“Aree interne” tra fragilità e solidità: dal racconto alla proposta Rosa Anna La Rocca Università degli Studi di Napoli Federico II DICEA Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Email: larocca@unina.it
Abstract La tematica delle aree interne non può essere affrontata esclusivamente nel contesto di politiche economiche che, seppure necessarie, non risolvono problematiche complesse che richiedono una visione di sistema. Il paper partendo dall’ applicazione della SNAI, propone possibili azioni in grado di valorizzare il capitale territoriale di tali aree anche attraverso un riesame del concetto di accessibilità e alla luce della recente pandemia. Parole chiave: accessibilità, aree interne, politiche urbane
1 | Inquadramento della tematica La tematica delle aree interne, del loro sviluppo e della loro valorizzazione può ricondursi ad un periodo specifico con riferimento alla definizione di strategie politiche da parte degli agenti decisionali. Dal settembre del 2012, nell’ambito della programmazione per le politiche di coesione 2014-2020 l’allora Ministro per la Coesione, avvalendosi del supporto di un Comitato Tecnico appositamente costituito, avvia la definizione di una Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne che diventano uno dei principali focus delle politiche regionali di quel periodo. La Strategia propone il perseguimento di un duplice obiettivo: da un lato, l’adeguamento della quantità e qualità dei servizi di istruzione, salute, mobilità (cittadinanza); dall’altro, la promozione di progetti di sviluppo che valorizzino il patrimonio naturale e culturale di tali aree, puntando anche su filiere produttive locali (mercato). Le risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi fanno capo alle leggi di stabilità 2014, 2015 e 2016 (primo obiettivo) e ai fondi assegnati alle Regioni (FESR, FSE, FEASR, FEAMP 2014-2020) (secondo obiettivo). Successivamente, la legge di bilancio 2018 ha previsto lo stanziamento di risorse economiche a copertura del triennio 2019-2021. Lo strumento attuativo è l’Accordo di Programma Quadro (APQ)1 basato sulla cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati. L’assegnazione delle risorse economiche ha fatto capo alle delibere CIPE che si sono susseguite dal 2015 al 2019 (Tab.1).
Articolo 2, comma 203, lett. c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 1
Atti della XXIII Conferenza Nazionale SIU DOWNSCALING, RIGHTSIZING. Contrazione demografica e riorganizzazione spaziale, Torino, 17-18 giugno 2021 | Vol. 03
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