LINEE GUIDA | SNPA 38/2022
lavoro e altresì dagli indirizzi emessi dalle Procure emergono letture orientate in maniera abbastanza omogenea. In primo luogo, in merito alla natura del termine dei trenta giorni concesso per legge ai fini del pagamento della sanzione pecuniaria da parte del trasgressore, si rileva una pressoché totale uniformità di lettura. Le indicazioni fornite, infatti, concordano nel ritenere il termine in oggetto di natura perentoria. Pertanto, per il buon esito della procedura sarà indispensabile che il trasgressore provveda al pagamento (o a fornire disposizione di pagamento) entro il suddetto termine. In coerenza con tale lettura, molte Procure sottolineano anche la “improrogabilità” del termine e dunque l’impossibilità di rateizzare il pagamento della sanzione (principi già emersi nella giurisprudenza in materia di sicurezza del lavoro). Varie Procure precisano inoltre che il tardivo pagamento della sanzione risulta assimilabile al tardivo adempimento della prescrizione,30 ai fini dell’accesso alla procedura di oblazione in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 162-bis C.P. (aderendo, anche in questo caso,
30 Si ricorda che ai sensi dell’art. 318-septies, D.Lgs. 151/06, “l'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.” In merito a tale disposizione si segnala che con sentenza della Corte Costituzionale n. 76/2019 è stata dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Cuneo, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, per il diverso ammontare della somma da versare nell’analoga fattispecie prevista dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.
agli orientamenti della giurisprudenza in materia di sicurezza del lavoro).31 Il suggerimento per gli enti del SNPA è pertanto quello di aderire ai sopra citati orientamenti espressi dalle Procure, sottolineando tuttavia, l’importanza di individuare con certezza la data iniziale di decorrenza del termine, aspetto sul quale le disposizioni della Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 non si soffermano. Al fine di dare certezza a tale momento, si ricorda che il verbale di ammissione al pagamento deve essere notificato al trasgressore attraverso le ordinarie forme previste dal Titolo V del Codice di Procedura Penale. 2.5.3 Pagamento effettuato da soggetto diverso dal trasgressore Un altro tema emerso dalla ricognizione delle più recenti posizioni delle Procure è quello relativo all’effetto estintivo del pagamento effettuato da soggetto diverso dal trasgressore (v. società/ente di appartenenza), oppure da uno solo dei soggetti obbligati (nel caso di plurimi trasgressori). Varie Procure si sono espresse sul tema richiamando i più recenti principi emersi con riferimento all’analogo campo dell’estinzione delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.32 In particolare, la maggioranza delle Procure che si sono espresse sul punto, hanno aderito alla tesi per cui va riconosciuto pieno effetto estintivo sia al pagamento effettuato dall’ente o dalla società da cui il contravventore dipende o risulti collegato, sia al pagamento effettuato da uno solo dei trasgressori in concorso di reato (con effetto liberatorio per tutti gli altri). 31 Nel caso di tardivo pagamento della sanzione pecuniaria, si consiglia di richiede indicazioni alla Procura di riferimento in merito all’eventuale procedura di rimborso delle somme versate. 32 V. Sent. Corte di Cassazione Penale, n. 29238, del 13.06.2017, Sent. Corte di Cassazione Penale, III Sezione, n. 18914, del17.05.2012.
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