Normativa
Superbonus110%,
gli interventi ammissibili e il ruolo del professionista
Le novità previste dal Superbonus che, oltre a rappresentare un traino alle riqualificazioni, ha reintrodotto due opzioni alternative alla detrazione fiscale: lo sconto in fattura e la cessione del credito
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L.A. Piterà* EGLI ULTIMI MESI a cavallo della pausa estiva,
le pagine dei giornali sono state riempite non solo dalle notizie legate all’andamento dei contagi e alle modalità di ripresa delle attività scolastiche, ma anche da quelle sul Superbonus %, che ha creato un grande interesse nel mercato. Il Superbonus %, infatti, ha generato di fatto un’aspettativa di costo zero, se non di guadagno secondo la logica “spendo e in un periodo di tempo predefinito rientro di ”, ma ha anche reintrodotto e significativamente potenziato due opzioni alternative alla detrazione fiscale, lo sconto in fattura e la cessione del credito. Il soggetto che intende aderire a un intervento definito “trainante” e con l’aggiunta di eventuali interventi “trainati” così come previsto dall’art. del D.L. (Governo Italiano, ), ha di fronte a sé come scenario normale quello di commissionare i lavori, farli eseguire, pagarli con bonifico bancario tracciato e recuperare il % dell’importo speso IVA inclusa in un arco temporale di cinque anni. Se invece il medesimo soggetto non ha la capacità finanziaria, oppure non vuole pagare i lavori, può “negoziare” (non imporre) con il fornitore o con i fornitori che hanno eseguito l’intervento, l’applicazione di uno sconto, oppure può trasformare la detrazione fiscale in un credito da cedere. Ed è qui la grande novità, in quanto la cessione del credito può essere fatta nei confronti di chiunque, incluse le istituzioni bancarie che fino ad oggi erano inspiegabilmente escluse, generando di conseguenza un mercato di questi crediti di natura fiscale.
I soggetti beneficiari Il Decreto Rilancio (Governo Italiano, ) definisce i soggetti beneficiari della detrazione: • condomini; • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa; • Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) e istituti simili con medesime finalità sociali; • cooperative di abitazioni a proprietà indivisa; • organizzazioni non a scopo di lucro di utilità sociale; • associazioni e società sportive dilettantistiche. Soggetti che devono possedere o detenere
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l’immobile oggetto di intervento oltre a sostenere materialmente le spese. In aggiunta, le Comunità energetiche rinnovabili (Agenzia delle Entrate, ), costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni previste dall’art. bis del D.L. / (Governo italiano, ), possono beneficiare del Superbonus limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile. Sono esclusi dalla fruizione del Superbonus i soggetti che non possiedono redditi imponibili, mentre sono esclusi parzialmente i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (contribuenti “minimi” o a regime “forfettario”) e i soggetti che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (ad esempio la no tax area), anche se rimane la possibilità di fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito (Agenzia delle entrate, ).
Gli interventi trainanti e trainati Il Decreto Rilancio prevede tre tipologie di interventi, mostrati in Tabella , che vengono definiti “trainanti” in quanto ad essi possono essere affiancati altri interventi soggetti ad aliquote diverse detti “trainati”, come quelli dell’Ecobonus e del Sismabonus, che in tali condizioni usufruiscono sia dell’incremento dell’aliquota al %, sia della riduzione del periodo di fruizione da a anni, mantenendo però i precedenti limiti di spesa per ciascun intervento. In Tabella sono riportati gli interventi trainati. Il meccanismo del Superbonus non considera “trainati” i seguenti interventi: 1. il “Bonus Ristrutturazioni”, che rimane agevolato al % delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio; 2. il “Bonus Mobili”, che rimane agevolato al % delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici in concomitanza di interventi di recupero edilizio; 3. il “Bonus Verde”, che rimane agevolato al % delle spese sostenute per interventi di sistemazione di giardini e aree verdi; 4. il “Bonus Facciate”, che rimane agevolato al %
delle spese sostenute per interventi edilizi finalizzati al recupero della facciata esterna (strutture verticali di edifici ubicati nelle zone A o B). Perché gli interventi trainanti e quelli trainati possano essere considerati eseguiti congiuntamente è necessario che il periodo in cui sono state sostenute le spese degli interventi trainati sia compreso nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e quella di fine dei lavori degli interventi trainanti (Agenzia delle Entrate, ); in caso contrario non è possibile usufruire per i trainati dell’aumento dell’agevolazione. Il comma dell’art. del D.L. / prevede che gli interventi agevolati ai sensi dell’art. del D.L. / (Governo italiano, ) possono usufruire della maggiorazione al % anche se non eseguiti congiuntamente con gli interventi trainanti solo nei seguenti casi: • l’edificio sia sottoposto ad almeno un vincolo ai sensi del D.Lgs. / (Governo Italiano, ); • gli interventi ad aliquota maggiorata non possono essere eseguiti perché vietati da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali.
Il calcolo del massimale Per il calcolo del massimale esistono due modalità: • nel caso in cui gli interventi interessino parti comuni di edifici condominiali per i quali i massimali sono riferiti al numero di unità immobiliari che costituiscono l’edificio, il limite massimo di spesa agevolabile è riferito all’intero edificio. Il limite riferito alle singole unità può risultare maggiore a seconda del criterio di ripartizione scelto, ad esempio per millesimi; • sulla base dei singoli interventi