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ADDITIVI ALIMENTARI

Aromi e solventi: nuove regole in campo alimentare

Garantire cibi sani e sicuri lungo tutta la filiera produttiva è la missione dell’Unione Europea e del nostro paese come membro, una sfida affascinante che parte da un controllo integrato che supera le logiche di approccio settoriale e verticale; un metodo che parte dalla combinazione di requisiti elevati per i prodotti alimentari e per la salute e il benessere degli animali. Una sfida di questa portata in un campo strategico come quello alimentare parte gioco forza dalla capacità da parte degli organi legislativi di valutare in anticipo il safety profile di numerose materie prime impiegate nel settore, siano essi aromi, additivi o solventi, riuscendo a limitarne e addirittura vietarne l’utilizzo in alcuni casi di particolare rilevanza. Per comprendere a pieno l’attenzione sullo standard di qualità legato al mondo degli aromi e additivi alimentari è doveroso ricordare che il controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande ha la finalità di verificare e garantire la conformità dei prodotti in questione alle disposizioni dirette a prevenire i rischi per la salute pubblica, a proteggere gli interessi dei consumatori e ad assicurare la lealtà delle transazioni: vedremo in questo articolo alcuni dei cambiamenti più recenti in termini di normative vigenti nel settore alimentare.

Trend della canapa: nuove indicazioni

Moda, cosmetica, pubblicità e potremmo continuare alla fine citando i diversi mondi che nell’ultimo periodo sono stati conquistati dal trend della canapa, diventato elemento di tendenza anche nel settore alimentare: a tal proposito è stato pubblicato il 15 Gennaio 2020 in Gazzetta Ufficiale il Decreto 4 Novembre 2019 atto a fissare i valori dei limiti massimi di tetraidrocannabinolo (THC) totale ammissibili negli alimenti al fine dei controlli ufficiali. L’applicazione della norma è sottoposta al regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce le procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, gli alimenti ammessi sono i semi di canapa e la farina ottenuta dagli stessi con limite per il THC a 2,0 mg/kg; l’olio di semi di canapa con quantità massima a 5,0 mg/kg e gli integratori, mondo in cui la canapa ha trovato un utilizzo incredibile, contenenti alimenti derivati dalla stessa con limite massimo di 2,0 mg/kg. Il provvedimento si è reso necessario dal momento che, come accennato, a livello economico il trend dei prodotti a base di canapa e derivati rappresenta un business importante e le posizioni dei vari legiferatori erano discordanti e poco chiare sia in Italia che a livello europeo per quanto riguardava i limiti sui livelli di presenza per i principi THC e CBD.

Il settore degli aromi è disciplinato solo parzialmente con disposizioni che stabiliscono la definizione, le norme generali di utilizzo, le prescrizioni per l’etichettatura e i tenori massimi delle sostanze che presentano un rischio per la salute.

Solventi di estrazione: modifiche legislative

Per quanto concerne i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari dei loro ingredienti non ci sono solitamente novità massive quanto aggiornamenti mirati alle limitazioni presenti in alcuni di essi. La scelta dei solventi da estrazione rappresenta, come noto, un aspetto critico del processo estrattivo, in quanto può determinare la concentrazione selettiva di costituenti fisiologicamente attivi ma anche di sostanze indesiderate o contaminanti ma in ogni caso il solvente o la combinazione di solventi utilizzati devono essere ammessi dalla legislazione alimentare sui solventi da estrazione; i residui riscontrabili nell’estratto devono rispettare eventuali limiti massimi residuali. La recente modifica riguarda il recepimento della Direttiva 2016/1855/UE e concerne l’allegato I, parte II – ‘Solventi di estrazione e loro condizioni di impiego, del Decreto Legislativo Febbraio 1993, n°64, come sostituito da ultimo dal decreto del Ministro della salute 4 agosto 2011, n. 158, con una variazione riguardante l’etere dimetilico i cui valori limiti massimi di residuo passano a 0,009 mg/ kg nei prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina e a 3 mg/kg nel collagene e nei derivati del collagene, con l’esclusione della gelatina stessa. La necessità di modifica si lega, come spesso accaduto nel passato, alla necessità di provvedere a un tentativo di uniformazione della legislazione in ambito alimentare fra i diversi stati membri dell’Unione Europea: la sicurezza del DME come solvente da estrazione era stata lungamente trattata e dibattuta all’interno dell’EFSA dopo la richiesta pervenuta nel lontano 2014 e portata avanti dalla società Akzo Nobel Chemicals BV per la modifica del limite massimo di residui (LMR) per l’etere dimetilico nei prodotti a base di proteine animali sgrassate.

Aromi e ultimi divieti

Allo stato attuale il settore degli aromi è disciplinato solo parzialmente con disposizioni che stabiliscono la definizione di aroma, le norme generali per il loro utilizzo, le prescrizioni per l’etichettatura e i tenori massimi delle sostanze che presentano un rischio per la salute. Purtroppo non è ancora disponibile un

elenco comunitario degli aromi ed ogni Stato membro continua ad applicare le proprie disposizioni nazionali, che in Italia sono contenute nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive comunitarie 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione). L’elenco delle sostanze aromatizzanti da lista UE regolamento 872/2012 subirà una modifica per quanto concerne la soppressione dall’elenco dell’Unione della sostanza aromatizzante furan-2(5H)-one con regolamento 2019/799 della Commissione Europea. Quest’ultima è stata inizialmente inserita come sostanza in corso di valutazione per la quale l’autorità europea per la sicurezza alimentare ha chiesto dati scientifici supplementari; successivamente i risultati sono stati valutati portando alla conclusione, nel parere scientifico dell’11 dicembre 2018, che la sostanza presentava un rischio per la sicurezza in relazione alla genotossicità poiché genotossica in vivo e pertanto non risultava conforme alle condizioni generali d’uso degli aromi con immediata richiesta di soppressione dall’elenco senza indugio per proteggere la salute umana. Il parere dell’EFSA unito ai dati sperimentali e al parere favorevole del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi ha consentito l’adozione del nuovo regolamento con il recepimento della modifica: indubbiamente gli organi competenti e i diversi stakeholders coinvolti in questo genere di valutazione mostrano un’attenzione sempre più crescente su scala worldwide nei confronti di problematiche inerenti a ingredienti di comune utilizzo nel settore alimentare.

Uno sguardo al mondo

Ponendo lo sguardo al di fuori della realtà italiana si può notare come la legislazione sul tema alimentare sia in continua evoluzione su scala mondiale; ad esempio per quanto riguarda il Giappone, paese da sempre all’avanguardia in merito alle tematiche legate all’alimentazione: il 30 maggio 2019 il Ministero della salute, del lavoro e del benessere giapponese MHLW ha pubblicato due emendamenti che riguardano numerose sostanze utilizzate negli alimenti: il primo riguarda una nuova modifica parziale delle specifiche degli standard per alimenti e additivi alimentari con in particolare nuovi valori di riferimento per i pesticidi simeconazolo, thifluzamide, triflumizole, piriofenon e metaflumizione; il secondo, in conformità con le normative stabilite dall’Articolo 11 del Food Sanitation Act (MHLW n° 0530 del gennaio 2019), prevede cambiamenti nei limiti per le sostanze timolo, simeconazolo, tebufenfyrad, fluensulfone, metaflumizone e glucano estratti dal lievito di birra e utilizzati in più prodotti alimentari; entrambi le modifiche con entrata in attività dal 30 maggio 2019. Rimanendo in ambito europeo, come accade nel settore cosmetico e farmaceutico, la Francia si

La scelta dei solventi da estrazione rappresenta un aspetto critico del processo estrattivo, in quanto può determinare la concentrazione selettiva di costituenti fisiologicamente attivi ma anche di sostanze indesiderate o contaminanti

dimostra un paese tra i più attenti e sensibili alle problematiche legate ad alcune materie prime dell’industria alimentare: a tal proposito il 17 aprile scorso, in un comunicato stampa i ministri francesi della Transizione Ecologica e dell’Economia e Finanze hanno deciso, avvalendosi del principio di precauzione, di vietare sul territorio francese la commercializzazione degli alimenti contenenti biossido di titanio (E171) a partire dal 1 gennaio 2020; la decisione è stata presa su parere dell’Anses, l’agenzia francese per la sicurezza alimentare, vista la mancanza di dati che consentano una valutazione certa del rischio, per ribadire l’importanza di limitare l’esposizione a questo genere di sostanze per quanto riguarda consumatori e lavoratori, favorendo l’impiego di alternative sicure e dalla comprovata efficacia.

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