1 minute read

Immatricolazione veicoli acquistati da un altro Paese Ue:

Aggiornate le regole

La Direzione Generale per la Motorizzazione ha aggiornato le regole per la nazionalizzazione di veicoli nuovi e usati (rimorchi inclusi) acquistati da un altro Paese Ue. Con la circolare, n. 9716 dello scorso 23 marzo, ha precisato che la nazionalizzazione di un veicolo prevede l’espletamento dei seguenti adempimenti: comunicazione al CED dei dati relativi all'acquisto, che dovrà avvenire entro 15 giorni (cd. “censimento”); eventuale visita e prova ex art. 75 CdS; richiesta all'UMC di rilascio o convalida del codice di immatricolazione o del numero di omologazione; verifiche nei sistemi informativi Eucaris e Schengen (SIS II); abilitazione all'immatricolazione da parte dell'UMC; la preconvalida del fascicolo digitale con rilascio del codice di immatricolazione; validazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuto assolvimento degli obblighi IVA, oppure della sussistenza di una causa di esclusione. S i precisa che la nazionalizzazione dei veicoli comporta il rilascio del DU secondo le istruzioni operative già in uso. La circolare analizza ognuna di queste fasi preliminari all'imatricolazione, detta delle semplificazioni per snellire gli adempimenti degli UMC e ridurre i tempi di attesa da parte degli utenti. R elativamente ai veicoli con revisione scaduta, rispetto alle regole applicate in Italia, gli stessi vanno regolarizzati prima dell’immissione in circolazione presso un UMC o un Centro autorizzato ai sensi dell’art. 80 CdS. La revisione eseguita nel Paese di provenienza è attestata dalle Autorità estere competenti sulla carta di circolazione o da queste validata. Può essere contenuta in un separato documento rilasciato dalle medesime Autorità o sul certificato di revisione rilas ciato ai sensi della direttiva 2014/45/UE. In alternativa, si tiene conto dei dati relativi al controllo tecnico che siano riscontrabili sulla piattaforma Eucaris.

Advertisement

Relativamente ai veicoli incidentati e gravemente danneggiati, provenienti da altri Paesi della Ue, è degli UMC la competenza a svolgere la visita e prova.

Devono conformarsi all’analogo procedimento relativo alla revisione straordinaria a seguito di incidente stradale di cui all’art. 80, comma 7 del CdS. Con la richiesta di visita e prova è necessario allegare la dichiarazione dell’importatore o dell’acquirente a nome del quale il veico- lo deve essere immatricolato, con la quale lo stesso dichiara di aver provveduto al ripristino della piena efficienza e funzionalità del veicolo attraverso un’officina di propria fiducia. Se la dichiarazione non può essere presentata, le operazioni devono eseguirsi presso un CPA.

This article is from: