LINEE GUIDA | SNPA 38/2022
principali filoni di soluzioni procedurali: una prima posizione maggioritaria che individua in ciascun organo/ ente accertatore il soggetto titolato, seppur provvisoriamente, ad incassare le somme in oggetto ed seconda posizione minoritaria che rivolge l’incasso all’Erario tramite utilizzo del modello F23, analogamente a quanto avviene per il procedimento di oblazione in sede giudiziale di cui all’art. 162-bis C.p. Residuano sporadiche posizioni in cui vengono fornite indicazioni di incasso a favore degli enti di amministrazione attiva competenti per le diverse tematiche ambientali. È da sottolineare peraltro che nei più recenti documenti di indirizzo alcune Procure, aderenti al primo filone procedurale, hanno individuato le ARPA quali enti di riscossione delle sanzioni pecuniarie relative a verbali di prescrizioni emessi da qualsivoglia organo di vigilanza e non soltanto da personale ARPA.27 Riguardo invece al tema della destinazione finale degli introiti, la maggior parte delle Procure ha omesso di formulare indicazioni non ritenendo questo aspetto materia di competenza. Soltanto due Procure hanno assunto posizioni differenziate, formulando indicazioni esplicite circa la devoluzione dei proventi delle sanzioni.28 Mentre è da rilevare una certa “ambivalenza” 27 V. in tal senso Protocollo d’intesa siglato il 18/05/16 tra la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna e la Regione Emilia Romagna, l’Accordo siglato il 31/05/2017 tra la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma e la Regione Lazio, il Protocollo d’intesa siglato il 23/03/17 tra la Procura presso il Tribunale di Lamezia Terme e ARPACAL. 28 Si tratta della Procura presso il Tribunale di Crotone in base ai cui indirizzi (emessi il 22/09/2016) l’80% della somma pagata dal trasgressore deve essere destinata all’organo accertatore e il 20% all’organo asseveratore. Qualora fosse necessario l’intervento dell’organo asseveratore per lo svolgimento di attività di campionamento e analisi la percentuale da devolvere a quest’ultimo potrebbe subire degli incrementi fino ad un massimo del 40% del totale della somma versata. L’altra Procura che ha formulato indicazioni circa la devoluzione dei proventi è quella del Tribunale di Lecce: in questo caso l’indicazione è quella della spettanza dei proventi nei confronti del Prefetto per gli impianti di
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nei termini utilizzati da quelle Procure che hanno aderito al filone della corresponsione della somma nei confronti dell’ente amministrativo competente nella materia ambientale. In questi casi, infatti, sembra implicito che oltre all’incasso, si faccia riferimento ad un più ampio concetto di “spettanza”. Stesse considerazioni sono riferibili ad alcune delle Procure che danno indicazioni di corresponsione delle somme all’Erario. Per quanto sopra, nel permanere del vuoto normativo e fatte salve le diverse indicazioni delle singole Procure di riferimento, si suggerisce l’orientamento, per gli enti del SNPA, di provvedere ad incamerare direttamente le sanzioni pecuniarie relative ai verbali di prescrizioni emessi dal proprio personale. Si ribadisce, inoltre, che tale orientamento viene formulato in via provvisoria e in attesa di interventi normativi o interpretativi a chiarimento . Attualmente, si tratta del criterio che oltre ad essere risultato territorialmente maggioritario nella rilevazione, è anche quello maggiormente in grado di offrire garanzie di efficacia e tempestività nel controllo dei versamenti effettuati dai trasgressori, nei tempi previsti per legge. Si ribadisce tuttavia che è condizione essenziale ed imprescindibile per gli enti del SNPA quella di dotarsi di un sistema di contabilizzazione separato rispetto alle entrate proprie, in vista di poter agevolmente provvedere a rendicontare ed eventualmente riversare le somme introitate, una volta individuati a livello nazionale gli enti destinatari.29 2.5.2 Natura del termine di pagamento Per quanto riguarda i dubbi di natura interpretativa relativi al pagamento della sanzione pecuniaria di cui 318-quater, comma 2, D.Lgs. 152/06, dalla giurisprudenza maturata in materia di sicurezza del competenza statale e delle Province per gli altri impianti. 29 Sul tema si rimanda più ampiamente al Position Paper di AssoArpa dell’8/5/2019 “Destinazione dei proventi delle sanzioni della legge sugli ecoreati - SNPA - Sistema nazionale protezione ambiente” (snpambiente.it).