12. Entro 10 giorni dal ricevimento delle nuove tracce è facoltà delle IF richiedere delle modifiche qualora la traccia rilasciata si discosti da quanto concordato in fase di comunicazione di cui al punto 10 9 per elementi emersi nella fase di predisposizione dei provvedimenti d’orario. 13. Il GI è tenuto a prevedere sempre l’emissione di VCO a seguito di una o più riduzioni di capacità programmate (non riconducibili a cause di forza maggiore), come previsto nel punto 10, nei seguenti casi: Treni viaggiatori LP diurni - ritardi > 30’ sull’intera traccia; - ritardi > 10’ sull’intera traccia per più di 7 giorni consecutivi. Treni viaggiatori LP notturni - ritardi > 60’ sull’intera traccia nelle stazioni a maggior valenza commerciale (seguito confronto con IF). Regionali - ritardi > 30’ sull’intera traccia; - ritardi > 15’ sull’intera traccia per più di 5 giorni consecutivi; - ritardi > 10’ sull’intera traccia per più di 10 giorni consecutivi. Merci - ritardi >45’ sull’intera traccia - ritardi > 30’ sull’intera traccia per più di 5 giorni consecutivi. In tutti gli altri casi il GI comunica il ritardo stimato inferiore alle soglie sopra descritte attraverso una specifica nota alle IF, attribuendosi la responsabilità del ritardo secondo le cause previste dalle procedure vigenti. 14. E’ facoltà di GI, in caso di lavori di particolare entità legati a interventi urgenti all’infrastruttura che rivestono carattere di sicurezza, rendere temporaneamente indisponibile l’infrastruttura, garantendo, dove possibile, un preavviso alle IF di almeno 7 giorni lavorativi. 15. Il GI è tenuto a fornire alle IF, con ogni possibile anticipo rispetto alla data di inizio lavori, le informazioni di cui al punto 10 nell’ipotesi in cui la necessità di eseguire lavori sia originata da caso fortuito, o di forza maggiore, i quali richiedono un intervento immediato e non procrastinabile per il ripristino della normale capacità e in conseguenza della quale sia necessaria una variazione delle tracce contrattualizzate; 16. Il GI comunica alle IF, tramite la registrazione in PIC, ogni eventuale degrado dell’infrastruttura ferroviaria che possa generare una riduzione di capacità delle linee o degli impianti o che in generale procuri un rallentamento della circolazione dei treni. 17. Il GI è tenuto a fornire, in caso di situazioni anomale le informazioni concernenti lo stato dell’infrastruttura ferroviaria e la situazione della circolazione sia alla partenza dei convogli dall’impianto/stazione, sia in corso di viaggio, nonché, a richiesta di IF e ove consentito dalla strumentazione in possesso di GI, la posizione dei convogli medesimi. Relativamente alle conseguenze economiche per eventuale inosservanza degli obblighi di cui ai punti 2-10 da parte del GI si rimanda al par. 5.6.2.1.
4.4 RICHIESTA DI ACCORDO QUADRO E PROCESSO DI ALLOCAZIONE DELLA CAPACITA’ QUADRO [NUOVO] 4.4.1 Tempistica per richiedere capacità ai fini dell’Accordo Quadro [ex 4.3.1] Le richieste di nuova sottoscrizione o modifica di Accordo Quadro devono essere inoltrate al GI entro 15 mesi prima dell’avvio del primo orario di servizio utile. Successivamente a tale data, dette richieste saranno processate da GI secondo la tempistica di seguito indicata:
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CAPITOLO 4 ALLOCAZIONE DELLA CAPACITA’