LINEE GUIDA | SNPA 38/2022
Secondo tali orientamenti l’effetto estintivo consegue in quanto il raggiungimento del risultato dell’eliminazione dell’illecito tramite la doppia pretesa amministrativa (adempimento della prescrizione e pagamento della sanzione pecuniaria) seppur non eseguite dal trasgressore o da tutti i trasgressori, “fa venire meno l’interesse dello Stato ad esercitare la pretesa punitiva”. Per il caso di concorso di persone nel reato, altre Procure invece, aderendo ad una lettura maggiormente rigorosa e orientata al principio di responsabilità penale personale (già fatta propria da altro filone giurisprudenziale maturato nel settore della sicurezza del lavoro)33, sostengono che se il puntuale adempimento delle prescrizioni da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati (compreso il rappresentante legale dell’ente) possa giovare a tutti i contravventori con conseguente effetto estintivo, per quanto concerne il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 318-ter, co. 2, l’effetto estintivo sarà ottenuto solo dai concorrenti che abbiano effettuato il tempestivo versamento. Nel suddetto quadro, vista l’assenza di riferimenti normativi certi e la sostanziale variabilità delle posizioni espresse dalle Procure: • nel caso di pagamento effettuato da soggetto diverso dal trasgressore (v. società/ente di appartenenza), si suggerisce di provvedere a segnalare alla Procura tale evenienza, in occasione della comunicazione da effettuarsi alla Procura competente sugli esiti dell’adempimento della prescrizione e del pagamento della sanzione pecuniaria (ai sensi dell’art. 318-quater, comma 2, D.Lgs. 152/06); • nel caso di concorso di più persone nel reato, considerando che la posizione circa la doverosità o meno del pagamento in capo a ciascun trasgressore si riverbera non solo sugli esiti finali della procedura, ma anche sulla fase 33 V. Sent. Corte di Cassazione Penale, n. 6331, del 17.02.2006.
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dell’ammissione al pagamento,34 laddove le Procure di riferimento non si fossero già espresse, sarà opportuno contattarle per richiederne gli specifici indirizzi. 2.5.4 Determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria nel caso di pluralità di illeciti penali (art. 81 c.p.) Un’ulteriore questione oggetto di riflessione da parte del SNPA riguarda la determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria da applicare in sede amministrativa, nel caso di concorso formale di reati o di reato continuato ed in particolare se sia o meno possibile applicare i criteri di calcolo di cui all’art.81 c.p., che limitano il cumulo matematico delle ammende, anche nel caso della sanzione pecuniaria disciplinata dall’art. 318 quater, il cui pagamento consente l’estinzione del reato secondo la procedura prevista dalla parte sesta bis D.lgs. 152/2006. Di seguito un breve inquadramento della problematica, corredato da alcune considerazioni. L’art. 318 quater dispone che la somma da versare in sede amministrativa per l’estinzione dell’illecito debba essere pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ma nulla prevede riguardo a particolari casi di pluralità di violazioni commesse dal medesimo autore. In ambito penale, invece, l’art. 81 c.p. prevede che: 1. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con 34 Infatti, aderendo alla tesi che prevede una sorta di solidarietà tra i corresponsabili, dovrà essere compilato un unico verbale di ammissione a pagamento (ovvero dovrà essere richiesto il pagamento di un’unica sanzione) con intestazione multipla (a tutti i trasgressori). Al contrario, aderendo alla tesi che richiede il pagamento della sanzione da parte di ciascun trasgressore, dovranno essere compilati tanti verbali di ammissione a pagamento, quanti sono i trasgressori.