4 minute read

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Next Article
TECNOLOGIA 5G

TECNOLOGIA 5G

Alcune Novit Su Affidamento Di Incarichi Di Progettazione E Ingegneria

In un contesto normativo estremamente dinamico, il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici. C’è chi ritiene che il nuovo schema del decreto legislativo sia un corpus di norme chiare, certe e definite, con meno burocrazia, meno ricorsi, inizio dei lavori più rapido e tempi ridotti grazie alla semplificazione delle norme, al taglio delle fasi progettuali, al riordino dei poteri ma anche grazie alla revisione dei prezzi.

Stato dell’arte e contesto economico

Il report OICE/Informatel del febbraio 2023 indica una forte crescita del numero e dell’importo medio degli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura.

Il report fornisce anche dati in merito al tipo di incarico aggiudicato: gli affidamenti di piccolo importo, fino a 100.000 euro, crescono di numero, ma diminuiscono di valore assoluto, mentre quelli compresi tra 100.000 e 200.000 crescono sia in valore che in numero. Scendono, invece, in numero, gli affidamenti di grande importo sopra i 200.000 euro, ma ne aumenta il valore individuale.

Il maggior numero di affidamenti di servizi di architettura e ingegneria è concentrato nel Sud Italia, a seguire nel Centro e infine nel Nord.

Le Stazioni Appaltanti più attive sono i Comuni, a seguire le Province e infine le Amministrazioni dello Stato.

Nell’anno 2022, la Regione Liguria ha visto una crescita nel numero degli affidamenti di incarichi di servizi di ingegneria e architettura rispetto all’anno 2021, mentre il primo bimestre 2023 segna un calo delle procedure di affidamento rispetto all’anno precedente.

In un contesto economico molto dinamico, il legislatore ha valutato necessaria una revisione del Codice attualmente in vigore che dal 1° aprile 2023, non ha trovato più applicazione sulle nuove procedure di affidamento.

Esso è stato sostituito dal Nuovo Codice dei Contratti, approvato in data 16 dicembre 2022, in esame preliminare, con un decreto legislativo di riforma al vecchio Codice, in applicazione della Legge del 21 giugno 2022 n. 78, che ha delegato al Governo la materia dei contratti pubblici.

Dal 1° luglio 2023, il vecchio codice, d.lgs. n. 50/2016 sarà definitivamente abrogato e non troverà più applicazione nemmeno nelle procedure in corso che, pertanto, seguiranno il Nuovo Codice dei Contratti.

L’8a Commissione permanente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, durante le Sedute del 21 febbraio 2023, hanno espresso parere positivo sul decreto legislativo approvato in esame preliminare, esprimendo numerose osservazioni, che potranno essere valutate ed eventualmente accolte dal Governo.

Procedure di affidamento diretto secondo la normativa vigente

Il Codice in vigore fino al 31 marzo 2023, all’art. 35, comma 1, individuava le soglie di rilevanza comunitaria, indicando i limiti per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione in euro 140.000,00 oltre IVA o in euro 215.000,00 oltre IVA, rispettivamente se aggiudicati da autorità governative centrali o da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali. Il disposto del Codice è già stato modificato dalla conversione in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Decreto Semplificazioni”.

Il Decreto ha innalzato le soglie per dare incarichi con affidamenti diretti per servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, passando da un importo inferiore a 40.000 euro a uno inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici.

Il Decreto Semplificazioni prevede, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la possibilità di affidare incarichi con procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti. Il Codice prevedeva invece che tale procedura potesse essere attuata per incarichi di importo compreso tra 40.000 e 140.000 euro.

Affidamenti diretti: cosa cambia?

Il Nuovo Codice ammette procedure di affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, al di sotto della soglia di euro 140.000, prevista all’art. 50, comma 1, lett. b) del testo normativo, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, senza che il RUP consulti necessariamente più operatori economici. Dovrà essere sempre rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 49 del testo, derogabile per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Le nuove soglie indicate nella norma, confermando la direzione indicata nel “Decreto Semplificazioni”, determinano che gli affidamenti diretti per prestazioni di ingegneria e architettura potrebbero riguardare più della metà degli incarichi complessivi affidati in media in un anno da parte della PA. La restante parte degli incarichi potrà essere affidata, pressoché totalmente, tramite procedure negoziate, fermo restando per tutte le procedure la possibilità di avvalersi degli strumenti ordinari di affidamento.

Gratuità dei contratti di prestazioni d’opera intellettuale

Il Nuovo Codice ha introdotto, all’art. 8, una novità relativa alla possibilità della PA di concludere contratti a titolo gratuito e, all’art. 134, in particolare, di ricorrere a contratti gratuiti nel settore dei beni culturali. L’8a Commissione del Senato e della Camera hanno espresso il loro dissenso rispetto a questa fattispecie contrattuale, escludendone la possibile applicazione e chiedendo l’abrogazione dell’art. 134. In particolare, è stato chiesto di chiarire i casi di deroga per prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito, escludendo in modo esplicito le prestazioni per indagini archeologiche e per le procedure di verifica archeologica preventiva.

Subappalto negli incarichi di servizi di ingegneria e architettura

L’art. 119 del Nuovo Codice prevede la liberalizzazione del subappalto con il solo limite del divieto di cessione dell’intera commessa e della “prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera”. L’8a Commissione del Senato ha espresso perplessità in merito alla totale liberalizzazione del subappalto e, in particolare, in merito agli incarichi di servizi di ingegneria e architettura. In particolare, la Commissione ha invitato il Governo a valutare l’opportunità, in riferimento all’articolo 119, di escludere dal subappalto le relazioni geologiche e geo-idrologiche, raccomandando che il geologo intrattenga un rapporto diretto con il Committente e assuma verso quest’ultimo conseguenti responsabilità dirette. La Commissione ha invitato a rivedere anche l’articolo 41, valutando l’opportunità di prevedere il divieto di subappalto della progettazione e delle attività a essa connesse, così come previsto nell’attuale quadro normativo.

This article is from: