impianti e promuovere ulteriormente le energie verdi. Tutte le spese per l’acquisto, installazione, allaccio, manutenzione straordinaria, assicurazione e telecontrollo degli impianti saranno a carico della Regione, che procederà tramite bandi pubblici alla selezione dei beneficiari. Nessun onere quindi per i percettori del reddito energetico, ad eccezione delle spese di manutenzione ordinaria, dell’eventuale facoltà di riscatto e di eventuali obblighi risarcitori in caso di inottemperanza o decadenza dal beneficio, se i beneficiari alieneranno o dismetteranno l’impianto prima di 20 anni. La norma prevede inoltre dei bonus a favore degli utenti che useranno i fondi per rimuovere l’amianto dai tetti.