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4.4.2 Gestione dell’inquinamento di breve durata e relative criticità
from Studio dell'area di influenza per la gestione delle aree di balneazione - Parte 1
by SNPAmbiente
‐ la classificazione viene fatta in base al 95° percentile della distribuzione dei valori su 4 anni per le classi buona ed eccellente ed al 90° per quella sufficiente, con una disomogeneità di giudizio fonte di possibili confusioni. L’uso di questo approccio statistico richiede che le distribuzioni dei dati siano log-normali, valutate su almeno 80 campioni. In carenza di dati o distribuzioni diverse necessario usare un metodo alternativo (calcolo di Hazen). ‐ Visto che il numero minimo di campioni per 4 anni è di gran lunga inferiore, l’OMS suggerisce di aumentarlo fino ad almeno 20 per stagione. Come conseguenza di tutto ciò, la classificazione delle acque così come attualmente prevista non sempre consente di discriminare le acque di balneazione in base alla presenza o meno di criticità, ma dà solo un’indicazione di massima del livello medio livello di contaminazione microbiologica più frequente (95% o 90% dei campioni) in 4 anni.
4.4.2 Gestione dell’inquinamento di breve durata e relative criticità
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Il D.Lgs. 116/2008, all’art. 2, definisce l’inquinamento di breve durata come “la contaminazione microbiologica le cui cause sono chiaramente identificabili e che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l’autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi”. Le condizioni necessarie affinché sia applicata la definizione di “inquinamento di breve durata” sono: ‐ inquinamento rilevato durante un prelievo routinario, ovvero quando il superamento dei limiti normativi fissati per i due parametri microbiologici (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali) venga rilevato dal controllo programmato secondo il calendario di monitoraggio trasmesso al Ministero della Salute prima dell’inizio della stagione balneare; ‐ causa di contaminazione identificata; ‐ fine dell’inquinamento entro 3 giorni; ‐ esistenza di misure di gestione e sistema di previsione. Il superamento dei limiti normativi previsti dal DM 30/03/2010 (200 UFC/100 ml per Enterococchi intestinali e 500 UFC/100 ml per Escherichia coli, per le acque marine e rispettivamente di 500 UFC/100 ml e 1000 UFC/100 ml per le acque interne), per almeno uno dei due parametri microbiologici, determina il divieto temporaneo alla balneazione per tutta l’acqua di balneazione attraverso l’emanazione di un’ordinanza sindacale e l’informazione al pubblico con apposita segnaletica. Tale misura di gestione è revocata, attraverso una nuova ordinanza sindacale, a seguito di un ulteriore prelievo, i cui esiti analitici siano inferiori ai limiti per entrambi i parametri, che attesti il ripristino dell’idoneità alla balneazione. L’inquinamento di breve durata è stato introdotto dalla Direttiva 2006/7/CE come strumento finalizzato ad evitare che casi sporadici e di intensità limitata nel tempo potessero influire pesantemente sulla classificazione dell’acqua di balneazione, in considerazione del numero esiguo di dati utilizzabili nell’elaborazione del giudizio di qualità dell’acqua di balneazione. Infatti, i risultati analitici “anomali”, ottenuti durante gli inquinamenti di breve durata, possono essere scartati dal calcolo della classificazione, nella misura massima del 15% del totale di quelli routinari delle ultime 4 stagioni balneari e sostituiti dai risultati ottenuti da prelievi effettuati 7 giorni dopo la conclusione dell’inquinamento di breve durata. A prescindere dai controlli programmati secondo il calendario di monitoraggio, durante la stagione balneare potrebbero verificarsi “situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti” (art. 5 del D.Lgs. 116/2008), conseguenti ad esempio a malfunzionamenti degli impianti di depurazione o rotture/disfunzioni nel sistema di collettamento delle acque reflue o correlati a eventi di intense precipitazioni, le cui segnalazioni da parte di soggetti
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istituzionali (Comune, Forze dell’Ordine, Gestore del Servizio Idrico Integrato, Consorzio di Bonifica, ecc.), dei cittadini, delle associazioni ecc., necessitano di verifiche per confermare l’inquinamento accidentale, al fine di adottare, da parte del Comune quale Ente competente, adeguate misure di gestione compresa l’ordinanza di divieto temporaneo alla balneazione. Gli studi condotti hanno evidenziato una certa correlazione tra i fenomeni di inquinamento di breve durata e gli eventi di precipitazioni intense. Questi fenomeni, sempre più frequenti, portano all’immissione di significativi volumi di acque potenzialmente contaminate da corsi d’acqua o da scarichi di varia natura come ad esempio gli scolmatori dei sistemi depurativi che attivandosi recapitano direttamente a mare acque non depurate. Normalmente il potenziale rischio si riduce, portando al rientro entro i limiti di conformità i parametri, passate 18-24 ore dal termine dell’evento. Questi eventi non sono sempre rilevabili attraverso il monitoraggio dei parametri microbiologici programmato, come previsto dalla normativa, perché semplicemente le precipitazioni che causano limitazioni alla balneabilità non sempre ricadono nelle ore precedenti il prelievo delle acque rappresentando così un limite all’effettiva tutela della salute dei bagnanti.
Criticità
Una delle principali criticità riscontrate in fase di attuazione della Direttiva 2006/7/CE, relativamente alla gestione degli inquinamenti di breve durata e degli inquinamenti accidentali, riguarda i tempi tecnici di analisi dei parametri microbiologici, stabiliti nel rispetto delle metodiche di riferimento per la norma (ISO 9308-3 o ISO 9308-1; ISO 7899-1 o ISO 7899-2), di 24 e 48 ore, rispettivamente per Escherichia coli ed Enterococchi intestinali. La tempistica di analisi imposta da tali metodiche prevede tempi di risposta non appropriati a consentire l’adozione tempestiva dei divieti di balneazione, al fine di prevenire l’esposizione dei bagnanti al potenziale rischio sanitario. Infatti, dal momento della disponibilità del prelievo dell’acqua di balneazione effettuato dall’Ente di controllo (generalmente le ARPA/APPA), le analisi, in accordo alle metodiche di laboratorio sopra citate, iniziano entro 24h e terminano entro le 24 e 48 ore successive dall’inizio dell’analisi in laboratorio, rispettivamente per Escherichia coli ed Enterococchi intestinali. Perciò il risultato analitico viene comunicato non prima di 3648h, e di conseguenza l’eventuale divieto temporaneo di balneazione non entra in vigore prima di 2 giorni dal prelievo; successivamente, a seguito di un prelievo suppletivo entro le 24h per verificare il ripristino dell’idoneità alla balneazione, saranno necessari almeno altri due giorni per rimuovere la chiusura. In queste situazioni l’ordinanza sindacale di divieto della balneazione può risultare una misura tardiva rispetto all’insorgenza della criticità, che viene spesso comunicata a evento già concluso vanificando così gli sforzi messi in campo e rischiando di non garantire la salvaguardia della salute dei bagnanti. Difatti, paradossalmente può succedere che nel giorno in cui è effettivo il superamento delle soglie di contaminazione i bagnanti non hanno limitazione alla balneazione (in quanto l’area non è ancora chiusa), mentre nei giorni successivi, nei quali solitamente la criticità rientra (generalmente entro 18-24 ore dall’evento), vige il divieto di balneazione. Bisogna comunque riportare che con il Decreto 19 aprile 2018, all’art. 2, comma 3, il Ministero della Salute ha consentito l’applicazione di metodi alternativi a quelli di riferimento, purché sia dimostrato che tali metodi rispondano a quanto previsto dalla regola tecnica UNI/ISO 17994 sulla equivalenza dei metodi microbiologici, e con una specifica Circolare del 2020 lo stesso Ministero ha reso equivalenti altri metodi analitici per la determinazione dei parametri microbiologici, che consentirebbero risposte in tempi più brevi (18-24h rispetto a 24-48h). Una modalità, ad esempio, per ridurre i tempi tecnici è attuata in Emilia-Romagna dove in allegato alla D.G.R., che ogni anno individua le acque di balneazione e definisce il calendario dei monitoraggi, viene definita, in un apposito allegato, una procedura che specifica le competenze, le misure di gestione e l’informazione al pubblico. In questa procedura tra le altre misure vi è quella definita “Procedure di pre-allerta”: i metodi analitici, autorizzati dal Ministero e utilizzati dal laboratorio Struttura Oceanografica Daphne (SOD) di
ARPAE, per la ricerca di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali danno la possibilità di effettuare una prima lettura del campione, già dopo 17-18 ore di incubazione, al fine di verificare se la concentrazione di batteri ha già superato, eventualmente, il limite normativo. Se questo evento si verifica il Responsabile del Laboratorio SOD comunica alle Autorità competenti (UOIP, Arpae, Comune territorialmente interessato) il superamento del limite normativo prima della conclusione delle analisi per consentire una tempestiva adozione delle misure di gestione a tutela della salute dei bagnanti (divieto temporaneo di balneazione) e una più rapida ed efficace organizzazione del campionamento aggiuntivo. Questa procedura consente di gestire in tempi notevolmente più rapidi gli inquinamenti di breve durata (es. 48h dal primo prelievo se il primo campione sostitutivo rientri nei limiti di legge). Alla luce di quanto sopra descritto, in ogni caso una misura concreta di tutela della salute dei bagnanti potrebbe invece essere il ricorso all’adozione di un’ordinanza di divieto di balneazione in via preventiva, che può essere emanata dal Sindaco in caso di situazioni inaspettate o in quelle ricorrenti e prevedibili a causa di particolari condizioni (es. scarico degli scolmatori in caso di piogge intense), senza dover attendere l’esito delle analisi. Tale misura viene già adottata in alcune zone lungo il litorale Adriatico, in cui risulta che le relative ordinanze abbiano una valenza anche per l’intera stagione balneare. Un esempio di come possono essere gestiti questi eventi è rappresentato dal Progetto Previbalneazione che la Regione Emilia-Romagna ha realizzato nel 2009 nell’area riminese. In questa area i fenomeni di inquinamento di breve durata risultano essere più frequenti a causa della diffusa presenza lungo la costa di scarichi degli scolmatori della rete fognaria. Al termine della prima fase di acquisizione dati si è arrivati alla vera e propria definizione della procedura di gestione degli eventi di pioggia che provocano l’apertura dei bypass dei depuratori e degli scolmatori di piena della rete. Questa coinvolge tre principali attori: il sindaco, il gestore della rete fognaria e ARPAE. In sintesi, prima dell’inizio della stagione balneare i sindaci dei Comuni nel riminese emettono una ordinanza di chiusura della balneazione preventiva, valevole per tutta la stagione e specifica per le acque di balneazione interessate dalla presenza di bypass o scolmatori di piena della rete fognaria, in questa è prescritto che la balneazione viene sospesa temporaneamente in queste acque a seguito della comunicazione, direttamente al comune, dell’avvenuta apertura degli scolmatori da parte del gestore della rete. La durata di questo divieto è già prevista nell’ordinanza preventiva ed è valevole per tutto il periodo in cui lo scolmatore resta aperto con ulteriori 18 ore dal momento il gestore comunica l’avvenuta chiusura degli scolmatori al comune. Tutto questo senza effettuare campioni d’acqua con i relativi tempi di attesa per ricevere l’eventuale esito analitico. ARPAE è anch’essa aggiornata degli eventi di apertura e chiusura degli scolmatori da parte del gestore ed ha il compito di aggiornare il sito web, così da segnalare al pubblico, le acque temporaneamente chiuse alla balneazione e la successiva riapertura. Al comune, come sempre spetta il compito di apporre la relativa segnaletica. Un altro esempio di applicazione della chiusura preventiva è quella adottata in Puglia, dove questa misura viene attivata per la spiaggia cittadina barese di “Pane e Pomodoro” e la riapertura è prevista solo in seguito alla disponibilità di analisi favorevoli. Nel caso specifico, in occasione dell’apertura dello sfioratore di piena della rete delle acque miste, che scarica in mare le portate eccedenti a seguito di fenomeni piovosi intensi, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (Acquedotto Pugliese) informa tempestivamente il Comune e l’ARPA sull’attivazione dello scolmatore, a cui segue l’emanazione immediata dell’ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione. ARPA Puglia così si attiva per la fase di campionamento e per quella di laboratorio, con la riapertura dell’acqua di balneazione che avviene solo in caso di esito analitico favorevole. Naturalmente una gestione delle chiusure delle acque di balneazione attraverso un sistema di allertamento preventivo è applicabile solo quando si ha il controllo diretto dell’evento anomalo, ovvero in tutte quelle
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situazioni (apertura o chiusura degli scaricatori di piena, manutenzione alla rete fognaria, agli impianti di depurazione o di sollevamento fognario, ecc.) in cui il Gestore del Servizio Idrico Integrato è tenuto ad informare le Autorità competenti delle operazioni che potrebbero causare un impatto sulla qualità dell’acqua di balneazione. Diventa più complesso quando gli apporti anomali potenzialmente inquinati sono veicolati da piene dei corsi d’acqua, dove l’entità e la fonte del carico inquinante, la durata e l’estensione, sono difficilmente prevedibili senza l’ausilio della modellistica. Un’altra criticità di difficile risoluzione nella previsione degli inquinamenti di breve durata e di quelli accidentali si ha quando sono sconosciute le fonti di inquinamento, per esempio nel caso di sversamenti in mare di scarichi abusivi o ad altre illegalità (reflui fognari di abitazioni civili non collettati scaricati nelle acque superficiali o sotterranee, reflui e fanghi da svuotamento pozzi neri, impianti di trattamento domestici e/o produttivi poco efficienti e in cattivo stato di manutenzione), la cui identificazione richiede una strettissima collaborazione fra Forze dell’Ordine, Enti locali e le Istituzioni preposte al monitoraggio e controllo.
La successiva Tabella 6 riporta le “azioni attuative” individuate per l’attuazione della Direttiva in rifusione (tratta da: Distretto idrografico delle Alpi orientali, 2016).
Tabella 6: Azioni attuative della Direttiva 2006/7/CE sulla gestione della qualità delle acque di balneazione e principali criticità rilevate (modificata da: Distretto Idrografico delle Alpi orientali, 2016).
Riferimento normativo Azioni attuative Soggetti attuatori Criticità
Art. 4 del D.Lgs. 116/2008 Individuazione della rete di monitoraggio e aggiornamento delle acque di balneazione Regioni e Province Autonome
Artt. 6, 7 ed 8 del D.Lgs. 116/2008 Monitoraggio delle acque di balneazione per i parametri indicati dall’allegato della Direttiva 76/160/CEE ovvero dall’allegato I, colonna A, Direttiva 2006/7/CE e conseguente valutazione di qualità e classificazione. Regioni e Province Autonome Il limitato numero dei campionamenti e la relativa gestione potrebbero falsare la reale condizione di un’acqua, sia a livello di classificazione sia in merito alla balneabilità contingente.
Artt. 6, 7 ed 8 del D.Lgs. 116/2008
Art. 11, comma 1, del D.Lgs. 116/2008
Art. 9 del D.Lgs. 116/2008
Art. 8, comma 3, del D.Lgs. 116/2008
Art. 8, comma 3, del D.Lgs.116/2008
Art. 8, comma 4, del D.Lgs.116/2008
Artt. 14 e 15 del D.Lgs. 116/2008 Classificazione delle acque di balneazione Regioni e Province Autonome
Monitoraggio delle acque di balneazione in casi di rischi particolari (circostanze eccezionali, proliferazione cianobatterica, alghe). Regioni e Province Autonome
Predisposizione, riesame ed aggiornamento dei profili delle acque di balneazione. Regioni e Province Autonome
Iniziative finalizzate ad assicurare, per le acque di balneazione di competenza, la qualità almeno sufficiente entro il 2015. Regioni e Province Autonome
Misure appropriate finalizzate ad aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualità eccellente o buona.
Misure di gestione delle acque di balneazione classificate "scarse" ovvero per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento.
Misure di informazione al pubblico Regioni e Province Autonome
Regioni e Province Autonome
Ministero della Salute, Agenzie per l’Ambiente, Comuni interessati. Il sistema di classificazione è totalmente scollegato dalla valutazione ambientale
Carenza di strumenti e metodologie previsionali
Carenza nella disponibilità delle informazioni ambientali (pressioni) e degli strumenti necessari per il loro studio (modellistica previsionale) Mancanza di informazioni: a differenza della vecchia norma 470/82, che prevedeva l’invio delle misure per i siti non idonei, attualmente non sono previste comunicazioni su eventuali misure. Obiettivo non raggiunto Mancanza di informazioni: a differenza della vecchia norma 470/82, che prevedeva l’invio delle misure per i siti non idonei, attualmente non sono previste comunicazioni su eventuali misure. Obiettivo non raggiunto Mancanza di informazioni: a differenza della vecchia norma 470/82, che prevedeva l’invio delle misure per i siti non idonei, attualmente non sono previste comunicazioni su eventuali misure. Obiettivo non raggiunto
Il Portale acque non è aggiornato in tempo reale e riporta gli andamenti e i valori dei parametri solo dei campioni Routinari