LINEE GUIDA | SNPA 38/2022
procedura estintiva ed essendo questa, pur sempre, una condizione all’esercizio dell’azione penale (ovvero di procedibilità) la cui valutazione è necessariamente rimessa all’autorità giudiziaria, cui è devoluto l’esercizio obbligatorio dell’azione penale, numerose Procure hanno precisato un ruolo importante in rapporto alle valutazioni della PG. Così, per es. si è affermato che un contrario avviso del Procuratore riguardo ai presupposti per l’attivazione della procedura, ovvero la valutazione del danno o del pericolo di danno concreto e attuale di danno effettuata dalla PG, può determinare l’ammissione o l’esclusione del contravventore alla procedura esercitando i propri poteri di direzione. Si è altresì affermato che in queste ipotesi, il PM può imporre l’interruzione della procedura laddove avviata ovvero imporre alla P.G. di fornire giustificazioni circa le valutazioni effettuate o richiedere di impartire la prescrizione. Per quanto sopra, sia in caso di indicazioni formalizzate della Procura territoriale di riferimento, sia in caso di mancanza, il suggerimento per gli operatori delle Agenzie ambientali è di tenere presenti i suddetti sviluppi, tenendo altresì presente la necessità di instaurare con le Procure un dialogo e una fattiva collaborazione preventiva sul grado di approfondimento motivazionale ritenuto necessario in ordine ai singoli casi di ammissione o meno alla procedura. Resta fermo, inoltre, che è sempre consigliabile, nei casi dubbi, cercare un preventivo confronto con il PM. 2.6.2 Contestazioni Sulla possibilità di contestare le prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza le Procure che si sono espresse sull’argomento hanno concordato con la giurisprudenza ormai sedimentata con riferimento alla parallela procedura estintiva disciplinata dal D.Lgs. 758/94, nel valutare la prescrizione impartita dall’organo accertatore come atto di polizia giudiziaria e non come un atto amministrativo che possa essere impugnato innanzi al TAR (ex multis Cass. Civ. S.U. n. 3694 del 9/03/2012, Cass. Pen. n. 1037 del 14/02/2000 e, da 46
ultimo, l’Ord. del TAR Toscana n. 770 del 19/11/2015) (sul punto si veda anche il precedente par. 2.2.1). Per il trasgressore, pertanto, l’unica sede idonea per contestare nel merito la fondatezza o ragionevolezza del contenuto della prescrizione sarà il processo penale nel quale il Giudice potrà eventualmente, disapplicare la prescrizione, se ritenuta illegittima, accogliendo le ragioni del contravventore. Ciò comporta che il trasgressore non potrà presentare le sue contestazioni prima della scadenza del termine assegnato per l’adempimento delle prescrizioni, né all’organo accertatore, né al PM. Fermo restando quanto sopra, la norma non vieta la possibilità per gli operatori di polizia giudiziaria di precisare o addirittura modificare le prescrizioni, laddove ne emergesse la necessità, eventualmente anche a seguito di interlocuzioni con il contravventore (v. richieste di chiarimenti o osservazioni in merito al contenuto delle prescrizioni). In questo caso rimarrebbe fermo l’obbligo di aggiornare la Procura di riferimento, trasmettendo il nuovo verbale corretto/modificato e precisando le motivazioni per le quali si è proceduto alla modifica. Qualora invece gli operatori di polizia giudiziaria verificassero l’insussistenza dell’ipotesi di reato per la quale era stato avviato il procedimento estintivo, dovrà essere data comunicazione alla Procura di riferimento che da nuovi accertamenti sono emerse situazioni diverse rispetto a quelle che avevano motivato la comunicazione di notizia di reato e quindi chiedere l’archiviazione del procedimento, previa auspicabile interlocuzione con il magistrato procedente. Contestualmente alla proposta di archiviazione, dovrebbe essere inviata da ARPA apposita comunicazione al soggetto indagato, precisando che la decisione in merito alla richiesta di archiviazione spetta in ogni caso all’Autorità giudiziaria.