aprile 2014
N°10
Il caso SMAT: rafforzata la natura pubblica dell’in house providing Laboratorio Servizi Pubblici Locali
Abstract Nelle ultime settimane il Consiglio comunale di Torino si è pronunciato sulla trasformazione del gestore del servizio idrico, Società Metropolitana Acque Torino Spa, società al 100% di proprietà pubblica, in azienda speciale. SMAT rimarrà una società di capitali, soggetto giuridico di diritto privato, ma la sua natura pubblica è stata rafforzata per renderla aderente alla speciale missione che origina dall’in house providing. La gestione affidata ad una società interamente pubblica potrà coniugare i benefici dell’efficienza e dell’efficacia che caratterizzano l’azione di un soggetto privato e mantenere le carte in regola per finanziare gli investimenti, superando i vincoli che gravano sulla finanza pubblica locale. Il caso di SMAT mostra come da un percorso adeguatamente istruito e partecipato possono scaturire soluzioni pragmatiche e non ideologiche nell’interesse della collettività.
REF Ricerche srl, Via Aurelio Saffi, 12, 20123 - Milano (www.refricerche.it) Il Laboratorio è un'iniziativa sostenuta da (in ordine di adesione): ACEA, Federutility - Utilitatis, SMAT, IREN, Confcommercio - Imprese per l'Italia, CO.MO.I. Group, SIBA.
La missione del Laboratorio
Dal 1° dicembre 2013 ha iniziato la sua attività il Laboratorio Servizi Pubblici Locali (Lab SPL), un forum di analisi e discussione che intende riunire selezionati rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul futuro dei Servizi Pubblici Locali. Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente. Nonostante questi avvenimenti, il comparto dei Servizi Pubblici Locali in Italia raramente è fonte di un dibattito “sistemico”: prevalgono nella discussione contrapposizioni e dicotomie (pubblico vs. privato, stato vs. mercato, locale vs. nazionale, …) quasi mai sorrette da analisi quantitative ed economiche. Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.
Donato Berardi Direttore e-mail: dberardi@refricerche.it tel. 02 87078150
N°10
Il caso SMAT: rafforzata la natura pubblica dell’in house providing Gli snodi di una scelta consapevole e informata
Nel 2012 alcune associazioni locali propongono la trasformazione di SMAT in azienda speciale
Un lungo iter instruttorio e una scelta consapevole
SMAT, Società Metropolitana Acque Torino, è una società per azioni di proprietà pubblica nata nel 2001 dall’unione dell’Azienda Acque Metropolitane, che gestiva l'approvvigionamento di acqua potabile del Comune di Torino e di altri 36 Comuni della provincia, e dall’azienda Po-Sangone, impegnata nella raccolta e nel trattamento delle acque reflue di 17 Comuni dell'area metropolitana torinese. L’unificazione gestionale è proseguita anche mediante l’utilizzo di contratti di servizio stipulati con soggetti titolari di concessioni od affidamenti sul territorio dell’Ambito. È il caso della Società Acque Potabili (azienda quotata in borsa di cui SMAT ha assunto il co-controllo), della SICEA (azienda del gruppo Veolia) e di altre aziende minori. Oggi SMAT serve oltre 2,2 milioni di utenti in 288 Comuni della Provincia di Torino. La vicenda riassunta in queste pagine ha inizio nel 2012 quando, sull’onda emotiva del referendum, alcune associazioni locali per la tutela delle acque propongono di trasformare SMAT in azienda speciale consortile di diritto pubblico. Dopo una lunga istruttoria finalizzata a valutare i costi – operativi, gestionali, finanziari e legali della trasformazione - il Consiglio comunale di Torino il 25 marzo u.s. (Allegato 1) ha deciso che per non compromettere i fondamenti di una gestione efficiente è preferibile recepire le istanze di rafforzamento della natura pubblica della gestione pur senza snaturarla.
Nel percorso che segue abbiamo sintetizzato il complesso iter dell’istruttoria che ha preceduto la decisione, le questioni sollevate dalle parti e le argomentazioni addotte per suggerire, giustificare o escludere la trasformazione in azienda speciale. Alcuni argomenti e alcune considerazioni possono risultare superate alla luce del parere espresso dalla Corte dei Conti (n. 2/SEZAUT/2014/QMIG) e delle più recenti sentenze del TAR Lombardia sui ricorsi presentati dalle associazioni di consumatori e da alcuni gestori sul metodo tariffario AEEGSI. Questioni e argomentazioni che si è ritenuto in ogni caso di riportare perché aiutano a comprendere il senso di un percorso travagliato e di una scelta consapevole e informata. Ripercorriamone le tappe e gli snodi fondamentali.
Gli argomenti a sostegno della trasformazione La proposta di trasformazione fa seguito ai risultati referendari
Sull’onda emotiva del successo ottenuto dai referendum del 2011, anche a Torino, nel 2012, i Comitati per la tutela delle acque hanno chiesto la trasformazione di SMAT, società per azioni a capitale interamente pubblico, in azienda speciale consortile. Una proposta che ricorda la trasformazione di Arin SpA in azienda speciale, perfezionata con eliberazione del Consiglio comunale di Napoli nel settembre 2011. Come si evince dalla proposta (Allegato 2) nelle motivazioni dei Comitati la nuova azienda speciale: «a) dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati; b) non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta; c) dovrà garantire l’effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e geaprile 2014
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Il caso SMAT
N°10 In house providing e i principi comunitari: la gestione diretta del servizio è possibile
I Comitati: la trasformazione eterogenea diretta è priva di implicazioni
Il caso SMAT: rafforzata la natura pubblica dell’in house providing stione del Servizio idrico integrato; d) dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro». Le ragioni che motivano la proposta di trasformazione possono dunque essere ricondotte al superamento della logica del profitto, al rafforzamento del rapporto di esclusività tra azienda e comunità e alla partecipazione diretta dei cittadini e dei dipendenti alla vita aziendale e ai processi decisionali. Tra le motivazioni a supporto della proposta, i Comitati argomentavano che l’azienda speciale sarebbe l’unica «in grado di rapportarsi coerentemente con il valore pubblico del bene da tutelare e con una gestione effettivamente orientata all’esclusivo interesse della collettività di riferimento». Del resto, come più volte ricordato dalla giurisprudenza, la normativa comunitaria non prevede l’obbligo di gestire il servizio tramite gli strumenti di diritto privato, né vieta la gestione diretta del servizio. Secondo i Comitati (delibera n. 29158/2013, Allegato 3), la trasformazione sarebbe risultata agevole: i soci avrebbero potuto aderire spontaneamente senza esercitare la facoltà di recesso insita in tutte le ipotesi di trasformazione dell’oggetto o della struttura societaria, e senza impegnarsi nella liquidazione finanziaria delle relative partecipazioni. Inoltre, la trasformazione eterogenea diretta, senza la necessità di estinguere la SpA, sarebbe risultata priva di implicazioni fiscali. Nel corso dell’istruttoria che è seguita il Consiglio comunale di Torino ha esaminato le questioni sollevate dai Comitati optando per una soluzione meno radicale.
Le questioni affrontate: la fattibilità giuridica
Il processo di trasformazione non è esplicitamente previsto dal codice civile
La necessità di procedere in due fasi
La coerenza con le norme comunitarie in materia di concorrenza
Dalle analisi condotte sono emersi diversi ostacoli di carattere operativo, normativo, finanziario e gestionale, che rappresentano costosi ostacoli alla trasformazione. Innanzitutto, il processo di trasformazione risultava in contrasto con la normativa di settore: sebbene il codice civile preveda esplicitamente la trasformazione di un’azienda speciale in società per azioni per atto unilaterale, nessuna norma prevede il percorso contrario, ossia la trasformazione diretta di una società di capitali in azienda speciale.
Secondo le valutazioni operate dai legali sarebbe quindi stato necessario procedere in due distinte fasi: la liquidazione della SpA con l’estinzione del relativo soggetto giuridico e la costituzione ex novo di una nuova azienda speciale. La procedura in due fasi avrebbe comunque comportato effetti fiscali non trascurabili a causa della necessità di tassare le plusvalenze conseguite. L’eventualità della costituzione di un nuovo soggetto appariva poi in contrasto con il «divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica» previsto dal d.l. 06/07/2012 n. 95. Inoltre la finanziaria per il 2002 (L. 28 dicembre 2001, n. 448) aveva imposto agli enti locali di trasformare le aziende speciali e i consorzi che gestiscono i servizi di rilevanza economica in società di capitali. Un primo aspetto da acclarare era l’esistenza o meno di divieto di trasformazione delle società di capitali in aziende speciali. Peraltro, la natura del nuovo soggetto non appariva coerente con la disciplina comunitaria e con la normativa nazionale laddove si prevede che l’autorità d’ambito debba deliberare la forma di gestione tra quelle di cui all’art. 113, c. 5, d.lgs. n. 267/2000 (ossia società di capitali, miste o interamente pubbliche) e aggiudicare la gestione tramite gara disciplinata aprile 2014
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Il caso SMAT
N°10 Il parere della Corte dei Conti apre la strada all’azienda speciale
Il caso SMAT: rafforzata la natura pubblica dell’in house providing dai principi comunitari, oppure affidarla a società partecipate. Per chiarire questo punto il Comune di Torino si è fatto latore di una richiesta di parere alla Corte di Conti (parere n. 2/SEZAUT/2014/QMIG), la quale ha dichiarato che «l’operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, e sia con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica». E ancora che «a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’art. 9, co. 6, d.l. 95/2012, è consentita la liquidazione di una società di capitali e la costituzione ex novo di un’azienda speciale consortile». Per quanto riguarda le preoccupazioni in termini di sforamento dei vincoli di finanza pubblica, sempre la Corte dei Conti precisava che «non ha ragione di esistere la preoccupazione del possibile impiego dell’istituto dell’azienda speciale a scopi elusivi dei vincoli di finanza pubblica poiché, si ripete, la relativa normativa prevede misure più severe di quelle riferite alle società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali». Con il parere della Corte dei Conti la trasformazione in azienda speciale diventava a tutti gli effetti percorribile.
L’equilibrio economico e la sostenibilità degli investimenti
Le criticità finanziarie della trasformazione
Stante il parere favorevole, ulteriori verifiche venivano esperite per valutare l’equilibrio economico-finanziario del nuovo soggetto e la sostenibilità del piano di investimenti. Dall’istruttoria è emersa la concreta possibilità di ricadute della trasformazione nei rapporti con i finanziatori, gli istituti bancari creditori di SMAT per 280 milioni di euro, in ragione della presenza nei contratti di mutuo e di una clausola di risoluzione anticipata degli stessi nell’ipotesi di mutamento della struttura societaria. Nelle valutazioni espresse dai finanziatori l’erogazione del finanziamento rimaneva condizionata alla conferma dell’affidamento in house e alla valutazione della solidità dell’equilibrio economico-finanziario del nuovo soggetto. Le maggiori perplessità originavano dall’incertezza cagionata dai cambiamenti nella governance: con la trasformazione la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Torino si sarebbe ridotta, pregiudicando l’affidabilità e le garanzie di solidità patrimoniale del nuovo soggetto. La trasformazione avrebbe altresì necessitato una due-diligence finanziaria, con un inevitabile aggravio di costi amministrativi e legali a carico del gestore uscente. Nelle valutazioni del Consiglio comunale di Torino non si poteva poi escludere la richiesta di maggiori garanzie ai soci da parte dei finanziatori e il rischio della defezione da parte di comuni soci con meno di mille abitanti i quali – a fronte di una sostanziale variazione societaria – avrebbero potuto recedere dalla propria qualità di socio, vanificando tutti gli sforzi profusi nel decennale percorso di riunificazione delle gestioni. Alcune società di capitali, oggi socie di SMAT, avrebbero altresì dovuto retrocedere le proprie partecipazioni ai Comuni, che avrebbero dovuto accollarsi l’indebitamento sottostante e le necessità finanziarie del nuovo soggetto.
Le conseguenze dal cambiamento della governance
I vincoli di un’azienda speciale non si conciliano con le esigenze di flessibilità di un servizio industriale
Accanto alle questioni più strettamente legali e finanziarie, altre riserve hanno riguardato i risvolti di carattere operativo e gestionale: dalle analisi è infatti emerso che l’azienda speciale è sottoposta a vincoli mal conciliabili con le esigenze di flessibilità tipiche della gestione di un servizio industriale. Le società di capitali, invece, consentono meglio di conseguire obiettivi di trasparenza delle decisioni, di capacità di accesso al credito e di conduaprile 2014
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Il caso SMAT
N°10 I costi del processo di formazione della volontà
Il caso SMAT: rafforzata la natura pubblica dell’in house providing zione manageriale della gestione. Anche dal punto di vista del sistema contabile, le società di capitali beneficiano di una disciplina più articolata e trasparente, che rappresenta un indubbio punto di forza e di garanzia per soci e creditori. Ulteriori verifiche hanno poi fatto emergere il problema dei vincoli gestionali connessi alla trasformazione, giacché nel caso di un’azienda speciale la mancanza di un’assemblea dei soci implica che gli atti più importanti della vita aziendale, come l’approvazione dei bilanci, debbano essere sottoposti all’esame e all’approvazione di tutti i soci, ovvero i quasi 300 consigli comunali degli enti consorziati. Un meccanismo di formazione della volontà che difficilmente si presta alle esigenze di flessibilità e tempestività decisionale di un servizio industriale, e che può essere veicolo di maggiori costi connessi al processo di formazione della volontà. Un peso rilevante ha poi avuto l’impossibilità di remunerare adeguatamente l’attività del consiglio di amministrazione, in relazione al ruolo e alla responsabilità patrimoniale degli amministratori per le scelte che tale organo è chiamato a intraprendere.
La soluzione salomonica: rafforzare la natura pubblica di SMAT Nuove regole statutarie per valorizzare l’in house providing
Vincolo alla destinazione degli utili e innalzamento dei quorum deliberativi
Coniugare efficienza e flessibilità con la speciale missione dell'in house providing
Al termine di un lungo iter, alla trasformazione in azienda speciale è stata preferita la previsione di regole statutarie in grado di coniugare i benefici e la flessibilità di un soggetto di diritto privato con la “speciale missione” di un’azienda di proprietà pubblica titolare di un affidamento in house, limitando le distorsioni che possono originare da una eccessiva influenza delle logiche privatistiche e dalla costante “tensione al profitto”. Le modifiche statutarie, così come deliberate dall’Assemblea ordinaria degli azionisti di SMAT su proposta della Provincia di Torino, si sono orientate in due direzioni:
• l’introduzione dell’obbligo di destinare gli avanzi di gestione a finalità coerenti con
la missione del soggetto pubblico ed evitare che le tariffe possano essere utilizzate per generare flussi di cassa a beneficio degli Enti Locali è contenuta in una specifica convenzione ex. art. 30 TUEL, che sancisce l’obbligo di destinazione del dividendo per una quota massima del 20% da destinare agli Enti Locali, con il vincolo della promozione di attività di tutela del patrimonio idrogeologico e per una quota minima dell’80% a riserve dell’azienda, per la copertura del piano economico-finanziario e a garanzia dei finanziamenti necessari per la realizzazione delle opere; • il rafforzamento della natura pubblica della proprietà e della gestione, elevando al 90% (dal 75%) delle quote e al 60% (dal 40%) delle teste il quorum deliberativo necessario per modificare il carattere integralmente pubblico dell’azionariato di SMAT (articolo 9 dello Statuto e articolo 11 della Convenzione istitutiva).
Le modifiche statutarie sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di SMAT nel mese di dicembre del 2013; inoltre, è stato proposto uno schema di Convenzione (ex art. 30 TUEL), per suddividere gli utili secondo le percentuali sopra indicate. Nella stessa Convenzione, per rafforzare la natura pubblica di SMAT e l'in house, si prevede anche la progressiva uscita dalla compagine sociale dei soci diversi dai Comuni, tramite il trasferimento delle azioni ai Comuni o con l’acquisto di azioni proprie da parte di SMAT. La decisione ultima è ora sottoposta all'approvazione di una prossima dell’Assemblea straordinaria di SMAT, ma il parere del Comune di Torino, che oggi possiede in via diretta e indiretta (tramite la sua controllata "FCT Holding S.r.l.") circa il 65% delle azioni, rappresenta un indirizzo importante sul futuro dell’azienda. Il caso di SMAT rappresenta un’esperienza di come, attraverso solide analisi e valutazioni, è possibile coniugare l’efficienza e la flessibilità tipiche di un soggetto di diritto privato con l’esigenza di un rafforzamento della natura pubblica della proprietà e della gestione. aprile 2014
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Il caso SMAT
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Il caso SMAT: rafforzata la natura pubblica dell’in house providing Allegato 1. Partecipazioni Comunali Direzione di Staff Partecipazioni Comunali
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CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (proposta dalla G.C. 25 marzo 2014)
OGGETTO: SOCIETÀ SMAT S.P.A.. MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE E DELLA CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ARTICOLO 30 T.U.EE.LL. - APPROVAZIONE. Proposta dell'Assessore Tedesco. Ad oggi, il Comune di Torino partecipa direttamente (59,69739%) ed indirettamente (5,61558%) - tramite la sua controllata "FCT Holding S.r.l." a Socio Unico - nella società "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." (siglabile "SMA Torino S.p.A." o "SMAT S.p.A."), con sede in Torino, corso XI Febbraio n. 14, capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Euro 345.533.761,65, diviso in 5.352.963 azioni del valore nominale di Euro 64,55 cadauna. Detta società è una società di capitali, interamente pubblica, partecipata da enti locali o loro forme associative ed ha come oggetto "l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4 lett. f) Legge 5.1.1994 n. 36.". Ad oggi, la compagine societaria di SMAT è la seguente: AZIONISTI N. AZIONI % Città di Torino (*) 3.195.579 59,69739 FCT HOLDING S.r.l. 300.600 5,61558 Totale Città di Torino 3.496.179 65,31297 C.I.D.I.U. S.p.A. 585.047 10,92940 Patrimonio Città Settimo Torinese S.r.l. 118.988 2,22284 Provincia di Torino 1.097 0,02049 Azioni proprie 242.575 4,53160 n. 287 Altri Comuni soci (ATO 3 - Torinese) 909.026 16,98175 Totale 5.352.963 100,00 In data 9 luglio 2012 il Consiglio Comunale approvava la mozione n. 66/2012 del 26 gennaio 2012 (mecc. 2012 00426/002) avente per oggetto: "L'acqua è un bene comune. SMAT non verrà privatizzata", che in particolare, impegnava il Sindaco e la Giunta a: rispettare la deliberazione del Consiglio Comunale dando "seguito all'esito del Referendum completando il percorso di concentrazione delle quote SMAT direttamente in capo alla Città di Torino avviando con l'Autorità d'Ambito e la Provincia di Torino un Tavolo di lavoro sul futuro assetto del servizio idrico integrato fermo restando la totale proprietà e
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gestione interamente pubblica delle risorse idriche sul nostro territorio" al fine di evitare qualsiasi tentativo di privatizzazione o liberalizzazione rispettando lo Statuto della Città che già prevede che "la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro"; attivarsi presso l'Autorità d'Ambito ed il Consiglio di Amministrazione di SMAT per eliminare la voce "remunerazione del capitale investito" in attuazione della lettera del secondo quesito referendario del 12 e 13 giugno 2011. Sulla base di tale presupposto in data 4 marzo 2013 il Consiglio Comunale della Città di Torino, su proposta di iniziativa popolare, approvava la deliberazione avente ad oggetto "TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE" (mecc. 2012 06418/002) e precisamente: "1) l'avvio della procedura per la trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda speciale consortile di diritto pubblico a norma degli articoli 31 e 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati, previa una attenta analisi costi-benefici in termini patrimoniali, giuridici, fiscali ed economici da svolgere entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione previa verifica di sostenibilità del piano d'ambito dell'ATO e dei piani di investimento adottati dall'Azienda; previa verifica della disponibilità dei Comuni soci di SMAT S.p.A. con popolazione inferiore ai mille abitanti ad aderire all'azienda speciale consortile al fine di salvaguardare dalla frammentazione il Sistema Idrico Integrato dell'Ambito; 2) qualora la verifica di cui al punto 1) sia positiva, di dar mandato alla Giunta di predisporre e sottoporre al Consiglio, per l'approvazione entro giorni 120 dall'esecutività della presente deliberazione, uno Statuto della Azienda da presentare alla convocanda assemblea di SMAT S.p.A., Statuto che dovrà essere redatto nel rispetto dei seguenti principi: a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati; b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta; c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato; d) l'Azienda dovrà garantire la continuità dei rapporti di lavoro in vigore e la partecipazione dei lavoratori/lavoratrici alle scelte qualificanti relative alla organizzazione del lavoro; 3) di dar mandato al Sindaco di promuovere l'adesione degli Enti locali soci di SMAT S.p.A. a quanto deliberato; 4) di dar mandato agli Uffici comunali di assumere tutti gli atti e di eseguire tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti al presente deliberato.". Rispetto alla originaria proposta di iniziativa popolare, il Servizio Controllo Partecipate della Città di Torino rendeva il seguente "parere sfavorevole":
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" In merito al PUNTO 1 del dispositivo il Settore Gestione Societaria rende parere sfavorevole, in quanto la trasformazione della società SMAT S.p.A. in Azienda speciale consortile di diritto pubblico a norma degli articoli 31 e 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. comporta la violazione dell'articolo 9 comma 6 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e s.m.i.. Infatti, mentre è possibile la trasformazione diretta di una Azienda Speciale in una S.p.A. per atto unilaterale, ai sensi dell'articoli 17 commi 51 e seguenti della Legge 127/1997 e s.m.i, dal momento che la deliberazione di trasformazione teneva luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del Codice Civile, viceversa nessuna norma prevede la trasformazione diretta di una S.p.A. in Azienda Speciale non vi è una specifica previsione normativa dettata dal Codice Civile. Nell'eseguire tale operazione si rende, pertanto, necessario procedere attraverso due atti: 1) la liquidazione della Società per azioni che comporta l'estinzione del soggetto giuridico; 2) la costituzione ex novo di un'Azienda Speciale. Ciò si pone in contrasto con il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 135, all'articolo 9 comma 6 prescrive che "È fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione". Pertanto, la costituzione dell'Azienda speciale consortile di diritto pubblico risulta in contrasto con il divieto di "istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica". Peraltro, per completezza si evidenzia che l'attuale quadro normativo in relazione all'affidamento del servizio idrico integrato, tenuto conto delle abrogazioni normative succedutesi medio tempore, comporta la piena applicabilità della disciplina comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica prevista dall'articolo 106 comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE); la piena applicabilità della normativa nazionale di settore, costituita dai commi attualmente vigenti dell'articolo 113 T.U.EE.LL. e dagli articoli relativi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; e l'applicabilità della normativa regionale vigente in materia (Legge Regionale Piemonte 24 maggio 2012, n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani"). In particolare, in relazione alla forma di gestione del Servizio Idrico Integrato, è necessario precisare che la normativa vigente continua a far riferimento a norme abrogate medio tempore: infatti l'articolo 150 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 dispone che l'Autorità d'ambito deliberi la forma di gestione tra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, ed aggiudichi la gestione mediante gara disciplinata dai princìpi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000 oppure affidi a società partecipate, secondo la previsione del comma 5, dell'articolo 113 D.Lgs. n. 267/2000. Il confronto con il Comune di Napoli che ha deliberato in Giunta la proposta di
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trasformazione di ARIN S.p.A. in Azienda "ABC Napoli" (deliberazione Giunta Comunale n. 942 del 23 settembre 2011) e successivamente con deliberazione approvata, con emendamenti, dal Consiglio Comunale in data 26 ottobre 2011 (deliberazione n. 32), non è pertinente in quanto l'operazione di ABC Napoli è stata deliberata prima dell'entrata in vigore del divieto di cui all'articolo 9, comma 6 del D.L. 95/2012. In merito al PUNTO 2 del dispositivo il Settore Gestione Societaria rende parere sfavorevole, per i motivi indicati al punto 1. In merito al PUNTO 3 del dispositivo il Settore Gestione Societaria rende parere sfavorevole, per i motivi indicati al punto 1. In merito al PUNTO 4 del dispositivo il Settore Gestione Societaria rende parere sfavorevole, per i motivi indicati al punto 1.". Pertanto, il parere tecnico veniva reso sfavorevole relativamente alla questione pregiudiziale sulla possibile trasformazione della società "SMAT" da "società per azioni" in "azienda speciale consortile" senza entrare nel merito sulla modalità di attuazione. Nel corso delle varie Commissioni Consiliari necessarie per approfondire i temi della deliberazione veniva valutata la situazione sotto diversi profili. Da una parte, si approfondiva la tassatività ed esaustività dei casi previsti dell'articolo 2500septies Codice Civile sulla base della Legge 3 ottobre 2001, n. 366 "Delega al Governo per la riforma del diritto societario"; della Relazione Illustrativa alla Legge Delega in materia di Riforma del Diritto Societario; della Giurisprudenza locale che si è pronunciata proprio sulla trasformazione eterogenea ritenendo che l'elenco di cui all'articolo 2500-septies Codice Civile sia tassativo e non meramente esemplificativo (TAR Piemonte, Sez. I n. 781/2012 del 29 giugno 2012, come la Corte d'Appello di Torino del 14 luglio 2010) e dell'esistenza della norma di cui all'articolo 9 comma 6 del D.L. 95/2012; dall'altra parte, si teneva conto del caso ABC Napoli la cui trasformazione si concludeva positivamente alla data del 20 febbraio 2013 in mancanza di opposizione dei creditori all'operazione di trasformazione. Considerati gli approfondimenti svolti durante lo svolgimento delle Commissioni Consiliari e visto il mandato ricevuto nella summenzionata deliberazione mecc. 2012 06418/002, con nota del 21 giugno 2013 Prot. 20433, a firma del Sindaco, veniva richiesto un Parere alla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo del Piemonte in merito ai seguenti quesiti: "1) se possa realizzarsi nel caso di specie, in mancanza di apposita normativa, la trasformazione eterogenea della società SMAT S.p.A. in Azienda Speciale Consortile; 2) in caso di risposta negativa al quesito 1), se la procedura in due fasi rispettivamente di estinzione/messa in liquidazione della Società per Azioni e di nuova costituzione dell'Azienda speciale consortile incorra nel divieto per gli enti locali di cui all'articolo 9, comma 6 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 (c.d. spending review)". In data 23 ottobre 2013, la Sez. Regionale di Controllo per il Piemonte con deliberazione n. 365/2013/SRCPIE/QMIG depositata il 30 ottobre 2013 "sospende la pronuncia e sottopone al Presidente della Corte dei Conti la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle
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Autonomie ovvero alle Sezioni Riunite le questioni evidenziate. Con riferimento al quesito n. 1), la Sezione remittente, con deliberazione n. 365/2013/SRCPIE/QMIG, pur rappresentando la presenza di orientamenti dottrinari e di una prassi favorevoli all'iniziativa prospettata dalla Città di Torino, ha espresso perplessità sulla coerenza dell'operazione di trasformazione eterogenea, alla luce dell'articolo 35, comma 8, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che impone agli enti locali di trasformare le aziende speciali ed i consorzi che gestiscono i servizi di rilevanza economica in società di capitali. L'interpretazione, a contrariis, della predetta disposizione, da cui sembrerebbe desumersi il divieto di trasformazione delle società di capitali in aziende speciali, è stata dettata dalla preoccupazione di arginare fenomeni elusivi. Inoltre, la perdurante vigenza della richiamata disposizione, sarebbe da ricondurre a "una riduzione o soppressione delle strutture intermedie tra ente e collettività amministrata a scopo deflattivo della spesa connessa a tali strutture, spesso ingente e fuori controllo", tra cui devono essere annoverate anche le aziende speciali, enti strumentali dell'ente locale, dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Ad avviso della sezione piemontese, "La sostituzione di tali aziende con le società di capitali, nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica, presenta poi, evidentemente, il vantaggio di una regolamentazione, anche sotto il profilo del sistema contabile applicato, più articolata e trasparente", oltre a essere coerente con l'evoluzione dell'ordinamento in materia di servizi pubblici locali, anche con specifico riferimento al servizio idrico integrato. Anche con riferimento al quesito n. 2), la Sezione regionale ha espresso una valutazione non favorevole circa la possibilità di realizzare l'operazione prospettata mediante scomposizione in fasi, ritenendo che tale evenienza, oltre a contrastare con l'obiettivo della soppressione e, in ogni caso, della riduzione degli oneri finanziari connessi agli organismi partecipati (articolo 9, comma 1, D.L. n. 95/2012), nonché con il divieto di istituzione di tali enti (articolo 9, comma 6, D.L. n. 95/2012), "si presenta come elusiva degli stessi obblighi sopra ricordati". Di conseguenza, la Sezione remittente, ha sospeso la pronuncia e trasmesso gli atti al Presidente della Corte dei Conti per "la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie ovvero alle Sezioni Riunite, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, le questioni sopra evidenziate e, in particolare, circa la vigenza nell'ordinamento dell'obbligo per gli enti locali di trasformazione delle aziende speciali esercenti i servizi pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 113 T.U.EE.LL. in società di capitali, sancito dall'articolo 35, comma 8 della Legge n. 448/2001, con la conseguente preclusione alla inversa trasformazione in aziende speciali delle società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica, quali il servizio idrico integrato". Medio tempore, l'articolo 1 comma 581 della Legge di Stabilità ha abrogato - con effetto dal 1 gennaio 2014 - l'articolo 9, comma 6 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012. Nell'adunanza del 15 gennaio 2014, la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2, pubblicata in data 21 gennaio 2014, sulla questione di massima posta dalla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con deliberazione n. 365/2013/SRCPIE/QMIG,
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enuncia i seguenti principi di diritto: "a) l'operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, e sia con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica; b) a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 9, comma 6, D.L. n. 95/2012, è consentita la liquidazione di una società di capitali e la costituzione ex novo di un'azienda speciale consortile. In tale contesto, resta impregiudicata, alla luce degli enunciati principi di diritto, ogni valutazione da parte degli enti di autonomia, nella specie la Città di Torino, in merito all'adozione della soluzione più idonea nel caso concreto. Dispone, a cura dell'Ufficio di Supporto, la trasmissione degli atti alla Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, che renderà il parere richiesto tenendo conto dei suindicati principi di diritto, ai quali si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, D.L. n. 174/2012". Per inciso, nel parere sopra citato non è rammentato che la Corte Costituzionale con sentenza 17 novembre 2010 n. 325 ha affermato esplicitamente la sussistenza nel nostro ordinamento di un "principio generale costituito dal divieto della gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale: divieto introdotto dai non censurati articolo 35 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria del 2002) e articolo 14 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269" (sentenza n. 325/2010 par. 6.1.), puntualizzandosi ulteriormente dai Giudici della Consulta che "come si è osservato al punto 6.1., tale normativa si innesta coerentemente in un sistema normativo interno in cui già vige il divieto della gestione diretta mediante azienda speciale o in economia (introdotto dai non censurati articoli 35 della Legge n. 448 del 2001 e 14 del Decreto Legge 269 del 2003) e nel quale pertanto i casi di affidamento in house, quale modello succedaneo della (vietata) gestione diretta da parte dell'ente pubblico debbono essere eccezionali e tassativamente previsti" (sentenza n. 325/2010 par. 8.1.2.). Si prende altresì atto del parere n. 21 del 31 gennaio 2014 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Piemonte, secondo i principi di diritto espressi dalla Sez. Autonomie sopra indicate. Per quanto attiene le richieste ed ulteriori verifiche di merito è stato fatto innanzitutto un approfondimento con le Banche che attualmente finanziano SMAT per circa 280 milioni di Euro. BEI, la Banca Europea per gli Investimenti ha rilevato le seguenti criticità riguarda alla trasformazione di SMAT: innanzitutto che l'operazione potrebbe configurare un potenziale evento di risoluzione dei contratti e che è necessaria un'approfondita analisi da parte della Banca la quale evidenzia possibili costi legali con spese a carico di SMAT. In ogni caso il mantenimento dei
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rapporti di finanziamento sarebbe subordinato principalmente a: continuazione del rapporto "in house", che coinvolge anche l'ATO3, a rischio in caso di recesso dei Comuni soci tale da pregiudicare la validità dell'affidamento in house; non peggioramento dell'operatività di SMAT a seguito delle necessarie approvazioni di documenti in quasi 300 Consigli Comunali; effetti sulla Governance a causa della possibile diminuzione della partecipazione del Comune di Torino; effetti sulla validità delle garanzie bancarie: sarà infatti richiesta l'approvazione da parte delle Banche garanti dei finanziamenti BEI. A proposito di quest'ultimo punto infatti i Comuni soci dovranno necessariamente prendere atto della diversa responsabilità che comporta la partecipazione ad un'Azienda Speciale anche sulla base delle recenti novità normative contenute nella Legge di Stabilità (Legge 147/2013); la responsabilità degli atti aziendali, tra i quali le garanzie per i finanziamenti in essere e futuri, non è più circoscritta quasi interamente all'ambito societario ma viene condivisa con solidarietà da tutti i soci. Dal punto di vista fiscale sono ancora aperti diversi aspetti, in attesa di una risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate alla quale è stato inoltrato apposito quesito. Anche dal punto di vista previdenziale parrebbero possibili alcune penalizzazioni a carico di alcuni dipendenti che dovrebbero sostenere una spesa, anche rilevante, per la ricongiunzione dei propri contributi previdenziali; infatti in SMAT circa 250 dipendenti versano attualmente i contributi a Inps. A seguito anche di più approfondite verifiche, risultano invece più preoccupanti alcuni aspetti gestionali riferibili ad un'Azienda Speciale, tra questi: la mancanza di un'assemblea dei soci per l'approvazione dei principali atti quali ad esempio i Bilanci Preventivi e Consuntivi che dovrebbero invece essere sottoposti all'esame di tutti i Consigli Comunali (circa 300 Comuni ); le spese che sarebbe necessario sostenere per l'operazione, spese che potrebbero rivelarsi abbastanza ingenti (tra questi: le spese legali già ventilate da BEI, le spese per una adeguata due diligence sulla società, come sottolineato dalla Corte dei Conti, le spese notarili per la costituzione della nuova Azienda e per la liquidazione della vecchia, le spese per la volturazione dei beni mobili ed immobili ...); la non remuneratività del Consiglio di Amministrazione che, se da un lato provoca indubbiamente un risparmio, dall'altro induce a dubitare che si possano individuare dei consiglieri cui affidare delle deleghe per una realtà aziendale così importante; l'attuale presenza fra i soci SMAT di 3 società di capitale, fra cui FCT S.r.l., che non potrebbero far parte di un'Azienda Speciale e dovrebbero quindi retrocedere le azioni ai propri Comuni di riferimento; ciò potrebbe provocare problemi di natura finanziaria quantomeno al Comune di Torino che dovrebbe addossarsi anche l'indebitamento sottostante le azioni SMAT detenute da FCT o, al contrario, problemi finanziari alla stessa
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FCT, mentre l'attuale programmazione di riacquisto da parte del Comune di Torino delle azioni SMAT detenute da FCT Holding S.r.l. consente la progressiva uscita del socio privato con modalità sostenibili sotto il profilo contabile. In sede di assemblea della società tenutasi in data 24 ottobre 2013 è stata intrapresa anche un'attività di verifica fra i soci che ha manifestato la volontà di intervenire sui temi delineati dalla deliberazione di iniziativa popolare già approvata e di correggerne l'impostazione, pur manifestando la condivisione dell'obiettivo del mantenimento in proprietà pubblica della società di gestione del ciclo integrato delle acque di tutto il bacino. Pertanto, in detta sede si discuteva e deliberava, sul seguente ordine del giorno: 1) conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti per il triennio 2013-2015: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) illustrazione della deliberazione approvata dalla Provincia di Torino in merito all'assetto societario di SMAT S.p.A. e atti conseguenti; 3) adeguamento della nomina del Collegio Sindacale a seguito della richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità: rispetto tra generi tra i Sindaci Supplenti; 4) varie ed eventuali. Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno l'Assessore Ronco, in rappresentanza del Socio Provincia di Torino, illustrava agli altri soci presenti la deliberazione di indirizzo adottata dalla Provincia di Torino il 23 luglio 2013 avente per oggetto "Gestione del servizio idrico pubblico integrato a seguito dell'esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011" con la quale si approvava che il recepimento dei principi referendari dovesse avvenire attraverso il consolidamento della partecipazione totalitaria pubblica in SMAT, mediante gli opportuni rafforzamenti delle regole statutarie all'interno della situazione societaria oggi vigente, nonché mediante l'approvazione di una specifica Convenzione che vincoli i soci di SMAT alla ripartizione degli utili generati destinandoli ad attività di tutela ambientale ed in massima parte a riserva dell'azienda a sostegno del proprio piano economico e finanziario. In particolare, la deliberazione di indirizzo della Provincia di Torino al fine di consolidare la natura pubblica di SMAT, propone la modifica dello Statuto sociale consistente nell'aumento del quorum deliberativo in sede assembleare fino al 90%, nella destinazione a riserva della maggior parte del dividendo e nella valorizzazione del carattere pubblico dell'azionariato, in vista del rafforzamento della gestione dell'"in house providing", con la progressiva uscita dalla compagine societaria dei Soci diversi dai Comuni, nonché la modifica del quorum deliberativo anche nel testo della Convenzione istitutiva fino al 60%. Quindi la proposta della Provincia, ritenuta condivisibile, era volta a rafforzare ulteriormente la natura pubblica di SMAT intervenendo su alcuni aspetti della governance sociale e sulla destinazione degli utili. Pertanto, l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di SMAT del 24 ottobre 2013 deliberava: "a) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere a predisporre un testo con
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le modifiche allo Statuto ed alla Convenzione istitutiva: al fine di garantire il rafforzamento della partecipazione pubblica come previsto dall'articolo 9 dello Statuto sociale, modifica dell'articolo 17.2 dello Statuto sociale elevando il quorum deliberativo attuale dal 75% al 90% e modifica dell'articolo 11 della Convenzione istitutiva elevando dal 40% al 60% il quorum di "teste" necessarie; articolo 28 dello Statuto sociale sulla destinazione del dividendo determinando una quota minima dell'80% a riserva della Società a copertura degli oneri derivanti dal Piano Economico Finanziario e del restante massimo 20% a favore dei Soci; b) di predisporre il testo dello Statuto sociale e della Convenzione istitutiva con le richiamate modifiche e di trasmetterlo a tutti i Soci affinché i rispettivi organi deliberanti possano adottare i provvedimenti necessari e, successivamente, provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria", prevedendone poi l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. In esecuzione del mandato conferito dall'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione di SMAT ha approvato le proposte di modificazione statutaria e con lettera del 4 dicembre 2013, prot. n. 81122, la società SMAT S.p.A. ha inviato al Direttore del Settore Partecipazioni Comunali della Città di Torino la documentazione in esecuzione della citata deliberazione assembleare del 24 ottobre 2013, ed in particolare, la proposta di modifica dell'articolo 17.2 dello Statuto sociale che recepisce in essa, sia l'incremento dal 75% al 90% del quorum necessario per le deliberazioni nell'assemblea aventi per oggetto modifiche dello Statuto sociale che incidano sulla composizione della compagine pubblica degli azionisti, sia l'incremento dal 40% al 60% del voto favorevole dei soci presenti in Assemblea. Nella stessa sede il Consiglio di Amministrazione proponeva anche uno schema di Convenzione ex articolo 30 T.U.EE.LL., che prevede che l'utile prodotto da SMAT sia ripartito per una quota massima del 20% per la promozione di attività di tutela ambientale indirizzate alla salvaguardia della risorsa idrica e per una quota minima dell'80% a riserva dell'azienda a sostegno del Piano Economico Finanziario, secondo le indicazioni che saranno definite dall'Ente d'Ambito, in coerenza con le disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e comunque secondo le decisioni prese dall'Assemblea. Al fine di rafforzare la natura pubblica di SMAT e l'in-house providing, nel recepimento dell'esito referendario, nel citato schema di Convenzione ex articolo 30 T.U.EE.LL. si prevede altresì la progressiva uscita dalla compagine azionaria dei Soci diversi dai Comuni, mediante trasferimento delle azioni da essi detenuti ai relativi Comuni o (previa approvazione dell'Assemblea) acquisto di azioni proprie da parte di SMAT. A tale ultimo riguardo, si ricorda che la società "SMAT S.p.A." era stata costituita in data 17 febbraio 2000 con atto a rogito Notaio Mazzola di Torino (Rep. n. 107290/26370), in esecuzione della deliberazione n. 167 del Consiglio Comunale in data 19 luglio 1999 (mecc. 9904149/64 ), per la gestione del servizio idrico integrato e che con lo stesso provvedimento
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deliberativo n. 167 si approvava la Convenzione ai sensi dell'abrogato articolo 24 della Legge 142/1990 (oggi articolo 30, T.U.EE.LL. n. 267/2000) tra il Comune di Torino ed altri Comuni dell'"Ambito Torinese" con la quale i Comuni si sono, tra l'altro, impegnati a costituire tra loro la SMA Torino S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato nell'"Ambito 3 - Torinese", che qui ora viene parzialmente modificata. Inoltre anche alla luce di quanto manifestato dagli altri Comuni soci di SMAT in sede di Assemblea del 24 ottobre 2013 che hanno così votato: "favorevoli numero 86 Soci su 93 aventi diritto per numero 4.754.496 azioni pari all'88,82% del capitale sociale; astenuti numero 5 Soci (Avigliana, Bruino, Nichelino, Rivalta e Vinovo) per numero 192.697 azioni; contrari numero 1 Socio (Busano) per numero 1 azione; non votanti numero 1 Socio (Rivarolo);" pare non condiviso il percorso della trasformazione di SMAT in Azienda Speciale. Pertanto alla luce delle verifiche tecnico-amministrative effettuate e di cui si è dato conto precedentemente, quantunque sia appurata la possibilità quantomeno di costituire una nuova Azienda Speciale in sostituzione dell'attuale Società per Azioni SMAT, e tenendo soprattutto conto degli svantaggi derivanti dall'utilizzo di un'Azienda Speciale, si ritiene di superare il progetto già approvato con la precedente deliberazione mecc. 2012 06418/002 e di puntare invece, d'accordo con la maggior parte degli altri soci, sul rafforzamento dell'attuale natura pubblica di SMAT S.p.A. intervenendo su alcuni aspetti della governance sociale e sulla destinazione degli utili. Al riguardo, vista la deliberazione di indirizzo approvata dalla Provincia di Torino, visto il consenso manifestato dai Comuni soci nei confronti degli indirizzi proposti dalla Provincia di Torino e volti a recepire la volontà referendaria al fine di realizzare il consolidamento della partecipazione totalitaria pubblica in SMAT, mediante gli opportuni rafforzamenti delle regole statutarie all'interno della situazione societaria oggi vigente, nonché mediante l'approvazione di una specifica Convenzione che vincoli i soci di SMAT alla ripartizione degli utili generati ad attività di tutela ambientale ed in massima parte a riserva dell'azienda a sostegno del proprio Piano economico e finanziario e vista la nota prot. n. 81122 (sopra citata) portante le proposte di modifica allo Statuto sociale di SMAT ed alla Convenzione istitutiva, si ritiene di deliberare in merito alla: (i) approvazione della modifica dell'articolo 17 comma 2 del vigente Statuto sociale di SMAT S.p.A. al fine di rafforzare il mantenimento della partecipazione a totale capitale pubblico, secondo il testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale quale allegato 1; (ii) approvazione dello schema di Convenzione ex articolo 30 T.U.EE.LL. allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale quale allegato 2; (iii) autorizzazione al Sindaco, o ad un suo delegato, quale rappresentante legale del Socio
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Comune di Torino, a partecipare alla convocanda Assemblea straordinaria della Società "SMAT S.p.A.", con mandato ad approvare in detta sede la proposta di modificazione del vigente statuto sociale; (iv) autorizzazione ai sensi Capo I rubricato "Assemblea" degli "Indirizzi alla Holding" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 23 aprile 2012 (mecc. 2012 00890/064), la Società "FCT Holding S.r.l.", quale socio della Società "SMAT S.p.A.", a partecipare alla convocanda Assemblea straordinaria della stessa, con mandato ad approvare in detta sede la proposta di modificazione del vigente Statuto sociale. Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato 3 (all. 3 - n. ) al presente provvedimento. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA COMUNALE Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali; Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono: favorevole sulla regolarità tecnica; favorevole sulla regolarità contabile; Con voti unanimi, espressi in forma palese; PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 1)
2)
3)
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di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la modifica dell'articolo 17, comma 2, del vigente Statuto sociale di SMAT S.p.A. con sede in Torino (TO), corso XI Febbraio n. 14, nel tenore risultante dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. ); di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, lo schema di Convenzione ex articolo 30 del T.U.EE.LL., nel tenore risultante dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 - n. ); di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, quale rappresentante legale del Socio Comune di Torino della società "SMAT S.p.A.", a partecipare alla convocanda Assemblea straordinaria della società per discutere e deliberare in ordine alla modifica del vigente articolo 17 comma 2 con facoltà di apportare eventuali modificazioni consequenziali non sostanziali; di autorizzare, ai sensi Capo I rubricato "Assemblea" degli "Indirizzi alla Holding" di cui
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alla deliberazione del Consiglio Comunale del 23 aprile 2012 (mecc. 2012 00890/064), la Società "FCT Holding S.r.l.", quale socio della Società "SMAT S.p.A.", a partecipare alla convocanda Assemblea straordinaria della società SMAT per discutere e deliberare in ordine alla modifica del vigente articolo 17 comma 2 con facoltà di apportare eventuali modificazioni consequenziali non sostanziali; di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, quale rappresentante legale del Socio Comune di Torino a firmare lo schema di Convenzione ex articolo 30 del T.U.EE.LL.; di autorizzare sin d'ora la società "FCT Holding S.r.l.", quale socio della Società "SMAT S.p.A.", a dar corso a tutti gli adempimenti necessari ai fini della Convenzione di cui al precedente punto 5); di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. L'ASSESSORE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE, POLITICHE PER LA SICUREZZA, POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE Giuliana Tedesco IL DIRETTORE GENERALE Gianmarco Montanari
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DI STAFF PARTECIPAZIONI COMUNALI Renzo Mora Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. per IL DIRETTORE FINANZIARIO Il Dirigente Delegato F.to Gaidano
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CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 MARZO 2013 (proposta dei cittadini titolari dei diritti di partecipazione ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto della Città e dell'articolo 10 del Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta) Sessione Ordinaria Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria AMBROGIO Paola APPENDINO Chiara BERTHIER Ferdinando BERTOLA Vittorio CARBONERO Roberto CARRETTA Domenico CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERVETTI Barbara Ingrid COPPOLA Michele CURTO Michele
D'AMICO Angelo DELL'UTRI Michele GENISIO Domenica GRECO LUCCHINA Paolo GRIMALDI Marco LEVI Marta LEVI-MONTALCINI Piera LIARDO Enzo LO RUSSO Stefano MAGLIANO Silvio MANGONE Domenico MARRONE Maurizio
MORETTI Gabriele MUZZARELLI Marco NOMIS Fosca ONOFRI Laura PAOLINO Michele PORCINO Giovanni RICCA Fabrizio SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni VIALE Silvio
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide. Risultano assenti dall'aula, i Consiglieri: MUSY Alberto - TRICARICO Roberto. Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. SEDUTA PUBBLICA OGGETTO:
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TRASFORMAZIONE
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SMAT
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S.P.A.
IN
AZIENDA
SPECIALE
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CONSORTILE. I cittadini torinesi che sottoscrivono la presente proposta di deliberazione intendono portare a compimento il percorso iniziato molti anni fa verso la ripresa in mano pubblica della proprietà e gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del Servizio Idrico Integrato del nostro territorio. Il timore che un bene comune come l'acqua potesse venir sottratto alla proprietà e gestione pubblica si presentò già negli anni ottanta, con le politiche dell'Organizzazione Mondiale del Commercio miranti a convincere e/o costringere i Governi nazionali a sottoscrivere l'Accordo Generale sul Commercio dei Servizi - AGCS. Contro questa eventualità il Consiglio Comunale di Torino si espresse chiaramente con ordini del giorno e mozioni risalenti al 2003 [ordine del giorno mecc. 2003 04606/002 approvato dal Consiglio Comunale in data 25 giugno 2003], 2004 [mozione n. 22 mecc. 2004 02534/002 approvata dal Consiglio Comunale in data 10 maggio 2004] e 2005 [ordine del giorno mecc. 2005 00346/002 approvato dal Consiglio Comunale in data 14 febbraio 2005], e contro la Direttiva Bolkestein [ordine del giorno mecc. 2005 00345/002 approvato dal Consiglio Comunale in data 14 febbraio 2005] di liberalizzazione dei servizi nel mercato unico europeo. L'unificazione di AAM, lo storico acquedotto comunale, con il Consorzio Po-Sangone che aveva unito i primi 10 Comuni della cintura torinese nella realizzazione e gestione dell'impianto d'avanguardia di depurazione, fornì l'occasione di trasformare la natura giuridica dei due enti. Fuoriusciti dal governo di diritto pubblico SMAT e Consorzio Po-Sangone entrano in quello di diritto privato e nello specifico nella forma giuridica della Società per azioni SMAT - Società Metropolitana Acque Torino con un numero di soci giunto ormai a 286 Comuni ed Enti Locali azionisti. Solo di recente pare generalmente acquisito il fatto che l'UE non obbliga a privatizzare alcunché ma pretende - giustamente - comportamenti non ambigui nel campo della concorrenza: gli Stati Membri e le loro Amministrazioni locali devono scegliere la forma di gestione di diritto pubblico o di diritto privato dei loro Servizi pubblici, ed attenersi alla scelta compiuta. Non solo, quindi, l'Unione europea riconosce che "[…] le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)" [Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo COM(2004) 374] ma più di recente la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che "… un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48) [Sentenza Corte Europea di Giustizia: C-324-08 del 13 novembre 2008, punto 48]". La gestione pubblica di un servizio di interesse economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che possono applicarsi direttamente
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nell'ordinamento italiano, anche in assenza - com'è il caso attuale - di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011. La natura pubblica di SMAT è del resto implicita nello statuto dell'azienda: "ART. 9 - Azioni. 9.1. Il capitale della società è interamente pubblico. Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese (A.A.T.O. 3), quale definito nell'Allegato B Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13, (…). ART. 10 - Trasferimento di azioni. 10.1. I Comuni possono trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese.". La suddetta scelta statutaria SMAT trova efficace corrispondenza nello Statuto della Città che all'articolo 80 - Servizio idrico integrato dichiara espressamente che: "1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, la Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro. 2. In osservanza della legge, la proprietà delle infrastrutture e delle reti del servizio idrico integrato è pubblica ed inalienabile. La Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia effettuata esclusivamente mediante soggetti interamente pubblici. 3. Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.". A suggello di tale inequivocabile scelta è intervenuto il risultato elettorale dei referendum del 12 e 13 giugno 2011 che a Torino ha visto il trionfo dei Sì al primo quesito con 383.651 voti pari al 95,45%, ed al secondo quesito con voti 386.099 pari al 95,88%. In data 9 luglio 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la mozione del 26 gennaio 2012 (mecc. 2012 00426/002) avente per oggetto: "L'acqua e' un bene comune. Smat non verrà privatizzata", che in particolare, impegnava il Sindaco e la Giunta a: rispettare la deliberazione del Consiglio Comunale dando "seguito all'esito del Referendum completando il percorso di concentrazione delle quote SMAT direttamente in capo alla Città di Torino avviando con l'Autorità d'Ambito e la Provincia di Torino un Tavolo di lavoro sul futuro assetto del servizio idrico integrato fermo restando la totale proprietà e gestione interamente pubblica delle risorse idriche sul nostro territorio" al fine di evitare qualsiasi tentativo di privatizzazione o liberalizzazione rispettando lo Statuto della Città che già prevede che "la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro"; attivarsi presso l'Autorità d'Ambito ed il Consiglio di Amministrazione di SMAT per eliminare la voce "remunerazione del capitale investito" in attuazione della lettera del
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secondo quesito referendario del 12 e 13 giugno 2011. Il servizio idrico integrato è, dunque, per espressa previsione normativa e per chiara volontà popolare, un servizio pubblico e tale deve rimanere. I proventi dello stesso devono far fronte in via esclusiva al miglioramento dell'accesso all'acqua di qualità per tutta la popolazione ed alla tutela delle risorse idriche potabili, secondo modalità alle quali risulta estranea ogni logica di profitto. In questo ambito di riferimento, va inquadrata la realtà nella quale opera SMAT S.p.A., società che garantisce il servizio idrico integrato in 286 Comuni, tutti ricompresi nel territorio provinciale e da essi partecipata. Un altro elemento caratteristico della gestione SMAT che non ha del tutto affossato la sua storia e natura di ente pubblico, è il riequilibrio dei rapporti di forza all'interno del suo Consiglio d'Amministrazione nel quale l'azionista Città di Torino, pur detenendo la quota largamente maggioritaria del capitale, non può prevalere sulla volontà degli altri Comuni soci ed ha bisogno che una parte almeno di essi condivida le sue scelte per poterle adottare [Statuto Smat: Articolo 17.2. L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale]. SMAT, infatti, ha come obiettivo quello di garantire il soddisfacimento dell'interesse collettivo di tutta la comunità presente sul territorio nel quale la stessa opera ad un accesso universale e di qualità alla risorsa primaria costituita dall'acqua, in primo luogo quella per uso umano; perseguire i propri fini abbandonando la struttura di società commerciale per azioni e trasformandosi in Azienda speciale consortile di diritto pubblico a norma degli articoli 31 e 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati. L'Azienda speciale consortile SMAT dovrà essere orientata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati, senza fini di lucro e - al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta alla tutela degli interessi della collettività servita - essa dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze, principi che possono essere così riassunti: a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'àmbito della produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati; b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta; c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato; d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro. La trasformazione di SMAT nel senso auspicato richiede quindi la stesura ed
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approvazione di un nuovo Statuto dell'Azienda, nel rispetto dei principi prima indicati, e la promozione dell'adesione all'iniziativa degli altri Enti locali soci di SMAT S.p.A.. Nell'intento di far sì che tali obiettivi vengano al più presto realizzati, i sottoscritti cittadini hanno deciso di ideare e di fornire all'Amministrazione comunale lo strumento normativo che affermi il quadro della svolta auspicata: la presente proposta di deliberazione d'iniziativa popolare Tutto ciò premesso, IL CONSIGLIO COMUNALE Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali; Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono: regolarità tecnica come da allegato 1 (all. 1 - n. ); parere contabile non espresso vedi allegato 2 (all. 2 - n. ); Dato atto che gli emendamenti accolti prevedono una attenta analisi costi-benefici in termini patrimoniali, giuridici, fiscali ed economici da svolgere prima dell'avvio della procedura per la trasformazione di Smat S.p.A. in azienda speciale consortile; procede alla votazione nei modi di regolamento. Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: Mangone Domenico, Moretti Gabriele PRESENTI 37 VOTANTI 21 ASTENUTI 16: Altamura Alessandro, Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, Viale Silvio FAVOREVOLI 20: Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo
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Stefano, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Ventura Giovanni CONTRARI 1: Berthier Ferdinando Per l'esito della votazione che precede, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale DELIBERA 1)
2)
3) 4)
l'avvio della procedura per la trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda speciale consortile di diritto pubblico a norma degli articoli 31 e 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati, previa una attenta analisi costi-benefici in termini patrimoniali, giuridici, fiscali ed economici da svolgere entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione previa verifica di sostenibilità del piano d'ambito dell'ATO e dei piani di investimento adottati dall'Azienda; previa verifica della disponibilità dei Comuni soci di SMAT S.p.A. con popolazione inferiore ai mille abitanti ad aderire all'azienda speciale consortile al fine di salvaguardare dalla frammentazione il Sistema Idrico Integrato dell'Ambito; qualora la verifica di cui al punto 1) sia positiva, di dar mandato alla Giunta di predisporre e sottoporre al Consiglio, per l'approvazione entro giorni 120 dall'esecutività della presente deliberazione, uno Statuto della Azienda da presentare alla convocanda assemblea di SMAT S.p.A., Statuto che dovrà essere redatto nel rispetto dei seguenti principi: a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati; b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta; c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato; d) l'Azienda dovrà garantire la continuità dei rapporti di lavoro in vigore e la partecipazione dei lavoratori/lavoratrici alle scelte qualificanti relative alla organizzazione del lavoro; di dar mandato al Sindaco di promuovere l'adesione degli Enti locali soci di SMAT S.p.A. a quanto deliberato; di dar mandato agli Uffici comunali di assumere tutti gli atti e di eseguire tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti al presente deliberato.
Parere regolarità tecnica come da allegato (allegato 1).
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IL DIRETTORE DIREZIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI F.to Mora
IL DIRIGENTE SERVIZIO CONTROLLO PARTECIPATE F.to Delli Colli Parere regolarità contabile non espresso (vedi allegato 2). per IL VICE DIRETTORE GENERALE FINANZA E TRIBUTI Il Dirigente Delegato F.to Tornoni
Sono allegati al presente provvedimento di seguenti: allegato 1 - allegato 2.
In originale firmato: IL SEGRETARIO Penasso
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IL PRESIDENTE Ferraris
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Prot. n. 29158/2013
Torino, 11 LUGLIO 2013 Al Presidente della Provincia
Al Presidente del Consiglio Provinciale
DELIBERA DI INDIRIZZO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO PUBBLICO INTEGRATO A SEGUITO DELL'ESITO DEL REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.
PREMESSO l’esito della consultazione referendaria promossa dai comitati a tutela dell’acqua del 12 e 13 giugno del 2011, eliminando dall’ordinamento l’obbligo giuridico di ricorrere al “mercato” per gestire l’acqua pubblica, ha confermato che l’acqua è un bene comune che richiede di fatto modalità di gestione pubblicistiche senza più contaminazioni di sorta con il modello privatistico anche se totalmente in mano pubblica come le società in house; in tale ottica il modello di elezione è rappresentato dall’azienda speciale l’unica in grado, a giudizio dei Comitati di tutela, di rapportarsi coerentemente con il valore pubblico del bene da tutelare e con una gestione effettivamente orientata all’esclusivo interesse della collettività di riferimento; sempre a giudizio degli stessi dopo l’abrogazione, all’esito della consultazione referendaria, sia dell’articolo 23/bis della legge 133/2008 che del D.P.R. 168/2010 il vuoto normativo venutosi a creare può essere agevolmente colmato applicando all’ordinamento interno i principi comunitari che, contrariamente alla normativa abrogata, non obbligano alla gestione dell’acqua pubblica attraverso il ricorso agli strumenti del diritto privato né tanto meno vietano la gestione diretta del servizio; i principi comunitari, infatti, lasciano ampia facoltà organizzativa all’autonomia locale fino a ricomprendere, conseguentemente, la modalità pubblicistica come forma organizzativa per la gestione di un servizio pubblico locale come quello idrico; tale ricostruzione trova autorevole fondamento nelle decisioni della Corte Costituzionale dove con la sentenza 26 del 2011 ebbe a riconoscere che all‘abrogazione dell’articolo 23/bis non consegue alcuna riviviscenza delle norme del testo unico sull’ordinamento locale ( 113 e 113/bis) in precedenza abrogate dal suddetto articolo e che l’unico effetto dell’esito della consultazione è l’immediata applicabilità dei principi dell’ordinamento comunitario almeno fino a quando il legislatore nazionale non abbia ritenuto di provvedere in maniera diversa; di seguito con la successiva pronuncia 199/2012 dove ebbe a riconoscere espressamente che la mancanza di una disciplina organica in tema di servizi pubblici locali, non determina alcun vuoto legislativo incolmabile stante la presenza di numerose previsioni comunitarie applicabili alla materia ed in grado di costituire riferimenti idonei a soddisfare il principio di legalità;
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IN TALE CONTESTO il Comitato Acqua Pubblica, nel rispetto del percorso delineato dallo Statuto della Provincia e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale ha formalizzato una proposta di deliberazione finalizzata alla trasformazione in Azienda Speciale Consortile della società che in ambito provinciale gestisce il servizio idrico integrato; alla stregua della proposta che precede SMAT - la società di capitali partecipata a larga maggioranza dalla Città di Torino e per la differenza da altri 286 Comuni della provincia, dalla Provincia stessa, da FCT Srl, da C.I.D.I.U. e da Patrimonio Città Settimo Torinese S.r.l. e che ha come oggetto “l’esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall’art. 4 lett. f) Legge 5.1.1994 n. 36” dovrebbe evolvere in azienda speciale consortile; e la declinazione del principio sotteso dalla scelta referendaria dovrebbe potere essere attuato senza penalizzazioni del sistema dal momento che, sempre a giudizio dei proponenti: a.
b.
c.
d.
la trasformazione di che trattasi dovrebbe poter essere attuata come trasformazione eterogenea nel solco tracciato dall’articolo 2500-septies che per autorevoli commentatori della materia non ha carattere tassativo ma meramente esemplificativo; la trasformazione, quindi, dovrebbe poter essere attuata senza involgere le implicazioni fiscali che invece conseguirebbero alla previa necessità di estinguere l’organismo esistente ed alla costrizione “ ex novo” del soggetto di gestione; tutti i soci aderiscano spontaneamente alla conversione in azienda consortile senza esercitare la facoltà di recesso insita in tutte le ipotesi di trasformazione dell’oggetto o della struttura societaria e senza impegnare i nuovi consorzisti nella liquidazione finanziaria delle relative partecipazioni ; l’azienda speciale, nella specie dell’azienda speciale consortile, rappresenti un modello operativo applicabile alla fattispecie anche in assenza di una specifica per il recupero del modello organizzativo da parte della legislazione esistente; al riguardo infatti il modello dell’azienda speciale abrogato dal D.P.R. 168/2010 non rivive come naturale conseguenza dell’abrogazione dello stesso D.P.R. e, pertanto, la possibilità di operare o meno attraverso l’azienda speciale è tema da risolvere in via di ricostruzione da parte dell’interprete in assenza di specifici elementi testuali; QUANTO SOPRA PREMESSO
in esito al contesto in cui può trovare attuazione la proposta all’esame pare necessario, preliminarmente, rilevare come il progetto di “ trasformazione eterogenea” ipotizzato non trovi unanimità di consensi dato il tenore dell’art. 2500-septies c.c. – che testualmente recita: “Le società disciplinate nei Capi V, VI, VII del presente Titolo [ossia società per azioni (Capo V), società in accomandita per azioni (Capo VI) e società a responsabilità limitata (Capo VII)] possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni. Si applica l’articolo 2500-sexies, in quanto compatibile. La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il Capo II del Titolo II del Libro Primo ricollega all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore.”;
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alla stregua che precede l’apertura, infatti, verso figure tradizionalmente estranee allo schema societario quali consorzi, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute, fondazioni – dalla data della riforma suscettibili di trasformazione in continuità di gestione - non significa necessariamente che l’istituto possa operare anche oltre i casi specificamente elencati e, pertanto, che possa supportare la trasformazione da società per azioni in azienda speciale od azienda speciale consortile come propone la deliberazione di iniziativa popolare; in materia , anzi, l’eccezionalità della fattispecie dovrebbe indurre più a professione di prudenza che alla generalizzazione dell’istituto contrariamente, invece, a quanto parte della dottrina sostiene quantomeno per il fatto che la proposizione di segno contrario non ha trovato eccessivo conforto nella giurisprudenza di merito che, invece, pare orientata per un’applicazione tassativa del dato normativo appena declinato; ed in tema non si può non citare una decisione del 2010 della Corte d’Appello di Torino per la quale “ La trasformazione eterogenea è definita dal legislatore della riforma con norme formulate in modo tale da rendere assai dubbia la possibilità di un’interpretazione analogica che consente di ritenere ammissibile anche la trasformazione delle società di persone nei diversi enti indicati: se il legislatore avesse voluto lasciare aperta la possibilità di qualsiasi trasformazione tra società ed enti diversi non si vede per quale motivo avrebbe dovuto limitare l’ambito della trasformazione eterogenea alle società di capitali”; quanto precede ha portato la Tecnostruttura della Città di Torino a concludere, nel pronunciarsi, sulla proposta all’esame che ove l’ipotesi della trasformazione da SpA in Azienda Speciale consortile a mente dell’art. 2500 septies non dovesse risultare esigibile, la trasformazione in azienda speciale si potrebbe realizzare solo in due momenti, il primo dei quali consistente nella previa messa in liquidazione di Smat con la sua conseguente estinzione e la successiva costituzione dell’azienda speciale consortile; il che, però, non sarebbe un fatto meramente formale implicando risvolti di ordine fiscale tutt’altro che trascurabili specie in ordine alla tassazione delle plusvalenze ed all’equilibrio generale dell’operazione; sempre in ordine alla verifica delle condizioni di praticabilità della proposta se quella fiscale costituisce una pregiudiziale da cui il decisore politico non può certo prescindere non essendogli certo consentito di perseguire obiettivi suscettibili di pregiudicare i fondamentali di solidità della gestione quello dell’attualità del modello gestionale proposto costituisce argomento addirittura dirimente rispetto alla fattibilità della proposta stessa; al riguardo, infatti, sulla praticabilità dell’azienda speciale, consortile o meno che sia, per la gestione di servizi pubblici locali non esiste unanimità di posizioni nella pubblicistica specializzata; anzi i cultori della materia si caratterizzano per una netta divisione di campo tra coloro che ritengono l’azienda speciale modello sufficientemente delineato dall’articolo 114 del Testo Unico sull’ordinamento locale e, pertanto, tale da poter essere integrato nelle sue finalità e nelle sue funzioni dall’autonomia normativa propria delle autonomie locali e coloro che, al contrario, ritengono tale modello gestionale ammissibile solo all’esito di una specifica scelta legislativa fin qui assente. Ed il fatto, poi, che il codice per l’ambiente non annovera più l’azienda speciale tra i possibili modelli gestionali dopo averlo riportato fino alla riforma del 2010 costituisce per tale corrente di pensiero la riprova dell’improponibilità di una diversa tesi; alle perplessità, poi, di ordine istituzionale si sono aggiunte di recente anche quelle correlate alla più recente legislazione finanziaria che nell’edizione ultima del luglio 2012 ha introdotto il divieto per le autonomie locali di istituire “agenzie enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione”;
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al riguardo non si ignora che anche su tale arresto non esiste unanimità di vedute e che la conclusione è contestata da altra corrente di pensiero sotto il profilo che nella vicenda non verrebbero coinvolte funzioni amministrative o funzioni fondamentali dal momento che quella in argomento non è tra quelle considerate espressamente tali dall’articolo 24 della legge 42/2009 sul federalismo fiscale né dalla legge della scorsa estate sul contenimento della spesa pubblica e che, pertanto, il divieto imposto dalla norma, in quanto di stretta interpretazione non potrebbe essere esteso oltre le ipotesi enucleate; CIÒ PREMESSO non pare che questa possa essere la sede per posizionamenti che troveranno composizione tra qualche tempo all’esito di precise scelte da parte del legislatore o di più approfondite ricostruzione da parte della giurisprudenza; pare, però, che questa debba essere la sede in cui prendere atto che l’adesione al modello gestionale proposto in un contesto come quello delineato rischia di non essere esente da esiti potenzialmente suscettibili di compromettere piuttosto che esaltare il ruolo di governo da parte della mano pubblica; allo stato, infatti, la scelta tra l’una piuttosto che l’altra opzione non può costituire l’esito di una mera scelta di principio ma causa l’incertezza di un quadro legislativo aggravato da una produzione normativa succedutasi nel tempo senza vocazione alcuna per la coerenza deve farsi carico di scontare la necessità di una valutazione in termini di opportunità tra mantenere un modello gestionale, quello attuale, che per quanto perfettibile si è rivelato fin qui in grado di rispondere agli obiettivi di garanzia di qualità e di generalizzazione del servizio pubblico sottese dalla proposta all’esame ovvero virare verso una diversa modalità di gestione la cui fattibilità, però, nei termini prefigurati non può essere sottratta al rischio di diverso pronunciamento da parte degli organi amministrativi e giurisdizionali deputati al controllo ed alla validazione delle scelte amministrative; più che di scelte generali, od ideali, si tratta infatti di valutare i rischi correlati a tale opzione e solo all’esito delle stesse valutare se sia il caso di rischiare di compromettere i fondamenti di una gestione piuttosto che riorientare la gestione in house in ottica referendaria; ED IN TALE OTTICA
oltre alle riserve prima declinate, ed oggetto di valutazioni suscettibili di incidere sulla gestione all’esito di successivi accertamenti amministrativi o di pronunce giurisprudenziali, ce ne sono da affrontare altre che potrebbero avere un impatto immediato sulla gestione, quali quelle legate ai mutui con istituti bancari ed alla clausola di risoluzione che li caratterizza per l’ipotesi di mutamento della struttura societaria; sul tema, infatti, non pare di potere prescindere dalle annotazioni critiche della Tecnostruttura della Città di Torino che, dopo essersi fatta carico di evidenziare il valore nominale dei finanziamenti in corso e quello residuo al 31 dicembre 2012, ricorda come in tutti i contratti di finanziamento sono presenti clausole di garanzia a tutela degli Enti finanziatori tra le quali : - Il diritto di risoluzione da parte del finanziatore in caso di operazioni straordinarie, tra le quali la trasformazione; - l’obbligo del rispetto di parametri, patrimoniali e finanziari che potrebbero essere compromessi da un’erosione del Patrimonio Netto (correlata al recesso di soci o per effetto degli oneri pluriennali e delle migliorie su beni di terzi spesati interamente a c/economico);
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infine va valutata la possibilità che gli enti finanziatori richiedano maggiori garanzie ai Soci, come non bastasse, poi, non si può prescindere dall’assenza, allo stato, di certezze sull’orientamento generale dei restanti comuni soci; al riguardo, infatti, non si può non annotare come l’acquisizione attuale rappresenta l’esito di un momento favorevole che ha permesso, contrariamente anche alle più rosee aspettative, il superamento della precedente frammentazione delle gestioni; la proposta di trasformazione rischia di rimettere il tutto in gioco dal momento che non è scontato che le amministrazioni subentrate a quelle che nel 2003 avevano condiviso l’accorpamento delle gestioni mantengano il patto anche nella nuova versione dello strumento associativo; ed anche se il numero delle defezioni non può, allo stato, essere immaginato non si può escludere che la trasformazione possa alimentarle se non altro per godere della valorizzazione degli assetti patrimoniali in un contesto, per altri versi, di generale sofferenza sul fronte finanziario; per quel che precede pur se la direttiva 200/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 stabilisce al considerando n. 1 che l’acqua non è un prodotto commerciale bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale e pur se l’art. 144 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. ribadisce in coerenza del resto con l’art. 822 cod. civ., che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato e costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà l’azienda speciale non costituisce certo l’unico modello attraverso cui perseguire e salvaguardare tale finalità; nel contesto del territorio provinciale, anzi, ed in particolare per il bacino oggi riferibile a SMAT spa, dal 1945 ad oggi la gestione del servizio idrico è sempre stata attuata soltanto da enti pubblici sia direttamente che tramite soggetti partecipati e controllati secondo il modello dell’in house providing; dal 1997, poi, con l’approvazione della LR13/97, le comunità locali torinesi hanno intrapreso il percorso virtuoso che ha visto nascere l’Autorità d’Ambito ATO3 per il governo del sistema idrico integrato e corrispondentemente consolidarsi il superamento delle precedenti gestioni frammentate dello stesso sistema, trovando nell’in house providing uno strumento quanto mai duttile nell’ottica dell’aggregazione delle gestioni; IN TALE CONTESTO nel 2000 è nata Smat SpA quale oggi è grazie all’unificazione di Acque Metropolitane SpA e Azienda Po Sangone per unificare i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in funzione del servizio idrico integrato previsto dalla legge Galli; sin dall’inizio i soci proprietari di SMAT sono stati, direttamente o indirettamente, gli stessi Comuni costituenti la provincia di Torino, che a tutt’oggi detengono il 100% delle azioni; le ondate di liberalizzazioni e privatizzazioni nei servizi pubblici locali italiani con i tentativi di messa in discussione dell’in house providing hanno portato i soci pubblici a riaffermare il ruolo pubblico di SMAT attraverso modifiche al suo statuto finalizzate non solo a garantire la legittimità dell’affidamento in house, visto come garanzia della qualità del servizio, della congruità delle tariffe e del controllo pubblico del servizio stesso ma anche a contrastare possibili evoluzioni verso il mercato assoggettandone le trasformazioni a vincoli di maggioranza sempre più gravosi;
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negli anni immediatamente precedenti il 2011, anche a seguito della crisi economica che ha richiesto l’accelerazione dell’apertura di nuovi mercati alle regole della concorrenza, le politiche di privatizzazione dei servizi pubblici locali hanno ottenuto concreti strumenti normativi che hanno messo in discussione, come mai era successo prima, la natura pubblica anche del sevizio idrico integrato; l’esito del referendum popolare celebrato il 12-13 giugno 2011, peraltro, non ha escluso ma confermato la legittimità e la coerenza dell’adesione al modello dell’in house providing impiegato da parte delle istituzioni di cui al territorio provinciale e relativamente al bacino riferibile a SMAT spa nel momento in cui, abrogando l’art. 23-bis d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in l. 6 agosto 2008 n. 133 s.m.i., ha rifiutato l’indirizzo di cui a quella norma che, indicando quale formula organizzativa privilegiata l’affidamento all’esterno, aveva limitato gravemente la scelta dell’autoproduzione; QUINDI non è necessitato né necessario il ritorno all’azienda speciale in luogo dell’attuale società per azioni partecipata secondo modalità di controllo analogo dagli enti locali; in particolare appare immotivato riconoscere alla forma giuridica dell’azienda speciale l’unico modo legittimo di adempiere all’esito referendario laddove a livello europeo, sia nella dottrina economica che nella pratica aziendale, viene riconosciuta alle società per azioni piena capacità di gestire i beni comuni secondo i principi di corretta fruizione diretta delle comunità locali, attraverso l’esplicitazione dei vincoli a cui la gestione societaria deve essere assoggettata in termini di salvaguardia della risorsa attraverso opportuni investimenti, destinazione degli utili e partecipazione dei cittadini e dei lavoratori. Il legislatore italiano e la giurisprudenza hanno d’altra parte considerato vieppiù marginale la forma giuridica dell’azienda speciale, fin da quando il sistema si è orientato a partire dagli anni ‘90 verso la trasformazione delle stesse aziende speciali che gestivano servizi pubblici locali in società per azioni per conseguire obiettivi di trasparenza delle decisioni, di capacità di accesso al credito e di conduzione manageriale della gestione aziendale; le argomentazioni di cui alla sentenza 26 gennaio 2011 n. 24 della Corte Costituzionale di ammissione del referendum di abrogazione dell’art. 23-bis sono state sviluppate in stretta connessione e coerenza con il percorso motivazionale della precedente sentenza della Corte Costituzionale 17 novembre 2010 n. 325, che al par. 6.1. aveva stabilito che l’eliminazione dell’art. 23-bis non segna comunque il ritorno alla gestione tramite azienda speciale in ragione di un principio generale costituito dal divieto di gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’Ente locale; IN GENERALE l’impiego di una modalità di gestione tramite soggetto di diritto pubblico, quale è l’azienda speciale, non può prescindere dal rispetto dei limiti posti dalla stessa legislazione che non contempla l’utilizzo dell’azienda speciale per i servizi pubblici di rilievo economico; il modello dell’azienda speciale non esenta ma anzi aggrava, rispetto al modello societario, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica tanto in ordine al rispetto del patto di stabilità che alla gestione del personale; che vincoli quali quelli appena ricordati paiono difficilmente conciliabili con le esigenza di flessibilità che richiede la gestione di un servizio pubblico essenziale quale quello all’esame; l’azienda speciale, peraltro, è strumento correlato alla gestione mono- soggettiva ed è poco adattabile, in assenza di riforme, alla gestione associata, la mancanza, infatti, di un organo assembleare obbligherebbe a formalizzare gli indirizzi generali attraverso deliberazioni dei singoli consigli comunali con un aggravamento delle procedure incompatibile con la natura e le esigenze del servizio;
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Il caso SMAT: rafforzata la natura pubblica dell’in house providing
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l’esito del referendum, quindi, non deve indirizzare verso pesanti modifiche gestionali ma costituire la spinta a valorizzare ulteriormente l’assetto in house providing già adottato con riferimento all’area riferibile a SMAT spa nel solco di una politica consolidata di gestione pubblica dell’acqua; i principi di fondo affermati con i referendum del 2011 devono e possono trovare concretizzazione, quindi, non in un aleatorio e rischioso ritorno a forme di gestione inattuali, ma con opportuni rafforzamenti delle regole statutarie all’interno della situazione societari attuale per consentire:
il recepimento dei principi referendari relativi alla salvaguardia della risorsa ed alla cancellazione, nella gestione, di qualsiasi logica di profitto; La salvaguardia dell’attuale situazione di eccellenza della gestione del servizio idrico pubblico integrato;
l’approfondimento ed il presidio politico del complesso quadro mondiale attuale e futuro della gestione della risorsa idrica che potrà richiedere in futuro ulteriori interventi a difesa della risorsa stessa a livello locale, laddove nuovi scenari ambientali e climatici, politici ed economici, ne minacciassero la fruizione da parte della comunità locale;
l’introduzione dell’obbligo di reinvestimento degli eventuali saldi di gestione; la progressiva estromissione dalla compagine societaria, in ottica di rafforzamento dell’in house providing. dei soci che non sono tributari di alcuna competenza nella gestione del servizio idrico pubblico integrato; la progressiva estromissione, quindi, di FCT, CIDIU, Patrimonio Città Settimo Torinese Srl e della stessa Provincia con perizia asseverata dal Tribunale di Torino, per una valutazione corretta del valore delle società, per la carenza di specifiche competenze nella gestione dei servizi pubblici locali salva la regolazione dei servizi a rete (motivo che insieme agli altri e più degli altri porta a non poter condividere la proposta popolare dal momento che se lo strumento societario può giustificare la presenza di soci finanziari o di testimonianza il modello dell’azienda speciale può operare solo tra i soggetti titolari della funzione); il consolidamento della partecipazione pubblica totalitaria attraverso una modifica statutaria dell’art. 17.2. dello Statuto di SMAT spa che modifichi l’attuale quorum deliberativo del 75% per elevarlo al 90% in caso di modifica dell’articolo 9 dello statuto che sancisce il carattere integralmente pubblico dell’azionariato di SMAT spa e attraverso una modifica dell’art.11 della Convenzione istitutiva di Smat che porti dal 40 al 60% il quorum di teste necessarie; la modificazione dell’art. 28 dello Statuto in ordine alla destinazione del dividendo fissando una quota max al 20% per la promozione di attività di tutela ambientale con particolare riferimento alla risorsa idrica ed una restante quota min. dell’80% a riserva dell’azienda secondo le indicazioni che saranno definite dall’ATO anno per anno ed in ragione delle tariffe definite dall’AEEG; prevedere forme di partecipazione dei cittadini utenti e dei lavoratori ai fini dell’informazione e del coinvolgimento nelle scelte qualificanti;
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Il caso SMAT: rafforzata la natura pubblica dell’in house providing
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TENUTO ALTRESÌ CONTO CHE lo Statuto della Provincia di Torino, all’art 63bis, prevede che: 1.La Provincia assume tra i propri fini quello di una forte regolazione pubblica tesa alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a: a) considerare l’acqua un bene comune non privatizzabile e di conseguenza il servizio idrico integrato come privo di rilevanza economica. Pertanto la Provincia garantisce, nell’ambito delle proprie competenze, che gli eventuali utili generati dalla gestione del servizio idrico integrato siano reinvestiti nel servizio stesso; b) garantire che la proprietà della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione sia pubblica e inalienabile; assicurare ai cittadini dei Comuni del territorio provinciale la massima qualità ed efficienza del servizio idrico integrato, la tutela delle acque, l’uso razionale della risorsa, l’accessibilità per tutti, l’equità delle tariffe tramite un sistema che tuteli le fasce deboli e favorisca il risparmio idrico. E all’art. 64 commi 5bis, 6 e 7 dichiara: La Provincia assume tra i propri fini la partecipazione, in cooperazione con gli altri enti territoriali, all’organizzazione del servizio idrico integrato e garantisce, nell’ambito delle proprie competenze, la gestione della rete e l’erogazione del servizio esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici; 6. Nello svolgimento dei servizi pubblici la Provincia può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell’associazionismo; 7. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee modalità di informazione, partecipazione e tutela degli utenti. Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELIBERA
1)
di fare proprie le considerazioni che precedono e di approvare, all’esito, gli indirizzi che seguono: il recepimento dei principi referendari relativi alla salvaguardia della risorsa ed alla cancellazione, nella gestione, di qualsiasi logica di profitto; la salvaguardia dell’attuale situazione di eccellenza della gestione del servizio idrico pubblico integrato; l’approfondimento ed il presidio politico del complesso quadro mondiale attuale e futuro della gestione della risorsa idrica che potrà richiedere in futuro ulteriori interventi a difesa della risorsa stessa a livello locale, laddove nuovi scenari ambientali e climatici, politici ed economici, ne minacciassero la fruizione da parte della comunità locale; l’introduzione dell’obbligo di reinvestimento degli eventuali saldi di gestione; la progressiva estromissione dalla compagine societaria, in ottica di rafforzamento dell’in house providing dei soci che non sono tributari di alcuna competenza nella gestione del servizio idrico pubblico integrato;
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la progressiva estromissione, quindi, di FCT, CIDIU, Patrimonio Città Settimo Torinese Srl e della stessa Provincia con perizia asseverata dal Tribunale di Torino, per una valutazione corretta del valore delle società, per la carenza di specifiche competenze nella gestione dei servizi pubblici locali salva la regolazione dei servizi a rete ( motivo che insieme agli altri e più degli altri porta a non poter condividere la proposta popolare dal momento che se lo strumento societario può giustificare la presenza di soci finanziari o di testimonianza il modello dell’azienda speciale può operare solo tra i soggetti titolari della funzione); il consolidamento della partecipazione pubblica totalitaria attraverso una modifica statutaria dell’art. 17.2. dello Statuto di SMAT spa che modifichi l’attuale quorum deliberativo del 75% per elevarlo al 90% in caso di modifica dell’articolo 9 dello statuto che sancisce il carattere integralmente pubblico dell’azionariato di SMAT spa e attraverso una modifica dell’art.11 della Convenzione istitutiva di Smat che porti dal 40 al 60% il quorum di teste necessarie; la modificazione dell’art. 28 dello Statuto in ordine alla destinazione ai comuni del dividendo fissando una quota max al 20% per la promozione di attività di tutela ambientale con particolare riferimento alla risorsa idrica ed una restante quota min. dell’80% a riserva dell’azienda secondo le indicazioni che saranno definite dall’ATO anno per anno ed in ragione delle tariffe definite dall’AEEG; prevedere forme di partecipazione dei cittadini utenti e dei lavoratori ai fini dell’informazione e del coinvolgimento nelle scelte qualificanti;
2) di riconoscere che l’approvazione delle presenti linee di indirizzo si pongono in naturale contraddizione con l’approvazione della proposta del Comitato Acqua Pubblica; 3) di dichiare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.
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I CONSIGLIERI PROVINCIALI: CAPOGRUPPO PD: SAMMARTANO GIUSEPPE ____________________________________________
VICECAPOGRUPPO: IPPOLITO SALVATORE _____________________________________________
PRESIDENTE DELLA 2° CC: MASSAGLIA ANGELA _________________________________________
CAPOGRUPPO PDL: LOIACONI NADIA ___________________________________________________
VICECAPOGRUPPO: BONANSEA CLAUDIO _______________________________________________
CAPOGRUPPO LEGA NORD: CORDA GIOVANNI ___________________________________________
VICECAPOGRUPPO LEGA NORD: ALBANO ALESSANDRO __________________________________
CAPOGRUPPO GRUPPO MISTO: PINO DOMENICO __________________________________________
VICECAPOGRUPPO GRUPPO MISTO: CERMIGNANI ROBERTO ______________________________
CAPOGRUPPO UDC: DEVIETTI LOREDANA _______________________________________________
VICECAPOGRUPPO UDC: VACCA CAVALOT GIANCARLO __________________________________
CAPOGRUPPO IDV: BARBIERI ROBERTO _________________________________________________
VICECAPOGRUPPO IDV: MANCUSO GERARDO ____________________________________________
CAPOGRUPPO FDI: PAPOTTI FRANCO ____________________________________________________
VICECAPOGRUPPO FDI: BOTTICELLI ERICA _____________________________________________
CAPOGRUPPO SINISTRA PER LA PROVINCIA: FERRENTINO ANTONIO ______________________
CAPOGRUPPO MODERATI: VELARDO CARMINE __________________________________________
CAPOGRUPPO LEGA PADANA PIEMONT: RABELLINO RENZO _____________________________
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