LINEE GUIDA | SNPA XX/XXXX
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la classificazione viene fatta in base al 95° percentile della distribuzione dei valori su 4 anni per le classi buona ed eccellente ed al 90° per quella sufficiente, con una disomogeneità di giudizio fonte di possibili confusioni. L’uso di questo approccio statistico richiede che le distribuzioni dei dati siano log-normali, valutate su almeno 80 campioni. In carenza di dati o distribuzioni diverse necessario usare un metodo alternativo (calcolo di Hazen). Visto che il numero minimo di campioni per 4 anni è di gran lunga inferiore, l’OMS suggerisce di aumentarlo fino ad almeno 20 per stagione.
Come conseguenza di tutto ciò, la classificazione delle acque così come attualmente prevista non sempre consente di discriminare le acque di balneazione in base alla presenza o meno di criticità, ma dà solo un’indicazione di massima del livello medio livello di contaminazione microbiologica più frequente (95% o 90% dei campioni) in 4 anni. 4.4.2
Gestione dell’inquinamento di breve durata e relative criticità
Il D.Lgs. 116/2008, all’art. 2, definisce l’inquinamento di breve durata come “la contaminazione microbiologica le cui cause sono chiaramente identificabili e che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l’autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi”. Le condizioni necessarie affinché sia applicata la definizione di “inquinamento di breve durata” sono: - inquinamento rilevato durante un prelievo routinario, ovvero quando il superamento dei limiti normativi fissati per i due parametri microbiologici (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali) venga rilevato dal controllo programmato secondo il calendario di monitoraggio trasmesso al Ministero della Salute prima dell’inizio della stagione balneare;
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causa di contaminazione identificata; fine dell’inquinamento entro 3 giorni; esistenza di misure di gestione e sistema di previsione.
Il superamento dei limiti normativi previsti dal DM 30/03/2010 (200 UFC/100 ml per Enterococchi intestinali e 500 UFC/100 ml per Escherichia coli, per le acque marine e rispettivamente di 500 UFC/100 ml e 1000 UFC/100 ml per le acque interne), per almeno uno dei due parametri microbiologici, determina il divieto temporaneo alla balneazione per tutta l’acqua di balneazione attraverso l’emanazione di un’ordinanza sindacale e l’informazione al pubblico con apposita segnaletica. Tale misura di gestione è revocata, attraverso una nuova ordinanza sindacale, a seguito di un ulteriore prelievo, i cui esiti analitici siano inferiori ai limiti per entrambi i parametri, che attesti il ripristino dell’idoneità alla balneazione. L’inquinamento di breve durata è stato introdotto dalla Direttiva 2006/7/CE come strumento finalizzato ad evitare che casi sporadici e di intensità limitata nel tempo potessero influire pesantemente sulla classificazione dell’acqua di balneazione, in considerazione del numero esiguo di dati utilizzabili nell’elaborazione del giudizio di qualità dell’acqua di balneazione. Infatti, i risultati analitici “anomali”, ottenuti durante gli inquinamenti di breve durata, possono essere scartati dal calcolo della classificazione, nella misura massima del 15% del totale di quelli routinari delle ultime 4 stagioni balneari e sostituiti dai risultati ottenuti da prelievi effettuati 7 giorni dopo la conclusione dell’inquinamento di breve durata. A prescindere dai controlli programmati secondo il calendario di monitoraggio, durante la stagione balneare potrebbero verificarsi “situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti” (art. 5 del D.Lgs. 116/2008), conseguenti ad esempio a malfunzionamenti degli impianti di depurazione o rotture/disfunzioni nel sistema di collettamento delle acque reflue o correlati a eventi di intense precipitazioni, le cui segnalazioni da parte di soggetti 67