febbraio 2014
N°5
Inerzie e inadempienze: l’Autorità “commissaria” Enti d’ambito e gestori Laboratorio Servizi Pubblici Locali
Abstract L’introduzione del nuovo metodo tariffario da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha apportato, tra le altre, alcune novità in tema di competenza a determinare la tariffa. Per superare l’inerzia degli Enti d’ambito, cui spetta l’onere di proporre la tariffa, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha recentemente sancito la possibilità per i gestori di sostituirsi ai soggetti inadempienti e, al contempo, il mancato riconoscimento in tariffa dei costi di funzionamento dell’Ente d’ambito.
REF Ricerche srl, Via Aurelio Saffi, 12, 20144 - Milano (www.refricerche.it) Il Laboratorio è un'iniziativa sostenuta da (in ordine di adesione): ACEA, Federutility - Utilitatis, SMAT, IREN, Confcommercio - Imprese per l'Italia, CO.MO.I. Group, SIBA.
La missione del Laboratorio
Dal 1° dicembre 2013 ha iniziato la sua attività il Laboratorio Servizi Pubblici Locali (Lab SPL), un forum di analisi e discussione che intende riunire selezionati rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul futuro dei Servizi Pubblici Locali. Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente. Nonostante questi avvenimenti, il comparto dei Servizi Pubblici Locali in Italia raramente è fonte di un dibattito “sistemico”: prevalgono nella discussione contrapposizioni e dicotomie (pubblico vs. privato, stato vs. mercato, locale vs. nazionale, …) quasi mai sorrette da analisi quantitative ed economiche. Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.
Donato Berardi Direttore e-mail: dberardi@refricerche.it tel. 02 87078150
N°5
Inerzie e inadempienze: l’Autorità “commissaria” Enti d’ambito e gestori Il gestore può sostituirsi all’Ente d’Ambito inadempiente nella proposta di adeguamento delle tariffe
Il nuovo Metodo Tariffario deliberato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Deliberazione 643/2013/R/idr) presenta un’interessante novità in tema di iter amministrativo per la proposta e l’approvazione delle tariffe.
Quando anche il gestore è inerte le tariffe sono ridotte d’ufficio del 10%
Inoltre, la deliberazione stabilisce cosa accade nel caso in cui anche il gestore sia “inerte”, fattispecie tutt’altro che residuale, soprattutto nel caso di realtà di piccole dimensioni laddove l’Ente d’ambito non è operativo. In questi casi vale la regola, già sancita in precedenti interventi dell’Autorità1, secondo la quale nei casi in cui il gestore non fornisca, in tutto o in parte, atti, dati e informazioni necessarie alla determinazione tariffaria e questi non siano in altro modo disponibili, la tariffa viene stabilita d’ufficio, applicando una penalità del 10%. In sostanza, in caso di inadempienza congiunta da parte dell’Ente d’ambito e del gestore le tariffe vengono decurtate.
Data la cogenza dei termini e al fine di eliminare i ritardi nel processo di determinazione della tariffa e invio per l’approvazione all’Autorità, il cui termine è fissato al 31 marzo 2014, il nuovo Metodo Tariffario prevede che nel caso di inadempienza da parte del soggetto competente, l’Ente d’ambito, il gestore possa presentare autonoma istanza di aggiornamento tariffario. Quando ricorrono queste circostanze l’Autorità interviene inviando una formale diffida all’Ente di Ambito che è chiamato a intervenire entro il termine perentorio di 30 giorni. Trascorso tale termine si applica il principio del silenzio assenso, ovvero la proposta tariffaria del gestore passa all’approvazione dell’Autorità.
Per quanto riguarda altri aspetti, il Metodo Tariffario riprende i criteri già adottati in precedenti delibere più avanti richiamate. Si tratta, nel dettaglio, del non riconoscimento in tariffa dei costi di funzionamento dell’Ente d’Ambito, qualora inadempiente2, e dell’esclusione dall’aggiornamento tariffario3 per i gestori che non abbiano provveduto a redigere la Carta del Servizio oppure applichino ancora un minimo impegnato alle utenze domestiche. La previsione di un iter alternativo consente di superare le inerzie degli Enti d’ambito e dei gestori e di offrire tempi più certi per l’adozione dei provvedimenti tariffari. In particolare si riduce il rischio in capo al finanziamento degli investimenti, in quanto i costi sostenuti trovano ora con ragionevole certezza un riconoscimento in tariffa.
Inerzie e inadempienze: una storia che viene da lontano Nel periodo transitorio sono i gestori a chiedere l’adeguamento tariffario
Già prima della Galli e quindi nel cosiddetto periodo transitorio, la normativa prevedeva che i criteri da seguire per gli adeguamenti tariffari fossero indicati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Nello specifico, il CIPE interveniva fissando con proprie deliberazioni i criteri, i parametri e i limiti cui i gestori dovevano attenersi nel proporre l’adeguamento tariffario.
Fino al 1994, il controllo sulla corretta applicazione delle deliberazioni CIPE era preventivo ed obbligatorio da parte dei Comitati Provinciali Prezzi (C.P.P.). Con la Legge Galli il controllo diventa “successivo” e i soggetti competenti erano gli Uffici Provinciali dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (U.P.I.C.A.) e quindi, a seguito della loro soppressione e
1 come esplicitato al punto 5.7 della deliberazione 643/2013/R/idr. 2 come esplicitato al punto 5.8 della deliberazione 643/2013/R/idr. 3 come esplicitato al punto 7.4 della deliberazione 643/2013/R/idr. febbraio 2014
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N°5
Inerzie e inadempienze: l’Autorità “commissaria” Enti d’ambito e gestori
A fronte dell’inerzia dei gestori le tariffe non venivano adeguate
Con la Galli la determinazione delle tariffe spetta agli Enti locali, quindi agli Enti d’Ambito
Più di recente il Decreto Sviluppo ha previsto la possibilità dell’Agenzia di sostituirsi agli Enti d’ambito
del passaggio delle relative funzioni, le Camere di Commercio. Queste ultime nel corso del cosiddetto periodo transitorio hanno avuto il compito di verificare la conformità degli adeguamenti deliberati dal gestore alle disposizioni CIPE. Tra le criticità note di questo iter amministrativo vi era il fatto che in caso di inerzia dei gestori le tariffe non potevano essere adeguate. Un’eventualità quest’ultima tutt’altro che remota, considerato che nel mondo pre-Galli la forma gestionale prevalente era quella delle gestioni diretta e in economia, dove le tariffe ricadevano nella sfera d’azione degli Enti locali ed erano considerate un mero strumento di politica del territorio.
Un secondo problema era rappresentato dell’alea che caratterizzava i tempi di intervento del CIPE: la Galli prescriveva un primo intervento per l’anno 1995 ma non indicava alcuna tempistica vincolante per gli anni successivi, con la conseguenza che tra il 2002 e il 2008 il CIPE avendo ritenuto esaurito il suo mandato non è più intervenuto a disciplinare i criteri per gli adeguamenti tariffari. In ultimo, la disciplina introdotta dalla Galli non contemplava percorsi in grado di superare le inerzie e le inadempienze dei soggetti coinvolti nel processo di determinazione delle tariffe.
La Galli stabiliva infatti che le competenze in materia di determinazione della tariffa erano in capo agli Enti locali e quindi alle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO). Queste ultime erano chiamate a determinare le tariffe sulla base dei criteri previsti nelle convenzioni e nei disciplinari, strumenti previsti dalla normativa per regolare i rapporti tra AATO e gestori. Dal punto di vista operativo, la tariffa veniva definita dalle AATO sulla base dei costi previsti dal piano d’ambito ed in particolare dal piano degli investimenti. Nei casi inadempienza da parte dell’AATO, dunque anche nei casi di Ente d’ambito non operativo, non era prevista la possibilità da parte dei soggetti interessati di “bypassare” l’Autorità locale. Una situazione che negli anni ha generato notevoli incertezze e che nei fatti ha penalizzato la realizzazione delle opere e degli interventi necessari.
In anni più recenti il legislatore è tornato sul tema della determinazione tariffaria : il T.U. Ambientale (d.lgs. 152/2006) ha confermato competenza delle Autorità d'ambito, poi sostituite dal “soggetto competente”. Più recente è infine la previsione normativa che ha prefigurato la possibilità della mai operativa Agenzia Nazionale di vigilanza sulle risorse idriche di “sostituirsi” alle Autorità d’ambito inadempienti, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate4. Con l’avvento dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la questione dell’inerzia amministrativa pare avere trovato una sua definitiva composizione: il potere di “decisore di ultima istanza” sarà esercitato dal regolatore nazionale.
4 art. 10, comma 14, lettera d) del d.l. 70/2011, convertito con modifiche dalla L. 106/2011. febbraio 2014
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