Laboratorio SPL REF Ricerche - Contributo 34

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marzo 2015

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Riforma della Costituzione: sull'ambiente decide lo Stato Laboratorio Servizi Pubblici Locali

Abstract Le competenze legislative in materia ambientale hanno vissuto negli ultimi quindici anni un moto oscillatorio, con ampliamenti e riduzioni della sfera di azione dello Stato, da un lato, e delle Regioni, dall’altro, senza che siano mai stati chiaramente definiti i rispettivi ambiti. Il conflitto istituzionale che ha segnato la materia ambientale, testimoniato dalle oltre 200 pronunce della Corte Costituzionale, è stato fonte di incertezza e inerzie: settori, come l’acqua e i rifiuti, che avrebbero beneficiato di un disegno industriale organico e di respiro stanno ancora attendendo un chiarimento su ruoli e responsabilità dei tanti livelli di governo. Le recente riforma del Titolo V tenta di superare questo stallo, restituendo allo Stato la supremazia sulla materia ambientale.

REF Ricerche srl, Via Aurelio Saffi, 12, 20123 - Milano (www.refricerche.it) Il Laboratorio è un'iniziativa sostenuta da (in ordine di adesione): ACEA, Federutility - Utilitatis, SMAT, IREN, CO.MO.I. Group, Veolia, Acquedotto Pugliese, HERA, Metropolitana Milanese, Crif Credit Rating Agency, CCSE e CDP. Gruppo di lavoro: Donato Berardi, Lucia Quaglino e-mail: laboratorio@refricerche.it


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Gli ultimi contributi del Laboratorio SPL n.33 - Servizio idrico integrato: i prossimi passi della regolazione n.32 - Diritti degli utenti: da Nord a Sud AEEGSI riafferma l'uguaglianza n.31 - Articolazione tariffaria: un solo strumento per troppi fini n.30 - Tariffe degli scarichi industriali: riordino in arrivo n. 29 - Aggregazioni e in house nela Legge di Stabilità 2015 n.28 - Il Piano Juncker: per non dimenticare l'acqua n.27 - Remunerazione del capitale e oneri finanziari nei settori regolati: alla ricerca di regole coerenti e stabili n.26 - Servizio Idrico Integrato: l'Agenda 2015 n.25 - Aziende del Servizio Idrico Integrato: alla ricerca della "scala finanziaria efficiente"

Tutti i contributi sono liberamente scaricabili, previa registrazione, dal sito di REF Ricerche

La missione del Laboratorio Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è un forum di analisi e discussione che intende riunire selezionati rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul futuro dei Servizi Pubblici Locali. Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente. Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese. Donato Berardi Direttore e-mail: dberardi@refricerche.it tel. 02 87078150


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Riforma della Costituzione: sull'ambiente decide lo Stato Stato e Regioni: un braccio di ferro durato quindici anni

Le competenze in materia di ambiente tra Stato e Regioni

Il fallimento dell'impostazione federalista

Sino alla fine degli anni ‘90 il potere legislativo delle Regioni, così come codificati nella carta costituzionale, era confinato ad alcune materie specifiche e di scarso peso. Prima della riforma costituzionale del 2001 la potestà legislativa delle Regioni, anche quando arrivava su terreni contigui alla materia ambientale, come è il caso dei lavori sugli acquedotti o la disciplina dell’agricoltura e delle foreste, era comunque relegata ad un ruolo minore, a provvedimenti di matrice puramente amministrativa. Le competenze dello Stato centrale in materia ambientale erano invece ampie residuali, cioè estese a tutti gli aspetti non disciplinati dalle Regioni nelle materie elencate.

La riforma costituzionale del 2001, che arriva a valle dei lavori di ben tre Commissioni Bicamerali tra la metà degli anni ‘80 e fine anni ‘90, riconosce alle Regioni e agli enti locali un ruolo paritetico allo Stato. La “tutela” dell’ambiente, diviene materia di competenza esclusiva statale, mentre la sua valorizzazione è soggetta a competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

Data la difficoltà di conciliare ambiti e prerogative esclusive dello Stato con quelle concorrenti delle autonomie locali, l’impostazione “federalista” è drammaticamente fallita, alimentando un costante braccio di ferro tra Stato centrale e amministrazioni regionali, che ha portato a blocchi decisionali e ad un quadro normativo instabile e confuso. Un terreno fertile per una gestione poco attenta e incurante dell’ambiente, come testimoniano le numerose sentenze di condanna inflitte al Paese dalla Corte di Giustizia europea. La giurisprudenza della Corte costituzionale, chiamata a dirimere la materia in questi anni, è risultata altalenante e non sempre coerente: quella che in uno stadio iniziale era un’impostazione ispirata alla convivenza dei diversi livelli legislativi, anche a causa della eccessiva litigiosità delle controparti, è divenuta negli anni un orientamento di maggiore separazione: un assetto che, nei fatti, ha anticipato la più netta distinzione di ruoli cui il Aggregazioni e in house nella Legge di Stabillegislatore sta approdando con l’attesa riforma del Titolo V della Costituzione, in queste ità 2015 settimane in discussione al Senato. Un excursus delle sentenze della Corte costituzionale aiuta a comprendere meglio la questione dell’intreccio e di competenze che prelude alla più recente riforma.

L’ambiente nelle riforme del 2001 Il federalismo nella riforma del 2001

Con la modifica al Titolo V della Costituzione del 2001 viene recepita l’impronta federalista degli anni ‘90: una nuova stagione di rapporti tra lo Stato centrali e le amministrazioni locali. Secondo il principio federalista l’azione di governo si svolge a livello inferiore e quanto più vicino ai cittadini. La vicinanza assicura una migliore capacità di controllo da parte dei cittadini, e offre adeguati incentivi alla riqualificazione della spesa. Si riconoscono quindi le autonomie locali quali enti preesistenti la formazione della Repubblica e si concede loro l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Nei casi di impossibilità o inadempimento del livello di governo inferiore, è previsto l’esercizio di un potere sostitutivo da parte del livello di governo superiore (secondo un principio di sussidiarietà verticale). marzo 2015

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La complementarietà tra competenze statali e regionali

Competenze non definite in materia di ambiente

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In particolare, l’intervento riformatore del 2001 ribadisce l’unità giuridica ed economica della Repubblica come valore fondamentale dell’ordinamento (clausola di supremazia). Si disciplinano i rapporti tra intervento legislativo statale e regionale con lo spirito di favorire la complementarietà dei ruoli: nell’ambito della legislazione concorrente, la legge statale deve limitarsi a disegnare la disciplina normativa volta a garantire l’unità giuridica ed economica della Repubblica. Si attenuavano così i confini tra le competenze regolamentari dello Stato e delle Regioni, consentendo a entrambe le parti di emanare regolamenti per l’attuazione delle proprie Leggi. Le materie di competenza esclusiva dello Stato1 e quelle concorrenti2 erano codificate nell’articolo 117 della Costituzione: nonostante l’obiettivo iniziale fosse quello di agevolare i rapporti tra Stato e Regioni, di fatto dall’impostazione federalista è scaturito un braccio di ferro con un annesso di contenzioso costituzionale. L’ambiente è forse l’ambito nel quale tale contenzioso ha raggiunto livelli di guardia, giacché figura sia tra le competenze esclusive dello Stato (“tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”), sia tra le competenze concorrenti (“valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”)3. L’ambiente è peraltro tra le materie per le quali le Regioni possono ottenere “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” (art. 116, comma 3). L’ambiente ricadeva dunque nella categoria delle “materie trasversali”, dove il confine tra legge statale e regionale è piuttosto labile, poco chiaro e soprattutto non definibile una volta per tutte.

1 a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

2 Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 3 Nella sentenza n. 94/2003 la Corte Costituzionale definisce la tutela come “l’uso del potere conformativo della proprietà della cosa di pubblico interesse” e la valorizzazione come la “realizzazione delle condizioni più adatte alla migliore fruizione del bene culturale”, www.dirittoambiente.com.

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Riforma della Costituzione: sull'ambiente decide lo Stato Basti pensare che, tra il 2002 e il 2012, la materia ambientale è stata oggetto di numerosi giudizi di costituzionalità per conflitti tra Stato e Regioni: la Consulta se ne è occupata in 224 pronunce su 1.570 ricorsi totali. Più del 14% di impugnazioni hanno riguardato temi ambientali: di queste, i 2/3 hanno ad oggetto la disciplina del servizio idrico e dei rifiuti (cfr. Allegato)4.

Una simile frammentazione ha alimentato perenne incertezza sui ruoli degli enti statali e regionali e concausato una ulteriore lievitazione dei contenziosi, con un allungamento – o il blocco - dei processi decisionali con ripercussioni su tutti gli obiettivi di natura ambientale5.

L’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale

L'ambiente come valore trasversale

La riforma del 2001 e le competenze concorrenti StatoRegioni

La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia ambientale è stata negli anni altalenante, maturando negli anni più recenti in una direzione più favorevole verso una più netta distinzione di ruoli fra Stato e Regioni.

Prima della riforma del Titolo V del 2001, la Corte aveva riconosciuto alle Regioni la potestà legislativa in materia di ambiente, definita come valore trasversale che, anche se non identificato esplicitamente dalla carta costituzionale, trovava fondamento in altri valori costituzionalmente protetti, come l’urbanistica, il paesaggio o la salute: in quanto valore trasversale richiedeva sia un’azione differenziata di livello regionale, sia una cornice unitaria di matrice statale. Allo Stato, dunque, spettava una competenza legislativa generale, per garantire uniformità della disciplina. Quest’ultima non escludeva la competenza regionale, ma anzi ne era concorrente: le Regioni potevano infatti accrescere, in melius, la disciplina statale, assicurando una differenziazione al rialzo. La flessibilità data dall’inquadramento dell’ambiente quale valore trasversale non consentiva una rigida ripartizione di competenze: si demandava, quindi, al giudice valutare caso per caso la ragionevolezza delle singole discipline, vuoi quelle che riguardavano direttamente l’ambiente, vuoi quelle che coinvolgevano in modo trasversale gli interessi ambientali. Neppure la riforma del Titolo V nel 2001, con la più rigida attribuzione di competenze, ha consentito di definire in maniera precisa le materie spettanti rispettivamente a Stato e Regioni, infatti anche nelle sentenze successive al 2001 la Corte ha riaffermato i principi seguiti precedentemente: la tutela dell’ambiente, più che una materia, è un compito o valore trasversale costituzionalmente protetto, riguardo al quale lo Stato ha il potere di definire gli standard uniformi nazionali, senza che questo impedisca alle Regioni di esercitare le

4 Fonte: elaborazione REF Ricerche sulla Banca Dati del contenzioso costituzionale ex Titolo V della Regione Emilia-Romagna. I giudizi riguardano tutti i ricorsi alla Corte Costituzionale (per conflitto di attribuzione Stato-Regioni, per legittimità costituzionale, in via incidentale) che coinvolgono, anche in termini generali la materia ambiente (mentre ne sono esclusi quelli che, pur rientrando nella materia “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”, riguardavano, ad esempio, esclusivamente la cultura). Infine, per quanto riguarda rifiuti e servizio idrico, sono state selezionate tutte le pronunce concernenti acque pubbliche, acquedotti e rifiuti, oltre a quelle, più specifiche, su organizzazione e smaltimento rifiuti e gestione del servizio idrico e tariffe.

Nell’ultimo “Environmental Performance Reviews: Italy 2013”, l’Ocse ha rilevato come il miglioramento degli obiettivi economici, ambientali e sociali richieda un miglior coordinamento e cooperazione tra autorità nazionali e regionali. Una regolamentazione stabile e omogenea favorirebbe gli investimenti nel settore.

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Le diverse interpretazioni della Corte Costituzionale

La codificazione dell'ambiente come bene materiale in senso tecnico

La competenza ambientale come limite a quella regionale

Riforma della Costituzione: sull'ambiente decide lo Stato competenze concorrenti attinenti all’ambito ambientale di cui all’art. 117(es. produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, governo del territorio, tutela della salute), ossia di emanare leggi regionali che abbiano finalità di tutela ambientali, seppur nel rispetto della disciplina offerta dal quadro statale6.

Tuttavia, la Corte Costituzionale non ha poi sempre seguito un orientamento coerente in merito alla competenza (residuale o concorrente) delle Regioni: ad esempio, in una sentenza del 20027 , ribadiva la potestà concorrente di Stato e Regioni (così come nel periodo precedente alla riforma), per cui lo Stato garantiva standard minimi di tutela ambientale, ma le Regioni potevano introdurre prescrizioni migliorative. La Corte tentava quindi una sorta di integrazione tra competenze statali e regionali tramite standard parzialmente derogabili. In altre sentenze8, invece, si pronunciava per un ruolo residuale delle Regioni e, quindi, per l’intangibilità della legislazione nazionale, negando così la derogabilità (anche in melius) della legislazione statale. Nel riconoscere l’ambiente quale valore trasversale, la rigida interpretazione letterale del riparto della potestà legislativa di cui all’art. 117 è stato quindi superato da una lettura flessibile del riparto di competenze, per cui si è rimandato a una valutazione puntuale, caso per caso, in merito alla migliore allocazione di competenze. Solo successivamente9, la Corte costituzionale ha codificato l’ambiente quale bene materiale in senso tecnico (in contrapposizione all’ambiente quale valore trasversale) e, quindi, ne ripartisce le competenze: <<la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza>>10. In altre parole, il bene ambiente è stato rimesso in via esclusiva e prevalente allo Stato, mentre alle Regioni è stata riconosciuta una competenza legislativa <<nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato>>. La materia ambientale che in una prima fase era considerata trasversale, per rimediare ai problemi di conflittualità costituzionale, diveniva nella pronuncia della Consulta una materia in cui la disciplina statale funziona come limite rispetto a quella residuale regionale, arrivando così a delineare una sempre più forte distinzione di competenze. 6 “Nel settore della tutela dell’ambiente la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze”. Sentenza n. 259 del 2004.

Ad esempio, nella sentenza n. 407 del 2002, in cui la Consulta fu chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della l.r. n. 19 del 2001 della Regione Lombardia. La norma introduceva prescrizioni di maggior rigore (in melius) rispetto alla normativa statale, riguardo ad alcuni istituti di controllo e gestione amministrativa delle attività a rischio di incidenti rilevanti. Alla stessa conclusione si giunse nella sentenza n. 222 del 2003 pronunciata dalla Corte costituzionale relativamente alla legge della Regione Marche n. 12 del 2002 in materia di animali esotici. 7

8 Ad esempio, nella sentenza n. 536 del 2002, sulla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna n. 5 del 2002 con la quale erano stati ampliati i limiti del calendario venatorio fissati con legge dello Stato. Successivamente, con le sentenze n. 307 e 331 del 2003, in merito a una serie di leggi regionali relative alla fissazione di limiti territoriali ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla legislazione statale in materia di inquinamento elettromagnetico. 9

Ad esempio, sentenza n. 367 del 2007, n.378 del 2007, n. 104 del 2008, n. 214 del 2008.

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Sentenza n. 378 del 2007.

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La Riforma costituzionale del 2014

La riforma del 2014 e l'abolizione delle materie a legislazione concorrente

Sull'ambiente decide lo Stato

La soluzione ai contenziosi

L’avvio dei lavori della Riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione del 2014 è intervenuta sul conflitto tra Stato e Regioni, abolendo le materie a legislazione concorrente e modificando quelle a legislazione esclusiva.

La materia ambientale è affidata esclusivamente allo Stato, mentre rimane alle Regioni ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, dunque, tra le altre cose, la pianificazione e la dotazione infrastrutturale del territorio e la mobilità al suo interno, l'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e ciò che concerne l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché l'istruzione e la formazione professionale.

I poteri statali sono ulteriormente rafforzati da due elementi: innanzitutto è inserita una sorta di “clausola di supremazia” del centro verso la periferia a tutela dell’unità della Repubblica e dell’interesse nazionale. Il nuovo testo prevede infatti che <<la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale>>. In secondo luogo, con l’eliminazione delle materie concorrenti, vengono rafforzati i poteri sostitutivi che l’articolo 120 della Costituzione affida dal 2001 al governo11 e che consentono allo Stato di sostituirsi agli enti locali nelle materie a competenza concorrente. La Riforma avviata del 2014 sembra porsi in continuità con gli orientamenti più recenti della Corte costituzionale, con l’attribuzione di competenze a livello centrale e un ruolo residuale dei livelli di governo inferiori.

Con la Riforma del Titolo V si sta dunque delineando una soluzione “autentica” del conflitto in materia ambientale, con un ruolo esclusivo e di supremazia dello Stato centrale, la cui legislazione rappresenta un limite per i livelli di governo inferiori. Questa impostazione è accompagnata dal conseguente rafforzamento dei poteri sostitutivi allo Stato (che passa evidentemente per un loro fattivo esercizio), con l’intento di ridurre i contenziosi e accelerare i tempi delle decisioni, per il miglioramento degli standard ambientali.

11 Per quanto riguarda il potere sostitutivo, sarà la legge ordinaria a stabilire procedure e termini per esercitarlo; potrà inoltre far decadere gli amministratori regionali e locali responsabili di eventuali default. Non subiscono invece modifiche i casi in cui lo Stato esercita il potere di sostituzione: mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

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Conclusioni Dalla flessibilità alla definizione rigorosa delle competenze

Fino a quando è prevalso l’orientamento di considerare l’ambiente quale valore trasversale, né l’interpretazione letterale della Costituzione né i giudizi della Corte hanno assicurato una ripartizione chiara di competenze tra Stato e Regioni: si assumeva la piena potestà legislativa di entrambe le parti e la Corte era chiamata di volta in volta a dirimere il conflitto di attribuzioni e a ad assicurare l’adeguatezza di ciascuna normativa nel garantire uno o più valori costituzionalmente protetti o il loro bilanciamento. Dati i problemi interpretativi e la crescita del contenzioso tra Stato e Regioni è emersa l’esigenza di una più rigorosa definizione delle competenze in materia ambientale. La Corte costituzionale ha nel tempo maturato un orientamento nel quale l’ambiente da valore trasversale ritorna un bene materiale: la recente riforma del Titolo V codifica in Costituzione questo orientamento, restituendo allo Stato la supremazia sulla materia ambientale.

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ALLEGATO - LE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Ricorsi in via incidentale

ALTRO

Legge della Regione n. 1 del 28/01/2003 r ecante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 25/1999-ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Legge della Regione n. 59 del 31/08/1995 recante "Normativa sullo smaltimento dei rifiuti"

Legge della Regione n. 28 del 27/11/2001 recante "Attuazione del D.lgs. n. 152 del 1999, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni di acque".

art.117, c.2, lett.s tutela Cost.: artt.3; 117 lett. dell'ambiente, s); 120. dell'ecosistema e dei beni culturali; - art. 120 cost.

art.117, c.2, lett.s tutela Cost.: art. 117, commi Ambiente. Servizio idrico Ordinanza n. 48 del dell'ambiente, 1, 2 lett. s), 3; trattato integrato. Gestione rifiuti urbani. 27/01/2004 - Dichiarata la dell'ecosistema e dei CE, art. 86; Direttiva Eccesso dalle competenze manifesta inammissibilità beni culturali; - art.117, 90/531 CEE; Direttiva regionali. Violazione degli c.3, Governo del 93/38/CEE; L. n. obblighi comunitari in materia di territorio; 448/2001, art. 35; affidamento della gestione di D.lgs. n. 112 del servizi pubblici e della 31.3.1998. competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Violazione delle competenze riservate allo Stato in materia di gestione e organizzazione del servizio idrico integrato.

art.117, c.2, lett.s tutela Arrt. 41, 117, co. 2, dell'ambiente, lett. s); 120 Cost. dell'ecosistema e dei beni culturali; - art. 120 cost.

art.117, c.2, lett.s tutela Cost.: art. 117, commi dell'ambiente, 1 e 2, lett.s). dell'ecosistema e dei beni culturali; - Altre competenze connesse all'attuazione del Titolo V

Tutela dell'ambiente. Poteri Sentenza n. 161 del sostitutivi. Restrizione alla libera 21/04/2005 - illegittimità circolazione di cose tra le regioni. costituzionale dell'art. 1 Restrizione della libertà di iniziativa economica.

Acque pubbliche ed acquedotti. Ordinanza n. 358 del Eccedenza dai limiti della 17/07/2002 - Respinto legislazione regionale per ricorso dello Stato violazione di vincoli derivanti in materia dall'ordinamento comunitario e dalla riserva allo Stato della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Ambiente. Contrasto con i principi Ordinanza n. 344 del e le finalità di cui agli artt. 2 e 4 27/10/2006 - ricorso del d.lgs. n. 22/1997 di attuazione improcedibile delle direttive comunitarie 91/156/CEE e 91/689/CEE.

Legge della Regione n. 2 del 04/03/2003 r ecante Legge Finanziaria per l'anno 2003

Tabella 1: Pronunce della Corte Costituzionale sui temi dell'idrico e dei rifiuti (anni 2002-2014)

BASILICATA

n. 12 del 20/03/2002 Ricorso dello PRESIDENZA DEL FRIULI Stato per CONSIGLIO DEI VENEZIA legittimità MINISTRI GIULIA costituzionale

n. xx del 01/08/2002

n. 23 del 11/06/2003 Ricorso dello PRESIDENZA DEL EMILIA Stato per CONSIGLIO DEI ROMAGNA legittimità MINISTRI costituzionale

n. 29 del 23/07/2003 Ricorso dello PRESIDENZA DEL PIEMONTE Stato per CONSIGLIO DEI legittimità MINISTRI costituzionale

Invasione della sfera di competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni dello Stato. Irragionevolezza, per la discriminazione del processo produttivo relativo al recupero dei rifiuti rispetto agli altri e per la mancata indicazione di paramentri per la quantificazione dell'onere e l'alterazione del regime di concorrenza.

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n. 11 del 16/03/2005 Ricorso dello PRESIDENZA DEL TRENTO Stato per CONSIGLIO DEI (Provincia legittimità MINISTRI Autonoma) costituzionale

Legge della Regione n. 10 del 15/12/2004 recante "Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente,acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi , lavori pubblici e caccia"

art.117, c.2, lett.a politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione art.117, c.2, lett.s tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

Artt 2,41,97,117 commi secondo lett l)ed s),terzo e sesto, 120 Cost

Ambiente, urbanistica ,acque Artt. 117 commi primo e secondo lett. pubbliche trasporti, servizi antincendi, a),e), s) Cost. ;Statuto lavori pubblici, caccia.Invasione della competenza statale esclusiva in Regione Trentino-Alto materia di tutela dell'ambiente, adige artt 8 e 9 dell'ecosistema e dei beno culturali . Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Violazione della competenza statale esclusiva in materia della concorrenza.

Sentenza n. 61 del 05/03/2009 - dichiarata l'illegittimità dell'articolo 64 della legge impugnata

Sentenza n. 61 del 05/03/2009 - Dichiarata l'illegittimità del'art 14 commi 1,2,3 e 6 della legge impugnata

Sentenza n. 378 del 14/11/2007 - Dichiarata l'illegittimità degli artt. 8 cmma1 e 9 commi 2,3,11 della legge impugnata. Non fondate altre questioni

n. 45 del 09/11/2005 Ricorso dello PRESIDENZA DEL CALABRIA Stato per CONSIGLIO DEI legittimità MINISTRI costituzionale

art.117, c.2, lett.l giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia art.117, c.3, Tutela della salute;

art.117, c.2, lett.s tutela Art 117 commi primo Ambiente . Gestione rifiuti. dell'ambiente, e secondo lett. s) Cost Lesione della competenza dell'ecosistema e dei esclusiva statale. beni culturali; - art. 117, c.1.

Amministrazione pubblica e ambiente.Norme sullo "spoilsystem". Rifiuti. Nomine di parte regionale.Violazione della competenza in materia di ordinamento civile e ambiente. Violazione dei principi di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

Legge della Regione n. 31 del 03/12/2007 recante " Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti"

Sentenza n. 233 del 16/06/2006 - dichiarata l'illegittimità artt 14 comma 3 e 24 della LR 13 del 2005 - Documento sentenza: SENT_233_2006.doc Sentenza n. 284 del 14/07/2006 - dichiarata l'illegittimità artt.14 comma 5 e 33 comma 2 della LR 13 del 2005 Legge della Regione n. 13 del 17/08/2005 recante "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale finanziario"

art.117, c.3, Protezione civile;

art. 120 cost.

n. 13 del 19/03/2008 Ricorso dello PRESIDENZA DEL VALLE Stato per CONSIGLIO DEI D'AOSTA legittimità MINISTRI costituzionale

art.117, c.2, lett.s tutela Art. 117 commi 1 e 2 dell'ambiente, lett. s). Cost dell'ecosistema e dei beni culturali; - art. 117, c.1.

art. 117, c.6, Potestà regolamentare.

n. 32 del 30/07/2008 Ricorso dello PRESIDENZA DEL VALLE Stato per CONSIGLIO DEI D'AOSTA legittimità MINISTRI costituzionale

Legge della Regione n. 5 del 13/03/2008 r ecante "Disciplina delle cave delle miniere e delle acque mineralinaturali, di sorgente e termali"

Ambiente. Rifiuti Esorbitanza dalle competenze legislative regionali in materia di tutela dell'ambiente violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sul territorio nazionale. contrasto con le direttive comunitarie e con i pricipi elaborati dalla Corte Europea.

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n. 33 del 06/08/2008 Ricorso dello PRESIDENZA DEL CAMPANIA Stato per CONSIGLIO DEI legittimità MINISTRI costituzionale

n. 8 del 25/02/2009

Ricorso dello PRESIDENZA DEL LIGURIA Stato per CONSIGLIO DEI legittimità MINISTRI costituzionale

Legge della Regione n. 4 del 14/04/2008 r ecante "Norme in materia di gestione , trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"

Legge della Regione n. 39 del 28/10/2008 recante "Istituzione dell'Autorità d' Ambito per l'esercizio delle funzioni lacali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006"

art.117, c.2, lett.e moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;tutela della concorrenza; sistema art. 117, c.1.

Ambiente. Lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza.Contrasto con la nuova normativa statale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica che pone la regola dell'evidenza pubblica pèer l'affidamento. Ambiente . Tariffe e sistema idrico.

Art. 117, commi 1 e 2, Ambiente. Rifiuti. Localizzazioni lett. e) ed s), Cost. impianti di smaltimento e recupero rifiuti illegittima attribuzione alle province del compito di individuarele zone idonee alla localizzazione degli impianti. Violazione della competenza statale esclusiva in materia di concorrenza e in materia di tutela dell'ambiente, violazione degli standard minimi ed uniformi validi sull'intero territorio nazionale, Violazione del vincolo di rispetto del diritto comunitario. art.117, c.2, lett.c Art. 117 comma rapporti tra la secondo lett. s) Cost. Repubblica e le confessioni religiose; art.117, c.2, lett.e art.117, c.2, lett.s tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

art.117, c.2, lett.s tutela Art 117 comma dell'ambiente, secondo lett. s) Cost. dell'ecosistema e dei beni culturali;

n. 42 del 21/10/2009 Ricorso dello PRESIDENZA DEL LOMBARDIA Legge della art.117, c.2, lett.e Art 117 comma Stato per CONSIGLIO DEI Regione n. 10 del 29/06/2009 moneta, tutela del secondo lett e) ed s) legittimità MINISTRI recante "Modifica alle leggi risparmio e mercati Cost. costituzionale regionali 26/2003 e 1/2009 " finanziari;tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; art.117, c.2, lett.s tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; n. 15 del 14/04/2010 Ricorso dello PRESIDENZA DEL PUGLIA Stato per CONSIGLIO DEI legittimità MINISTRI costituzionale

Legge della Regione n. 36 del 31/12/2009 recante " Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto 3 aprile 2006, n. 152"

Ambiente. Attribuzione alla regione della competenza ad emanare linee guida per la gestione integrata dei rifiuti. Esorbitanza dai limiti delle competenze regionali e violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

Sentenza n. 314 del 04/12/2009 - Dichiarata l'illegittimità dell'art 1 c 1 lett e) ed m) della legge impugnata

Sentenza n. 325 del 17/11/2010 - Dichiarat l'illegittimità dell art 4 commi 1,4,5,6,14 della legge regionale impugnata

Sentenza n. 142 del 23/04/2010 - Dichiarata l'illegittimità degli artt 4 lett.b),5,8 co 3 lett p),q),r) della l.r. 1/2009 e dell'art 15 della l. r. 10/2009

Sentenza n. 373 del 22/12/2010 - Dichiarata l'illegittimità degli artt 3 comma 1 lett f) e 6 comma 4 della legge impugnata

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Ricorsi in via incidentale

ALTRO

n. 22 del 03/06/2010 Ricorso delle TRENTO Regioni per (Provincia legittimità Autonoma) costituzionale

n. 41 del 13/10/2010

PRESIDENZA Decreto DEL legge n. 195 del 30/12/2009 r CONSIGLIO ecante Disposizioni urgenti DEI MINISTRI per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania per la post emergenza in Abruzzo e altre situazioni di emergenza

VENETO

Legge della Regione n. 3 del 02/02/2000 r ecante Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti

Legge della Regione n. 4 del 21/06/2011 r ecante Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso e disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica

Ambiente

art.117, c.2, lett.s tutela Art 117 commi Ambiente dell'ambiente, secondo e terzo Cost. dell'ecosistema e dei beni culturali; - art.117, c.3, Protezione civile;

Sentenza n. 109 del 01/04/2011 - Dichiarata l'illegittimità dell'art 17 comma primo del decreto impugnato

Acque e acquedotti

Sentenza n. 114 del 10/05/2012 - Dichiarata loìillegittimità degli artt 2,3,9 della legge impugnata

Sentenza n. 244 del 25/07/2011 - Dichiarata l'illegittimità dell'art 3 c. 2 della legge impugnata

art.117, c.2, lett.s tutela Art 117 Cost dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

Ambiente Rifiuti

Ambiente. Acqua. Demanio

Art 117 Cost

Sentenza n. 159 del 27/06/2012 - Dichiarata l'illegittimità degli artt 2 e 11 della legge impugnata

Sentenza n. 320 del 25/11/2011 - dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art 49 della legge impugnata

art.117, c.2, lett.g ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti art. 117, c.1.

art. 117, c.1.

art.117, c.2, lett.e Art 117 Cost moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;tutela della concorrenza; sistema art.117, c.2, lett.s tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

art. 117, c.1.

n. 13 del 23/03/2011 Ricorso delle PRESIDENZA DEL LOMBARDIA Legge della art.117, c.2, lett.e Art 117 Cost Regioni per CONSIGLIO DEI Regione n. 21 del 27/12/2010 moneta, tutela del legittimità MINISTRI recante Modifica alla legge risparmio e mercati costituzionale regionale 26/2003.Disciplina finanziari;tutela della concorrenza; sistema dei servizi pubblici locali di interesse economico.Norme art.117, c.2, lett.m determinazione dei in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo livelli essenziali delle del sottosuolo e delle risorse prestazioni sui diritti civili e sociali da idriche, in attuazione della art.117, c.2, lett.s tutela L.191/2009 dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

n. 44 del 19/10/2011 Ricorso dello PRESIDENZA DEL BOLZANO Stato per CONSIGLIO DEI (Provincia legittimità MINISTRI Autonoma) costituzionale

n. 50 del 30/11/2011 Ricorso dello PRESIDENZA DEL TOSCANA Stato per CONSIGLIO DEI legittimità MINISTRI costituzionale

Legge della Regione n. 41 del 05/08/2011 recante Modifica alle norme per la gestione rifiuti e bonifica siti inquinanti

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n. 7 del 15/02/2012

Ricorso dello PRESIDENZA DEL CALABRIA Stato per CONSIGLIO DEI legittimità MINISTRI costituzionale

n. 14 del 04/04/2012 Ricorso dello PRESIDENZA DEL BOLZANO Stato per CONSIGLIO DEI (Provincia legittimità MINISTRI Autonoma) costituzionale

n. 35 del 05/09/2012 Ricorso dello PRESIDENZA DEL VENETO Stato per CONSIGLIO DEI legittimità MINISTRI costituzionale

Legge della Regione n. 41 del 04/11/2011 recante Norme per l'abitare sostenibile

art.117, c.2, lett.s tutela Art 117 commi 1 e 2 dell'ambiente, lett s) Cost dell'ecosistema e dei beni culturali;art. 117, c.1.

Ambiente .Rifiuti Invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Violazione dei vincoli comunitari in materia.

Acque e acquedotti. Violazione della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza e ambiente.Contrasto con la normativa statale (art 10 d.l. 70/2011)

Legge della Artt 117,118,119 Cost Bilancio e contabilità art.117, c.2, lett.e Regione n. 15 del 21/12/2011 moneta, tutela del Statuto regione pubblica,Istruzione,Acque e recante Legge finanziaria Trentino-Alto Adige risparmio e mercati acquedotti. 2012 finanziari;tutela della concorrenza; sistema art.117, c.2, lett.m determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali da art.117, c.2, lett.n norme generali sull'istruzione; art.117, c.2, lett.s tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; art.117, c.3, Istruzione salva l’autonomia istituzioni scolastiche e con esclusione istruzione e formazione art. 118 cost. art. 119 cost. art. 117, c.1. Art 117 Cost Legge della art.117, c.2, lett.e Regione n. 35 del 04/05/2012 moneta, tutela del recante "Disposizioni in risparmio e mercati materia di risorse idriche finanziari;tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; art.117, c.2, lett.s tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

Ordinanza n. 247 del 09/11/2012 - Decisione non di merito Processo estinto

Sentenza n. 77 del 24/04/2013 - Dichiarata l'illegittimità dell'art 9 c 1, 32 e 34 della legge impugnata

Sentenza n. 67 del 12/04/2013 - Dichiarata l'illegittimità degli artt 4 c2,7 c 4, 11

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n. 8 del 20/02/2013

Ricorso dello PRESIDENZA DEL VALLE Stato per CONSIGLIO DEI D'AOSTA legittimità MINISTRI costituzionale

Altro n. 33 del 23/11/2012 re cante «Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007. n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)».

art.117, c.2, lett.s tutela Art 117 Cost dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

Fonte: elaborazione REF Ricerche sulla Banca Dati del contenzioso costituzionale ex Titolo V della Regione Emilia-Romagna

Ambiente Rifiuti

Ordinanza n. 201 del 17/07/2013 - la decisione riguarda il conflitto di attribuzione sollevato dai promotori della LR 33 VdA avverso il ricorso per questione di legittimità in via principale.Questione inammissibile Sentenza n. 285 del 02/12/2013 Dichiarata l'illegittimità dell'articolo unico della legge impugnata

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