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neo-Eubios 69 - Requisiti acustici passivi degli edifici in provincia di Trento: situazioni tecnico/normativa attuale e prospettive future

di Alberto Piffer

Riassunto:

la realtà relativa ai Requisiti Acustici Passivi (RAP) della Provincia Autonoma di Trento rappresenta un’anomalia nel contesto normativo nazionale. La Provincia di Trento è stata tra le prime a legiferare in materia (1991), ma è poi venuto a mancare l’aggiornamento delle ormai superate norme, lasciando una situazione paradossale di “ipo-protezione” degli edifici. Attraverso questo contributo si vuole fare chiarezza sullo stato attuale della normativa nazionale e provinciale sui requisiti acustici passivi degli edifici ad oggi in vigore, valutando quale sia il grado di soddisfacimento dei parametri normativi da parte degli edifici realizzati sul territorio della Provincia di Trento sulla base di un campione di circa 900 verifiche effettuate dallo scrivente su elementi di strutture edili nuove o oggetto di ristrutturazione nel periodo dal 2007 ad oggi.

Quadro normativo attuale:

Elenco delle norme nazionali in materia di inquinamento acustico:

• Legge Quadro n 447 del 26 ottobre 1995;

• D.P.C.M. 5 dicembre 1997: determinazione dei requisiti acustici degli edifici;

• Decreto del 16 marzo 1998: tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico;

• Legge Comunitaria 2008 del 7 luglio 2009, n. 88: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee;

• Legge comunitaria 2009 n.96 del 4 giugno 2010, art. 15: Modifiche all’articolo 11 della legge n.88 del 7 luglio 2009;

• DM 24 dicembre 2015 e seguenti aggiornamenti (DM 11 gennaio 2017 e DM 11 ottobre 2017) contenente le indicazioni relative ai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;

• D.Lgs. del 17 febbraio 2017 n. 42: disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.

Elenco delle norme Provinciali in vigore:

• Legge Provinciale 18 marzo 1991, n. 6 - Art. 18;

• D.P.G.P. 4 agosto 1992, n.12-65/Leg. – regolamento di attuazione della L.P. 6/91;

• Legge Provinciale del 11 settembre 1998 n. 10 - Art. 60 – Misure collegate all’assestamento di bilancio;

• D.P.G.P. 26 novembre 1998, n 38-110/Leg. – Art. 13 – norme di applicazione della L.P. 11 settembre 1998, n. 10;

• D.P.G.P. del 2 febbraio 2018 n 141 - Prime disposizioni attuative delle norme provinciali di tutela ambientale in materia di applicazione dei criteri ambientali minimi ai contratti pubblici.

La normativa locale:

La Provincia Autonoma di Trento, tra le prime in Italia, tra il 1991 e il 1992 ha legiferato in tema di inquinamento acustico e di protezione acustica degli edifici. L’art. 18 della L.P. 6/91 prevedeva già al tempo quanto segue:

1. Tutti i nuovi edifici, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di edifici esistenti devono essere progettati ed eseguiti secondo le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione.

2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici…. La relazione, redatta da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione, illustra gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate per l’insonorizzazione e l’isolamento acustico. Tale relazione costituisce parte integrante degli elaborati da allegare alla domanda di concessione edilizia.

3. Il sindaco, in sede di rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, verifica, nei modi previsti dal regolamento di esecuzione, la conformità delle opere alle disposizioni di legge e alla relazione depositata con la domanda di concessione edilizia.

I limiti previsti dal regolamento di esecuzione (D.P.G.P. 4 agosto 1992) prevedevano il confronto dei valori di isolamento acustico normalizzato Dn e dei livelli di rumore di calpestio normalizzato Ln (determinati in opera ed espressi entrambi in valori riferiti alle frequenze in banda da 1/1 ottava), con le curve di riferimento (figura 1) specifiche per le differenti tipologie di edifici considerati (per gli edifici residenziali la curva di riferimento è la n.1). Ai valori limite da verificare in opera, tuttavia, il legislatore provinciale ha tolto la valenza di parametro di riferimento, e quindi di valore limite, declassandoli a semplici “valori orientativi” in attesa di una norma attuativa specifica che, ad oggi, non è ancora stata emanata (rif. art. 21 comma 2 D.P.G.P. 4 agosto 1992, n.12-65/Leg e Circolare dell’Assessore al territorio, ambiente e foreste della P.A.T. di data 22 marzo 1993 prot. n. 515/93 ASP). È probabile che tale norma fosse troppo in anticipo sui tempi e che, oltre all’impatto psicologico / economico sulla mentalità notoriamente piuttosto tradizionale del settore edile locale, abbia pesato anche la difficoltà tecnica nelle verifiche in opera, data la quasi totale assenza di tecnici con esperienza in acustica. Come conseguenza, per tutto il periodo dal 1992 al 1998, anno di entrata in vigore del DPCM 5.12.97, i progettisti si sono limitati a produrre “relazioni acustiche” riportanti il solo rispetto del potere fonoisolante R a 500 Hz, certificato in laboratorio, dei diversi elementi costruttivi, di cui alla tabella contenuta al punto 8) dell’allegato D di seguito riportata.

Tabella allegato D, punto 8 - D.P.G.P. 4 agosto 1992, n.12-65/Leg Requisiti di accettabilità da determinare in laboratorio (potere fonoisolante R a 500 Hz)

• Strutture divisorie interne ≥ 40 dB

• Infissi verso l’esterno ≥ 25 dB

• Griglie e prese d’aria verso l’esterno ≥ 20 dB

• Strutture divisorie interne orizzontali ≥ 42 dB

• Strutture divisorie esterne verticali senza serramento ≥ 45 dB

• Struttura divisorie verticali con serramento ≥ 35 dB

Figura 1

Dopo l’entrata in vigore del DPCM 5.12.97, il legislatore provinciale ha deciso di mantenere in vita il solo articolo 18 della Legge Provinciale relativo ai RAP, con la L.P. 11 settembre 1998 – Art. 60 e il D.P.G.P 26 novembre 1998 – Art 13, confermando la scelta di mantenere come unico riferimento tecnico, la tabella contenuta al punto 8) dell’allegato D del regolamento di esecuzione. La motivazione ufficiale di tale scelta starebbe negli errori (o presunti tali) contenuti nel testo del DPCM 5.12.97 [1] e pertanto l’ente pubblico è rimasto inutilmente in attesa di un aggiornamento normativo nazionale. Le modalità della progettazione acustica in edilizia è proseguita quindi “sotto traccia” e senza alcuna variazione fino al periodo 2006 – 2008 quando, a fronte delle prime sentenze relative alle carenze di isolamento acustico, anche in provincia di Trento si è iniziato a dibattere sull’argomento.

Confronto con i limiti nazionali

I parametri di riferimento previsti dalla norma provinciale risultano evidentemente meno restrittivi dei già blandi limiti nazionali… Ovviamente nella pratica, nessuno o quasi, ha mai progettato puntando al mero rispetto di tali parametri. Tuttavia questi riferimenti normativi hanno fornito l’appiglio a costruttori e progettisti nei molti contenziosi aperti negli ultimi 15 anni.

Come si evince dal seguente estratto del modello di domanda per il rilascio del permesso a costruire del Comune di Trento, dal punto di vista formale, viene richiesta la presentazione della relazione acustica ai sensi della sola L.P. 6/91. Conseguentemente, progettista e costruttore ritengono di aver adempiuto correttamente agli obblighi normativi locali anche laddove le lamentele e le successive verifiche in opera dimostrano le scarse prestazioni acustiche degli elementi. In decine di casi l’ultima parola è stata emessa dal giudice con interpretazioni a volte discordanti. Ne citiamo alcune di particolare rilevanza:

• Sentenza 2013 – R.G. 465/10 – Tribunale di Trento: il G.I. ritiene che la norma provinciale abbia prevalenza su quella statale in quanto la Provincia Autonoma di Trento ha “..competenza primaria in materia urbanistica.”

• Sentenza 580/13 del 14 giugno 2013 – Tribunale di Trento: sono considerati applicabili i soli limiti provinciali in quanto il giudice non ritiene recepiti i disposti nazionali, comunque ritenuti sospesi dalla legge comunitaria 2009.

• Sentenza del 20 giugno 2014 – R.G. 1591/2011 - Tribunale di Rovereto: vengono presi a riferimento i parametri nazionali in quanto il giudice ha ritenuto che in tema di tutela dell’ambiente, la normativa statale sia prevalente rispetto a quella provinciale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

Estratto modello permesso a costruire – Comune di Trento

• Sentenza del 6 febbraio 2014 – R.G. 604/2011 – Tribunale di Rovereto: i parametri provinciali vengono considerati validi per la definizione delle caratteristiche dei materiali (prestazioni di laboratorio) ma i valori nazionali vengono riconosciuti come “..unico riferimento normativo esistente, per una valutazione di conformità dell’isolamento acustico in opera…”.

• Sentenza 334 del 15/04/2019 – Tribunale di Trento. In questo caso il G.I. considera validi i soli limiti nazionali del DPCM 5.12.97 senza nemmeno prendere in considerazione la normativa provinciale.

Come si evince dalla sintesi delle sentenze, il panorama è piuttosto variegato e confuso. Col passare degli anni l’orientamento prevalente dei giudici è stato quello di considerare validi i limiti nazionali ma spesso con un certo margine di incertezza interpretativa. Vero è che le pubbliche amministrazioni locali continuano a tutt’oggi a richiedere ai progettisti la sola relazione acustica ai sensi della Legge Provinciale 6/91, creando un evidente contrasto tra le prestazioni di progetto e quelle attese in opera. Si tratta tuttavia di un problema più formale che pratico dal momento che oramai la maggior parte dei progettisti progetta, consapevolmente o non, strutture con prestazioni orientate più ai valori nazionali che non a quelli provinciali. Da questo punto di vista è interessante vedere come sono variate nell’ultimo decennio le prestazioni medie degli interventi edilizi trentini. Il grafico 1 mostra l’andamento progressivo nel tempo dei risultati delle prove in opera, espressi come differenza tra valore misurato e limite previsto. La linea di tendenza (rossa) evidenzia l’andamento di progressivo miglioramento delle prestazioni acustiche, con un numero via via sempre minore di casi di non conformità e un numero sempre maggiore di prestazioni positive, migliori anche di 20 – 30 dB rispetto al limite (nel caso del calpestio).

Grafico 1

Grafico 2

Grafico 3

I grafici 2 e 3 riportano rispettivamente le distribuzioni statistiche relative a due blocchi temporali successivi (dal 2007 al 2012 e dal 2013 ad oggi). Anche in questo caso si evidenzia come la prestazione media sia aumentata di 4.7 dB nel periodo considerato. Fermo restando l’incerto e opinabile quadro normativo locale, la qualità acustica relativa alle costruzioni in provincia di Trento ha certamente fatto sensibili progressi. I fattori che hanno determinato questo passo in avanti sono, a giudizio dello scrivente, i seguenti:

• La maggior attenzione costruttiva legata all’efficienza energetica;

• La spinta delle numerose cause civili sorte tra il 2007 e il 2013;

• La selezione portata dalla “crisi” che in parte ha premiato le imprese con un prodotto di miglior qualità;

• La maggior consapevolezza dei progettisti, in parte dovuta anche al maggior numero di corsi di formazione in acustica organizzati dai vari enti;

• La progressiva introduzione nel gruppo di progettazione e direzione lavori della figura del Tecnico Acustico.

Conclusioni:

Le prospettive future non vedono all’orizzonte ancora nessuna norma locale che possa mettere definitivamente la parola fine all’anomalia legislativa Trentina. L’opinione dello scrivente è che si stia attendendo il riordino completo della normativa acustica nazionale e del tanto atteso nuovo decreto sui requisiti acustici passivi, atteso oramai da oltre 10 anni… L’unica novità normativa recente è rappresentata dall’introduzione del Criteri Ambientali Minimi che, almeno per quanto riguarda gli edifici pubblici, fornisce dei riferimenti prestazionali precisi. La Provincia Autonoma di Trento, con la Delibera della Giunta Provinciale n. 141 del 2 febbraio 2018, ha posticipato al 31 dicembre 2019 l’applicazione dei CAM con l’esclusione però, fra gli altri, del punto 2.3.5.6 – Comfort acustico – che risulta quindi in vigore anche sul territorio Trentino.

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