Laboratorio SPL REF Ricerche - Contributo76

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febbraio 2017

Acqua N°76

Gestione unica: chi vigila su affidamenti e subentri ? Laboratorio SPL Collana Acqua

Abstract Inadempienze, inosservanze delle leggi e resistenze degli enti locali stanno ritardando l’approdo alla gestione unica. Il Governo si è occupato di rimettere mano alla governance, il cui riassetto, pur avviato, è lungi dal potersi dire compiuto. A valle di questo percorso la criticità si trasferisce sugli affidamenti e sui subentri: è necessario rinforzare il presidio sui tempi e sul rispetto delle procedure. Non-fulfillment, non-compliance with laws and resistance of local authorities are delaying the achievement of a single operator for each Optimal Territorial Area. Although the Government intervened in the water sector governance, its reorganization, while initiated, is far from being concluded. Downstream this path the criticality moved on awarding concessions and take over procedures: it is necessary to reinforce the timing and compliance with procedures.

REF Ricerche srl, Via Aurelio Saffi, 12, 20123 - Milano (www.refricerche.it) Il Laboratorio è un'iniziativa sostenuta da (in ordine di adesione): ACEA, Utilitalia-Utilitatis, SMAT, IREN, CO.MO.I. Group, Veolia, Acquedotto Pugliese, HERA, Metropolitana Milanese, CRIF Ratings, Cassa per Servizi Energetici e Ambientali, Cassa Depositi e Prestiti, Viveracqua, Romagna Acque, Water Alliance , CIIP, Abbanoa. Gruppo di lavoro: Donato Berardi, Francesca Signori. e-mail: laboratorio@refricerche.it


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Tutti i contributi sono liberamente scaricabili, previa registrazione, dal sito REF Ricerche

La missione Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è una iniziativa di analisi e discussione che intende riunire selezionati rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul futuro dei Servizi Pubblici Locali. Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente. Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese. Donato Berardi Direttore e-mail: dberardi@refricerche.it Editore: REF Ricerche srl Via Saffi 12 - 20123 Milano tel. 0287078150 www.refricerche.it ISSN 2531-3215


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Gestione unica: chi vigila su affidamenti e subentri ?

Una premessa Le tappe del processo di riordino

Il riordino della governance del settore idrico, che presuppone il superamento dei Comuni nelle funzioni di organizzazione e affidamento del servizio, si è dimostrato operazione assai complessa. Dai provvedimenti che hanno istituito gli Enti di Governo d’Ambito (EGA) e chiesto alle Regioni di provvedere ad una nuova perimetrazione degli ambiti territoriali ottimali sono passati oramai cinque anni1. Anche i termini perentori voluti dallo “Sblocca Italia”2 per la scelta della forma di affidamento e per l’approdo alla gestione unica sono decorsi. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), chiamata a vigilare sullo stato di avanzamento di questo processo, è recentemente giunta alla sua quinta relazione semestrale alle Camere. Eppure le prescrizioni di legge, così come codificate nel d.lgs. 152/20063, sono sufficientemente chiare e vincolanti. Fasi, soggetti e termini dell'adempimento

Fase

Soggetto responsabile

Documento di riferimento

Termine

Definizione degli ambiti

Regione

Legge regionale

Non previsto

Istituzione Enti di Governo d'Ambito

Regione

Delibera regionale (ove non indicato già nella legge)

31-dic-14

Adesione Enti locali

Enti Locali

art. 147 del TUA, come 60 gg dalla delibera di modificato dallo “Sblocca individuazione degli Enti di Italia” Governo d'Ambito

Redazione Piano d'Ambito, scelta forma di gestione, avvio procedura di affidamento

Enti di Governo d'Ambito

art. 172 del TUA, come 30-set-15 modificato dallo “Sblocca Italia”

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche

1 Gli EGA cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente esercitano le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, scelgono la forma di gestione, determinano le tariffe praticate all'utenza, affidano la gestione e su di essa esercitano la vigilanza e il controllo (art. 25, c. 1, L. 24 marzo 2012, n. 27) 2 D.l. 133/2014, convertito da L.164/2014 3 Come modificato dallo "Sblocca Italia".

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L’esercizio dei poteri sostitutivi nel tentativo di garantire “tempi certi” al processo di affidamento

In caso di mancato rispetto dei termini o di inadempienza da parte degli enti locali o degli EGA relativamente al rilascio delle infrastrutture del servizio idrico, alla redazione del Piano d'Ambito, alla scelta della forma di gestione e all’avvio della procedura di affidamento, i Presidenti di regione sono chiamati all’esercizio dei poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente4. Nei casi di inosservanza delle norme anche da parte dei Presidenti delle regioni, AEEGSI è tenuta a segnalare l’inadempienza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la nomina di commissari ad acta. A rinforzo di questo percorso il legislatore aveva altresì previsto la fattispecie della responsabilità erariale a carico dei soggetti inadempienti.

Il ruolo “d’ordine” affidato ad AEEGSI

AEEGSI supervisiona il processo di riordino e segnala le inadempienze…

Sin dal primo mandato di regolazione ad AEEGSI è stato affidato un compito di “presidio” sull’osservanza della disciplina vigente, unitamente alla facoltà di segnalare i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione5. Il legislatore, consapevole delle resistenze locali alla gestione unica, ha quindi codificato nello "Sblocca Italia" un esplicito mandato, chiedendo ad AEEGSI di presentare semestralmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento del percorso e sul rispetto dei tempi previsti6. Nello specifico, AEEGSI è chiamata a verificare: • la costituzione degli EGA (cioè l’operato delle regioni); • l'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico (cioè l’operato degli EGA); • la partecipazione agli EGA e la concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari (cioè l’operato degli enti locali).

… in tutte le fasi e in tutti gli aspetti, convenzione di esercizio compresa

Sembra plausibile ritenere che il mandato di vigilanza e segnalazione conferito ad AEEGSI debba poi naturalmente estendersi all’osservanza di tutte le norme del d.lgs 152/2006, che hanno a che vedere con il perfezionamento dell’iter dell’affidamento, e in particolare di quelle procedure per le quali è previsto un esplicito ruolo in capo ad AEEGSI.

Sono questioni, immediatamente a valle dell’affidamento: l’individuazione del gestore e l’affidamento del servizio sono infatti condizione necessaria ma non sufficienti ad assicurare l’effettivo subentro e l’approdo alla gestione unica. Sono certamente annoverabili in quest’ambito anche le procedure in materia di rapporti tra 4 D.lgs. 152/2006, art. 172. 5 Si veda “Individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas”, art. 3, alinea i) del DPCM 20 luglio 2012. 6 D.lgs. 152/2006, art. 172, c. 3 bis

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autorità d’ambito e soggetti gestori7. In conformità agli schemi e ai disciplinari indicati da AEEGSI gli EGA sono infatti tenuti a redigere uno schema di convenzione con relativo disciplinare da allegare ai capitolati di gara. E anche le convezioni esistenti devono essere adeguate in modo da essere conformi alle medesime prescrizioni AEEGSI8.

Rientrano parimenti in questa casistica le norme che prescrivono che il gestore affidatario è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso, definito secondo i criteri stabiliti dalla medesima AEEGSI9. Come vedremo la mancanza di un accordo tra le parti circa la definizione del valore di rimborso è un’ulteriore fonte di ritardi e contenzioso. Per questo motivo la stessa AEEGSI ha previsto che la determinazione del valore di rimborso sia sottoposta alla sua propria verifica e ad approvazione. Disciplina dei rapporti tra Enti d’ambito e gestioni, e determinazione del valore residuo sono i due passi ulteriori per l’approdo alla gestione unica e rappresentano pertanto direzioni nelle quali si esplica l’attività regolamentare e di vigilanza di AEEGSI. Come vedremo più oltre, all’apprezzabile avanzamento nel riordino della governance non si riscontrano esiti altrettanto soddisfacenti per l’avvio della gestione unica. I tempi dell'affidamento 13.09.2014 entrata in vigore Sblocca Italia

scadenza prevista contratto di servizio gestioni esistenti

Il gestore del SII subentra Il gestore del SII subentra agli ulteriori soggetti che agli ulteriori soggetti che operano, all'interno del operano, all'interno del medesimo ATO, sulla base medesimo ATO, sulla base di affidamenti non di affidamenti conformi conformi alla normativa alla normativa pro pro tempore vigente e tempore vigente e dichiarati cessati ex lege dichiarati cessati ex lege

d.lgs. 152/2006, art. 172, c.2

d.lgs. 152/2006, art. 172, c.2 e 4

30.09.2015

scadenza gestione unica d'ambito

Gli Enti di Ambito che non abbiano scelto la forma di gestione e avviato la procedura di affidamento provvedono ad adottare i provvedimenti a tal fine necessari, affidando il SII al gestore unico

l'Ente d'ambito dispone l'affidamento entro i 6 mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente

d.lgs. 152/2006, art. 172, c.1

d.lgs. 152/2006, art. 149-bis

subentro

La procedura si conclude con la corresponsione del valore di subentro

Convenzione di gestione?

Fonte: AEEGSI e Laboratorio REF Ricerche

7 D.P.C.M. 20 luglio 2012, art. 3, c. 1, lettera b) 8 D.lgs. 152/2006, art. 151, c 3 9 D.lgs. 152/2006, art. 153, c 2

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Le convenzioni di gestione: l’affidamento e il subentro Il contenuto minimo delle convenzioni

La procedura di affidamento nello schema di convenzione

Nel tentativo di omogeneizzare le regole che disciplinano i rapporti tra EGA e gestore affidatario, lo "Sblocca Italia" ha stabilito il contenuto minimo delle convenzioni di gestione, ovvero: • durata dell’affidamento, non superiore a trenta anni, • strumenti per assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, • disciplina delle conseguenze derivanti dalla cessazione anticipata dell’affidamento e i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente. A tal proposito è opportuno sottolineare che la disciplina del valore di residuo non esaurisce la più complessa materia delle condizioni del subentro, dal momento che stabilire convenzionalmente tale valore non comporta di per sé (anche se lo presuppone) l’obbligo della sua corresponsione da parte del soggetto subentrante (il quale non è assoggettato alla convenzione fra Ente d’ambito e gestore uscente). Le norme dello “Sblocca Italia” hanno conferito universalità all’obbligo di pagamento del valore di subentro, il recepimento delle prescrizioni AEEGSI nelle convenzioni di servizio ne disciplina procedure e modalità (deliberazione 656/2015/r/idr).

La procedura è differenziata in base al fatto che si tratti di un gestore salvaguardato (art. 12) oppure di un gestore unico d’ambito giunto a scadenza (art. 13), nell’implicito riconoscimento che le gestioni in economia sono cessate ex lege.

Procedura di affidamento del servizio al gestore unico d'ambito

Schema tipo - gestioni salvaguardate

art. 12

Schema tipo - altro

art. 13

Avvio procedura Se cessazione anticipata entro 18 mesi n.p. prima della scadenza

Disposizione

entro 18 mesi prima della scadenza

entro 6 mesi prima della scadenza

max 3 mesi dall'avvenuta cessazione

Non indicato (il gestore unico è già individuato)

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche

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In materia di affidamento la regolazione AEEGSI prescrive che l’EGA deve avviare le procedure entro 18 mesi precedenti la scadenza della concessione o in caso di cessazione anticipata10 entro i 3 mesi successivi dall’avvenuta cessazione. Per quanto attiene la selezione del gestore e l’affidamento, che non rileva per le gestioni salvaguardate in quanto in quel caso il gestore è già individuato, è previsto il termine massimo dei 6 mesi antecedenti la scadenza. Procedura di subentro da parte del gestore unico d'ambito approvata AEEGSI Sì, entro 60 gg

obbligo di corresponsione pagamento: 180 gg, corresponsione: 90 gg prima dell'affidamento

Disaccordo gestore Osservazioni all'AEEGSI entro 30 gg da adozione provvedimento dell'EGA

Mancato pagamento

Schema tipo gestioni salvaguardate

formulazione delibera EGA gestore > 60 gg da 60 gg da avvio ricevimento procedura

Schema tipo altro

> 9 mesi dalla 60 gg da scadenza ricevimento

Sì, entro 60 90 gg prima gg dell'affidamento

Osservazioni all'AEEGSI entro 30 gg da adozione provvedimento dell'EGA

il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII limitatamente alle attività ordinarie

il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII limitatamente alle attività ordinarie

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche

La definizione del valore di subentro

Lo schema di convenzione tipo e i contenuti minimi essenziali

Un ulteriore contenuto minimo della convenzione di gestione è la modalità di determinazione del “valore di subentro” e la relativa modalità di corresponsione. Su questo tema, le prescrizioni del d.lgs 152/06 (art. 151, c. 2, lettera m) attribuiscono alla convenzione tipo la determinazione dei criteri per definire il valore residuo e demandano di fatto all’accordo contrattuale tra il gestore e l’Ente d’Ambito. Con l’approvazione dello schema di convenzione AEEGSI ha dunque fissato i criteri e la metodologia per la valorizzazione e ha indicato che la mancata corresponsione dello stesso costituisce un motivo per l’estensione dell'affidamento, con l’obiettivo di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario (Delibera 656/2015/R/idr, punto 5.2). Dal punto di vista procedurale secondo lo schema di convenzione approvato da AEEGSI la definizione del valore di subentro si articola nei seguenti adempimenti: 1. proposta del gestore; 2. delibera dell’EGA entro 60 gg dal ricevimento della proposta del gestore; 3. verifica e approvazione da parte di AEEGSI entro 60 gg dalla delibera dell’EGA; 4. corresponsione del valore di rimborso entro i 90 giorni antecedenti il termine della concessione del gestore uscente11. 10  Nel caso del subentro a gestioni salvaguardate (art. 12) non è disciplinato il caso della cessione anticipata 11 Entro il termine della concessione dunque il valore di rimborso dovrebbe essere già stato liquidato.

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La ricognizione operata dal Laboratorio indica che nella fase del subentro si concentrano forti criticità, causate dal mancato accordo in merito alla quantificazione e corresponsione del valore di rimborso, oltre che dalle resistenze di matrice ideologica.

All’atto del subentro vengono infatti a sommarsi: • le criticità nelle valutazioni e nella scelta della modalità organizzativa (in house verso gara); • i ritardi e il contenzioso riguardante le procedure per la selezione del soggetto affidatario; • il contenzioso in merito alla determinazione del valore di rimborso; • i ritardi connessi alla corresponsione del valore di rimborso (in particolare per il caso di ritorno all’in house, laddove l’onere ricade sugli enti locali). Parimenti critico ai fini del subentro è il trattamento dei contratti per la realizzazione di lavori che vanno oltre la scadenza della concessione. Per questi contratti la convenzione tipo non precisa le modalità del subentro, lasciandole alla libera determinazione tra le parti.

Visto il forte interesse nei confronti dell’affidamento, mostrato dal legislatore e anche da AEEGSI, l’auspicio è che il mancato rispetto dei termini, al pari di forme più gravi di inadempienza non siano più “tollerate”. La definizione del valore di subentro rappresenta una conditio sine qua non per l’affidamento, la cui mancata corresponsione determina necessariamente la continuità della gestione da parte del gestore uscente. Per arginare i comportamenti opportunistici è necessario prevedere sanzioni nei confronti del gestore affidatario, che possono arrivare sino all’escussione delle fideiussioni e alla decadenza dall’affidamento stesso. Data la previsione di poteri sostitutivi è dunque opportuno che questi vengano esercitati da parte dei Presidenti delle Regioni. Il paragrafo che segue descrive l’esperienza di alcuni territori, che lungi dall’essere esaustiva, bene esemplifica l’eterogeneità delle casistiche di stallo amministrativo, cercando laddove possibile di individuare dei punti di “rottura”.

UN affidamento, TANTE casistiche Gestioni in economia resistenti

Resistono gli affidamenti effettuati sulla base della normativa precedente, oltre a realtà non conformi

Nell’ATO campano Sele, in attesa della piena operatività del nuovo Ente di Governo di Ambito unico regionale (Ente Idrico Campano), il ruolo di autorità locale è ricoperto dal commissario nominato per la liquidazione delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, mentre la gestione del servizio è assicurata dai gestori affidatari e da altri ancora operativi. Si documenta la presenza di ben 5 soggetti affidatari (ASIS salernitana reti e impianti, AUSINO servizi idrici integrati, CONSAC gestioni idriche, Salerno Sistemi, SIIS), tutti secondo il modello dell’in house providing, oltre ad altri soggetti minori che a vario titolo gestiscono porzioni di territorio (consorzi acquedottistici di bonifica e soggetti al servizio di aree industriali). Pervasiva è poi la presenza di gestioni in economia degli enti locali che proseguono la loro attività in tutti o in alcuni segmenti della filiera, pur essendo dichiarate cessate ex lege a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge Galli.

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L’affidamento al gestore unico avverrà non senza problemi

Ne deriva un quadro fortemente frammentato, in cui il percorso della gestione unica d’ambito appare lungi dal potersi dire avviato e dove sembrano sussistere tutte le premesse per un lungo contenzioso. Criticabili sono le valutazioni in materia di ammissibilità dell’adeguamento tariffario nelle diverse casistiche. Nello specifico l’Autorità d’ambito ha inteso ammettere all’aggiornamento tariffario le gestioni in economia, in quanto pur dichiarate cessate ex lege risultano assentite in base alla normativa pro tempore vigente12. Questa interpretazione per quanto priva di conseguenze tangibili13, sottolinea le potenziali implicazioni delle interpretazioni dei provvedimenti della regolazione operate in sede locale.

Appare auspicabile un intervento chiarificatore da parte di AEEGSI che offra una interpretazione autentica delle prescrizioni codificate nel metodo tariffario, al fine di escludere le interpretazioni e la possibilità di disparità di trattamento per effetto delle scelte operate delle Autorità locali.

Imperia: quando la solidità finanziaria del gestore affidatario vacilla Società consortile creata ad hoc per gestire il servizio ad Imperia, subentrando alle gestioni attuali

L’affidamento del servizio da parte dell’Ente di ambito al gestore Rivieracque (delibera della Provincia di Imperia n. 29 del 13/11/2012 n. 29 del 13/11/2012) è giunto al termine di un processo articolato. In seguito alla scelta del modello dell’in house providing, l’EGA ha previsto la costituzione ad hoc di una società consortile da parte di tutti i Comuni ricadenti nel perimetro dell’ATO e delle due società a totale controllo pubblico presenti sul territorio (SECOM e AMAIE). L’affidamento, della durata di 30 anni, attiene la gestione del servizio e prevede che l’avvio della gestione unica arrivi a compimento entro tre anni. A fronte dell’affidamento, i Comuni, ad eccezione di quelli autorizzati alla prosecuzione della gestione in forma diretta14, e gli altri gestori del servizio erano tenuti a consegnare gli impianti, ma all’atto della effettiva costituzione della società (8/11/2012) non tutti i Comuni vi hanno però aderito.

A seguito dei vari ricorsi, il Consiglio di Stato nel 2014 si è espresso negando la salvaguardia per AMAT ed AIGA, che pertanto sono cessate ex lege, mentre per la gestione di Acquedotto di Savona, ora Ireti, il TAR Liguria ha riconosciuto la salvaguardia.

12 Stando alla lettera del metodo tariffario sono esclusi dall’aggiornamento tariffario per tutto il periodo regolatorio “i gestori, diversi dal gestore d’ambito, cessati ex lege, che eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro-tempore vigente”. Secondo l’autorità locale per l’esclusione devono entrambe verificarsi simultaneamente, cosa che non accade nel caso delle gestioni in economia. 13 Tutti i Comuni sono infatti incorsi in una o più delle altre cause di esclusione previste dal metodo tariffario, quali: la mancata adozione della Carta dei Servizi; la fatturazione all'utenza domestica di un consumo minimo impegnato; la mancata consegna degli impianti al gestore d'ambito; la mancanza degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo; il mancato versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle componenti tariffarie specificamente istituite, tra cui la componente UI1. 14 La legge regionale ligure estende la possibilità di gestione diretta ai Comuni con meno di tremila abitanti. Il provvedimento, impugnato dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale, è in attesa di giudizio.

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Ad oggi la società non è ancora entrata nel vivo della gestione, probabilmente a causa della incapacità economica

Con riferimento al valore di subentro, la delibera di affidamento ha previsto l’obbligo di consegna degli impianti, ma non si è espressa sul valore di rimborso da corrispondere alle gestioni uscenti. Solo di recente il Consiglio Provinciale di Imperia ha quantificato la misura di tale indennizzo (circa 23 milioni da corrispondere al gestore AMAT e 2 milioni a beneficio del gestore AIGA). Il consiglio ha chiesto ad AEEGSI di approvare con propria delibera il valore di riscatto, come previsto dalla stessa AEEGSI nella convenzione tipo15.

La situazione che si è venuta a creare è di fatto lo stallo: la società affidataria è finanziariamente impossibilitata a subentrare alle gestioni uscenti perché non in grado di liquidare il valore di subentro, in ragione del basso grado di patrimonializzazione e di un piano industriale che non contempla sviluppi tariffari16. La verifica avviata a marzo 2016 da EGA Imperia al fine di verificare la capacità di Rivieracqua di assolvere ai propri impegni di gestore unico, ad oggi non ha avuto conclusione. L’esperienza di Imperia ben esemplifica il tema della sostenibilità finanziaria previsto dallo "Sblocca Italia" con riferimento al soggetto affidatario e alla relazione di accompagnamento che deve essere predisposta in sede di affidamento. In questo contesto, il ruolo di AEEGSI nella “validazione” del valore di riscatto avrebbe il vantaggio di prevenire i contenziosi e offrire maggiore certezza ai tempi del subentro.

Bergamo “vittima” della salvaguardia

Un gestore unico affidatario, ma tante gestioni di fatto (salvaguardate e non)

L’EGA ha previsto, già nel 2007, l’affidamento al gestore unico (Uniacque) e al tempo stesso negato la salvaguardia alle altre gestioni operanti sul territorio (Cogeide e Hidrogest)17. Le gestioni si sono rivolte al TAR per contestare le delibere dell’Autorità locale. Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, nel 2014 ha accolto il ricorso di Cogeide, annullando la deliberazione dell’Ente d’ambito18, mentre ha rigettato il ricorso di Hidrogest19. Il Consiglio di Stato ha di recente confermato le due sentenze emesse dal TAR Lombardia. 15 Il parere, come si è già avuto modo di dire, dovrebbe essere reso da AEEGSI entro 60 giorni dalla deliberazione dell’EGA. 16 Rivieracque ha ipotizzato di reperire le risorse finanziarie per pagare il valore di riscatto e ancor più per la realizzazione del piano degli investimenti facendo ricorso al debito. 17 Si fa riferimento alla deliberazione n. 22 della conferenza dell’Ambito Territoriale Ottimale (11.12.2008) di verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti e alla nota del presidente dell’ATO del 17.12.2008, con cui sono state dichiarate automaticamente cessate le gestioni in capo all’attuale appellante, senza necessità di apposita deliberazione da parte dell’Ente locale affidante, a far data dal 31.12.2006. 18 Il ricorso di Cogeide verteva sulla legittimità delle procedure di selezione del socio privato dell'azienda e nello specifico sul fatto che la gara abbia avuto per oggetto la selezione di un partner privato, qualificato e dotato di esperienza e capacità gestionale, e non la mera vendita di una partecipazione azionaria. 19 Nel caso di Hidrogest, invece, la salvaguardia è stata negata principalmente perché è stato ritenuto che la società non svolgesse le diverse attività componenti i servizi idrici in maniera integrata. La natura in house di Hidrogest, il cui affidamento è considerato legittimo, non è infatti sufficiente a ritenere legittimata la proroga delle gestioni in essere, in quanto il presupposto per sfuggire al meccanismo di cessazione automatica è l’esistenza di concessioni per il servizio idrico integrato.

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Per l’avvio della gestione unica le criticità si trasferiscono sulla definizione delle condizioni per il subentro di Uniacque a Hidrogest (in particolare per la quantificazione del valore di subentro). Le sentenze non impediscono che Cogeide confluisca in Uniacque, punto sul quale pur tuttavia non è ancora stato raggiunto un accordo.

Dal punto di vista tariffario, l’Autorità locale non ha sino ad oggi ammesso all’aggiornamento tariffario i gestori diversi dal gestore affidatario. AEEGSI ha non solo confermato per Hidrogest l’esclusione dall’aggiornamento per mancata consegna delle reti (delibere AEEGSI 582/2013 e 577/201420) per l’intero periodo regolatorio 2012-2015, ma in virtù dei poteri ispettivi ha altresì comminato una sanzione pecuniaria per l’incremento delle quote fisse applicato ad alcune utenze21. Per i Comuni serviti da Cogeide, AEEGSI invece non ha invece ancora provveduto ad approvare il moltiplicatore, lasciando in sospeso la determinazione delle tariffe22. L’esito del contenzioso riconosce a Cogeide la sussistenza dei requisiti di salvaguardia e quindi l’accesso all’aggiornamento tariffario, sul quale l’Ente d’ambito sarà chiamato ad esprimersi. L’esperienza sembra suggerire l’opportunità di adottare linee guida in materia di sussistenza del riconoscimento dello status di soggetto salvaguardato, al fine di ridurre i contenziosi. Un ruolo in questo senso potrebbe essere svolto dall’Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 13, comma 25-bis, del D.L. 145/2013.

Varese: quando l’in house difetta di motivazione

Nel 2015 il TAR Lombardia23 ha annullato gli atti deliberativi coi quali è stata costituita la società Alfa, che dovrebbe gestire il circolo integrato delle acque (captazione, distribuzione, smaltimento e depurazione) in provincia di Varese. La sentenza del TAR chiede all’EGA di motivare in maniera più approfondita la scelta di affidare il servizio idrico a una società pubblica secondo la formula dell’in house providing. All’ATO di Varese viene contestato quindi un difetto di motivazione, per non aver supportato la scelta delle forma di gestione con un'analisi di economicità ed efficienza richiesta dall'ordinamento. Nella relazione presentata, infatti, non si darebbe conto delle verifiche dei costi del modello organizzativo gestionale scelto, né verrebbero valutati i costi di costituzione e funzionamento della società in house e mancherebbe il piano economico finanziario asseverato24.

20 AEEGSI non si è ancora espressa con riferimento al secondo periodo regolatorio. 21 Dalla verifica ispettiva è risultato che all’aliquota della quota fissa delle utenze ascrivibili alla tipologia “usi industriali” e “uso promiscuo” è stato applicato un moltiplicatore tariffario pari a 3 in luogo del moltiplicatore tariffario pari a 1. 22 Secondo l’EGA, Cogeide sarebbe dovuta essere esclusa dall’adeguamento tariffario. 23 Sentenza N. 01102/2015. 24 Ai sensi del d.l. n. 138/2011 , art. 3-bis, c. 1-bis, e del d.l. n. 179/2012, art. 34, c. 20 in base al quale gli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica devono essere accompagnati da una relazione dell'Ente affidante che dia conto della coerenza della forma di gestione con i requisiti previsti dall'ordinamento europeo nonché della concreta fattibilità ed economicità della stessa. Le norme prevedono che in sede di affidamento venga predisposta una relazione che contenga il piano economico-finanziario con la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario in questione deve essere asseverato da un istituto di credito.

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Nonostante la normativa definisca in modo chiaro le procedure per la scelta della forma di gestione, non sempre le Autorità locali sono in grado di offrire adeguata motivazione a supporto delle scelte operate. In mancanza di tali elementi pur tuttavia si deve presumere che la scelta sia stata viziata, mancando dei requisiti necessari a documentare la piena intelligibilità delle scelte25.

Ciò che rileva ai fini del presente contributo è come ancora una volta sia demandato alla giustizia amministrativa la soluzione di un impasse organizzativo interno, determinando uno slittamento nei tempi di entrata a regime del nuovo assetto. Nonostante la normativa definisca in modo chiaro le procedure da seguire per l’affidamento del servizio, non sempre le Autorità locali sono in grado di portarle a termine. Tuttavia, proprio perché non è previsto in questi casi che vi sia la supervisione o addirittura la validazione da parte di soggetti terzi, è difficile immaginare che la situazione possa risolversi diversamente che con l’intervento del giudice amministrativo.

Conclusioni

Da diversi anni le leggi individuano percorsi e procedure per pervenire alla gestione unica d’ambito. La realtà è però spesso andata in altra direzione: dove non hanno prevalso le inadempienze, l’inosservanza delle prescrizioni di legge e le resistenze degli enti locali hanno condotto a contenziosi e a stallo amministrativo, con la conseguenza di ritardare sine die l’approdo alla gestione unica.

In questi anni recenti il governo si è occupato di rimettere mano alla governance, il cui riassetto, pur avviato, è lungi dal potersi dire compiuto. A valle di questo percorso si apre poi la frastagliata realtà degli affidamenti e dei subentri, laddove gli esiti sono ancora poco confortanti e si rinvede la necessità di presidio e di un supporto permanente. L’operatività del gestore unico è obiettivo ancora lontano: troppo spesso il legittimo affidatario è infatti “impossibilitato” ad operare, a causa delle resistenze degli enti locali (mancata consegna delle reti), del contenzioso amministrativo, o ancora degli errori e delle omissioni operate all’atto della scelte dalle modalità organizzativa (valutazione delle ricadute dell’in house sulla finanza degli enti locali, sostenibilità dell’equilibrio economico-finanziario, capacità finanziaria di liquidare il gestore uscente, possibilità di reperire le risorse per realizzare gli investimenti, eccetera).

25 Per un approfondimento si rimanda a “Gli affidamenti nel tempo della responsabilità e delle scelte”, Contributo n. 57, marzo 2016.

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Allegato: Il riassetto della governance: la fotografia al 31 dicembre 2016

Definizione degli Ambiti territoriali tramite legge regionale

La maggior parte ha optato per ambiti regionali

Istituzione degli Enti di Governo d’Ambito: processo non ancora completato

Adesione degli enti locali agli Enti di Governo d’Ambito

Dall’ultima relazione presentata da AEEGSI al Parlamento in chiusura di 2016 si confermano alcune criticità già note e situazioni in via di normalizzazione. Le Tavole in calce sintetizzano lo stato dell’arte di seguito descritto.

Tutte le regioni, ad eccezione del Trentino Alto Adige, hanno provveduto con propria legge a definire i confini degli Ambiti Territoriali Ottimali. L’ultima in ordine cronologico è il Friuli Venezia Giulia che nel mese di aprile 2016 ha previsto un unico ATO regionale, nel quale ricomprendere anche eventuali Comuni oggi appartenenti all’ATO interregionale Lemene che ne facciano richiesta. Alcune leggi regionali sono state impugnate dal Governo e sono ancora in attesa del giudizio della Corte Costituzionale. Si tratta della Liguria dove il ricorso di legittimità costituzionale è sollevato con riferimento all’istituzione di un terzo ambito ottimale sub-provinciale sul territorio provinciale di Savona26, del Lazio, dove, in attesa del giudizio, è stata adottata una nuova legge per superare i dubbi di costituzionalità avanzati dal Consiglio dei ministri in merito alla presunta prevaricazione di competenze esclusive dello Stato, e della Sicilia (vedi contributo n.50 - La legge siciliana sul servizio idrico: un’intera Regione ripiomba nel caos, ottobre 2015) Le regioni hanno delimitato gli ATO per lo più su base regionale, anche dove erano stati in passato definiti più ambiti, ma in alcuni casi (5 regioni) si è preferito il perimetro provinciale e in altri l’individuazione dell’ambito ha seguito criteri idrografici e non amministrativi: si tratta del Veneto e delle Marche. Anomala la scelta della Liguria che ha istituito 3 ambiti sub-provinciali per la provincia di Savona.

Più variegata è la situazione in riferimento alla istituzione degli EGA. Ad oggi, la maggior parte di essi è stata istituita27, ma non sono ancora operativi in Abruzzo (nella seconda metà del 2016 sono stati nominati gli organi principali), Campania (organi in fase di costituzione), Lazio e Umbria, dove invece non si registrano novità nell’ultimo semestre. Nel caso del Molise, infine, recenti sentenze del TAR28 hanno annullato tutti gli atti con i quali la giunta regionale del Molise aveva disposto sia la costituzione dell’EGA sia la obbligatoria partecipazione/adesione a tale struttura di tutti i comuni molisani. Le motivazioni della bocciatura sono riconducibili sia alla procedura seguita, che ha di fatto escluso dalle decisioni il consiglio regionale, sia al contenuto. All’istituzione dell’EGA segue l’adesione dei Comuni. Sul tema, la normativa prevede29 che gli enti locali ricadenti nel perimetro dell’ATO debbano partecipare obbligatoriamente all’EGA e trasferire ad esso le funzioni e le competenze in materia idrica entro 60 giorni dalla delibera di individuazione (o prima, se diversamente previsto nella legge o delibera istitutiva). In caso di inadempienza è previsto l’esercizio di poteri sostituiti da parte del Presidente della regione, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni. 26  Un precedente ricorso riguardava invece la disposizione normativa relativa ai Piani d'ambito e al fatto che prevedano al loro interno agevolazioni tariffarie e adeguati interventi a sostegno dei piccoli Comuni. 27  Non chiara è la situazione della Calabria, dove la Regione ha provveduto (con DGR 183/2015) ad individuare l’EGA e successivamente (DGR 256/2015) a disciplinarne il funzionamento, pur non essendo ancora entrata in vigore la legge regionale (disegno di legge approvato dalla giunta e proposto al consiglio). Per l’istituzione dell’Ente la delibera di Giunta fa quindi riferimento alla vecchia legge regionale, L.R. 34/2010. 28 Sentenza n. 5 e n.6 del 2017. 29  D.lgs. 152/2006, art. 147, c. 1 e 1-bis, come modificato dallo “Sblocca Italia”.

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Affidamento e convenzioni di gestione: in molte realtà il processo di affidamento al gestore unico non è stato completato

Le procedure di adesione ancora in via di perfezionamento riguardano in alcuni casi singoli Comuni, 2 in Basilicata (per uno sono stati esercitati i poteri sostitutivi, per l’altro la Regione ha impugnato dinanzi al TAR la delibera comunale di non adesione) e 14 in Molise (per i quali sono stati esercitati i poteri sostituitivi da parte del Presidente della giunta regionale) dove però le recenti sentenze del TAR rimettono tutto in discussione, in altri casi invece interessano la maggior parte dei Comuni, come in Calabria, dove circa 300 Comuni non hanno ancora formalizzato l’adesione, ad un ente peraltro di cui l’effettiva istituzione è ancora in dubbio. Non da ultimo, va ricordato il caso del Comune di Napoli che di recente (delibera 811/16, approvata il 19 dicembre) si è opposto all’adesione all’Ente Idrico Campano. Nello specifico il Comune ha deliberato di proporre ricorso al Capo dello Stato avverso il provvedimento con cui il commissario ad acta di nomina regionale ad agosto del 2016 ha deliberato l'adesione del Comune all'EIC e la presa d'atto dello Statuto dell'EIC stesso. Il successivo passaggio attiene l’individuazione del gestore unico, l’affidamento e la stipula della relativa convenzione di servizio. La ricognizione operata da AEEGSI mostra come su questo punto molto resti da fare, per il cumularsi dei ritardi e delle inadempienze alle fasi precedenti: laddove l’EGA non è operativo, va da sé che non abbia provveduto ad affidare il servizio. Tra le regioni che hanno optato per un unico ambito regionale diverse le realtà in cui non è ancora avvenuto l’affidamento al gestore unico di ambito regionale e persistono soggetti affidatari individuati a norma delle disposizioni previgenti: si tratta dell’Abruzzo, dove ciascuno dei 6 sub-ambiti territoriali ha individuato a suo tempo un soggetto affidatario, e degli ATO Sele e Calore Irpino in Campania.

Al gestore unico si affiancano le gestioni salvaguardate

Ancora troppe le gestioni non conformi alla normativa che fanno “resistenza”

Tra le regioni che hanno invece optato per ambiti sub regionali (provinciali o di bacino idrografico) si riscontrano casistiche diverse: in alcuni casi l’affidamento è quello effettuato sulla base della vecchia normativa, come ad esempio in alcune ATO delle Marche e della Sicilia, in altre invece l’affidamento è avvenuto di recente, in osservanza della nuova disciplina, come ad esempio in Liguria in provincia di Savona e nell’ATO di Varese in Lombardia, dove però l’affidamento ha riscontrato le problematiche riportate. A completamento del quadro è importante ricordare che in quasi tutti gli ambiti territoriali esistono gestioni “salvaguardate”, assentite sulla base della disciplina pro-tempore vigente e non dichiarate cessate ex lege, che gestiscono porzioni del territorio o singole fasi della filiera e che continuano nella gestione fino a scadenza della concessione.

Diverso è il caso delle gestioni cessate ex lege, che si oppongono alla consegna delle reti e degli impianti al gestore affidatario. Il fenomeno assume in alcune regioni dimensioni pervasive. E’ il caso, ad esempio, dell’ATO 3 Lazio Centrale Rieti, dove nonostante il recente affidamento del servizio, la quasi totalità dei Comuni non ha ancora provveduto alla consegna delle infrastrutture. Tali situazioni, in quanto non conformi alla normativa vigente, dovrebbero chiamare il commissariamento degli enti locali resistenti da parte dei Presidenti di regione. In modo del tutto speculare le casistiche di Comuni autorizzati dagli EGA alla gestione diretta ai sensi dell’art. 147 del d.lgs 152/06 (comma 2bis) e che resistono alla riconsegna degli impianti da parte del gestore.

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ATO unico regionale

ATO unico regionale

ATO unico regionale

Basilicata

Calabria

Campania

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ATO 1 ‒ Lazio Nord Viterbo ATO 2 ‒ Lazio centrale Roma ATO 3 ‒ Lazio centrale Rieti ATO 4 ‒ Lazio meridionale Latina ATO 5 ‒ Lazio Meridionale Frosinone

ATO GE ‒ Genova ATO Centro-Ovest 1 (Savona) ATO Centro-Ovest 2 (Savona) ATO Centro-Ovest 3 (Savona) ATO IM ‒ Imperia ATO Est (La Spezia)

Liguria

ATO Interregionale Lemene

Lazio

Friuli-Venezia Giulia/Veneto

Friuli-Venezia Giulia ATO unico regionale (a decorrere dal 1 gennaio 2017)

ATO unico regionale

ATO unico regionale

Abruzzo

Emilia Romagna

ATO

Regione

ATO ORT ‒ Orientale Triestino

Ambito distrettuale Napoli Ambito distrettuale SarneseVesuviano Ambito distrettuale Sele Ambito distrettuale Caserta Ambito distrettuale Calore Irpino ATO 1 ‒ Piacenza ATO 2 ‒ Parma ATO 3 ‒ Reggio Emilia ATO 4 ‒ Modena ATO 5 ‒ Bologna ATO 6 ‒ Ferrara ATO 7 ‒ Ravenna ATO 8 ‒ Forlì Cesena ATO 9 ‒ Rimini ATO CEN ‒ Centrale Udine ATO OCC ‒ Occidentale Pordenone ATO ORG ‒ Orientale Goriziano

ATO 1 ‒ Cosenza ATO 2 ‒ Catanzaro ATO 3 ‒ Crotone ATO 4 ‒ Vibo Valentia ATO 5 ‒ Reggio Calabria

L.R. 34/2012 L.R. 9/ 2011 L.R. 2/1997 D.P.G.R. 121/2015

ATO 1 ‒ Aquiliano ATO 2 ‒ Marsicano ATO 3 ‒ Peligno Alto Sangro ATO 4 ‒ Pescara ATO 5 ‒ Teramo ATO 6 ‒ Chieti

L.R. 17/2015* L.R. 1/2014

L.R. FVG 13/2005 L.R. Veneto 5/1998 L.R. 13/2015 L.R. 5/2014 D.G.R. 947/2014 D.G.R. 40/2014

Accordo 31.07.2006

L.R. FVG 5/2016 L.R. Veneto 17/2012

L.R. 13/2005

L.R. 5/2016 L.R. 22/2010

L.R. 23/2011

L.R. 15/2015

D.G.R. 126/2016 (disegno di legge che sostituisce quello allegato alla D.G.R. 183/2015) L.R. 34/2010

L.R. 1 /2016 (modificata da L.R. 22/2016)

Legge regionale di riferimento

Sub ambiti

No

No

No

No

No

No

Istituito Operativo

- ATO Centro-Est: Città Metropolitana di Genova; - ATO Centro-Ovest 1: Provincia di Savona; - ATO Centro-Ovest 2: Provincia di Savona; - ATO Centro-Ovest 3: Provincia di Savona; - ATO Ovest: Provincia di Imperia; - ATO Est: Provincia della Spezia.

Nelle more della piena operatività del nuovo assetto, l'Ente di governo è rappresenato dalla Conferenza dei Sindaci e dei presidenti delle Province

Consulte d’ambito, nelle more della piena operatività dell’Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR) istituita a far data dall’ 1 gennaio 2017.

Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti ‒ ATERSIR, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione.

Autorità Idrica della Calabria (AIC): ente pubblico non economico rappresentativo della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di tutti i Comuni calabresi, sarà istituito dalla L.R. Nelle more, funzioni attribuite alla Regione ed esercitate dal Dirigente generale del Dipartimento lavori pubblici ed infrastrutture Ente idrico campano (EIC). Statuto approvato dalla Giunta regionale il 29 dicembre 2015. Organi in fase di costituzione. Nelle more, i Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito adottano gli atti di ordinaria amministrazione.

Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata (EGRIB) che subentra alla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato. Nelle more dell’insediamento degli organi, è stato nominato un Commissario straordinario (D.G.R. 117/2016)

Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI). Individuati gli organi, non ancora pienamente operativo. Nelle more, nominato un Commissario Unico Straordinario e le ex Autorità d’Ambito - poste in liquidazione - continuano a svolgere le attività.

Ente di Governo di Ambito*

6

(5)

1 (dal 1° gennai o 2017)

1

(5)

No

Comune di Napoli ricorso al Capo dello Stato per l'adesione "forzata" (commissario ad acta)

No

No

x

No

No

No

304 Comuni (su 409)

x

1

x x x x x x

x x x x x

No

No

x No No No x No x x x No No

x No x

No No

No No No No No

sub ambito x x x x x x

Gestore unico ambito No

1 (poteri sostitutivi Presidente Giunta Regionale), 1 (ricorso al TAR)

Mancata adesione Enti Locali

(6)

Num.

08/06/2003 28/01/2016 27/01/2016 28/01/2016 13/11/2012 26/10/2006

11/03/2006 01/01/2003 01/01/2016 02/08/2002 27/06/2003

Data affidamento

5

1 2 0 25 6

1 10 2 1 0

1

2

0

0 3 2 3 0 2 0 0 0 3 2

Altri soggetti conformi alla normativa

11 0

2

0 2 1

32 18 67 0 3

2

25 (3 trasferiti al 1 gennaio 2017)

Altri soggetti non conformi alla normativa

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Pagina 16 L.R. 4/2015

L.R. 19/2015* Decreto Assessoriale 75/2016

ATO unico regionale

ATO 1 ‒ Palermo

ATO 2 ‒ Catania

Puglia

Sardegna

Sicilia

Sì Sì Sì Sì Sì Sì

ATO 5 ‒ Enna

ATO 6 ‒ Caltanissetta

ATO 7 ‒ Trapani

ATO 8 ‒ Siracusa

ATO 9 ‒ Agrigento

No

Insediata

No

No

No

No

Insediata

Insediata

no Sì, ma annullat o dal TAR

ATO 4 ‒ Ragusa

ATO 3 ‒ Messina

L.R. 9/2011 e s.m.i.

ATO 3 ‒ Torino ATO 4 ‒ Cuneo ATO 5 ‒ Astigiano, Monferrato ATO 6 ‒ Alessandria ATO unico regionale

Piemonte L.R. 7/2012

D.G.R. 285/2015

L.R. 13/1997

Molise

D.G.R. 1692/2013

L.R. 30/2011

L.R. 32/2015 L.R. 35/2014 L.R. 21/2010 L.R. 26/2003

ATO 1 ‒ Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ATO 2 ‒ Biellese, Vercellese, Casalese

ATO 2 ‒ Marche Centro Ancona ATO 3 ‒ Marche Centro Macerata ATO 4 ‒ Marche Centro-Sud Fermano e Maceratese ATO 5 ‒ Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo ATO unico regionale

Marche

ATO BG ‒ Bergamo ATO BS ‒ Brescia ATO CO ‒ Como ATO CR ‒ Cremona ATO LC ‒ Lecco ATO LO ‒ Lodi ATO MB ‒ Monza e della Brianza ATO MI ‒ Città Metropolitana di Milano

ATO MN ‒ Mantova ATO PV ‒ Pavia ATO SO ‒ Sondrio ATO VA ‒ Varese ATO 1 ‒ Marche Nord Pesaro e Urbino

Lombardia

1

Ente di governo dell’ambito della Sardegna ‒ EGAS, al quale partecipano obbligatoriamente i Comuni sardi. L’Ente - cui partecipa anche la Regione – è divenuto operativo da aprile 2015 Assemblee Territoriali Idriche, composte dai sindaci, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, contabile e tecnica. La maggior parte non ancora operativa. Palermo: formalmente insediata, nominato Presidente, approvato Statuto; Trapani: insediata, approvato Statuto, non ancora nominato il presidente; Catania: insediata, approvato Statuto, nominati Presidente e Vice Presidente; Agrigento, costituita, nominati Presidente e Vice Presidente e Consiglio Direttivo.

1

6

1

5

12

Autorità idrica pugliese ‒ AIP, soggetto rappresentativo dei Comuni pugliesi

Conferenze d'ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati (Province e Comuni), secondo modalità definite dall'apposita convenzione

Ente di governo dell’ambito del Molise (EGAM). Nelle more della piena operatività, costituzione del Comitato d’ambito e nomina del Direttore, il Presidente della Giunta regionale ha nominato un Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività

Assemblee di ambito, costituite dai Sindaci dei Comuni, o dagli Assessori loro delegati, e dai Presidenti delle province in cui gli ATO ricadono.

Province e Città Metropolitana di Milano.

14 (poteri sostitutivi Presidente Giunta Regionale)

14 Comuni (il Presidente della Regione ha esercitato i poteri sostitutivi) che hanno fatto ricorso al TAR

x

x

No

x

No

No

x

x

No

No

No

No

x No No No

No

No

27/08/2007

27/07/2006

19/11/2004

01/01/2004

01/01/2008

x No

01/01/2005

30/06/2003

01/01/2014 01/07/2014 01/10/2015

01/01/2007 01/11/2016 01/10/2015 10/10/2014 01/01/2016 01/01/2008 01/01/2012

x No x

No x x x No

x x x x x x x No

0

nd

nd

43

3

8 36 4 4 0

10

12

1

0 9 0

4 2 0 0 4

0 4 3 0 0 0 0 2

18

nd

nd

1

29

10 2 1 14 21

1

3

0

0 10 0

0 0 0 29 0

28 35 134 0 1 0 1 1

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ATO unico regionale

ATO unico regionale

ATO AV ‒ Alto Veneto ATO B ‒ Bacchiglione ATO BR ‒ Brenta ATO LV ‒ Laguna di Venezia ATO P ‒ Polesine ATO V ‒ Verona ATO VC ‒ Valle del Chiampo ATO VO ‒ Veneto orientale

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

ATO 1 ‒ Toscana Nord ATO 2 ‒ Basso Valdarno ATO 3 ‒ Medio Valdarno ATO 4 ‒ Alto Valdarno ATO 5 ‒ Toscana Costa ATO 6 ‒ Ombrone ATI 1 ‒ Ambito 1 ATI 2 ‒ Ambito 2 ATI 3 ‒ Ambito 3 ATI 4‒ Ambito 4

* Tra parentesi gli Ambiti individuati dalla vecchia normativa e ancora vigenti ** Legge impugnata dal Governo, in attesa del giudizio della Corte Costituzionale

ATO unico regionale

Toscana

L.R. 21/2012 L.R. 27/1999 L.R. 4/2014 L.R. 17/2012 D.G.R. 856/2013

L.R. 11/2013 L.R. 23/2007

L.R. 69/2011

No

Consigli di bacino, quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato.

No

8

1

Bacino imbrifero montano ‒ BIM

No

No

1

Autorità Umbra per i Rifiuti e le Risorse Idriche (AURI) - D.P.G.R. 121/2015. Nelle more del completamento, le funzioni sono esercitate dagli Ambiti Territoriali Integrati

Autorità idrica toscana ‒ AIT, ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale.

No No x No x No No No

x x No

x x x x x x x

01/01/2014

03/04/2006

6 6 0 2 1 5 2 2

5

0 0 0 0 0 0 0 0

1

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