LINEE GUIDA | SNPA 38/2022
della procedura estintiva in materia di sicurezza sul lavoro, che escludeva che contenuto della prescrizione potesse essere ogni invito alla non reiterazione della condotta illecita, in quanto comportamento già dovuto (in tal caso la prescrizione avrebbe avuto lo stesso contenuto della norma incriminatrice).20 L’orientamento suggerito per gli enti del SNPA è dunque quello più ampio e maggioritario di considerare la messa in regola con gli specifici obblighi formali, come possibile contenuto delle prescrizioni. Per ulteriori e più approfondite indicazioni sul contenuto delle prescrizioni nelle contravvenzioni di natura formale si fa inoltre rinvio al paragrafo successivo. 2.2.3 Indicazioni procedurali per il caso di contravvenzioni di natura formale Alcune delle contravvenzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 puniscono l’esercizio di una determinata attività in mancanza di autorizzazione/titolo abilitativo, ovvero dell’adempimento di obblighi di natura formale (v. effettuazione di comunicazioni, iscrizioni, ecc…) a prescindere dal verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno al bene giuridico protetto dalla norma. Si tratta di contravvenzioni comunemente definite di “pericolo astratto” o di tipo “formale”, ossia caratterizzate dalla violazione di prescrizioni di tipo formale che determinano una situazione di pericolo potenziale per l’ambiente che in linea teorica, di per sé, non è ostativa all’attivazione della procedura di estinzione/regolarizzazione.
20 Da sottolineare, tuttavia, come tali posizioni, dalla casistica riportata, sembrano perlopiù riferirsi a ipotesi di reati a condotta esaurita (v. trasporto rifiuti senza iscrizione all’Albo per il quale non potrebbe essere oggetto di prescrizione l’iscrizione all’Albo pro futuro). Per es. si esprimevano in tal senso le Procure di Firenze nel documento “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” emesso in data 17/09/2015 e di Pisa nel documento “Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ai sensi degli artt. 318 bis e octies del D.Lgs 152/2006” emesso in data 19/10/2015.
Tale procedura tuttavia sarà preclusa, in concreto, qualora l’organo accertatore accerti la sussistenza di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, al pari di quanto accade per le altre ipotesi contravvenzionali che rientrano nell’ambito di applicazione della Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06. Tuttavia, mentre la possibilità di applicazione della procedura estintiva ai reati di natura formale è generalmente riconosciuta negli indirizzi formulati dalle Procure, il contenuto della prescrizione da emettere nei casi di esercizio dell’attività in mancanza di autorizzazione/titolo abilitativo previsto dalla normativa ambientale, registra a tutt’oggi posizioni non del tutto uniformi a riprova della complessità delle problematiche che sottende. La questione dirimente si incentra sulla funzione della prescrizione che, come stabilisce l’art. 318-ter del D.Lgs. 152/06, è impartita allo “scopo di eliminare la contravvenzione accertata”, ma altresì di far cessare, laddove necessario, situazioni di pericolo ovvero impedire la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. Buona parte delle Procure che si sono occupate della tematica, fermo restando il richiamo alla necessaria preliminare verifica dell’insussistenza del danno/pericolo concreto e attuale di danno, ritiene ammissibili prescrizioni volte alla regolarizzazione della situazione accertata mediante la richiesta e l’ottenimento del titolo abilitativo, assegnando un termine congruo e in linea con la durata dei singoli procedimenti amministrativi avviati con le istanze autorizzative. Una parte delle Procure ha ritenuto tuttavia che la prescrizione debba limitarsi a richiedere la sola presentazione dell’istanza, non rientrando nella disponibilità del trasgressore l’effettivo rilascio del titolo abilitativo. Accomuna entrambi gli orientamenti, la convinzione che, in ogni caso, la prescrizione non possa consistere solo nell’ordine di richiedere/ottenere il 27