Linee Guida SNPA per l’applicazione della Procedura di estinzione delle contravvenzioni amientali

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LINEE GUIDA | SNPA 38/2022

la quale sono estinguibili anche le contravvenzioni punite la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda. Data la prevalenza, al momento attuale, dell’interpretazione che ritiene estinguibili ex parte sesta bis D.Lgs. 152/2006 solo le contravvenzioni punite con ammenda e quelle punite con pena alternativa, pare utile riportare le argomentazioni che depongono a favore della stessa e a sfavore dell’interpretazione minoritaria. In sintesi le argomentazioni sono le seguenti: •

la mancata previsione nell’ambito del comma 2 dell’art. 318-quater di un qualsiasi criterio di ragguaglio pecuniario della pena dell’arresto esclude l’applicabilità della procedura estintiva alle contravvenzioni punite con arresto e alle contravvenzioni punite con la pena congiunta, considerato che un recupero per via interpretativa di detto criterio si porrebbe in netto contrasto con il principio di legalità; d’altra parte anche l’azzeramento della pena dell’arresto nelle contravvenzioni con pena congiunta si porrebbe in contrasto con il principio di legalità delle pene, in quanto la pena dell’arresto, prevista dal legislatore congiuntamente all’ammenda, sarebbe sempre disapplicata, in difetto tuttavia di una norma espressa che consenta tale operazione; applicare la disciplina estintiva alle contravvenzioni punite con pena congiunta e non a quelle punite con il solo arresto sarebbe contrario al principio di uguaglianza e ragionevolezza, perché la disciplina di favore sarebbe applicabile alle contravvenzioni più gravi (punite con pena congiunta) ed esclusa per le contravvenzioni meno gravi (punite con il solo arresto); da un punto di vista sistematico l’interpretazione prevalente, più restrittiva, trova conforto nella disciplina dell’oblazione

penale (art 162-bis del codice penale) e nella disciplina prevista dagli articoli 20 e seguenti del D.lgs. n.758/1994 in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, anch’esse applicabili alle sole contravvenzioni punite con l’arresto e con la pena alternativa. 2.1.5 Criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo di danno Ai sensi dell’art. 318-bis, comma 1, del D.lgs. 152/2006 un altro dei presupposti per l’applicazione della procedura di estinzione dei reati è che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. La questione attiene ai fondamenti stessi della procedura di estinzione: la sua rilevanza risulta infatti dirimente rispetto all’attivazione della procedura. Purtroppo però rispetto alle previsioni testuali delle disposizioni di cui agli artt. 318-bis e seguenti, sin dalla loro entrata in vigore si sono rilevati dubbi e difficoltà in vista di una univoca e omogenea applicazione. In effetti, già nella prima edizione degli indirizzi per gli operatori del SNPA era stato evidenziato che trattandosi di aspetti centrali per l’intero svolgersi della procedura sarebbe stato auspicabile un intervento legislativo di precisazione e chiarimento. Occorre qui rilevare, preliminarmente, come in tema di rischio e pericolo i termini assumano accezioni diverse nell’ambito tecnico e in quello giuridico. Tali differenze se ignorate possono indurre in errore o rendere difficile la lettura del testo. In ambito tecnico si introduce una distinzione tra “rischio” e “pericolo”. Per pericolo si intende una proprietà o qualità intrinseca di un determinato agente avente il potenziale di causare danni, mentre il rischio è quel parametro che definisce la probabilità che una situazione di pericolo possa determinare effetti negativi, ed è generalmente quantificata attraverso la combinazione della frequenza degli accadimenti e dell’entità dei medesimi. In ambito tecnico il rischio è graduabile, il pericolo non lo è. Nel testo normativo il sostantivo rischio non è mai adoperato e la distinzione concettuale tra rischio e 19


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CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI

11min
pages 53-58

CONSEGUENZE AMBIENTALI DEI REATI

10min
pages 47-52

2.6.1 Poteri del PM

2min
page 45

2.6.2 Contestazioni

2min
page 46

2.5.4 Determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria nel caso di pluralità di illeciti penali (art. 81 c.p

5min
pages 42-43

2.6 verifica prescrizioni e pagamento sanzioni pecuniarie

2min
page 44

2.5.3 Pagamento effettuato da soggetto diverso dal trasgressore

2min
page 41

2.2.3 Indicazioni procedurali per il caso di contravvenzioni di natura formale

9min
pages 27-30

2.5.2 Natura del termine di pagamento

3min
page 40

2.3.3 Modalità di asseverazione

2min
page 35

2.4 ruolo organi di vigilanza sprovvisti di qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria

2min
page 38

2.3.2 Obbligatorietà o meno dell’asseverazione

2min
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dall’art. 318 bis

2min
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2.1.5 Criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo di danno

14min
pages 19-23

CAPO III INDIVIDUAZIONE DI PRESCRIZIONI-TIPO PER L’ESTINZIONE DELLE PRINCIPALI

4min
pages 4-7

2.2.2 Finalità e contenuto della prescrizione

3min
page 26

disciplina di cui al D.P.R. n. 120/2017

16min
pages 12-16

2.1.3 Disciplina transitoria

3min
page 17

2.1.4 Criteri di ammissibilità della procedura con riferimento alla tipologia di pena edittale connessa al reato

2min
page 18

1 PREMESSA

5min
pages 8-10
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