LINEE GUIDA | SNPA 38/2022
2.1.2 Applicabilità della procedura estintiva alla gestione delle terre e rocce in difformità alla disciplina di cui al D.P.R. n. 120/2017
immediato, tale qualifica, rendendo possibile l’applicazione delle sanzioni penali in materia di rifiuti.
2.1.2.1 Premessa
2.1.2.2 Brevi cenni sulla disciplina semplificata prevista dal D.P.R 120/2017 per la gestione delle terre e rocce in regime di sottoprodotti
In base alla definizione di “rifiuto” di cui all’art. 183 comma 1 lett a) del D.lgs 152/2006, le terre e rocce che residuano da un’operazione di scavo, così come qualsiasi altra sostanza od oggetto, sono qualificate come “rifiuto” se il detentore se ne disfa o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsene. La parte IV del D.lgs 152/2006 (di seguito anche TUA) disciplina i criteri e le modalità per la gestione dei rifiuti (cosiddetto regime ordinario) e prevede inoltre alcune sanzioni di natura penale che puniscono l’inosservanza di talune delle suddette disposizioni. Tra le fattispecie penali più ricorrenti si menzionano l’attività di gestione non autorizzata di rifiuti e l’abbandono di rifiuti (sanzionati rispettivamente dagli articoli 256 comma 1 e
comma 2 del TUA). La nozione di rifiuto definisce un elemento delle sopra citate fattispecie penali ed è quindi fondamentale per stabilire se si configurano i suddetti reati (gestione non autorizzata di rifiuti e abbandono di rifiuti). In particolare l’art. 184, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 152/06 comprende tra i rifiuti speciali “i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis”.
Il D.P.R 120/2017, in attuazione degli obiettivi di coordinamento, riordino e semplificazione posti dalla legge delega1 racchiude al suo interno l’intera disciplina relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo. Il presente documento si focalizza sulle problematiche poste in ambito penale dalla disciplina della gestione delle terre e rocce in regime di sottoprodotti, in particolare dalle previsioni di cui all’art. 7, co. 3 del DPR 120/2017. La suddetta disciplina si compone di un nucleo di disposizioni comuni a tutte le tipologie di cantieri (capo I) e di due discipline di dettaglio: quella contenuta nel capo II, per i cantieri di grandi dimensioni 2 e quella contenuta nel capo III, per i cantieri di piccole dimensioni3 e per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, in virtù del richiamo contenuto nel capo IV del Regolamento. Tra le disposizioni comuni a tutti i cantieri, l’art. 4 stabilisce i Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, specificando le condizioni
Pertanto, la qualificazione delle terre e rocce come “sottoprodotti” ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la gestione delle stesse secondo la disciplina semplificata prevista dal DPR 120/2017 (di seguito anche Regolamento) rileva al fine di escludere la qualifica di rifiuto e dunque la sussistenza degli illeciti penali in materia di rifiuti.
1 Art. 8 del D.L 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 133
Occorre tuttavia evidenziare che il DPR n. 120/2017, a fronte di determinate violazioni, anche di natura meramente formale, prevede che le terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti perdano, con effetto
3 Cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale
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2 Cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale