La mia CASA dolce casa, SPECIALE INCENTIVI FISCALI_ Settegiorni

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CASA

La mia

Anno II | Numero 1 Marzo 2021

dolce casa

Inserto omaggio allegato al numero odierno di Settegiorni

SPECIALE INCENTIVI FISCALI

Bonus 110%

tutte le novità e le conferme del 2021

Cessione del credito cosa chiedere alla tua banca

Ecobonus e Sismabonus il dettaglio della documentazione richiesta

Altri bonus

affitto, mobili, idrico, verde, tecnologia e tanto altro


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La mia CASA dolce casa

sommario

SPECIALE INCENTIVI

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BONUS VERDE

SCONTO DEL 36% PER LA REALIZZAZIONE DI GIARDINI

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BONUS IDRICO

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NOVITÀ E CONFERME BONUS 2021 LE AGEVOLAZIONI SULLA CASA E QUELLE PER LA FAMIGLIA

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CHI PUÒ ACCCEDERE AI BONUS

BONUS CASA

RECUPERARE IL PATRIMONIO EDILIZIO COSTA LA METÀ

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ECOBONUS

COME FUNZIONA L’INCENTIVO

LE REGOLE

PER ACCEDERE ALL’ECOBONUS

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BONUS FACCIATE

SCONTO DEL 90% PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2020 E 2021

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SISMABONUS

PER METTERE IN SICUREZZA GLI EDIFICI

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SUPERBONUS 110%

PER CASE PIÙ EFFICIENTI E SICURE

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CESSIONE O SCONTO, LE NOVITÀ PER FRUIRE IMMEDIATAMENTE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

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BONUS MOBILI

LA LEGGE DI BILANCIO PORTA A 16.000 EURO IL LIMITE DI SPESA

FINO A 1.000 EURO PER CAMBIARE SANITARI E RUBINETTI

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BONUS ACQUA POTABILE

L’INCENTIVO CHE MIRA AD ABBATTERE L’UTILIZZO DI PLASTICA

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BONUS AFFITTI

LO SCONTO È RIVOLTO AL PROPRIETARIO

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SMARTPHONE, TV, VISTA… E C’È ANCHE IL BONUS ANIMALI DOMESTICI

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CAPPOTTO TERMICO INTERVENTO CHE FAVORISCE IL BENESSERE IN CASA

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CONTO TERMICO INCENTIVO CHE MIGLIORA L’EFFICIENZA ENERGETICA

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CALDAIE A CONDENSAZIONE PER DARE UN TAGLIO ALLA BOLLETTA

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GEOTERMIA E FOTOVOLTAICO PRODURRE CALORE DA FONTI RINNOVABILI CONVIENE

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BONUS SOCIALI

GLI SCONTI PER LE FAMIGLIE SI RINNOVANO AUTOMATICAMENTE

Editore: Dmedia Group spa Via Campi 29/L | Merate (LC) | Finito di stampare: Marzo 2021 Stampa: Tiber Srl - Via Volta 179 | 25124 | Brescia (BS) Pubblicità: Publi iN - Via Campi 29/L | Merate (LC) - 039.99891 Inserto omaggio alle testate Netweek

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La mia CASA dolce casa SPECIALE INCENTIVI

NOVITÀ E CONFERME 2021

Bonus Le agevolazioni sulla casa e quelle per la famiglia fondamentali per la ripresa

È

Bonus verde, Bonus mobili, Bonus idrico

più che mai l’anno degli incentivi fiscali per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. L’estensione del meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura, finalmente, permette a una platea di contribuenti molto più ampia che in passato di usufruire subito di Bonus casa, Ecobonus, Bonus facciate, Sismabonus, bonus colonnine ricarica elettrica e Superbonus 110%, senza dover spalmare le detrazioni in più anni. Un’opportunità vantaggiosa soprattutto per i soggetti privi di adeguata capienza fiscale.

Sempre legati alla casa, sono confermati per il 2021 il Bonus verde e il Bonus mobili: per quest’ultimo il massimale di spesa è stato elevato a 16.000 euro. Inoltre, è stato introdotto il nuovo Bonus idrico, per la sostituzione dei rubinetti di casa con altri di ultima generazione, che razionalizzano i consumi.

I bonus per la famiglia

Bonus smartphone, bonus smart tv, agevolazioni per l’acquisto di occhiali o lenti da vista, bonus affitti e vari bonus sociali (acqua, gas e luce) possono dare una mano a chi sta affrontando un momento di difficoltà a causa della pandemia. Numerose, infine, sono anche le iniziative per incentivare le nascite e favorire il percorso scolastico dei ragazzi. Bonus mamma, bonus bebè, bonus asilo nido, esenzione dalle tasse scolastiche e altri bonus, tutti agganciati all’ISEE, possono sostenere le famiglie dalla nascita dei figli fino all’università.

La detrazione maggiorata al 110%

Con l’introduzione, lo scorso mese di agosto, del Superbonus 110% il Governo ha inteso offrire una nuova opportunità ai proprietari di immobili che ora, a patto di conseguire un miglioramento dell’efficienza energetica di almeno due classi, o l’adeguamento sismico, possono riqualificare i propri fabbricati a costo quasi zero.

INCENTIVI PER LA CASA - Bonus Casa per la ristrutturazione - Ecobonus per la riqualificazione energetica - Sismabonus

50% 50-65% dal 50% all’80%

- Superbonus ecobonus e sismabonus maggiorati

110%

- Bonus verde

36%

- Bonus facciate

90%

- Bonus mobili

50%

- Bonus idrico

50%

Altri bonus 2021 - Auto non inquinanti - Bonus sociali

- Bonus affitti - Famiglia e figli

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AGEVOLAZIONI FISCALI 2021 PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

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La mia CASA dolce casa

CHI PUÒ accedere AI BONUS I SPECIALE INCENTIVI

tre principali Bonus sono rivolti a fasce di contribuenti non sempre coincidenti. Vediamo, caso per caso, chi può aver diritto agli incentivi.

Chi può accedere al Bonus casa?

Possono usufruire della detrazione fiscale denominata “Bonus casa” tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato ovvero: • il proprietario o il nudo proprietario; • Il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), il locatario e il comodatario; • i soci di cooperative divise e indivise; • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce; • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

• Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; • Il contribuente che finanzia la realizzazione dell’intervento mediante un contratto di leasing. La detrazione spetta al contribuente stesso e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing; Hanno diritto ad entrambe le detrazioni purché ne sostengano le spese e siano a loro intestati bonifici e fatture anche: • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado); • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; • il componente dell’unione civile; • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

E all’Ecobonus?

La detrazione spetta a tutti coloro che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile e sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o all’Ires (imposta sul reddito delle società). Nel dettaglio abbiamo: • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni. Tra le persone fisiche ammessi anche i titolari di un diritto reale godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie), i condòmini per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato; • i contribuenti con redditi d’impresa, quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale; • le associazioni tra professionisti; • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP);

Superbonus 110%

In questo caso la maxi-agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti: • Condomini anche giuridicamente non costituiti composti da almeno due unità; • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni; • Istituti Autonomi Case Popolari ed enti aventi le stese finalità sociali; • Coop. di abitazione a proprietà indivisa; • Onlus; • Associazioni e società sportive dilettantistiche solo per lavori su immobili adibiti a spogliatoi.

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• AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI • REVISIONI CONDOMINIALI • CED • CAAF • CAMERA DI MEDIAZIONE NAZIONALE SUPERBONUS SPIEGATO FACILE Il Superbonus trova attuazione con il D.L. Rilancio 34/2020. Le detrazioni spettanti si dividono in interventi trainanti ed interventi trainati Gli interventi trainanti riguardano: A) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali, inclinate che interessano l’involucro dell’edificio; B) interventi sulle parti comuni degli edifici, edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di un accesso autonomo dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Gli interventi trainati sono: degli altri interventi di efficienza energetica a condizione che siano stati eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti e assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. • finestre e infissi; • schermature solari • solare termico • Caldaie a condensazione e sistema di distribuzione • Pompe di calore • Mcrogeneratori • Impianti di biomasse Per quanto riguarda gli interventi di isolamento termico delle superfici opache su edifici in condominio la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio si compone. Ad esempio se l’edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.La spesa andrà ripartita secondo il criterio millesimale o il diverso criterio applicabile. Il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Da un punto di vista soggettivo, la platea dei beneficiari del Superbonus al 110% è davvero ampia. Per la precisione, il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: • condomìni; • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile

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oggetto dell’intervento; - Istituti autonomi case popolari (Iacp) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”; • cooperative di abitazione a proprietà indivisa; • Onlus e associazioni di volontariato; • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, si può scegliere alternativamente: • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. La cessione può essere disposta - in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; - di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); • di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. La responsabilità dei fornitori e dei soggetti cessionari, allorquando si preferisce, in luogo della fruizione della detrazione fiscale, lo sconto in fattura o la cessione del credito.è data solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito d’imposta ricevuto, andando dunque incontro alle normali sanzioni previste per violazioni di questo tipo. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni .La sanzione sarà pari al trenta per cento del credito utilizzato; mentre, nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi

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BONUS

La mia CASA dolce casa SPECIALE INCENTIVI

Casa

BUONO A SAPERSI NON SOLO RISTRUTTURAZIONE: GLI ALTRI INTERVENTI AMMESSI ALL’INCENTIVO

Recuperare il patrimonio edilizio per tutto il 2021 costa la metà

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utti gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente, fino al 31 dicembre 2021 possono beneficiare di un’agevolazione che consiste in una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute. L’importo massimo di spesa ammessa al beneficio è pari a 96.000 euro per ogni singola unità abitativa da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (l’agevolazione può essere immediata attraverso il meccanismo di cessione del credito o dello sconto in fattura). Per fruire della detrazione le opere edilizie devono essere effettuate su fabbricati esistenti, cioè iscritti al catasto (o con richiesta di accatastamento in corso) prima dell’inizio dei lavori. E’ inoltre necessario prima dell’inizio dei lavori inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, la notifica preliminare con raccomandata A.R., fatta eccezione dei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non ne prevedono l’obbligo. È altresì richiesto di pagare le spese detraibili tramite bonifico “parlante” bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Sono compresi nel beneficio gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) e sulle loro pertinenze. I lavori di manutenzione ordinaria rientrano tra gli interventi agevolabili a condizione che riguardino le “parti comuni” di edifici condominiali a destinazione residenziale e la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla propria quota millesimale. Questa agevolazione esiste da anni, ma molti rinunciano a essa perché non pagano abbastanza tasse per poter applicare le detrazioni. Grazie alla cessione del credito o sconto immediato in fattura, anche questi soggetti ora possono sfruttare la detrazione.

La detrazione è ammessa anche per altri lavori, come: gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali; i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche; la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per i portatori di handicap gravi; gli interventi di bonifica dall’amianto e l’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici; gli interventi antieffrazione; la cablatura degli edifici; il contenimento dell’inquinamento acustico; il conseguimento di risparmi energetici; l’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici; la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. E’ prevista inoltre la possibilità di far rientrare nell’agevolazione le spese per l’acquisto di appartamenti ristrutturati dalle imprese di costruzioni. Ammessi alla detrazione anche le spese di progettazione, gli oneri concessori e altro.

PER ACCEDERE AL BONUS CASA 1 Il fabbricato deve essere esistente e accatastato 2 Il beneficiario deve essere una persona fisica 3 Sugli edifici unifamiliari sono ammessi interventi dalla manutenzione straordinaria alla ristrutturazione edilizia 4 In edifici condominiali è ammessa anche la manutenzione ordinaria sulle parti comuni 5 Pagamento con bonifico parlante bancario o postale

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La mia CASA dolce casa

Ecobonus

SPECIALE INCENTIVI

Come funziona l’incentivo per la riqualificazione energetica

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a Legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale. La detrazione, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo o con sconto immediato grazie alla Cessione del credito o sconto in fattura, è pari al 65% delle spese sostenute per i seguenti interventi: • riqualificazione energetica di edifici esistenti fino a un valore massimo della detrazione fiscale di 100.000 euro; • gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (muri), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati precisi requisiti di trasmittanza termica; • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universi-

tà. Il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti con limite di spesa 30.000 euro. Attenzione: non è agevolabile l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti (con l’eccezione dell’installazione dei generatori alimentati a biomassa); sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (valore massimo detrazione, 30.000 euro); sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria nel rispetto di particolari parametri e limiti; acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 (il risparmio di energia deve essere almeno del 20%); • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Per questi interventi non è previsto un limite massimo di detrazione.

Dal 1° gennaio 2018, la detrazione è ridotta al 50% per i seguenti interventi: • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; • per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari. Riconosciuta una detrazione nella misura massima di 60.000 euro; • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Il valore massimo della detrazione è di 30.000 euro; • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (pellets, truciolato etc.), fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

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LE REGOLE PER ACCEDERE ALL’ECOBONUS COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ALL’ENEA Entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione energetica devono essere trasmessi all’Enea, per via telematica tramite l’applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) e la scheda informativa degli interventi (Allegato E o F al “Decreto Edifici”).

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er poter usufruire della detrazione Ecobonus del 50%-65% l’edificio interessato deve essere “esistente”, ovvero regolarmente accatastato o con richiesta di accatastamento in corso. Non sono agevolabili le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. Per alcune tipologie di intervento è necessario anche che l’immobile oggetto dei lavori sia già dotato di impianto di riscaldamento. Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato di ultima generazione. Inoltre, caso di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento volumetrico, la detrazione fiscale spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. Se vengono realizzati

più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi. Per beneficiare dell’agevolazione fiscale rinnovata dal Governo anche per quest’anno, infine, sono necessari i seguenti documenti: • Asseverazione redatta da un tecnico abilitato nella quale si dichiara che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti; • Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali. L’attestato deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori; • Scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007).

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La mia CASA dolce casa SPECIALE INCENTIVI

PERSONE, IMPRESE, PARTITE IVA

CHI PUÒ RICHIEDERLO Il Bonus facciate può essere richiesto sia dalle persone fisiche residenti sul territorio nazionale, sia dai non residenti. Possono richiederlo anche i titolari di reddito d’impresa per gli immobili detenuti a qualsiasi titolo e indipendentemente dalla loro destinazione o classificazione. Ammessi alla detrazione anche i lavoratori autonomi, gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e coloro che fanno reddito d’impresa.

RI M CA IS

BONUS

facciate

Sconto del 90% per le spese sostenute nel 2020 e 2021

principale del fabbricato, sia su tutto il perimetro esterno. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Beneficiano della detrazione anche i lavori su grondaie, pluviali, parapetti e cornici. Il bonus non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”. Se i lavori di rifacimento della facciata riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al Decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla Tabella 2 allegata al Decreto Mise 11 marzo 2008. Per usufruire dell’agevolazione è indispensabile che il beneficiario al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese detenga l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o sia titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie). In alternativa può detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato ed essere in possesso dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell’unità immobiliare. Fonte: Bonus facciate - Agenzia delle Entrate

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l “Bonus facciate” è una detrazione del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici esistenti appartenenti a qualsiasi categoria catastale (con qualche rara eccezione). Gli immobili devono essere ricompresi nelle zone A (parti del territorio con agglomerati a carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale) e nelle zone B o a queste assimilabili in base alle normative regionali e ai regolamenti edilizi comunali. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione. Anche questa detrazione può essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo, ma in caso di cessione del credito ad altri soggetti o sconto in fattura il vantaggio economico è immediato. Nello specifico sono incentivati gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna delle strutture opache della facciata, gli interventi su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura e gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. L’agevolazione riguarda in pratica tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e

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Sisma BONUS

SPECIALE INCENTIVI

APPROFONDIMENTO DETRAZIONI MAGGIORATE E CESSIONE DEL CREDITO

Per mettere in sicurezza gli edifici che ricadono nelle zone a rischio

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l “Sisma Bonus” permette di detrarre dalle tasse le spese sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. La detrazione può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto sull’abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive (unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, producono beni e servizi, commerciali o non commerciali). Gli edifici devono ricadere nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3). Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi fabbricati. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguite sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi: • quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute • se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute. Quando si usufruisce delle detrazioni maggiorate del 70% e dell’80% è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo.

Quando gli interventi di riduzione del rischio sismico sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano rispettivamente nella misura del 75% (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85% in base all’entità del miglioramento della classe di rischio e sono calcolate su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. Dal 2018, infine, quando si realizzano interventi sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica si può usufruire di una detrazione pari all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore o nella misura dell’85% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va applicata su un ammontare di spese non superiore ad euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. I beneficiari delle agevolazioni possono anche optare per la cessione del credito alle imprese esecutrici dei lavori o soggetti privati diversi, compresi gli istituti di credito e altri intermediari, che hanno facoltà di cederlo a propria volta.

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SUPERBONUS

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l Superbonus 110% (legge n. 77/2020 ) è riservato a chi realizza entro il 30 giugno 2022 specifici interventi in ambito di efficienza energetica o di riduzione del rischio sismico. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti comuni degli edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti situate all’interno di edifici plurifamiliari e sulle singole unità immobiliari. Sono escluse dalla misura le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non aperte al pubblico. Per i lavori condominiali o sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e possedute da un unico proprietario o in comproprietà, sono concessi ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) a condizione che entro il 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo. Il Superbonus prevede un’aliquota di detrazione del 110% da dividere in 5 anni, nel limite massimo di predefiniti valori di detrazione variabili in funzione della grandezza dell’edificio e della tipologia di intervento. Il beneficiario della detrazione ha la possibilità accedere direttamente a essa, oppure di ricevere dal soggetto che realizza gli interventi uno sconto in fattura fino al 110% dell’importo dei lavori sostenuti. Infine, può cedere il credito a un soggetto terzo, compreso

SOGGETTI AMMESSI AL SUPERBONUS Possono accedere al Superbonus i seguenti soggetti: • condomini • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni • Istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti di “in house providing” • cooperative di abitazione a proprietà indivisa • Onlus, associazioni di volontariato e di promozione sociale • associazioni e società sportive dilettantistiche solo per lavori su immobili adibiti a spogliatoi. • I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

un istituto finanziario o assicurativo. Gli interventi di efficienza energetica devono garantire la riduzione di due classi energetiche rispetto alla situazione ante intervento oppure, se impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta (Serve l’Attestato di Prestazione Energetica prima e dopo i lavori). Per ottenere il Superbonus occorre effettuare almeno uno dei cosiddetti interventi “trainanti o principali”: • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interes-

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sano l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (cappotto termico); • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; • interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013. Una volta effettuato uno di questi interventi è possibile “trainare” tutti gli altri lavori necessari al conseguimento del doppio salto di classe energetica inclusi nell’Ecobonus classico, compresa l’installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine per la ricarica di auto elettriche, e nel Sismabonus. L’intera pratica deve essere sottoposta a un commercialista che rilascia il visto di conformità.

INTERVENTI TRAINANTI 110% Per accedere al Superbonus 110%, oltre al doppio salto di classe energetica attestato da un APE, occorre effettuare almeno uno dei cosiddetti interventi trainanti. 1 - Realizzazione del cappotto termico su almeno il 25% dell’involucro dell’edificio nel rispetto di determinati requisiti di trasmittanza e dei Criteri Ambientali Minimi (tetto di spesa 50.000 euro per unità unifamiliari, 40.000 euro per ogni unità immobiliare in edifici da 2 a 8 unità immobiliari stesse, 30.000 per ogni unità immobiliare in edifici con più di 8 unità immobiliari). 2 - Sostituzione degli impianti centralizzati di climatizzazione invernale nei condomini con generatori di calore a condensazione (classe A), a pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche, apparecchi ibridi, sistemi di microcogenerazione che inducano un risparmio pari ad almeno il 20%, collettori solari. 3 - Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari di edifici plurifamiliari con tecnologie analoghe a quelle indicate per i condomini. Nelle aree non metanizzate, tuttavia, è possibile installare caldaie a biomassa con prestazioni emissive per la classe 5 stelle. 4 – Interventi di riduzione del rischio sismico. Attenzione, nel caso di di cessione del credito a un’assicurazione ed eventuale stipula di polizza contro il rischio di eventi calamitosi la detrazione spetta nella misura del 90%. Limite di spesa massimo per unità immobiliare, 96.000 euro.

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Cessione SPECIALE INCENTIVI

CONSIGLI IN CONDOMINIO LA SCELTA È LIBERA: SI PUÒ SCEGLIERE ANCHE PER LO SCONTO IN FATTURA PARZIALE

O SCONTO, LE NOVITÀ

Se più persone hanno diritto alla detrazione per la spesa sostenuta, possono decidere ognuna in totale autonomia sull’utilizzo della stessa. Pertanto, anche in caso di interventi condominiali, non deve esser necessariamente il condominio che opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ogni condomino può decidere per sé. Il condomino che decide di cedere la propria detrazione fiscale lo deve comunicare all’amministratore, se la cessione non è già indicata nel verbale di assemblea, e fornirgli tutti i dati dell’operazione di cessione. Nei condomini per i quali non vi è l’obbligo di nomina dell’amministratore (art. 1129 c.c.), il condomino che intende effettuare la cessione dovrà comunicare questa scelta al condomino delegato a svolgere tali adempimenti. E’ anche possibile richiedere sconti parziali. Una parte dell’importo previsto per gli interventi, così facendo, viene scontata direttamente in fattura dal fornitore, mentre l’altra parte può essere portata in detrazione direttamente dal contribuente che intascherà così almeno una quota del 10% eccedente previsto dal Superbonus. Solo nel caso in cui si porti la somma in detrazione, il pagamento deve essere effettuato con bonifico parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dello sconto fiscale e la partita IVA o il codice fiscale del soggetto al cui favore si effettua il bonifico. Grazie alla cessione del credito o allo sconto in fattura anche i soggetti incapienti, che non pagano tasse a sufficienza per assorbire le detrazioni fiscali annuali, possono finalmente accedere agli incentivi fiscali per la casa più importanti.

Per fruire immediatamente delle agevolazioni fiscali

S

econdo quanto previsto dall’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), i soggetti che dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 sostengono spese per interventi di: • efficienza energetica e installazione di impianti fotovoltaici (Ecobonus ordinario); • misure antisismiche (Sismabonus ordinario); • recupero patrimonio edilizio (Bonus casa); • recupero o restauro facciate (Bonus facciate); • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; • Superbonus 110% per specifici interventi in ambito efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici; possono optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante sia per lo sconto in fattura applicato direttamente dal fornitore pari al massimo dell’importo da pagare (il fornitore può a propria volta utilizzare la detrazione ottenuta sotto forma di credito d’imposta oppure cederla a intermediari finanziari o istituti di credito), sia per la cessione del credito. Quest’ultima prevede di “trasformare” la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente agli stessi fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, oppure ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Questi potranno scegliere se utilizzarlo in compensazione delle imposte dovute con lo stesso numero di rate che prevede la detrazione originaria oppure se cederlo a loro volta.

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À BONUS

Mobili

La Legge di bilancio porta a 16.000 euro il limite di spesa

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a Legge di Bilancio 2021 ha confermato anche per quest’anno l’agevolazione per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici in classe A+ e A (per i forni) usufruendo degli sconti fiscali nella misura del 50% fino al limite di spesa di 16.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo tra gli aventi diritto. È possibile usufruire di questa detrazione solo se l’immobile è sottoposto a interventi di riqualificazione dell’esistente ovvero di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Sono ammessi anche i lavori di semplice manutenzione ordinaria se riguardano le parti comuni di edifici plurifamiliari. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/E/2020 (risposta 5.1.7) la detrazione spetta anche a chi fruisce del Sismabonus nonché del Superbonus di cui al comma 4, art. 119 del Decreto Rilancio. Il “Bonus Mobili” non è associata all’ecobonus, ossia alla detrazione prevista per il risparmio energetico. Per poter accedere a questo incentivo è indispensabile che la data di inizio dei lavori edilizi sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodo-

mestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo. Gli acquisti di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone, apparecchi di illuminazione sono tutti agevolabili. Non lo sono invece gli acquisti di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Nel Bonus Mobili rientrano anche le spese per l’acquisto dei grandi elettrodomestici di classe energetica pari o superiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura elettrici, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento e condizionamento sono una parte degli elettrodomestici che possono usufruire degli sconti fiscali. Se l’acquisto interessa elettrodomestici che riducono il consumo energetico vige l’obbligo di comunicare all’ENEA i dati relativi al bene acquistato. La dichiarazione deve essere inoltrata entro 90 giorni dalla data del pagamento riportata in fattura mediante il sito detrazionifiscali.enea.it. Infine, nell’importo rientrano anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

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verde SPECIALE INCENTIVI

BONUS

Sconto del 36% per la realizzazione di giardini

L’

agevolazione è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2018, prorogata nel 2019 e nel 2020 e confermata anche per il 2021 (articolo 1, comma 76 della Legge n. 178 del 2020). Consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per: • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici residenziali esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni; • la realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi; • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Danno diritto al bonus solo gli interventi straordinari, cioè le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o all’area interessata e che portino alla sistemazione a verde ex novo o al rinnovamento dell’esistente. La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e se l’intervento di sistemazione a verde è innovativo. Possono essere incluse anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione delle suddette opere. La detrazione non spetta invece per le spese relative alla manutenzione ordinaria e periodica dei giardini e per i lavori in economia. Il “Bonus verde” va calcolato su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, la detrazione massima per immobile è pertanto pari a 1.800 euro (36% di 5.000 euro). Se un contribuente esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. Anche questa agevolazione si deve ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Ne hanno diritto i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati i lavori e che hanno sostenuto le relative spese. Per poter aver diritto alla detrazione il pagamento deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità, mediante quindi assegni bancari, postali o circolari non trasferibili oppure con carte di credito, bancomat e bonifici. Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne di edifici plurifamiliari, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobilia-

re. In questo caso il singolo condomino ha diritto alla detrazione nel limite della propria quota pro capite a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’amministratore condominiale deve rilasciare una dichiarazione che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In caso di vendita dell’unità immobiliare, la detrazione non utilizzata viene trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, al nuovo acquirente. In caso di decesso dell’avente diritto invece, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Infine, se gli interventi di “sistemazione a verde” sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, oppure all’esercizio di attività commerciali, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

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BONUS SPECIALE INCENTIVI

idrico

Fino a 1.000 euro per cambiare sanitari e rubinetti

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l Bonus idrico, disciplinato all’art. 1 commi dal 61 al 65 della legge 178/2020 (Bilancio 2021), è un contributo economico del valore di 1.000 euro destinato alle persone fisiche residenti in Italia e riconosciuto per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Gli interventi possono avvenire su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari. Lo scopo di questo beneficio è ovviamente quello di indurre i cittadini a risparmiare sulle risorse idriche a beneficio dell’ambiente. Non si rileva ai fini ISEE e non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’incentivo, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, viene erogato però, solo se i nuovi dispositivi rispondono a determinati requisiti e più precisamente per: • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Il contributo sarà riconosciuto nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse. Le modalità e i termini per l’erogazione saranno stabiliti da un apposito decreto del Ministro dell’Ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.

BONUS ACQUA PER LE FAMIGLIE • È una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto riservata alle famiglie che si trovano in condizione di disagio economico e sociale. Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno. Tale quantitativo è stato fissato in 50 litri giorno a persona (18,25 mc di acqua all’anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali. Dal 1° gennaio 2021 questo bonus sociale è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda presso i Comuni o i CAF. • È sufficiente che ogni anno il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.

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BONUS ACQUA

potabile

L’incentivo che mira ad abbattere l’utilizzo di plastica

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on la Legge di Bilancio 2021 è stato introdotto un nuovo incentivo con l’obiettivo di promuovere stili di vita più sostenibili. Per ridurre l’uso dell’acqua in bottiglie di plastica lo Stato riconosce un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Potranno beneficiare del bonus soggetti privati, partite IVA esercenti attività d’impresa, arti e professioni, partite IVA esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande ed enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti re-

ligiosi civilmente riconosciuti. L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato per le persone fisiche a 1.000 euro per ciascun immobile e a 5.000 euro per ogni immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale. Le risorse stanziate dal governo per il “Bonus acqua potabile” ammontano a 10 milioni di euro che andranno suddivisi nel biennio 2021-22. Per consentire la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, sarà necessario trasmettere comunicazione all’ENEA sulle spese sostenute. Sicuramente una grande opportunità per chi vuole mimi gliorare la propria qualità dell’acqua, riducendo così l’inutile e dannoso consumo di plastica.

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BONUS

affitti

Lo sconto è rivolto al proprietario dell’immobile

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a Legge di Bilancio 2021 ai commi 381 e successivi dell’articolo 1 ha inserito il Bonus affitto. E’ una misura che prevede l’erogazione una tantum e solo e soltanto per il 2021, di un contributo riconosciuto in favore del proprietario dell’immobile che abbia intenzione di ridurre il canone di locazione. L’obiettivo dell’agevolazione è pertanto di sostenere sia i locatori che i locatari. Il proprietario che riduce l’importo d’affitto prestabilito, avrà diritto a un contributo a fondo perduto pari sino al 50% della diminuzione della somma stabilita entro il limite massimo annuo di 1.200 euro. Se, ad esempio, all’affitto verrà applicata una riduzione di 200 euro al mese, il proprietario di casa potrà contare su un rimborso massimo di 100 euro (la metà dello sconto applicato). Per beneficiare del contributo vi sono però delle condizioni da rispettare. Innanzitutto

l’immobile deve trovarsi in un comune ad alta tensione abitativa, essere affittato esclusivamente ad uso abitativo ed essere utilizzato quale abitazione principale dal locatario. Infine, vale solo per i contratti in essere a partire dal 29 ottobre 2020 e se non stipulati in regime di cedolare secca. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito poi che i destinatari del contributo possono essere tutti i contribuenti soggetti passivi Irpef e Ires a condizione che lochino un immobile posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Per beneficiare di questo bonus il proprietario dell’immobile deve fare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate circa la rinegoziazione del canone di locazione e trasmettere ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo secondo modalità che saranno rese note tra fine febbraio e inizio di marzo.

SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI Tra gli aiuti alle famiglie per il 2021 troviamo anche un contributo per chi non riesce a pagare il canone di locazione in quanto si trova in una situazione di fragilità economica. Si tratta di un’agevolazione messa a disposizione dei cittadini dal “fondo di sostegno alla locazione” per aiutare gli “inquilini morosi incolpevoli”. Per “morosità incolpevole” si intende quella situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione da ricondurre ad una delle seguenti cause: • perdita del lavoro per licenziamento; • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; • cassa integrazione ordinaria o straordinaria; • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

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Smartphone, TV, VISTA...

FAMIGLIA DAL BONUS INPS AMPLIATO ALLE ALTRE AGEVOLAZIONI RISERVATE ALLE FAMIGLIE L’ex Bonus Renzi o Bonus INPS (i famosi 80 euro di Renzi che oggi sono diventati 100) da quest’anno, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021, andrà anche a chi percepisce la NASPI, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, ovvero l’indennità di disoccupazione. Il tetto di reddito è stato elevato a 40.000 euro. Se la platea dei beneficiari si allarga, l’importo previsto, invece, non sarà di 100 euro per tutti (1.200 euro max all’anno), ma verrà modulato in base allo scaglione di appartenenza che varia con il reddito. Hanno diritto al bonus i titolari di un rapporto di lavoro subordinato e chi ha perduto il lavoro non per decisione propria (chi non si è licenziato volontariamente), i dipendenti pubblici a tempo determinato, chi opera in regime forfettario e i lavoratori delle cooperative. Per quanto riguarda gli altri i bonus per le famiglie la Legge di Bilancio 2021 ricalcola il Bonus Bebè in base all’ISEE. Tre gli scaglioni di importo: • 160 euro al mese (1.920 euro all’anno), per le famiglie con modello ISEE fino a 7.000 euro; • 120 euro al mese (1.440 euro all’anno) per le famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro; • 80 euro al mese (960 euro all’anno) per le famiglie con modello ISEE superiore a 40.000 euro. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’importo dell’assegno di natalità sarà aumentato di un ulteriore 20%. Sono poi utilizzabili anche nel 2021 il “bonus asilo nido” (che può arrivare fino a 3 mila euro ed è modulato in base all’ISEE) e il “bonus mamma domani” di 800 euro (premio alla nascita). Infine, da segnalare la novità del bonus per le mamme con figli disabili consistente in un aiuto fino a 500 euro al mese, erogato per 3 anni, destinato a madri sole, disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60%. Per le famiglie con redditi bassi, infine, sono anche previste specifiche agevolazioni calcolate in base all’ISEE a sostegno dell’istruzione dei figli.

Ma non solo, c’è anche il bonus animali domestici

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a legge di Bilancio 2021 riconosce diverse agevolazioni soprattutto a sostegno delle famiglie in condizione di disagio economico. Tra le novità segnaliamo:

Bonus smartphone (kit digitalizzazione)

Questo bonus, per nuclei famigliari con reddito ISEE sotto i 20 mila euro, permette di avere un cellulare in comodato d’uso e utilizzare internet gratis per un anno. È riservato a chi non è già titolare di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile. Le famiglie in condizione di disagio economico possono accedere inoltre a condizioni agevolate al servizio telefonico di rete fissa.

Bonus vista

Per le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 10.000 euro. Consiste nello sconto di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto ed è applicato direttamente al momento del pagamento.

Bonus TV

E’ riservato alle famiglie con reddito ISEE inferiore a 20.000 euro. Consiste in uno sconto di 50 euro per cambiare l’apparecchio TV con uno muovo, idoneo alla ricezione di programmi televisivi secondo i nuovi standard (DVBT-2/HEVC) che saranno operativi a partire dall’anno prossimo (2022). Lo sconto è applicato anche per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare.

Bonus animali domestici

Il bonus animali domestici è una detrazione del 19% sulle spese sostenute per le spese sanitarie o veterinarie necessarie per cani, gatti e altri animali domestici. La detrazione scatta al raggiungimento di una spesa minima pari a 129,11 euro (la cosiddetta franchigia) e il tetto massimo previsto ammonta a 550 euro.

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SCONTI PER I MODELLI MENO INQUINANTI Bonus 2021 per l’acquisto di un’auto nuova entro il 31 dicembre. L’incentivo varia da 3.500 euro (per un’auto nuova euro 6 di ultima generazione con rottamazione di un modello antecedente al 1° gennaio 2011) a 10.000 euro (per un’automobile elettrica, con rottamazione di un veicolo). Si può fruire dell’incentivo se il prezzo di acquisto è inferiore a 40.000 € per le auto della fascia di emissioni 61-135 g di CO2/km. Per le auto delle classi 0-20 g/km e 21-60 g/km il limite di spesa è fissato a 50.000 € optional compresi. I prezzi sono al netto dell’IVA.

BONUS

sociali

Nel 2021 gli sconti per le famiglie si rinnovano automaticamente

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al 1° gennaio 2021 i “Bonus sociali” per disagio economico, ossia gli sconti sulle bollette di luce, gas e acqua (vedi pag. 20) per le famiglie con redditi bassi, si rinnovano automaticamente e non è più necessario presentare domanda presso Comuni o Caf abilitati. Basta che ogni anno, il cittadino o il nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Se il nucleo familiare rientra in una delle tre condizioni di disagio economico riconosciute, ossia ha un indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure con almeno 4 figli a carico ha un indicatore ISEE non oltre i 20.000 euro, o ancora è titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza, l’INPS invierà i dati

nel rispetto della normativa sulla privacy al SII, Sistema Informativo Integrato, gestito dalla società Acquirente Unico. Il SII è una banca dati informatica che contiene informazioni utili a individuare le forniture elettriche, del gas e i gestori idrici competenti per territorio. Incrociando i dati dell’INPS con quelli relativi alle forniture i bonus saranno erogati in automatico agli aventi diritto. Per usufruire dei bonus, è indispensabile che uno dei componenti del nucleo familiare sia intestatario di un contratto di fornitura elettrica, gas, e/o idrica, oppure fruisca di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva. A quanto ammontano le riduzioni? Per quanto riguarda il bonus elettrico lo sconto in bolletta dipende dal numero di componenti della famiglia ed è aggiornato annualmente dall’Autorità. Quest’anno è pari a € 128 per nuclei familiari di 1-2 persone, a € 151 per famiglie di 3-4 componenti e a € 177 per nuclei formati da più di 4 componenti. Lo sconto non è riconosciuto in unica soluzione ma spalmato sulle bollette dell’anno. È stato esteso anche a coloro che sono colpiti da grave malattia e sono costretti all’utilizzo di apparecchiature mediche alimentate elettricamente e necessarie al mantenimento in vita. Il bonus acqua invece garantisce delle riduzioni non solo sui consumi idrici, ma anche sui costi relativi ai servizi di fognatura e depurazione. Lo sconto si aggira intorno al 20-30% del totale della bolletta. Infine, per quanto riguarda il bonus gas, questo permette di ridurre del 15% la spesa annua al netto delle imposte.

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La mia CASA dolce casa

Cappotto SPECIALE INCENTIVI

IL TETTO VENTILATO

TERMICO

Grazie al tetto ventilato è possibile smaltire il calore in estate, quando nella zona di ventilazione si raggiungono temperature elevate a causa delle radiazioni solari e la condensa interna nel periodo invernale. Non solo, la ventilazione permette di ottenere l’asciugatura di eventuali infiltrazioni d’acqua o condense, nonché un più veloce scioglimento di neve e ghiaccio sulla copertura nei mesi freddi. Gli esperti assicurano che grazie alla ventilazione del tetto è possibile ottenere un risparmio energetico consistente, pari a circa il 40% e una maggiore durata degli elementi sottostanti del manufatto che, pertanto, risulta più resistente nel tempo. D’estate, quando la copertura esterna si riscalda trasmettendo il calore agli elementi sottostanti, il tetto ventilato in legno mitiga la temperatura interna generando un sano e confortevole benessere grazie alla circolazione dell’aria che riscaldandosi all’interno dell’intercapedine tende a salire con forza verso la linea di colmo da dove fuoriesce. In autunno-inverno, invece, le basse temperature esterne potrebbero dare luogo al formarsi di fenomeni di condensa che alla lunga potrebbero causare muffe e gocciolamenti. Grazie alla ventilazione del tetto, il manto isolante della copertura resta sempre asciutto garantendo così una maggiore durata degli elementi costitutivi. Il tetto ventilato è un investimento molto utile per generare all’interno degli ambienti un microclima piacevolmente ospitale in ogni stagione dell’anno. Ecco perché, in fase di ristrutturazione e riqualificazione energetica, è un intervento da prendere seriamente in considerazione. Data la sua efficacia, il tetto ventilato è incluso nell’ambito di diverse agevolazioni fiscali (Bonus casa, Ecobonus ed eventualmente anche Superbonus 110%).

Intervento che favorisce il benessere in casa

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ealizzare un cappotto termico sulle pareti può ridurre di due classi il consumo energetico e permettere di accedere all’agevolazione Superbonus 110%. Questo intervento riduce le dispersioni termiche, aumenta il benessere nelle abitazioni e previene la formazione di condense e muffe sulle pareti interne. Il cappotto può essere interno, esterno o in intercapedine. Il primo (cappotto interno) trova la sua applicazione in edifici esistenti soggetti a vincoli o dove il regolamento condominiale vieta qualsiasi intervento sulle pareti esterne. Consiste nell’applicazione di pannelli pre-accoppiati (per esempio. isolante e cartongesso) sulla faccia interna delle pareti. In alternativa, si può posare una contro-parete autoportante con micro intercapedine d’aria che permette un maggior isolamento dell’involucro. Il limite del cappotto interno è che non corregge i ponti termici delle solette e riduce il volume utile abitabile. Il secondo sistema, il cappotto esterno, è indicato per edifici esistenti non soggetti a particolari vincoli architettonici e per interventi su edifici di nuova costruzione. Esso comporta l’applicazione di un rivestimento isolante sulle pareti esterne dell’edificio, così da correggere i ponti termici e ridurre gli effetti indotti nelle strutture e nei paramenti murari dalle variazioni della temperatura esterna. Il sistema consente di mantenere le pareti perimetrali a temperatura più elevata, evitando fenomeni di condensa e aumentando così il comfort abitativo. L’isolamento in intercapedine è indicato quando le pareti d’ambito dell’edificio sono realizzate con una doppia fila di mattoni che creano un’intercapedine d’aria di spessore variabile. E’ possibile sfruttare l’intercapedine iniettando materiale isolante al suo interno tramite insufflaggio. Per raggiungere risultati migliori, è consigliabile abbinare un sistema di isolamento a cappotto, interno o esterno.

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Conto termico 2.0 GSE

Incentivo per migliorare l’efficienza energetica degli edifici

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l Conto Termico è un fondo, confermato anche per il 2021, che incentiva gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. Il fondo è gestito dal GSE, Gestore Servizi Energetici, e proprio quest’ultimo si occupa di stabilire quali sono gli interventi ammessi, chi può accedere agli incentivi, cioè chi ne ha diritto e quali sono le modalità di accesso, naturalmente sulla base della normativa stabilita dal legislatore. È chiamato anche Conto Termico 2.0 GSE e sostituisce la precedente versione che era stata introdotta per la prima volta nel 2012. Il Conto Termico 2021 prevede incentivi:

• anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici. Tutte le richieste relative a caldaie, stufe e termocamini a biomasse dal 1° gennaio 2019 dovranno però essere corredate da una apposita Certificazione Ambientale;

• fino al 65% delle spese sostenute per i cosiddetti “Edifici a energia quasi zero”(nZEB) ovvero che producono tutta l’energia di cui hanno bisogno da fonti rinnovabili. Possono accedere all’incentivo sia i privati sia le Pubbliche Amministrazioni. Per soggetti privati il GSE intende le persone fisiche, i condomini, i soggetti titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario;

Non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un incentivo in denaro erogato al richiedente direttamente dal GSE. A differenza delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica il Conto Termico offre al contribuente la possibilità di recuperare parte della spesa sostenuta nel giro di poco tempo (2 mesi) qualora il contributo sia inferiore o uguale a 5.000 euro. Negli altri casi gli incentivi sono corrisposti dal Gestore dei Servizi Energetici nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra due e cinque anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione. La domanda per accedere agli incentivi del Conto Termico 2021 va presentata entro 60 giorni dal termine dei lavori, altrimenti non sarà possibile ricevere nessun rimborso. Nel formulare la richiesta il privato deve specificare quale tipologia di interventi ha eseguito ed allegare tutta la documentazione relativa. I beneficiari possono utilizzare la modulistica messa a disposizione dal sito ufficiale del GSE (www.gse.it). Ricordiamo infine che gli incentivi del Conto Energia Termico GSE 2021 non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali Irpef/Ires, ovvero i cosiddetti Ecobonus 2021.

• il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le Pubbliche Amministrazioni (e le ESCO - Energy Service Company - che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati, con le cooperative di abitanti e le cooperative sociali.

• fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri perimetrali e coperture, per la sostituzione di chiusure finestrate, per l’installazione di schermature solari, l’illuminazione di interni, le tecnologie di building automation (automazione delle funzioni di un edificio o di un’abitazione) e l’installazione di una caldaia a condensazione; • fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (per esempio, caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.);

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colorificio FRANCO RE CECCONI re cecconi franco COLORIFICIO SFRUTTA L’ECOBONUS AL 110% RIQUALIFICA LA TUA CASA CON IL SISTEMA A CAPPOTTO MARCOTHERM Se effettui un lavoro di ristrutturazione con il cappotto termico sulla tua abitazione entro il 31 dicembre 2021, avrai la possibilità di scontare dalle tue tasse in 5 anni il 110% dell’importo speso.

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Caldaie

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IL DUBBIO

A CONDENSAZIONE

CALDAIA E SERRAMENTI NUOVI ACCEDONO AL SUPERBONUS?

Per dare un taglio alla bolletta sfruttando le migliori tecnologie

C

ome funziona una caldaia a condensazione? E’ noto che nelle caldaie alimentate da combustibile liquido o gassoso, i fumi contengono anidride carbonica, azoto, ossigeno e acqua sotto forma di vapore, la cui quantità dipende dal tipo di combustibile impiegato. Fra i combustibili comunemente utilizzati, a parità di energia impegnata, il gas comporta maggiori quantità di vapor d’acqua. Nelle caldaie tradizionali i fumi sono caratterizzati generalmente da temperature tra i 150°C ed i 200°C, valori così alti per i quali la condensazione non si presenta mai. La caldaia a condensazione, invece, grazie ad appositi circuiti scambiatori di calore, fa in modo che i fumi condensino prima di essere espulsi tramite la canna fumaria. Nel momento in cui si raffreddano a circa 55 °C il vapore contenuto in essi diventa acqua allo stato liquido. Questa trasformazione, comporta la cessione di una certa quantità di calore (calore latente di condensazione) che viene sfruttato per riscaldare l’acqua dell’impianto di riscaldamento. Il rendimento della caldaia a condensazione raggiunge valori compresi in genere tra il 97% ed il 105%-108% (a seconda della temperatura dell’acqua dell’impianto), ben superiori al 90-92% di una caldaia tradizionale.

Tra le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate ce n’è una particolarmente intrigante che merita di essere pubblicata. - Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe del 110%? La risposta dell’Agenzia: «Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzati congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche

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oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente congiunti. Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al Superbonus. Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche deve essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.), secondo le indicazioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.


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GEOTERMIA E Produrre calore ed energia da fonti rinnovabili conviene e aiuta l’ambiente

fotovoltaico possono anche emettere aria calda, perfetti da utilizzare durante le mezze stagioni), sia per azionare le sonde degli impianti geotermici. Se una volta gli impianti fotovoltaici erano molto costosi, oggi fortunatamente i loro prezzi stanno calando. Inoltre, grazie a dispositivi come gli ottimizzatori di potenza, è possibile massimizzarne il rendimento evitando bruschi cali di resa. Anche questi dispositivi possono rientrare nel Superbonus 110%.

T

ra i sistemi di produzione di calore ed energia incentivati a vario titolo dai Bonus fiscali rientrano anche i sistemi geotermici e i pannelli fotovoltaici.

Geotermia

La geotermia è quell’innovativo metodo che permette di ricavare il calore dalla terra. Diversi i metodi messi a punto dai tecnici: quello oggi più diffuso prevede il ricorso a una o più sonde geotermiche abbinata a una pompa di calore terra-acqua. Nelle sonde che fanno la spola tra la superficie e il punto più basso di un condotto profondo alcune decine di metri nel sottosuolo, si trova una soluzione composta da acqua e glicole propilenico. Una volta in profondità la soluzione acquisisce il calore del terreno che, a quella profondità, è stabile tutto l’anno (tra i 12 e i 15 gradi). Quando le sonde risalgono in superficie, grazie alla pompa di calore trasmettono l´energia termica acquisita sottoterra (ovvero la propria temperatura) allo scambiatore di calore ad acqua opportunamente dimensionato che diventa un vero e proprio serbatoio d´energia termica.

Pannelli fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici producono energia elettrica a costo zero grazie alla luce del sole. Questa può essere utilizzata sia per azionare split a pompa di calore (i classici climatizzatori che

STUFE, CAMINI E CALDAIE A BIOMASSA Un metodo per integrare l’impianto di riscaldamento tradizionale senza stravolgere la casa con interventi troppo invasivi prevede l’installazione di stufe a pellet o legna, caldaie o camini a legna. Tutti dispositivi agevolati, devono però essere scelti con attenzione. Per essere certi di non sbagliare è indispensabile rivolgersi a professionisti qualificati che, dopo il necessario sopralluogo, consiglieranno la soluzione migliore per le esigenze del cliente. Effettivamente, le possibilità sono diverse: si spazia dalla stufa più moderna, ai semplici inserti per camini, dai termocamini acqua/aria, ai sistemi combinati legna/sole. Preferendo i dispositivi a pellet rispetto a quelli alimentati con legna tradizionale, sarà più facile acquistare e immagazzinare in casa il combustibile. I pellet, inoltre, sono sempre reperibili a buon prezzo sul mercato.

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